Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 208
Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, concernente il riordinamento della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1o aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento e la struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle duali opera il personale della Polizia di Stato e l'ordinamento di quelle centrali limitatamente ai rapporti di dipendenza delle articolazioni periferiche.
2. L'ordinamento centrale dell'amministrazione della pubblica sicurezza e' disciplinato dalle disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, anche relativamente alle attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza ed alle attribuzioni e compiti del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Restano, altresi', ferme le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'appartenenza del personale della Polizia di Stato all'amministrazione della pubblica sicurezza e le relative funzioni, ivi comprese quelle inerenti alle qualita' di autorita' provinciale e locale di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di pubblica sicurezza.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n.
78, e' riportato in note alle premesse.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari."
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia):
"Art. 6 (Disposizioni per l'amministrazione della
pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di
polizia e delle Forze armate). - 1. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' determinata la struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche
dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui
all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge
1o aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche
complessive del personale, osservando i seguenti criteri:
a) economicita', speditezza e rispondenza al pubblico
interesse dell'azione amministrativa;
b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee,
anche attraverso la diversificazione fra strutture con
funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di
supporto;
c) ripartizione a livello centrale e periferico delle
funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla
funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge
1o aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di
dipendenza gerarchica o funzionale;
d) flessibilita' organizzativa, da conseguire anche
con atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede le
corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e
istituti individuati e quelle previgenti, nonche'
l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari, delle disposizioni degli
articoli 31 e 34 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al presente articolo, la lettera a) del
secondo comma dell'art. 3 della legge 1o aprile 1981, n.
121, e' sostituita dalla seguente:
"Art. 3. Identico. "a) dal personale addetto agli
uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli
altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si
articola; .
4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) gli articoli 47, 48, 49, 50, 61 e 94 della legge
1o aprile 1981, n. 121;
b) il decreto del Presidente della Repubblica
25 ottobre 1981, n. 738;
c) gli articoli 62 e 64 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, e successive modificazioni;
d) l'art. 2 della legge 19 aprile 1985, n. 150;
e) l'art. 41 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
f) l'art. 6, comma 2, e gli articoli 12, 13, 14, 15,
28, 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1987, n. 240, come modificati dall'art. 10 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;
g) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 78, e successive modificazioni;
h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 79;
i) l'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
l) l'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 653;
m) l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 31, primo
comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 31. - L'amministrazione della pubblica sicurezza
e' articolata in:
1) organi centrali di cui agli articoli 4 e 5;
2) questure, uffici provinciali articolati con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi
stabilite con decreto del Ministro dell'interno;
3) ispettorati ed uffici speciali di pubblica
sicurezza privi di competenza territoriale aventi speciali
compiti di protezione e di vigilanza istituiti, ove
effettive esigenze lo richiedano, con la organizzazione, le
dotazioni di personale e mezzi stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno;
4) commissariati istituiti, ove effettive esigenze lo
richiedano e alle dipendenze delle questure, con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le
autorita' provinciali di pubblica sicurezza;
5) posti di polizia distaccati, istituiti alle
dipendenze delle questure, per esigenze particolari o di
carattere temporaneo, con l'organizzazione e con le
dotazioni di personale e mezzi stabilite con decreto del
capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, sentite le autorita' provinciali di pubblica
sicurezza;
6) uffici periferici alle dipendenze del dipartimento
della pubblica sicurezza per le esigenze di polizia
stradale, ferroviaria, postale e di frontiera, con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le
autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti;
7) reparti mobili, istituiti alle dipendenze del
dipartimento della pubblica sicurezza, con l'organizzazione
e con le dotazioni di personale e mezzi stabilite con
decreto del Ministro dell'interno;
8) istituti di istruzione, presso il dipartimento
della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione,
addestramento e perfezionamento del personale secondo
l'ordinamento stabilito nel capo IV;
9) gabinetti di polizia scientifica, reparti di volo,
reparti la cui costituzione deriva da esigenze di
inquadramento, operative e di gestione ed assistenza anche
sanitaria del personale, centri di coordinamento operativo,
centri di raccolta di materiali e mezzi, nonche' centri
telecomunicazioni, centri motorizzazione, centri
elettronici e meccanografici a livello nazionale,
interregionale, regionale e provinciale alle dipendenze del
dipartimento della pubblica sicurezza anche per esigenze
generali di supporto del Ministero dell'interno, con
l'organizzazione e con le dotazioni di personale e mezzi
stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Per
specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria
e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con
decreto del Ministro dell'interno, forme di coordinamento
regionale e interregionale. Le strutture sanitarie
esistenti presso il Ministero dell'interno conservano
l'attuale destinazione funzionale.".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca:
"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78".
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
"Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
della legge 28 luglio 1999, n. 266".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, reca:
"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59".

Nota all'art. 1:
- Per l'argomento della legge 1o aprile 1981, n. 121,
vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 2
(Articolazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della legge 1 o aprile 1981. n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, l'amministrazione della pubblica sicurezza si articola sul territorio nei seguenti uffici:
a) uffici con funzioni finali:
1 questure, uffci territoriali provinciali per l'esercizio, nella provincia, delle funzioni del questore e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato;
2. commissariati di pubblica sicurezza, direttamente .dipendenti dalle questure, istituiti', ove effettive esigenze lo richiedano, per l'esercizio, da parte di funzionari di pubblica sicurezza, delle funzioni dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato non devoluti alla competenza di altri uffici;
3. distretti, commissariati e posti di polizia, istituiti alle dipendenze delle questure, o, nel caso dei posti di polizia, anche dei commissariati e dei distretti, per le esigenze di controllo del territorio e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, anche di carattere temporaneo;
4. ispettorati ed uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi gli speciali compiti di cui all'articolo 5;
5. uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera;
6. reparti mobili, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per i compiti di cui all'articolo 33 della legge I o aprile 1981, n. 121;
7. reparti, centri o nuclei istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure, per particolari attivita' operative che richiedono l'impiego di personale specificamente addestrato, l'ausilio di mezzi speciali o di animali;
b) uffci, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto:
1. Istituto superiore di polizia;
2. istituti di istruzione, istituiti alle dipendenze del diparti-mento della pubblica sicurezza, per le esigenze di istruzione, addestramento, aggiornamento e perfezionamento del personale;
3. strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o degli uffici o reparti in cui sono istituite, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
4. gabinetti di polizia scientifica alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza o delle questure in cui sono istituiti, in relazione alle competenze funzionali loro attribuite;
5. zone telecomunicazioni, centri elettronici e informatici, centri logistici di raccolta di materiali e mezzi e centri motorizzazione, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, e ogni altro ufficio, centro o magazzino posto alle dipendenze dell'ufficio o reparto presso cui sono istituiti, per le esigenze logistiche, strumentali e di supporto della Polizia di Stato e per quelle tecniche del Ministero dell'interno;
c) uffici con funzioni ispettive e di controllo delle strutture dell'amministrazione e di decentramento amministrativo:
1. direzioni interregionali per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza e per l'esercizio decentrato delle funzioni di carattere organizzativo e amministrativo, anche relative alla logistica, a supporto delle attivita' istituzionali dei predetti uffici e reparti.
2. Oltre alle attivita' di direzione unitaria e coordinamento generale assicurate dal dipartimento della pubblica sicurezza, per specifiche attivita' di polizia investigativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza, possono essere stabilite, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, forme di coordinamento anche regionale e interregionale degli uffici o reparti di cui al comma 1.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 4, 5 e 33,
della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi
nelle note alle premesse):
"Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). -
Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza
e' istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che
provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro
dell'interno:
1) all'attuazione della politica dell'ordine e della
sicurezza pubblica;
2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di
polizia;
3) alla direzione e amministrazione della Polizia di
Stato;
4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici,
anche per le esigenze generali del Ministero
dell'interno.".
"Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica
sicurezza). - Il dipartimento della pubblica sicurezza si
articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione,
di cui all'art. 6;
b) ufficio centrale ispettivo;
c) direzione centrale della polizia criminale;
d) direzione centrale per gli affari generali;
e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
f) direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale;
g) direzione centrale del personale;
h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale;
l) direzione centrale per i servizi di ragioneria;
l-bis) direzione generale di sanita', cui e'
preposto, il dirigente generale medico del ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato. Al
dipartimento e' proposto il capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno.
Al capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza e' attribuita una speciale indennita'
pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime
modalita' si provvede per il comandante generale dall'Arma
dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia
di finanza, per il direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e per il direttore generale per
l'economia montana e per le foreste.
Al dipartimento sono assegnati due vice direttori
generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni
vicarie e l'altro per l'attivita' di coordinamento e di
pianificazione.
Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con
funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti
dai ruoli della Polizia di Stato.
L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro
o del direttore generale, ha il compito di verificare
l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e
del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta
dagli uffici ed organi periferici dell'amministrazione
della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei
servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.
La determinazione del numero e delle competenze degli
uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il
dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali
sono preposti dirigenti generali.
Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria
puo' essere preposto un dirigente generale di ragioneria
dell'amministrazione civile dell'interno.".
"Art. 33 (Reparti mobili). - I reparti mobili sono
istituiti per la tutela dell'ordine pubblico e per esigenze
di pubblico soccorso.
I predetti reparti o unita' organiche degli stessi
possono essere chiamati a concorrere ad altre operazioni di
pubblica sicurezza e ai servizi di istituto svolti dagli
organi territoriali di polizia, previa autorizzazione del
capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza.
Ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico e'
assegnato di norma, personale maschile.
L'obbligo di permanenza in caserma e' stabilito con
apposite norme contenute nel regolamento di servizio di cui
all'art. 111.
I reparti mobili debbono disporre di attrezzature atte
a prestare soccorso in caso di calamita'; il personale che
vi presta servizio dovra' essere preparato allo speciale
impiego.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1991, n. 39, reca: "Regolamento dei servizi di protezione e
sicurezza della Presidenza della Repubblica".



 
Art. 3
(Ordinamento delle questure e degli uffici dipendenti)

1. Le questure sono organi periferici del Ministero dell'interno per L'espletamento, nella.provincia, delle funzioni di cui all'articolo 32 della legge 1o aprile 1981 n. 121, delle altre funzioni previste da disposizioni di legge o di regolamento e per l'assolvimento, nel medesimo territorio, dei compiti istituzionali della Polizia di Stato.
2. Le questure sono ordinate, di massima, in:
a) ufficio di gabinetto del questore, anche per l'assolvimento dei compiti di prevenzione generale e di soccorso pubblico e delle funzioni inerenti alla tutela dell'ordine pubblico, nel cui ambito operano l'ufficio provinciale per la gestione automatizzata delle informazioni di polizia e la sala operativa;
b) divisione anticrimine, nel cui ambito operano la Squadra Mobile, la DIGOS, l'ufficio criminalita', per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni criminosi e per i compiti inerenti alle misure di prevenzione, il gabinetto provinciale di polizia scientifica;
c) divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione, nel cui ambito operano l'ufficio polizia amministrativa e sociale e l'ufficio polizia dell'immigrazione e degli stranieri;
d) uffici per le esigenze di amministrazione e gestione del personale, dei mezzi, delle risorse logistiche, per quelle amministrativo-contabili, e per quelle di sanita' e sicurezza dei lavoratori.
3. Alle questure sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti superiorii' di pubblica sicurezza e sono assegnati, per la preposizione all'ufficio di gabinetto e alle divisioni di cui al comma 2 ed ai commissariati di pubblica sicurezza di particolare rilevanza e per l'espletamento delle funzioni vicarie, primi dirigenti della Polizia di Stato.
4. AI dirigente assegnato per l'espletamento delle funzioni vicarie puo' essere delegata la sovrintendenza a determinati uffici o servizi.
5. Le questure aventi sede nelle citta' di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia hanno un ordinamento differenziato, determinato a norma del comma 7. In quanto sedi di particolare rilevanza, individuate a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2004, n. 334, alle stesse sono preposti, con le funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello C.
6. In relazione alle esigenze funzionali ed operative che richiedono un ordinamento differenziato, il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, gli uffici di livello dirigenziale, prevedendo, all'occorrenza, l'assegnazione di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo-contabili. All'ordinamento generale degli uffici, alle disposizioni generali per assicurarne il buon andamento ed all'assegnazione delle risorse provvede, con proprio decreto, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 9, tenuto conto delle attribuzioni dei dirigenti.
7. Con le modalita' di cui al comma 6 si provvede anche per i distretti, uffici dirigenziali di decentramento delle attivita' delle questure, nei capoluoghi in cui ve ne sia assoluta necessita', per i commissariati di pubblica sicurezza e per gli altri uffici dipendenti dalle questure.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32 della legge
1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle
premesse):
"Art. 32 (Questura e uffici dipendenti). - La questura
e' ufficio provinciale, che assolve compiti di direzione e
organizzazione dei servizi operativi, nonche' le finzioni
attribuite dalle legge e dai regolamenti vigenti.
I commissariati e i posti di polizia sono istituiti in
relazione ad appositi indici determinati dall'ufficio di
cui all'art. 5, lettera a), tenendo presenti i fattori
incidenti sull'ordine e la sicurezza pubblica e debbono
essere diretti a realizzare un ampio decentramento di
funzioni e l'impiego di personale nei comuni e nei
quartieri, particolarmente ai fini della prevenzione.
Il dipartimento della pubblica sicurezza puo'
autorizzare i questori a delegare funzioni di polizia
amministrativa, con esclusione di quelle attinenti alle
misure di prevenzione, ai dirigenti dei commissariati".
- Per il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedi
nelle note alle premesse), vedi nelle note all'art. 10.



 
Art. 4
(Ordinamento degli uffici di polizia stradale, ferroviaria,
di frontiera, e di polizia postale e delle comunicazioni)

1. Per le attivita' di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e di polizia postale e delle comunicazioni sono istituiti, alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, uffici di livello dirigenziale commisurato all'ambito della rispettiva competenza, anche territoriale, ed al rilievo delle connesse responsabilita', per le funzioni di pianificazione, organizzazione e direzione coordinata dei servizi di polizia attinenti alla specialita', svolti dagli uffici in cui gli stessi sono rispettivamente articolati.
2. Fermi restando i doveri di riferimento ad altre autorita' ed organi, derivanti dai rapporti di dipendenza anche funzionale o di collaborazione operativa in ragione dei compiti svolti, gli ufficiali di pubblica sicurezza preposti agli uffici di cui al comma 1 riferiscono tempestivamente al questore su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.
3. Gli appartenenti agli uffici di cui al comma 1 concorrono, nell'ambito dei compiti inerenti alla specialita', al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alle operazioni di polizia svolte dagli uffici di cui all'articolo 3, secondo le disposizioni impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza, anche al fine del coordinamento tecnico-operativo dei servizi da espletarsi oltre l'ambito provinciale e, nell'ambito dei servizi dallo stesso disposti, dal questore.
4. All'articolazione territoriale e funzionale degli uffci di cui al comma 1, alla definizione dei relativi compiti con le connesse dipendenze o relazioni di collaborazione, ed alla relativa dotazione di personale, nonche' a quella logistica e di mezzi, quando non fornita dagli enti presso cui sono istituiti o prestano servizio, si provvede con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9.
 
Art. 5
(Ispettorati, uffici speciali di pubblica sicurezza e
altri uffici con compiti di sicurezza e di collegamento)

1. Gli ispettorati di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza., provvedono alle speciali esigenze di collegamento o raccordo con le Alte autorita' interessate e con gli organi dell'amministrazione della pubblica sicurezza, fermi restando i compiti delle questure e fatto salvo guanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento che prevedono altri uffici o reparti di polizia ed i relativi compiti.
2. Gli ispettorati di cui al comma 1, provvedono in particolare, ferme restando le dipendenze di carattere funzionale previste da disposizioni di legge o di regolamento, alle speciali esigenze di protezione e di vigilanza di seguito indicate:
a) l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Vaticano", per le attivita' di protezione del Sommo Pontefice e di vigilanza dei Sacri palazzi e della Citta' del Vaticano spettanti alle autorita' italiane r per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con le competenti autorita' della Santa Sede;
b) l'Ispettorato di pubblica sicurezza "palazzo Chigi", per la protezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e per la vigilanza della sede del Governo, per i compiti di sicurezza previsti dall'ordinamento della medesima Presidenza, nonche' per gli altri compiti ,di sicurezza stabiliti d'intesa con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri';
c) gli Ispettorati di pubblica sicurezza "Camera dei Deputati" e "Senato della Repubblica", per la protezione dei Presidenti e per la vigilanza delle sedi del Parlamento, per i compiti di polizia di cui sono richiesti dai competenti organi della Camera e del Senato, nonche' per gli altri compiti di sicurezza stabiliti d'intesa con i Segretari generali delle rispettive Camere.
3. E' parimenti istituito per le speciali esigenze di sicurezza del Ministero dell'interno l'Ispettorato di pubblica sicurezza "Viminale", per la protezione del Ministro dell'interno e dei sottosegretari di Stato all'interno, per la vigilanza del compendio Viminale, nonche' per gli altri compiti di sicurezza stabiliti dal Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Un Ufficio speciale di pubblica sicurezza presso la Regione Siciliana, privo di competenza territoriale e posto anch'esso alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, assicura la protezione e la sicurezza della sede degli uffici centrali della Regione e cura le relazioni dirette con i competenti uffici della medesima Regione attinenti ai servizi d'istituto e ad ogni altra materia di comune interesse, nonche' l'esecuzione dei servizi connessi alle predette attivita'.
5. Agli Ispettorati di cui ai commi 2 e 3 sono preposti funzionari della Polizia di Stato con qualifica di dirigente generale, all'Ufficio speciale di pubblica sicurezza di cui al comma 4, e' preposto un dirigente della Polizia di Stato con qualifica fino a dirigente superiore.
6. Per speciali esigenze di collegamento e per l'assolvi:-nento di speciali funzioni o compiti di sicurezza possono essere istituiti:
a) ulteriori ispettorati e uffici speciali di pubblica sicurezza privi di competenza territoriale, in relazione alla peculiarita' degli organi da tutelare e delle rispettive attribuzioni e prerogative, istituiti e ordinati con decreto del Ministro dell'Interno, previa intesa con l'organo di direzione politica dell'Amministrazione o Istituzione interessata;
b) speciali articolazioni degli uffici territoriali o di uffici dipendenti dal dipartimento della pubblica sicurezza, istituiti e ordinati, in relazione ai compiti da espletare, con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, previa intesa con l'organo amministrativo di vertice dell'Amministrazione o Istituzione interessata.



Nota all'art. 5:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, vedi nelle note all'art.
2.



 
Art. 6
(Direzioni interregionali della Polizia di Stato)

1. Le direzioni interregionali della Polizia di Stato, istituite nelle citta' indicate nella tabella in allegato 1 con la competenza territoriale ivi determinata, operano alle dipendenze gerarchiche e funzionali del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza per l'esercizio decentrato delle funzioni ispettive e di controllo in tutti gli uffici ed organi periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza aventi sede nell'area territoriale di competenza e per lo svolgimento decentrato delle funzioni di carattere organizzativo amministrativo, comprese quelle di documentazione e quelle logistiche, a supporto delle attivita' istituzionali degli uffici e reparti con funzioni finali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. Le direzioni interregionali concorrono, inoltre, all'elaborazione delle pianificazioni e programmazioni concernenti il reperimento, l'approvvigionamento e l'assegnazione delle risorse umane, strumentali e logistiche ed alle relative verifiche.
2. Alle direzioni interregionali sono preposti dirigenti' generali di' pubblica sicurezza di livello B, i quali svolgono le funzioni conferite in esecuzione delle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, raccordando l'attivita' dei propri uffici, in relazione alle funzioni esercitate, con quelle degli altri uffici e direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Relativamente alle funzioni ispettive e di controllo, le direzioni interregionali operano anche nell'ambito delle pianificazioni e programmazioni dell'Ufficio cenale ispettivo e raccordano le proprie attivita' con quelle del predetto Uffcio. Nell'esercizio delle medesime funzioni, i dirigenti preposti sono funzionalmente sovraordinati ai dirigenti degli uffci, reparti e istituti della Polizia di Stato aventi sede nell'area territoriale di competenza.
4. Restano salve le facolta' del Ministro l'interno e del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza di disporre ispezioni avvalendosi dei funzionari in servizio all'Ufficio centrale ispettivo o di altri specificamente designati per eccezionali esigenze.
 
Art. 7
(Ordinamento delle Direzioni interregionali)

1. L'articolazione organizzativa e funzionale delle direzioni interregionali della Polizia di Stato e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno, che ne definisce le posizioni dirigenziali, nell'ambito delle dotazioni organiche dei dirigenti della Polizia di Stato e delle assegnazioni di dirigenti del ruolo unico per le funzioni amministrativo contabili, e le rispettive aree di attivita'.
2. In relazione alla rilevanza di talune circoscrizioni territoriali, tenuto anche conto dei contingenti di personale della Polizia di Stato complessivamente assegnati agli uffici e reparti dislocati nelle sedi di servizio comprese nell'area di competenza territoriale di ciascuna direzione interregionale, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite sezioni distaccate, cui e' preposto un dirigente superiore dei ruoli' del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
3. L'azione amministrativa e i settori di intervento delle direzioni interregionali sono adeguati in relazione alle esigenze con criteri di flessibilita' e progressivita'. A tal fine il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza stabilisce con propri decreti, di attuazione delle direttive del Ministro dell'interno:
a) le attivita', le procedure e i settori di intervento, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 6, da trasferire, con la necessaria gradualita', alle direzioni interregionali;
b) la dotazione, con caratteri di progressivita', di personale e dei mezzi;
c) la dotazione, con caratteri di progressivita', delle risorse finanziarie, con le relative finalizzazioni di spesa ed i limiti della stessa, nell'ambito delle risorse assegnate annualmente dal Ministro dell'interno al Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza per le esigenze del dipartimento della pubblica sicurezza, definendo le relazioni amministrative e funzionali con le competenti direzioni centrali e con le prefetture, nell'ambito delle disposizioni di legge in vigore.
4. L'attivita' ispettiva nel confronti delle direzioni di cui al presente articolo e' assicurata, su delega del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, dal vicedirettore generale con funzioni vicarie.
 
Art. 8
(Individuazione degli uffici di livello dirigenziale)

1. Per assicurare una compiuta articolazione delle funzioni dirigenziali non generali nell'ambito degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno individua con propri decreti i posti da conferire ai dirigenti della Polizia di Stato, nonche', ove occorra, ai dirigenti assegnati alle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le funzioni amministrativo - contabili, con l'osservanza delle vigenti disposizioni concernenti l'ordinamento del personale interessato.
 
Art. 9
(Costituzione e ordinamento degli altri uffici, reparti, istituti
e strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

1. Al fine di assicurare economicita', speditezza e massima rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa anche attraverso la flessibilita' dell'organizzazione degli uffici periferici, alla costituzione ed ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della Polizia di Stato di cui all'articolo 2, per quanto non gia' previsto dal presente regolamento, alla definizione della loro natura e compiti, con le relative dipendenze gerarchiche e funzionali, all'individuazione della sede, nonche' alla relativa dotazione organica, di personale e di mezzi provvede il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, nell'ambito:
a) degli organici complessivi della Polizia di Stato,
b) delle complessive assegnazioni di' personale per le esigenze degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione pubblica sicurezza,
c) dei posti di funzione individuati a norma dell'articolo 8,
d) delle dotazioni tecnico - logistiche esistenti,
e) delle assegnazioni annuali di risorse finanziarie.
2. I decreti di cui al comma 1 relativi ad uffici territoriali con funzioni finali sono adottati, sentite, salvo casi di particolare urgenza, le autorita' provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'osservanza delle direttive impartite in materia dal Ministro dell'interno Autorita' nazionale della pubblica sicurezza. Allo stesso modo si provvede, su proposta del dirigente della struttura centrale, per le articolazioni periferiche degli uffici del dipartimento a composizione interforze.
 
Art. 10
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Ministro dell'interno e il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, in sede di prima applicazione, adottano, ciascuno per quanto di competenza, i provvedimenti di cui al presente regolamento entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando a tal fine le sedi, il personale ed i mezzi attualmente destinati agli uffici, istituti, reparti e altre strutture di cui all'articolo 2.
2. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono soppressi gli ispettorati o altri uffici di pubblica sicurezza istituiti presso i Ministeri dei trasporti, delle comunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale e possono essere costituiti corrispondenti uffici a norma dell'articolo 5, comma 5, lettera b). Le attribuzioni dell'Ispettorato di pubblica sicurezza a suo tempo istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non gia' trasferite ad altre articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza si intendono trasferite al medesimo Servizio; conseguentemente, i riferimenti al predetto Ispettorato recati nei decreti interministeriali del 12 agosto 1977 e del 14 agosto 1984 si intendono riferiti alle competenti , articolazioni del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Con i provvedimenti adottati a norma del comma 1 sono indicate anche la denominazione degli uffici, istituti reparti e altre strutture, salvo che sia defunta a norma del presente regolamento, indicando la corrispondenza tra le denominazioni previgenti soppresse e quelle nuove.
4. In relazione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dagli articoli 4, 6 e 7 del presente regolamento, fino all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari volte ad aggiornare il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782:
a) ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono resi gli onori spettanti agli ufficiali di grado corrispondente delle altre forze di polizia;
b) le direttive impartite dal dipartimento della pubblica sicurezza per l'impiego coordinato del personale appartenente agli uffici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono derogare alle disposizioni degli articoli 21 e 22 del predetto regolamento di servizio, fatte salve le attribuzioni e compiti delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza.
5. In relazione a quanto previsto dall"articoloo 3, comma 5, dall'articolo 5, comma 4, ed alla necessita' di assicurare la copertura dei posti per i quali e' prevista l'alternanza fra dirigenti generali della Polizia di Stato e ufficiali di grado corrispondente dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, la dotazione organica dei dirigenti generali di livello C fissata dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tabella 1, e' modificata con le procedure di cui all'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, ferme restando le posizioni fuori ruolo esistenti. 1 provvedimenti occorrenti nella prima attuazione delle disposizioni del presente regolamento possono essere adottati anche nelle more del perfezionamento del regolamento previsto dall'articolo 65, comma 2, del predetto decreto n. 334, purche' sia assicurata, nell'ambito delle vacanze delle qualifiche dirigenziali, Iindisponibilita' dei posti occorrenti per soddisfare le condizioni richieste dal predetto articolo 65, comma 2, del ripetuto decreto n. 334 del 2000.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 65, comma 2,
e della tabella 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334 (per l'argomento vedi nelle note alle premesse):
"Art. 1 (Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei
dirigenti). - 1. Il ruolo dei commissari e' articolato
nelle seguenti qualifiche:
commissario, limitatamente alla frequenza del corso
di formazione;
commissario capo;
vice questore aggiunto.
2. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti
qualifiche:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza;
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello
B.
3. La dotazione organica del molo dei commissari, di
cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' ridotta di mille
unita' ai fini della costituzione del molo previsto
dall'art. 14, secondo le modalita' e la graduazione
previste dall'art. 24. La predetta dotazione e quella del
ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata
al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A".
"Art. 2 (Funzioni del personale dei ruoli dei
commissari e dei dirigenti). - 1. Gli appartenenti al ruolo
dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di
pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria,
svolgono funzioni implicanti autonoma responsabilita'
decisionale, rilevante professionalita' in relazione ai
compiti istituzionali della Polizia di Stato e sono
preposti alla direzione degli uffici che comportano
l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di
pubblica sicurezza.
2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti,
oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite
quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita'
organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono
addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti
non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con
piena responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori
dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono
nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o
impedimento.
3. Il personale del ruolo dei commissari provvede,
altresi', all'addestramento del personale dipendente e
svolge, in relazione alla professionalita' posseduta,
compiti di istruzione e formazione del personale della
Polizia di Stato.
4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme
restando le funzioni previste dalla legge 1o aprile 1981,
n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono
ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita' di
pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi
dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a
svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che
sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle
funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso
il dipartimento della pubblica sicurezza nonche' ai
commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici
e reparti determinati con decreto del Ministro
dell'interno.
6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre
a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al
comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il
dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' agli uffici
di particolare rilevanza determinati con decreto del
Ministro dell'interno.
7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono
le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5.
Nell'ambito della relativa dotazione organica,
l'individuazione delle questure di sedi di particolare
rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno.
8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di
cui al comma 5.
9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche
funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o
reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la
responsabilita' dell'istruzione, della formazione e
dell'addestramento del personale dipendente.
10. Nulla e' innovato per quanto attiene
all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle
direzioni centrali del dipartimento della pubblica
sicurezza, tra i primi dirigenti e i dirigenti superiori e
il personale delle altre amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo di corrispondente grado, qualifica
o livello dirigenziale, anche ai fini della sostituzione
dei titolari dei medesimi uffici in caso di assenza o
impedimento.".
"Art. 65 (Rideterminazione delle funzioni e delle
dotazioni organiche). - 1. (Omissis).
2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e
funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma
restando la dotazione organica complessiva di ciascun
ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".

"Tabella 1 (Richiamata dagli articoli 1 e 14).

=====================================================================
| | Posti di |
Livello di | | qualifica e di |
funzione | Qualifica | funzione | Funzione =====================================================================
| | |Direttore
| | |dell'ufficio
| | |centrale
| | |ispettivo;
| | |consigliere
| | |ministeriale;
|Dirigente | |direttore di
|generale di | |ufficio
|pubblica | |interregionale
|sicurezza di | |della Polizia di
B |livello B | 9 |Stato. ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |direzione
| | |centrale;
| | |ispettore
| | |generale capo;
| | |consigliere
| | |ministeriale;
| | |questore di sede
| | |di particolare
| | |rilevanza;
| | |direttore
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |polizia;
| | |dirigente di
|Dirigente | |ispettorato o
|generale di | |ufficio speciale
|pubblica | |di pubblica
C |sicurezza | 15 |sicurezza. ---------------------------------------------------------------------
| | |Questore;
| | |ispettore
| | |generale;
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto;
| | |dirigente di
| | |servizio
| | |nell'ambito del
| | |dipartimento
| | |della pubblica
| | |sicurezza;
| | |dirigente di
| | |ispettorato o
| | |ufficio speciale
| | |di pubblica
| | |sicurezza;
| | |dirigente di
| | |ufficio
| | |periferico a
| | |livello regionale
| | |per le esigenze
| | |di polizia
| | |stradale o
| | |ferroviaria o di
| | |frontiera;
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione di
| | |particolare
| | |rilievo; vice
| | |direttore
| | |dell'Istituto
| | |superiore di
| | |polizia e della
| | |Scuola di
| | |perfezionamento
| | |per le forze di
| | |polizia;
| | |direttore di
| | |sezione
| | |dell'Istituto
|Dirigente | |superiore di
D |superiore | 198 |polizia. ---------------------------------------------------------------------
| | |Vice questore;
| | |direttore di
| | |divisione; vice
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |dirigente di
| | |commissariato di
| | |particolare
| | |rilevanza;
| | |dirigente di
| | |ufficio
| | |periferico a
| | |livello
| | |provinciale per
| | |le esigenze di
| | |polizia stradale
| | |o ferroviario di
| | |frontiera o
| | |postale -
| | |dirigente di
| | |reparto mobile;
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione; vice
| | |direttore di
| | |istituto di
| | |istruzione di
| | |particolare
| | |rilevanza;
| | |dirigente di
| | |gabinetto di
| | |polizia
| | |scientifica a
| | |livello
| | |regionale;
| | |dirigente di
| | |reparto di volo;
| | |dirigente di
| | |centro di
| | |coordinamento
E |Primo dirigente | 710 |operativo.

Ruolo dei commissari: |n. 1.980* ---------------------------------------------------------------------
Commissario, limitatamente alla frequenza del | corso di formazione iniziale | ---------------------------------------------------------------------
Commissario capo | ---------------------------------------------------------------------
Vice questore aggiunto | --------------------------------------------------------------------- Ruolo direttivo speciale: |n. 1.300** ---------------------------------------------------------------------
Vice commissario del ruolo direttivo speciale | limitatamente alla frequenza del corso di formazione |n. 850 ---------------------------------------------------------------------
Commissario del ruolo direttivo | ---------------------------------------------------------------------
Commissario capo del ruolo direttivo speciale |n. 450 ---------------------------------------------------------------------
Vice questore aggiunto del molo direttivo speciale| ---------------------------------------------------------------------
* La previgente dotazione organica del ruolo dei | commissari è così rideterminata, ai sensi dell'art. 1,| comma 3. | ---------------------------------------------------------------------
** La dotazione organica del ruolo direttivo | speciale è così determinata, ai sensi dell'art. 14, | comma 2. | --------------------------------------------------------------------- Ruolo degli ispettori: | ---------------------------------------------------------------------
Vice ispettore Ispettore Ispettore capo | n. 17.664* ---------------------------------------------------------------------
Ispettore superiore - sostituto ufficiale di PS. |n. 6.000 ---------------------------------------------------------------------
* La dotazione organica del ruolo degli ispettori | è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'art. 14, | comma 2. | --------------------------------------------------------------------- Ruolo dei sovrintendenti: |n. 20.000 ---------------------------------------------------------------------
Vice presidente | ---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente | ---------------------------------------------------------------------
Sovrintendente capo | --------------------------------------------------------------------- Ruolo degli agenti e assistenti: |n. 57.336 ---------------------------------------------------------------------
Agente | ---------------------------------------------------------------------
Agente scelto | ---------------------------------------------------------------------
Assistente | ---------------------------------------------------------------------
Assistente capo |

- Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n.
782 (Approvazione del regolamento di servizio
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 21 (Concorso degli appartenenti agli uffici di
polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale alle
operazioni dei reparti territoriali e viceversa). - Ove per
esigenze di ordine e sicurezza pubblica si renda necessario
l'intervento di personale appartenente agli uffici di
polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, il
prefetto, d'intesa con il questore della provincia
interessata, ne richiede il concorso al dirigente
dell'ufficio di compartimento, di zona o equiparato della
specialita', il quale provvede utilizzando eventualmente
anche personale appartenente a piu' uffici provinciali da
lui dipendenti e ne da' notizia al Dipartimento della
pubblica sicurezza.
Nel caso, invece, in cui si prevede che debbano essere
impegnate aliquote di personale in misura tale da
comportare pregiudizio all'esecuzione dei normali servizi
delle specialita', il concorso dovra' essere richiesto dal
prefetto al Dipartimento della pubblica sicurezza.
La forza resa disponibile ai sensi dei precedenti commi
e' messa a disposizione del questore per il tempo
necessario a soddisfare le esigenze di servizio.".
"Art. 22 (Concorso in casi eccezionali di necessita'
ed urgenza). - In casi eccezionali di necessita' ed urgenza
il concorso puo' essere richiesto direttamente ai dirigenti
degli uffici delle specialita' di cui all'articolo
precedente, i quali ne danno immediata comunicazione ai
dirigenti degli uffici di cui al primo comma del suddetto
articolo ai fini del coordinamento dei servizi previsti dai
piani operativi.
Di tali servizi deve essere data tempestiva notizia
alla direzione centrale della polizia stradale,
ferroviaria, di frontiera e postale.".



 
Art. 11
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 31 e 34 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 2001

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BIANCO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001
Ministeri istituzionali registro n. 5, Interno, foglio n. 380
 
Tabella 1
(prevista dall'art. 6, comma 1)

Numero, sede e competenza territoriale delle
Direzioni interregionali della Polizia di Stato

1) Torino: Direzione interregionale della Polizia di Stato per le regioni Piemonte, valle d'Aosta e Liguria;
2) Parma: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lombardia ed Emilia - Romagna;
3) Padova: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Veneto, Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige;
4) Firenze: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Toscana, Umbria e Marche;
5) Roma: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Lazio, Abruzzo, e Sardegna;
6) Napoli: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata;
7) Catania: Direzione Interregionale della Polizia di Stato per le regioni Sicilia e Calabria.
 
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