Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 25 maggio 2001 |
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione "Mela Val di Non", trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come Denominazione di origine protetta. |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per il dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio; Vista la domanda presentata dal Consorzio Melinda Scarl, con sede in Cles (Trento), via Trento n. 200/9, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione "Mela Val di Non", ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento n. 2081/92, come Denominazione di Origine Protetta; Vista la nota prot. n. 62258 del 9 maggio 2001, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal Regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa; Vista la domanda presentata dal Consorzio Melinda Scarl, intesa ad ottenere la protezione a titolo transitorio della denominazione "Mela Val di Non" ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo il "CSQA - Certificazione Qualita' Agroalimentare S.r.l." con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74 - ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione della denominazione "Mela Val di Non", come Denominazione di Origine Protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione "Mela Val di Non", come Denominazione di Origine Protetta, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento; Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dai soggetti sopra citati assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denomi-nazione "Mela Val di Non" secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda; Decreta: Art. 1. E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione "Mela Val di Non". |
| Art. 2. La denominazione "Mela Val di Non" e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione, allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. |
| Art. 3. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato "CSQA - Certificazione Qualita' Agroalimentare S.r.l." con sede in Thiene (Vicenza), via San Gaetano n. 74, che sara' specificatamente autorizzato al controllo con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Mela Val di Non", come Denomi-nazione di Origine Protetta, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1. |
| Art. 4. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2001 Il direttore generale reggente: Rigillo |
| Allegato A DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA "MELA VAL DI NON"
Art. 1. Nome del prodotto La Denominazione di Origine Protetta "Mela Val di Non" e' riservata alle mele che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Descrizione del prodotto 2.1. Le varieta' - Le mele denominate "Mela Val di Non" D.O.P. vengono prodotte utilizzando varieta' del gruppo Golden, Renetta, Red, Gaia, Morgenduft, Jonagold, Fuji, Braeburn, Pinova ed altre varieta', queste ultime rappresentate in misura inferiore al 3% della produzione complessiva dell'intera azienda. 2.2. Caratteristiche del prodotto. 2.2.1. Aspetto esterno - All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei. I frutti dovranno essere di forma: tronco-conica oblunga per Golden, Red e Pinova; tronco-conica o appiattita per Renette, Gala, Morgenduft, Jonagold, Fuji, Braeburn. La colorazione tipica dei frutti e': dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata, per Golden; rossa su fondo verde per Red e Morgenduft; giallo-verdastra con buccia rugosa per Renetta; rossa su fondo giallo per Gala; rossa su fondo verde-giallo per Fuji, Braeburn, Jonagold, Pinova. Per le varieta' minori forma e colore dovranno essere quelli tipici del gruppo varietale di appartenenza. 2.2.2. Caratteristiche chimiche - Il tenore zuccherino dei frutti deve rispondere ai seguenti valori minimi e massimi per le rispettive varieta': 11 e 16 oBrix per Golden e Gaia; 8,5 e 14 oBrix per Red; 8 e 16 oBrix per Renetta; 10,5 e 13,5 oBrix per Morgenduft; 11 e 14,5 oBrix per Jonagold; 11,5 e17 oBrix per Fuji; 10 e 14 oBrix per Braeburn; 11 e 17 oBrix per Pinova. Relativamente all'acidita' i valori minimi e massimi vengono indicati rispettivamente in: 4 e 11 meq NaOH/100 g per Golden, Morgenduft e Jonagold; 3 e 9 per Red e Gala; 8 e 20 per Renetta; 4 e 8 per Fuji; 4,5 e 13 per Braeburn e Pinova. 2.2.3. Caratteristiche fisiche - I valori di durezza espressi in Kg/cm2 non devono scendere al di sotto di: 4,5 per Golden, Gala, Morgendufi, Jonagold e Pinova; 5,5 per Red; 5 per Renetta, Fuji e Braeburn. 2.2.4. Calibro e categoria - Le caratteristiche minime di calibro sono indicate in 60 mm per Gala e in 65 mm per le altre varieta'. Nell'ambito di tali limiti di calibro i requisiti qualitativi minimi richiesti, relativi alle diverse varieta' e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del Regolamento (CE) 920/89 e successive modifiche. 2.2.5. Caratteristiche organolettiche - Le pregevoli caratteristiche organolettiche delle mele denominate "mela Val di Non" derivano dal giusto equilibrio dei parametri fisico-chimici sopra descritti. In particolare, con riferimento ai gruppi varietali: le Golden si distinguono per la croccantezza e la succosita' della polpa e per il peculiare sapore dolce-acidulo; le Red sono caratterizzate da una polpa piu' pastosa e presentano un gusto prevalentemente dolciastro; le Renette assumono diversa consistenza e differenti sapori a seconda dell'epoca del consumo, passando da polpa croccante e decisamente acidula fino a polpa pastosa e dolce, mantenendo comunque forti connotati di specifica peculiarita' organolettica; Gala e Fuji sono caratterizzate da particolari qualita' organolettiche dovute alla polpa croccante e succosa ed al sapore dolce ed aromatico; le Morgenduft hanno una polpa bianca, mediamente succosa e zuccherina, leggermente acidula, con una tipica consistenza fondente al momento del consumo; le Jonagold sono caratterizzate da frutti croccanti e succosi con sapore ben equilibrato tra il dolce e l'acidulo; le Pinova si distinguono per le elevate caratteristiche dei frutti, dotati di polpa croccante ed elevata consistenza, uniti a tenori di zuccheri ed acidita' notevoli ma piacevolmente equilibrati; le Braeburn presentano frutti croccanti e consistenti, con particolare freschezza di sapore, ben equilibrato e con note aromatiche. Si riportano sinteticamente nella seguente tabella i parametri qualitativi per le mele denominate "mela Val di Non", riferiti al momento del confezionamento. ----> vedere tabella a pag. 46 della G.U. <---- Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione della D.O.P. "Mela Val di Non", corrispondente al Bacino idrografico del Torrente Noce ricadente nella Val di Sole e Val di Non, altrimenti chiamate Valli del Noce o Anaunia, e' situata nella provincia autonoma di Trento. Tale zona, riferita alle relative Valli, come risulta dalla cartografia di riferimento, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Andalo, Amblar, Bresimo, Brez, Cagno', Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Male', Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revo', Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffre', Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Terzo1as, Ton, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervo'. Art. 4. Elementi che comprovano l'origine 4.1. Riferimenti storici - Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione frutticola di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi, come dimostrato anche dalla toponomastica (Male' deriva il suo nome dal latino Maletum, cioe' "posto delle mele", cosi' come Malosco), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (Carta di Regola del 1564 della Villa di Dardine e Carta di Regola di Cles del 1641). In una lettera del 1739 una nobile famiglia viene richiesta dell'invio a Vienna di un cesto di "pomi rosmarini", gia' allora rinomati per l'eccellente qualita' fin nella Capitale dell'Impero Asburgico. Dall'inizio del 1800 le fonti si fanno numerose, e nella seconda meta' del secolo i frutticoltori acquisiscono una nutrita serie di riconoscimenti e premi per la qualita' della frutta portata alle esposizioni internazionali di quell'epoca. 4.2. Riferimenti culturali - Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze pittoriche ed artistiche anche risalenti ad epoche pre-rinascimentali, che attestano l'importanza della mela nel contesto del territorio. Nutrita anche la produzione di forme poetiche dialettali dedicate alla mela ed alla produzione frutticola della valle. 4.3. Riferimenti sociali ed economici - Gli oltre 5000 produttori di "mela Val di Non", organizzati prevalentemente nelle strutture cooperative di conservazione, lavorazione e vendita, insieme al cospicuo indotto economico derivante dalla gestione dei trasporti, degli imballaggi, della stessa lavorazione e confezionamento, costituiscono per le valli di produzione il sostanziale fondamento economico. Art. 5. Metodo di ottenimento 5.1. Sistema di coltivazione - Le tecniche di coltivazione dei meleti atti a produrre la D.O.P. "Mela Val di Non" sono riconducibili a quelle tradizionali, con l'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza ottenere produzioni di elevata qualita'. A tal fine i sistemi di allevamento adottati sono quelli a pieno vento e a fusetto. 5.2. Densita' d'impianto - Non sono ammessi impianti superfitti, con un numero di piante superiore a 4800 piante/ha. 5.3. Gestione del terreno - Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono l'inerbimento del terreno tra le file per tutta la vita produttiva dell'impianto e lo sfalcio dell'erba nei mesi primaverili-estivi. Queste pratiche rivestono particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale viene quindi a costituire una pratica integrativa di modesta quantita'. 5.4. Controllo della produzione - Il controllo del carico produttivo viene eseguito attraverso una opportuna gestione delle operazioni di potatura ed interventi di diradamento, al fine di ottenere la miglior qualita' delle produzioni. La potatura deve essere eseguita manualmente ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta e deve mirare a garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria. 5.5. L'irrigazione - L'uso di sistemi irrigui e' pratica ritenuta indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualita', e viene eseguita da marzo ad ottobre econdo le necessita'. 5.6. La raccolta - La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano e deve effettuarsi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e prima quindicina di novembre a seconda della maturazione fisiologica delle varieta'. 5.7. Le produzioni - Le produzioni massime realizzabili non possono superare le 68 t/ha. 5.8. Confezionamento - Le mele denominate "mela Val di Non" devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto. Art. 6. Elementi che comprovano il legame con l'ambiente La vocazionalita' del territorio per la produzione di mele di elevato pregio organolettico-qualitativo e' riconducibile alle esclusive matrici geologiche di tipo calcareo-dolomitico e tonalitico, non riscontrabili in altre aree a destinazione frutticola. Ottimali i valori della sostanza organica e dell'Azoto, buoni i contenuti degli altri macroelementi nonche' degli elementi minori. Molto favorevoli sono pure le caratteristiche climatiche di questa regione frutticola alpina, che si manifestano soprattutto negli andamenti pluviometrici e termici, tra i quali si distingue la peculiarita' delle escursioni termiche autunnali, mediamente superiori ai 16 oC, passando ad esempio da minime notturne di 2-6 oC a massime di 18-22 oC, e dell'umidita' relativa, che presenta in quel periodo valori indicativi del 75%. Pochi gli eventi grandinigeni ed abbastanza rare le gelate primaverili che possano influire significativamente sulle produzioni. Anche il territorio naturale, inserito in un contesto alpino caratterizzato da tipiche associazioni floristiche e da una peculiare fauna selvatica, come descritto da botanici e da naturalisti, testimonia l'unicum ambientale e territoriale tra coltivi e natura. Il legame con l'ambiente e' comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori: iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di "mela Val di Non"; catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di "mela Val di Non"; tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento. Art. 7. Controlli Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992. Art. 8. Etichettatura Sulle confezioni di vendita o sui singoli frutti dovra' apparire la dicitura D.O.P. "Mela Val di Non". Nella designazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore. |
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