| Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 178 |  
| Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 26  marzo  2001,  n. 178, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 120/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2001). |  
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                               Art. 1.                Dipartimenti del Ministero e Agenzia       per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
    1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, in seguito   denominato   Ministero,   esercita   le   funzioni  di  cui all'articolo 35  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero,  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti:    a)  Dipartimento  per  lo sviluppo sostenibile e per le politiche del personale e gli affari generali;    b) Dipartimento per la protezione ambientale;    c)   Dipartimento   per   l'assetto  dei  valori  ambientali  del territorio;    d) Dipartimento per le risorse idriche.    L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici istituita  e  disciplinata  ai  sensi  dell'articolo 38  del  decreto legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e'  sottoposta  al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio. All'emanazione  del  relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  300  del  1999, i Dipartimenti del Ministero   cesseranno   di   operare  nelle  funzioni  eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi. 
                                                                 Avvertenza:              Il  testo  delle  note qui' pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10  comma  3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinnvio.  Restano ivariati il          valore   e   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui'          trascritti.          Note alle premesse:              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di          legge e i regolamenti.              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   n.   214,   del  12 settembre  1988,          supplemento  ordinario, reca: "Disciplina dell'attivita' di          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei          Ministri". Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-bis:              "Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei          criteri che seguono:                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo          e l'amministrazione;                b) individuazione    degli    uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le          duplicazioni funzionali;                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                d) indicazione    e    revisione    periodica   della          consistenza delle piante organiche;                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali          generali.              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale  n.  63, del 17 marzo 1997, supplemento          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la          semplificazione amministrativa".              -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio          1993,   supplemento   ordinario,   abrogato   dal   decreto          legislativo   30 marzo   2001,  n.  165,  pubblicato  nella          Gazzetta  Ufficiale  n. 106, del 9 maggio 2001, supplemento          ordinario,  recava:  "Razionalizzazione dell'organizzazione          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della          disciplina   in   materia  di  pubblico  impiego,  a  norma          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 92, del 21 aprile          1998,   supplemento   ordinario,   reca:  "Conferimento  di          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge          15 marzo 1997, n. 59".                 Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,          supplemento  ordinario,  reca  "Riforma dell'organizzazione          del  Governo,  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo          1997, n. 59".          Note all'art. 1:              -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 35, 38 e 8,          comma 4, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:              "Art.  35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -          1.  E'  istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela          del territorio.              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti          spettanti  allo  Stato in materia di tutela dell'ambiente e          del  territorio;  identificazione  delle linee fondamentali          dell'assetto  del  territorio  con  riferimento  ai  valori          naturali  e  ambientali;  difesa  del  suolo e tutela delle          acque;  protezione  della  natura;  gestione  dei  rifiuti,          inquinamento  e rischio ambientale; promozione di politiche          di sviluppo sostenibile; risorse idriche.              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti          risorse,   le   funzioni   e   i   compiti   dei  Ministeri          dell'ambiente  e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate quelle          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri          o  Agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite          alle  regioni  e  agli enti locali anche ai sensi e per gli          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)          e  b),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59; sono altresi'          trasferite  le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero          delle  politiche  agricole  in materia di polizia forestale          ambientale".              "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'Agenzia per la          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.              2.   L'Agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici          nazionali e interregionali.              3.   All'Agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni          dell'agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la          presidenza  del  consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di          quelle del servizio sismico nazionale.              4.  Nell'ambito  dell'agenzia,  al fine di garantire il          sistema  nazionale  dei controlli in materia ambientale, e'          costituito,  con  il  regolamento  di organizzazione di cui          all'art.   8,   comma  4,  un  organismo  che  assicuri  il          coinvolgimento  delle  regioni  previsto  dall'art. 110 del          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra          l'Agenzia   e   le   Agenzie  regionali  sono  disciplinati          dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.          496,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio          1994, n. 61.              5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il relativo          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate          all'Agenzia".              "Art. 8 (L'ordinamento). - Omissis.              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministri          competenti,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli          statuti   delle  Agenzie  istituite  dal  presente  decreto          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri          direttivi:                a) definizione   delle   attribuzioni  del  direttore          generale  dell'Agenzia  anche  sulla  base delle previsioni          contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con          riferimento al capo del Dipartimento;                b) attribuzione  al direttore generale e ai dirigenti          dell'Agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;                c) previsione  di  un comitato direttivo, composto da          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle          attribuzioni ad esso conferite;                d) definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza,          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli          espressamente menzionati nel precedente comma 2:                  d1) l'approvazione   dei   programmi  di  attivita'          dell'Agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia          dell'Agenzia;                  d2) l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione          degli obiettivi da raggiungere;                  d3) l'acquisizione    di    dati    e   notizie   e          l'effettuazione  di  ispezioni  per  accertare l'osservanza          delle prescrizioni impartite;                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'          da intraprendere;                e) definizione,  tramite  una apposita convenzione da          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  direttore          generale   dell'Agenzia,   degli  obiettivi  specificamente          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'          necessarie   ad   assicurare  al  Ministero  competente  la          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'Agenzia,          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;                f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio,          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del          Ministero  competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera          l);                g) regolazione  su base convenzionale dei rapporti di          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,          promozione     tra    l'Agenzia    ed    altre    pubbliche          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da          deliberarsi da parte del Ministro competente;                h) previsione  di  un collegio dei revisori, nominato          con  decreto  del  Ministro  competente,  composto  di  tre          membri,  due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei          revisori  dei  conti o tra persone in possesso di specifica          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con          decreto  del Ministro competente di concerto con quello del          tesoro;                i) istituzione  di  un apposito organismo preposto al          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni          pubbliche;                l) determinazione  di una organizzazione dell'Agenzia          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a          regolamenti  interni  di  ciascuna  Agenzia,  adottati  dal          direttore  generale  dell'Agenzia  e approvati dal Ministro          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive          modificazioni e integrazioni;                m) facolta'  del  direttore  generale dell'Agenzia di          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  Ministro          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto          dall'attivita'  dell'Agenzia, a principi civilistici, anche          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".
                           |  
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    1.  E' istituita la Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza svolge funzioni     di     coordinamento     generale     sulle    questioni interdipartimentali  o  comuni  all'attivita'  dei  Dipartimenti  del Ministero  e  puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi  e  direttive  generali  diretti  ad assicurare il raccordo operativo  fra  i  Dipartimenti  e  lo  svolgimento  coordinato delle relative funzioni.  2.  Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a  partecipare  i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati sono  dedicate,  in particolare, all'elaborazione delle linee e delle strategie  generali  in  materia  di  gestione  delle  risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche.  3.  La  Direzione  per  le  politiche  del  personale  e gli affari generali  e  la  Direzione  per  i  sistemi informativi e statistici, provvisoriamente  collocate  presso  il  Dipartimento per lo sviluppo sostenibile,  per  le  politiche del personale e gli affari generali, operano  al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate   dal   capo   del  Dipartimento  in  sede  di  Conferenza permanente.  I  capi  dei  singoli  Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.  |  
|   |                                 Art. 3.                   Aree funzionali e Dipartimenti
    1.  I  Dipartimenti  del  Ministero  assicurano  l'esercizio  delle funzioni  e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui  all'articolo 36  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo la seguente ripartizione:    a) Dipartimento  per lo sviluppo sostenibile per le politiche del personale e gli affari generali - promozione di politiche di sviluppo sostenibile   nazionali   e   internazionali  e  coordinamento  delle attivita'  di  sorveglianza, monitoraggio e individuazione dei valori limite,  standard e obiettivi di qualita' e sicurezza; determinazione di  norme tecniche; profili comuni e interdipartimentali del rapporto di   lavoro   e   formazione  del  personale  nonche'  delle  risorse strumentali  del  Ministero;  gestione  del  contenzioso  del lavoro, dell'ufficio  cassa,  dell'ufficio  del consegnatario degli immobili; gestione   e  sviluppo  dei  sistemi  informativi  e  statistici  del Ministero;    b) Dipartimento  per  la  protezione  ambientale - valutazione di impatto   ambientale,   prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento atmosferico,  acustico  ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione   dei   rifiuti,   interventi  di  bonifica;  interventi  di protezione  e  risanamento  nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio;    c) Dipartimento   per   l'assetto   dei   valori  ambientali  del territorio  -  assetto  del  territorio  con  riferimento  ai  valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversita', della fauna e  della  flora;  difesa del suolo, polizia forestale e ambientale in relazione  alla  sorveglianza  dei  parchi  nazionali e delle riserve naturali dello Stato, ai controlli sulle importazioni e sul commercio delle  specie esotiche protette, alla sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali;    d) Dipartimento  per le risorse idriche - gestione e tutela delle risorse  idriche;  prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero. 
                                         Nota all'art. 3:              - Si trascrive il testo dell'art. 36 del citato decreto          legislativo n. 300 del 1999:              "Art.  36  (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,          in  particolare,  le  funzioni  e  i  compiti  di spettanza          statale nelle seguenti aree funzionali:                a) promozione  di  politiche  di sviluppo sostenibile          nazionali  e  internazionali;  sorveglianza, monitoraggio e          controllo   nonche'   individuazione   di   valori  limite,          standard,   obiettivi  di  qualita'  e  sicurezza  e  norme          tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente          articolo;                b) valutazione  d'impatto  ambientale;  prevenzione e          protezione   dall'inquinamento   atmosferico,  acustico  ed          elettromagnetico  e  dai  rischi  industriali; gestione dei          rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e          risanamento  nelle  aree  ad  elevato  rischio  ambientale;          riduzione dei fattori di rischio;                c) assetto  del  territorio con riferimento ai valori          naturali  e  ambientali;  individuazione,  conservazione  e          valorizzazione  delle  aree naturali protette; tutela della          biodiversita', della fauna e della flora; difesa del suolo;          polizia    ambientale;    polizia   forestale   ambientale;          sorveglianza  dei parchi nazionali e delle riserve naturali          dello  Stato,  controlli sulle importazioni e sul commercio          delle  specie  esotiche protette, sorveglianza sulla tutela          della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni          internazionali;                d) gestione   e   tutela   delle   risorse   idriche;          prevenzione  e  protezione dall'inquinamento idrico; difesa          del mare e dell'ambiente costiero".
                           |  
|   |                                 Art. 4. Dipartimento  per  lo  sviluppo  sostenibile  per  le  politiche  del                   personale e gli affari generali
    1.  Il  Dipartimento  per  lo sviluppo sostenibile e per gli affari generali e del personale e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:    a) Direzione per lo sviluppo sostenibile;    b) Direzione per la protezione internazionale dell'ambiente;    c) Direzione   per  le  politiche  del  personale  e  gli  affari generali;    d) Direzione per i sistemi informativi e statistici.  2.  La  Direzione per lo sviluppo sostenibile svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:    a) promozione  dei  programmi  e  dei  progetti  per  lo sviluppo sostenibile;    b) supporto   al  Ministro  per  la  partecipazione  ai  comitati interministeriali di programmazione economica;    c) contabilita', fiscalita' ambientale e meccanismi tariffari;    d) promozione  della  ricerca  di iniziative per l'occupazione in campo  ambientale,  nonche'  di accordi volontari con imprese singole e/o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;    e) informazione  e  rapporti  con  i  cittadini  e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;    m) promozione della ricerca in campo ambientale;    n) redazione   della   relazione   al   Parlamento   sullo  stato dell'ambiente   e   attivita'  di  rapporto  (reporting)  in  materia ambientale;    o) educazione e formazione ambientale;    p) gestione   della   Biblioteca   centrale   di   documentazione ambientale   e   promozione   di  tutte  le  iniziative  nazionali  e internazionali  per  l'acquisizione  di  dati,  testi  e documenti di interesse ambientale;    q) statistica;    r) cura,   nelle   materie   di   competenza,  degli  adempimenti concernenti  la  quantificazione  del  danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.  3.  La  Direzione  per  la  protezione internazionale dell'ambiente svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:    a) elaborazione  dell'indirizzo  unitario  e  coordinamento della partecipazione  della  rappresentanza  del  Ministero nei comitati di gestione  delle  convenzioni,  dei  protocolli,  delle direttive, dei regolamenti  e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito delle Nazioni Unite dell'UNEP, di ECE-ONU, dell'OCSE e dell'Unione europea;    b) elaborazione  degli  indirizzi  per il recepimento e controllo dell'attuazione  delle  convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei  regolamenti  e  delle  decisioni internazionali e comunitarie in materia  ambientale,  nonche' monitoraggio e controllo nella relativa attuazione, in raccordo con le strutture competenti per materia;    c) coordinamento   della   partecipazione  delle  amministrazioni pubbliche  e  delle  imprese  italiane  ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;    d) rapporti  con  gli  altri  Dipartimenti  con  riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente.  4.  La  Direzione  per  le  politiche  del  personale  e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita  in  gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in  collaborazione  con  gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso  gli  stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei   Capi  Dipartimento.  In  particolare,  svolge  le  funzioni  di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:    a) redazione   del   bilancio  e  sua  gestione  relativamente  a variazioni  ed  assestamenti,  redazione  delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;    b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;    c) coordinamento   funzionale   e   supporto   nell'attivita'  di valutazione  dei  carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;    d) attivita'    di   contrattazione   sindacale,   gestione   del contenzioso;    e) gestione  della posizione di stato e del trattamento economico dei    componenti    degli    organi    collegiali    di   consulenza tecnico-scientifica del Ministero;    f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;    g) cerimoniale, onorificenze;    h) supporto  tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;    i) relazioni con il pubblico;    l) attivita' di vigilanza e di ispezione interna;    m) supporto   al   Ministro   per   l'esercizio  della  vigilanza sull'attivita' dell'Agenzia.  5.  La  Direzione  per  i  sistemi informativi e statistici cura la gestione  e  lo  sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento  e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per   gli  altri  Dipartimenti,  in  collaborazione  con  gli  uffici dirigenziali  competenti  istituiti  presso  gli  stessi e sulla base delle  indicazioni  della  Conferenza  e  dei  capi  Dipartimento. In particolare,  svolge  le  funzioni  di  competenza  del Ministero nei seguenti ambiti:    a) gestione  e  sviluppo  dell'informatizzazione,  ivi  inclusi i rapporti   con   l'Autorita'   per   l'informatica  per  la  pubblica amministrazione;    b) monitoraggio,  controllo  ed  elaborazione dei dati statistici relativi  all'attivita'  amministrativa,  tecnica  ed  economica  del Ministero.  |  
|   |                                 Art. 5.              Dipartimento per la protezione ambientale
    1.  Il  Dipartimento per la protezione ambientale e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:    a) Direzione per la valutazione di impatto ambientale;    b) Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali;    c) Direzione per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche.  2.  La Direzione per la valutazione di impatto ambientale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:    a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto alle attivita' della relativa commissione;    b) attivita'     di    studio,    ricerca    e    sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione dell'ambiente;    c) supporto  tecnico  e  amministrativo  per  la concertazione di piani  e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a  carattere  nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;    d) di    coordinamento    della   valutazione   integrata   degli inquinamenti;    e) attivita'   relative  all'ecolabel-ecoaudit  e  promozione  di tecnologie  pulite  e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio nazionale;    f) valutazione  del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari, delle   sostanze   chimiche   pericolose   e   dei  biocidi,  nonche' dell'introduzione di organismi geneticamente modificati.  3. La Direzione per l'inquinamento e i rischi industriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:    a) inquinamento atmosferico;    b) inquinamento acustico;    c) prevenzione    e   protezione   dall'inquinamento   da   campi elettromagnetici;    d) rischi di incidenti rilevanti da attivita' industriali;    e) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;    f) fissazione   dei   limiti   massimi  di  accettabilita'  della concentrazione  e  dei  limiti  massimi  di  esposizione  relativi ad inquinamenti  atmosferici  di  natura  chimica,  fisica  e biologica, nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;    g) risanamento  ambientale  di  aree ad elevata concentrazione di attivita' industriale a rischio di incidente rilevante;    h) supporto  alle  attivita'  in sede internazionale e attuazione degli impegni connessi relativamente alla convenzione sui cambiamenti climatici  e  al  protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico;    i) cura,   nelle   materie   di   competenza,  degli  adempimenti concernenti  la  quantificazione  del  danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari.  4.  La  Direzione  per  la  gestione  dei rifiuti e delle bonifiche svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:    a) gestione,  recupero,  reimpiego e riciclaggio dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;    b) prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti;    c) promozione e sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e delle attivita' complementari;    d) promozione   e   istruttoria  degli  accordi  e  contratti  di programma  nonche' degli altri strumenti di amministrazione negoziata in materia di gestione dei rifiuti;    e) attivita'  preparatorie,  istruttorie  e  di  supporto ai fini dell'esplicazione  delle funzioni del Ministro concernenti i consorzi obbligatori nazionali in materia di gestione dei rifiuti;    f) in    collaborazione   con   l'Agenzia   per   la   protezione dell'ambiente   e   per   i   servizi   tecnici  e  in  raccordo  con l'Osservatorio  nazionale sui rifiuti, raccolta elaborazione di dati, nonche'  predisposizione  di elaborati tecnico-economici e compimento degli  atti istruttori ai fini della determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;    g) supporto organizzativo dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e  del  Comitato  nazionale  dell'Albo  nazionale  delle  imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;    h) rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi, istruttoria ed ogni  altra azione di supporto ai fini dell'approvazione ministeriale del  programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;    i) messa  in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti industriali contaminati e di quelli contaminati da rifiuti, bonifiche dall'amianto, per quanto attiene alle materie di competenza;    l) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;    m) cura,   nelle   materie   di   competenza,  degli  adempimenti concernenti  la  quantificazione  del  danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;    n) supporto  all'attivita'  ministeriale  per  l'esercizio  delle competenze  spettanti  in  materia di salvaguardia di Venezia e della zona lagunare.  |  
|   |                                 Art. 6.   Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio
    1.   Il  Dipartimento  per  l'assetto  dei  valori  ambientali  del territorio  e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:    a) Direzione per la difesa del territorio;    b) Direzione per la conservazione della natura.  2.  La Direzione per la difesa del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:    a) supporto  al  Ministro nella definizione della programmazione, degli indirizzi e del controllo in materia di difesa del suolo;    b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;    c) indirizzo  e  coordinamento,  d'intesa con la Direzione per la tutela  delle  acque  interne,  dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero  nei  comitati  tecnici  nei  bacini di rilievo regionale e interregionale  e  nei  comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale;    d) identificazione,    d'intesa   con   la   Direzione   per   la conservazione della natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio  nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e  alla  difesa  del  suolo, nonche' con riguardo al relativo impatto dell'articolazione  territoriale  delle  reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;    e) attivita'  relative  alla  predisposizione  della  Carta della natura;    f) coordinamento,  nelle  materie  della  difesa del suolo, delle attivita'   finalizzate  alla  definizione  delle  intese  sui  piani territoriali  di coordinamento provinciali, nonche' dei concerti, dei nulla  osta  e  dei  pareri sui programmi e progetti di competenza di altre amministrazioni dello Stato;    g) compiti  in  materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilita' paesaggistico-ambientale;    h) supporto   alle   attivita'   internazionali   connesse   alla convenzione  per  la lotta contro la desertificazione e la siccita' e attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;    i) coordinamento dei sistemi cartografici;    l) cura,   nelle   materie   di   competenza,  degli  adempimenti concernenti  la  quantificazione  del  danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;    m) programmazione  e finanziamento degli interventi di difesa del suolo;    n) indicazione  dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione del materiale cartografico ufficiale;    o) determinazione  di  criteri,  metodi,  e standard di raccolta, elaborazione  e  consultazione  dei dati, definizione di modalita' di coordinamento  e  di  collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel  settore,  nonche'  indirizzi  volti  all'accertamento, ricerca e studio   degli  elementi  dell'ambiente  fisico  e  delle  condizioni generali  di  rischio;  valutazione  degli  effetti  conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;    p) misure  concernenti  interventi  non  autorizzati  nelle  aree naturali protette nazionali;    q) individuazione   e   delimitazione   dei   bacini  idrografici nazionali e interregionali;    r) esercizio   dei   poteri   sostitutivi   in  caso  di  mancata istituzione,  da  parte  delle  regioni, delle autorita' di bacino di rilievo  interregionale  di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 18 maggio  1989,  n.  183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge;    s) determinazione   dei   criteri,  metodi  e  standard  volti  a garantire  omogeneita'  delle  condizioni  di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;    t) indirizzi generali e criteri per la difesa delle coste.  3.  La  Direzione  per  la  conservazione  della  natura  svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:    a) predisposizione  dei  programmi  per  la  tutela e lo sviluppo sostenibile  delle aree naturali protette e vigilanza sull'attuazione di tali programmi;    b) istruttorie  relative  alla istituzione del parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato;    c) predisposizione degli atti normativi e amministrativi relativi alla istituzione e alla gestione delle aree naturali protette;    d) supporto   amministrativo  e  tecnico  per  l'esercizio  delle funzioni della Consulta delle aree naturali protette;    e) promozione  e  coordinamento  delle  attivita'  di  ricerca  e sperimentazione  tecnico-scientifica  finalizzate  alla conservazione della natura, della fauna, della flora e della biodiversita';    f) elaborazione  di  programmi per la promozione della educazione ambientale e della formazione e dell'occupazione giovanile nelle aree protette;    g) erogazione    delle    risorse    finanziarie    e   vigilanza amministrativa  a  contabile nei confronti degli enti parco, supporto tecnico allo sviluppo delle attivita' degli enti parco;    h) predisposizione  della  relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali;    i) tutela   della  fauna,  della  flora  e  della  biodiversita'; supporto   alle   attivita'  in  sede  internazionale  connesse  alla convenzione  per  la  protezione  della biodiversita' e attuazione in sede nazionale dei relativi impegni;    l) cura,   nelle   materie   di   competenza,  degli  adempimenti concernenti  la  quantificazione  del  danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;    m) partecipazione,  d'intesa  con  la Direzione per la difesa del territorio,  per  le  parti di competenza, alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale. 
                                         Note all'art. 6:              -  La  legge  18 maggio  1989, n. 183, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale n. 120, del 25 maggio 1989, supplemento          prdinario,  reca:  "Norme  per il riassetto organizzativo e          funzionale  della  difesa del suolo". Si trascrive il testo          degli articoli 15, comma 4, 18, comma 2, 19, comma 3, e 20,          comma 4:              "Art.15 (Bacini di rilievo interregionale). - Omissis.              4.  Qualora  l'intesa  di  cui  al  comma  2  non venga          conseguita  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore          della  presente  legge,  il  Presidente  del  Consiglio dei          Ministri,  previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,          istituisce,  su  proposta del Ministro dei lavori pubblici,          il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico,          di cui al comma 3, lettera a)".              "Art.18  (I  piani  di  bacino di rilievo nazionale). -          Omissis.              2.  In  caso  di  inerzia  in  ordine  agli adempimenti          regionali,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su          proposta  del  Ministro  dei lavori pubblici o del Ministro          dell'ambiente  per  le  materie  di  rispettiva competenza,          sentito  il  comitato  istituzionale  di  bacino,  assume i          provvedimenti   necessari   per   garantire   comunque   lo          svolgimento   delle   procedure  e  l'adozione  degli  atti          necessari  per  la  formazione  dei  piani  secondo  quanto          disposto  dal  presente articolo, ivi compresa la nomina di          commissari ad acta".              "Art.19  (I piani di bacino di rilievo interregionale).          - Omissis.              3.  Nel  caso  di  mancato  adeguamento  da parte delle          regioni alle osservazioni formulate dal Comitato nazionale,          il  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministro dei          lavori pubblici, puo' adottare eventuali modifiche".              "Art.20  (I  piani  di  bacino di rilievo regionale). -          Omissis.              4.  In  caso  di  inerzia  o  di  mancata intesa tra le          regioni   interessate,  il  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri,  previa diffida ad adempiere entro trenta giorni,          adotta,  su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del          Ministro   dell'ambiente,  per  le  materie  di  rispettiva          competenza, gli atti in via sostitutiva".              -  La  legge  6 dicembre 1991, n. 394, pubblicata nella          Gazzetta   Ufficiale   n.   292,   del   13 dicembre  1991,          supplemento  ordinario,  reca:  "Legge  quadro  sulle  aree          protette".
                           |  
|   |                                 Art. 7.                 Dipartimento per le risorse idriche
    1.  Il  Dipartimento  per  le  risorse  idriche  e'  articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:    a) Direzione per la tutela delle acque interne;    b) Direzione per la difesa del mare.  2.  La  Direzione  per  la  tutela  delle  acque  interne svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:    a) supporto  al  Ministro nella definizione della programmazione, degli indirizzi e del controllo in materia di risorse idriche;    b) tutela   delle   acque   interne  superficiali  e  sotterranee dall'inquinamento;    c) tutela  delle  risorse  idriche sotto il profilo qualitativo e quantitativo;    d) salvaguardia  dei  corpi  idrici  e degli ecosistemi fluviali, lacuali e lagunari;    e) promozione  di  attivita',  di  vigilanza  e  controllo  degli scarichi inquinanti nei corpi idrici interni;    f) promozione  del  completamento  e  della razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;    g) recepimento  e  attuazione  delle  direttive e dei regolamenti dell'Unione  europea  in  materia  di  acque  interne, superficiali e sotterranee;    h) intesa,  con  la  Direzione  per la difesa del territorio, per l'indirizzo  e il coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero  nei  comitati  tecnici  dei  bacini di rilievo regionale e interregionale  e  nei  comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo nazionale;    i) tutela degli usi delle acque;    j) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per quanto attiene alle materie di competenza;    l) cura,   nelle   materie   di   competenza,  degli  adempimenti concernenti  la  quantificazione  del  danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;    m) censimento nazionale dei corpi idrici;    n) direttive  generali  e  di  settore  per  il  censimento  e il monitoraggio  delle  risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;    o) formazione  del  bilancio  idrico  nazionale  sulla  scorta di quelli di bacino;    p) metodologie  generali  per  la  programmazione della razionale utilizzazione  delle  risorse idriche e linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;    q) direttive e parametri tecnici per la individuazione delle aree a  rischio  di  crisi  idrica,  con  finalita'  di  prevenzione delle emergenze idriche;    r) criteri  per  la  gestione  del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;    s) definizione  dei  livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti   in   ciascun   ambito   territoriale   ottimale   di  cui all'articolo 8,  comma  1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' ai   criteri  e  agli  indirizzi  per  la  gestione  dei  servizi  di approvvigionamento,  di  captazione  e di accumulo per usi diversi da quello potabile;    t) definizione  di  meccanismi  e  di  istituti  di  conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;    u) criteri  e  indirizzi  per  la programmazione, d'intesa con la Direzione difesa del suolo, dei trasferimenti di acqua per il consumo umano  e altri compiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;    v) criteri    e    indirizzi    per    la   disciplina   generale dell'utilizzazione  delle  acque  destinate  a scopi idroelettrici ai sensi  e  nei  limiti  di  cui all'articolo 30, della legge 5 gennaio 1994,  n.  36, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;    z) direttive  sulla  gestione  del  demanio  idrico anche volte a garantire  omogeneita',  a  parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni  di  derivazione  di  acqua, secondo i principi stabiliti dall'articolo 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;    aa)  definizione  e  aggiornamento  dei  criteri  e metodi per il conseguimento  del  risparmio  idrico  previsto dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;    bb)   definizione   del   metodo  normalizzato  per  definire  le componenti  di  costo  e  determinare  la  tariffa di riferimento del servizio idrico;    cc)  attivita'  di  vigilanza  e controllo sull'uso delle risorse idriche;    dd)  supporto  al  Ministro per gli aspetti tecnici relativi alla vigilanza sull'attivita' dell'Agenzia;    ee) concessioni di grande derivazione di acqua che interessino il territorio di piu' regioni e piu' bacini idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico;    ff) concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico;    gg)  definizione  degli  obiettivi  di  qualita' delle acque, ivi comprese quelle della laguna di Venezia.  3.  La  Direzione  per  la  difesa  del  mare svolge le funzioni di competenza  del  Ministero negli ambiti che seguono anche avvalendosi delle  locali  capitanerie di porto, in materia di sorveglianza sulle aree  marine  protette e per le attivita' di prevenzione e lotta agli inquinamenti del mare, secondo quanto previsto dalla legge:    a) istituzione e gestione delle aree marine protette;    b) tutela  della  biodiversita'  marina  e  delle  specie  marine protette  e  dell'ambiente  marino  costiero  nel  suo complesso, con esclusione  dei  tratti  prospicienti  i parchi e le riserve naturali ferme  restando,  per ogni altro aspetto, le competenze del Ministero per  le  politiche  agricole  e  forestali  in  materia di pesca e di acquacoltura;    c) monitoraggio delle acque marine, cooperazione alla valutazione di  impatto  ambientale  prevista per impianti e strutture insistenti sull'ambiente marino e costiero;    d) promozione   della  sicurezza  dell'ambiente  marino  e  della prevenzione   del   danno  ambientale,  anche  con  riferimento  alle conseguenze ambientali di incidenti marittimi;    e) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;    f) individuazione  e  attuazione degli interventi per la gestione integrata  della  fascia costiera marina e per la partecipazione alle attivita'  definite a livello internazionale per la tutela del mare e per la regolarita' degli interventi di caccia e pesca;    g) difesa  delle  coste,  d'intesa con la Direzione per la difesa del territorio;    h) pianificazione  e  coordinamento  degli  interventi in caso di emergenza-inquinamento  dell'ambiente  marino,  anche  con ausilio di supporto informatico;    i) attivazione   dei   mezzi   specializzati   per   l'intervento antinquinamento dell'ambiente marino;    l) cura,   nelle   materie   di   competenza,  degli  adempimenti concernenti  la  quantificazione  del  danno ambientale e il relativo contenzioso, ivi compreso il risarcimento, nonche' la predisposizione degli elementi per l'adozione delle relative ordinanze cautelari;    m) supporto   al   Ministro   per   l'esercizio  della  vigilanza sull'attivita'  scientifica, amministrativa e contabile sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare - ICRAM. 
                                         Note all'art. 7:              -  La  legge  5 gennaio  1994,  n. 36, pubblicata nella          Gazzetta  Ufficiale n. 14, del 19 gennaio 1994, supplemento          ordinario,   reca:  "Disposizioni  in  materia  di  risorse          idriche".  Si trascrive il testo degli articoli 1, 4, 5, 8,          comma 1, 17 e 30:              "Art.  1  (Tutela  e  uso  delle risorse idriche). - 1.          Tutte  le  acque  superficiali e sotterranee, ancorche' non          estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una          risorsa  che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri          di solidarieta'.              2.    Qualsiasi   uso   delle   acque   e'   effettuato          salvaguardando   le   aspettative   ed   i   diritti  delle          generazioni  future  a  fruire  di  un  integro  patrimonio          ambientale.              3.  Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e          al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio          idrico,  la  vivibilita'  dell'ambiente,  l'agricoltura, la          fauna  e  la  flora acquatiche, i processi geomorfologici e          gli equilibri idrologici.              4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono          disciplinate da leggi speciali".              "Art.4 (Competenze dello Stato). - 1. Il Presidente del          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Comitato  dei          Ministri  per  i servizi tecnici nazionali e gli interventi          nel  settore  della  difesa  del  suolo, di cui all'art. 4,          comma  2,  della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive          modificazioni,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento  e  di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui          al medesimo art. 4 della citata legge n. 183, del 1989, con          propri decreti determina:                a) le   direttive   generali  e  di  settore  per  il          censimento   delle   risorse  idriche,  per  la  disciplina          dell'economia  idrica  e  per  la  protezione  delle  acque          dall'inquinamento;                b) le  metodologie  generali  per  la  programmazione          della  razionale  utilizzazione  delle risorse idriche e le          linee  della programmazione degli usi plurimi delle risorse          idriche;                c) i  criteri  e  gli indirizzi per la programmazione          dei  trasferimenti  di  acqua  per  il consumo umano di cui          all'art. 17;                d) le  metodologie  ed  i  criteri  generali  per  la          revisione  e  l'aggiornamento del piano regolatore generale          degli  acquedotti, e successive varianti, di cui alla legge          4 febbraio  1963,  n.  129,  e successive modificazioni, da          effettuarsi  su  scala  di  bacino  salvo  quanto  previsto          all'art. 17;                e) le   direttive  ed  i  parametri  tecnici  per  la          individuazione  delle  aree  a  rischio di crisi idrica con          finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;                f) i  criteri  per  la  gestione  del servizio idrico          integrato,  costituito dall'insieme dei servizi pubblici di          captazione,  adduzione  e  distribuzione  di  acqua  ad usi          civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;                g) i  livelli  minimi  dei  servizi che devono essere          garantiti  in  ciascun  ambito territoriale ottimale di cui          all'art.  8, comma 1, nonche' i criteri e gli indirizzi per          la   gestione   dei   servizi   di  approvvigionamento,  di          captazione   e  di  accumulo  per  usi  diversi  da  quello          potabile;                h) meccanismi  ed istituti di conguaglio a livello di          bacino ai fini del riequilibrio tariffario;                i) i    sistemi   gia'   esistenti   che   rispondano          all'obiettivo di cui all'art. 17, ai fini dell'applicazione          del medesimo articolo.              2.  Per  lo svolgimento delle attivita' di cui al comma          1,  il  Comitato  dei  Ministri di cui all'art. 4, comma 2,          della   citata   legge   n.  183  del  1989,  e  successive          modificazioni,  senza oneri ulteriori a carico del bilancio          dello   Stato,   si   avvale   del   supporto   tecnico   e          amministrativo  del  Dipartimento  per  i  servizi  tecnici          nazionali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,          della   direzione  generale  della  difesa  del  suolo  del          Ministero  dei lavori pubblici e del servizio per la tutela          delle  acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del          suolo  e  la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica          del Ministero dell'ambiente".              "Art.  5  (Risparmio idrico). - 1. Le regioni prevedono          norme  e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e          l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:                a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione          e  di  distribuzione  di acque a qualsiasi uso destinate al          fine di ridurre le perdite;                b) realizzare,  in particolare nei nuovi insediamenti          abitativi,    commerciali   e   produttivi   di   rilevanti          dimensioni,  reti  duali di adduzione al fine dell'utilizzo          di acque meno pregiate per usi compatibili;                c) promuovere   l'informazione  e  la  diffusione  di          metodi  e  tecniche  di  risparmio  idrico  domestico e nei          settori industriale, terziario ed agricolo;                d) installare  contatori per il consumo dell'acqua in          ogni    singola    unita'   abitativa   nonche'   contatori          differenziali  per  le  attivita'  produttive e del settore          terziario esercitate nel contesto urbano;                e) realizzare   nei  nuovi  insediamenti  sistemi  di          collettamento  differenziali  per le acque piovane e per le          acque reflue.              1-bis.  Gli  strumenti urbanistici, compatibilmente con          l'assetto  urbanistico  e  territoriale  e  con  le risorse          finanziarie  disponibili,  prevedono  reti  duali  al  fine          dell'utilizzo  di  acque meno pregiate, nonche' tecniche di          risparmio  della risorsa. Il comune rilascia la concessione          edilizia   se   il   progetto  prevede  l'installazione  di          contatori  per  ogni  singola  unita' abitativa, nonche' il          collegamento a reti duali, ove gia' disponibili.              2.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della          presente   legge,  con  decreto  del  Ministro  dei  lavori          pubblici,  emanato  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della          legge  23 agosto  1988,  n. 400, e' adottato un regolamento          per  la  definizione  dei  criteri  e del metodo in base ai          quali   valutare   le  perdite  degli  acquedotti  e  delle          fognature.  Entro  il  mese  di febbraio di ciascun anno, i          soggetti   gestori   dei   servizi  idrici  trasmettono  al          Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni          eseguite con la predetta metodologia".              "Art.   8  (Organizzazione  territoriale  del  servizio          idrico integrato). - 1. I servizi idrici sono riorganizzati          sulla  base  di  ambiti  territoriali  ottimali  delimitati          secondo i seguenti criteri:                a) rispetto  dell'unita' del bacino idrografico o del          sub-bacino  o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto          delle   previsioni   e  dei  vincoli  contenuti  nei  piani          regionali  di  risanamento  delle  acque  di cui alla legge          10 maggio  1976,  n. 319, e successive modificazioni, e nel          piano  regolatore  generale degli acquedotti, nonche' della          localizzazione   delle   risorse  e  dei  loro  vincoli  di          destinazione,  anche  derivanti  da consuetudine, in favore          dei centri abitati interessati;                b) superamento della frammentazione delle gestioni;                c) conseguimento  di  adeguate dimensioni gestionali,          definite  sulla  base  di  parametri  fisici,  demografici,          tecnici     e     sulla     base     delle     ripartizioni          politico-amministrative.              Omissis".              "Art.17  (Opere  e  interventi  per il trasferimento di          acqua).  -  1.  Ai  fini  di  pianificare  l'utilizzo delle          risorse  idriche  nei  casi  di  cui  all'art.  4, comma 1,          lettere   c)   e  i),  della  presente  legge,  laddove  il          fabbisogno  comporti o possa comportare il trasferimento di          acqua  tra  regioni diverse e cio' travalichi i comprensori          di  riferimento  dei  bacini  idrografici istituiti a norma          della   legge   18 maggio   1989,   n.  183,  e  successive          modificazioni,  le Autorita' di bacino di rilievo nazionale          e  le  regioni  interessate,  in  quanto titolari, in forma          singola  o associata, dei poteri di Autorita' di bacino, di          rilievo  regionale  o interregionale, promuovono accordi di          programma  ai  sensi  dell'art. 27, legge 8 giugno 1990, n.          142,  salvaguardando  in  ogni  caso  le  finalita'  di cui          all'art. 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei          lavori  pubblici  assume  le  opportune iniziative anche su          richiesta  di  una  Autorita'  di  bacino  o di una regione          interessata, fissando un termine per definire gli accordi.              2.  Gli  accordi  di  programma  di  cui al comma 1, su          proposta   delle   Autorita'  di  bacino  e  delle  regioni          interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei          Ministri  di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge n.          183  del  1989,  e successive modificazioni, nel quadro dei          programmi  triennali di intervento di cui all'art. 21 della          medesima legge.              3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti          criteri  e  modalita' per la esecuzione e la gestione degli          interventi.              4.  In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata          attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio          dei  Ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro          dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al          Comitato  dei  Ministri  di  cui all'art. 4, comma 2, della          citata  legge  n. 183 del 1989, e successive modificazioni,          l'accordo  di  programma  o  le  misure necessarie alla sua          attuazione.              5.  Le  opere e gli impianti necessari per le finalita'          di  cui  al  presente articolo sono dichiarati di interesse          nazionale.  La loro realizzazione e gestione possono essere          poste   anche   a   totale   carico   dello  Stato,  previa          deliberazione   del   Comitato   interministeriale  per  la          programmazione   economica   (C.I.P.E.),  su  proposta  del          Ministro  dei  lavori  pubblici,  al quale compete altresi'          definire   la   convenzione   tipo,  le  direttive  per  la          concessione  delle  acque ai soggetti utilizzatori, nonche'          l'affidamento  per  la  realizzazione  e  la gestione delle          opere e degli impianti medesimi.              6.  Le opere e gli interventi relativi al trasferimento          di  acqua  di cui al presente articolo sono sottoposti alla          preventiva   valutazione  di  impatto  ambientale,  secondo          quanto  previsto  dal  decreto del Presidente del Consiglio          dei   Ministri   10 agosto   1988,  n.  377,  e  successive          modificazioni.              7.  L'approvazione degli accordi di programma di cui al          comma  2  comporta  variante  al  piano regolatore generale          degli acquedotti".              "Art.  30  (Utilizzazione  delle acque destinate ad uso          idroelettrico).  - 1. Tenuto conto dei principi di cui alla          presente  legge  e  del piano energetico nazionale, nonche'          degli  indirizzi  per gli usi plurimi delle risorse idriche          di  cui  all'art.  4,  comma  1, lettera b), della presente          legge, il C.I.P.E., su iniziativa del Comitato dei Ministri          di  cui all'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n.          183,  e  successive  modificazioni, sentite le Autorita' di          bacino, disciplina:                a) la  produzione  al  fine  della  cessione di acqua          dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali          elettriche costiere;                b) l'utilizzazione   dell'acqua   invasata   a  scopi          idroelettrici  per  fronteggiare  situazioni  di  emergenza          idrica;                c) la  difesa e la bonifica per la salvaguardia della          quantita'  e della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso          idroelettrico".              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 29, comma 3, del          citato decreto legislativo n. 112 del 1998:              "Art.  29 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -          Omissis.              3.   In   sede   di   recepimento  della  direttiva  n.          96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli          specifici  per  la  pianificazione  regionale  e  di bacino          idrografico  in  materia  di  utilizzazione  delle  risorse          idriche  ai  fini  energetici,  disciplinando  altresi'  le          concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso          idroelettrico.  Fino  all'entrata  in vigore delle norme di          recepimento  della  direttiva  96/1992/CE le concessioni di          grandi  derivazioni  per  uso idroelettrico sono rilasciate          dallo   Stato  d'intesa  con  la  regione  interessata.  In          mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta,          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e          dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente".
                           |  
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    1. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio, determinata, in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformita' alla tabella A, e' costituita  dalla  sommatoria  della dotazione organica del soppresso Ministero  dell'ambiente  determinata  in complessive 900 unita', ivi comprese  le  qualifiche  dirigenziali,  con legge 8 ottobre 1997, n. 344,  e  dalla  consistenza  numerica  del  personale appartenente al soppresso  Ministero  dei  lavori pubblici in servizio, alla data del 1o gennaio  2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo pari  a  novantotto unita' ivi comprese le qualifiche dirigenziali in conformita'  a  quanto previsto nell'allegata tabella A, che fa parte integrante  del  presente  provvedimento,  nonche'  dalla consistenza numerica  del  personale  per  l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35  e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per come  verra'  determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.  2. La dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del   territorio,  come  sopra  determinata,  e'  ridotta  in  misura corrispondente  a  quella  prevista  per  i  Ministeri  soppressi  da provvedimenti  assunti  in  attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  3.  E'  istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero,  nel  quale  confluisce  tutto  il personale del Ministero dell'ambiente e quello dei lavori pubblici in servizio, alla data del 1o gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo, pari  a  novantotto unita'. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico,  con  decreto  del  Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione  dei  ruoli  di  provenienza, e' fatta comunque salva la possibilita',   nell'ambito  delle  normative  contrattuali  vigenti, tenendo  conto  delle  specifiche  professionalita', di utilizzare il personale  nelle diverse articolazioni dipartimentali. In un apposito ruolo  confluisce  il personale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per  come  verra'  determinato  con  il  decreto  del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri  di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. Prima della costituzione del ruolo unico,   sono   comunque   portati   a   compimento   i  processi  di riqualificazione  previsti  dal  Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del personale dei Ministeri soppressi.  4.  Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio   1993,  n.  29,  e'  avviata  la  omogeneizzazione  delle indennita'  di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi.  5.  Le  dotazioni  organiche  di  cui  alla  tabella  A allegata al presente  regolamento  possono  essere  modificate,  ai  sensi  della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale. 
                                         Note all'art. 8:              -  Per  il  testo  dell'art. 35 del decreto legislativo          30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.              -  Per  il  testo  dell'art. 36 del decreto legislativo          30 luglio 1999, n. 300, si veda la nota all'art. 3.              -  La  legge  8 ottobre  1997, n. 344, pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale n. 239, del 13 ottobre 1997, supplemento          ordinario,   reca:  "Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  la          qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo          ambientale".              -   Il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 129, del 5 giugno          1997,  reca:  "Conferimento  alle  regioni  delle  funzioni          amministrative   in   materia  di  agricoltura  e  pesca  e          riorganizzazione    dell'amministrazione    centrale".   Si          trascrive  il  testo  dell'art.  4,  comma  1, del medesimo          decreto:              "Art.  4  (Trasferimento di risorse alle regioni). - 1.          Con  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri, da          adottarsi  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,  della legge          15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede          alla  individuazione  dei  beni e delle risorse finanziarie          umane,  strumentali  e  organizzative  da  trasferire  alle          regioni,  ivi  compresi  i  beni  e le risorse finanziarie,          umane,  strumentali  e  organizzative  del  Corpo forestale          dello  Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di          competenza statale.              Omissis".              -  Si trascrive il testo dell'art. 7 della citata legge          n. 59 del 1997:              "Art.  7.  -  1.  Ai  fini della attuazione dei decreti          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad          eventuali compiti residui.              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'          acquisito  il  parere  della commissione di cui all'art. 5,          della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e          della  conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione          delle         organizzazioni         sindacali maggiormente          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale          termine i decreti possono comunque essere emanati.              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su          di  essi  sia  espresso  il parere della commissione di cui          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono          essere comunque emanati.              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il          parere  delle competenti commissioni parlamentari, entro il          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48          della legge 27 dicembre 1997, n. 449".              -  Si trascrive il testo dell'art. 7 del citato decreto          legislativo n. 112 del 1998:              "Art.    7   (Attribuzione   delle   risorse).   1.   I          provvedimenti  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,          n.  59,  determinano  la decorrenza dell'esercizio da parte          delle  regioni e degli enti locali delle funzioni conferite          ai  sensi del presente decreto legislativo, contestualmente          all'effettivo   trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse          finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative. Con la          medesima  decorrenza  ha  altresi'  efficacia l'abrogazione          delle  corrispondenti  norme  previste dal presente decreto          legislativo.              2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e          dei  compiti  conferiti,  i provvedimenti di cui all'art. 7          della  legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e          le  risorse  da ripartire tra le regioni e tra le regioni e          gli enti locali, osservano i seguenti criteri:                a) la  decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei          compiti     conferiti     contestualmente     all'effettivo          trasferimento  dei beni e delle risorse finanziarie, umane,          organizzative  e strumentali, puo' essere graduata, secondo          date certe, in modo da completare il trasferimento entro il          31 dicembre 2000;                b) la  devoluzione alle regioni e agli enti locali di          una  quota delle risorse erariali deve garantire la congrua          copertura,  ai  sensi  e  nei termini di cui al comma 3 del          presente  articolo,  degli  oneri  derivanti dall'esercizio          delle   funzioni  e  dei  compiti  conferiti  nel  rispetto          dell'autonomia  politica e di programmazione degli enti; in          caso  di  delega  regionale  agli  enti  locali,  la  legge          regionale  attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali          da  garantire  la  congrua  copertura degli oneri derivanti          dall'esercizio  delle  funzioni delegate, nell'ambito delle          risorse  a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato          alle regioni;                c) ai  fini  della  determinazione  delle  risorse da          trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione          di   entrate  erariali  derivanti  dal  conferimento  delle          medesime  entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi          del presente decreto legislativo.              3.  Con  i  provvedimenti di cui all'art. 7 della legge          15 marzo  1997,  n.  59,  alle  regioni  e agli enti locali          destinatari  delle  funzioni  e  dei compiti conferiti sono          attribuiti  beni  e  risorse corrispondenti per ammontare a          quelli   utilizzati   dallo  Stato  per  l'esercizio  delle          medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini          della quantificazione, si tiene conto:                a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in          un  arco  temporale  pluriennale, da un minimo di tre ad un          massimo di cinque anni;                b) dell'andamento   complessivo  delle  spese  finali          iscritte  nel  bilancio  statale  nel  medesimo  periodo di          riferimento;                c) dei  vincoli,  degli  obiettivi  e delle regole di          variazione  delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti          nei   documenti  di  programmazione  economico-finanziaria,          approvati  dalle  Camere, con riferimento sia agli anni che          precedono  la  data  del  conferimento,  sia  agli esercizi          considerati  nel  bilancio  pluriennale in vigore alla data          del conferimento medesimo.              4.  Con  i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge          15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle          modalita'  e  delle procedure di trasferimento, nonche' dei          criteri  di  ripartizione  del  personale.  Ferma  restando          l'autonomia    normativa   e   organizzativa   degli   enti          territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque          garantito  il mantenimento della posizione retributiva gia'          maturata.   Il   personale  medesimo  puo'  optare  per  il          mantenimento del trattamento previdenziale previgente.              5.  Al  personale  inquadrato  nei ruoli delle regioni,          delle  province,  dei  comuni e delle comunita' montane, si          applica   la   disciplina   sul   trattamento  economico  e          stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto          collettivo    nazionale   di   lavoro   per   il   comparto          regioni-autonomie locali.              6.  Gli  oneri  relativi al personale necessario per le          funzioni  conferite incrementano in pari misura il tetto di          spesa  di  cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre          1995, n. 549.              7.  Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e          di  compiti  ai  sensi del presente decreto legislativo, lo          Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi          pluriennali  di  spesa  mantenendo  gli  stanziamenti  gia'          previsti   dalle   leggi   stesse  o  dalla  programmazione          finanziaria  triennale.  Sono  finanziati  altresi',  nella          misura  prevista  dalla  legge  istitutiva, i fondi gestiti          mediante  convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni          stesse.              8.  Al  fine della elaborazione degli schemi di decreto          del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, la conferenza          unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui          al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito          denominata  "Conferenza  unificata",  promuove  accordi tra          Governo,  regioni  ed  enti  locali,  ai sensi dell'art. 9,          comma  2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli          schemi dei singoli decreti debbono contenere:                a) l'individuazione    del   termine,   eventualmente          differenziato,  da  cui  decorre l'esercizio delle funzioni          conferite  e  la  contestuale individuazione delle quote di          tributi  e  risorse  erariali da devolvere agli enti, fermo          restando   quanto   previsto   dall'art.   48  della  legge          27 dicembre 1997, n. 449;                b) l'individuazione  dei  beni  e  delle strutture da          trasferire,  in relazione alla ripartizione delle funzioni,          alle regioni e agli enti locali;                c) la  definizione  dei  contingenti complessivi, per          qualifica e profilo professionale, del personale necessario          per  l'esercizio  delle funzioni amministrative conferite e          del personale da trasferire;                d) la    congrua   quantificazione   dei   fabbisogni          finanziari  in  relazione  alla  concreta  ripartizione  di          funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza          dalla  data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,          secondo  i  criteri  stabiliti  al  comma  2  del  presente          articolo.              9.  In  caso  di  mancato  accordo,  il  Presidente del          Consiglio  dei Ministri provvede, acquisito il parere della          conferenza  unificata,  ai  sensi  dell'art.  7 della legge          15 marzo 1997, n. 59.              10.  Nei  casi in cui lo Stato non provveda ad adottare          gli  atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze          previste  dalla  legge  15 marzo 1997, n. 59 e dal presente          decreto   legislativo,   la   conferenza   unificata   puo'          predisporre  lo  schema  dell'atto  o  del  provvedimento e          inviarlo  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, per le          iniziative  di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.          59.  Si  applica a tal fine la disposizione di cui all'art.          2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.              11.  Ove non si provveda al trasferimento delle risorse          disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.          59,  nei  termini  previsti,  la  regione e gli enti locali          interessati chiedono alla conferenza unificata di segnalare          il  ritardo  o  l'inerzia  al  Presidente del Consiglio dei          Ministri,  che  indica  il  termine per provvedere. Decorso          inutilmente  tale  termine  il Presidente del Consiglio dei          Ministri nomina un commissario ad acta".              -  Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio          1993,  n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la          rubrica dell'art. 45 del medesimo decreto:              "Art.    45    (Contratti    collettivi   nazionali   e          integrativi).".
                           |  
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    1.  Per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero  si  applica  il  regolamento  recante l'organizzazione dei medesimi uffici del Ministero dell'ambiente.  2.  Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di  cui  all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999,  si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306. 
                                         Note all'art. 9:              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 55, comma 1, del          citato decreto legislativo n. 300 del 1999:              "Art.   55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata  in          vigore).  - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina          del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni          politiche  successive  all'entrata  in  vigore del presente          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente          disposto dalle norme del presente decreto:                a) sono istituiti:                  il Ministero dell'economia e delle finanze;                  il Ministero delle attivita' produttive;                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio;                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;                  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle          politiche sociali;                  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e          della ricerca;                b) sono soppressi:                  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione economica;                  il Ministero delle finanze;                  il   Ministero   dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato;                  il Ministero del commercio con l'estero;                  il Ministero delle comunicazioni;                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del          Consiglio dei Ministri;                  il Ministero dell'ambiente;                  il Ministero dei lavori pubblici;                  il Ministero dei trasporti e della navigazione;                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza          del Consiglio dei Ministri;                  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;                  il Ministero della sanita';                  il  Dipartimento  per  le  politiche  sociali della          Presidenza del Consiglio dei Ministri;                  il Ministero della pubblica istruzione;                  il   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca          scientifica e tecnologica.              Omissis.".              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno          1987, n. 306, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio          1987,  n.  175,  reca "Regolamento per l'organizzazione del          Ministero  dell'ambiente".  Si  trascrive  il  testo  degli          articoli 4, 5, 6, 7,e 8 del medesimo decreto:              "Art. 4 (Gabinetto del Ministro). - 1. Il gabinetto del          Ministro  dell'ambiente  ha la composizione ed attende alle          funzioni  indicate  dal  decreto-legge  10 luglio  1924, n.          1100,  convertito  dalla  legge  21 marzo  1926,  n. 597, e          successive modificazioni e integrazioni.              2.  Il gabinetto, con decreto del Ministro, puo' essere          articolato  in  altri  uffici,  oltre  quelli  previsti nei          successivi  articoli  5,  6  e  7,  ugualmente  coordinati,          secondo esigenze di funzionalita'".              "Art.   5   (Ufficio   legislativo).   -  1.  L'ufficio          legislativo:                coordina  e  definisce  gli  schemi dei provvedimenti          normativi promossi dal Ministro;                segue    l'attivita'    legislativa    delle   Camere          informandone   gli   uffici  competenti  e  vagliandone  le          osservazioni, che sottopone al Ministro;                studia  gli schemi di disegni di legge diramati dagli          altri  Ministri e, sentiti gli uffici competenti, sottopone          al Ministro le eventuali osservazioni;                esprime parere sui problemi giuridici, sull'attivita'          amministrativa  di particolare rilevanza per il Ministero e          su ogni altro affare che il Ministro ritenga di affidargli;                prende  immediata  conoscenza  delle  interrogazioni,          delle  interpellanze e delle mozioni parlamentari, richiede          ed  acquisisce gli elementi necessari e, sentiti gli uffici          competenti,   predispone   le  risposte  da  sottoporre  al          Ministro per l'approvazione;                cura  i  rapporti  con il Parlamento e con le regioni          secondo le direttive impartite dal Ministro.              2.  Responsabile  dell'ufficio  e' il capo dell'ufficio          legislativo".              "Art.  6  (Ufficio  studi). - 1. L'ufficio studi svolge          attivita' di indagine, di studio e di documentazione che il          Ministro  ritenga di affidargli e che comunque non siano di          competenza dei singoli servizi.              2. L'ufficio studi individua, d'intesa con i servizi, i          problemi da analizzare, studiare e risolvere con la propria          assistenza   organizzativa   e  tecnica,  avvalendosi,  ove          necessario,    della    collaborazione    dei    funzionari          appartenenti    all'amministrazione    ed   esperti   nelle          particolari questioni da trattare.              3.  Responsabile  dell'ufficio  e' il capo dell'ufficio          studi, ufficio stampa".              "Art. 7 (Ufficio stampa). - 1. L'ufficio stampa informa          il   Ministro   di  ogni  notizia  che  comunque  interessi          l'attivita' del Ministero;              cura    i   rapporti   con   la   stampa   e   con   la          radiotelevisione,  divulgando  le informazioni di interesse          pubblico relative alla vita e all'attivita' del Ministero;              attende alla diffusione di dichiarazioni del Ministro e          di  comunicati  ufficiali;  attende  alla diramazione delle          informazioni agli uffici del Ministero;              attende ad ogni altra attivita' concernente la stampa e          la radiotelevisione di competenza del Ministero.              2.  Responsabile  dell'ufficio  e' il capo dell'ufficio          stampa".              "Art.  8  (Segreterie particolari dei Sottosegretari di          Stato).  -  1. Le segreterie particolari dei Sottosegretari          di  Stato  hanno la composizione ed attendono alle funzioni          indicate   dal   decreto-legge  10 luglio  1924,  n.  1100,          convertito  dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive          modificazioni ed integrazioni".
                           |  
|   |                                Art. 10.             Verifica dell'organizzazione del Ministero
    1.  Ogni  due  anni  l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica,  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.   300   del  1999,  al  fine  di  accertarne  la  funzionalita'  e l'efficienza.  Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si  provvede  entro  un  anno  dalla  entrata  in vigore del presente regolamento. 
                                         Nota all'art. 10:              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4, comma 5, del          decreto legislativo n. 300 del 1999.              "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - Omissis.              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma          1  si  procede alla revisione periodica dell'organizzazione          ministeriale, con cadenza almeno biennale".
                           |  
|   |                                Art. 11.                             Abrogazioni
    1.  Alla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento e' abrogato  il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549. 
                                         Nota all'art. 11:              - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre          1999,  n. 549, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo          2000,   n.   67,   reca   "Regolamento   recante  norme  di          organizzazione  delle  strutture  di  livello  dirigenziale          generale del Ministero dell'ambiente".
                           |  
|   |                                Art. 12.                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di  cui  all'articolo 55,  comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
                                         Note all'art. 12:              -  Per il riferimento all'art. 55, comma 1, del decreto          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  si  vedano le note          all'art. 9.
                           |  
|   |  |            ----> vedere tabella a pag. 58 della G.U. <----  |  
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