Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2001, n. 175 |
Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 120/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2001). |
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Art. 1. Dipartimenti del Ministero
1. Il Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento per le imprese; b) Dipartimento per l'internazionalizzazione; c) Dipartimento per le reti; d) Dipartimento per il mercato.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza deI Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 4-bis: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O., reca "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, S.O, abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O, recava "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., reca "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo degli articoli da 27 a 32 e articolo 55: "Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni) - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero delle comunicazioni, del dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa". "Art. 28 (Aree funzionali.) - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) sviluppo del sistema produttivo: indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale e dell'entita' e dell'efficienza della rete distributiva, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attivita' produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata; sviluppo e vigilanza della cooperazione; rilascio delle autorizzazioni prescritte; definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essa inerenti; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; coordinamento delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attivita' produttive diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le funzioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attivita' produttive e per le rispettive infrastrutture nel Mezzogiorno e nelle aree depresse; brevetti, modelli e marchi; politiche per i consumatori; determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attivita' sanitarie o ospedaliere, nonche' dei prodotti alimentari; autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e immatricolazioni per le macchine, impianti, prodotti e servizi di competenza; vigilanza sugli enti di formazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di prova; promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti; b) commercio estero e internazionalizzazione del sistema economico: indirizzi di politica commerciale verso l'estero, disciplina degli scambi con i paesi terzi, elaborazioni, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali; rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri; coordinamento delle attivita' della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero; rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi con l'estero; incentivazioni e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attivita' produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia, fatte salve le funzioni concernenti specificamente la disciplina valutaria assegnata alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze; vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero, credito all'esportazione, assicurazione del credito all'esportazione e agli investimenti esteri in Italia; esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione, ferme le disposizioni vigenti sull'esportazione e l'importazione dei materiali per la difesa e dei materiali con duplice uso; tutela della produzione italiana all'estero; promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese; c) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, sviluppo della societa' dell'informazione; radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con concessionario; alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati; alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard". "Art. 29 (Ordinamento) - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. 2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali del Governo, nonche', sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali". "Art. 30 (Attribuzioni di funzioni ad altri ministeri) - 1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". "Art. 31 (Agenzia per le normative ed i controlli tecnici) - 1. E' istituita l'Agenzia per le normative ed i controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. Spettano all'Agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformita' delle macchine, degli impianti e di prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'Agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti. 3. Spetta inoltre all'Agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale. 4. In materia di comunicazioni spetta all'Agenzia: a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici; b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni. 5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'Agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di Governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione. 6. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle comunicazioni che svolgono le attivita' demandate all'Agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'Agenzia". "Art. 32 (Agenzia per la proprieta' industriale) - 1. E' istituita l'Agenzia per la proprieta' industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale. 3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. 4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'Agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di Governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione. 5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attivita' demandate all'Agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia". "Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore) - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il Ministero delle comunicazioni; il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del consiglio dei ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997. 9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 2. Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti
1. E' istituita la conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attivita' dei Dipartimenti del Ministero e puo' formulare al Ministro delle attivita' produttive, di seguito denominato "Ministro", proposte per l'emanazione di indirizzi e di direttive per assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. 2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilita' nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane ed al coordinamento delle attivita' informatiche. |
| Art. 3. Dipartimento per le imprese
1. Il Dipartimento per le imprese ha competenza in materia di competitivita' e sviluppo dei settori produttivi e dell'impresa anche con riferimento al riequilibrio territoriale del sistema produttivo ed alla coesione economica, sulla base della programmazione degli indirizzi fissata dal CIPE, ferme le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) indirizzi di politica industriale, agroindustriale, del commercio e dei servizi; b) definizione di un sistema coordinato di monitoraggio della legislazione commerciale, dell'entita' e dell'efficienza della rete distributiva; c) sviluppo e vigilanza della cooperazione; d) tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agroindustriali, sostegno alla commercializzazione dei prodotti agroindustriali e loro valorizzazione economica; e) definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore turistico; coordinamento delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; f) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici alle attivita' produttive che abbiano come diretto destinatario le imprese, ivi compresi quelli per la ricerca applicata e per la cantieristica navale e l'autotrasporto; g) gestione delle misure di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione delle politiche di coesione, ivi comprese quelle relative ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata, per le parti inerenti agli interventi a favore delle attivita' produttive e per lo sviluppo delle rispettive infrastrutture nel mezzogiorno e nelle aree depresse; h) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorita' nazionali, internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e marchi d'impresa; i) determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali, esclusi i profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro, con esclusione dei mezzi destinati alla circolazione stradale, delle macchine, impianti e prodotti destinati specificamente ad attivita' sanitarie o ospedaliere, nonche' dei prodotti alimentari; j) promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti; k) rapporti con soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' attinenti alla competitivita' del sistema imprenditoriale ed allo sviluppo produttivo. 2. Il Dipartimento esercita inoltre i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la proprieta' industriale.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 4. Dipartimento per l'internazionalizzazione
1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione ha competenza nel settore del commercio estero e dell'internazionalizzazione del sistema economico italiano, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) indirizzi di politica commerciale verso l'estero; disciplina degli scambi con i Paesi terzi; elaborazione, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali nei settori di competenza; b) rapporti con gli organismi economici e finanziari internazionali e con le istituzioni multilaterali limitatamente ai settori di competenza; c) collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo svolta dal Ministero degli affari esteri; d) coordinamento delle attivita' per la politica commerciale con l'estero previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; e) rapporti con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi con l'estero; f) incentivazione e sostegno delle iniziative di internazionalizzazione delle imprese e delle attivita' produttive e promozione degli investimenti esteri in Italia; g) vigilanza sull'Istituto per il commercio con l'estero; h) vigilanza del credito all'esportazione e sull'assicurazione al credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti in sede nazionale ed internazionale; i) investimenti esteri in Italia; j) esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; k) rilascio delle autorizzazioni prescritte per l'esportazione e l'importazione; l) tutela della produzione italiana all'estero; m) promozione della formazione professionale dei soggetti operanti nell'ambito dell'internazionalizzazione delle imprese.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109, reca "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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| Art. 5. Dipartimento per le reti
1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitivita', sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia, delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria; b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale; c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi; d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico; e) politiche nel settore delle comunicazioni, piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale; f) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata e telecomunicazioni; g) rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni; h) coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard; i) stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; l) rilascio delle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali. |
| Art. 6. Dipartimento per il mercato
1. Il Dipartimento per il mercato ha competenza nel settore delle politiche per il funzionamento e la trasparenza del mercato. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari; b) armonizzazione del mercato e monitoraggio dei prezzi; c) metrologia legale; d) sicurezza dei prodotti; e) vigilanza sulla osservanza delle normative nel settore postale e delle telecomunicazioni; f) regolamentazione dei settori postali, delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, salve le competenze attribuite all'Autorita' per le garanzie nelle telecomunicazioni, convenzioni, contratti di programma di servizio di settore, emissione delle carte valori; g) vigilanza sul rispetto degli obblighi di servizio universale del settore postale; h) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici; i) adeguamento periodico del servizio universale per i settori postali e delle telecomunicazioni. 2. Il Dipartimento esercita i compiti di vigilanza sull'Agenzia per la normativa e i controlli tecnici. Inoltre il Dipartimento svolge le funzioni relative alla organizzazione e gestione dei servizi comuni o interdipartimentali del Ministero. |
| Art. 7. Direzioni del Dipartimento per le imprese
1. Il Dipartimento per le imprese e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'; b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese; c) Direzione generale per il turismo; d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi; e) Direzione generale per gli enti cooperativi. 2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema produttivo; b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali; c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese; d) vigilanza sulle Stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili; e) rapporti con le societa' e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale; g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita', d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica; i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi; k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorita' internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa; l) attivita' di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni; m) vigilanza sull'Agenzia per la proprieta' industriale; n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualita' aziendale e dei prodotti per i profili di competenza; o) attivita' connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit; p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore strategico. 3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. 4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le Direzioni generali di settore; b) elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio; c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo; d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero; e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari; f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi; g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attivita' produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata; i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; j) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea. k) direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri ministeri nei rispettivi ambiti. 5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonche' attivita' finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida; b) coordinamento intersettoriale delle attivita' statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale; c) partecipazione alle attivita' delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attivita' finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia; d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie; e) attivita' finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale; f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonche' elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema stesso; g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese; h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.); i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilita', stato di salute, eta' avanzata; l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici; m) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse; n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici. 6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonche' rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario; b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attivita' ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci; c) attivita' di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione; d) attivita' fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni; e) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese; f) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attivita' di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; g) contenzioso ed attivita' di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento; i) attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione; j) studi sull'attivita' assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici); k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonche' provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373; 7. La direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualita' e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali; b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi; c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni; d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle societa' cooperative; e) rilevazione degli aspetti socioeconomici della cooperazione e rapporti con l'Istat; f) tenuta dello schedario generale della cooperazione; g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative; h) tenuta dell'albo nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi; i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attivita' di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1939, n. 189, reca "Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali". Si trascrive il testo dell'art. 71 del medesimo decreto: "Art. 71 (art. 16, regio decreto 29 luglio 1923, n. 1970, e art. 121, comma primo, del regio decrerto 13 settembre 1934, n. 1602.) Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo. Il direttore dell'ufficio fa parte della commissione senza voto deliberativo. La commissione anzidetta ha altresi' funzione consultiva del Ministero delle corporazioni nella materia dei brevetti d'invenzione. I compensi per i componenti la commissione, i componenti la segreteria della commissione ed i tecnici che dovessero essere aggregati alla commissione per riferire su singole questioni, sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro". La legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1999, n. 117, reca "Norme in materia di attivita' produttive". Si trascrive il testo dell'art. 3 della medesima legge: "Art. 3 (Studi e ricerche per la politica industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999". - Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79, reca "Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488". Si trascrive il testo dell'art. 12 del medesimo decreto: "Art.12 (Gestione speciale per il terremoto e interventi per l'occupazione giovanile). - 1. Le competenze e le funzioni svolte, secondo la normativa vigente, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dai soppressi organismi per l'intervento straordinario e dall'uffico speciale per il terremoto, in ordine alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici, per il settore residenziale e delle opere pubbliche, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore delle attivita' produttive. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di tesoreria per l'attuazione degli interventi del Ministero dei lavori pubblici di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le competenze dell'Agenzia in materia di concessione e erogazione delle agevolazioni previste per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno dalla legge 11 aprile 1986, n. 113". - La legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario, reca "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". Si trascrive il testo dell'art. 8 della medesima legge: "Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli n. 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8.". - Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998, reca "Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4: "Art.3 (Revoca e liquidazione coatta amministrativa). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, provvede, con proprio decreto, a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e ad autorizzare la procedura di liquidazione coatta amministrativa. 2. I casi di cui all'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ovvero all'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si intendono nel senso che l'ISVAP, ove rilevi che la situazione aziendale puo' pregiudicare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, in luogo della dichiarazione di decadenza, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. 3. L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nomina uno o piu' commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri. Nelle stesse forme puo' essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza. 4. Per gli atti previsti dall'art. 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'art. 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP. 5. La proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo' essere presentata dall'impresa anche durante la procedura di accertamento del passivo.". "Art. 4 (Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - (Omissis). 10. All'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti commi: "Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato. ".
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| Art. 8. Direzioni del Dipartimento per l'internazionalizzazione
1. Il Dipartimento per l'internazionalizzazione e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per la politica commerciale; b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione; c) Direzione generale per la promozione degli scambi. 2. La Direzione generale per la politica commerciale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia commerciale con particolare riferimento all'OMC e all'OCSE e all'UNCTAD; c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale nell'ambito dell'Unione europea; d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi economico-commerciali con i Paesi terzi; e) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali in materia di collaborazione economica nonche' gestione dei relativi organismi di consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione generale per la promozione per le materie di rispettiva competenza; f) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative di tutela della produzione italiana all'estero e salvaguardia commerciale; g) gestione degli scambi e rilascio delle conseguenti autorizzazioni, certificati e titoli di importazione e di esportazione, nonche' applicazione delle sanzioni amministrative. 3. La direzione generale per le politiche di internazionalizzazione cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) attivita' di sostegno alla definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione; b) attivita' di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio nelle materie di competenza della V Commissione CIPE per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; c) attivita' di segreteria generale e di supporto tecnico-istruttorio della Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita con decreto del Ministro del commercio estero del 29 febbraio 2000, n. 137; d) preparazione delle riunioni di coordinamento, presiedute dal Ministro, fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti e direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a., di INFORMEST, del soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e della SACE; e) collaborazione con il Ministero degli affari esteri, in particolare modo in materia di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, in raccordo con la direzione generale per la promozione e con la direzione generale per la politica commerciale; f) elaborazione di indirizzi strategici circa l'utilizzo dei fondi strutturali per l'internazionalizzazione delle imprese, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi; g) partecipazione al Punto nazionale di contatto previsto dalle linee guida OCSE per le imprese multinazionali; h) attivita' di indirizzo per la promozione e la diffusione territoriale degli sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia di internazionalizzazione; i) elaborazione di indirizzi e proposte e conseguente partecipazione nelle sedi internazionali competenti in materia di credito all'esportazione e sull'assicurazione del credito all'esportazione, assicurando l'adeguato raccordo con la direzione generale per la politica commerciale; j) esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza nelle materie del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione, curando a tal fine i necessari rapporti con l'Istituto per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); k) esercizio dei diritti di azionista nelle societa' a partecipazione pubblica aventi ad oggetto l'internazionalizzazione del sistema produttivo; l) elaborazione degli indirizzi strategici finalizzati alla promozione degli investimenti esteri in Italia e partecipazione nelle sedi comunitarie e multilaterali alla definizione degli accordi in materia di investimenti diretti esteri; m) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; n) attivita' di indirizzo strategico e segreteria tecnica dell'Osservatorio economico previsto dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304. o) predisposizione, in raccordo con la direzione generale per la promozione degli scambi, della relazione annuale al Parlamento sull'attivita' svolta dalla SIMEST. 4. La Direzione generale per la promozione degli scambi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a sostegno dell'internazionalizzazione ed elaborazione della relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di promozione degli scambi e di supporto all'internazionalizzazione; b) sviluppo e coordinamento delle attivita' promozionali e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale, assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali della direzione generale per il turismo, delle regioni, delle associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese; c) elaborazione delle linee direttrici dell'attivita' dell'ICE in collaborazione con la direzione generale per le politiche di internazionalizzazione; d) approvazione del piano di attivita' dell'ICE, autorizzazione dei programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle verifiche previste dalla legge n. 68/1997, sull'attivita' dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE; e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione professionale dei soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione; f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie internazionali nelle materie di competenza della Direzione; g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e svolgimento delle attivita' gestionali di competenza del Ministero; h) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il coordinamento delle attivita' relative al commercio estero; i) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi della legge 1o luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative; j) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; k) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero; l) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia e loro gestione; m) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali. 5. Restano comunque salve le competenze del Ministero degli affari esteri.
Note all'art. 8: - Il decreto del Ministro per il commercio con l'estero 29 febbraio 2000, pubblicato nel registro decreti del Ministero elenca i rappresentanti della struttura tecnica di supporto della commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero. - La legge 28 maggio 1973, n. 295, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 15 giugno 1973, reca "Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale". Si trascrive il testo dell'art. 3 della medesima legge: "Art. 3. - Il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti commi: "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso. (comma abrogato) I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n.131.". - La legge 20 ottobre 1990, n. 304, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1990, reca "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni". Si trascrive il testo dell'art. 6 della medesima legge: "Art. 6. - 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero e' istituito l'Osservatorio economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree geo-economiche: 2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; puo' compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sara', a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali. 3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonche' di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. 4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti .". - La legge 25 marzo 1997, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, reca "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero". - Per il riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si vedano note all'art. 4. Si trascrive il testo dell'art. 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo: "3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a. di INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresi' la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.". - Per il riferimento alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, si vedano note all'art. 7.
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| Art. 9. Direzioni del Dipartimento per le reti
1. Il Dipartimento per le reti e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; b) Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze; c) Direzione generale per i servizi di comunicazione; d) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione. 2. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attivita' connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno; b) rapporti con le regioni, l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali nei settori energetico e minerario; c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone o di altri combustibili, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV; d) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione; e) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia; f) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata; g) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie, gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica; h) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali; i) attivita' connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attivita' energetiche e minerarie; j) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca; k) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato; l) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario; m) vigilanza sull'attivita' dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; n) indirizzi e direttive alle societa' gestore della rete di trasporto nazionale, gestore del mercato elettrico, acquirente unico e a quella di gestione degli impianti nucleari nonche' rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas; o) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas; p) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonche' per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche; q) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali; r) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave; s) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero; t) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneita' di prodotti esplodenti per uso estrattivo. 3. Presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie opera la segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, ed all'articolo 3, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 4. La Direzione generale per le comunicazioni elettroniche e la gestione delle frequenze svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) analisi e studi circa le prospettive di evoluzione sul piano nazionale ed internazionale dei settori delle comunicazioni elettroniche, con particolare riguardo alla determinazione delle necessita' di risorse spettrali; b) partecipazione alle organizzazioni internazionali per quanto attiene le problematiche inerenti la pianificazione e la gestione delle frequenze; c) preparazione delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni; d) predisposizione e adozione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo aggiornamento; e) collaborazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni alla predisposizione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze; f) coordinamento degli interventi in materia di interferenze elettriche e radioelettriche, anche su segnalazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; approvazione dei prospetti tecnici relativi agli impianti di radiodiffusione e relativi collegamenti e di telecomunicazioni ad uso privato; g) tenuta e gestione del Registro nazionale delle frequenze; h) elaborazione delle norme per l'impiego delle risorse dello spettro e dell'orbita geostazionaria ai fini della loro ottimizzazione; i) applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica delle frequenze delle stazioni dei servizi di Terra e spaziali, previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni e dagli accordi internazionali; j) controllo internazionale delle emissioni radioelettriche attraverso il dipendente centro di controllo; k) coordinamento dell'attivita' del controllo nazionale delle emissioni; l) verifica della rispondenza ai requisiti essenziali degli apparati radioelettrici ai fini della loro immissione sul mercato e della loro utilizzazione nel territorio nazionale; m) elaborazione della disciplina tecnica delle stazioni dei servizi radioelettrici. 5. La Direzione generale per i servizi di comunicazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) rilascio delle concessioni, licenze e autorizzazioni alle emittenti radiotelevisive private e adozione dei relativi disciplinari, su proposta dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; b) attuazione della convenzione e del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; c) rilascio delle licenze e delle autorizzazioni nel settore delle telecomunicazioni e postale; d) verifica della corretta applicazione degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, anche con riferimento ai piani di sviluppo ed esecutivi dei titolari di concessioni e di licenze; e) adempimenti in materia di canoni e contributi nei settori delle telecomunicazioni, della radiodiffusione e postale; f) adempimenti in materia di stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riguardo alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; g) agevolazioni, sovvenzioni, contributi, incentivi e benefici per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive; h) azioni mirate allo sviluppo della societa' dell'informazione. 6. Presso la direzione generale operano il Consiglio superiore delle comunicazioni e il Forum permanente delle comunicazioni. 7. La direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) indirizzo e coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative e per l'adozione e l'utilizzazione di nuove normative e standard tecnici nei settori delle telecomunicazioni, della telematica e dell'informatica; b) partecipazione alle attivita' di potenziamento degli organismi di normativa tecnica nazionale ed internazionale nei settori di competenza; c) indirizzo e sorveglianza delle attivita' di accreditamento, certificazione ed omologazione; d) cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore di competenza; e) promozione in ambito nazionale della ricerca applicata al fine di sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuovi servizi nel campo delle comunicazioni, della telematica e dell'informatica; f) trattazione delle commesse e degli affari relativi al Patto atlantico e dell'UEO nei settori di competenza; g) ricognizione delle risorse di reti e di servizi di telecomunicazioni, di telematica e di informatica; h) indirizzo e sorveglianza delle attivita' di formazione e addestramento professionale e cura dei rapporti con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nei settori di competenza; i) coordinamento e gestione dei programmi europei nel campo della ricerca applicata di settore; j) indirizzo e vigilanza sull'attivita' della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni.
Note all'art. 9: - La legge 9 gennaio 1991, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991, supplemento ordinario, reca: "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". Si trascrive il testo dell'art. 22, comma 2, della medesima legge: "2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non piu' di una volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa' di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al presente comma e determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182, del 5 agosto 1991, reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente ristrutturazione e potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base". Si trascrive il testo dell'art. 5 del medesimo decreto: "Art. 5 (Segreteria tecnico-operativa). - 1. Presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituita una "segreteria tecnico-operativa con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza. 2. La segreteria di cui al comma 1 e' costituita da dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile. I relativi incarichi quinquennali sono conferiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 3. La segreteria di cui al presente articolo opera secondo le disposizioni del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base; il responsabile della segreteria ne cura l'organizzazione e ne dirige l'attivita'.". - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, reca: "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 15, del medesimo decreto: "15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli adempimenti relativi all'attuazione del presente decreto, puo' avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del gestore. Per assicurare la continuita' operativa, l'incarico previsto all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' rinnovabile due volte.".
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| Art. 10. Direzioni del Dipartimento per il mercato
1. Il Dipartimento per il mercato e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; b) Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi postali e di telecomunicazioni; c) Direzione generale per i servizi interni. 2. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, gli altri organismi internazionali, le regioni, gli enti locali e le camere di commercio; b) proposte ed elaborazioni di politiche e normative, nonche' studi e ricerche, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; c) attivita' di supporto e segreteria tecnico organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, e tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281; d) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonche' rapporti con altre autorita' indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti; e) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle Autorita' con poteri di intervento sul mercato; f) attivita' amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449; g) proposte ed elaborazioni di norme nel campo della metrologia legale e connessi rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali competenti in materia di pesi e misure; h) indirizzi e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio; i) direttive generali in tema di normativa tecnica e conformita' strumenti di misura e di emissibilita' di monete e metalli preziosi; j) proposte ed elaborazione di norme in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore; k) coordinamento delle attivita' amministrative e di informazione previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e conseguenti rapporti con l'Unione europea; l) vigilanza sull'Agenzia per le normative e i controlli tecnici. 3. La direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi postali e di telecomunicazioni svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione di studi circa le prospettive di evoluzione del settore postale; b) redazione dei provvedimenti di regolamentazione per il settore delle comunicazioni, partecipando ai lavori dell'Unione europea; c) espletamento delle funzioni di Autorita' di regolazione del settore postale ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; d) partecipazione ai lavori ed alle attivita' internazionali relativamente ai settori di propria competenza; e) conduzione di studi ed elaborazione di proposte in ordine all'adeguamento periodico del servizio universale sia per i servizi postali che per quelli di telecomunicazioni; f) predisposizione del contratto di programma con il fornitore del servizio postale universale; g) definizione dei livelli di qualita' del servizio postale universale; h) definizione della carta della qualita' dei servizi postali; i) effettuazione, anche attraverso soggetti terzi, della verifica della qualita' del servizio postale universale e del rispetto degli inerenti obblighi; j) espletamento degli adempimenti per l'applicazione della normativa comunitaria in materia di apparati radio e di apparati terminali di telecomunicazioni; k) trattazione del contenzioso interno ed internazionale per i settori di propria competenza; l) esercizio e coordinamento dell'attivita' ispettiva, di vigilanza e di controllo per i settori di propria competenza e cura dei rapporti con la polizia postale e delle comunicazioni; m) esercizio delle attivita' inerenti all'emissione delle carte valori postali ed alla politica filatelica; n) vigilanza sull'Istituto postelegrafonici; o) gestione del Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni e della Biblioteca e del Centro documentazione. 4. La Direzione generale per i servizi interni cura gli affari generali per il dipartimento per il mercato e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri dipartimenti in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero; b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure; d) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del Ministero; e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunita'; f) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione sindacale decentrata, nonche' all'attivita' del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonche' all'attivita' di relazioni con il pubblico; g) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero. 5. La Direzione generale per i servizi interni assicura altresi' le attivita' di supporto e di segreteria necessarie al funzionamento della Conferenza dei capi dei dipartimenti.
Note all'art. 10: - La legge 30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998, reca: "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti". - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, reca: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica". Si trascrive il testo dell'art. 19 comma 4, lettera c). "4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (107), su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonche' delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti principi: c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale gia' assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1995, reca: "Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti". - Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182, reca: "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio".
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| Art. 11. Articolazione delle unita' dirigenziali non generali
1. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti.
Note all'art. 11: - Per il riferimento all'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano note alle premesse.
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| Art. 12. Ruolo del personale e dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche del Ministero, ivi compreso il personale delle Agenzie vigilate dal medesimo Ministero, sono determinate in conformita' dell'allegata tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. A decorrere dalla data di avvio dell'attivita' delle predette Agenzie, ovvero dalla stessa data di entrata in vigore del presente regolamento, se successiva, le dotazioni organiche di cui alla tabella A sono automaticamente ridotte in misura corrispondente ai contingenti di personale per tali Agenzie individuati nei relativi regolamenti di organizzazione. 2. Con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero. 3. Nell'ambito delle dotazioni organiche di cui al comma 1, costituite dalla sommatoria delle dotazioni organiche dei Ministeri soppressi nonche' dai contingenti di cui al comma 6, la consistenza organica del personale appartenente alle ex qualifiche funzionali del soppresso Ministero del commercio con l'estero gia' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996 e' rimodulata, in conformita' all'allegata tabella B, nel rispetto del principio di invarianza della spesa, anche al fine di renderla coerente con il nuovo ordinamento professionale del comparto dei Ministeri. 4. La dotazione organica del Ministero e' ridotta in misura corrispondente a quella prevista per il Ministero, del commercio con l'estero dai provvedimenti assunti in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 5. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce il personale dei Ministeri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, nonche' il personale di cui al successivo comma 6. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza e' fatta comunque salva la possibilita', nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalita', di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dei Ministeri soppressi. 6. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1 sono compresi anche i contingenti di personale di cui alle allegate tabelle C e D trasferiti al Ministero delle attivita' produttive per l'esercizio di competenze gia' spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con corrispondente riduzione delle relative dotazioni organiche. L'individuazione del personale trasferito e' effettuata con decreti del Ministro delle attivita' produttive, adottati di concerto con il Ministro competente, di norma nell'ambito del personale in servizio negli uffici che esercitavano le competenze trasferite. 7. Con le modalita' di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' avviata la omogeneizzazione delle indennita' di amministrazione corrisposte al personale delle amministrazioni ministeriali confluite nel Ministero delle attivita' produttive. 8. Le dotazioni organiche di cui alla tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.
Note all'art. 12: - Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la rubrica degli articoli 6 e 45 del medesimo decreto: "Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche)": "Art. 45 (Contratti collettivi nazionali e integrativi).". - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1999, reca "Regolamento recante disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di elezione del componente del Comitato di garanti". Si trascrive il testo dell'art. 5, comma 6, del medesimo decreto: "6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai dirigenti inseriti nel molo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite alla data di entrata in vigore del presente regolamento incrementate da un numero di unita' corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento.". - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 9 ottobre 1996, reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero del commercio con l'estero". - Per il riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 7 della medesima legge: "Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui. 2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e' acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati. 3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo: "Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi' efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo. 2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri: a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000; b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni; c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo. 3. Con i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto: a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni; b) dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento; c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo. 4. Con i provvedimenti, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalita' e delle procedure di trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva gia' maturata. Il personale medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente. 5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali. 6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. 8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata , promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere: a) l'individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) l'individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali; c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire; d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo. 9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo' predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.".
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| Art. 13. Disposizioni transitorie in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, i predetti uffici sono disciplinati, nell'ordine, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato o da quello del Ministro delle comunicazioni o, in mancanza, dal regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero, se in vigore, ovvero dalle disposizioni del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100.
Note all'art. 13: - Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la rubrica dell'art. 14 del medesimo decreto: "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 14 luglio 1924, e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato".
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| Art. 14. Attivita' a Milano e a Palermo
1. Sulla base di apposite intese tra il Ministero delle attivita' produttive e l'Istituto per il commercio estero nonche' la camera di commercio di Milano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sono definite le modalita' organizzative per l'utilizzazione di un'idonea sede rappresentativa occorrente per l'esercizio a Milano delle attivita' del Ministro delle attivita' produttive, dei Sottosegretari di Stato e del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. 2. Il Segretariato del Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo ha sede in Palermo. Sulla base di intese realizzate ai sensi del comma 1, il Ministro si avvale della sede del Segretariato per l'esercizio a Palermo delle attivita' indicate nel citato comma 1. |
| Art. 15. Disposizioni transitorie
1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 12, comma 1, ciascun Dipartimento e ciascun ufficio dirigenziale generale operera' avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. 2. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per la proprieta' industriale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti in materia di brevetti, modelli e marchi, gia' di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'. 3. Fino alla data dell'assunzione delle funzioni da parte dell'Agenzia per le normative e i controlli tecnici di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti dell'Agenzia, gia' di spettanza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le imprese, dalla direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' e, nell'ambito del dipartimento per il mercato, dalla direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori in funzione delle rispettive attribuzioni. Le funzioni e i compiti dell'Agenzia, gia' di spettanza del Ministero delle comunicazioni, sono esercitate, nell'ambito del dipartimento per le reti, dalla direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione.
Note all'art. 15: - Per il riferimento agli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano note alle premesse.
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| Art. 16. Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, concernente ristrutturazione e potenziamento della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base; b) decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, e decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; c) decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, concernente le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, salva l'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 3, ultimo e penultimo periodo, fino al loro originario termine di efficacia; d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, e decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397, concernenti la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero del commercio con l'estero; e) decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1995, n. 338; f) decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici dirigenziali del Ministero delle poste e telecomunicazioni; g) decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante riorganizzazione del Ministero delle telecomunicazioni; h) decreto del Ministro delle comunicazioni 2 agosto 2000 recante determinazione della pianta organica del personale del Ministero delle comunicazioni; i) decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 febbraio 1999, n. 226, recante l'individuazione delle unita' dirigenziale di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze.
Note all'art. 16: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, si vedano note all'art. 9. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997, reca: "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000, reca: "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2000, reca: "Regolamento recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994, reca: "Regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 1998, reca: "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero del commercio con l'estero". - Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1995, n. 338, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995, reca: "Regolamento recante la disciplina del servizio di controllo interno nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1996, reca: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1995, reca: "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". - Il decreto del Ministro per le comunicazioni 2 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000, reca: "Determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni". - Il decreto del Ministro per il commercio con l'estero 23 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1999, reca: "Individuazione delle unita' dirigenziali di livello non generale del Ministero del commercio con l'estero e delle relative competenze.
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| Art. 17. Disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto di nomina di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a funzioni e compiti gia' spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attivita' produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero delle attivita' produttive ovvero alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attivita' produttive. 3. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 4. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 17 - Per il riferimento all'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 5, del medesimo decreto: "5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale".
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| ----> vedere tabelle da pag. 14 a pag. 17 della G.U. <---- |
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