Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 28 maggio 2001 |
Sospensione dei versamenti dell'imposta unica da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la disciplina delle attivita' di gioco, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, che ha riordinato l'imposta unica sui concorsi e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I., emanato ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995; Visti gli articoli 16 della convenzione tipo che accede alla concessione per l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 e 5 della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 che prevedono il pagamento da parte dei concessionari del minimo annuo garantito, in base al quale e' stata aggiudicata la concessione; Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministero delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Considerato che l'esercizio delle scommesse sia ippiche che sportive ha realizzato un volume di raccolta di gioco pari a circa 5.000 miliardi a fronte di una previsione di 9.000 miliardi circa; Considerato che la maggior parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse non ha raggiunto il minimo garantito in sede di gara, per cui sara' necessario procedere alla escussione delle polizze fidejussorie prestate, alla revoca della concessione nonche' a tutte le misure di riscossione coattiva nei confronti del patrimonio societario delle agenzie inadempienti, per il recupero della differenza non coperta dalle garanzie prestate; Ritenuto che la situazione descritta determinera' uno stato di crisi per l'intero settore con danni evidenti non solo per il concessionario ma anche e soprattutto per l'erario che non introitera' quanto preventivato in termini di imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998, con conseguente pericolo di sviluppo di attivita' clandestine di raccolta di scommesse non autorizzate; Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere, a favore dei menzionati concessionari, i termini relativi al versamento dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1. 1. Nei confronti dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive previste rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 174 del 1998, sono sospesi fino al 15 dicembre 2001 i termini relativi al versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. |
| Art. 2. 1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di ripresa della riscossione delle somme sospese garantendo l'integrale versamento delle predette somme entro il 31 dicembre 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 2001 Il Ministro: Del Turco |
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