Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 177
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 120/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2001).

Art. 1. Dipartimenti del Ministero e Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali;
b) Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nell'attribuzione dell'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato "Ministro". All'emanazione del relativo statuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i dipartimenti e le direzioni del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi. L'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari assume natura e funzioni di provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 214, del 12 settembre 1988, S.O.,
reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive
il testo dell'art. 17, comma 4-bis:
"Art. 17. (Regolamenti). - Omissis.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali."
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 63, del 17 marzo 1997, S.O., reca:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio
1993, S.O, abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106, del
9 maggio 2001, S.O, recava: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto
1999, S.O., reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si
trascrive il testo degli articoli da 35 a 44 e art. 55:
"Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero e della tutela del territorio.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e
del territorio; identificazione delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle
acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti,
inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche
di sviluppo sostenibile; risorse idriche".
"Art. 36 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) promozione di politiche di sviluppo sostenibile
nazionali e internazionali; sorveglianza, monitoraggio e
controllo nonche' individuazione di valori limite,
standard, obiettivi di qualita' e sicurezza e norme
tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo;
b) valutazione d'impatto ambientale; prevenzione e
protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed
elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei
rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e
risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale;
riduzione dei fattori di rischio;
c) assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali e ambientali; individuazione, conservazione e
valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della
biodiversita', della fauna e della flora; difesa del suolo;
polizia ambientale; polizia forestale ambientale;
sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali
dello Stato, controlli sulle importazioni e sul commercio
delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla tutela
della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni
internazionali;
d) gestione e tutela delle risorse idriche;
prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa
del mare e dell'ambiente costiero.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale".
"Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in relazione alle aree
funzionali definite dal precedente articolo.
2. Il Ministero si avvale altresi' degli uffici
territoriali del Governo di cui all'art. 11".
"Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Nell'ambito dell'Agenzia, al fine di garantire il
sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e'
costituito, con il regolamento di organizzazione di cui
all'art. 8, comma 4, un organismo che assicuri il
coinvolgimento delle regioni previsto dall'art. 110 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra
l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati
dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia".
"Art. 39 (Funzioni dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia
svolge, in particolare, le funzioni concernenti:
a) la protezione dell'ambiente, come definite
dall'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le
altre assegnate all'Agenzia medesima con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4
della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro
compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
"Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) l'art. 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61".
"Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle
citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e
opere di competenza statale; politiche urbane e
dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche; trasporti e viabilita'.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del
dipartimento per le aree urbane istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o Agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a)
e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59".
"Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) programmazione, finanziamento, realizzazione e
gestione delle reti infrastrutturali di interesse
nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e
acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di
competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia
di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione
modale fra i sistemi di trasporto;
b) edilizia residenziale: aree urbane;
c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui
porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e
trasporto nelle acque interne; programmazione, previa
intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario
padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri.
2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di
monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al
comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del
trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai
contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto
previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".
"Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e
5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a
quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal
precedente articolo.
2. Il Ministero si avvale degli uffici territoriali del
Governo, dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle quali non
si applica il disposto dell'art. 11".
"Art. 44 (Agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture). - 1. E' istituita l'Agenzia dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate
dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in
relazione:
a) alla definizione degli standard e prescrizioni
tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;
b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei
trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito
dall'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422;
c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a
motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche
indipendenti;
d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia
di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i
loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate
ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 105 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in
materia di visite e prove di veicoli in circolazione per
trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento
ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e
deperibili;
e) alla certificazione attribuita all'organismo
notificato di cui all'art. 20 della direttiva 96/48/CE del
Consiglio 23 luglio 1996, ed in generale alla
certificazione in applicazione delle norme di base
nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi
relativi ai sistemi di trasporto;
f) alla definizione di standard e prescrizioni
tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche
relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica
stradale, ai sensi dl decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
g) ai collegamenti informatici e alle banche dati
nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della
motorizzazione civile.
3. Spetta altresi' all'agenzia il coordinamento
dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto.
4. All'Agenzia sono assegnate le competenze progettuali
e gestionali in materia di infrastrutture di competenza
statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati
alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.
5. Sono soppresse le strutture del Ministero dei
trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori
pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati
all'Agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.
6. L'agenzia puo' articolarsi in strutture territoriali
di livello regionale".
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro delle
politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al
Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del
medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome"".
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 41 e 44 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 8 (L'ordinamento). Omissis.
"4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'Agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del Dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'Agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'Agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione
degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e
l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza
delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il ministro competente e il direttore
generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato
con decreto del Ministro competente, composto di tre
membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
Tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna Agenzia, adottati dal
direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'Agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".



 
Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

1. E' istituita la conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coor-dinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche.
3. La direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate rispettivamente presso il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali e il Dipartimento per i trasporti terrestri, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di conferenza permanente. I capi dei singoli dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.
4. Il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto.
 
Art. 3.
Aree funzionali e Dipartimenti

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo la seguente ripartizione:
a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; programmazione delle infrastrutture del territorio nazionale, delle reti, delle opere marittime e infrastrutture idrauliche; rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di politica urbana e di assetto territoriale; profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del personale nonche' delle risorse strumentali del Ministero; gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario degli immobili;
b) Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di lavori pubblici; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di appalti pubblici; rete nazionale stradale ed autostradale; edilizia residenziale; politica abitativa; realizzazione di programmi speciali;
c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti, demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano veneto; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione, trasporto marittimo e aereo;
d) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - poteri di programmazione indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di trasporti terrestri; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del Ministero.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 4. Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali

1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la programmazione;
b) Direzione per le trasformazioni territoriali;
c) Direzione per le reti;
d) Direzione per l'abusivismo;
e) Direzione per i programmi europei;
f) Direzione per gli organi decentrati (provveditorati, uffici del Genio civile OO.M.M., magistrati alle acque e del Po);
g) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali.
2. La Direzione generale per la programmazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) predisposizione del piano generale dei trasporti;
b) QCS - reti e nodi di servizio;
c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane;
d) pianificazione nazionale di infrastrutture viarie;
e) programmazione di interventi infrastrutturali sulla rete stradale e autostradale nazionale, anche attraverso progetto di finanza; programma triennale ANAS.
3. La Direzione generale per le trasformazioni territoriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
b) elaborazione dei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST); recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione; societa' di trasformazione urbana;
c) adozione di misure di controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili;
d) elaborazione dei programmi URBAN;
e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni per nodi di interscambio modali;
f) piani regolatori portuali ed aeroportuali.
4. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico;
b) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche;
c) programmazione e gestione delle reti nazionali;
d) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;
e) vigilanza sul Registro italiano dighe;
f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque.
5. La Direzione generale per l'abusivismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
b) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
c) promozione dei piani di recupero territoriale;
d) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
e) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;
f) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali, da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma.
6. La direzione generale per i programmi europei assicura il coordinamento delle funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III;
b) esercizio dei compiti relativi all'attivita' di gestione e pagamento e ai segretariati tecnici dei programmi affidati all'Italia;
c) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS;
d) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR;
e) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi.
7. La direzione generale per gli organi decentrati (Provveditorati, genio civile OO.MM. Magistrati delle acque e del Po) svolge, fino alla emanazione dello statuto dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, e fino al riordino degli uffici del Magistrato delle acque e di quello del Po, le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) coordinamento delle attivita' dei provveditorati regionali delle opere pubbliche, che restano uffici dirigenziali di livello generale, e degli uffici periferici in materia di opere pubbliche;
b) coordinamento degli uffici del Magistrato alle acque di Venezia e degli uffici del Magistrato del Po e relativi interventi;
c) convenzioni per l'utilizzazione sul territorio dei suddetti uffici fino all'istituzione dell'Agenzia per i trasporti interni e per le infrastrutture.
8. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale;
c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
d) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso;
e) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero;
f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;
g) cerimoniale, onorificenze;
h) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
i) relazioni con il pubblico, ad esclusione di quelle relative all'applicazione della legge quadro in materia di opere pubbliche;
l) attivita' di vigilanza e di ispezione interna.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note
all'art. 1.



 
Art. 5.
Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia

1. Il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione per la regolazione dei lavori pubblici;
b) Direzione per le strade ed autostrade;
c) Direzione per l'edilizia statale e per gli interventi speciali;
d) Direzione per l'edilizia residenziale e le politiche abitative.
2. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;
b) definizione delle normative tecniche di settore;
c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;
d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati.
3. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;
b) compiti relativi alle concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di rilievo nazionale;
c) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;
d) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali;
e) tenuta e aggiornamento dell'Archivio nazionale delle strade.
4. La Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;
b) zone sismiche e edilizia antisismica;
c) interventi per la ricostruzione;
d) interventi di competenza statale per la citta' di Roma-Capitale;
e) interventi previsti da leggi speciali.
5. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, con esclusione dell'edilizia per le Forze armate e di Polizia;
b) disciplina delle cooperative edilizie;
c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
d) locazioni ed equo canone;
e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
f) mutui edilizi;
g) programmi gia' di pertinenza del Segretariato generale CER.
 
Art. 6.
Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo

1. Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la navigazione e il trasporto marittimo e interno;
b) Direzione per le infrastrutture della navigazione marittima;
c) Direzione per la navigazione aerea.
2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina della navigazione marittima;
b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;
c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, sinistri in acque marittime;
d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima;
f) proprieta' navale e regime amministrativo delle navi;
g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali;
h) disciplina della nautica da diporto e per finalita' private;
i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale;
l) predisposizione della normativa tecnica di settore.
3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) opere marittime, classificazione, costruzione e manutenzione dei porti, delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali nei porti di rilievo nazionale e internazionale;
b) vigilanza e regolazione delle attivita' e servizi portuali e del lavoro nei porti;
c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale;
d) sistema idroviario padano-veneto;
e) vigilanza sulle autorita' portuali e sugli altri enti di settore;
f) predisposizione della normativa tecnica di settore.
4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;
b) promozione di accordi comunitari e internazionali;
c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;
d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
e) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto aereo.
5. Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo per l'esercizio in sede periferica delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle capitanerie di porto.



Nota all'art. 6:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177, del 31 luglio
1997 reca: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (E.N.A.C.)".



 
Art. 7. Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici

1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre;
b) Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
c) Direzione autotrasporto di persone e cose;
d) Direzione del trasporto ferroviario;
e) Direzione per i sistemi informativi e statistici.
2. La Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unita' tecnico indipendenti;
b) trasporto merci pericolose su strada. Normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
c) parco circolante e conducenti;
d) edilizia di servizio, impianti e attrezzature;
e) centro elaborazione dati Motorizzazione;
f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle strade ed autostrade ed alla segnaletica stradale;
g) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, e informazioni sulla viabilita';
h) normativa di settore nazionale e internazionale;
i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;
j) centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale;
k) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni.
3. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) rapporti con l'Agenzia per la parte di competenza;
b) coordinamento e sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
c) normativa di settore nazionale ed internazionale;
d) costruzione e gestione delle infrastrutture per i trasporti rapidi di massa;
e) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale.
4. La Direzione generale autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, ivi comprese i prezzi e le tariffe;
b) interventi statali a favore delle imprese di trasporto e cose;
c) normativa di settore nazionale ed interna zionale
d) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto di persone e cose.
5. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;
b) attivita' di vigilanza sui progetti;
c) analisi economiche;
d) contratti di programma;
e) vigilanza sulle linee ferroviarie;
f) definizione di standard e di norme di sicurezza.
6. La Direzione per i sistemi informativi e statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorita' per l'informatica per la pubblica amministrazione;
b) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.
 
Art. 8.
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, articolato con decreto del Ministro in reparti e uffici di livello dirigenziale, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ricerca e soccorso in mare;
b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;
d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
e) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
f) impiego del personale delle capitanerie di porto;
g) predisposizione della normativa tecnica di settore.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.
 
Art. 9.
Dotazione organica

1. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' costituita dalla sommatoria della dotazione organica del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione determinata in complessive 8655 unita' ivi comprese le qualifiche dirigenziali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1997 (settore motorizzazione civile e trasporti in concessione); con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996 (settore marittimo) e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1999 (settore aviazione civile) con esclusione delle 39 unita' di personale previste per l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Trento, in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, nel testo aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, nonche' della dotazione organica del soppresso Ministero dei lavori pubblici determinata in complessive 5418 unita' con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1999, con esclusione di novantotto unita' di personale in servizio presso il predetto Ministero - Direzione generale della difesa del suolo, che confluiscono nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alla allegata tabella A. A tale dotazione organica va aggiunta la consistenza numerica del personale trasferito al soppresso Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A decorrere dalla data di cui al comma 3, dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti va altresi' incrementata dalla consistenza numerica del personale in servizio presso l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coma sopra determinata, e' ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi da provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La predetta dotazione organica comprensiva del personale della Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture sara' automaticamente ridotta dalla data di avvio dell'attivita' della predetta Agenzia determinata dalla emanazione del relativo statuto, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in misura corrispondente al contingente di personale individuato per tale Agenzia nel relativo statuto.
4. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce tutto il personale del soppresso Ministero dei trasporti e quello del soppresso Ministero dei lavori pubblici tranne quello in servizio, alla data del 1o gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo, pari a novantotto unita', nonche' il personale in servizio presso l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri come verra' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, e' fatta comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo unico, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.
5. Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' avviata la omogeneizzazione delle indennita' di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi. 6. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.



Note all'art. 9:
- Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13,
del 17 gennaio 1998 S.O., reca: "Rideterminazione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale del Ministero dei trasporti e della navigazione -
Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 aprile 1997, n. 80, reca: "Determinazione delle dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale del
Ministero dei trasporti e della navigazione - settore
marittimo".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 gennaio 2000, n. 19, reca: "Determinazione dotazione
organica, individuazione beni, risorse finanziarie,
strumentali ed organizzative del Dipartimento
dell'aviazione civile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 1987, n. 527, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1987, n. 301, reca: "Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale". Si trascrive il testo dell'art. 4-bis del
medesimo decreto:
"Art. 4-bis - 1. Al fine di realizzare nelle province
di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in
materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal
1o gennaio 1996 e' delegato alle province autonome di
Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente
attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione di Trento e di
Bolzano.
2. Le province disciplinano con legge l'organizzazione
delle funzioni delegate di cui al comma 1.
3. Per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate con il presente decreto resta fermo quanto
disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.
4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono
trasferiti alle province di Trento e Bolzano gli uffici
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione di Trento e Bolzano.
5. Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici
trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in
servizio presso l'amministrazione dello Stato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la
propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante
personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle
province nel rispetto dello stato giuridico e del
trattamento economico in godimento secondo le modalita'
stabilite dalla normativa provinciale.
6. In corrispondenza al contingente di personale
trasferito e' ridotta, con decorrenza dalla data del
trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni
statali di provenienza.
7. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni
provinciali il personale di cui al comma 5 e' messo a
disposizione della provincia territorialmente competente,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
in godimento; il relativo onere e' a carico del bilancio
della provincia.
8. Il personale che chiede il mantenimento in servizio
presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad
altre amministrazioni statali operanti nel territorio
provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento
economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella
amministrazione di appartenenza per essere destinato ad
uffici di altre regioni.
9. Fino a quando non sia diversamente disposto con
legge provinciale, gli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di
Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni
ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle
funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma
1.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 gennaio 1997, n. 23, s.o., reca: "Rideterminazione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale del Ministero dei lavori pubblici".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 2000, n. 69, s.o., reca: "Rettifica al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996
concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche
delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali
e dei profili del personale del Ministero dei lavori
pubblici".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1999, n.
205, s.o., reca "Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 10, commi 1 e
3, del medesimo decreto legislativo:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari
esteri;
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo
7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
Omissis.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della citata legge
n. 59 del 1997:
"Art. 7 - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
s.o., reca "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 7 del medesimo
decreto legislativo:
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse).- 1. I
provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte
delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la
medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione
delle corrispondenti norme previste dal presente decreto
legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e
le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di
una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del
presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli enti locali, la legge
regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle
risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da
trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
di entrate erariali derivanti dal conferimento delle
medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali
destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono
attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a
quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un
massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali
iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di
riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di
variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
nei documenti di programmazione economico-finanziaria,
approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che
precedono la data del conferimento, sia agli esercizi
considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data
del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei
criteri di ripartizione del personale. Ferma restando
l'autonomia normativa e organizzativa degli enti
territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia'
maturata. Il personale medesimo puo' optare per il
mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si
applica la disciplina sul trattamento economico e
stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le
funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di
spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo
Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia'
previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione
finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti
mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra
Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo
restando quanto previsto dall'art. 48 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da
trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni,
alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per
qualifica e profilo professionale, del personale necessario
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e
del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni
finanziari in relazione alla concreta ripartizione di
funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
decreto legislativo, la Conferenza unificata puo'
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta".



 
Art. 10.
Uffici di diretta collaborazione

1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e' disciplinata con apposito regolamento.
2. Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano, nell'ordine:
a) il regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dei lavori pubblici;
b) le disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.



Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.
- Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164,
e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca:
"Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".



 
Art. 11.
Verifica dell'organizzazione del Ministero

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Nota all'art. 11:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). Omissis.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale".



 
Art. 12.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante norme sull'organizza-zione del Ministero dei trasporti e della navigazione, fatto salvo l'articolo 18, comma 2, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, recante disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici.
 
Art. 13.
Disposizione finale

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 14.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.



 
----> vedere tabella a pag. 46 della G.U. <----
 
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