Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 9 maggio 2001
Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che prevede, fra l'altro, che la disciplina del mercato elettrico sia predisposta dal Gestore del Mercato Elettrico e che sia approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 recante Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , ed in particolare l'articolo 6, commi 1 e 2, che prevedono che il Gestore del Mercato Elettrico, nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico, organizzi una sede per la contrattazione dei certificati verdi e che i criteri di organizzazione della contrattazione di detti certificati verdi si conformino alla disciplina del mercato; Considerato che la societA' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ha costituito, in data 27 giugno 2000, la societa' per azioni Gestore del Mercato Elettrico; Vista la proposta di disciplina del mercato elettrico approvata dal Consiglio di Amministrazione dalla societA' Gestore del Mercato Elettrico nella riunione del 9 novembre 2000 e trasmessa per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 novembre 2000; Vista la nota dell'AutoritA' per l'energia elettrica e il gas in data 26 febbraio 2001, recante indicazioni sulla suddetta proposta di disciplina del mercato elettrico; Viste le raccomandazioni trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 2 marzo 2001 dall'AutoritA' garante della concorrenza e del mercato; Vista la successiva proposta di disciplina del mercato elettrico approvata dal Consiglio di Amministrazione dalla societA' Gestore del Mercato Elettrico nella riunione del 26 marzo 2001 e trasmessa per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001; Vista la deliberazione del 30 aprile 2001, n. 95/01, dell'AutoritA' per l'energia elettrica e il gas, ed in particolare l'allegato A a detta deliberazione recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Vista la deliberazione del 30 aprile 2001, n. 96/01, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, recante Disposizioni generali in materia di mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ; Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 97/01 del 30 aprile 2001 recante Parere dell'AutoritA' per l'energia elettrica e il gas al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su uno schema di disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ; Vista la successiva proposta di disciplina del mercato elettrico approvata dal Consiglio di Amministrazione della societa' Gestore del Mercato Elettrico nella riunione dell'8 maggio 2001 e trasmessa per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella stessa data; Considerato che detta proposta recepisce, per quanto necessario, le osservazioni espresse dall'AutoritA' per l'energia elettrica e il gas nel richiamato parere; Considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'assunzione di responsabilita' da parte della societa' Gestore del Mercato Elettrico in ordine alla gestione economica delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi o determinata con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione della disciplina del mercato elettrico

1. E' approvata la disciplina del mercato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, predisposta dal Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. nel testo allegato al presente decreto. 2. Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. organizza e gestisce le offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi in base alla disciplina di cui al comma 1. 3. Il Gestore del Mercato Elettrico S.p.a. trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dello stesso Ministero, copia di ogni documentazione relativa al funzionamento, al monitoraggio e all'evoluzione del mercato elettrico.
 
Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 9 maggio 2001
Il Ministro: Letta
 
Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini della disciplina del mercato si applicano le seguenti definizioni: a) per Acquirente Unico si intende la societa' per azioni di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 79/99; b) per autoproduzione si intende la produzione di energia elettrica destinata in misura non inferiore al 70% all'uso proprio del produttore, ovvero all'uso delle societa' controllate, della societa' controllante o delle societa' controllate dalla medesima controllante, nonche' all'uso dei soci di societa' cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili o destinata agli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1o aprile 1999; c) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; d) per banda di regolazione si intende l'intervallo di potenza all'interno del quale il sistema di regolazione dell'unita' di produzione puo' far variare la potenza prodotta dall'unita' stessa sia in aumento che in diminuzione; e) per bilanciamento si intende l'attivita' diretta a mantenere l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete. Il bilanciamento si distingue in: e1) bilanciamento in aumento, cioe' l'attivita' diretta a ripristinare l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete aumentando la produzione o riducendo il consumo; e2) bilanciamento in diminuzione, cioe' l'attivita' diretta a ripristinare l'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica sulla rete riducendo la produzione o aumentando il consumo; f) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui e' esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione; g) per certificati verdi si intendono i certificati negoziabili di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999; h) per cliente grossista si intende la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione nei Paesi dell'Unione Europea; i) per consumatore si intende il cliente idoneo, di cui all'art. 2, comma 6, del D.lgs. n. 79/99, che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio; j) per contratto bilaterale fisico si intende il contratto bilaterale in deroga al sistema delle offerte, di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 79/99; k) per curva di domanda si intende la spezzata, sul piano quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di acquisto verificate, ordinate per prezzo unitario non crescente a partire da quelle senza indicazione del prezzo; l) per curva di offerta si intende la spezzata, sul piano quantita-prezzo unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando le offerte di vendita verificate, ordinate per prezzo unitario non decrescente; m) per decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999 si intende il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, recante direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del D.lgs. n. 79/99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 292 del 14 dicembre 1999; n) per D.lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"; o) per dispacciamento si intende l'attivita' diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari; p) per fonte primaria rinnovabile si intende l'energia del sole, del vento, delle risorse idriche, delle risorse geotermiche, delle maree o del moto ondoso, o l'energia derivante dalla trasformazione di prodotti vegetali o di rifiuti organici o inorganici; q) per fattore convenzionale di utilizzo della potenza relativo ad ogni tipologia di regolazione terziaria si intende il rapporto tra il quantitativo convenzionale di energia relativa alle offerte di regolazione terziaria e la relativa potenza; r) per GME si intende il Gestore del mercato elettrico, la societa' per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato elettrico; s) per GRTN si intende il Gestore della rete di trasmissione nazionale, la societa' per azioni che esercita, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 79/99, le attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale; t) per impianti CIP-6 si intendono gli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e al titolo IV, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, nonche' gli altri impianti di produzione la cui energia elettrica e' oggetto del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000; u) per impianto di produzione si intende l'insieme di una o piu' unita' di produzione collocate nello stesso sito; v) per impianto idroelettrico di pompaggio si intende un impianto idroelettrico di generazione e pompaggio; w) per indisponibilita' di un elemento della rete elettrica si intende lo stato nel quale un elemento della rete elettrica non e' utilizzabile da parte del relativo gestore per le attivita' di sua competenza; x) per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati verdi; y) per mercato del giorno prima dell'energia si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo; z) per mercato della riserva si intende la sede di approvvigionamento da parte del GRTN di riserva di potenza per ciascun periodo rilevante del giorno successivo; aa) per mercato di aggiustamento si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul mercato del giorno prima dell'energia; bb) per mercato di bilanciamento si intende la sede di approvvigionamento da parte del GRTN delle risorse per il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; cc) per mercato elettrico si intende l'insieme del mercato del giorno prima dell'energia, del mercato di aggiustamento, del mercato per la risoluzione delle congestioni, del mercato della riserva e del mercato di bilanciamento; dd) per mercato per la risoluzione delle congestioni si intende la sede di approvvigionamento da parte del GRTN delle risorse per la risoluzione delle congestioni di rete e per l'utilizzo efficiente della rete; ee) per negoziazione continua si intende la modalita' di contrattazione basata sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto e di vendita, con la possibilita' di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione; ff) per offerta accettata si intende un'offerta, tra quelle verificate, per la quale il titolare acquisisce il diritto e l'obbligo di fornire il servizio offerto o di ricevere la prestazione richiesta ai prezzi stabiliti in applicazione della disciplina del mercato; gg) per offerta multipla si intende una offerta costituita da una serie di offerte di acquisto o di vendita presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante e relativa ad una stessa unita' di produzione, punto di prelievo o punto di interconnessione con l'estero, ottenuta frazionando la quantita' complessiva offerta sul mercato; hh) per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini stabiliti nelle istruzioni; ii) per offerta verificata si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nelle istruzioni; jj) per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, tali che le rispettive quantita' si equilibrano, presentate sul mercato di aggiustamento anche da operatori diversi purche' nella stessa zona geografica e appositamente identificate come indicato nelle istruzioni; kk) per operatore si intende la persona fisica o giuridica che e' ammessa ad operare sul mercato elettrico o sul mercato dei certificati verdi; ll) per ordine di merito si intende l'ordine di priorita' di un insieme di offerte di acquisto o di vendita definito in base al prezzo offerto e, a parita' di quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento; mm) per periodo di riferimento per la liquidazione si intende il periodo rispetto al quale le partite economiche relative alle sessioni di mercato che si svolgono all'interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente; nn) per periodo rilevante si intende il periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico; oo) per polo di produzione limitato si intende un insieme di unita' di produzione connesse ad una porzione della RTN senza punti di prelievo, la cui produzione massima esportabile verso la restante parte della RTN e' inferiore alla produzione massima possibile a causa di insufficiente capacita' di trasporto; pp) per produttore si intende la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprieta' dell'unita' di produzione; qq) per programma di immissione si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di scambio rilevante e per ciascun periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per le quali l'operatore detiene il diritto e l'obbligo all'immissione; rr) per programma di prelievo si intende il diagramma orario che definisce, con riferimento ad un punto di scambio rilevante e per ciascun periodo rilevante, le quantita' di energia elettrica per le quali l'operatore detiene il diritto e l'obbligo al prelievo; ss) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul mercato dei certificati verdi immesso dagli operatori nel book di negoziazione e contenente le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione; tt) per punto di immissione si intende il punto della rete elettrica, dotato di uno o piu' apparati di misura di tipo conforme alle specifiche tecniche definite dal GRTN, nel quale l'energia elettrica viene immessa in rete; uu) per punto di interconnessione con l'estero si intende la frontiera, cioe' l'insieme delle linee di interconnessione della RTN con ciascuno dei Paesi le cui reti sono direttamente connesse con quest'ultima; vv) per punto di prelievo si intende il punto della rete elettrica, dotato di uno o piu' apparati di misura di tipo conforme alle specifiche tecniche definite dal GRTN, nel quale l'energia elettrica viene prelevata dalla rete; ww) per punto di scambio rilevante si intende un insieme di punti della rete elettrica a tensione superiore a 35 kV tale che, ai fini del dispacciamento, risulti indifferente in quale punto di tale insieme avvenga l'immissione o il prelievo di energia elettrica; xx) per regolazione secondaria si intende la funzione automatica centralizzata che consente di attivare la produzione per mantenere gli scambi di potenza tra porzioni di rete elettrica confinanti ai valori programmati, secondo le regole stabilite dall'UCTE; yy) per regolazione terziaria si intende l'adattamento del punto di funzionamento, l'avviamento o la disconnessione di generatori o carichi, per garantire la messa a disposizione di una banda di regolazione secondaria in quantita' sufficiente ed adattabile nel tempo; zz) per regole di dispacciamento di intendono le regole emanate dal GRTN ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 79/99; aaa) per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre reti elettriche con obbligo di connessione a terzi e direttamente connesse alla RTN; bbb) per RTN si intende la rete di trasmissione nazionale, come individuata dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo; ccc) per riserva si intende il complesso dei servizi di regolazione secondaria e terziaria; ddd) per UCTE si intende l'Union pour la coordination du transport de l'electricite', l'organismo europeo che coordina gli interessi dei gestori delle reti di trasmissione europee, garantendo la sicurezza delle operazioni di scambio tra le reti; eee) per unita' di produzione si intende il complesso delle apparecchiature destinate alla conversione di energia fornita da qualsiasi fonte primaria in energia elettrica; fff) per unita' di produzione essenziale ai fini della sicurezza si intende una unita' di produzione la cui disponibilita' e' essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilita' del servizio elettrico e per la quale il GRTN assume la responsabilita' della partecipazione al mercato elettrico; ggg) per unita' di produzione qualificata si intende una unita' di produzione, iscritta nell'apposito registro, con riferimento alla quale un operatore e' ammesso al mercato; hhh) per zona di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia risultante dall'applicazione della disciplina del mercato elettrico; iii) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica per la quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema, limiti fisici di scambio di energia con altre zone geografiche, determinabili ricorrendo ad un modello di calcolo basato sul bilancio tra generazione e consumi; jjj) per zona virtuale si intende un punto di interconnessione con l'estero o un polo di produzione limitato.

Articolo 2
Disposizioni generali

2.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalita' non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale. 2.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della disciplina del mercato. 2.3 Il GME predispone proposte di modifica della disciplina del mercato e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autorita'.

Articolo 3
Istruzioni e disposizioni tecniche di funzionamento

3.1 Le norme attuative e procedimentali della disciplina del mercato sono definite nelle istruzioni e nelle disposizioni tecniche di funzionamento. Nel predisporre lo schema di istruzioni e le disposizioni tecniche di funzionamento, il GME si attiene ai criteri di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 79/99. 3.2 Il GME predispone uno schema di istruzioni e lo rende noto, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le istruzioni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autorita'. 3.3 Le istruzioni sono modificate con la medesima procedura di cui al precedente comma 3.2. Il termine entro il quale i soggetti interessati possono far pervenire osservazioni sullo schema di modifica reso noto dal GME e' non inferiore a dieci giorni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette la proposta di modifica, adeguatamente motivata, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autorita'. Qualora il Ministro non si pronunci entro quindici giorni dalla trasmissione della proposta di modifica, la modifica si intende approvata. 3.4 La procedura di cui al precedente comma 3.3 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica delle istruzioni finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del mercato. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet dello stesso, e viene tempestivamente trasmessa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autorita'. Qualora il Ministro non si pronunci entro quindici giorni dalla trasmissione, la modifica si intende approvata. Qualora il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si pronunci, nei suddetti termini, non approvando la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione del Ministro. Il GME da' tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4
Ammissione al mercato ed acquisizione della qualifica di operatore

4.1 Ai fini della partecipazione al mercato, i soggetti aventi titolo, in possesso dei requisiti di capacita' ed onorabilita' indicati nelle istruzioni, presentano al GME una domanda di ammissione redatta secondo il modello riportato nelle istruzioni e corredata dalla documentazione ivi indicata. 4.2 Il GME, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e la regolarita' della documentazione presentata, comunica al soggetto interessato, entro il termine e secondo le modalita' fissati nelle istruzioni, l'ammissione ovvero i motivi della mancata ammissione. Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione. Detta comunicazione sospende i termini di verifica della documentazione. 4.3 I soggetti ammessi al mercato acquisiscono la qualifica di operatore. 4.4 Gli operatori sono inseriti in un apposito "Elenco degli operatori ammessi al mercato". Nell'Elenco vengono registrati, per ogni produttore, le unita' di produzione, i punti di immissione e i punti di scambio rilevanti e, per ogni consumatore, i punti di prelievo e i punti di scambio rilevanti con riferimento ai quali e' riconosciuta la qualifica di operatore. 4.5 Gli operatori comunicano al GME, entro i termini fissati nelle istruzioni, ogni variazione circa fatti, stati e qualita' che sia tale da comportare la perdita o la modifica anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i dati dichiarati dall'operatore e riportati nell'elenco di cui al precedente comma 4.4. 4.6 Il GME, con cadenza almeno biennale, verifica il permanere in capo agli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato. A tal fine, puo' richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella gia' presentata.

Articolo 5
Contratto di adesione

5.1 Ai fini dell'ammissione al mercato, i soggetti aventi titolo sottoscrivono il "Contratto di adesione", secondo il modello definito nelle istruzioni, in cui si impegnano, tra l'altro, a: a) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attivita' di negoziazione che siano compatibili con il sistema informatico di supporto del GME, nonche' di aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al proprio sistema; b) aderire al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al successivo Titolo IV; c) rispettare, se tenuti, gli obblighi di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 79/99, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999. 5.2 Il Contratto di adesione definisce i diritti e gli obblighi degli operatori e le condizioni dei contratti stipulati. 5.3 Con riferimento al mercato elettrico, il Contratto di adesione contiene altresi' il conferimento dell'incarico al GME per la stipula dei contratti di acquisto e vendita. Tali contratti si perfezionano: a) sul mercato del giorno prima dell'energia, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per la risoluzione delle congestioni, con la comunicazione all'operatore da parte del GME del relativo programma di immissione o di prelievo; b) sul mercato della riserva, con la comunicazione dell'accettazione dell'offerta; c) sul mercato di bilanciamento, con l'attivazione dell'offerta da parte del GRTN. 5.4 Gli effetti dei contratti di acquisto e vendita sul mercato si producono nella sfera giuridica e patrimoniale degli operatori, fermo restando l'obbligo di questi al rilascio delle garanzie definite nelle istruzioni a favore del GME. Il GME rimane comunque garante delle obbligazioni assunte sul mercato dagli operatori e dagli operatori stessi garantite.
Articolo 6
Verifiche

6.1 Il GME verifica il rispetto della disciplina del mercato al fine di assicurare il regolare funzionamento del medesimo secondo i criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME puo' richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sul mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

Articolo 7
Corrispettivo per i servizi erogati dal GME

7.1 Gli operatori del mercato elettrico, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo fisso annuo e di un corrispettivo per ogni MWh e per ogni MW negoziati. 7.2 Gli operatori del mercato dei certificati verdi organizzato dal GME, a fronte dei servizi da questi forniti, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni 100 MWh di energia sottostante al certificato trattato. 7.3 La misura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 e' definita annualmente dal GME al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario. Le modalita' di pagamento dei corrispettivi sono definite nelle istruzioni.

Articolo 8
Informazioni di mercato

8.1 I dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha libero accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente. 8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo minimo di 12 mesi. 8.3 Il GME trasmette al GRTN unicamente le informazioni necessarie per le attivita' di competenza di quest'ultimo.

Articolo 9
Sicurezza di accesso

9.1 Gli operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticita' delle transazioni. 9.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II
MERCATO ELETTRICO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 10
Struttura del mercato elettrico e periodo rilevante

10.1 Il mercato elettrico si articola in: a) mercato del giorno prima dell'energia, avente per oggetto le contrattazioni di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il mercato del giorno prima dell'energia si svolge in un'unica sessione relativa al giorno successivo. A tale mercato partecipano sia la domanda che l'offerta; b) mercato di aggiustamento, avente per oggetto la contrattazione, tramite offerte di vendita e di acquisto, delle variazioni di quantita' di energia rispetto a quelle negoziate sul mercato del giorno prima dell'energia. Il mercato di aggiustamento si svolge in due sessioni, la prima successiva al mercato del giorno prima dell'energia e relativa a tutti i periodi rilevanti del giorno successivo, la seconda all'inizio della giornata cui le contrattazioni si riferiscono e relativa ai periodi rilevanti dello stesso giorno successivi alla sessione stessa. A tale mercato partecipano sia la domanda che l'offerta; c) mercato per la risoluzione delle congestioni, avente per oggetto la gestione di offerte di vendita o di acquisto di quantita' di energia per la risoluzione delle congestioni di rete risultanti al termine della prima sessione del mercato di aggiustamento e per l'utilizzo efficiente della rete; d) mercato della riserva, avente per oggetto l'approvvigionamento di potenza di riserva. Tale mercato si svolge in un'unica sessione successiva alla prima sessione del mercato di aggiustamento. A tale mercato partecipa la sola offerta, mentre la domanda e' definita dal GRTN; e) mercato di bilanciamento, avente per oggetto la definizione di ordini di merito sulla base di offerte di riduzioni e aumenti sia delle immissioni che dei prelievi per il bilanciamento in tempo reale della domanda con l'offerta di energia. Ogni giorno e' suddiviso in piu' periodi di bilanciamento. Il mercato di bilanciamento si svolge in tante sessioni quanti sono i periodi di bilanciamento, come definiti nelle istruzioni. 10.2 Il periodo rilevante per i mercati di cui al precedente comma 10.1 e' pari all'ora fissa.

Articolo 11
Unita' di produzione e punti di scambio rilevanti

11.1 Gli operatori sono ammessi al mercato elettrico relativamente a unita' di produzione di potenza nominale pari o superiore a 10 MVA. 11.2 Ai fini del mercato, a) ciascuna sezione o gruppo generatore di un impianto di produzione termoelettrico e' considerato singola unita' di produzione se di potenza superiore a 50 MVA; b) tutte le sezioni o gruppi generatori di potenza inferiore o uguale a 50 MVA appartenenti ad un medesimo impianto di produzione termoelettrico sono considerati una singola unita' di produzione, purche' la relativa produzione sia riferibile ad un unico punto di immissione e allo stesso produttore; c) tutte le sezioni o gruppi generatori appartenenti ad un medesimo impianto di produzione idroelettrico o da fonte primaria rinnovabile di altro tipo sono considerati una singola unita' di produzione purche' la relativa produzione sia riferibile ad un unico punto di immissione e allo stesso produttore. 11.3 Il GME accede all'elenco dei punti di scambio rilevanti ed al registro delle unita' di produzione qualificate gestito dal GRTN. L'elenco dei punti di scambio rilevanti riporta le abilitazioni dei punti di prelievo alla partecipazione ai mercati della riserva e di bilanciamento. Il registro delle unita' di produzione qualificate riporta le abilitazioni di ciascuna unita' alla partecipazione ai vari mercati, l'eventuale diritto alla precedenza nel dispacciamento e contiene i dati necessari alla verifica di congruita' tecnica delle offerte.

Articolo 12
Zone geografiche e zone virtuali

12.1 Il GRTN comunica al GME, che le pubblica sul proprio sito internet, le zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano il mercato elettrico.

Articolo 13
Offerte di vendita e di acquisto

13.1 Le offerte sono riferite ai punti di scambio rilevanti e ai punti di interconnessione con l'estero. Le offerte relative alla produzione nazionale devono essere distinte per unita' di produzione. 13.2 La quantita' minima negoziabile per ogni mercato e periodo rilevante e' stabilita nelle istruzioni. 13.3 I prezzi unitari delle offerte possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero. L'indicazione del prezzo e' facoltativa per le offerte di acquisto. 13.4 Le offerte verificate possono essere modificate dagli operatori fino alla chiusura del periodo di accettazione delle offerte, come indicato nelle istruzioni.

Articolo 14
Presentazione delle offerte

14.1 Le offerte presentate al GME secondo le modalita', nei termini e nel formato stabiliti nelle istruzioni sono considerate offerte valide. 14.2 Per la determinazione dell'orario di ricevimento delle offerte fa fede quello risultante dal sistema informatico del GME. In caso di modifica delle offerte da parte degli operatori, ai fini della definizione dell'ordine di priorita', si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta.

Articolo 15
Congruita' tecnica delle offerte

15.1 Tutte le offerte valide sono sottoposte ad una verifica di congruita' tecnica secondo le modalita' indicate nelle istruzioni. Le offerte ritenute tecnicamente congrue sono considerate offerte verificate. Agli operatori viene data motivata comunicazione dell'eventuale esito negativo della verifica, secondo le modalita' indicate nelle istruzioni.

Articolo 16
Perdite sulla rete elettrica

16.1 Le offerte sul mercato elettrico relative all'energia consumata o esportata sono formulate al lordo delle perdite ad esse imputate. 16.2 Le offerte sul mercato elettrico relative all'energia prodotta o importata sono formulate al netto delle perdite ad esse imputate.

Articolo 17
Indisponibilita' di elementi della rete elettrica

17.1 Nel caso di indisponibilita' di elementi della rete elettrica comunicata all'operatore prima del termine per la presentazione delle offerte sul mercato elettrico, come indicato nelle istruzioni, e di entita' tale da non consentire l'immissione o il prelievo nei punti di immissione o prelievo interessati dagli elementi della rete elettrica in questione, gli operatori, limitatamente ai suddetti punti e per il periodo di indisponibilita', sono esclusi dal mercato elettrico. 17.2 Gli operatori, se non esclusi dal mercato ai sensi del precedente comma 17.1, rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sul mercato elettrico anche nel caso di indisponibilita' di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilita' del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorita' o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 18
Deviazioni dalle risultanze del mercato

18.1 Qualora, al fine di salvaguardare la sicurezza ed affidabilita' del sistema elettrico, le disposizioni di dispacciamento impartite dal GRTN debbano discostarsi dalle risultanze del mercato, il GRTN ne da' tempestiva comunicazione al GME.

Articolo 19
Sospensione del mercato

19.1 Su richiesta del GRTN, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nelle regole di dispacciamento, il GME dispone la sospensione del mercato. 19.2 Qualora su uno dei mercati in cui si articola il mercato elettrico la quantita' complessiva offerta non sia tale da soddisfare la quantita' domandata senza indicazione di prezzo, il GME ne da' comunicazione al GRTN, il quale offre le unita' di produzione di cui ha la disponibilita'. Qualora cio' non sia sufficiente a garantire l'incrocio tra la curva di domanda e la curva di offerta, il GME dispone la sospensione del mercato. 19.3 In tutti i casi di sospensione del mercato il GME ne da' informativa all'Autorita' e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

SEZIONE II
MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA
E MERCATO DI AGGIUSTAMENTO
CAPO I
Mercato del giorno prima dell'energia
Articolo 20
Operatori

20.1 Possono operare nel mercato del giorno prima dell'energia, in qualita' di venditori: a) i produttori nazionali relativamente ad unita' di produzione qualificate; b) i produttori esteri assegnatari di quote della capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione; c) i produttori esteri che abbiano, a qualsiasi titolo, la possibilita' fisica di transito sino alla frontiera italiana; d) il GRTN per l'energia delle unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui ha eventualmente la disponibilita' e per l'energia prodotta da impianti CIP-6; e) il GRTN per quanto attiene l'energia restituita dall'estero, a titolo di compensazione in natura per gli accordi di mutuo soccorso con gestori delle reti estere e per gli scostamenti dai programmi di importazione/esportazione comunicati dall'UCTE; f) l'Acquirente Unico e i clienti grossisti, limitatamente all'energia elettrica importata o prodotta da unita' di produzione da questi contrattualizzate. 20.2 Possono operare nel mercato del giorno prima dell'energia, in qualita' di acquirenti: a) l'Acquirente Unico; b) i clienti idonei, come definiti dall'art. 14 del D.lgs. n. 79/99, e dalle disposizioni attuative; c) il GRTN per l'energia da restituire all'estero, a titolo di compensazione in natura per gli accordi di mutuo soccorso con i gestori delle reti estere e per gli scostamenti dai programmi di importazione/esportazione comunicati dall'UCTE; d) i produttori nazionali per l'energia elettrica destinata alle unita' idroelettriche di pompaggio ed all'alimentazione degli impianti ausiliari delle unita' di produzione; e) gli acquirenti esteri assegnatari della capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione; g) gli acquirenti esteri che abbiano, a qualsiasi titolo, la possibilita' fisica di transito dalla frontiera italiana.

Articolo 21
Informazioni preliminari al mercato

21.1 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima dell'energia, come definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti informazioni: a) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia tra le zone geografiche disponibili ai fini del mercato; b) i limiti ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle zone di interconnessione con l'estero disponibili ai fini del mercato; c) la massima capacita' oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati disponibile ai fini del mercato; d) la stima della domanda oraria di energia elettrica per zona geografica; e) l'entita' oraria degli eventuali saldi con l'estero a titolo di compensazione in natura; f) i programmi di utilizzo delle unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui il GRTN ha eventualmente la disponibilita' e degli impianti CIP-6; g) l'indisponibilita' prevista o comunque accertata degli elementi della RTN. 21.2 Negli stessi termini di cui al precedente comma 21.1, il GME riceve dai gestori delle reti elettriche e rende disponibili agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le informazioni relative alle indisponibilita' degli elementi delle reti stesse.

Articolo 22
Offerte di vendita e di acquisto

22.1 Le offerte sono costituite da coppie di valori (quantita', prezzo unitario). Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' del produttore a vendere una quantita' di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono la disponibilita' del consumatore ad acquistare una quantita' di energia ad un prezzo unitario non superiore a quello di offerta, se indicato. 22.2 E' consentita la formulazione da parte dello stesso operatore di offerte multiple di vendita per la stessa unita' di produzione o punto di interconnessione con l'estero, purche' a prezzi non decrescenti all'aumentare delle quantita'. 22.3 E' consentita la formulazione da parte dello stesso operatore di offerte multiple di acquisto relative allo stesso punto di prelievo o punto di interconnessione con l'estero, purche' a prezzi non crescenti all'aumentare delle quantita'.

Articolo 23
Frazionamento delle offerte

23.1 Le offerte di vendita possono essere accettate anche solo parzialmente. 23.2 Le offerte di acquisto sono accettate per l'intera quantita' richiesta o sono rifiutate.

Articolo 24
Ordine di priorita' delle offerte

24.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle con prezzo piu' basso fino a quelle con prezzo piu' alto. 24.2 In presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita': a) le offerte di energia delle unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui il GRTN ha la disponibilita'; b) le offerte di energia prodotta da impianti CIP-6; c) le offerte relative all'energia restituita dall'estero a titolo di compensazione in natura per gli scostamenti dei programmi di scambio internazionali; d) le altre offerte di vendita. 24.3 Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo piu' basso. 24.4 In presenza di piu' offerte di acquisto senza indicazione di prezzo o caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita': a) le offerte dell'Acquirente Unico; b) le offerte relative all'energia destinata alle unita' idroelettriche di pompaggio di cui il GRTN ha disponibilita' in quanto unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza; c) le offerte relative all'energia da restituire all'estero a titolo di compensazione in natura per gli scostamenti dei programmi di scambio internazionali; d) le altre offerte di acquisto. 24.5 All'interno di ciascuna delle categorie di cui ai precedenti commi 24.2 e 24.4, a parita' di prezzo, l'ordine di priorita' viene determinato nelle istruzioni.

Articolo 25
Programma orario preliminare di immissione e prelievo

25.1 Per ogni periodo rilevante le offerte di vendita e le offerte di acquisto sono aggregate dal GME rispettivamente in una curva di offerta ed in una curva di domanda secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 24. 25.2 Per ogni periodo rilevante sono preliminarmente accettate le offerte di acquisto e le offerte di vendita cumulate rispettivamente nella curva di domanda e nella curva di offerta in corrispondenza del punto di intersezione di dette curve. 25.3 Qualora l'intersezione di dette curve non consenta la selezione completa dell'offerta di vendita con priorita' minima tra quelle accettate, la quantita' in eccesso viene ripartita su tutte le offerte di vendita preliminarmente accettate, in proporzione alla dimensione delle singole offerte. 25.4 Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 25.1, 25.2 e 25.3 costituiscono il programma orario nazionale preliminare di immissione e prelievo. 25.5 Per ogni periodo rilevante, se, sulla base del programma orario nazionale preliminare di immissione e prelievo, l'entita' di almeno un transito di energia tra zone limitrofe, incluse le zone virtuali, e' superiore al limite ammissibile, come comunicato dal GRTN ai sensi del precedente Articolo 21, il GME procede alla conseguente separazione del mercato in due o piu' zone, applicando quanto previsto ai precedenti commi 25.1, 25.2 e 25.3 a ciascuna zona cosi' separata, considerando come offerte di vendita e di acquisto quelle riferite a punti di scambio rilevanti appartenenti alla zona stessa. Si considera inoltre, per le zone importatrici da zone limitrofe, l'importazione massima come offerta di vendita a prezzo nullo e, per le zone esportatrici verso zone limitrofe, l'esportazione massima come offerta di acquisto senza indicazione di prezzo. Il processo di segregazione in zone di mercato e di selezione delle offerte in ogni zona si conclude quando tutti i transiti di energia sono minori o uguali ai valori ammessi e quando in ogni zona e' garantito l'equilibrio complessivo tra domanda e offerta. Le offerte accettate, cosi' come modificate a seguito del frazionamento, costituiscono il programma orario preliminare di immissione e prelievo. 25.6 Il GME comunica a ciascun operatore i programmi orari preliminari di immissione e prelievo, dandone comunicazione anche al GRTN.

Articolo 26
Prezzo dell'energia elettrica nel mercato
del giorno prima dell'energia

26.1 Per ogni periodo rilevante, nel caso in cui non si sia proceduto alla separazione del mercato in due o piu' zone, il prezzo dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima dell'energia e' unico nazionale ed e' valido sia per la vendita che per l'acquisto di energia elettrica. Tale prezzo e' definito dall'intersezione tra la curva di domanda e la curva di offerta, secondo le modalita' indicate al precedente Articolo 25, commi 25.1, 25.2 e 25.3 ed e' pari al prezzo dell'offerta di vendita accettata con la minima priorita'. 26.2 Per ogni periodo rilevante, nel caso in cui il mercato sia stato separato in due o piu' zone, il prezzo dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima dell'energia e' unico all'interno di ciascuna zona di mercato. In ogni zona tale prezzo e' definito dall'intersezione tra la curva di domanda e la curva di offerta specifiche della zona con le stesse modalita' di cui al precedente comma 26.1 ed e' valido sia per la vendita che per l'acquisto di energia elettrica all'interno della zona.

Articolo 27
Valorizzazione della capacita' di trasmissione

27.1 Nel caso di separazione del mercato in due o piu' zone, il GME versa al GRTN i margini netti derivanti dalla differenza tra quanto pagano gli acquirenti e quanto viene riconosciuto ai venditori.

CAPO II
Mercato di aggiustamento

Articolo 28
Operatori

28.1 Alla prima sessione del mercato di aggiustamento possono partecipare, sia in qualita' di venditori che di acquirenti, tutti gli operatori, limitatamente ai punti di scambio rilevanti con riferimento ai quali siano state presentate offerte sul mercato del giorno prima dell'energia. Alla seconda sessione del mercato di aggiustamento possono partecipare, sia in qualita' di venditori che di acquirenti, tutti gli operatori.

Articolo 29
Informazioni preliminari al mercato

29.1 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte su ciascuna sessione del mercato di aggiustamento, come definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti informazioni: a) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari tra le zone geografiche, disponibili ai fini del mercato, risultanti, per la prima sessione del mercato di aggiustamento, alla chiusura del mercato del giorno prima dell'energia e, per la seconda sessione del mercato di aggiustamento, alla chiusura del mercato della riserva; b) i margini residui di scambio di energia rispetto ai limiti ammissibili dei transiti orari per ciascuno dei punti di interconnessione con l'estero, disponibili ai fini del mercato, dopo la chiusura dei precedenti mercati dell'energia; c) la capacita' oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione limitati risultante, per la prima sessione del mercato di aggiustamento, alla chiusura del mercato del giorno prima dell'energia e, per la seconda sessione del mercato di aggiustamento, alla chiusura del mercato della riserva; d) le variazioni dei programmi di utilizzo delle unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui il GRTN ha la disponibilita' e degli impianti CIP-6, rispetto ai programmi di immissione e prelievo stabiliti nei precedenti mercati dell'energia.

Articolo 30
Offerte di vendita e di acquisto

30.1 Le offerte sono costituite da coppie di valori (quantita', prezzo unitario). 30.2 Le offerte di vendita esprimono: a) la disponibilita' del produttore a vendere una quantita' di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa; b) la disponibilita' del consumatore a rivendere una quota, non superiore a quella indicata nell'offerta, dell'energia gia' acquistata ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le quantita' di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantita' definite nei programmi risultanti dai precedenti mercati dell'energia. 30.3 Le offerte di acquisto esprimono: a) la disponibilita' del consumatore ad acquistare una quantita' di energia non superiore a quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa; b) la disponibilita' del produttore a riacquistare una quota, non superiore a quella indicata nell'offerta, dell'energia venduta sul mercato del giorno prima dell'energia ad un prezzo unitario non superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa. Le quantita' di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantita' definite nei programmi risultanti dai precedenti mercati dell'energia.

Articolo 31
Frazionamento delle offerte

31.1 Le offerte di vendita e di acquisto possono essere accettate anche solo parzialmente.

Articolo 32
Ordine di priorita' delle offerte

32.1 Le offerte di vendita vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle a prezzo piu' basso o nullo fino a quelle a prezzo piu' alto. 32.2 Le offerte di acquisto vengono ordinate per prezzo non crescente, a partire da quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle a prezzo piu' basso. 32.3 A parita' di prezzo, hanno priorita' le offerte indicate dagli operatori come offerte bilanciate. 32.4 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 32.3, in presenza di piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 24, comma 24.2, e, all'interno di ciascuna categoria ivi prevista, le offerte di vendita da parte dei consumatori hanno priorita' rispetto alle altre offerte di vendita. 32.5 Fermo restando quanto previsto al precedente comma 32.3, in presenza di piu' offerte di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo, le offerte vengono ordinate secondo lo stesso ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 24, comma 24.4, e, all'interno di ciascuna categoria ivi prevista, le offerte di riacquisto da parte dei produttori hanno priorita' rispetto alle altre offerte di acquisto.

Articolo 33
Programmi orari preliminari aggiornati
di immissione e prelievo

33.1 Per ogni periodo rilevante, le offerte di vendita e le offerte di acquisto sono aggregate rispettivamente in una curva di offerta ed in una curva di domanda, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 32. 33.2 Per ogni periodo rilevante, sono preliminarmente accettate le offerte di acquisto e le offerte di vendita cumulate rispettivamente nella curva di domanda e nella curva di offerta nel punto di intersezione di dette curve. 33.3 Se la curva di offerta interseca verticalmente la curva di domanda in un tratto orizzontale viene parzialmente accettata l'offerta di acquisto con la priorita' minima tra quelle di cui al precedente comma 33.2. Negli altri casi viene parzialmente accettata l'offerta di vendita con la priorita' minima tra quelle di cui al precedente comma 33.2. 33.4 Per ogni periodo rilevante, se, sulla base delle offerte cosi' accettate, l'entita' di almeno un transito di energia tra zone geografiche e' superiore al margine residuo di scambio di energia, come comunicato dal GRTN ai sensi del precedente Articolo 29, il GME procede alla conseguente separazione del mercato in zone, applicando quanto previsto ai precedenti commi 33.1, 33.2 e 33.3 a ciascuna zona cosi' separata, considerando come offerte di vendita e di acquisto quelle originarie non frazionate riferite a punti di scambio rilevanti appartenenti alla stessa zona. Si considera inoltre, per le zone importatrici da zone limitrofe, il margine residuo di importazione come offerta di vendita a prezzo nullo e, per le zone esportatrici verso zone limitrofe, il margine residuo di esportazione come offerta di acquisto senza indicazione di prezzo. Il processo di segregazione in zone separate e di selezione delle offerte in ogni zona si conclude quando tutti i transiti di energia sono minori o uguali ai valori ammessi e quando in ogni zona e' garantito l'equilibrio complessivo tra domanda e offerta. 33.5 I programmi orari preliminari di immissione e prelievo definiti nel mercato del giorno prima dell'energia, cosi' come modificati dal mercato di aggiustamento, costituiscono i programmi preliminari aggiornati di immissione e prelievo.

Articolo 34
Modifica dei programmi di immissione
e prelievo per vincoli di rete

34.1 Al termine di ogni sessione del mercato di aggiustamento il GME comunica al GRTN i programmi preliminari aggiornati di immissione e prelievo. 34.2 Il GRTN verifica la compatibilita' dei programmi preliminari aggiornati con i vincoli di rete. Il GRTN procede: a) al termine della prima sessione del mercato di aggiustamento, alle azioni di ridispacciamento finalizzate alla risoluzione delle congestioni e all'uso efficiente della rete, utilizzando le offerte presentate nel mercato per la risoluzione delle congestioni di cui al Capo I della successiva Sezione III; b) al termine della seconda sessione del mercato di aggiustamento, alla risoluzione delle congestioni, revocando le offerte accettate nella sessione stessa. 34.3 Alle offerte accettate nella seconda sessione del mercato di aggiustamento e revocate dal GRTN ai sensi del precedente comma 34.2, lettera b), non viene riconosciuto alcun prezzo.

Articolo 35
Programmi finali di immissione e prelievo

35.1 I programmi preliminari aggiornati di immissione e prelievo, come eventualmente modificati dal GRTN ai sensi del precedente Articolo 34, costituiscono i programmi finali di immissione e prelievo. Il GME rende noti a ciascun operatore i programmi finali di competenza.

Articolo 36
Prezzo dell'energia elettrica nel mercato di aggiustamento

36.1 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona di mercato, il prezzo unitario dell'energia nel mercato di aggiustamento, unico per tutte le offerte accettate, e' pari al prezzo dell'offerta di vendita accettata con la minima priorita'.

Articolo 37
Valorizzazione della capacita' di trasmissione

37.1 Nel caso di separazione del mercato in ulteriori zone rispetto al mercato del giorno prima dell'energia, il GME versa al GRTN i margini netti derivanti dalla differenza tra quanto pagano gli acquirenti e quanto viene riconosciuto ai venditori.

SEZIONE III
MERCATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE
PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
CAPO I
Mercato per la risoluzione delle congestioni
Articolo 38
Operatori

38.1 Al mercato per la risoluzione delle congestioni possono partecipare tutti gli operatori.

Articolo 39
Offerte di vendita e di acquisto

39.1 Le offerte sono costituite da coppie di valori (quantita', prezzo unitario). 39.2 Le offerte di vendita esprimono: a) la disponibilita' del produttore ad aumentare la produzione prevista dai programmi preliminari aggiornati di una quantita' di energia non superiore a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa; b) la disponibilita' del consumatore a ridurre i consumi previsti dai programmi preliminari aggiornati di una quantita' non superiore a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa. Le quantita' di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantita' definite nei programmi preliminari aggiornati. 39.3 Le offerte di acquisto esprimono: a) la disponibilita' del produttore a ridurre la produzione prevista dai programmi preliminari aggiornati di una quantita' non superiore a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa. Le quantita' di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantita' definite nei programmi preliminari aggiornati; b) la disponibilita' del consumatore ad aumentare i consumi previsti dai programmi preliminari aggiornati di una quantita' di energia non superiore a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa;

Articolo 40
Frazionamento delle offerte

40.1 Le offerte di vendita e di acquisto possono essere accettate anche solo parzialmente.

Articolo 41
Risoluzione delle congestioni

41.1 Il GME comunica al GRTN le offerte ricevute sul mercato per la risoluzione delle congestioni.

Articolo 42
Prezzo dell'energia elettrica nel mercato
per la risoluzione delle congestioni

42.1 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona di mercato, l'energia relativa ad offerte accettate e' valorizzata al relativo prezzo di offerta. In particolare il prezzo di offerta e': a) riconosciuto ai titolari delle unita' di produzione per le offerte di incremento della produzione; b) rimborsato dai titolari delle unita' di produzione per le offerte di riduzione della produzione; c) rimborsato ai consumatori per le offerte di riduzione dei consumi; d) pagato dai consumatori per le offerte di aumento dei consumi. 42.2 La copertura degli oneri connessi alle offerte accettate sul mercato per la risoluzione delle congestioni, al netto dei relativi proventi, sono di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base delle disposizioni dell'Autorita', ripartendo gli oneri stessi tra tutti i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete.

CAPO II
Mercato della riserva
Articolo 43
Operatori

43.1 Possono partecipare al mercato della riserva: a) i produttori titolari delle unita' di produzione qualificate, abilitati per i servizi di riserva di cui al successivo Articolo 44, compatibilmente con i relativi programmi finali di immissione e prelievo; b) i consumatori, limitatamente al servizio di regolazione terziaria, abilitati per i servizi di riserva di cui al successivo Articolo 44, compatibilmente con i relativi programmi finali di prelievo; c) il GRTN, per le unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui ha la disponibilita', compatibilmente con i relativi programmi finali di immissione e prelievo.

Articolo 44
Servizi negoziati

44.1 Nel mercato della riserva sono negoziati: a) il servizio di regolazione secondaria (frequenza/potenza); b) il servizio di regolazione terziaria a salire, distinta nelle tipologie definite dal GRTN; c) il servizio di regolazione terziaria a scendere, distinta nelle tipologie definite dal GRTN.

Articolo 45
Informazioni preliminari al mercato

45.1 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione di offerte sul mercato della riserva, come definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti informazioni: a) entita' del fabbisogno di regolazione secondaria e terziaria, quest'ultima nelle sue varie tipologie, per ciascun periodo rilevante, per ciascuna zona geografica e per ciascun polo di produzione limitato, o eventuali loro aggregazioni; b) i margini di scambio di potenza tra le zone geografiche, al netto dei transiti imputabili al mercato del giorno prima dell'energia ed alla prima sessione del mercato di aggiustamento, ai contratti bilaterali fisici e alle autoproduzioni; c) il fattore convenzionale di utilizzo della potenza offerta relativo ad ogni tipologia di regolazione terziaria.

Articolo 46
Offerte

46.1 Il termine per la presentazione delle offerte per le diverse tipologie di riserva e' unico. 46.2 La potenza offerta per una tipologia di regolazione terziaria si considera offerta, agli stessi prezzi, per le tipologie di riserva terziaria con maggiore tempo di preavviso. Le quantita' accettate per una tipologia sono portate in detrazione dalle offerte per le tipologie con maggior tempo di preavviso. 46.3 Il valore minimo di potenza che puo' essere offerto sul mercato della riserva e' definito per ciascuna tipologia nelle istruzioni. 46.4 Nel caso del servizio di regolazione secondaria, le offerte sono costituite da coppie di valori (quantita', prezzo unitario) in cui la quantita' rappresenta la potenza che l'unita' di produzione mette a disposizione sia in aumento che in diminuzione. 46.5 Nel caso del servizio di regolazione terziaria, nelle diverse tipologie di riserva a salire, le offerte sono costituite da terne di valori (quantita', prezzo unitario per la potenza, prezzo unitario per l'energia) in cui la quantita' rappresenta, per le unita' di produzione, l'aumento di potenza e, per i consumatori, la riduzione di consumi messi rispettivamente a disposizione. Le quantita' offerte per le unita' di produzione debbono poter essere utilizzate anche parzialmente. Il valore di potenza indicato nelle offerte si intende fruibile con continuita' per l'intero periodo rilevante, fatte salve le caratteristiche dinamiche dell'unita' di produzione o del carico. 46.6 Nel caso del servizio di regolazione terziaria, nelle diverse tipologie di riserva a scendere, le offerte sono costituite da terne di valori (quantita', prezzo unitario per la potenza, prezzo unitario per l'energia) in cui la quantita' rappresenta, per le unita' di produzione, la riduzione di potenza e, per i consumatori, l'aumento di consumi messi rispettivamente a disposizione. Le quantita' offerte per le unita' di produzione debbono poter essere utilizzate anche parzialmente. Il valore di potenza indicato nelle offerte si intende fruibile con continuita' per l'intero periodo rilevante, fatte salve le caratteristiche dinamiche dell'unita' di produzione o del carico.

Articolo 47
Frazionamento delle offerte

47.1 Le offerte di vendita di riserva per il servizio di regolazione terziaria possono essere accettate anche solo parzialmente. 47.2 La differenza tra le quantita' relative alle offerte di vendita della riserva per il servizio di regolazione terziaria accettate in una zona ed il corrispondente fabbisogno definito dal GRTN, ed eventualmente modificato ai sensi del successivo Articolo 49, comma 49.5, e' portata in detrazione alla quantita' dell'offerta accettata con la minima priorita'.

Articolo 48
Offerte di regolazione secondaria accettate

48.1 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona geografica, o eventuali loro aggregazioni, le offerte di vendita della riserva per il servizio di regolazione secondaria sono cumulate in una curva di offerta tenuto conto, a parita' di prezzo, dell'ordine di ricezione delle offerte da parte del GME. 48.2 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona geografica, risultano accettate le offerte cumulate nella curva di offerta nel punto in cui tale curva raggiunge la quantita' definita dal GRTN. 48.3 In presenza di offerte inferiori alle quantita' richieste dal GRTN in una o piu' delle zone geografiche di cui al precedente comma 48.1, questi puo' aggiornare la propria richiesta.

Articolo 49
Offerte di regolazione terziaria accettate

49.1 Per ogni offerta verificata, il GME calcola un indice di prezzo della regolazione terziaria. Per la regolazione terziaria a salire tale indice e' definito come la somma del prezzo unitario per la potenza e il prodotto tra il prezzo unitario per l'energia e il corrispondente fattore convenzionale di utilizzo di cui al precedente Articolo 45, comma 45.1, lettera c). Per la regolazione terziaria a scendere tale indice e' definito come la differenza tra il prezzo unitario per la potenza e il prodotto fra il prezzo unitario per l'energia e il corrispondente fattore convenzionale di utilizzo di cui al precedente Articolo 45, comma 45.1, lettera c). 49.2 Per ciascuna delle tipologie di regolazione terziaria a salire, per ogni periodo rilevante, il GME cumula le offerte in una curva di offerta in base a valori non decrescenti dell'indice di cui al precedente comma 49.1. A parita' di valore dell'indice, le offerte sono cumulate in base a valori non decrescenti del prezzo unitario offerto per l'energia, e a parita' di quest'ultimo, in base all'ordine di ricezione delle offerte stesse da parte del GME. 49.3 Per ciascuna delle tipologie di regolazione terziaria a scendere, per ogni periodo rilevante il GME cumula le offerte in una curva di offerta in base a valori non decrescenti dell'indice di cui al precedente comma 49.1. A parita' di valore dell'indice, le offerte sono cumulate in base a valori non crescenti del prezzo unitario offerto per l'energia e, a parita' di quest'ultimo, in base all'ordine di ricezione delle offerte stesse da parte del GME. 49.4 Per ogni tipologia di regolazione terziaria, per ogni periodo rilevante, risultano preliminarmente accettate le offerte cumulate nella curva di offerta nel punto in cui tale curva raggiunge la quantita' definita dal GRTN. 49.5 Per ogni periodo rilevante e per ogni tipologia di regolazione terziaria, se le offerte accettate non sono compatibili con il margine residuo di scambio tra zone geografiche, il GME procede alla conseguente separazione del mercato in zone, applicando quanto previsto ai precedenti commi 49.1, 49.2, 49.3 e 49.4 a ciascuna zona cosi' separata. Per le zone importatrici da zone limitrofe, il margine residuo di importazione viene portato in detrazione al fabbisogno di riserva; per le zone esportatrici verso zone limitrofe, il margine residuo di esportazione viene portato in incremento al fabbisogno di riserva. Il processo di segregazione in zone separate e di selezione delle offerte in ogni zona si conclude quando tutti i transiti sono minori o uguali ai valori ammessi e quando in ogni zona e' garantito l'equilibrio complessivo tra offerte accettate e il risultante fabbisogno di regolazione terziaria definito dal GRTN. 49.6 I margini di scambio vengono aggiornati al termine della procedura di acquisto di ciascuna differente tipologia di regolazione terziaria. 49.7 Qualora non sia possibile soddisfare il fabbisogno di regolazione terziaria in una o piu' zone geografiche, il GRTN puo' aggiornare la propria richiesta. 49.8 Il GME comunica a ciascun operatore l'esito della procedura di accettazione delle offerte da questi presentate.

Articolo 50
Prezzo della riserva

50.1 Per la regolazione secondaria, la piu' alta delle offerte accettate determina il prezzo unitario riconosciuto a tutte le offerte accettate nella zona geografica e per il periodo rilevante in esame. 50.2 Nel caso della regolazione terziaria, nelle sue varie tipologie, alle offerte accettate e' riconosciuto il prezzo unitario per la potenza offerto. 50.3 La copertura dell'onere di riserva e' di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base delle disposizioni dell'Autorita', ripartendo tale onere tra tutti i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete.

Articolo 51
Prezzo dell'energia di riserva

51.1 L'energia relativa ad offerte di regolazione secondaria, erogata all'interno della banda di regolazione, e' valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima dell'energia. In particolare il prezzo e': a) riconosciuto ai titolari delle unita' di produzione per l'energia prodotta in eccesso rispetto alla quantita' definita nei programmi finali di immissione di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1; b) rimborsato dai titolari delle unita' di produzione per l'energia non prodotta rispetto alla quantita' definita nei programmi finali di immissione di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1. 51.2 La copertura dell'onere dell'energia relativa ad offerte di regolazione secondaria, erogata all'interno della banda di regolazione, e' di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base delle disposizioni dell'Autorita', ripartendo tale onere tra tutti i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete. 51.3 L'energia relativa ad offerte di regolazione terziaria e' valorizzata sul mercato di bilanciamento.

CAPO III
Mercato di bilanciamento
Articolo 52
Operatori

52.1 Possono partecipare al mercato di bilanciamento: a) i produttori titolari delle unita' di produzione qualificate e abilitate al bilanciamento in relazione alle loro caratteristiche dinamiche; b) il GRTN relativamente alle unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui ha la disponibilita', abilitate al bilanciamento in relazione alle loro caratteristiche dinamiche; c) i consumatori, purche' dotati di apparecchiature in grado di ridurre il carico con sufficiente rapidita', come definito nelle istruzioni.

Articolo 53
Offerte

53.1 Le offerte dei produttori e del GRTN sono costituite da coppie di valori (quantita', prezzo unitario) ed esprimono: a) per il bilanciamento in diminuzione, la disponibilita' a rinunciare ad una quota della energia gia' venduta, ad un prezzo pari a quello offerto. Le quantita' orarie di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantita' orarie definite nei programmi finali risultanti dal mercato del giorno prima dell'energia e dal mercato di aggiustamento; b) per il bilanciamento in aumento, la disponibilita' a vendere una ulteriore quantita' di energia, ad un prezzo pari a quello offerto. 53.2 Le offerte dei consumatori sono costituite da coppie di valori (quantita', prezzo unitario) ed esprimono: a) per il bilanciamento in aumento, la disponibilita' a rivendere una quota dell'energia gia' acquistata, ad un prezzo pari a quello offerto. Le quantita' orarie di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantita' orarie definite nei programmi finali risultanti dal mercato del giorno prima dell'energia e dal mercato di aggiustamento; b) per il bilanciamento in diminuzione, la disponibilita' ad acquistare un'ulteriore quantita' di energia, ad un prezzo pari a quello offerto.

Articolo 54
Utilizzazione delle offerte

54.1 Le offerte sul mercato di bilanciamento possono essere utilizzate anche solo parzialmente.

Articolo 55
Ordine di merito

55.1 Per ogni periodo rilevante, e' definito l'ordine di merito per il bilanciamento in aumento, in cui sono ordinate sulla base di prezzi non decrescenti: a) l'energia relativa alle offerte selezionate per il servizio di regolazione terziaria a salire, valorizzata al prezzo per l'energia offerto sul mercato della riserva di cui al precedente Articolo 46, comma 46.5; b) le offerte dei consumatori per riduzione dei consumi; c) le offerte dei produttori per aumento della produzione. 55.2 Per ogni periodo rilevante, e' definito l'ordine di merito per il bilanciamento in diminuzione in cui sono ordinate sulla base di prezzi non crescenti: a) l'energia relativa alle offerte selezionate per il servizio di regolazione terziaria a scendere, valorizzata al prezzo per l'energia offerto sul mercato della riserva di cui al precedente Articolo 46, comma 46.6; b) le offerte dei produttori per riduzione della produzione; c) le offerte dei consumatori per aumento dei consumi. 55.3 Ai fini della compilazione degli ordini di merito per il bilanciamento in aumento e in diminuzione, a parita' di prezzo, le offerte sono ordinate, rispettivamente, secondo la sequenza di cui al precedente comma 55.1 e al precedente comma 55.2. All'interno di ciascuna categoria ivi prevista, l'ordine di priorita' e' definito nelle istruzioni.

Articolo 56
Controllo in tempo reale del sistema elettrico

56.1 Gli ordini di merito sono comunicati dal GME al GRTN, che li utilizza per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento.

Articolo 57
Prezzi unitari di bilanciamento

57.1 Gli scostamenti richiesti dal GRTN a seguito dell'attivazione di un'offerta di bilanciamento sono valorizzati al relativo prezzo unitario di offerta. 57.2 La copertura degli oneri di bilanciamento e' di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base delle disposizioni dell'Autorita', ripartendo l'onere stesso tra i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete.

SEZIONE IV
LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE
Articolo 58
Determinazione delle partite economiche

58.1 Il GME, in esito alle transazioni sui mercati di cui alle precedenti Sezioni II e III, determina le partite economiche di dare e avere degli operatori, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente Sezione.

Articolo 59
Flussi fisici

59.1 Per ogni periodo rilevante, il GME riceve dal GRTN i dati relativi alle offerte accettate sul mercato per la risoluzione delle congestioni, nonche' i dati relativi ai flussi di energia sulla rete elettrica corrispondenti alle offerte attivate per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento. 59.2 I dati di cui al precedente comma 59.1, sono dal GRTN validati a livello di punto di immissione e di prelievo e corretti con l'attribuzione delle perdite.

Articolo 60
Liquidazione delle partite economiche

60.1 Per ogni periodo rilevante, il GME valorizza, per ciascun operatore, le partite economiche relative ai mercati del giorno prima dell'energia, di aggiustamento, per la risoluzione delle congestioni, della riserva e di bilanciamento. 60.2 Le transazioni sul mercato, aggregate per operatore, sono liquidate per l'insieme delle sessioni di mercato comprese nel periodo di riferimento per la liquidazione, come individuato nelle istruzioni. La suddetta liquidazione avviene sulla base degli esiti del dell'insieme delle sessioni del mercato del giorno prima dell'energia, del mercato per la risoluzione delle congestioni, del mercato di aggiustamento e del mercato della riserva comprese nel periodo di riferimento per la liquidazione e dei dati relativi ai flussi di energia sulla rete elettrica corrispondenti alle offerte attivate per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento riferiti allo stesso periodo.

TITOLO III
MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI
Articolo 61
Disposizioni generali

61.1 La contrattazione dei certificati verdi nella sede organizzata dal GME, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999, e' disciplinata dalle disposizioni del presente Titolo. 61.2 Il mercato dei certificati verdi organizzato dal GME prevede la contrattazione di: a) certificati verdi emessi a consuntivo trattabili in corso dell'anno di validita'; b) certificati verdi emessi in anticipo trattabili in anticipo di un anno rispetto all'anno di validita'; c) certificati verdi intestati al GRTN, da esso collocati al prezzo prefissato per l'anno di validita'.

Articolo 62
Operatori

62.1 Possono operare sul mercato dei certificati verdi organizzato dal GME, come acquirenti e come venditori, il GRTN, i produttori nazionali ed esteri, i clienti grossisti e le formazioni associative di cui all'art. 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Articolo 63
Accesso del GME al registro dei certificati verdi

63.1 Il GME, al fine della verifica della titolarita' dei certificati verdi offerti sul mercato, accede al registro dei certificati verdi tenuto dal GRTN. 63.2 Le transazioni eseguite nel mercato dei certificati verdi organizzato dal GME sono comunicate al GRTN il quale effettua l'aggiornamento del registro.

Articolo 64
Contrattazioni dei certificati verdi

64.1 Le contrattazioni avvengono attraverso negoziazione continua. Gli orari di contrattazione e la frequenza delle sessioni di contrattazione sono indicate nelle istruzioni. 64.2 Il GME organizza un book di negoziazione per ciascuna delle tipologie di certificati verdi di cui al precedente Articolo 61, comma 61.2. 64.3 Durante la sessione gli operatori inseriscono nel book di negoziazione le proposte di negoziazione indicando il volume e il prezzo. Il GME verifica nel registro dei certificati verdi la disponibilita' dei certificati verdi offerti in vendita da parte degli operatori. 64.4 Gli operatori possono ritirare le loro proposte mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 65. 64.5 Le proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno origine a liste ordinate per strumento negoziato secondo priorita' di prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale di immissione. Le proposte di negoziazione sono ordinate per prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente nel caso di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita. 64.6 Le proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo 65, sono cancellate automaticamente alla chiusura della sessione di contrattazione.

Articolo 65
Esecuzione delle transazioni

65.1 Durante la negoziazione continua, le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri: a) nel caso di proposta di acquisto con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di vendita a prezzo inferiore o uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5; b) nel caso di proposta di vendita con limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5; c) nel caso di proposta di acquisto senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di vendita con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione della proposta di acquisto, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5; d) nel caso di proposta di vendita senza limite di prezzo, l'abbinamento avviene a capienza con una o piu' offerte di acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione della proposta di vendita, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5. 65.2 Per ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo e' pari al prezzo della proposta avente priorita' temporale superiore. 65.3 Nel caso di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorita' temporale della proposta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una proposta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorita' temporale della proposta originaria ed il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.

TITOLO IV
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E SISTEMI DI GARANZIA

Articolo 66
Disposizioni generali

66.1 Il GME puo' affidare, sulla base di una procedura di selezione, il servizio di tesoreria ad un primario istituto di credito o finanziario.

Articolo 67
Obblighi degli operatori

67.1 Gli operatori del mercato sono tenuti a: a) adempiere alle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al mercato nei termini e secondo le modalita' indicati nelle istruzioni; b) prestare, a favore del GME, idonei strumenti di garanzia per la copertura delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione al mercato. Le caratteristiche e l'entita' degli strumenti di garanzia sono definite nelle istruzioni. Qualora la garanzia prestata dovesse divenire insufficiente avuto riguardo alle obbligazioni assunte, gli operatori sono tenuti ad adeguarla secondo le modalita' e i termini definiti nelle istruzioni.

Articolo 68
Inadempimento delle obbligazioni

68.1 Nei casi di inadempimento alle obbligazioni nei termini e secondo le modalita' definiti nelle istruzioni, il GME puo' disporre la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo Titolo V. 68.2 L'operatore che sia stato inadempiente agli obblighi di cui al precedente Articolo 67 e' sospeso dal mercato fino a quando non sia regolarizzata la sua posizione e, nel caso in cui la garanzia prestata sia gia' stata escussa, fino alla reintegrazione della medesima secondo le modalita' e le condizioni indicate nelle istruzioni

TITOLO V
SANZIONI E CONTROVERSIE
Articolo 69
Irrogazione delle sanzioni

69.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza di violazioni della disciplina del mercato, come individuate nelle istruzioni, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parita' di trattamento, tenuto conto della gravita' della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualita' indicata nelle istruzioni, le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto in forma privata; b) richiamo scritto in forma pubblica; c) sospensione dell'accesso al mercato e ai suoi servizi per un periodo non superiore a cinque giorni; d) sospensione fino a tre anni dal mercato e dai suoi servizi; e) esclusione dell'operatore dal mercato. 69.2 Nel caso in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, all'operatore puo' essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte nonche' l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse. 69.3 Rilevata una violazione, il GME invia all'operatore e, per conoscenza, al gestore della rete elettrica in cui sono situati i punti di immissione e prelievo, una comunicazione contenente: a) la descrizione dell'ipotesi di violazione; b) la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione. 69.4 Nel caso di operatore cliente grossista, qualora il GME rilevi violazioni di particolare gravita', come specificate nelle istruzioni, la comunicazione di cui al precedente comma 69.3 e' inviata, per conoscenza, anche ai consumatori approvvigionati dal cliente grossista. 69.5 Qualora il GME ritenga necessaria l'audizione dell'operatore interessato, fissa la data dandone tempestiva comunicazione all'operatore stesso. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procedera' sulla base degli elementi acquisiti. 69.6 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione, ovvero dispone l'archiviazione della contestazione, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 69.3. 69.7 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in via cautelativa sospende l'operatore dal mercato durante l'espletamento della procedura sanzionatoria. 69.8 La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, e' notificata all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'Autorita'.

Articolo 70
Pubblicita' delle sanzioni

70.1 Dell'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, lettere b), c), d), ed e), viene data pubblicita', mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi 10 giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata devoluta al Collegio dei Probiviri. In quest'ultimo caso, l'irrogazione della sanzione e' resa pubblica, unitamente alla decisione confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.

Articolo 71
Impugnazione del diniego di ammissione
al mercato elettrico e delle sanzioni

71.1 Avverso il diniego di ammissione alla qualifica di operatore, ovvero avverso le sanzioni di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1, puo' essere proposto ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di 10 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

Articolo 72
Collegio dei Probiviri

72.1 Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GME, e' nominato il Collegio dei Probiviri. 72.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed e' composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di un componente supplente. 72.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, scelti tra persone dotate di spiccate doti morali e professionali, nonche' di specifiche competenze tecniche, restano in carica tre anni e possono essere nominati una sola volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei Probiviri si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dalla nomina. 72.4 Con la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la prima volta del Collegio dei Probiviri sono altresi' stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attivita' del Collegio. 72.5 Il Consiglio di Amministrazione del GME, nel caso in cui pervenga comunicazione, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, di difficolta' nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di uno o piu' componenti, ovvero abbia ricevuto circostanziata notizia del cattivo funzionamento del Collegio, previe le opportune verifiche, puo' revocare la nomina di uno o piu' componenti o dell'intero Collegio. 72.6 Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 71, il Collegio dei Probiviri e' altresi' competente su ogni altra controversia insorta tra il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della disciplina del mercato elettrico. 72.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, sono adottate entro venti giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti. 72.8 Il componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale, diretto o indiretto, nelle decisioni che il Collegio e' chiamato ad adottare e' tenuto ad astenersi dal concorrere alla formazione delle decisioni. In tal caso, il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente del Collegio il quale provvedera' alla convocazione del componente supplente. La violazione di tale obbligo di astensione costituisce motivo di revoca della nomina. 72.9 Il singolo componente del Collegio dei Probiviri cessa dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di cui al precedente comma 72.3 e di revoca di cui ai precedenti 72.5 e 72.8, anche a seguito di dimissioni scritte, dallo stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, il quale potra' respingere le dimissioni stesse per una sola volta. 72.10 In caso di sopravvenuta incompatibilita', decadenza, revoca o dimissioni di uno o piu' componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio di Amministrazione del GME effettuera' la nomina dei componenti in sostituzione di quelli cessati.

Articolo 73
Collegio arbitrale

73.1 Qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e dall'applicazione della disciplina del mercato e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale. 73.2 Costituisce condizione necessaria per l'attivazione della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri. 73.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le decisioni del Collegio arbitrale, il quale ha ogni piu' ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna. 73.4 Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio dei Probiviri. 73.5 Il collegio arbitrale e' composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. 73.6 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale e' svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 73.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.

TITOLO VI
CONTRATTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Articolo 74
Strumenti finanziari derivati

74.1 Il GME puo' promuovere lo sviluppo della contrattazione di strumenti finanziari derivati sul prezzo dell'energia elettrica, anche al fine di fornire agli operatori adeguate possibilita' di copertura del rischio.
 
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