Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 3 maggio 2001
Recepimento della direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo Codice della Strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' Europee, n. L319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della citata direttiva 94/55/CE;
Vista la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in data 10 ottobre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L279, in data 1 novembre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto l'articolo 229 del citato nuovo Codice della Strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;
Riconosciuta la necessita' di recepire e trasporre la citata direttiva 2000/61/CE nella normativa nazionale;
Ritenuto necessario attuare le prescrizioni comunitarie in materia di sicurezza del trasporto diminuendo il limite massimo di utilizzo dei grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e dei fusti in metallo di capacita' superiore a 50 litri;

A d o t t a
il seguente decreto:

Attuazione della direttiva 2000/61/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose su strada effettuato nel territorio nazionale e con gli Stati membri dell'Unione europea. Esso non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato da veicoli di proprieta' o sotto la responsabilita' delle Forze armate.
2. Fatta salva la normativa comunitaria, e' consentito stabilire requisiti per quanto concerne:
a) il trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose effettuato nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal presente decreto;
b) le norme di circolazione specifiche applicabili al trasporto nazionale ed internazionale di merci pericolose;
c) la garanzia della qualita' delle imprese, quando esse effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell'allegato C.
L'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti di cui alla presente lettera non puo' essere esteso.
Tali disposizioni cessano di essere applicabili ove misure analoghe siano rese obbligatorie da disposizioni comunitarie.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
"A.D.R.": l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, con le relative modifiche;
"veicolo": ogni veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h, cosi' come i suoi rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili;
"merci pericolose": le materie ed i prodotti il cui trasporto su strada e' vietato, oppure autorizzato solo a determinate condizioni dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto;
"trasporto": qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata da un veicolo, in tutto o in parte su strade ad uso pubblico situate nel territorio nazionale, comprese le attivita' di carico e scarico contemplate negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto, fatto salvo il regime previsto dalla legislazione nazionale per quanto riguarda la responsabilita' derivante da queste operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente in un perimetro chiuso non aperto al pubblico sono escluse dalla presente definizione;
"autorita' competente": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.
 
Art. 3.
Disposizioni generali
1. Fatto salvo l'art. 6, non sono ammesse al trasporto su strada le merci pericolose il cui trasporto e' vietato dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto.
2. Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, il trasporto delle altre merci pericolose elencate nel citato allegato A e' autorizzato alle condizioni fissate nei predetti allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto, in particolare per quanto riguarda:
a) l'imballaggio e l'etichettatura delle merci in questione;
b) la costruzione, le attrezzature ed il buon funzionamento dei veicoli che trasportano le merci in questione.
 
Art. 4.
Restrizioni
1. Fatte salve le altre norme comunitarie, segnatamente in materia di accesso al mercato, e' consentito disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, quali, segnatamente, ragioni di sicurezza nazionale o di tutela dell'ambiente, il trasporto di alcune merci pericolose sul territorio nazionale.
2. Le eventuali disposizioni, emanate per disciplinare l'attivita' dei veicoli che effettuano un trasporto internazionale sul territorio nazionale autorizzate dalla disposizione speciale di cui al punto 2 dell'allegato C, devono riguardare unicamente gli aspetti locali, devono essere applicabili al trasporto nazionale ed internazionale e non devono creare alcuna discriminazione.
3. E' consentito applicare disposizioni piu' rigorose riguardo al trasporto effettuato con veicoli immatricolati o messi in circolazione sul territorio nazionale, fatta eccezione per i requisiti relativi alla costruzione.
4. Qualora si ritenga che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano rivelate insufficienti in caso di incidente, per limitare i pericoli inerenti al trasporto e qualora sia urgente intervenire, si adottano le procedure prescritte all'art. 5, comma 4, della direttiva 94/55/CE.
5. Restano in vigore le disposizioni nazionali applicabili al 31 dicembre 1996, concernenti:
il trasporto di materie della classe 1.1;
il trasporto di gas tossici instabili e/o infiammabili della classe 2;
il trasporto di materie contenenti diossina o furano;
il trasporto in cisterne o contenitori-cisterna, di oltre 3000 litri di capacita', di materie liquide delle classi 3, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 o 8 che non figurino sotto una lettera b) o c) di tali classi.
Siffatte disposizioni possono riguardare unicamente:
il divieto di effettuare i suddetti trasporti su strada allorche' gli stessi possono essere invece effettuati per ferrovia o per via navigabile;
l'obbligo di seguire taluni itinerari preferenziali;
qualsiasi altra disposizione relativa all'imballaggio di materie contenenti diossina o furano.
 
Art. 5.
Esenzioni
1. Le merci pericolose, classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazionali in materia di trasporto marittimo oppure aereo, sono ammesse al trasporto su strada sul territorio nazionale, ogniqualvolta l'operazione di trasporto implica un tratto di trasporto marittimo o aereo.
2. Le disposizioni contenute negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni in merito all'uso di lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitatamente al territorio nazionale; tuttavia, per dette operazioni, con motivato parere puo' essere autorizzato, in aggiunta alla lingua italiana, l'uso di lingue diverse da quelle contemplate negli allegati A e B stessi.
3. Si consente l'utilizzazione nel territorio nazionale di veicoli costruiti anteriormente al 1 gennaio 1997 che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, ma che siano stati costruiti secondo i criteri fissati dalla legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996, sempreche' i veicoli in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.
Le cisterne ed i veicoli costruiti a decorrere dal 1 gennaio 1997 che non sono conformi all'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, ma la cui fabbricazione rispetti le disposizioni della presente direttiva applicabili alla data della loro costruzione, possono tuttavia essere utilizzati per il trasporto nazionale fino a data da determinare conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1 della direttiva 2000/61/CE.
4. Restano in vigore le disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto di recipienti di recente costruzione ai sensi della disposizione speciale di cui al punto 3 dell'allegato C e di cisterne che differiscono dalle disposizioni fissate negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, fino a quando in detti allegati siano inseriti riferimenti a norme di costruzione e di impiego di cisterne e contenitori aventi lo stesso valore vincolante delle disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre il 30 giugno 2001.
I contenitori e le cisterne costruiti anteriormente al 1 luglio 2001 e mantenuti in uno stato conforme ai requisiti di sicurezza pertinenti possono continuare ad essere utilizzati anche dopo tale data, alle stesse condizioni.
Tali date devono essere prorogate per contenitori e cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o per i quali non sono stati aggiunti negli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti.
I contenitori e le cisterne di cui al secondo periodo del presente comma e la data ultima alla quale il presente decreto e' loro applicabile sono determinati secondo la procedura di cui all'art. 9 della direttiva 94/55/CE, come modificato dal comma 5) dell'art. 1 della direttiva 2000/61/CE.
5. E' consentito utilizzare per il trasporto sul territorio nazionale imballaggi costruiti anteriormente al lo gennaio 1997 e non certificati secondo quanto disposto dall'accordo ADR, purche' l'imballaggio presenti la data di fabbricazione e risulti in grado di superare le prove in base ai requisiti imposti dalla normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996 e purche' tali imballaggi siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza necessari (ivi compresi, ove richiesto, controlli ed ispezioni); tale concessione e' esclusivamente limitata a grandi imballaggi metallici per trasporti alla rinfusa (G.I.R.) e fusti di metallo che superano i 50 litri di capacita', per un periodo massimo di 15 anni a partire dalla data di fabbricazione, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001;
6. Previa notifica alla Commissione CE, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, e' consentito, in deroga, applicare disposizioni meno vincolanti di quelle fissate in detti allegati per il trasporto sul territorio nazionale di piccoli quantitativi di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.
Previa notifica alla Commissione, entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni a partire dall'ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, e' consentito, in deroga, applicare disposizioni diverse da quelle fissate dai predetti allegati, per i trasporti a carattere locale sui territorio nazionale.
7. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, e' possibile concedere deroghe agli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, al fine di poter procedere, nel territorio nazionale, alle verifiche e prove necessarie, nella prospettiva di modificare le disposizioni di detti allegati per adeguarle all'evoluzione della tecnica e dell'industria.
Gli accordi in deroga convenuti con le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea in base alle disposizioni speciali di cui al punto 4 dell'allegato C, devono concretarsi in accordi multilaterali.
Le deroghe di cui ai precedenti paragrafi si applicano senza discriminazione in base alla nazionalita' o al luogo ove ha sede lo speditore, il trasportatore o il destinatario; esse hanno durata massima quinquennale e non sono rinnovabili.
8. E' consentito autorizzare sul territorio nazionale operazioni di trasporto ad hoc di merci pericolose che siano vietati dagli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni o avvengano in condizioni diverse da quelle previste in detti allegati, qualora i trasporti ad hoc corrispondano ad operazioni di trasporto chiaramente definite e limitate nel tempo.
9. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 7, secondo paragrafo, e' consentito continuare ad applicare gli accordi in vigore conclusi con altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'accordo ADR, non oltre il 31 dicembre 1998, senza discriminare in base alla nazionalita' o al luogo in cui ha sede lo speditore, ovvero il trasportatore, ovvero il destinatario. Ogni ulteriore deroga autorizzata ai sensi delle disposizioni speciali di cui al paragrafo 4 dell'allegato C deve soddisfare i requisiti del comma 7.
 
Art. 6. Trasporti internazionali con veicoli immatricolati o messi in
circolazione nei Paesi non facenti parte dell'Unione europea
1. Fatte salve le disposizioni nazionali o comunitarie relative all'accesso al mercato, i veicoli immatricolati oppure messi in circolazione nei paesi non facenti parte della Unione europea sono autorizzati ad effettuare trasporti internazionali di merci pericolose all'interno della Unione europea medesima, purche' tali trasporti soddisfino le disposizioni dell'accordo ADR.
 
Art. 7.
Disposizioni finali ed abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli, ai sensi del comma 1, art. 1, del presente decreto, le operazioni di trasporto come definite all'art. 2 del medesimo decreto, devono svolgersi obbligatoriamente nel rispetto delle modalita' di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni e dell'allegato C al presente decreto.
2. Le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto sono emanate con provvedimenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996, "Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada", pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, ad eccezione degli allegati A e B;
b) Il decreto dirigenziale del Direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione 16 dicembre 1998. "Proroga della validita' di norme nazionali per recipienti in pressione e cisterne per merci pericolose, nonche' per equipaggiamenti vari e speciali dei veicoli stradali per trasporto di merci pericolose", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1998.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 2001
p. Il Ministro: Angelini
 
Allegato C
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE
AD ALCUNI ARTICOLI DEL PRESENTE DECRETO

1. I trasporti nazionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono i seguenti:
i) di materie ed oggetti esplosivi della classe 1, qualora il quantitativo di materia esplosiva contenuta superi per unita' di trasporto:
1000 kg per la divisione 1.1, o
3000 kg per la divisione 1.2, o
5000 kg per le divisioni 1.3 e 1.5;
ii) in cisterne o in contenitori aventi una capacita' totale di oltre 3000 litri delle seguenti materie:
materie della classe 2: gas classificati nei gruppi di rischio seguenti: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC;
materie delle classi 3, a.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 e 8 che non figurano in una rubrica b) o c) di dette classi, oppure che vi figurano, ma con un codice di pericolo avente tre o piu' cifre significative (escluso lo zero);
iii) dei seguenti colli della classe 7 (materie radioattive):, colli di materie fissili, colli del tipo B (U), colli del tipo B (M).
2. La disposizione particolare applicabile all'articolo 4, comma 2, e' il marginale 10599 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni.
3. La disposizione particolare applicabile all'articolo 5, comma 4, e' il marginale 2211 dell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni particolari applicabili all'articolo 5, commi 7 e 9, sono i marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successive modificazioni, rispettivamente.
 
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