IL DIRIGENTE GENERALE                         delle risorse umane                    e delle professioni sanitarie
    Vista  la  domanda  con  la  quale la sig.ra Granja Echeverry Nubia Adriana   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  Enfermera conseguito  in  Colombia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia della professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione al-l'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  115  e  nel  comma  9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;                              Decreta:  1.   Il  titolo  di  Enfermera  conseguito  nell'anno  1987  presso l'Universidad  del  Valle  di  Cali  (Colombia)  della  sig.ra Granja Echeverry  Nubia  Adriana nata a Cali (Colombia) il giorno 6 dicembre 1965   e'   riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di infermiere.  2.  La  sig.ra  Granja  Echeverry  Nubia  Adriana e' autorizzata ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione    di   infermiere,   previa   iscrizione   al   collegio professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 18 maggio 2001                                    Il dirigente generale: Mastrocola  |