Gazzetta n. 128 del 5 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 9 maggio 2001 |
Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 2, prevede che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, stategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita' e purche' i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 5, prevede che i titolari di concessione di coltivazione individuino le disponibilita' di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione e le comunichino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 9, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisca i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 28, commi 2 e 4 e all'art. 36, prevede che ai fini della sicurezza del sistema nazionale e nella fase di transizione del sistema il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' emanare apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari; Ritenuto che, in attesa dell'emanazione delle delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui all'art. 12, comma 7 e all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con le quali sono stabiliti i criteri per la predisposizione dei codici di rete e di stoccaggio da parte delle imprese del gas, occorra emanare specifiche direttive per assicurare l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce: a) criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita'; b) le modalita' per la comunicazione da parte dei titolari di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle disponibilita' di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione derivante dai giacimenti in concessione; c) i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico di modulazione, anche in relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi; d) le direttive transitorie per assicurare l'avvio del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione di clienti. 2. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) fase di iniezione: fase del ciclo di stoccaggio annuale durante la quale avviene la ricostituzione degli stoccaggi, normalmente compresa tra il 15 aprile e il 30 settembre; b) fase di erogazione: fase del ciclo di stoccaggio annuale durante la quale avviene l'erogazione dagli stoccaggi, normalmente compresa fra il 15 ottobre e il 31 marzo; c) volume di gas: gas immesso o prelevato dagli stoccaggi, misurato in condizioni standard; d) spazio: capacita' del giacimento adibito a stoccaggio, disponibile per l'immissione dei volumi di gas; e) decreto legislativo n. 164 del 200: decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2000; f) decreto 27 marzo 2001: decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001. 3. Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. |
| Art. 2. Stoccaggio minerario 1. Si intende per stoccaggio minerario lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire, ai titolari di concessione di coltivazione, lo svolgimento ottimale della coltivazione dei giacimenti di gas naturale nel territorio italiano. Lo stoccaggio minerario ha la sola finalita' di assicurare alle produzioni nazionali una flessibilita' di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione, nonche' di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione. Le eventuali ulteriori esigenze di modulazione, derivanti dalle richieste dei clienti a cui suddetti titolari forniscono il proprio gas, devono essere soddisfatte mediante ricorso allo stoccaggio di modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000. 2. Ai fini dell'individuazione delle disponibilita' di stoccaggio minerario necessarie per la propria produzione, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, i titolari di concessioni di coltivazione, in funzione della produzione attesa e dei propri impegni contrattuali di fornitura del gas prodotto, possono chiedere una prestazione di stoccaggio minerario calcolata nel seguente modo; a) il periodo di tempo in base al quale si prevede di utilizzare il servizio di stoccaggio non puo' essere inferiore a 120 giorni, corrispondenti al periodo di punta stagionale; b) il rapporto tra la portata media giornaliera su base annua, riferita alla produzione totale proveniente dalle concessioni di un medesimo titolare, e la portata equivalente alla somma delle quantita' massime giornaliere da erogare in base a ciascun contratto di fornitura, definito come "fattore di carico", non deve essere inferiore alla modulazione media assicurata dai contratti di importazione vigenti nell'anno di riferimento, pubblicata ogni anno dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia; c) la differenza tra le due portate definite al punto precedente determina la portata massima giornaliera richiedibile come stoccaggio minerario, la quale, moltiplicata per il periodo di punta stagionale il cui alla lettera a), rappresenta lo spazio massimo di working gas richiedibile come stoccaggio minerario; d) oltre al valore di cui alla lettera c), per assicurare la continuita' della fornitura in caso di interruzioni impreviste della produzione, ciascun titolare di una o piu' concessioni di coltivazione puo' richiedere, durante la fase di erogazione degli stoccaggi, un'ulteriore prestazione, per un massimo di 8 giorni complessivi, corrispondente alla massima capacita' di produzione di sua competenza associata ad una singola centrate di trattamento, che dovra' essere indicata all'atto della richiesta. La portata giornaliera e' definita come la produzione prevista per l'anno solare successivo della centrale di trattamento indicata divisa per il numero dei giorni dell'anno. 3. I titolari di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le rispettive necessita' di stoccaggio minerario determinate ai sensi del comma 2, specificando il proprio fattore di carico e i giorni di fermata previsti. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica i dati di cui al comma 3, anche sulla base dei piani di manutenzione indicati dal titolare per l'anno di riferimento e delle statistiche delle fermate delle attivita' di coltivazione negli anni precedenti, e pubblica i dati stessi nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica altresi' i dati di cui al comma 4 all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il mese di gennaio dell'anno successivo, ai fini della ripartizione del servizio di stoccaggio minerario relativo alla successiva fase di iniezione tra le imprese che detengono concessioni di stoccaggio in Italia. 6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro il successivo mese di febbraio, comunica i dati relativi alla ripartizione alle imprese interessate e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 7. I titolari di concessioni di stoccaggio, sulla base dei dati di cui al comma 6, conferiscono le capacita' di immissione per lo stoccaggio minerario ai titolari di concessione di coltivazione, i quali devono indicare alle imprese di stoccaggio le seguenti informazioni: a) la portata di iniezione, espressa in termini di volume di gas misurato alle condizioni standard nell'unita' di tempo; b) lo spazio da riservare in stoccaggio, riferito ai volumi di gas da immettere alle condizioni standard; c) il potere calorifico superiore del gas consegnato per l'iniezione in stoccaggio, alle condizioni standard; d) l'indice di Wobbe superiore del gas consegnato per l'iniezione in stoccaggio; e) altri parametri relativi alla qualita' del gas, la cui conoscenza possa agevolare la predisposizione di piani efficienti di esercizio del sistema di stoccaggio. 8. Per la fase di immissione nell'anno 2001 e per quella di erogazione 2001-2002, il valore della modulazione media assicurata di contratti di importazione, indicata al comma 2, lettera b), risulta pari a 0,85. |
| Art. 3. Stoccaggio strategico 1. Si intende per stoccaggio strategico una riserva di gas, mantenuta in permanenza nei giacimenti di stoccaggio, finalizzata a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione di una fonte di approvvigionamento di gas o di crisi del sistema del gas. In prima applicazione del presente decreto, tale riserva corrisponde a quella necessaria per poter erogare per almeno 60 giorni continuativi, nel corso di tutto il periodo di punta stagionale, una portata fino al 50% della maggiore delle importazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, secondo modalita' stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi degli articoli 8, comma 7, e 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas nell'anno successivo, sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le quantita' che, prevedono di importare nel corso di detto anno per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, specificando la provenienza del' gas. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la sicurezza del sistema del gas nelle condizioni piu' critiche, determina, in base alle quantita' di gas che ciascuna impresa intende importare nell'anno successivo da ciascun Paese e da ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, la portata massima relativa alla maggiore delle importazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Il 50% di tale portata rappresenta la disponibilita' che deve esere garantita dal sistema degli stoccaggi di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica il riferimento di disponibilita' di cui al comma 3 ed i corrispondenti volumi di stoccaggio strategico necessari all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il 30 novembre dello stesso anno, ai fini della ripartizione del servizio di stoccaggio strategico tra i titolari di concessioni di stoccaggio in Italia e pubblica i dati stessi nel bol1ettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro il successivo 31 dicembre comunica le determinazioni relative alla ripartizione ai soggetti interessati e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6. Per l'anno 2001 il volume totale di stoccaggio strategico di cui al comma 3, corrispondente al 10% delle importazioni di gas prodotto da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e' valutato pari a 5,1 miliardi di Smc. Il 50% del valore della portata massima relativa alla maggiore delle importazioni, costituita dal gasdotto di importazione dall'Algeria, risulta pari a 37,2 milioni di Smc/g. |
| Art. 4. Determinazione delle prestazioni offerte dai giacimenti di stoccaggio 1. I titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare una gestione coordinata e integrata dalle capacita' di stoccaggio di cui dispongono, sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun giacimento in funzione delle sue caratteristiche minerarie e a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tre mesi prima dell'inizio di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, quali giacimenti verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi di punta e come stoccaggi di volume nel corso del ciclo stesso, comunicando i criteri, le metodologie, i vincoli e le modalita' dell'ottimizzazione di cui al presente articolo e all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, nonche' i criteri e i dati utilizzati per tale classificazione, in funzione delle seguenti caratteristiche: a) volumi di working gas; b) capacita' erogativa, riferita ad almeno trenta giorni, in funzione del declino della pressione di erogazione e dello svaso del working gas; c) meccanismo di produzione; d) dimensionamento degli impianti associati; e) ubicazione rispetto alle principali aree di consumo. 2. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti ad inviare, entro i termini di cui al comma 1, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i dati tecnici caratteristici di ciascun giacimento di stoccaggio, nel caso di variazioni verificatesi nel corso dell'anno precedente in relazione ai seguenti parametri: a) volume mineralizzato, in termini di cushion gas, working gas e riserve residue; b) andamento delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale durante il ciclo effettuato; c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas; d) disponibilita' di punta giornaliera ed oraria, e relativo andamento in funzione dell'erogazione; e) andamento delle capacita' di iniezione in funzione dell'iniezione; f) situazione degli impianti di stoccaggio. 3. I titolari di concessioni di stoccaggio sono altresi tenuti ad inviare, entro i termini di cui al comma 1, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per e il gas, i seguenti dati previsionali, che determinano le prestazioni attese per il successivo ciclo annuale di stoccaggio: a) fase di iniezione: 1) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l'iniezione; 2) capacita' di compressione delle centrali di compressione a inizio e fine ciclo di iniezione; 3) capacita' di iniezione in funzione del working gas presente in giacimento; 4) interventi di manutenzione programmata; 5) eventuali vincoli per l'iniezione derivanti dai sistemi di trasporto; 6) periodi previsti per il ciclo di iniezione; b) fase di erogazione: 1) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l'erogazione; 2) working gas; 3) capacita' di erogazione delle centrali di trattamento; 4) disponibilita' massima di punta giornaliera ed oraria, in funzione dello svaso del working gas; 5) eventuali vincoli per l'erogazione derivanti dai sistemi di trasporto; 6) periodi previsti per il ciclo di erogazione. 4. Nel caso i parametri indicati ai commi 1, 2 e 3 derivino da valutazioni o stime, deve esserne evidenziata la variabilita' o il grado di approssimazione. |
| Art. 5. Programmazione del sistema degli stoccaggi 1. I titolari di concessioni di stoccaggio inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tre mesi prima dell'inizio di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, le previsioni delle rispettive domande complessive di stoccaggio di modulazione, comprensive dello stoccaggio minerario, relative al ciclo stesso. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei dati di cui al comma 1, all'art. 2, comma 4, all'art. 3, comma 3, e all'art. 4, acquisendo, ove necessario, ulteriori informazioni dalle imprese di trasporto che eserciscono parti della rete nazionale dei gasdotti, individua le necessita' complessive di stoccaggio prevedibili per il ciclo annuale successivo. 3. In caso di insufficienza dei volumi disponibili per lo stoccaggio rispetto al fabbisogno, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare le imprese di cui al comma 1 ad utilizzare per le esigenze della modulazione, anche parzialmente, le capacita' di stoccaggio strategico, anche al fine di sopperire alla copertura di punte di domanda dovute ad andamenti climatici sfavorevoli. 4. Ove tale insufficienza sia prevista permanere nei cicli successivi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attiva le misure per incrementare le capacita' di stoccaggio esistenti previste dal decreto 27 marzo 2001. 5. Al fine di acquisire dati sulle possibilita' di incrementare le capacita' di stoccaggio esistenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' autorizzare, su richiesta dei titolari di concessioni di stoccaggio, prove di iniezione e altri interventi volti ad accertare la fattibilita' di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria del giacimento in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso. 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dello svolgimento dei compiti relativi alla sicurezza del sistema del gas, verifica periodicamente l'andamento del sistema complessivo del ciclo di stoccaggio, provvedendo ove necessario ad emanare specifici indirizzi per il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi ai sensi dell'art. 28, comma 2, de1 decreto legislativo n. 164 del 2000. |
| Art. 6. Comunicazione dati 1. I titolari di concessioni di stoccaggio, oltre le comunicazioni mensili sui volumi di gas movimentati, hanno l'obbligo di fornire, entro due mesi dal termine di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i dati a consuntivo del ciclo stesso inerenti ai volumi di gas effettivamente movimentati, indicando i valori di punta massima registrati, e motivando gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate. |
| Art. 7. Criteri per la verifica di economicita' dei servizi richiesti dagli utenti 1. In base ai dati forniti ai sensi dell'art. 4 ed al programma lavori presentato all'atto della richiesta della concessione di stoccaggio e i suoi successivi aggiornamenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che le prestazioni offerte per il ciclo di stoccaggio annuale successivo siano coerenti con le capacita' e infrastrutture esistenti, tenuto conto degli eventuali vincoli temporanei nella prestazione del servizio, richiedendo ai titolari delle concessioni di stoccaggio i motivi delle differenze eventualmente evidenziate e gli eventuali tempi di ripristino delle prestazioni ai valori massimi tecnicamente possibili. 2. Ove siano riscontrate insufficienti capacita' di stoccaggio strutturali nel sistema complessivo degli stoccaggi, in relazione alle richieste formulate dagli utenti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in accordo a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 27 marzo 2001, chiede ai titolari di concessioni di stoccaggio di predisporre e presentare dei programmi relativi ai possibili interventi per il potenziamento delle proprie capacita' di stoccaggio, in termini di volume e di punta, con una stima dei relativi investimenti e tempi di realizzazione, stabilendo un termine per la relativa presentazione. 3. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica se l'investimento aggiuntivo di cui al comma 2 produca incrementi di volume, per i giacimenti di stoccaggio di base, o incrementi di portate massime, per i giacimenti di stoccaggio di punta, con costi relativi in linea con quelli specifici, valuti tali potenziamenti tecnicamente ed economicamente fattibili, acquisisce il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in merito, in particolare in relazione alla congruita' dei nuovi investimenti con la remunerazione consentita dal regime tariffario. 4. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, i programmi di cui al comma 2 sono autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Gli interventi di potenziamento sono comunque effettuati dal concessionario qualora l'utente sostenga il costo delle opere necessarie, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 6. E' fatta salva la possibilita' per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adottare, in alternativa o ad integrazione di quanto disposto ai commi precedenti, le misure previste dal decreto 27 marzo 2001, al fine di incentivare la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione. 7. Resta in ogni caso ferma la possibilita' di presentare domanda di concessione di stoccaggio ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 164 del 2000. |
| Art. 8. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo disciplinano transitoriamente, fino all'approvazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas dei codici di stoccaggio previsti all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le attivita' di iniezione nei giacimenti di stoccaggio durante la fase di iniezione dell'anno 2001. |
| Art. 9. Programmazione del ciclo di iniezione degli stoccaggi 1. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti a rendere pubblici, anche mediante l'utilizzo di siti Internet, entro dieci giorni dalla data di notifica del presente decreto, i dati sulle capacita' di iniezione complessivamente disponibili per la fase di iniezione per il complesso, dei giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari. 2. Le imprese del gas, che intendono effettuare attivita' di vendita, nonche' i clienti idonei finali che si approvvigionano direttamente di gas da produttori nazionali o che importano gas per i propri consumi, sono tenuti a comunicare alle imprese di trasporto che eserciscono parti della rete nazionale dei gasdotti e alle imprese di stoccaggio interessate, i seguenti dati: a) volumi mensili e volume totale che intendono immettere in stoccaggio. Il volume totale richiesto da ciascuna impresa del gas, che intende effettuare attivita' di vendita, non puo' essere superiore al fabbisogno di modulazione dei rispettivi clienti finali, direttamente o indirettamente forniti per l'inverno 2001-2002, per i quali la stessa impresa detiene, alla data della richiesta, il relativo contratto; b) quota dei clienti non idonei, dei clienti idonei e delle forniture interrompibili, quota destinata alla produzione di energia elettrica e alta cogenerazione, volumi venduti nell'anno 2000 ai clienti non idonei; c) previsioni complessive di vendita e piani di approvvigionamento per l'anno 200l, ove richiesto dalle imprese di trasporto ai fini dell'elaborazione delle previsioni di cui al comma 3. 3. Le imprese di trasporto, che eserciscono parti della rete nazionale dei gasdotti, inviano ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le loro previsioni di stoccaggio di modulazione, in termini di volume e di punta, per il periodo di punta stagionale, adeguate alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale, relativamente sia ai clienti non idonei direttamente o indirettamente connessi alla parte di rete nazionale da esse gestita, sia ai clienti idonei, nonche' i volumi totali indicati dai soggetti di cui al comma 2. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verificano le previsioni di cui al comma 3, e i programmi di iniezione, comprensivi delle relative flessibilita', formulati dai titolari delle concessioni di stoccaggio, ai fini di conseguire il riempimento ottimale complessivo degli stoccaggi. Ove necessario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3. |
| Art 10. Conferimento delle capacita' di stoccaggio 1. I titolari di concessioni di stoccaggio redigono per la fase di iniezione dell'anno 2001 un programma di immissione globale relativo ai giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari, che ottimizzi le prestazioni tecniche globali del sistema secondo i criteri stabiliti all'art. 4 e lo comunicano ai richiedenti e alle imprese di trasporto. Tale programma e' comunicato altresi' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, corredato dei criteri, delle metodologie, dei vincoli e delle modalita' inerenti l'ottimizzazione delle prestazioni tecniche ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 2. Le imprese di trasporto assicurano le disponibilita' delle capacita' di trasporto necessarie ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 3. I soggetti di cui al comma 1 conferiscono gli spazi disponibili per l'immissione secondo il seguente ordine di priorita': a) titolari di concessione di coltivazione, limitatamente ai volumi di stoccaggio minerario; b) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti non idonei; c) clienti idonei, limitatamente ai volumi relativi ai propri consumi, in base ad autocertificazione; d) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti idonei, in base ad autocertificazione. 4. L'accesso e' consentito previa dimostrazione da parte dei richiedenti della disponibilita' di gas, di produzione nazionale o di importazione, o di equivalente garanzia finanziaria. I soggetti di cui all'art. 9, comma 2, sono tenuti a comunicare alle imprese di stoccaggio le informazioni di cui all'art. 2, comma 7. 5. Nel caso in cui gli spazi complessivamente richiesti risultino superiori a quelli del programma di iniezione di cui all'art. 9, comma 4, gli stessi sono conferiti ai richiedenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, mediante una ripartizione proporzionale ai volumi di gas da essi venduti a clienti non idonei sulla base dei contratti gia' sottoscritti per l'anno 2001, o, in loro assenza, in relazione agli stessi dati relativi all'anno 2000, forniti ai sensi del comma 2 dell'art. 9. In relazione alle rimanenti richieste gli spazi sono conferiti proporzionalmente ai relativi consumi o vendite effettuati nell'anno 2000. 6. Nel caso gli spazi complessivamente richiesti risultino inferiori, per l'anno 2001, a quelli del programma di iniezione di cui all'art. 9, comma 4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le modalita' per assicurare comunque il programma di riempimento ottimale. 7. Le imprese del gas che svolgono attivita' di vendita, le quali effettuino o causino prelievi dalla rete nazionale dei gasdotti diversi rispetto ai volumi programmati, che comportino nel corso del ciclo di bilanciamento giornaliero e mensile necessita' di erogazione da parte del sistema degli stoccaggi di volumi di gas superiori a quelli immessi nel ciclo di iniezione, sono tenute a versare alle imprese di trasporto e ai titolari di concessioni di stoccaggio i corrispettivi e le penalita' stabilite ai sensi del decreto legislativo n. 164 del 2000. 8. Nel caso di cui al comma 6, l'onere sostenuto per conseguire il riempimento ottimale concorre ai costi riconosciuti ai fini tariffari delle societa' di trasporto e di stoccaggio e, ove non si verifichi un evento climatico tale da richiedere l'erogazione dei volumi di gas integrativi, il gas immesso rimane disponibile per le stesse finalita' o per le richieste di stoccaggio minerario e di modulazione degli utenti per il ciclo successivo di stoccaggio. 9. Nel caso una impresa del gas non immetta i volumi corrispondenti al programma di immissione, tenuto anche conto delle flessibilita' consentite dallo stesso, il titolare della concessione di stoccaggio interessata effettua comunque l'immissione, dandone comunicazione alla stessa impresa, acquistando il gas alle condizioni di mercato, avvalendosi delle garanzie finanziarie prestate dal richiedente. 10. Le imprese del gas che hanno avuto accesso agli stoccaggi e che perdano a favore di un concorrente una parte dei propri clienti sono tenute, su richiesta del fornitore subentrante, a trasferire ad esso le quote d stoccaggio di modulazione in termini di punta e di volume associate a tali clienti. Le imprese di trasporto provvedono alla determinazione di tali quote, tenuto conto anche delle caratteristiche di interrompibilita' dei relativi contratti, che devono essere mantenute nel cambio di fornitore, e delle eventuali compensazioni tra le esigenze di modulazione dei due fornitori interessati. Nei casi di cliente idoneo costituito da un consorzio ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 164 del 2000, le quote di stoccaggio di modulazione possono essere liberamente ridistribuite tra i componenti del consorzio. |
| Art. 11. Disposizioni finali 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettuano mensilmente il monitoraggio della fase di iniezione mediante l'istituzione di appositi strumenti di coordinamento con le imprese di trasporto e di stoccaggio. 2. I volumi di gas immessi in stoccaggio delle imprese di trasporto e di stoccaggio ai fini dell'ulteriore riempimento degli stoccaggi di cui all'art. 10, comma 6, all'atto della loro reimmissione in rete non saranno computati tra il gas prodotto o importato, al momento della loro erogazione, ai fini del rispetto dei limiti stabiliti nell'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000. 3. Sono fatti salvi i poteri in materia dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2001 Il Ministro: Letta |
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