Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 176
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 120/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2001).

Art. 1.
Dipartimenti del Ministero

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero per l'espletamento dei compiti ad esso demandati e' articolato nei seguenti dipartimenti:
a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario;
b) Dipartimento della tutela della salute umana e sanita' veterinaria;
c) Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori;
d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
2. I Dipartimenti di cui alle lettere a) e b), corrispondenti rispettivamente ai Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, restano regolati dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare al lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o., reca:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il
testo dell'art. 17, comma 4-bis:
"Art. 17. (Regolamenti). - Omissis.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, s.o., reca:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 11 della
medesima legge:
"Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
s.o., abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.
106, s.o., recava: "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
s.o., reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si
trascrive il testo degli articoli 45, 46 e 47 del medesimo
decreto:
"Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali.
2. Nell'ambito e con finalita' di gestione integrata
dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla
dignita' della persona umana, alla salute ed al lavoro,
sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle
famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del
sistema sanitario nazionale, sanita' veterinaria, tutela
della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli
alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministro sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni dei Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del
dipartimento per gli affari sociali, operante presso la
presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle
in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite,
anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e
fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla
vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il
Ministero esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 115, sull'Agenzia per il servizio civile, di cui
all'art. 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo
sul riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la
formazione e l'istruzione professionale.
4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali".
"Art. 46 (Aree funzionali).- 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e
coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le
malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e
cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie
infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione
sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
monitoraggio delle attivita' regionali; rapporti con le
organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca
scientifica in materia sanitaria;
b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria:
tutela della salute umana anche sotto il profilo
ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e
prodotti destinati all'impiego in medicina e
sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme,
linee guida e prescrizioni tecniche di natura
igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari;
organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie;
concorsi e stato giuridico del personale del servizio
sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della
salute nei luoghi di lavoro;
c) politiche sociali, previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori
sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di
previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di
lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento
delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero".
"Art. 47 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero di dipartimenti non puo'
essere superiore a quattro, in relazione alle aree
funzionali di cui al precedente art. 46.
2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei
Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanita'
sono attribuite agli uffici territoriali del governo di cui
all'art. 11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle
funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli
uffici territoriali possono avvalersi delle aziende
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di
apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni e'
definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Presso il Ministero continua ad operare il comitato
nazionale delle pari opportunita' di cui all'art. 5 della
legge 10 aprile 1919, n. 125".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
s.o., reca: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2000, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1o febbraio 2001, n. 26, reca: "Regolamento recante norme
di organizzazione del Ministero della sanita'".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, si vedano note alle
premesse. Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 del
medesimo decreto:
"Art. 2 (Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la
ricerca, e l'organizzazione del Ministero). - 1. Salve le
competenze delle regioni come individuate dalla normativa
vigente, il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la
ricerca, e l'organizzazione del Ministero provvede alle
attivita' e agli interventi per lo sviluppo ed il
coordinamento del Sistema sanitario nazionale e della
ricerca sanitaria e cura gli affari concernenti il bilancio
e l'organizzazione del Ministero. In particolare svolge le
funzioni d'interesse sanitario di spettanza statale, anche
derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive
modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e
integrazioni e dalle altre disposizioni di legge che
attribuiscono competenze al Ministero della sanita', in
materia di:
a) programmazione sanitaria e verifica del
conseguimento dei relativi obiettivi; analisi dei
fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale;
attuazione del federalismo fiscale; classificazione e
remunerazione delle prestazioni concernenti i livelli
essenziali e uniformi di assistenza sanitaria;
individuazione di criteri e requisiti per l'esercizio e
l'accreditamento delle attivita' sanitarie; protocolli
d'intesa fra regioni e universita'; finanziamento delle
aziende ospedaliere universitarie; fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale;
b) professioni sanitarie e personale del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento ai
fabbisogni di personale sanitario e di medici specialisti
nonche' alla formazione, ivi comprese quella continua,
quella specifica in medicina generale e quella manageriale;
vigilanza e controllo su ordini e collegi professionali;
pubblicita' sanitaria delle professioni e delle attivita'
sanitarie; supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il
personale sanitario a rapporto convenzionale; funzionamento
della Commissione centrale per le professioni sanitarie;
c) ricerca sanitaria, ivi compresi i programmi di
sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali
di collaborazione tra le strutture del Servizio sanitario
nazionale e soggetti privati; funzionamento della
Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; vigilanza
sull'Istituto superiore della sanita', sull'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
sull'Agenzia dei servizi sanitari regionali, sugli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce
rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i
tumori e sull'Istituto italiano di medicina sociale;
linee-guida in materia di medicina dello sport;
d) individuazione dei fabbisogni informativi del
Servizio sanitario nazionale e del Ministero; gestione e
sviluppo dell'informatizzazione dell'attivita'
amministrativa del Ministero e relativo monitoraggio;
rapporti con l'AIPA; elaborazione, controllo e verifica dei
dati statistici relativi all'attivita' del Servizio
sanitario nazionale e del Ministero; programmi di
investimenti relativi al patrimonio immobiliare e
tecnologico del Servizio sanitario nazionale; utilizzazione
dei fondi strutturali comunitari; dispositivi medici;
rapporti con le Commissioni CIPE per le materie attinenti
agli investimenti strutturali e ai programmi di sviluppo;
valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti
dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
e) organizzazione, bilancio e personale del
Ministero, con particolare riferimento all' individuazione
dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali
e alla relativa acquisizione; rapporti con l'ufficio del
ruolo unico della dirigenza statale; formazione del
personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita',
esclusa quella dipartimentale; relazioni con il pubblico.
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il
Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:
a) della programmazione sanitaria;
b) delle risorse umane e delle professioni sanitarie;
c) della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli
enti;
d) del sistema informativo e statistico e degli
investimenti strutturali e tecnologici;
e) dell'organizzazione, bilancio e personale del
Ministero.
3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza,
le direzioni generali di cui al comma 2 svolgono i
necessari poteri di accertamento e d'ispezione, anche nei
confronti, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli organismi
che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi
conferiti, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui
il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico,
compiti di natura ispettiva. Parimenti le medesime
direzioni esercitano le attivita' istruttorie connesse con
l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali
all'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art.
117 del predetto decreto legislativo.
4. Presso il Dipartimento opera la Segreteria generale
del Consiglio superiore di sanita', cui e' preposto un
dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza
delle amministrazioni statali, da nominare ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del
1993".
"Art. 3 (Dipartimento della tutela della salute umana,
della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti
internazionali). - 1. Salve le competenze delle regioni
come individuate dalla normativa vigente, il dipartimento
della tutela della salute umana, della sanita' pubblica
veterinaria e dei rapporti internazionali provvede alle
attivita' e agli interventi di spettanza statale in tali
settori. In particolare svolge le funzioni di interesse
sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi
comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive
modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di
legge che attribuiscono competenze al Ministero della
sanita' in materia di:
a) promozione della salute anche nei settori materno
infantile, eta' evolutiva e dell'anziano; prevenzione, con
particolare riguardo alla profilassi internazionale e a
quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela
igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei
confronti delle sostanze pericolose, all'igiene e sicurezza
del lavoro, alla radio-protezione, alla prevenzione delle
tossicodipendenze e alle malattie di rilievo sociale,
inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidita'
civile e alla disabilita'; sangue ed emoderivati; trapianto
di organi; procedure autorizzative concernenti
microrganismi ed organismi geneticamente modificati;
stabilimenti termali e acque minerali;
b) ricerca, sperimentazione produzione e
commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa
farmacovigilanza; pubblicita' dei medicinali e di altri
prodotti; prodotti usati in medicina o per il miglioramento
dello stato di salute, biocidi; prodotti cosmetici;
farmacie; produzione, commercio ed impiego delle sostanze
stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative
tabelle; studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci;
registri della popolazione per la farmacoepidemiologia;
funzionamento della segreteria del Comitato etico
nazionale;
c) tutela della salute e del benessere degli animali,
compresi quelli impiegati a fini scientifici e
sperimentali; salubrita' dei prodotti di origine animale e
dei loro sottoprodotti; alimenti per uso umano, compresi
quelli destinati ad una alimentazione particolare;
sicurezza alimentare; prodotti per l'alimentazione animale;
ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione
dei medicinali e dei dispositivi per uso veterinario;
prodotti fitosanitari; polizia veterinaria e profilassi
internazionale nei settori veterinario e alimentare;
smaltimento e trasformazione dei rifiuti di origine
animale, controlli veterinari infracomunitari e di
frontiera, ricerca veterinaria e vigilanza sugli istituti
zooprofilattici sperimentali; procedure comunitarie
relative agli alimenti transgenici; rapporti con
l'Organizzazione internazionale delle epizoozie, la FAO,
l'Organizzazione mondiale del commercio;
d) rapporti giuridici ed economici in materia di
assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea e in
ambito extracomunitario; interventi straordinari in materia
di assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli
apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri;
assistenza sanitaria e medico legale del personale
navigante e supporto delle funzioni contenziose della
commissione medica d'appello avverso i giudizi di
inidoneita' permanente al volo; funzioni consultive
medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali
concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle
procedure di riconoscimento di infermita' da cause di
servizio; ricorsi per la corresponsione di indennizzi a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
e) relazione sullo stato sanitario del Paese;
gestione dell'attivita' editoriale ministeriale, di centri
di documentazione, di osservatori, di programmi di
informazione e di studi finalizzati all'educazione
sanitaria ed alla promozione della salute dei cittadini;
rapporti di interesse sanitario con le organizzazioni di
volontariato e del terzo settore;
f) partecipazione dell'amministrazione sanitaria alle
attivita' degli organismi internazionali e sovranazionali;
rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanita' e le
altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite, l'Unione
europea, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione
per lo sviluppo e la cooperazione economica; promozione
dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e
dei programmi internazionali sanitari; attivita' connesse
alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero;
interventi sanitari in caso di emergenze internazionali;
incontri a livello internazionale;
2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il
Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:
a) della prevenzione;
b) della valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza;
c) della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
e della nutrizione;
d) delle prestazioni sanitarie e medico-legali;
e) degli studi, della documentazione sanitaria e
della comunicazione ai cittadini;
f) dei rapporti internazionali e delle politiche
comunitarie.
3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza,
le direzioni generali di cui al comma 2 esercitano i
necessari poteri di accertamento e di ispezione, anche nei
confronti degli organismi che svolgono le funzioni e i
compiti amministrativi conferiti, come previsto dall'art.
115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, avvalendosi, prioritariamente, del personale
cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico,
compiti di natura ispettiva. Parimenti, le medesime
direzioni esercitano le attivita' istruttorie connesse con
l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali per
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art.
117 del predetto decreto legislativo".



 
Art. 2.
Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti

1. E' istituita la Conferenza permanente dei capi Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza, che si riunisce perlomeno ogni tre mesi, svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.
2. Apposite riunioni della Conferenza, da tenersi con cadenza almeno semestrale e cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attivita' informatiche.
 
Art. 3. Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela
dei lavoratori

1. Il Dipartimento per le politiche del lavoro e della occupazione e tutela dei lavoratori esercita le funzioni di seguito indicate:
a) indirizzo promozione e coordinamento: delle politiche dell'impiego e della formazione, con particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle attivita' collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunita' europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, alla cooperazione internazionale ed alle attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, alle attivita' formative, ferme restando le competenze delle regioni e le funzioni dell'Agenzia da costituire ai sensi dell'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; vigilanza, controllo e tutela degli enti di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale;
b) incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge, 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali; trattamenti di integrazione salariale e mobilita'; trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennita'; coordinamento dei rapporti con il Comitato tecnico cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarieta', di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti;
c) tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni governative; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignita' del lavoratore e dell'esercizio dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentativita' sindacale; contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego; pari opportunita' uomo-donna sul lavoro e finanziamento azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunita';
d) progettazione, sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito istituzionale, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; programmazione e organizzazione delle attivita' statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi della legge 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attivita' statistiche;
e) in relazione al personale e alle strutture del Dipartimento di cui al presente articolo e di quello di cui all'articolo 4, programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilita' del personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonche' del personale delle aree funzionali; attivita' concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali territoriali relativamente agli uffici territoriali del Governo riguardante il personale gia' degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilita' analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilita' amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro; indirizzo, programmazione e controllo dell'attivita' di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente il lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; ufficio relazioni con il pubblico.
2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:
a) per l'impiego, l'orientamento e la formazione;
b) degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione;
c) della tutela delle condizioni di lavoro;
d) per le reti informative e per l'Osservatorio del mercato del lavoro;
e) degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori e del Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali.
3. Fino alla costituzione dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a), l'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 317, gia' operante presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, continua ad espletare le funzioni ad esso assegnate dalle previgenti disposizioni.



Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo dell'art. 88 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 88 (Agenzia per la formazione e l'istruzione
professionale). - 1. E' istituita, nelle forme di cui agli
articoli 8 e 9 del presente decreto, l'Agenzia per la
formazione l'istruzione professionale.
2. All'Agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, i compiti
esercitati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale e
dal Ministero della pubblica istruzione in materia di
sistema integrato di istruzione e formazione professionale.
3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema
formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia
delle esigenze della formazione professionale, connesse
anche all'esercizio, in materia, delle competenze
regionali, sia delle esigenze generali del sistema
scolastico, definite dal competente Ministero, l'Agenzia
svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'art.
142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad
eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l)
del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione
scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale
quadro, l'Agenzia esercita la funzione di accreditamento
delle strutture di formazione professionale che agiscono
nel settore e dei programmi integrati di istruzione e
formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del
titolo di studio o diploma di istruzione secondaria
superiore. L'Agenzia svolge, inoltre, attivita' di studio,
ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e
assistenza tecnica nel settore della formazione
professionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia e' approvato con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, su proposta dei
Ministri del lavoro, della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. E' altresi' sentita la Conferenza
per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province
autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo
gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.
5. L'Agenzia e' sottoposta alla vigilanza del Ministro
del lavoro e del Ministro della pubblica istruzione, per i
profili di rispettiva competenza, nel quadro degli
indirizzi definiti d'intesa fra i predetti Ministri. I
programmi generali di attivita' dell'Agenzia sono approvati
dalle autorita' statali competenti d'intesa con la
Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e
province autonome. L'Autorita' di vigilanza esercita i
compiti di cui all'art. 142, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'Agenzia
prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal Ministro
della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro.
6. Con i regolamenti adottati con le procedure di cui
al comma 4, su proposta anche dei Ministri di settore,
possono essere trasferiti all'Agenzia, con le inerenti
risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale
svolte da strutture operanti presso Ministeri o
amministrazioni pubbliche.
7. All'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo
il numero 8, e' aggiunto il seguente: "9) formazione
professionale".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n.
268, reca: "Riordinamento del sistema degli enti pubblici
nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge
15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 10
del medesimo decreto:
"Art. 10 (Istituto per lo sviluppo e la formazione
professionale dei lavoratori). - 1. L'Istituto per lo
sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori
(ISFOL) e' ente di ricerca, dotato di indipendenza di
giudizio e di autonomia scientifica, metodologica,
organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto
alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del
Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo
con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre
disposizioni vigenti per gli enti di ricerca".
- Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1993, n. 116, e,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1993,
n. 167, reca: "Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione".
La legge 28 febbraio 1986, n. 41, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49, s.o., reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)". Si
trascrive il testo dell'art. 19 della medesima legge:
"Art. 19 - 1. Il complesso dei trasferimenti dello
Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di
anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000
miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie
pregresse, e' fissato per l'anno 1986 in lire 32.000
miliardi.
2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della
cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il
disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e'
posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000
miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.
3. In attesa della nuova disciplina concernente la
cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria,
fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12
della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' fissato, per l'anno
1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a
favore della separata contabilita' degli interventi
straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115.
4. Il contributo predetto e' corrisposto per il 60 per
cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla
concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite
del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base
delle risultanze per lo stesso anno della separata
contabilita' degli interventi straordinari della cassa
integrazione.
5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione
salariale sono adottati sulla base di una istruttoria
tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui
composizione e le cui modalita' di funzionamento saranno
successivamente determinate con decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro.
6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono
autorizzate senza oneri di interessi.
7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di
bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il
livello delle anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel
corso dell'esercizio.
8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli
interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla
Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma
dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al
debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181
del 4 agosto 2000, reca: "Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento per la concessione del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e
di integrazione salariale a seguito della stipula di
contratti di solidarieta', ai sensi dell'art. 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91".
Si trascrive il testo dell'art. 5 del medesimo decreto:
"Art. 5 (Comitato tecnico). - 1. Il Comitato tecnico
di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
entro venti giorni dalla data di ricezione della
documentazione istruttoria, trasmessa dal competente
ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
di cui all'art. 11, esprime il proprio parere sui programmi
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale riguardanti imprese con piu' di mille dipendenti,
aventi unita' aziendali situate in due o piu' regioni".
- Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 dicembre 1984, n. 351, reca: "Misure urgenti a sostegno
e ad incremento dei livelli occupazionali".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
reca: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si
trascrive il testo dell'art. 11 del medesimo decreto:
"Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il sistema
informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde
alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua
organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture
organizzative, delle risorse hardware, software e di rete
relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli
1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha
caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si
avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
architetture di cooperazione previste dal progetto di rete
unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti
locali, nonche' i soggetti autorizzati alla mediazione tra
domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10, hanno
l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il
SIL, le cui modalita' sono stabilite sentita l'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe,
applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. I proventi realizzati ai
sensi del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare
convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi
informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto
o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le
regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno
schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in
materia di occupazione e formazione professionale della
camera di commercio e di altre enti funzionali e' collegato
con il SIL secondo modalita' da definire mediante
convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli
organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita'
si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro
delle imprese delle camere di commercio secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581.
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione
del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di
conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici
delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve
l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte
del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del
sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte
delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con
apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e
tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia
organizzativa e gestionale dei sistemi informativi
regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel
rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il
funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei
confronti dei destinatari".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n.
222, reca: "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 14 gennaio 1997, pubblicato nel bollettino
ufficiale n. 1 - gennaio 1997, reca: "Riorganizzazione
dell'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione
professionale dei lavoratori".



 
Art. 4.
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge le seguenti funzioni:
a) coordinamento delle attivita' connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalita' di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente; gestione e monitoraggio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; affari generali del Dipartimento; gestione del bilancio finanziario ed economico del Dipartimento;
b) coordinamento e gestione delle politiche a favore della famiglia; interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; gestione degli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita'; interventi a favore delle persone anziane;
c) indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; interventi a favore dei minori a rischio di attivita' criminose; tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione internazionale; interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; rapporti con il Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia, di cui all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;
d) coordinamento delle politiche per contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcool dipendenze correlate, di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; collaborazione con le associazioni, le comunita' terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; informazione e documentazione sulle tossicodipendenze; definizione e aggiornamento delle metodologie per la rivelazione, la elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze;
e) definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; promozione delle attivita' svolte dai soggetti del "terzo settore", allo sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attivita' di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attivita' svolte dai centri di servizio per il volontariato; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunita'; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale; monitoraggio della normativa nazionale;
f) coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; istituzione di attivita' a favore dei minori stranieri; attivita' istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle relative norme di attuazione;
g) ordinamento del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali anche riguardo ai lavoratori emigrati; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consuntivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico degli enti previdenziali; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotramviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi relativi all'inquadramento delle attivita' produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del "Fondo patronati"; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari.
2. In relazione alle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, il Dipartimento si articola nelle corrispondenti direzioni generali di seguito indicate:
a) gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e affari generali;
b) per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori;
c) per la diffusione delle conoscenze e delle informazioni in merito alle politiche sociali;
d) per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e alcooldipendenze e per l'osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;
e) per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili;
f) per l'immigrazione;
g) per le politiche previdenziali.
3. Gli uffici di cui al comma 2, svolgono, nell'ambito della loro competenza, compiti di supporto organizzativo a tutti gli organi collegiali istituiti presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Note all'art. 4:
La legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, s.o., reca:
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". Si
trascrive il testo dell'art. 59, comma 44, della medesima
legge:
"Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita). - Omissis.
44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000".
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 13 novembre 2000, s.o., reca:
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali". Si trascrive il testo
dell'art. 18 della medesima legge:
"Art. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli
interventi e dei servizi sociali). - 1. Il Governo
predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli
interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato
"Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie
individuate ai sensi dell'art. 4 nonche' delle risorse
ordinarie gia' destinate alla spesa sociale dagli enti
locali.
2. Il Piano nazionale e' adottato previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo
schema di Piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nonche' i pareri degli enti e delle
associazioni nazionali di promozione sociale di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge
19 novembre 1987, n. 476, e successive
modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle
associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore
dei servizi sociali, delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di
Piano e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle
prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali
previsti dall'art. 22;
b) le priorita' di intervento attraverso
l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni
programmate, con particolare riferimento alla realizzazione
di percorsi attivi nei confronti delle persone in
condizione di poverta' o di difficolta' psico-fisica;
c) le modalita' di attuazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e
coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione,
della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di
informazione al cittadino e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative,
comprese quelle indicate dall'art. 3, comma 4, e per le
azioni di promozione della concertazione delle risorse
umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la
costruzione di reti integrate di interventi e servizi
sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei
livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati
in rapporto a quelli previsti nonche' gli indicatori per la
verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e
dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso
al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto
conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei
parametri di valutazione delle condizioni di cui all'art.
2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la
concessione dei prestiti sull'onore di cui all'art. 16,
comma 4, e dei titoli di cui all'art. 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi
e servizi sociali per le persone anziane non
autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto
previsto dall'art. 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e
all'aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza
del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali
previsti dall'art. 22, secondo parametri basati sulla
struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle
condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi
integrati per obiettivi di tutela e qualita' della vita
rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il
sostegno alle responsabilita' familiari, anche in
riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento
sociale delle persone con disabilita' e limitazione
dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli
immigrati, nonche' per la prevenzione, il recupero e il
reinserimento dei tossicodipendenti e degli
alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale e' adottato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarieta' sociale predispone
annualmente una relazione al Parlamento sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
nazionale, con particolare riferimento ai costi e
all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per
l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati
conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali.
La relazione da' conto altresi' dei risultati conseguiti
nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei
fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni
forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite
dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle
indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del
presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione
del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse
disponibili, ai sensi dell'art. 4, attraverso forme di
intesa con i comuni interessati ai sensi dell'art. 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria
in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario
regionale, nonche' al coordinamento con le politiche
dell'istruzione, della formazione professionale e del
lavoro".
- Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1998, n. 167,
reca: "Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in
talune aree, dell'istituto del reddito minimo di
inserimento, a norma dell'art. 59, commi 47 e 48, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449".
La legge 23 dicembre 1997, n. 451, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, reca:
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia". Si trascrive
il testo dell'art. 3 della medesima legge:
"Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia). - 1. L'Osservatorio di cui
all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo
svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali puo' stipulare convenzioni, anche di durata
pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che
abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia
e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali,
regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti
di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati
per genere e per eta', anche in raccordo con l'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che
pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata
dei servizi pubblici, privati e del privato sociale,
compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse
destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi
comprese quelle relative ai soggetti in eta' evolutiva
provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da
altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la
valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e
dell'impatto della legislazione, anche non direttamente
destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive
dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del
rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6,
evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili
che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle
istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota
intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in
eta' evolutiva nonche' di interventi per l'assistenza alla
madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle
amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli
organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in
particolare con istituti e associazioni operanti per la
tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il
bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche
periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla
presente legge il Centro puo' intrattenere rapporti di
scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed
internazionali ed in particolare con il Centro di studi e
ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto
dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New
York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge
19 luglio 1988, n. 312".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, s.o., reca: "Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza". Si trascrive il testo
dell'art. 127 del medesimo decreto:
"Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga). - 1. Il decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale di cui all'art. 59, comma 46, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito
della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento
dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente
comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno
precedente, salvo in presenza di dati statistici
inequivocabili che documentino la diminuzione
dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e
della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei
dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi
dell'art. 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le
comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere
sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
criteri e i termini per la presentazione delle domande,
nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la
solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi
del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo
nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa
con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di
prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di
specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni
centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese
connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al
comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi
quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati
al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e
sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della
qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra
assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i
soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a
livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di
progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art.
14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende
unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita'
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, l'elaborazione di
linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di
cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del
Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente
generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e
del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione e' preposto un funzionario
della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del
Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso
un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto".
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191,
s.o., reca: "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero". Si trascrive il testo dell'art. 33 del medesimo
decreto:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri. (Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31). - 1. Al fine di vigilare
sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di
coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate
e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli
affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da
un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da
due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia,
sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri
in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati presenti nel territorio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti
locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di
cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del
ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese
d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore
straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma
2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso
risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un
procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle
attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in
dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il
Dipartimento medesimo".



 
Art. 5.
Organizzazione dei Dipartimenti e delle direzioni generali

1. Al conferimento dell'incarico di capo di ciascun dipartimento si provvede ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il capo del Dipartimento svolge i compiti indicati nell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Agli uffici di livello dirigenziale generale sono preposti dirigenti nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Ciascun direttore generale individua il dirigente al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.
2. Il capo del Dipartimento di cui all'articolo 3 cura: i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento e di uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parita'; il rapporto di dipendenza funzionale degli uffici territoriali di Governo con il Ministero in relazione all'espletamento delle funzioni gia' svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre ai rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, i rapporti con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), avvalendosi delle direzioni generali del Dipartimento di cui all'articolo 3.



Note all'art. 5:
- Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la
rubrica dell'art. 19 del medesimo decreto:
"Art. 29 (Attivita' della Scuola superiore della
pubblica amministrazione)."
- Si trascrive il testo degli articoli 5 e 7 del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 5 (I dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni, di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere
definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento".
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".



 
Art. 6.
Articolazione delle unita' dirigenziali non generali

1. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.



Note all'art. 6:
- Per il riferimento all'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 7.
(Ruolo del personale e dotazioni organiche)

1. La dotazione organica complessiva del Ministero di cui all'allegata tabella A e' determinata, in sede di prima applicazione, dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', gia' rispettivamente definite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996, 31 luglio 1997 e 20 luglio 1999, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 giugno 1998, tenendo conto dei trasferimenti determinati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, dalle risorse aggiuntive necessarie all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' dal contingente di personale comunque in servizio presso il Dipartimento degli affari sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, oltre le cento unita' di personale previste dall'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. La dotazione organica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come sopra determinata, e' ridotta in misura corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La dotazione organica del personale dirigenziale costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.
3. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita', nonche' il personale del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasferito ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza e' fatta comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel nuovo Ministero.
4. Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' avviata la omogeneizzazione delle indennita' di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero.
5. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.



Note all'art. 7:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio
1996, n. 153, s.o., reca: "Rideterminazione delle dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del
personale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 ottobre 1997, n. 243, s.o., reca: "Rideterminazione
delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali,
delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per le direzioni provinciali del lavoro di Biella,
Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania
(Verbano-Cusio-Ossola) e Vibo Valentia".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 ottobre 1999, n. 237, reca: "Modificazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997
concernente la determinazione delle dotazioni organiche
delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali
e dei profili professionali del personale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 gennaio 1999, n. 16, s.o., reca: "Rideterminazione delle
dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle
qualifiche funzionali e dei profili professionali del
personale del Ministero della sanita'".
- I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto 1999, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
25 novembre 1999, n. 277, s.o., concernenti
l'individuazione delle risorse in materia di mercato del
lavoro da trasferire alle regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana,
Umbria e Veneto.
- Per il riferimento all'art. 45, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 29 della citata legge
n. 328 del 2000:
"Art. 29 (Disposizioni sul personale). - 1. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata a
bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento
unita' di personale dotate di professionalita' ed
esperienza in materia di politiche sociali, per lo
svolgimento, in particolare, delle funzioni statali
previste dalla presente legge, nonche' in materia di
adozioni internazionali, politiche di integrazione degli
immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto
personale non si applica la disposizione di cui all'art.
12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle
modalita' di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi
annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul
Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato
ai sensi dell'art. 20 della presente legge.
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della citata legge
n. 59 del 1997:
"Art.7 - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 del citato decreto
n. 112 del 1998:
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I
provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte
delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite
ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la
medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione
delle corrispondenti norme previste dal presente decreto
legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e
le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e
gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei
compiti conferiti contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di
una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua
copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del
presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in
caso di delega regionale agli enti locali, la legge
regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali
da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle
risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato
alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse da
trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione
di entrate erariali derivanti dal conferimento delle
medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi
del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali
destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono
attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a
quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in
un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un
massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese finali
iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di
riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di
variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti
nei documenti di programmazione economico-finanziaria,
approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che
precedono la data del conferimento, sia agli esercizi
considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data
del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle
modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei
criteri di ripartizione del personale. Ferma restando
l'autonomia normativa e organizzativa degli enti
territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque
garantito il mantenimento della posizione retributiva gia'
maturata. Il personale medesimo puo' optare per il
mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si
applica la disciplina sul trattamento economico e
stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le
funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di
spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e
di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo
Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi
pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia'
previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione
finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella
misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti
mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni
stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra
Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9,
comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
schemi dei singoli decreti debbono contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo
restando quanto previsto dall'art. 48 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture da
trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni,
alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi, per
qualifica e profilo professionale, del personale necessario
per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e
del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni
finanziari in relazione alla concreta ripartizione di
funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare
gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze
previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente
decreto legislativo, la Conferenza unificata puo'
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'art.
2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse
disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n.
59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare
il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso
inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 febbraio 1999, n. 150, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 maggio 1999, n. 121, reca: "Regolamento
recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta
del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del Comitato di garanti". Si
trascrive il testo dell'art. 5, comma 6, del medesimo
decreto:
"Art. 5 (Inserimento nel ruolo unico). - Omissis.
6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai
dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle
dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
incrementate da un numero di unita' corrispondente agli
altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti
dall'ordinamento".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1999, n.
205, s.o., reca: "Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 10,
comma 4, del medesimo decreto legislativo:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- Omissis.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane".
- Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la
rubrica dell'art. 45 del medesimo decreto:
"Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi)".



 
Art. 8. Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.

1. Ove al momento di entrata in vigore del presente regolamento non siano stati emanati i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, in attesa della relativa disciplina gli stessi uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanita', se in vigore o altrimenti dalle disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100.



Note all'art. 8:
- Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164,
e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca:
"Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".



 
Art. 9.
Disposizioni finali e abrogazioni

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, in relazione alla previsione di due capi dipartimento previsti dagli articoli 3 e 4, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, viene ridotta di due unita' la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, dei ruoli periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di una unita' dei dirigenti di prima fascia, o di due unita' dei dirigenti di seconda fascia, del contingente del Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, in particolare con riferimento alla unificazione dell'organizzazione delle funzioni concernenti le condizioni di sicurezza nei posti di lavoro e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
3. Il nucleo di valutazione della spesa previdenziale opera ai sensi dell'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
4. Dalla data di cui all'articolo 10, al comma 1, lettera e), e al comma 2, lettera e), dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, le parole "del Ministero", sono sostituite dalle seguenti: "del dipartimento di cui al presente articolo e del dipartimento di cui all'articolo 3".



Note all'art. 9:
- Per il riferimento all'art. 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano le note
all'art. 5.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - Omissis.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale".
La legge 8 agosto 1995, n. 335, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, s.o., reca:
"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare". Si trascrive il testo dell'art. 1, comma
44, della medesima legge:
"Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei
trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di
accesso; regime dei cumuli). - Omissis.
44. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale con compiti di
osservazione e di controllo dei singoli regimi
assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del
sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di
correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di
finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle
singole gestioni, nonche' compiti di propulsione e verifica
in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a) ad informare il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono
interessare l'esercizio di poteri di intervento e
vigilanza;
b) a riferire periodicamente al predetto Ministro
sugli andamenti gestionali formulando, se del caso,
proposte di modificazioni normative;
c) a programmare ed organizzare ricerche e
rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e
informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma
46 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e
gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;
e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la
definizione del conto della previdenza di cui all'art. 65,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni;
f) a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11".
- Per il riferimento all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, si
vedano le note all'art. 1.



 
Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell'art. 55 comma 1, del
citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore)
- 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo
Governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche
successive all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle
norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica".



 
----> vedere tabella a pag. 29 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone