Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 20 marzo 2001 del Ministro delle finanze, recante: "Approvazione di quattro studi di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore dei servizi".

Si comunica che per mero errore occorso nella trasmissione della copia conforme del decreto citato in epigrafe, da parte dell'Agenzia emanante, per la successiva pubblicazione, nel supplemento ordinario n. 66 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2001, devono intendersi apportate le seguenti correzioni:
alla pag. 352, nell'art. 2 (Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore), dopo le lettere a) e b) del comma 1, devono intendersi riportate in prosieguo i testi delle lettere: c), d), e) ed f) nonche' i successivi articoli 3 e 4.
Pertanto, sempre alla pag. 352, la rubrica "Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore" deve intendersi riferita all'art. 5 e quella relativa all'"Annotazione separata" riferita al successivo art. 6.
Di conseguenza, il testo del predetto decreto deve intendersi integrato, nelle parti mancanti, e rideterminato nel modo seguente:
"Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nel caso in cui l'esercizio dell'attivita' d'impresa e' svolto attraverso l'utilizzo di piu' punti di produzione per i quali non e' stata tenuta annotazione separata. Tale disposizione non si applica per gli studi di settore SG 72 A e SG 72 B, di cui all'art. 1;
b) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta la annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), ovvero compensi di cui all'art. 50, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a 10 miliardi di lire;
d) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
e) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
f) nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di societa' cooperativa, l'attivita' indicata alla lettera b) del comma 1 del precedente art. 1.
 
Art. 3.
Variabili delle imprese e delle attivita' professionali
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto e' effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvate con decreto ministeriale 10 agosto 1998, tenuto conto di quanto precisato in quelle per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1.
 
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del testo unico delle imposte sui redditi ed i compensi di cui all'art. 50, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi.
4. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
 
Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
 
Art. 6.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attivita' per le quali lo studio di settore e' approvato con il presente decreto le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999, concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2001. E' facolta' del contribuente indicare a quale attivita' esercitata o a quale punto di produzione debbano essere imputati i ricavi o compensi conseguiti nei mesi preceenti nonche' gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facolta' non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi o compensi conseguiti fino al 30 aprile 2001 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire dal 1o maggio 2001".
 
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