Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 28 maggio 2001 |
Revoca della somma di L. 8.901.567.350 di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3073 del 22 luglio 2000, concernente interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi, verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio. (Ordinanza n. 3137). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attivita' del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3073 del 22 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, con la quale, all'art. 7, comma 1, e' stato disposto il finanziamento di lire 15 miliardi per interventi urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio; Vista la nota prot. n. EME/14728/A.008 del 27 aprile 2001, dalla quale risulta che, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 7 della suddetta ordinanza, sono pervenute dalle prefetture competenti richieste per complessive L. 6.316.332.650 e la successiva nota prot. n. EME/17263/A.008 del 17 maggio 2001, dalla quale si evince che il fabbisogno precedentemente segnalato viene ridotto a L. 6.098.432.650; Considerato che il suddetto finanziamento era destinato ad interventi circoscritti nel tempo e che non possono essere attivati a posteriori e che, pertanto, la somma residua di L. 8.901.567.350 puo' essere considerata economia maturata sul finanziamento medesimo; Considerato che la suddetta economia risulta tuttora disponibile sul capitolo 9353 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di L. 8.901.567.350 stanziata con l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3073 del 22 luglio 2000. 2. La somma di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2001 Il Ministro: Bianco |
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