Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 176 |
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 120/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2001). |
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Art. 1. Dipartimenti del Ministero
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero per l'espletamento dei compiti ad esso demandati e' articolato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario; b) Dipartimento della tutela della salute umana e sanita' veterinaria; c) Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori; d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali. 2. I Dipartimenti di cui alle lettere a) e b), corrispondenti rispettivamente ai Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, restano regolati dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare al lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o., reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-bis: "Art. 17. (Regolamenti). - Omissis. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, s.o., reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 11 della medesima legge: "Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,". 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, s.o., abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, s.o., recava: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, s.o., reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo degli articoli 45, 46 e 47 del medesimo decreto: "Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Nell'ambito e con finalita' di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita' della persona umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanita' veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. 3. Al Ministro sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del dipartimento per gli affari sociali, operante presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il Ministero esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. 4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche' in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali". "Art. 46 (Aree funzionali).- 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria; b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro; c) politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e sui patronati; d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero". "Art. 47 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero di dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui al precedente art. 46. 2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanita' sono attribuite agli uffici territoriali del governo di cui all'art. 11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni e' definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Presso il Ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1919, n. 125". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, s.o., reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o febbraio 2001, n. 26, reca: "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanita'". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, si vedano note alle premesse. Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 del medesimo decreto: "Art. 2 (Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca, e l'organizzazione del Ministero). - 1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca, e l'organizzazione del Ministero provvede alle attivita' e agli interventi per lo sviluppo ed il coordinamento del Sistema sanitario nazionale e della ricerca sanitaria e cura gli affari concernenti il bilancio e l'organizzazione del Ministero. In particolare svolge le funzioni d'interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanita', in materia di: a) programmazione sanitaria e verifica del conseguimento dei relativi obiettivi; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale; attuazione del federalismo fiscale; classificazione e remunerazione delle prestazioni concernenti i livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria; individuazione di criteri e requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle attivita' sanitarie; protocolli d'intesa fra regioni e universita'; finanziamento delle aziende ospedaliere universitarie; fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale; b) professioni sanitarie e personale del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale sanitario e di medici specialisti nonche' alla formazione, ivi comprese quella continua, quella specifica in medicina generale e quella manageriale; vigilanza e controllo su ordini e collegi professionali; pubblicita' sanitaria delle professioni e delle attivita' sanitarie; supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale; funzionamento della Commissione centrale per le professioni sanitarie; c) ricerca sanitaria, ivi compresi i programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali di collaborazione tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; vigilanza sull'Istituto superiore della sanita', sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sull'Agenzia dei servizi sanitari regionali, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sull'Istituto italiano di medicina sociale; linee-guida in materia di medicina dello sport; d) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; gestione e sviluppo dell'informatizzazione dell'attivita' amministrativa del Ministero e relativo monitoraggio; rapporti con l'AIPA; elaborazione, controllo e verifica dei dati statistici relativi all'attivita' del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; programmi di investimenti relativi al patrimonio immobiliare e tecnologico del Servizio sanitario nazionale; utilizzazione dei fondi strutturali comunitari; dispositivi medici; rapporti con le Commissioni CIPE per le materie attinenti agli investimenti strutturali e ai programmi di sviluppo; valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. e) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all' individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali e alla relativa acquisizione; rapporti con l'ufficio del ruolo unico della dirigenza statale; formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita', esclusa quella dipartimentale; relazioni con il pubblico. 2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: a) della programmazione sanitaria; b) delle risorse umane e delle professioni sanitarie; c) della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti; d) del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici; e) dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 svolgono i necessari poteri di accertamento e d'ispezione, anche nei confronti, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti le medesime direzioni esercitano le attivita' istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali all'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 117 del predetto decreto legislativo. 4. Presso il Dipartimento opera la Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita', cui e' preposto un dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, da nominare ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993". "Art. 3 (Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali). - 1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali provvede alle attivita' e agli interventi di spettanza statale in tali settori. In particolare svolge le funzioni di interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanita' in materia di: a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, eta' evolutiva e dell'anziano; prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale e a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla radio-protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e alle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidita' civile e alla disabilita'; sangue ed emoderivati; trapianto di organi; procedure autorizzative concernenti microrganismi ed organismi geneticamente modificati; stabilimenti termali e acque minerali; b) ricerca, sperimentazione produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza; pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti; prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute, biocidi; prodotti cosmetici; farmacie; produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle; studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; registri della popolazione per la farmacoepidemiologia; funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale; c) tutela della salute e del benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali; salubrita' dei prodotti di origine animale e dei loro sottoprodotti; alimenti per uso umano, compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare; sicurezza alimentare; prodotti per l'alimentazione animale; ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali e dei dispositivi per uso veterinario; prodotti fitosanitari; polizia veterinaria e profilassi internazionale nei settori veterinario e alimentare; smaltimento e trasformazione dei rifiuti di origine animale, controlli veterinari infracomunitari e di frontiera, ricerca veterinaria e vigilanza sugli istituti zooprofilattici sperimentali; procedure comunitarie relative agli alimenti transgenici; rapporti con l'Organizzazione internazionale delle epizoozie, la FAO, l'Organizzazione mondiale del commercio; d) rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea e in ambito extracomunitario; interventi straordinari in materia di assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri; assistenza sanitaria e medico legale del personale navigante e supporto delle funzioni contenziose della commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo; funzioni consultive medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermita' da cause di servizio; ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; e) relazione sullo stato sanitario del Paese; gestione dell'attivita' editoriale ministeriale, di centri di documentazione, di osservatori, di programmi di informazione e di studi finalizzati all'educazione sanitaria ed alla promozione della salute dei cittadini; rapporti di interesse sanitario con le organizzazioni di volontariato e del terzo settore; f) partecipazione dell'amministrazione sanitaria alle attivita' degli organismi internazionali e sovranazionali; rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanita' e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite, l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi internazionali sanitari; attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero; interventi sanitari in caso di emergenze internazionali; incontri a livello internazionale; 2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: a) della prevenzione; b) della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza; c) della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione; d) delle prestazioni sanitarie e medico-legali; e) degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini; f) dei rapporti internazionali e delle politiche comunitarie. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 esercitano i necessari poteri di accertamento e di ispezione, anche nei confronti degli organismi che svolgono le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, come previsto dall'art. 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti, le medesime direzioni esercitano le attivita' istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 117 del predetto decreto legislativo".
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| Art. 2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza, che si riunisce perlomeno ogni tre mesi, svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. 2. Apposite riunioni della Conferenza, da tenersi con cadenza almeno semestrale e cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attivita' informatiche. |
| Art. 3. Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori
1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro e della occupazione e tutela dei lavoratori esercita le funzioni di seguito indicate: a) indirizzo promozione e coordinamento: delle politiche dell'impiego e della formazione, con particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle attivita' collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunita' europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, alla cooperazione internazionale ed alle attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, alle attivita' formative, ferme restando le competenze delle regioni e le funzioni dell'Agenzia da costituire ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; vigilanza, controllo e tutela degli enti di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale; b) incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge, 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali; trattamenti di integrazione salariale e mobilita'; trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennita'; coordinamento dei rapporti con il Comitato tecnico cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti; c) tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni governative; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego; pari opportunita' uomo-donna sul lavoro e finanziamento azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita'; d) progettazione, sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito istituzionale, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi della legge 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attivita' statistiche; e) in relazione al personale e alle strutture del Dipartimento di cui al presente articolo e di quello di cui all'articolo 4, programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilita' del personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonche' del personale delle aree funzionali; attivita' concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali territoriali relativamente agli uffici territoriali del Governo riguardante il personale gia' degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilita' analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilita' amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro; indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; ufficio relazioni con il pubblico. 2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate: a) per l'impiego, l'orientamento e la formazione; b) degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione; c) della tutela delle condizioni di lavoro; d) per le reti informative e per l'Osservatorio del mercato del lavoro; e) degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori e del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali. 3. Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a), l'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 317, gia' operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, continua ad espletare le funzioni ad esso assegnate dalle previgenti disposizioni.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 88 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 88 (Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale). - 1. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'Agenzia per la formazione l'istruzione professionale. 2. All'Agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale. 3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente Ministero, l'Agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'Agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'Agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale. 4. Lo statuto dell'Agenzia e' approvato con regolamento emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei Ministri del lavoro, della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. E' altresi' sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni. 5. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministro del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I programmi generali di attivita' dell'Agenzia sono approvati dalle autorita' statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'Autorita' di vigilanza esercita i compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'Agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro. 6. Con i regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore, possono essere trasferiti all'Agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso Ministeri o amministrazioni pubbliche. 7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il numero 8, e' aggiunto il seguente: "9) formazione professionale". - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268, reca: "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 10 del medesimo decreto: "Art. 10 (Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori). - 1. L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca". - Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116, e, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993, n. 167, reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione". La legge 28 febbraio 1986, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49, s.o., reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)". Si trascrive il testo dell'art. 19 della medesima legge: "Art. 19 - 1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, e' fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi. 2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e' posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa. 3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. 4. Il contributo predetto e' corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilita' degli interventi straordinari della cassa integrazione. 5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalita' di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi. 7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel corso dell'esercizio. 8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2000, reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta', ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91". Si trascrive il testo dell'art. 5 del medesimo decreto: "Art. 5 (Comitato tecnico). - 1. Il Comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro venti giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria, trasmessa dal competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 11, esprime il proprio parere sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardanti imprese con piu' di mille dipendenti, aventi unita' aziendali situate in due o piu' regioni". - Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1984, n. 351, reca: "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali". - Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, reca: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 11 del medesimo decreto: "Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3. 3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato con il SIL secondo modalita' da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita' si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8. 8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL. 9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari". - Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222, reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 1 - gennaio 1997, reca: "Riorganizzazione dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori".
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| Art. 4. Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali
1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge le seguenti funzioni: a) coordinamento delle attivita' connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalita' di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente; gestione e monitoraggio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; affari generali del Dipartimento; gestione del bilancio finanziario ed economico del Dipartimento; b) coordinamento e gestione delle politiche a favore della famiglia; interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; gestione degli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita'; interventi a favore delle persone anziane; c) indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; interventi a favore dei minori a rischio di attivita' criminose; tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale; interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; rapporti con il Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia, di cui all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451; d) coordinamento delle politiche per contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcool dipendenze correlate, di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; collaborazione con le associazioni, le comunita' terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; informazione e documentazione sulle tossicodipendenze; definizione e aggiornamento delle metodologie per la rivelazione, la elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze; e) definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; promozione delle attivita' svolte dai soggetti del "terzo settore", allo sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attivita' di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attivita' svolte dai centri di servizio per il volontariato; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunita'; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale; monitoraggio della normativa nazionale; f) coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; istituzione di attivita' a favore dei minori stranieri; attivita' istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle relative norme di attuazione; g) ordinamento del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali anche riguardo ai lavoratori emigrati; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consuntivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico degli enti previdenziali; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi relativi all'inquadramento delle attivita' produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del "Fondo patronati"; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari. 2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate: a) gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali; b) per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori; c) per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in merito alle politiche sociali; d) per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze; e) per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili; f) per l'immigrazione; g) per le politiche previdenziali. 3. Gli uffici di cui al comma 2, svolgono, nell'ambito della loro competenza, compiti di supporto organizzativo a tutti gli organi collegiali istituiti presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 4: La legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, s.o., reca: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". Si trascrive il testo dell'art. 59, comma 44, della medesima legge: "Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita). - Omissis. 44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000". - La legge 8 novembre 2000, n. 328, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 13 novembre 2000, s.o., reca: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Si trascrive il testo dell'art. 18 della medesima legge: "Art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali). - 1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'art. 4 nonche' delle risorse ordinarie gia' destinate alla spesa sociale dagli enti locali. 2. Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di Piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di Piano e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 3. Il Piano nazionale indica: a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'art. 22; b) le priorita' di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica; c) le modalita' di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro; d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie; e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'art. 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali; f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali; g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'art. 2, comma 3; i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'art. 16, comma 4, e dei titoli di cui all'art. 17; l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'art. 14; m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale; n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'art. 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione; o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilita' familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilita' e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonche' per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti. 4. Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione da' conto altresi' dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario regionale, nonche' al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro". - Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1998, n. 167, reca: "Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". La legge 23 dicembre 1997, n. 451, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, reca: "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia". Si trascrive il testo dell'art. 3 della medesima legge: "Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. 2. Il Centro ha i seguenti compiti: a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori; d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia; e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva; g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile. 3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312". - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, s.o., reca: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". Si trascrive il testo dell'art. 127 del medesimo decreto: "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza. 2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'art. 1, comma 7. 3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art. 131. 5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati: a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali. 6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita': a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psico-fisico della persona; b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali; f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; h) educazione alla salute. 8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita' clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi. 9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le competenti Commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a). 10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue. 12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto". - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, s.o., reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero". Si trascrive il testo dell'art. 33 del medesimo decreto: "Art. 33 (Comitato per i minori stranieri. (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31). - 1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. 2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. 3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo".
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| Art. 5. Organizzazione dei Dipartimenti e delle direzioni generali
1. Al conferimento dell'incarico di capo di ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del Dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Agli uffici di livello dirigenziale generale sono preposti dirigenti nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. 2. Il capo del Dipartimento di cui all'articolo 3 cura: i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento e di uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parita'; il rapporto di dipendenza funzionale degli uffici territoriali di Governo con il Ministero in relazione all'espletamento delle funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre ai rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, i rapporti con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), avvalendosi delle direzioni generali del Dipartimento di cui all'articolo 3.
Note all'art. 5: - Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la rubrica dell'art. 19 del medesimo decreto: "Art. 29 (Attivita' della Scuola superiore della pubblica amministrazione)." - Si trascrive il testo degli articoli 5 e 7 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. 2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. 4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. 5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento". "Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".
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| Art. 6. Articolazione delle unita' dirigenziali non generali
1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.
Note all'art. 6: - Per il riferimento all'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 7. (Ruolo del personale e dotazioni organiche)
1. La dotazione organica complessiva del Ministero di cui all'allegata tabella A e' determinata, in sede di prima applicazione, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', gia' rispettivamente definite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996, 31 luglio 1997 e 20 luglio 1999, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, tenendo conto dei trasferimenti determinati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, dalle risorse aggiuntive necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' dal contingente di personale comunque in servizio presso il Dipartimento degli affari sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre le cento unita' di personale previste dall'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 2. La dotazione organica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come sopra determinata, e' ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La dotazione organica del personale dirigenziale costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero. 3. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', nonche' il personale del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza e' fatta comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel nuovo Ministero. 4. Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' avviata la omogeneizzazione delle indennita' di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero. 5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
Note all'art. 7: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1996, n. 153, s.o., reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 1997, n. 243, s.o., reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le direzioni provinciali del lavoro di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) e Vibo Valentia". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1999, n. 237, reca: "Modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997 concernente la determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1999, n. 16, s.o., reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della sanita'". - I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1999, n. 277, s.o., concernenti l'individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. - Per il riferimento all'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 29 della citata legge n. 328 del 2000: "Art. 29 (Disposizioni sul personale). - 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unita' di personale dotate di professionalita' ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonche' in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalita' di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'art. 20 della presente legge. - Si trascrive il testo dell'art. 7 della citata legge n. 59 del 1997: "Art.7 - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - Si trascrive il testo dell'art. 7 del citato decreto n. 112 del 1998: "Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo. 2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri: a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000; b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni; c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo. 3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto: a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni; b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento; c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo. 4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente. 5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali. 6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. 8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere: a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali; c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire; d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo. 9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1999, n. 121, reca: "Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti". Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 6, del medesimo decreto: "Art. 5 (Inserimento nel ruolo unico). - Omissis. 6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unita' corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1999, n. 205, s.o., reca: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo: "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali). - Omissis. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal dipartimento degli affari sociali della Presidenza. al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane". - Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la rubrica dell'art. 45 del medesimo decreto: "Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi)".
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| Art. 8. Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
1. Ove al momento di entrata in vigore del presente regolamento non siano stati emanati i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, in attesa della relativa disciplina gli stessi uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanita', se in vigore o altrimenti dalle disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.
Note all'art. 8: - Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164, e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca: "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".
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| Art. 9. Disposizioni finali e abrogazioni
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento previsti dagli articoli 3 e 4, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, viene ridotta di due unita' la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di una unita' dei dirigenti di prima fascia, o di due unita' dei dirigenti di seconda fascia, del contingente del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, in particolare con riferimento alla unificazione dell'organizzazione delle funzioni concernenti le condizioni di sicurezza nei posti di lavoro e la tutela della salute nei luoghi di lavoro. 3. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale opera ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 4. Dalla data di cui all'articolo 10, al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, le parole "del Ministero", sono sostituite dalle seguenti: "del dipartimento di cui al presente articolo e del dipartimento di cui all'articolo 3".
Note all'art. 9: - Per il riferimento all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano le note all'art. 5. - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - Omissis. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale". La legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, s.o., reca: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare". Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 44, della medesima legge: "Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli). - Omissis. 44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede: a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza; b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative; c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni; d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico; e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11". - Per il riferimento all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, si vedano le note all'art. 1.
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| Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 55 comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore) - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Ministero delle comunicazioni; il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
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| ----> vedere tabella a pag. 29 della G.U. <---- |
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