Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 25 maggio 2001
Disposizioni relative all'organizzazione del traffico mercantile nella parte meridionale del Mare Adriatico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 2 del codice della navigazione;
Visto l'art. 256 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Vista la regola V/8.1 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1o settembre 1974, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
Visto il protocollo d'intesa stipulato dal Governo della Repubblica italiana con il Governo della Repubblica di Albania, in occasione della conferenza adriatica di Ancona in data 19 maggio 2000, afferente l'instaurazione di un sistema obbligatorio di rapportazione navale nel Mare Adriatico;
Visto il protocollo d'intesa stipulato dal Governo della Repubblica italiana con il Governo della Repubblica di Albania, in occasione della conferenza adriatica di Ancona in data 19 maggio 2000, afferente l'instaurazione di un sistema comune di rotte e di uno schema di separazione del traffico nella parte meridionale del Mare Adriatico;
Considerato che la parte meridionale del Mare Adriatico e' ad alta densita' di traffico mercantile e che pertanto si rende necessario provvedere alla disciplina della navigazione nella relativa zona marittima, per la parte soggetta alla giurisdizione italiana, al fine di prevenire il rischio di sinistri marittimi che possono coinvolgere navi petroliere, gasiere, chimichiere aventi carichi a bordo e quelle trasportanti sostanze inquinanti con conseguente pericolo di inquinamento del mare e delle coste;

Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
a) "nave": si intende ogni "nave da carico" ed ogni "nave da passeggeri";
b) "nave da passeggeri" e "nave da carico": valgono le definizioni di cui rispettivamente, alle lettere f) e g) della regola 2 del capitolo I della Convenzione di Londra per la salvaguardia della vita umana in mare del 1o novembre 1974, e successive modificazioni (S.O.L.A.S.), nel testo risultante dagli emendamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) "Adriatic Traffic": sistema di controllo del traffico marittimo in Mare Adriatico la cui gestione e' assicurata congiuntamente, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, dalle autorita' competenti italiane ed albanesi;
d) "Marpol": Convenzione di Londra sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 2 novembre 1973, con protocollo ed annessi, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, nel testo risultante dagli emendamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
e) "Colreg": Convenzione di Londra sul regolamento internazionale del 20 ottobre 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, ratificata con legge 27 dicembre 1997, n. 1085, nel testo risultante dagli emendamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
f) "merci pericolose": le merci classificate nel I.M.D.G. Code, nel capitolo 17 del I.B.C. Code e nel capitolo 19 del I.G.C. Code;
g) "merci inquinanti": il petrolio, le sostanze liquide nocive e le sostanze dannose, cosi' come rispettivamente definite dagli annessi 1, 2 e 3 alla Convenzione Marpol.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, complementare ad analogo provvedimento normativo emanato dalle autorita' albanesi, disciplina la navigazione nella parte meridionale del Mare Adriatico per la parte soggetta alla giurisdizione italiana.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle navi da guerra o ai trasporti di truppe;
b) alle navi da carico di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate;
c) alle navi senza propulsione meccanica;
d) alle navi in legno di costruzione primitiva;
e) alle unita' da diporto di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
f) alle navi da pesca.
 
Art. 3.
Autorita' responsabile
1. E' affidata al Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera la gestione del segmento italiano del sistema di controllo del traffico marittimo nel Mare Adriatico denominato "Adriatic Traffic".
 
Art. 4.
Copertura geografica del sistema
1. Il sistema di rapportazione copre il Mare Adriatico, a nord del parallelo 39o47'N sino al parallelo 42o00'N.
 
Art. 5.
Regime raccomandato
1. Tutte le navi che transitano in direzione nord - sud e viceversa all'interno dell'area di cui al precedente art. 4 devono, per quanto possibile, procedere conformandosi al sistema di rotte raccomandate di seguito descritto:
a) Navi dirette a nord:
way-points;
H. 40o18'.5N - 019o00'E;
(alfa) 41o12'N - 018o04'E;
b) Navi dirette a sud;
way-points;
(beta) 41o12'N - 017o32'E;
B. 40o21'N - 018o44'E.
 
Art. 6.
Regime obbligatorio
1. E' fatto obbligo a tutte le navi che intendano transitare nell'area marittima identificata al precedente art. 4 di comunicare tale loro intenzione con la seguente procedura:
a) trasmettere in radiofonia (VHF canale 10, riserva canale 16) ad "Adriatic Traffic" un rapporto contenente i seguenti dati:
gruppo data orario (in UTC);
nome della nave ed indicativo di chiamata radio;
nazionalita';
lunghezza e pescaggio;
dislocamento e stazza lorda;
posizione;
velocita' e rotta;
ora di previsto arrivo/ora di partenza;
numero dei membri dell'equipaggio/altre persone a bordo;
informazioni sul carico;
varie.
Il rapporto e' reso nel rispetto del formato riportato in annesso;
b) il rapporto deve essere trasmesso non appena la nave:
entra nell'area di cui al precedente art. 4;
esce da un porto italiano che si affaccia su detta area.
2. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, e' fatto obbligo a tutte le navi che navighino nella suddetta area di osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:
a) dovra' essere assicurato l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;
b) la navigazione dovra' essere effettuata con particolare cautela;
c) ogni nave dovra' costantemente controllare la propria posizione e comunicarla a richiesta di "Adriatic Traffic";
d) comunicare immediatamente ad "Adriatic Traffic" ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo che intervenga successivamente al rapporto di cui al precedente comma 1.
3. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nei comma che precedono non esime la nave in navigazione nell'area in esame dal conformarsi alle norme della COLREG.
 
Art. 7.
Disposizioni di attuazione
1. L'attuazione del presente decreto e' affidata alla Capitaneria di porto - guardia costiera di Brindisi, la quale opera sotto il comando e controllo del 6o M.R.S.C. - direzione marittima - di Bari.
Il presente decreto entra in vigore il 1o luglio 2001.
Roma, 25 maggio 2001
p. Il Ministro: Occhipinti
 
Annesso
Decreto Ministeriale

ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO NELLA
PARTE MERIDIONALE DEL MAR ADRIATICO

1. Formato del rapporto [nel rispetto della risoluzione IMO A.851(20) sui principi generali per i sistemi di rapportazione navale].
Nome del sistema: ADRIREP.
A: Tipo di rapporto [01/PR, 02/PR, 03/PR, ecc. (PR = rapporto sulla posizione)];
B: Data/ora in UTC [gruppo di 6 cifre indicanti il mese (prime 2 cifre), le ore ed i minuti (ultime 4 cifre)];
C: Nave (tipo, nome e nominativo internazionale di chiamata radio della nave);
D: Nazionalita';
E: Lunghezza e pescaggio (lunghezza fuori tutto in metri e pescaggio espresso con un gruppo di 4 cifre indicante i centimetri;
F: Dislocamento e stazza lorda (espressi in tonnellate);
G: Posizione attuale (gruppo di 4 cifre indicante la latitudine in gradi e primi seguito da "N" o "S", e gruppo di 5 cifre indicante la longitudine in gradi e primi seguito da "E" o "W");
H: Velocita' e rotta (gruppo di 3 cifre indicante la velocita' in nodi e decimi, seguito da un gruppo di 3 cifre indicante la rotta in gradi);
I: Ora prevista di arrivo/ora di partenza (ETA in UTC espresso come alla precedente lettera B, seguito dal porto di destinazione);
L: Ora prevista di arrivo al prossimo checkpoint (gruppo data/orario espresso come alla precedente lettera B e seguito dal parallelo del checkpoint);
M: Numero dei membri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo;
N: Informazioni sul carico [esatta denominazione tecnica delle merci pericolose o inquinanti, numeri ONU (ove esistenti), classi di pericolosita' IMO secondo i codici IMDG, IBC e IGC, quantita' di tali merci e loro collocazione a bordo e (se in recipienti mobili o in containers) i loro segni identificativi];
O: Varie (ogni altra informazione di rilevanza).
2. Autorita' a cui va inviato il rapporto:
capitaneria di Porto - guardia costiera di Brindisi, che rispondera' al nominativo di chiamata radio "Adriatic Traffic".
3. Mezzi di comunicazione:
i rapporti vanno trasmessi in VHF ch. 10 (ch. 16 qualora il 10 non sia disponibile).

Annex
Decree Ministeriale

ORGANIZATION OF THE SHIPS' TRAFFIC
IN THE SOUTHERN PART OF THE ADRIATIC SEA

1. Reporting format [in accordance with Resolution IMO A.851 (20) - General principles for ship reporting systems].
Name of the system: ADRIREP.
A: Type of report [01/PR, 02/PR, 03/PR, ecc. (PR = position report)];
B: Date/time in UTC [a 6-digit group giving date of month (first 2 digits), hours and minutes (last 4 digits)];
C: Ship (type, name and international radio call sign of the vessel);
D: Nationality;
E: Length and draught (length overall in meters and draught expressed by a 4-digit group indicating centimetres);
F: Deadweight and Gross Tonnage (expressed in tons);
G: Present position (a 4-digit group giving latitude in degrees and minutes suffixed with "N" or "S" and a 5-digit group giving longitude in degrees and minutes suffixed with "E" o "W");
H: Speed and course (a 3-digit group giving the speed in knots and decimals followed by a 3-digit group giving the course in degrees);
I: Estimated time of arrival/time of departure (ETA in UTC expressed as in B above, followed by the port of destination);
L: Estimated time of arrival at the next checkpoint (date/time group expressed by a 6-digit group, as in B above, followed by the parallel of the checkpoint);
M: Number of crew / other persons on board (the number of the crew members and of the other persons on board);
N: Cargo information [the correct technical names of the dangerous or polluting goods, UN numbers (where they exist), the IMO hazard dasses in accordance with IMDG, IBC e IGC Codes, quantities of such goods and their location on board and (if in portable tanks or freight containers) their identification marks];
O: Miscellaneous (any other information).
2. Authority to whom the report shail be sent:
Brindisi Coast Guard, which wiil answer to the radio call sign "Adriatic Traffic".
3. Communication facilities:
the reports shall be transmitted on VHF ch. 10 (or on ch. 16, as alternative, if ch. 10 is not available).
 
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