Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 2 maggio 2001
Tariffe relative alle notifiche per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo di recepimento della direttiva del consiglio 98/81/CE del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE in materia di impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;
Visto l'art. 18 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al Ministero della sanita' di fissare le tariffe e le modalita' relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per l'effettuazione delle ispezioni e dei controlli, per l'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla verifica delle notifiche e dei relativi aggiornamenti, nonche' per il funzionamento della commissione interministeriale di valutazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in ordine alle notifiche presentate dai soggetti interessati e riportate nell'elenco di cui in allegato, sono dovute le tariffe indicate a fianco di ciascuna prestazione.
2. Le tariffe di cui sopra sono calcolate sulla base del costo effettivo dei servizi resi.
 
Art. 2.
1. Il versamento dei diritti commisurati alle tariffe di cui all'art. 1 e' effettuato a cura dei notificanti sul c/c postale n. 58299009 intestato alla sezione della tesoreria provinciale di Viterbo.
2. Nel versamento sono indicati la causale, il nome, cognome e indirizzo del notificante, nonche' l'oggetto della notifica.
 
Art. 3.
1. I diritti relativi alle prestazioni di cui ai punti da 1 a 7 dell'allegato I sono versati all'atto della presentazione della notifica; la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla notifica stessa e ne costituisce condizione di ricevibilita'.
2. Il versamento dei diritti di cui al punto 9 dell'allegato I e' richiesto dal Ministero della sanita' a seguito del positivo esito dell'istruttoria della notifica. In tale caso la ricevuta dell'avvenuto pagamento e' trasmessa dal richiedente al Ministero della sanita', che provvede al rilascio della relativa autorizzazione.
 
Art. 4.
1. Per le istruttorie di impianti costituiti da piu' sezioni, i diritti sono dovuti una sola volta per le sezioni riconducibili allo stesso impianto, a condizione che le diverse sezioni:
a) appartengano ad uno stesso dipartimento o istituto;
b) siano tra loro strutturalmente e funzionalmente collegate e, in linea di massima, contigue;
c) ricadano sotto la responsabilita' di un unico titolare.
 
Art. 5.
1. Per le fattispecie di cui all'art. 4 il richiedente presenta al Ministero della sanita' una dichiarazione, firmata dal titolare dell'impianto, riguardante tutte le sezioni allo stesso riconducibili.
2. Sono comunque esclusi, dalla previsione di cui all'art. 4 gli impianti di dipartimenti o istituti diversi, operanti autonomamente, ancorche' appartenenti alla stessa universita' o ente scientifico.
3. Sono altresi' escluse dalla previsione di cui all'art. 4 le aggiunte di locali o sezioni, successive alla notifica iniziale, che comportino una modifica sostanziale dell'impianto.
4. Il trasferimento di un impianto in nuovi locali e' oggetto di nuova notifica.
 
Art. 6.
1. Per le istruttorie riguardanti operazioni con organismi geneticamente modificati appartenenti alle classi 2, 3 e 4, i diritti sono dovuti una sola volta, anche con riferimento a piu' notifiche, a condizione che le operazioni:
a) si riferiscono ad un medesimo sistema ospite/vettore e ad una varieta' di inserti o si riferiscono ad un medesimo sistema vettore/inserto e ad una varieta' di ospiti;
b) vengono eseguite in un medesimo impianto a cura di uno stesso responsabile;
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 2 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, Sanita', foglio n. 93
 
----> vedere allegato a pag. 42 della G.U. <----
 
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