| Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DELLE ENTRATE |  
| COMUNICATO  |  
| Comunicato  relativo  al  decreto  20 marzo  2001  del Ministro delle finanze,  recante: "Approvazione di quattro studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore dei servizi". |  
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    Si  comunica che per mero errore occorso nella trasmissione della copia  conforme del decreto citato in epigrafe, da parte dell'Agenzia emanante,  per la successiva pubblicazione, nel supplemento ordinario n.  66  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:      alla  pag.  352,  nell'art.  2  (Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore), dopo le lettere a) e b) del  comma  1, devono intendersi riportate in prosieguo i testi delle lettere: c), d), e) ed f) nonche' i successivi articoli 3 e 4.    Pertanto,  sempre  alla  pag.  352, la rubrica "Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" deve intendersi  riferita  all'art.  5  e quella relativa all'"Annotazione separata" riferita al successivo art. 6.    Di  conseguenza,  il  testo  del predetto decreto deve intendersi integrato, nelle parti mancanti, e rideterminato nel modo seguente:                              "Art. 2. Categorie  di  contribuenti  alle quali non si applicano gli studi di                               settore    1.  Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:      a) nel  caso  in  cui  l'esercizio  dell'attivita' d'impresa e' svolto  attraverso l'utilizzo di piu' punti di produzione per i quali non  e'  stata  tenuta annotazione separata. Tale disposizione non si applica  per  gli studi di settore SG 72 A e SG 72 B, di cui all'art. 1;      b) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti  nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta  la  annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione  dallo  studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;      c) nei  confronti  dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di  cui  all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), ovvero  compensi  di  cui  all'art. 50, comma 1 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  di ammontare superiore a 10 miliardi di lire;      d) nei   confronti   delle   societa'   cooperative,   societa' consortili  e  consorzi  che  operano  esclusivamente  a favore delle imprese socie o associate;      e) nei  confronti  delle  societa'  cooperative  costituite  da utenti  non  imprenditori  che  operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;      f) nei  confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di societa'  cooperativa, l'attivita' indicata alla lettera b) del comma 1 del precedente art. 1.  |  
|   |                                 Art. 3.       Variabili delle imprese e delle attivita' professionali    1.  La  determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente  decreto  e'  effettuata  sulla base delle istruzioni per la compilazione   dei   relativi   questionari   approvate  con  decreto ministeriale  10 agosto  1998,  tenuto  conto  di quanto precisato in quelle  per  la  compilazione  delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1.  |  
|   |                                 Art. 4.                Determinazione del reddito imponibile    1.   Sulla   base   degli   studi  di  settore  sono  determinati presuntivamente  i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti  dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del testo  unico  delle imposte sui redditi ed i compensi di cui all'art. 50, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi.    2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei  ricavi  di  cui  al  comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili.  Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci  e  alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti  negativi  inerenti  all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.    3.  Per  le  imprese  che  eseguono  opere,  forniture  e servizi pattuiti  come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i  ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi  di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi.    4.  Ai  fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'ammontare  dei  compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti  positivi,  compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori  di  cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e'   ridotto  dei  componenti  negativi  deducibili.  Ai  fini  della determinazione  degli  importi relativi alle voci e alle variabili di cui   all'art.   3  devono  essere  considerate  le  spese  sostenute nell'esercizio  dell'attivita'  anche  se  non  dedotte  in  sede  di dichiarazione dei redditi.  |  
|   |                                 Art. 5. Comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli                          studi di settore    1.  I  contribuenti  ai  quali  si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.  |  
|   |                                 Art. 6.                        Annotazione separata    1.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  una delle attivita'  per  le  quali  lo  studio  di settore e' approvato con il presente  decreto  le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre  1999,  concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore, si applicano   a   decorrere   dal   1o maggio  2001.  E'  facolta'  del contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di produzione debbano essere imputati i ricavi o compensi conseguiti nei mesi  preceenti  nonche'  gli  altri  componenti  rilevanti  ai  fini dell'applicazione  del  relativo  studio  di  settore.  Qualora  tale facolta'  non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i  ricavi  relativi  all'intero  periodo  d'imposta  vanno  ripartiti applicando  ai ricavi o compensi conseguiti fino al 30 aprile 2001 la percentuale  di  ripartizione determinata con riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire dal 1o maggio 2001".  |  
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