Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 210
Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare gli articoli 1 e 18 concernenti l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo' concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
f) "compensazione": la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento;
g) "controparte centrale": il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, nonche' gli organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE;
2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) - k) della direttiva 93/22/CEE, nonche' un agente di cambio;
3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita' prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di un sistema o da operazioni connesse con le funzioni di banca centrale;
l) "intermediario": uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema;
m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero
2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo;
n) "partecipante": un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione, un sistema di garanzia partecipanti a un sistema;
o) "partecipante indiretto": un soggetto rientrante nella categoria di cui alla lettera h), punto 1), conosciuto al sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento indicati alla lettera m), numero 1), nell'ambito del sistema medesimo sono eseguiti da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;
p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi;
q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione;
r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione o un partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge;
s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t) "sistema di garanzia": uno dei sistemi di cui agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico finanza;
u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema;
v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere
definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei
sistemi di regolamento titoli e' pubblicata in GUCE n.
L 166 dell'11 giugno 1998.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 1999". Gli articoli 1 e 18 della
succitata legge cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e del tesoro, del bilancia e della programmazione
economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono
stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni
di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per
l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia, decorso tale
termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
"Art. 18 (Sistemi di pagamento e di regolamento titoli:
criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva
98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovra'
avvalersi della facolta' prevista dall'art. 4 della
direttiva medesima, sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) riduzione delle turbative al funzionamento dei
sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli,
derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione
dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali
sistemi;
b) estensione della disciplina anche ai sistemi
transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;
c) irrevocabilita' ed opponibilita' degli ordini di
trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale
compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti
previsti dalla direttiva;
d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per
assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla
partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca
d'Italia alle altre banche centrali degli Stati membri
dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non
siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla
sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o
della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche
centrali nazionali e della Banca centrale europea e che
dette garanzie possano essere realizzate al fine di
soddisfare tali obbligazioni;
e) previsione dell'immediata comunicazione ai
sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri
dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura
concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un
partecipante ad un sistema;
f) previsione che l'assoggettamento a una procedura
concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano
effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei
partecipanti rispetto al momento della sospensione dei
pagamenti;
g) coordinamento della disciplina di attuazione della
direttiva, per il perseguimento delle finalita' della
stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in
particolare in materia di procedure concorsuali e
sospensione dei pagamenti;
h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i
rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i
partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di
regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali
essi operano, in relazione alle specifiche modalita' di
funzionamento di tali sistemi".
- Il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
"Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52".
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del decreto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, vedi note alle premesse.
- Per i riferimenti del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, vedi note alle premesse.
- L'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico
bancario cosi' recita:
"2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana : la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria : la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia".
- La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso
all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio e'
pubblicata in GUCE n. L 126 del 26 maggio 2000. L'art. 2,
paragrafo 3 della succitata direttiva cosi' recita:
"Art. 2 (Campo d'applicazione). - Par. 3 Le
disposizioni della presente direttiva non si applicano alle
attivita' svolte:
dalle banche centrali degli Stati membri;
dagli uffici dei conti correnti postali;
in Belgio: dall'"Institut de reescompte et de
garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut ;
in Danimarca: dal "Dansk Eksportfinansieringsfond ,
del "Danmarks Skibskreditfond e dal "Dansk Landbrugs
Realkreditfond ;
in Germania: dalla "Kreditanstalt für Wiederaufbau ,
dagli organismi riconosciuti in virtu' del
"Wohnungsgemeinnützigkeftsgesetz quali organi della
politica nazionale in materia di alloggi e le cui
operazioni bancarie non costituiscono l'attivita'
principale, nonche' dagli organismi riconosciuti in virtu'
della legge succitata quali organismi di interesse pubblico
in materia di alloggi;
----> vedere testo a pag. 9 della G.U. <----
in Spagna: dall'"Instituto de Credito Oficial;
in Francia: dalla "Caisse des depôts et
consignations;
in Irlanda: dalle "credit unions e dalle "friendly
societies;
in Italia: dalla "Cassa depositi e prestiti;
nei Paesi Bassi: dalla "Nederlandse Investeringsbank
voor Ontwikkeingslanden NV , dalla "NV Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij , dalla "NV Industriebank
Limburgs Instituut, voor ontwikkeling en financiering e
dalla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV;
in Austria: dalle imprese riconosciute come
associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla
"sterreichische Kontrollbank AQ;
in Portogallo: dalle "Caixas Economicas esistenti al
1o gennaio 1986 ad eccezione sia di quelle che sono
costituite in societa' per azioni che della "Caixa
Economica Montepio Geral;
in Finlandia: dalla "Teollisen yhteistyn rahasto
Oy/Fonden fr industriellt samarbete Ab e dalla "Kera
Oy/Kera Ab;
in Svezia: dalla "Svenska Skeppshypotekskassan;
nel Regno Unito: dalla "National Savings Bank , dalla
"Commonwealth Development Finance Company Ltd , dalla
"Agricultural Mortgage Corporation Ltd , dalla "Scottish
Agricultural Securities Corporation Ltd , dai "Crown Agents
for overseas govermnents and administrations dalle "credit
unions e dalle "municipal banks .".
- L'art. 1, comma 1, lettera f) del Testo unico finanza
cosi' recita:
"f) "impresa di investimento comunitaria : l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di
investimento, avente sede legale e direzione generale in un
medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;".
- La direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio
1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei
valori mobiliari e' pubblicata in GUCE n. L 141 dell'11
giugno 1993. L'art. 2, paragrafo 2, lettere a) e k) della
succitata direttiva cosi' recitano:
"Par. 2. La presente direttiva non e' applicabile:
a) alle imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 1
della direttiva 73/239/CEE o dell'art. 1 della direttiva
79/267/CEE ne' alle imprese che esercitano le attivita' di
riassicurazione e di retrocessione di cui alla direttiva
64/225/CEE;
b) alle imprese che prestano un servizio
d'investimento esclusivamente alla propria impresa madre,
alle proprie imprese figlie o ad un'altra impresa figlia
della propria impresa madre;
c) alle persone che prestano un servizio
d'investimento se si tratta di un'attivita' esercitata a
titolo accessorio nell'ambito di un'attivita' professionale
e se detta attivita' e' disciplinata da disposizioni
legislative o regolamentari o da un codice di deontologia
professionale, i quali non escludono la prestazione del
servizio di cui trattasi;
d) alle imprese i cui servizi d'investimento
consistono esclusivamente nella gestione di un sistema di
partecipazione dei lavoratori;
e) alle imprese i cui servizi d'investimento
consistono nel fornire sia i servizi di cui alla lettera b)
che quelli di cui alla lettera d);
f) alle banche centrali degli Stati membri, altri
enti nazionali che svolgono funzioni analoghe ed altri enti
pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o
che intervengono nella medesima;
g) alle imprese:
che non possono detenere fondi o titoli
appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non
rischiano mai di trovarsi in situazione debitoria nei
confronti dei loro clienti; e
che possono fornire unicamente un servizio
d'investimento che consiste nel ricevere e trasmettere
ordini relativi a valori mobiliari e a quote di capitale di
organismi di investimento collettivo; e
che, nel fornire tale servizio, possono trasmettere
ordini;
i) unicamente a imprese d'investimento autorizzate in
conformita' della presente direttiva;
ii) unicamente ad enti creditizi autorizzati in
conformita' delle direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE;
iii) unicamente a succursali di imprese di
investimento o di enti creditizi che sono state autorizzate
in un Paese terzo e sono soggette a norme prudenziali che
le autorita' competenti reputano almeno altrettanto severe
di quelle enunciate nella presente direttiva o nelle
direttive 89/646/CEE o 93/6/CEE e che vi si conformano;
iv) unicamente ad organismi di investimento
collettivo autorizzati dalla legislazione di uno Stato
membro a collocare presso il pubblico quote di capitale
nonche' ai dirigenti di tali organismi;
v) unicamente a societa' di investimento a capitale
fisso, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4 della direttiva
77/91/CEE, i cui titoli sono quotati o negoziati su un
mercato regolamentato in uno Stato membro;
e la cui attivita' e' sottoposta a livello nazionale
ad una regolamentazione o ad un codice deontologico;
h) agli organismi di investimento collettivo,
coordinati o meno a livello comunitario, nonche' ai
depositari ed amministratori di detti organismi;
i) alle persone la cui attivita' principale consiste
nel negoziare materie prime tra loro o con produttori o
utilizzatori a fini professionali di tali prodotti e che
prestano servizi d'investimento solo a tali controparti e
nella misura necessaria all'esercizio della loro attivita'
principale;
j) alle imprese i cui servizi d'investimento
consistono esclusivamente nel negoziare unicamente per
conto proprio su un mercato di strumenti finanziari a
termine o di options o che negoziano o formulano prezzi per
altri membri dello stesso mercato e godono della garanzia
di un membro che aderisce all'organismo di compensazione di
quest'ultimo. La responsabilita' del buon fine dei
contratti stipulati da dette imprese deve essere assunta da
un membro che aderisce all'organismo di compensazione dello
stesso mercato;
k) alle associazioni istituite da fondi pensione
danesi col solo scopo di amministrare le attivita' dei
fondi pensione partecipanti;".
- Il regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio del
13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie
all'applicazione dei divieti enunciati all'art. 104 e
all'art. 104B, paragrafo 1 del trattato e' pubblicato in
GUCE n. L 332 del 31 dicembre 1993. L'art. 8 del succitato
regolamento cosi' recita:
"Art. 8. - 1. Ai fini dell'art. 104 e dell'art. 104B,
paragrafo 1 del trattato, si intende per "impresa pubblica
qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti
territoriali possano esercitare direttamente o
indirettamente un'influenza dominante per la struttura
proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che
la disciplina. L'influenza dominante e' presunta qualora lo
Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o
indirettamente, nei riguardi dell'impresa:
a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto
dell'impresa, oppure,
b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti
alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure,
c) possano designare piu' della meta' dei membri
dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza
dell'impresa.
2. Ai fini dell'art. 104 e dell'art. 104B, paragrafo 1
del trattato, la Banca centrale europea e le banche
centrali nazionali non fanno parte del settore pubblico.".
- L'art. 74 del testo unico bancario cosi' recita:
"Art. 74 (Sospensione dei pagamenti). - 1. Qualora
ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine di
tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il
pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte
della banca ovvero la restituzione degli strumenti
finanziari ai clienti relativi ai servizi previsti dal
decreto legislativo di recepimento della direttiva
93/22/CEE. Il provvedimento e' assunto sentito il comitato
di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca
d'Italia, che puo' emanare disposizioni per l'attuazione
dello stesso. La sospensione ha luogo per un periodo non
superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le
stesse formalita', per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono
essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o
atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti
finanziari dei clienti. Durante lo stesso periodo non
possono essere iscritte ipoteche sugli immobili o
acquistati alti diritti di prelazione sui mobili della
banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza".
- Il comma 2 dell'art. 77 del Testo unico bancario
cosi' recita:
"Art. 77 (Succursali di banche extracomunitarie). -
Omissis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della presente sezione.".
- Il comma 6 dell'art. 107 del Testo unico bancario
cosi' recita:
"Art. 107 (Elenco speciale). - Omissis.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
- Il comma 3 dell'art. 56 del Testo unico finanza cosi'
recita:
"Art. 56 (Amministrazione straordinaria). - Omissis.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71,
72, 73, 74, 75 del Testo unico bancario, intendendosi le
suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo
dei depositanti, alle SIM, alle imprese di investimento
extracomunitarie, alle societa' di gestione del risparmio e
alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione
"strumenti finanziari riferita agli strumenti finanziari e
al denaro.".
- Il comma 1 dell'art. 68 del Testo unico finanza cosi'
recita:
"Art. 68 (Sistemi di garanzia dei contratti). - 1. La
Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare
l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a
garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto
strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati
regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la
costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti
effettuati dai relativi partecipanti.".
- Il comma 2 dell'art. 69 del Testo unico finanza cosi'
recita:
"Art. 69 (Compensazione e liquidazione delle operazioni
su strumenti finanziari non derivati). - Omissis.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo'
disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi
finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e
della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1,
anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e
l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da
versamenti effettuati dai partecipanti.".
- L'art. 1 comma 2 del Testo unico finanza cosi'
recita:
"2. Per "strumenti finanziari si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di
capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri
titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle
precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti "futures su strumenti finanziari, su
tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine
(swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
su indici azionari (equity swaps), anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere
gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati
nelle precedenti lettere.".



 
Art. 2.
Definitivita' degli ordini di trasferimento
e della compensazione
1. Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di trasferimento:
a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza;
b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno stesso dell'apertura, qualora l'agente di regolamento o la controparte centrale o la stanza di compensazione provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo.
2. I sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze.
3. Nessuna azione, compresa quella di nullita', puo' pregiudicare nei confronti del sistema la definitivita' degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1.
4. L'apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima del momento di apertura della procedura stessa.
 
Art. 3.
Apertura della procedura di insolvenza
1. Ai fini del presente decreto si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passivita' e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure.
2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento dell'insediamento dei commissari liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il momento dell'insediamento dei commissari liquidatori e' rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale di cui all'articolo 85 del testo unico bancario.
3. Nel caso di pronuncia dell'autorita' giudiziaria gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del deposito della sentenza, che a tal fine deve essere attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione anche dell'ora e del minuto.
4. L'autorita' giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura d'insolvenza.
5. La Banca d'Italia riceve la notifica dell'apertura di procedure di insolvenza negli altri Stati membri dell'Unione europea.
6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonche' alle autorita' designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.
7. Si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti della procedura di insolvenza, se la notifica indicata nel comma 5 perviene alla Banca d'Italia entro lo stesso giorno. In ogni altro caso, si considera momento di apertura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura di insolvenza.
8. Se una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato non appartenente all'Unione europea produce gli effetti di cui al comma 1 nel territorio italiano, si considera momento di apertura della procedura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura.
9. Nei casi di cui ai commi 7, secondo periodo, e 8 i sistemi italiani comunicano immediatamente alla Banca d'Italia il momento e le modalita' con le quali sono stati informati dell'apertura della procedura.



Nota all'art. 3:
- L'art. 85 del Testo unico bancario cosi' recita:
"Art. 85 (Adempimenti iniziali). - 1. I commissari
liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda
dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione
ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari
acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi
l'inventano.
2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e
4.".



 
Art. 4.
Decorrenza dell'irrevocabilita' degli ordini
1. Un ordine di trasferimento non puo' essere revocato dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano i sistemi italiani.
 
Art. 5.
Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema
1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza l'agente di regolamento puo' utilizzare, in nome e per conto del partecipante, ai fini dell'adempimento degli obblighi del partecipante insolvente connessi con la partecipazione al sistema sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del partecipante;
b) linee di credito aperte a favore del partecipante a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale partecipante verso il sistema, a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni dell'articolo 2.
 
Art. 6
Diritti del partecipante

1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione.
2. Il partecipante da' immediata comunicazione dei tempi e delle modalita' della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua e' debito di massa.
3. Alle garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza a favore del partecipante in relazione ai crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 e al diritto di cui al comma 2 si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 8.
4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante.
 
Art. 7.
Legge applicabile in caso di insolvenza
di un partecipante al sistema
1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema, i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, o ad essa connessi, sono sottoposti alla legge regolatrice del sistema.
 
Art. 8
Realizzazione della garanzia
nella procedura di insolvenza

1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6 o di una controparte di banche centrali, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o connesse con le funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.
2. La realizzazione delle garanzie, ivi comprese quelle costituite in forma di pegno, avviene secondo le disposizioni normative e contrattuali che le regolano, anche in deroga alle norme che regolano la procedura d'insolvenza, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Ai contratti a termine conclusi fra i partecipanti ad un sistema o da una controparte di banche centrali con banche centrali si applica l'articolo 203 del testo unico finanza, in ogni caso in cui il partecipante o la controparte di banche centrali sia sottoposto ad una procedura di insolvenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 203, comma 2, del testo unico finanza, i valori di mercato vengono calcolati con riferimento al giorno di apertura della procedura di insolvenza. I crediti e i debiti risultanti dalla risoluzione dei contratti a termine sono compensati.
4. Il creditore comunica senza indugio agli organi preposti alla procedura di insolvenza l'esito delle operazioni indicate nei commi precedenti.
5. L'importo eccedente il credito realizzato ai sensi del comma 2 o il saldo a debito risultante dalle operazioni di cui al comma 3 e' versato alla procedura di insolvenza. Il credito non soddisfatto in esito alla realizzazione di cui al comma 2 o il saldo a credito risultante dalle operazioni di cui al comma 3 puo' essere fatto valere nei confronti della procedura di insolvenza secondo le disposizioni ordinariamente applicabili alla stessa.
6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo' pregiudicare nei confronti del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.
7. Il presente articolo si applica agli interventi dei sistemi di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69 del testo unico finanza.



Note all'art. 8:
- L'art. 203 del Testo unico finanza cosi' recita:
"Art. 203 (Contratti a termine). - 1. Fermi restando la
decorrenza degli effetti della liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'art. 83 del testo unico
bancario e quanto previsto dall'art. 90, comma 3, del
medesimo testo unico bancario, l'art. 76 della legge
fallimentare si applica agli strumenti finanziari derivati,
a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma
5, lettera a), alle operazioni a termine su valute nonche'
alle operazioni di prestito titoli, di pronti contro
termine e di riporto. Ai fini del presente articolo sono
ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorche' non ancora
eseguiti in tutto o in parte, entro la data di
dichiarazione del fallimento o di efficacia del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
2. Per l'applicazione dell'art. 76 della legge
fallimentare agli strumenti finanziari e alle operazioni
indicati nel comma 1, puo' farsi riferimento anche al costo
di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di
mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di
efficacia del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa.".
- Gli articoli 68 e 69 del Testo unico finanza cosi'
recitano:
"Art. 68 (Sistemi di garanzia dei contratti). - 1. La
Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare
l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a
garantire il buon fine delle operazioni aventi a oggetto
strumenti finanziari non derivati effettuate nei mercati
regolamentati, anche emanando disposizioni concernenti la
costituzione di fondi di garanzia alimentati da versamenti
effettuati dai relativi partecipanti.
2. Ciascun fondo costituisce patrimonio separato da
quello del soggetto che lo amministra e dagli altri fondi.
Sui fondi non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti
dei creditori del soggetto che li amministra ne' dei
creditori dei singoli partecipanti o nell'interesse degli
stessi. I fondi non possono essere compresi nelle procedure
concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o
i singoli partecipanti. Non opera la compensazione legale e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione
volontaria tra i saldi attivi dei conti di deposito dei
fondi e i debiti che il gestore dei fondi stessi abbia nei
confronti del depositario.".
"Art. 69 (Compensazione e liquidazione delle operazioni
su strumenti finanziari non derivati). - 1. La Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB, disciplina il
funzionamento del servizio di compensazione e di
liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione su base
lorda, delle operazioni aventi a oggetto strumenti
finanziari non derivati, inclusi le modalita' di tempo e
gli adempimenti preliminari e complementari. Tale
disciplina puo' prevedere che il servizio di compensazione
e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base
lorda, esclusa la fase di regolamento finale del contante,
siano gestiti da una societa' autorizzata dalla Banca
d'Italia, d'intesa con la CONSOB. Per il trasferimento dei
titoli nominativi, anche diversi da quelli azionari, la
girata puo' essere eseguita e completata ai sensi dell'art.
15, commi 1 e 3, del regio decreto-legge 29 marzo 1942, n.
239.
2. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo'
disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi
finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e
della liquidazione delle operazioni indicate nel comma 1,
anche emanando disposizioni concernenti la costituzione e
l'amministrazione di fondi di garanzia alimentati da
versamenti effettuati dai partecipanti.
3. Ai fondi di garanzia previsti dal comma 2 si applica
l'art. 68, comma 2.".



 
Art. 9
Legge applicabile ai diritti su
strumenti finanziari in forma scritturale

1. Allorche' i diritti aventi ad oggetto o relativi a strumenti finanziari risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato situato in uno Stato membro dell'Unione europea, le modalita' di trasferimento di tali diritti, nonche' di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinate, esclusivamente dalla legge dell'ordinamento in cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto.
2. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di trasferimento dei diritti nonche' di costituzione dei vincoli e delle garanzie sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del titolo V del medesimo decreto legislativo n. 213 del 1998, in quanto applicabili.



Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca:
"Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17
dicembre 1997, n. 433.
- Il titolo V e l'art. 28 del succitato decreto
legislativo cosi' recitano:
"TITOLO V - Dematerializzazione.
"Art. 28 (Ambito di applicazione). - 1. Gli strumenti
finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui
mercati regolamentati non possono essere rappresentati da
titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui
al Titolo V, Libro IV, del codice civile.
2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico il
regolamento di cui all'art. 36, comma 1, puo' prevedere che
siano assoggettati alla disciplina del presente decreto
anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche di
cui al comma 1.
3. L'emittente strumenti finanziari puo' assoggettarli
alla disciplina del presente Titolo V.".



 
Art. 10.
Designazione dei sistemi
1. I sistemi indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai sensi del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalita' possono essere revocate le designazioni dei sistemi, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica notifica alla Commissione europea i sistemi italiani designati al sensi del presente articolo.
4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1) e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo' equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo.
5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' stipulare accordi con le competenti autorita' di uno Stato non appartenente all'Unione europea per l'applicazione, su base di reciprocita' delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi di tale Stato estero.
 
Art. 11.
Informazioni sulla partecipazione ai sistemi
1. Con provvedimenti emanati secondo le procedure indicate nell'articolo 10, comma 2, sono disciplinate le modalita' secondo le quali:
a) ciascun sistema italiano comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione;
b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa;
c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato puo' chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonche' sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.
 
Art. 12.
Disposizioni tecniche
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, possono essere adottate disposizioni di carattere tecnico dirette a facilitare l'applicazione del presente decreto legislativo.
 
Art. 13.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del testo unico finanza.
2. L'articolo 72, comma 6, del testo unico finanza e' sostituito dal seguente:
"6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 13:
- Il testo vigente dell'art. 72 del Testo unico
finanza, cosi' come modificato dal presente decreto casi
recita:
"Art. 72 (Disciplina delle insolvenze di mercato). - 1.
L'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e dei partecipanti
ai servizi indicati nell'art. 69 e ai sistemi previsti
dall'art. 70 e' dichiarata dalla CONSOB. La dichiarazione
di insolvenza di mercato determina l'immediata liquidazione
dei contratti dell'insolvente.
2. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia,
stabilisce con regolamento i casi di inadempimento e le
altre ipotesi in cui sussiste l'insolvenza di mercato
nonche' le relative modalita' di accertamento e di
liquidazione.
3. La liquidazione delle insolvenze di mercato e'
effettuata da uno o piu' commissari nominati dalla CONSOB,
d'intesa con la Banca d'Italia. L'indennita' spettante ai
commissari e' determinata dalla CONSOB ed e' posta a carico
delle societa' di gestione dei mercati nei quali
l'insolvente ha operata, in base ai criteri dalla stessa
stabiliti d'intesa con la Banca d'Italia.
4. I commissari hanno il potere di compiere tutti gli
atti necessari alla liquidazione dell'insolvenza, compreso
quello di richiedere informazioni ai soggetti operanti sui
mercati e ai gestori dei servizi di mercato.
5. Alla chiusura della procedura di liquidazione
dell'insolvenza, i commissari rilasciano agli aventi
diritto, per i crediti residui, un certificato di credito,
comprensivo delle spese sostenute dal creditore stesso, che
costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'insolvente
per gli effetti dell'art. 474 del codice di procedura
civile.
6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si
applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni
del decreto legislativo di attuazione dalla direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del
regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli.".



 
Allegato
(sistemi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera s)

Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1

BI-REL;
BI-COMP. Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2 Liquidazione titoli ivi inclusi gli adempimenti preliminari e complementari previsti dall'articolo 69 del testo unico finanza gestiti nell'ambito del servizio di riscontro e rettifiche giornalieri.
EXPRESS.
Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia.



Nota all'allegato:
- Per l'art. 69 del Testo unico finanza vedi note
all'art. 8.



 
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