Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001
Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri contenuti negli appositi modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione modello unico 2001.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento

Dispone:

Gli utenti del servizio telematico, devono trasmettere in via telematica i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri contenuti negli appositi modelli per la comunicazione degli stessi che costituiscono parte integrante delle dichiarazioni modello Unico 2001, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente atto.

Motivazioni

Il presente atto, previsto dal punto 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 marzo 2001 con il quale sono stati approvati i modelli per la comunicazione di dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, stabilisce le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei predetti modelli da utilizzare per il periodo d'imposta 2000. Riferimenti normativi:
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Disciplina dei parametri:
legge 28 dicembre 1995, n. 549, (art. 3, commi da 181 a 189): Misure razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume di affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attivita' svolta;
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): Applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d'imposta 1996 e 1997;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: Correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (art. 4). Applicazione dei parametri nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorche' approvati, operano le condizioni di inapplicabilita' individuate nei decreti di approvazione degli studi stessi. Estensione ai parametri delle cause di esclusione dall'accertamento basato sugli studi di settore;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 marzo 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 30 aprile 2001: approvazione di 2 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri;
decreto 31 luglio 1998: Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
decreti 18 febbraio 1999 e 12 luglio 2000: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
decreto 19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2001
Il direttore: Romano
 
Allegato
SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
DELL'ALLEGATO "PARAMETRI"/2001

Generalita':
Il record relativo ai parametri presente nella fornitura e' contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa.
Il record previsto per i parametri e':
record di tipo "U" e' il record contenente i dati relativi all'allegato "parametri" relativo alla dichiarazione UNICO. La sequenza dei record:
La sequenza dei record per ciascuna posizione deve rispettare le seguenti regole:
presenza di tanti record di tipo "U" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nell'allegato. La struttura del record:
I record di tipo "U" e' composto da:
una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 657 caratteri, contenente i dati anagrafici e l'esito del calcolo suddiviso per le imprese e per i professionisti; un'area di servizio per Banche e Poste per la segnalazione di eventuali anomalie;
una seconda parte, avente una lunghezza di 1224 caratteri, costituita da una tabella di 72 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello. Ciascuno di tali elementi e' costituito da un campo-codice di 6 caratteri e da un campo-valore di 11 caratteri.
Il campo-codice ha la seguente struttura:
primo carattere che individua il quadro dell'allegato;
secondo, terzo e quarto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
quinto e sesto carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.
L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore e' dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.
una terza parte, di lunghezza 5 caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di 2 caratteri e 3 caratteri di controllo del record. La struttura dei dati Campi posizionali:
I campi posizionali, vale a dire i campi della prima parte dei record di tipo "U" possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi e' indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo N o AN rispettivamente.
L'allineamento dei dati e' a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).
Per gli spazi liberi in alcuni casi e' prevista l'impostazione a zero (descritta nelle note della specifica).
I campi posizionali devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica. Campi non posizionali:
I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record di tipo "U" possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

=====================================================================
Sigla formato | Descrizione | Allineamento | Esempio =====================================================================
AN | Campo alfanumerico | Sinistra | `STRINGA '
N | Campo numerico | Destra | ` 0234'

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte di record di tipo "U" devono essere inizializzati con spazi.
Come si evidenzia dagli esempi sopra riportati, per tutti i campi numerici presenti sul modello e' previsto il riempimento con spazi dei caratteri eccedenti la lunghezza del campo.
E' opportuno evidenziare alcuni aspetti comuni a tutte le specifiche tecniche:
gli importi possono essere registrati in migliaia di lire o in euro;
tutti i campi presenti nella specifica sono da considerare in valore intero, quindi senza virgole;
i dati numerici vanno indicati in valore assoluto, allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative.
----> vedere tabelle da pag. 33 a pag. 39 della G.U. <----
 
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