| Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2001 |  
| Rideterminazione  delle  compartecipazioni  regionali all'imposta sul valore   aggiunto   e  all'accisa  sulle  benzine  e  delle  aliquote dell'addizionale  regionale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto  l'art.  10  della  legge del 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale";  Visto  l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.  56,  recante  disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce   la   compensazione   dei   trasferimenti  soppressi  con compartecipazioni   regionali   all'imposta  sul  valore  aggiunto  e all'accisa    sulle    benzine    e   con   l'aumento   dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;  Visto  l'art.  5,  comma  2,  del  predetto decreto legislativo che prevede    la   rideterminazione   delle   aliquote   relative   alla compartecipazione  all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine  e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, sulla base dei dati consuntivi per l'anno 1999;  Visto l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma  1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 (tabelle 1 e 2);  Vista  l'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze  e  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;                              Decreta:                               Art. 1.
    1.  L'aliquota  della  compartecipazione  regionale all'imposta sul valore   aggiunto,   di   cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo 18 febbraio  2000, n. 56, fissata nella misura del 25,7 per cento, e' rideterminata nella misura del 38,55 per cento per l'anno 2001.  2.  L'aliquota di cui al precedente comma va commisurata al gettito I.V.A.   complessivo,  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto legislativo  citato,  desunto  dal  rendiconto  generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza.  3.  Restano  ferme,  per  il  2001,  le  aliquote  dell'addizionale regionale  all'IRPEF  e  dell'accisa  sulle  benzine,  previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.
      Roma, 17 maggio 2001
                Il Presidente del Consiglio dei Ministri                                Amato
                        Il Ministro delle finanze                              Del Turco
                  Il Ministro del tesoro, del bilancio                  e della programmazione economica                                Visco  |  
|   |  |            ----> vedere tabelle a pag. 33 della G.U. <----  |  
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