Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 2 maggio 2001 |
Tariffe relative alle notifiche per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo di recepimento della direttiva del consiglio 98/81/CE del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE in materia di impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati; Visto l'art. 18 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e dei controlli, per l'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla verifica delle notifiche e dei relativi aggiornamenti, nonche' per il funzionamento della commissione interministeriale di valutazione; Decreta: Art. 1. 1. Per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in ordine alle notifiche presentate dai soggetti interessati e riportate nell'elenco di cui in allegato, sono dovute le tariffe indicate a fianco di ciascuna prestazione. 2. Le tariffe di cui sopra sono calcolate sulla base del costo effettivo dei servizi resi. |
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Art. 2. 1. Il versamento dei diritti commisurati alle tariffe di cui all'art. 1 e' effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 58299009 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo. 2. Nel versamento sono indicati la causale, il nome, cognome e indirizzo del notificante, nonche' l'oggetto della notifica. |
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Art. 3. 1. I diritti relativi alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 7 dell'allegato I sono versati all'atto della presentazione della notifica; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla notifica stessa e ne costituisce condizione di ricevibilita'. 2. Il versamento dei diritti di cui al punto 9 dell'allegato I e' richiesto dal Ministero della sanita' a seguito del positivo esito dell'istruttoria della notifica. In tale caso la ricevuta dell'avvenuto pagamento e' trasmessa dal richiedente al Ministero della sanita', che provvede al rilascio della relativa autorizzazione. |
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Art. 4. 1. Per le istruttorie di impianti costituiti da piu' sezioni, i diritti sono dovuti una sola volta per le sezioni riconducibili allo stesso impianto, a condizione che le diverse sezioni: a) appartengano ad uno stesso dipartimento o istituto; b) siano tra loro strutturalmente e funzionalmente collegate e, in linea di massima, contigue; c) ricadano sotto la responsabilita' di un unico titolare. |
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Art. 5. 1. Per le fattispecie di cui all'art. 4 il richiedente presenta al Ministero della sanita' una dichiarazione, firmata dal titolare dell'impianto, riguardante tutte le sezioni allo stesso riconducibili. 2. Sono comunque esclusi, dalla previsione di cui all'art. 4 gli impianti di dipartimenti o istituti diversi, operanti autonomamente, ancorche' appartenenti alla stessa universita' o ente scientifico. 3. Sono altresi' escluse dalla previsione di cui all'art. 4 le aggiunte di locali o sezioni, successive alla notifica iniziale, che comportino una modifica sostanziale dell'impianto. 4. Il trasferimento di un impianto in nuovi locali e' oggetto di nuova notifica. |
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Art. 6. 1. Per le istruttorie riguardanti operazioni con organismi geneticamente modificati appartenenti alle classi 2, 3 e 4, i diritti sono dovuti una sola volta, anche con riferimento a piu' notifiche, a condizione che le operazioni: a) si riferiscono ad un medesimo sistema ospite/vettore e ad una varieta' di inserti o si riferiscono ad un medesimo sistema vettore/inserto e ad una varieta' di ospiti; b) vengono eseguite in un medesimo impianto a cura di uno stesso responsabile; Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 2 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, Sanita', foglio n. 93 |
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----> vedere allegato a pag. 42 della G.U. <---- |
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