Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2001
Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge del 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale";
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, sulla base dei dati consuntivi per l'anno 1999;
Visto l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 (tabelle 1 e 2);
Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, fissata nella misura del 25,7 per cento, e' rideterminata nella misura del 38,55 per cento per l'anno 2001.
2. L'aliquota di cui al precedente comma va commisurata al gettito I.V.A. complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza.
3. Restano ferme, per il 2001, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Roma, 17 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato

Il Ministro delle finanze
Del Turco

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco
 
----> vedere tabelle a pag. 33 della G.U. <----
 
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