Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2001, n. 211
Disposizioni correttive della tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernenti i circondari di Ascoli Piceno e di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254, cosi' come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, che consente entro due anni dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, di emanare sue disposizioni correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 luglio 1997, n. 254;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifica della tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di
Taranto

1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la voce relativa al tribunale di Ascoli Piceno e' sostituita dalla seguente:
"Tribunale di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta.
Sezione di San Benedetto del Tronto: Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, San Benedetto del Tronto.".
2. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la voce relativa al tribunale di Taranto e' sostituita dalla seguente:
"Tribunale di Taranto: Crispiano, Faggiano, Leporano, Lizzano, Massafra, Mottola, Palagiano, Pulsano, Statte, Taranto, Torricella.
Sezione di Ginosa: Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello.
Sezione di Grottaglie: Carosino, Fragagnano, Grottaglie, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe.
Sezione di Manduria: Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava.
Sezione di Martina Franca: Martina Franca.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca:
"Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
grado".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- Si trascrive il testo dell'art. 87 della
Costituzione:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l'istituzione
del giudice unico di primo grado):
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per realizzare una
piu' razionale distribuzione delle competenze degli uffici
giudiziari, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado
secondo il modello del giudice unico;
b) sopprimere l'ufficio del pretore, trasferendo le
competenze di tale giudice al tribunale;
c) stabilire che, nel settore penale, salve la
composizione e le attribuzioni della corte d'assise, il
tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero
invariabile di tre componenti, sull'applicazione di misure
di prevenzione personali e reali nonche' sui seguenti
reati:
1) i delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale;
2) i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis
del codice penale e 2621 del codice civile;
3) ogni delitto punito con la pena della reclusione
superiore nel massimo a venti anni;
4) i delitti consumati o tentati previsti dal capo
I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi
quelli di cui all'art. 329, al primo comma dell'art. 331 e
agli articoli 332, 334 e 335;
5) i delitti di cui agli articoli 216, 222 e 223
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952,
n. 645; dall'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982,
n. 646; dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1; dall'art. 6, commi 3 e 4, del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
7) altre eventuali fattispecie caratterizzate da
particolare allarme sociale o rilevanti difficolta' di
accertamento;
d) stabilire che per tutti i restanti reati il
tribunale giudica in composizione monocratica;
e) stabilire che, nelle materie nelle quali il
tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le
norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al
tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le
norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al
pretore;
f) stabilire che l'attribuzione degli affari al
giudice in composizione collegiale o monocratica non si
considera attinente alla capacita' del giudice ne' al
numero dei giudici necessario per costiture l'organo
giudicante;
g) stabilire che, nella materia penale, le parti
hanno facolta' di chiedere, e il giudice di disporre,
l'attribuzione del procedimento alla composizione ritenuta
corretta non oltre la conclusione dell'udienza preliminare
e, ove questa manchi, non oltre il compimento delle
formalita' di apertura del dibattimento;
h) prevedere che il giudice per le indagini
preliminari sia diverso dal giudice dell'udienza
preliminare, apportando le necessarie modifiche alle
disposizioni dell'art. 7-ter dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni;
i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le
preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni
distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti
in cui il tribunale giudica in composizione monocratica,
secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto
della estensione del territorio e del numero di abitanti,
difficolta' di collegamenti, indice di contenzioso sia
civile che penale;
l) al solo fine di decongestionare i tribunali di
Milano, Roma, Napoli e Palermo, istituire nei relativi
circondari nuovi tribunali, in sostituzione di sezioni
distaccate, con eventuali accorpamenti anche di territori
limitrofi non facenti originariamente parte del territorio
delle suddette sezioni;
m) sopprimere l'ufficio della procura della
Repubblica circondariale, trasferendone le funzioni alla
procura della Repubblica presso il tribunale;
n) stabilire che, nel settore civile, il tribunale
giudica in composizione collegiale, con il numero
invariabile di tre componenti, per le controversie previste
nei numeri 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma
dell'art. 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente, per il
predetto numero 7), ai giudizi di responsabilita' in esso
previsti; individuare, tenuto conto della oggettiva
complessita' giuridica delle materie e della rilevanza
economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui
il tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire
che, per il resto, il tribunale giudica in composizione
monocratica;
o) trasferire alle amministrazioni interessate le
funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se
prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione;
attribuire al tribunale in composizione monocratica le
funzioni amministrative attualmente di competenza del
pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;
p) prevedere che, fermo il disposto dell'art. 341,
secondo comma, del codice di procedura civile, l'appello
nelle materie civili nelle quali e' competente il tribunale
sia devoluto alla corte d'appello, ovvero ad apposite
sezioni specializzate della corte d'appello allorche' in
primo grado siano previste sezioni specializzate;
q) escludere che la ridistribuzione degli uffici
giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato;
r) stabilire che le disposizioni contenute nei
decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano
efficacia centoventi giorni dopo la loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro lo stesso
termine di cui al comma 1, le norme necessarie al
coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi
con tutte le altre leggi dello Stato e la disciplina
transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei
procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi
oltre le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio
secondo le nuove regole di competenza e stabilendo le
relative condizioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perche'
sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un
motivato parere entro il termine di quaranta giorni dalla
data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere.
4. Entro due anni dalla data di efficacia di ciascuno
dei decreti legislativi, il Governo puo' emanare
disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al
comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.".



 
Art. 2.
Norma transitoria

1. I procedimenti iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo continuano ad essere trattati dall'ufficio giudiziario cui sono assegnati.
 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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