Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
COMUNICATO |
Comunicato concernente l'art. 85, comma 26 e comma 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto. |
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Il presente comunicato fa seguito a quello del 19 aprile 2001 (GU 21 aprile 2001 n.93) nel quale erano indicate le modalita' applicative dell'art. 85, comma 26 e comma 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto. Sulla base delle determinazioni assunte dalla CUF nelle sedute del 3-4 aprile, 8-9 e 22-23 maggio 2001, nonche' della revisione operata ai sensi del comunicato del 19 aprile 2001 concernente l'art. 85 commi 26 e 28 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 in materia di medicinali non coperti da brevetto, i medicinali a cui si applicano le disposizioni di cui sopra, sono quelli a base dei principi attivi e nelle formulazioni specificati nell'allegato 1. Viste le comunicazioni, fatte dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali a base dei principi attivi nelle formulazioni riportate nell'allegato 1, alla segreteria CIPE (Ufficio Sorveglianza Farmaci) e al Ministero della Sanita' (Direzione Generale Valutazione dei Medicinali e Farmacovigilanza) del prezzo che intendono praticare dal 1o luglio 2001 (conforme a quanto previsto dal sopra richiamato comma 5 dell'art.36 della legge 27 dicembre 1997, n.449 cosi' come specificato dalla delibera CIPE n.10 del 26 febbraio 1998), si riporta nell'allegato 2 l'elenco completo dei medicinali, autorizzati alla data del 15 aprile 2001, cui si applica il nuovo sistema di rimborso previsto dal comma 26 e dal comma 28 dell'art.85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con l'indicazione dei prezzi in vigore al 1o luglio 2001 e, per i prezzi superiori al valore massimo di rimborso, della quota che restera' a carico dell'assistito. Le aziende titolari all'immissione in commercio di medicinali per i quali ad oggi non risulta comunicato il prezzo che andra' in vigore al 1o luglio 2001 (casella vuota nel campo prezzo al 1o luglio 2001 ), in occasione della comunicazione e pubblicazione di detto prezzo dovranno indicare anche il prezzo massimo di rimborso corrispondente. Tali prezzi saranno, in ogni caso, riepilogati dal Ministero della sanita' in un prossimo comunicato. Per ogni medicinale ammesso alla rimborsabilita' successivamente alla data del presente provvedimento e a base dei principi attivi e nelle formulazioni elencati nell'allegato 1, dovra' essere indicato il prezzo massimo di rimborso e il prezzo che l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tale medicinale intende praticare conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art.36 della legge 27 dicembre 1997, n.449 cosi' come specificato dalla delibera CIPE n.10 del 26 febbraio 1998. Di tali elementi si terra' conto in sede di aggiornamento semestrale dell'elenco a cui si applica il disposto del comma 26 dell'articolo 85 della legge n. 388/2000. Gli elenchi allegati recepiscono le autocertificazioni presentate dalle aziende per quanto riguarda il regime brevettuale di diversi prodotti: eventuali integrazioni e correzioni potranno essere oggetto di una successiva pubblicazione. |
| ----> Vedere Allegato 1 <---- |
| ----> Vedere Allegato 2 <---- |
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