| Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| ORDINANZA 11 maggio 2001 |  
| Misure  urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue). |  
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                       IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visto l'art. 4 della legge 26 gennaio 1968, n. 34;  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;  Visti  gli  articoli  6 e 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche;  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;  Vista  la  direttiva  2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che  stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  2001/138/CE  che istituisce  zone  di protezione e di sorveglianza nella Comunita' per la febbre catarrale degli ovini;  Vista  la decisione della Commissione europea 2001/141/CE, relativa all'attuazione  di  un  programma  di  vaccinazione  contro la febbre catarrale  degli  ovini  in  alcune parti della zona di protezione in Italia  e  all'acquisto  di  vaccini  a  tale  scopo  da  parte della Comunita';  Vista  la  decisione  della Commissione europea approvata nel corso del  comitato  veterinario  permanente  del  4 aprile  2001  relativa all'acquisto  da  parte  della comunita' del vaccino contro la febbre catarrale degli ovini e il ripristino della banca comunitaria;  Vista  la  decisione  90/424  del  Consiglio,  del  26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario;  Considerato  che,  a  partire  dal  mese  di agosto  2000  si  sono verificati  oltre  6000 focolai di febbre catarrale degli ovini nella regione  Sardegna,  nonche' in Calabria localizzati nelle province di Reggio  Calabria,  Cosenza  e Crotone e in Sicilia limitatamente alle provincie di Palermo, Trapani e Agrigento;  Considerato  che  la  malattia,  trasmessa  da  insetti vettori del genere  Culicoides,  colpisce  tutti  i  ruminanti  sia domestici che selvatici  e che si manifesta in forma conclamata negli ovini, mentre i  bovini  fungono  da  serbatoi del virus essendo quindi in grado di trasmettere il virus agli insetti vettori;  Tenuto  conto che la diffusione dell'infezione e' influenzata dalle condizioni   climatiche   e  dalla  densita'  delle  popolazioni  dei Culicoidi,  presenti  anche in aree attualmente non interessate dalla malattia,  e  che  l'infezione  quindi  potrebbe non solo diffondersi nelle  regioni  gia'  interessate  dalla precedente epidemia ma anche estendersi in altre regioni italiane attualmente indenni;  Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad evitare  ogni  ulteriore rischio di propagazione dell'infezione e che la  profilassi  vaccinale  e'  uno  degli strumenti piu' efficaci per evitare il verificarsi di una epidemia su larga scala;  Ritenuto  necessario integrare le misure di profilassi diretta, con la profilassi vaccinale;  Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 24 aprile 2001;                               Ordina:                               Art. 1.  1.  E'  reso  obbligatorio  un  programma di controllo della febbre catarrale  degli ovini basato sulla vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti allevati nei territori delle regioni e delle provincie di cui all'allegato I.  2. Per l'attuazione del piano di vaccinazione di cui al comma 1, e' utilizzato   il  vaccino  vivo  attenuato,  prodotto  dal  Veterinary Institute   di   Oonderstepoot,  Sud  Africa,  messo  a  disposizione dall'Unione europea.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Le  operazioni  di  immunizzazione  degli animali devono essere svolte  dai servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali, tuttavia,  le  regioni  interessate  possono,  a proprio carico, fare ricorso anche a veterinari convenzionati, che comunque devono operare sotto la responsabilita' dei veterinari ufficiali.  2.  Il proprietario o detentore e' tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di profilassi provvedendo al  contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazioni di  cui  sopra  sono  eseguite  d'ufficio  con addebito delle spese a carico del proprietario o del detentore degli animali.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Il  vaccino  di  cui all'art. 1 viene distribuito dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche di Teramo.  2.  Il  periodo  entro  il  quale la campagna vaccinale deve essere conclusa,  le modalita' di distribuzione ed inoculazione del vaccino, il   sistema  per  la  verifica  e  il  controllo  delle  fasi  della vaccinazione,  la  modulistica  di rendicontazione, ai fini sia della valutazione dell'andamento delle campagne di vaccinazione sia ai fini del resoconto ai competenti organismi della Commissione europea, sono stabilite dalla Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria dell'alimentazione  e  della  nutrizione del Ministero della sanita', con successivo atto dirigenziale.  3.  Il  Ministero  della sanita' qualora lo ritenga necessario puo' verificare, anche attraverso delle ispezioni non programmate in loco, lo stato di avanzamento e le modalita' di esecuzione delle operazioni di vaccinazione.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Con decreto dirigenziale della Direzione generale della sanita' pubblica   veterinaria  dell'alimentazione  e  della  nutrizione  del Ministero   della   sanita',   anche   in   attuazione  di  decisioni comunitarie,  l'allegato  alla presente ordinanza, viene modificato o sostituito,   sulla   base   della   valutazione   della   situazione epidemiologica riscontrata, assicurandone la diramazione.  La  presente  ordinanza,  inviata  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione,  entra  in  vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 11 maggio 2001                                                Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alle persone e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 97  |  
|   |                                                             Allegato I  Regioni:    Sardegna;    Calabria;    Basilicata.
    Province:    Salerno;    Palermo;    Trapani;    Agrigento.  |  
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