IL COMITATO INTERMINISTERIALE                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;  Visto  l'art.  20  del  decreto-legge  28 dicembre  1989,  n.  415, convertito   nella  legge  28 febbraio  1990,  n.  38,  e  successive modificazioni  ed integrazioni che prevede l'esclusione delle regioni a  statuto  speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo  sanitario  nazionale  in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  il  riordino  della disciplina  in  materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;  Visto  il  comma 4 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 502/1992,  che prevede, tra l'altro, che il Fondo sanitario nazionale in  conto  capitale  assicuri  quote  di  finanziamento  destinate al riequilibrio  a  favore  della Regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;  Visto  l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56,  che detta disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali   in  favore  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  per  il finanziamento della spesa sanitaria corrente ed in conto capitale;  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) che, alla tabella F), fissa in 150 miliardi di lire l'importo  per  interventi  dei Servizio sanitario nazionale in conto capitale;  Vista  la  proposta  del Ministero della sanita' in data 29 gennaio 2001,  nella quale si specifica, tra l'altro, che la ripartizione del predetto  importo  di  150  miliardi di lire viene effettuata in base alla  popolazione  residente  a quota capitaria, destinando una quota per far fronte a situazioni regionali di particolare svantaggio;  Vista  l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 18 gennaio 2001; Delibera:    La disponibilita' di 150 miliardi di lire (Meuro 77,468) recata  dalla  tabella  F)  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per interventi del Servizio sanitario nazionale e' cosi' finalizzata:    lire  141  miliardi  per  manutenzione  straordinaria  e ricambio tecnologico,  da  ripartire  tra  tutte  le  regioni  secondo  quanto indicato  nella  tabella  allegata  che  fa  parte  integrante  della presente delibera;    lire  9  miliardi  per  situazioni di particolare svantaggio o di carenza  di  strutture  pubbliche da assegnare alle regioni Campania, Basilicata  e  Calabria  a  titolo  di  riequilibrio,  secondo quanto indicato nella colonna b) della predetta tabella.      Roma, 8 marzo 2001                                        Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 2001 Registro n. 2, Tesoro, foglio n. 380  |