Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 177 |
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 120/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2001). |
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Art. 1. Dipartimenti del Ministero e Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali; b) Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia; c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo; d) Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro per l'espletamento delle funzioni rientranti nell'attribuzione dell'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti. 3. L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato "Ministro". All'emanazione del relativo statuto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i dipartimenti e le direzioni del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi. L'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari assume natura e funzioni di provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214, del 12 settembre 1988, S.O., reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-bis: "Art. 17. (Regolamenti). - Omissis. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali." - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63, del 17 marzo 1997, S.O., reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio 1993, S.O, abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106, del 9 maggio 2001, S.O, recava: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203, del 30 agosto 1999, S.O., reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo degli articoli da 35 a 44 e art. 55: "Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero e della tutela del territorio. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche". "Art. 36 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) promozione di politiche di sviluppo sostenibile nazionali e internazionali; sorveglianza, monitoraggio e controllo nonche' individuazione di valori limite, standard, obiettivi di qualita' e sicurezza e norme tecniche, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; b) valutazione d'impatto ambientale; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali; gestione dei rifiuti; interventi di bonifica; interventi di protezione e risanamento nelle aree ad elevato rischio ambientale; riduzione dei fattori di rischio; c) assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; tutela della biodiversita', della fauna e della flora; difesa del suolo; polizia ambientale; polizia forestale ambientale; sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, controlli sulle importazioni e sul commercio delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali; d) gestione e tutela delle risorse idriche; prevenzione e protezione dall'inquinamento idrico; difesa del mare e dell'ambiente costiero. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale". "Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo. 2. Il Ministero si avvale altresi' degli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11". "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Nell'ambito dell'Agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e' costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'agenzia e le agenzie regionali sono disciplinati dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia". "Art. 39 (Funzioni dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti: a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'art. 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonche' le altre assegnate all'Agenzia medesima con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". "Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183; b) l'art. 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61". "Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilita'. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59". "Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto; b) edilizia residenziale: aree urbane; c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo; d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri. 2. Il Ministero svolge, altresi', funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonche' funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79". "Art. 43 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo. 2. Il Ministero si avvale degli uffici territoriali del Governo, dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11". "Art. 44 (Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture). - 1. E' istituita l'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione: a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri; b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unita' tecniche indipendenti; d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'art. 20 della direttiva 96/48/CE del Consiglio 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto; f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi dl decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile. 3. Spetta altresi' all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilita' dei sistemi di trasporto. 4. All'Agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime. 5. Sono soppresse le strutture del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'Agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia. 6. L'agenzia puo' articolarsi in strutture territoriali di livello regionale". "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Ministero delle comunicazioni; il Dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997. 9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome"". Note all'art. 1: - Per il testo degli articoli 41 e 44 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 4, del sopracitato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 8 (L'ordinamento). Omissis. "4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del Dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del Tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna Agenzia, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del Tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".
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| Art. 2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
1. E' istituita la conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coor-dinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. 2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, nonche' al coordinamento delle attivita' informatiche. 3. La direzione per le politiche del personale e gli affari generali e la direzione per i sistemi informativi e statistici, provvisoriamente collocate rispettivamente presso il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali e il Dipartimento per i trasporti terrestri, operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive concordate dal capo del Dipartimento in sede di conferenza permanente. I capi dei singoli dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate. 4. Il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di porto. |
| Art. 3. Aree funzionali e Dipartimenti
1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo la seguente ripartizione: a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali - identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; programmazione delle infrastrutture del territorio nazionale, delle reti, delle opere marittime e infrastrutture idrauliche; rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di politica urbana e di assetto territoriale; profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del personale nonche' delle risorse strumentali del Ministero; gestione del contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario degli immobili; b) Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di lavori pubblici; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di appalti pubblici; rete nazionale stradale ed autostradale; edilizia residenziale; politica abitativa; realizzazione di programmi speciali; c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti, demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano veneto; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione, trasporto marittimo e aereo; d) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - poteri di programmazione indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di trasporti terrestri; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del Ministero.
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali
1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la programmazione; b) Direzione per le trasformazioni territoriali; c) Direzione per le reti; d) Direzione per l'abusivismo; e) Direzione per i programmi europei; f) Direzione per gli organi decentrati (provveditorati, uffici del Genio civile OO.M.M., magistrati alle acque e del Po); g) Direzione per le politiche del personale e gli affari generali. 2. La Direzione generale per la programmazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) predisposizione del piano generale dei trasporti; b) QCS - reti e nodi di servizio; c) osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; d) pianificazione nazionale di infrastrutture viarie; e) programmazione di interventi infrastrutturali sulla rete stradale e autostradale nazionale, anche attraverso progetto di finanza; programma triennale ANAS. 3. La Direzione generale per le trasformazioni territoriali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; b) elaborazione dei programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST); recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione; societa' di trasformazione urbana; c) adozione di misure di controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili; d) elaborazione dei programmi URBAN; e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni per nodi di interscambio modali; f) piani regolatori portuali ed aeroportuali. 4. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico; b) determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche; c) programmazione e gestione delle reti nazionali; d) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse; e) vigilanza sul Registro italiano dighe; f) opere necessarie e consequenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque. 5. La Direzione generale per l'abusivismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni; b) supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio; c) promozione dei piani di recupero territoriale; d) repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attivita' delle commissioni per l'uso della forza pubblica; e) raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia; f) promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali, da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma. 6. La direzione generale per i programmi europei assicura il coordinamento delle funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III; b) esercizio dei compiti relativi all'attivita' di gestione e pagamento e ai segretariati tecnici dei programmi affidati all'Italia; c) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS; d) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR; e) monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi. 7. La direzione generale per gli organi decentrati (Provveditorati, genio civile OO.MM. Magistrati delle acque e del Po) svolge, fino alla emanazione dello statuto dell'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, e fino al riordino degli uffici del Magistrato delle acque e di quello del Po, le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) coordinamento delle attivita' dei provveditorati regionali delle opere pubbliche, che restano uffici dirigenziali di livello generale, e degli uffici periferici in materia di opere pubbliche; b) coordinamento degli uffici del Magistrato alle acque di Venezia e degli uffici del Magistrato del Po e relativi interventi; c) convenzioni per l'utilizzazione sul territorio dei suddetti uffici fino all'istituzione dell'Agenzia per i trasporti interni e per le infrastrutture. 8. La Direzione per le politiche del personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la legge finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; b) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del personale; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure; d) attivita' di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso; e) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del Ministero; f) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa; g) cerimoniale, onorificenze; h) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro; i) relazioni con il pubblico, ad esclusione di quelle relative all'applicazione della legge quadro in materia di opere pubbliche; l) attivita' di vigilanza e di ispezione interna.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
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| Art. 5. Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia
1. Il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la regolazione dei lavori pubblici; b) Direzione per le strade ed autostrade; c) Direzione per l'edilizia statale e per gli interventi speciali; d) Direzione per l'edilizia residenziale e le politiche abitative. 2. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici; b) definizione delle normative tecniche di settore; c) rapporti con l'Autorita' di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici; d) supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici; e) predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati. 3. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; b) compiti relativi alle concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di rilievo nazionale; c) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario; d) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali; e) tenuta e aggiornamento dell'Archivio nazionale delle strade. 4. La Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco; b) zone sismiche e edilizia antisismica; c) interventi per la ricostruzione; d) interventi di competenza statale per la citta' di Roma-Capitale; e) interventi previsti da leggi speciali. 5. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, con esclusione dell'edilizia per le Forze armate e di Polizia; b) disciplina delle cooperative edilizie; c) misure dirette a far fronte al disagio abitativo; d) locazioni ed equo canone; e) iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione; f) mutui edilizi; g) programmi gia' di pertinenza del Segretariato generale CER. |
| Art. 6. Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo
1. Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione per la navigazione e il trasporto marittimo e interno; b) Direzione per le infrastrutture della navigazione marittima; c) Direzione per la navigazione aerea. 2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina della navigazione marittima; b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi; c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, sinistri in acque marittime; d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima; f) proprieta' navale e regime amministrativo delle navi; g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali; h) disciplina della nautica da diporto e per finalita' private; i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale; l) predisposizione della normativa tecnica di settore. 3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) opere marittime, classificazione, costruzione e manutenzione dei porti, delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali nei porti di rilievo nazionale e internazionale; b) vigilanza e regolazione delle attivita' e servizi portuali e del lavoro nei porti; c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale; d) sistema idroviario padano-veneto; e) vigilanza sulle autorita' portuali e sugli altri enti di settore; f) predisposizione della normativa tecnica di settore. 4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica; b) promozione di accordi comunitari e internazionali; c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati; d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale; e) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto aereo. 5. Il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo per l'esercizio in sede periferica delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle capitanerie di porto.
Nota all'art. 6: - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177, del 31 luglio 1997 reca: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)".
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| Art. 7. Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre; b) Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; c) Direzione autotrasporto di persone e cose; d) Direzione del trasporto ferroviario; e) Direzione per i sistemi informativi e statistici. 2. La Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unita' tecnico indipendenti; b) trasporto merci pericolose su strada. Normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti; c) parco circolante e conducenti; d) edilizia di servizio, impianti e attrezzature; e) centro elaborazione dati Motorizzazione; f) individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle strade ed autostrade ed alla segnaletica stradale; g) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, e informazioni sulla viabilita'; h) normativa di settore nazionale e internazionale; i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale; j) centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale; k) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni. 3. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) rapporti con l'Agenzia per la parte di competenza; b) coordinamento e sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; c) normativa di settore nazionale ed internazionale; d) costruzione e gestione delle infrastrutture per i trasporti rapidi di massa; e) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale. 4. La Direzione generale autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, ivi comprese i prezzi e le tariffe; b) interventi statali a favore delle imprese di trasporto e cose; c) normativa di settore nazionale ed interna zionale d) monitoraggio e statistiche sull'attivita' di trasporto di persone e cose. 5. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio; b) attivita' di vigilanza sui progetti; c) analisi economiche; d) contratti di programma; e) vigilanza sulle linee ferroviarie; f) definizione di standard e di norme di sicurezza. 6. La Direzione per i sistemi informativi e statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, ivi inclusi i rapporti con l'Autorita' per l'informatica per la pubblica amministrazione; b) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero. |
| Art. 8. Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, articolato con decreto del Ministro in reparti e uffici di livello dirigenziale, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) ricerca e soccorso in mare; b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo; c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri; d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima; e) coordinamento delle attivita', organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto; f) impiego del personale delle capitanerie di porto; g) predisposizione della normativa tecnica di settore. 2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti. |
| Art. 9. Dotazione organica
1. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di prima attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' costituita dalla sommatoria della dotazione organica del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione determinata in complessive 8655 unita' ivi comprese le qualifiche dirigenziali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1997 (settore motorizzazione civile e trasporti in concessione); con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996 (settore marittimo) e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1999 (settore aviazione civile) con esclusione delle 39 unita' di personale previste per l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Trento, in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, nel testo aggiunto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, nonche' della dotazione organica del soppresso Ministero dei lavori pubblici determinata in complessive 5418 unita' con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1999, con esclusione di novantotto unita' di personale in servizio presso il predetto Ministero - Direzione generale della difesa del suolo, che confluiscono nella dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' alla allegata tabella A. A tale dotazione organica va aggiunta la consistenza numerica del personale trasferito al soppresso Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A decorrere dalla data di cui al comma 3, dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti va altresi' incrementata dalla consistenza numerica del personale in servizio presso l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coma sopra determinata, e' ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi da provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. La predetta dotazione organica comprensiva del personale della Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture sara' automaticamente ridotta dalla data di avvio dell'attivita' della predetta Agenzia determinata dalla emanazione del relativo statuto, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in misura corrispondente al contingente di personale individuato per tale Agenzia nel relativo statuto. 4. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce tutto il personale del soppresso Ministero dei trasporti e quello del soppresso Ministero dei lavori pubblici tranne quello in servizio, alla data del 1o gennaio 2001, presso la Direzione generale della difesa del suolo, pari a novantotto unita', nonche' il personale in servizio presso l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri come verra' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, e' fatta comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo unico, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri. 5. Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' avviata la omogeneizzazione delle indennita' di amministrazione corrisposte al personale confluito nel Ministero dai Ministeri soppressi. 6. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
Note all'art. 9: - Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13, del 17 gennaio 1998 S.O., reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1997, n. 80, reca: "Determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei trasporti e della navigazione - settore marittimo". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2000, n. 19, reca: "Determinazione dotazione organica, individuazione beni, risorse finanziarie, strumentali ed organizzative del Dipartimento dell'aviazione civile". - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1987, n. 301, reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale". Si trascrive il testo dell'art. 4-bis del medesimo decreto: "Art. 4-bis - 1. Al fine di realizzare nelle province di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi in materia di comunicazioni e trasporti, a decorrere dal 1o gennaio 1996 e' delegato alle province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni attualmente attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano. 2. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1. 3. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526. 4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono trasferiti alle province di Trento e Bolzano gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano. 5. Il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti ha diritto a chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto e' trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalita' stabilite dalla normativa provinciale. 6. In corrispondenza al contingente di personale trasferito e' ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza. 7. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di cui al comma 5 e' messo a disposizione della provincia territorialmente competente, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere e' a carico del bilancio della provincia. 8. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni. 9. Fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, attinenti alle funzioni delegate alle province stesse ai sensi del comma 1. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1997, n. 23, s.o., reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2000, n. 69, s.o., reca: "Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili del personale del Ministero dei lavori pubblici". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1999, n. 205, s.o., reca "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 10, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo: "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane: a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato; b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri; c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici; e) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali, nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. Omissis. 3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni. - Si trascrive il testo dell'art. 7 della citata legge n. 59 del 1997: "Art. 7 - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, s.o., reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo: "Art. 7 (Attribuzione delle risorse).- 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo. 2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri: a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000; b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni; c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo. 3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto: a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni; b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento; c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo. 4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente. 5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali. 6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. 8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere: a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali; c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire; d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo. 9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta".
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| Art. 10. Uffici di diretta collaborazione
1. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e' disciplinata con apposito regolamento. 2. Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano, nell'ordine: a) il regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dei lavori pubblici; b) le disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164, e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".
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| Art. 11. Verifica dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). Omissis. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale".
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| Art. 12. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante norme sull'organizza-zione del Ministero dei trasporti e della navigazione, fatto salvo l'articolo 18, comma 2, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, recante disposizioni sulla rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici. |
| Art. 13. Disposizione finale
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. |
| Art. 14. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
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| ----> vedere tabella a pag. 46 della G.U. <---- |
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