Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 25 maggio 2001 |
Definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, dei costi variabili unitari riconosciuti, e delle modalita' di aggiornamento dei parametri RR, ai fini del calcolo dei costi di produzione non recuperabili. (Deliberazione n. 114/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 25 maggio 2001, Premesso che: l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come successivamente modificato ed integrato dal decreto 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), con riferimento al disposto dell'art. 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, prevede la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici per un periodo di sette anni a partire dal 1o gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti associati ad impianti di produzione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, a condizione che trovino giustificazione di opportunita' economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti a dette imprese da atti legislativi o di programmazione economica; l'art. 3, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 esclude dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico la reintegrazione dei costi non recuperabili relativi agli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimenti CIP n. 15/1989, n. 34/1990, e n. 6/1992) e loro successive modificazioni ed integrazioni; l'art. 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000, esclude dal novero degli impianti di generazione ammessi a reintegrazione gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici da cui e' recuperata, con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), e secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 8, del medesimo decreto, la maggior valorizzazione dell'energia elettrica; l'art. 5, comma 4, del decreto 26 gennaio 2000 dispone che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determini i costi unitari variabili riconosciuti per gli impianti di generazione di energia elettrica di proprieta' al 19 febbraio 1997 di imprese produttrici-distributrici ed ammessi a reintegrazione ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto; l'art. 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/1999), dispone che, fino alla data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata alla fornitura ai clienti del mercato vincolato comprende una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per fasce orarie e una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fasce orarie, pari, in ciascun bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/197 (di seguito: Ct); l'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 205/99, dispone, che in deroga alla disposizione richiamata nel precedente alinea, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, unicamente la componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per fasce orarie; l'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 230, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 230/00), abroga l'art. 6, commi da 6.1 a 6.4, commi 6.6, 6.7 e commi da 6.9 a 6.18, della deliberazione n. 70/97, disponendo altresi' che il contributo di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 non e' riconosciuto alle imprese produttrici-distributrici o importatrici a decorrere dal 1o gennaio 2001; l'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni interne per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), istituisce il mercato elettrico per la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi (di seguito: mercato elettrico); l'art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 79/1999 prevede che l'ordine di entrata in funzione delle unita' di generazione di energia elettrica, nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti e' determinato secondo il dispacciamento di merito economico, fatte salve le previsioni relative all'energia elettrica di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo e, dalla data in cui detto dispacciamento di merito economico viene applicato, la societa' gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: il gestore del mercato) assume la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi; Premesso inoltre che: l'art. 5, comma 6, del decreto 26 gennaio 2000 dispone che l'Autorita' determini il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale con riferimento ai prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, e nei contratti bilaterali di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/1999; l'art. 12 del decreto 6 gennaio 2000 dispone che l'Autorita' determini, in via transitoria, fino a quando non avra' raggiunto piena operativita' il sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 79/1999, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale, tenendo conto anche del prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali; l'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto 26 gennaio 2000 dispone che gli obblighi e gli investimenti di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto debbono dare luogo, in linea di principio, ad un onere per le imprese interessate tale che, in assenza di aiuto o di misure transitorie, la redditivita' delle imprese potrebbe risultare penalizzata e che l'effetto degli obblighi e degli investimenti citati e' valutato a livello di bilancio consolidato; l'art. 6, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000 dispone che nel caso di cessione degli impianti di generazione e degli obblighi contrattuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti per gli impianti originariamente nella titolarita' dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del titolo I del decreto 26 gennaio 2000, non puo' essere superiore all'ammontare che sarebbe riconosciuto alla medesima impresa, ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto, qualora tali impianti non fossero stati ceduti da detta impresa; l'art. 1, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 definisce le imprese produttrici-distributrici come le imprese che, alla data del 19 febbraio 1997, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto od in parte, l'energia elettrica distribuita; l'art. 5, comma 8, del decreto 26 gennaio 2000 determina la produzione di energia elettrica di riferimento per gli impianti ammessi al meccanismo di reintegrazione, in funzione del totale per l'impresa produttrice-distributrice dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999; l'art. 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che venga recuperata, nell'anno 2000, la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto in misura pari al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/1997; Premesso infine che: la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 231, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 231/00) definisce le modalita' di quantificazione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2000; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, (di seguito: deliberazione n. 238/00) ha istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico il "Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione" e ha previsto che tale conto sia alimentato dal gettito della componente tariffaria A6; Visti: i provvedimenti CIP n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996; il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto 26 gennaio 2000; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97); la deliberazione 18 febbraio 1999, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, come successivamente integrata e modificata, (di seguito: deliberazione n. 13/99); la deliberazione 8 giugno 1999, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 13 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 82/99); la deliberazione n. 205/99; la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 136, recante approvazione del documento "Nota informativa sugli oneri generali afferenti il sistema elettrico: criteri per la determinazione dei parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" (di seguito: Nota informativa); la deliberazione n. 230/00; la deliberazione n. 231/00; la deliberazione n. 238/00; la delibera dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; la delibera dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 97, recante parere dell'Autorita' per l'energia e il gas al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su uno schema di disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Considerato che: ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 205/99, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato nell'anno 2000 ha compreso unicamente la componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per fasce orarie, essendo ancora in vigore il rimborso dei costi variabili riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici; nell'anno 2000 la parte B della tariffa elettrica non e' stata soppressa ed e' stato mantenuto in operativita' il regime di contribuzione alla produzione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato da parte delle imprese produttrici-distributrici di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97; i prezzi di cessione all'ingrosso del mercato vincolato costituiscono un riferimento per le contrattazioni bilaterali nel mercato libero e che, pertanto, il mantenimento in operativita' il regime di contribuzione di cui al precedente alinea ha comportato effetti anche sulla valorizzazione dell'energia elettrica ceduta nel mercato libero; i prezzi di cessione all'ingrosso che si formano nel mercato libero hanno avuto come riferimento, per l'anno 2000, la somma tra il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato di cui all'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 205/99 e il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, corretto per la quota media di energia elettrica perduta nel trasporto all'utenza finale, determinato come pari a 0,065 (di seguito: PB corretto per le perdite); con la deliberazione n. 231/00 l'Autorita' ha determinato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2001, per l'anno 2000, una maggiorazione ai corrispettivi di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici destinata al mercato libero; e che tale determinazione e' stata effettuata in misura inferiore a quanto previsto da detta norma per tenere conto della permanenza in vigore del regime di contribuzione alla produzione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato da parte delle imprese produttrici-distributrici di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97; con la deliberazione n. 231/00 l'Autorita' ha inoltre stabilito che, per l'anno 2000, l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici soggetta alla maggiorazione fosse determinata tenendo conto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali e destinata al mercato libero, ritenendo che la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici ceduta al mercato libero dovesse in primo luogo essere destinata alla copertura dei costi variabili di produzione degli impianti termoelettrici, replicando in tal modo i meccanismi di contribuzione di cui all'art. 6 della deliberazione n. 70/97; con la deliberazione n. 238/00, modificando il disposto dell'art. 2 della deliberazione n. 205/99, l'Autorita' ha determinato, a seguito della soppressione della parte B della tariffa decisa con la delibera n. 230/00, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta al mercato vincolato nel 2001, come pari alla somma di una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica differenziata per fasce orarie e di una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fasce orarie, pari in ciascun bimestre a Ct; dal momento in cui l'ordine di entrata in funzione delle unita' di generazione di energia elettrica, nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, saranno determinati secondo il dispacciamento di merito economico, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica prevalente nel periodo di tempo in cui un impianto e' chiamato a produrre sara' superiore al costo variabile unitario del medesimo impianto, salvo in casi di problemi di dinamica di impianto (comunemente noti come unit committment); la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, non ha ad oggi assunto la gestione delle offerte di vendita e di acquisto dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi (di seguito: mercato elettrico); Considerato inoltre che: in assenza della piena operativita' del mercato elettrico, la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato libero non puo' che avvenire attraverso la stipula di contratti bilaterali di cui all'art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/1999 (di seguito: contratti bilaterali); il prezzo fissato nei contratti bilaterali riflette non solo la relazione tra le diverse modalita' di prelievo dell'energia elettrica e la struttura dei costi del produttore, ma anche strategie commerciali che in caso di approvvigionamento nel mercato elettrico verrebbero probabilmente scontate a valle della formazione del prezzo all'ingrosso; e che di conseguenza, da tale prezzo non e' direttamente determinabile la componente di prezzo all'ingrosso; i dati comunicati dall'Enel S.p.a. relativamente ai prezzi di cessione, nell'anno 2000, all'Enel Trade S.p.a. e a soggetti terzi di energia elettrica per il mercato libero evidenziano sconti mediamente dell'ordine del 12% rispetto alla somma del prezzo all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al mercato vincolato e di PB corretto per le perdite, nell'ipotesi di un profilo di cessione costante in tutte le fasce orarie; lo sconto di cui al precedente alinea e' sostanzialmente in linea con quanto e' stato accertato dall'Autorita' nell'ambito dell'indagine sulle caratteristiche strutturali dei clienti idonei svolta con riferimento all'anno 2000; i coefficienti di scambio di cui alle tabelle 10, 11 e 12 della deliberazione n. 13/99 riflettono il valore dell'energia elettrica all'ingrosso per il mercato libero nelle varie fasce orarie; Considerato infine che: con la deliberazione n. 82/99, l'Autorita', ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha definito, tra l'altro, i prezzi incentivanti per la nuova energia elettrica prodotta dagli impianti ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al gestore della rete di trasmissione nazionale, tali determinazioni avendo innovato il regime di incentivazione precedentemente fissato, ai sensi della medesima disposizione, in forza del provvedimento CIP n. 6/92; qualora l'impresa produttrice-distributrice avente titolo alla reintegrazione dei costi non recuperabili come definita nell'art. 1, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, abbia, successivamente al 19 febbraio 1997, costituito societa', dalla stessa controllate o alla stessa collegate, per l'esercizio di attivita' di acquisto e importazione di energia elettrica, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto senza considerare l'energia elettrica importata e acquistata da dette societa' o dalla societa' controllante darebbe luogo a determinazioni non coerenti con le previsioni di cui all'art. 5, comma 8 del medesimo decreto; la Cassa conguaglio per il settore elettrico, in sede di liquidazione degli ammontari dovuti a titolo di reintegrazione dei costi non recuperabili a valere sulle disponibilita' del "Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione" verifica la quantificazione di detti costi operata da ciascuna delle imprese aventi diritto; Ritenuto che: sia opportuno, limitatamente all'anno 2000, al fine di consentire un corretto confronto tra prezzi all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al mercato libero e al mercato vincolato, procedere alla determinazione del prezzo all'ingrosso, di cui all'art. 12 del decreto 26 gennaio 2000, al netto dei costi unitari variabili riconosciuti; al fine di determinare il prezzo all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al mercato libero sia opportuno fissare il costo unitario variabile riconosciuto all'energia elettrica destinata al mercato libero considerando gli effetti della deliberazione n. 231/00; per l'anno 2000, anche in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, il prezzo all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al mercato libero debba essere determinato applicando alla somma del prezzo all'ingrosso per l'energia elettrica destinata al mercato vincolato e di PB corretto per le perdite, lo sconto medio del 12% differenziato per fasce orarie e sottraendo, successivamente, al risultato cosi' ottenuto PB corretto per le perdite; sia opportuno consentire alle imprese produttrici-distributrici un riconoscimento dei costi variabili di produzione da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per l'energia elettrica destinata al mercato libero in misura diversa rispetto al PB corretto per le perdite, e in misura non superiore a Ct, nei casi in cui la maggiorazione ai corrispettivi di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui alla deliberazione n. 231/00 sia risultata pari a zero; la differenziazione dello sconto medio di cui al precedente alinea debba essere determinata in modo che l'articolazione dei prezzi per fascia oraria che ne risulta rifletta i parametri di scambio di cui alla tabella 10 della deliberazione n. 13/99; sino alla piena operativita' del mercato elettrico, la determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale debba tenere conto del prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali, in misura diversa per le diverse imprese produttrici-distributrici, cosi' da riflettere il diverso peso della quota di energia elettrica da queste ceduta attraverso contratti bilaterali, al fine di evitare sistematiche distorsioni tra il prezzo all'ingrosso medio effettivamente percepito dall'impresa produttrice-distributrice ed il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale determinato dall'Autorita' ai sensi dell'art. 12 del decreto 26 gennaio 2000; coerentemente con la definizione del prezzo all'ingrosso per l'anno 2000, sia necessario fissare il costo unitario variabile riconosciuto per gli impianti di generazione che utilizzano combustibili fossili commerciali in misura pari a zero; per l'anno 2001 sia opportuno determinare il costo unitario variabile riconosciuto per gli impianti di generazione che utilizzano combustibili fossili commerciali in misura indistinta come pari a Ct, prevedendo la determinazione del costo unitario variabile riconosciuto per gli anni successivi con successivo provvedimento; sia opportuno determinare il costo variabile riconosciuto per gli impianti di pompaggio con riferimento al costo dell'energia elettrica acquistata e necessaria per produrre un kWh dall'impianto di pompaggio stesso; la determinazione dell'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica nonche' la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti secondo il dispacciamento di merito economico, renda necessario prevedere un riconoscimento dei costi unitari variabili differenziato per tipologia di impianto, e determinato secondo criteri tali da minimizzare le eventuali distorsioni nell'ordine di entrata in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica; qualora si riconoscano costi unitari variabili differenziati per tipologia di impianto, sia necessario, onde evitare distorsioni, determinare il costo unitario variabile riconosciuto a ciascun impianto ponderando il costo unitario variabile previsto per ciascun impianto per il rapporto tra la quantita' di energia elettrica effettivamente prodotta dall'impianto in ciascun bimestre ed il livello della produzione di energia elettrica di riferimento nel medesimo bimestre; sia conseguentemente necessario, nel calcolo dell'ammontare dei costi non recuperabili che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice in assenza di cessioni di impianti, correggere il costo unitario variabile di ciascun impianto rilevante ai fini della reintegrazione per tenere conto dell'energia elettrica di riferimento dell'impianto in eccesso rispetto all'energia elettrica effettivamente prodotta dall'impianto stesso; Ritenuto inoltre che: i parametri RR, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, debbano essere aggiornati annualmente attraverso un meccanismo predeterminato in base al quale il valore di ciascun parametro e' ottenuto applicando al valore dello stesso parametro nell'anno precedente: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari, per tutto il periodo applicazione del meccanismo, al 4%; c) la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997; i parametri RR, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, debbano essere corretti per tenere conto di ricavi ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla cessione dell'energia elettrica; ai fini della determinazione dell'ammontare dei costi non recuperabili che sarebbe stato riconosciuto all'impresa produttrice-distributrice, ai sensi dell'art. 5 del decreto 26 gennaio 2000, qualora tutti gli impianti fossero rimasti nella titolarita' della medesima impresa, si debba tenere conto dell'energia importata o acquistata da parte di societa' eventualmente costituite, successivamente al 19 febbraio 1997, dall'impresa produttrice-distributrice e controllate o collegate dalla medesima impresa, nonche' da parte della societa' controllante, cio' anche in coerenza con il principio, affermato nell'art. 6, comma 3, del decreto 26 gennaio 2000, per cui l'ammontare dei costi ammessi a reintegrazione, nel caso di operazioni di modificazione dell'assetto organizzativo dell'impresa produttrice-distributrice avente titolo alla reintegrazione dei costi non recuperabili, come definita nell'art. 1, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, non deve superare l'ammontare che si sarebbe determinato se dette operazioni non fossero state effettuate; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni: a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; b) decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; c) decreto 26 gennaio 2000 e' il decreto 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come successivamente modificato ed integrato dal decreto 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; d) deliberazione n. 70/97 e' la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata; e) deliberazione n. 205/99 e' la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235; f) deliberazione n. 231/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2000, n. 231, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001; g) deliberazione n. 238/00 e' la deliberazione 28 dicembre 2000, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001; h) costo unitario variabile riconosciuto e' il costo unitario variabile che l'Autorita' deve determinare, per ciascun impianto di generazione che partecipa alla reintegrazione dei costi, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto 26 gennaio 2000; i) impianti rilevanti sono gli impianti di generazione di energia elettrica che alla data del 19 febbraio 1997 erano nella titolarita' dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, ad esclusione degli impianti di cui all'art. 3, comma 2, e degli impianti soggetti al recupero della maggior valorizzazione di cui all'art. 3, comma 3 del medesimo decreto; j) societa' riconducibili all'impresa produttrice-distributrice sono le societa' costituite, successivamente al 19 febbraio 1997, dall'impresa produttrice-distributrice e dalla stessa controllate o alla stessa collegate, nonche' la societa' controllante; k) impianti a cui si applica la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 231/00 sono gli impianti idroelettrici non di pompaggio e geotermoelettrici di potenza nominale superiore a 3 MW che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' o nella disponibilita' di imprese che, alla stessa data, svolgevano il servizio di distribuzione producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita e per i quali non sono o sono stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni; l) fascia oraria Fi e' la fascia oraria Fi (i = 1,...,4) definita dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90, pubblicato nel supplemento ordinario, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990. |
| Art. 2. Determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ----> vedere testo alle pagg. 29-30 della G.U. <---- |
| Art. 3. Determinazione dei costi unitari variabili riconosciuti ----> vedere testo alle pagg. 30-31 della G.U. <---- |
| Art. 4. Aggiornamento dei parametri RR 4.1 Per ciascun impianto rilevante il parametro RR e' aggiornato annualmente dall'Autorita'. Il valore del parametro RR negli anni successivi all'anno 2000 e' ottenuto applicando al valore dello stesso parametro nell'anno precedente: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%; c) la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997. 4.2 Per ciascun impianto rilevante il parametro RR viene annualmente corretto per tenere conto di eventuali ricavi e contributi relativi all'attivita' di produzione ed ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla cessione dell'energia elettrica. |
| Art. 5. Disposizioni finali 5.1 La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione. Milano, 25 maggio 2001 Il presidente: Ranci |
| Allegato Tabella 1: Fattori correttivi di cui all'art. 2, comma 2.2, lettera b)
===================================================================== Fascia oraria | Lire/kWh1 ===================================================================== F1 | -81,3 F2 | -39,6 F3 | -19,3 F4 | 4,4 |
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