Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 21 febbraio 2001
Tolleranze ammesse sui tenori degli additivi appartenenti ai gruppi, delle vitamine provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi dichiarati nelle premiscele nei mangimi composti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1o marzo 1992, n. 228, con il quale e' stata data attuazione ad alcune direttive comunitarie in materia di additivi per l'alimentazione degli animali ed in particolare alla direttiva 70/524/CEE e successive modificazioni;
Considerato che l'art. 20, comma 1, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica prescrive, nell'ambito della vigilanza espletata nel settore mangimistico, il controllo ufficiale in fase di commercializzazione degli additivi presenti nelle premiscele e negli alimenti per animali;
Visto l'art. 24, comma 3, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123 che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari nel settore dell'alimentazione degli animali;
Visto l'art. 6, primo comma, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia veterinaria;
Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato agli enti locali;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460 in attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione di controlli ufficiali in alimentazione animale;
Considerato che per un corretto controllo ufficiale degli additivi di cui al presente decreto - da condursi in conformita' a quanto previsto, per il dosaggio analitico all'art. 11 del precisato decreto legislativo n. 460/1998 - e' necessario che gli organi preposti al controllo dispongano di idonei valori di tolleranza;
Ritenuto necessario fissare le tolleranze, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, da adottarsi in caso di divergenza tra il risultato del controllo ufficiale ed il tenore dichiarato dell'additivo nella premiscela e nel mangime composto;
Premesso che i valori degli additivi dichiarati in etichetta si riferiscono solo alla parte di additivo incorporato nell'alimento e che pertanto, per alcuni additivi, in sede di analisi non e' possibile distinguere il contenuto incorporato da quello naturalmente presente quale costituente di alcune materie prime;
Tenuto conto che dette tolleranze devono contemplare i possibili errori dovuti al processo di lavorazione e quelli derivanti dalle procedure di campionamento e di analisi;
Ravvisata altresi' l'opportunita' di procedere all'indicazione di una bibliografia - non esaustiva - dei metodi di analisi, la cui applicazione e' consigliata per il dosaggio degli additivi in questione;
Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 dicembre 1999;
Vista la direttiva 98/34 CE del parlamento europeo e del consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvati i valori di tolleranza riportati nell'allegato 1, al presente decreto, da adottarsi in caso di divergenza tra il risultato del controllo ufficiale ed il tenore dichiarato dell'additivo appartenente al gruppo delle vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi nelle premiscele e nei mangimi composti.
2. I valori di tolleranza riportati nell'allegato 1 non si applicano qualora in sede di analisi si accertino tenori di additivo inferiori o superiori a quelli fissati quali limiti minimo o massimo per quella specie animale.
3. Saranno adattati al progresso tecnico i valori di tolleranza riportati nell'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.
 
Art. 3.
1. In allegato 2 sono riportati i riferimenti bibliografici relativi ai metodi ufficiali, oppure, ove non disponibili, ai metodi consigliati, da applicarsi ai controlli ufficiali, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2001

Il Ministro della sanita'
Veronesi

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Sanita', foglio n. 325
 
Allegato 1

Tolleranze da applicarsi in caso di divergenza tra il risultato del controllo ufficiale ed il tenore dichiarato dell'additivo appartenente al gruppo, delle vitamine provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi nelle premiscele e nel mangimi composti.

Vitamine provitamine e sostanze ad effetto
analogo chimicamente ben definite

Nelle premiscele:
Metodo chimico - piu' o meno il 20%;
Metodo microbiologico - piu' o meno il 30%.
Nei mangimi composti (esclusi quelli per animali familiari):
30% in meno per tutte;
40% in piu' per le vitamine A e D3, in ogni caso il valore complessivo all'analisi non deve superare i limiti massimi stabiliti dalla legge;
qualsiasi valore in piu' per le altre vitamine, purche' il complessivo all'analisi non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.
Nei mangimi composti per animali familiari:
30% in meno per tutte;
qualsiasi valore in piu', purche' il complessivo all'analisi non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.

Oligoelementi
Nelle premiscele
il 10% in piu' o in meno per zinco, rame e manganese;
il 20% in piu' o in meno per selenio, cobalto e iodio;
10% in meno e 30% in piu' per ferro.
Nei mangimi composti (esclusi quelli per animali familiari):
il 20% in meno per i tenori dichiarati superiori od uguali a 10 ppm;
il 30% in meno per i tenori dichiarati inferiori a 10 ppm;
qualsiasi valore in piu', purche' il complessivo all'analisi non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.
Nei mangimi composti per animali familiari:
30% in meno per i tenori dichiarati superiori od uguali a 10 ppm;
40% in meno per i tenori dichiarati inferiori a 10 ppm;
qualsiasi valore in piu', purche' il complessivo all'analisi non superi gli eventuali limiti massimi stabiliti dalla legge.
 
Allegato 2
----> vedere allegato a pag. 40 della G.U. <----
 
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