| Gazzetta n. 127 del 4 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 9 maggio 2001 |  
| Approvazione  della  disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. |  
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                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo 1999, n. 79, di attuazione della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica  ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che prevede,  fra  l'altro,  che  la disciplina del mercato elettrico sia predisposta dal Gestore del Mercato Elettrico e che sia approvata con decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e dell'artigianato,  sentita  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas; Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato  11 novembre 1999 recante Direttive per l'attuazione delle  norme  in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui  ai  commi  1,  2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo  1999, n. 79 , ed in particolare l'articolo 6, commi 1 e 2, che prevedono  che  il  Gestore  del Mercato Elettrico, nell'ambito della gestione  economica  del mercato elettrico, organizzi una sede per la contrattazione   dei   certificati   verdi   e   che   i  criteri  di organizzazione  della  contrattazione  di  detti certificati verdi si conformino alla disciplina del mercato; Considerato  che  la  societA'  Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale  S.p.a.  ha costituito, in data 27 giugno 2000, la societa' per azioni Gestore del Mercato Elettrico; Vista  la  proposta di disciplina del mercato elettrico approvata dal Consiglio  di  Amministrazione  dalla  societA'  Gestore  del Mercato Elettrico  nella  riunione  del  9  novembre  2000  e  trasmessa  per l'approvazione   al   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato   in   data   20   novembre   2000;  Vista  la  nota dell'AutoritA'  per  l'energia elettrica e il gas in data 26 febbraio 2001,  recante  indicazioni sulla suddetta proposta di disciplina del mercato elettrico; Viste  le  raccomandazioni  trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  in  data  2 marzo 2001 dall'AutoritA' garante della concorrenza e del mercato; Vista  la  successiva  proposta  di  disciplina del mercato elettrico approvata dal Consiglio di Amministrazione dalla societA' Gestore del Mercato  Elettrico  nella  riunione del 26 marzo 2001 e trasmessa per l'approvazione   al   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato in data 27 marzo 2001; Vista  la  deliberazione del 30 aprile 2001, n. 95/01, dell'AutoritA' per  l'energia  elettrica  e il gas, ed in particolare l'allegato A a detta  deliberazione recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul territorio nazionale  ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Vista  la  deliberazione del 30 aprile 2001, n. 96/01, dell'Autorita' per  l'energia  elettrica  e il gas, recante Disposizioni generali in materia  di  mercato dell'energia elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ; Vista  la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 97/01  del 30 aprile 2001 recante Parere dell'AutoritA' per l'energia elettrica  e  il  gas  al  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato su uno schema di disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ; Vista  la  successiva  proposta  di  disciplina del mercato elettrico approvata dal Consiglio di Amministrazione della societa' Gestore del Mercato  Elettrico  nella riunione dell'8 maggio 2001 e trasmessa per l'approvazione   al   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato nella stessa data; Considerato  che  detta proposta recepisce, per quanto necessario, le osservazioni espresse dall'AutoritA' per l'energia elettrica e il gas nel richiamato parere; Considerato  che,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 3, del decreto legislativo  16 marzo 1999, n. 79, l'assunzione di responsabilita' da parte  della  societa'  Gestore  del Mercato Elettrico in ordine alla gestione   economica   delle   offerte   di  acquisto  e  di  vendita dell'energia  elettrica  e  di tutti i servizi connessi o determinata con  provvedimento  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato;                              Decreta:                               Art. 1.         Approvazione della disciplina del mercato elettrico
  1.  E'  approvata  la  disciplina  del mercato di cui all'articolo 5, comma  1,  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, predisposta dal  Gestore  del  Mercato  Elettrico  S.p.a.  nel  testo allegato al presente decreto. 2.  Il  Gestore  del Mercato Elettrico S.p.a. organizza e gestisce le offerte  di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi in base alla disciplina di cui al comma 1. 3.  Il  Gestore  del  Mercato Elettrico S.p.a. trasmette al Ministero dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, su richiesta dello stesso   Ministero,   copia   di   ogni  documentazione  relativa  al funzionamento,   al   monitoraggio   e   all'evoluzione  del  mercato elettrico.  |  
|   |                                 Art. 2.                          Entrata in vigore
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Roma, 9 maggio 2001                                                   Il Ministro: Letta  |  
|   |                    Disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
                                TITOLO I                        DISPOSIZIONI GENERALI                             Articolo 1                             Definizioni
  1.1  Ai  fini  della  disciplina del mercato si applicano le seguenti definizioni: a)  per  Acquirente  Unico  si  intende la societa' per azioni di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 79/99; b)  per  autoproduzione si intende la produzione di energia elettrica destinata  in  misura  non  inferiore  al  70%  all'uso  proprio  del produttore, ovvero all'uso delle societa' controllate, della societa' controllante    o   delle   societa'   controllate   dalla   medesima controllante,  nonche'  all'uso  dei  soci di societa' cooperative di produzione  e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi  o  societa'  consortili  costituiti  per  la  produzione di energia  elettrica  da fonti energetiche rinnovabili o destinata agli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1o aprile 1999; c)  per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; d)  per  banda  di  regolazione  si  intende  l'intervallo di potenza all'interno  del  quale  il  sistema  di  regolazione  dell'unita' di produzione  puo'  far  variare la potenza prodotta dall'unita' stessa sia in aumento che in diminuzione; e)  per  bilanciamento  si  intende  l'attivita'  diretta a mantenere l'equilibrio  tra  immissioni  e  prelievi di energia elettrica sulla rete. Il bilanciamento si distingue in: e1)	bilanciamento   in   aumento,   cioe'   l'attivita'   diretta   a ripristinare  l'equilibrio  tra  immissioni  e  prelievi  di  energia elettrica sulla rete aumentando la produzione o riducendo il consumo; e2)	bilanciamento   in   diminuzione,  cioe'  l'attivita'  diretta  a ripristinare  l'equilibrio  tra  immissioni  e  prelievi  di  energia elettrica sulla rete riducendo la produzione o aumentando il consumo; f)  per  book di negoziazione si intende il prospetto video in cui e' esposto  l'insieme  delle  proposte  di  negoziazione  immesse  dagli operatori, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione; g)  per  certificati  verdi si intendono i certificati negoziabili di cui  all'art.  5  del decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999; h) per cliente grossista si intende la persona fisica o giuridica che acquista  e  vende  energia  elettrica  senza esercitare attivita' di produzione,   trasmissione  e  distribuzione  nei  Paesi  dell'Unione Europea; i)  per  consumatore si intende il cliente idoneo, di cui all'art. 2, comma  6,  del  D.lgs.  n.  79/99,  che  acquista  energia  elettrica esclusivamente per uso proprio; j) per contratto bilaterale fisico si intende il contratto bilaterale in  deroga  al sistema delle offerte, di cui all'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 79/99; k)   per   curva  di  domanda  si  intende  la  spezzata,  sul  piano quantita-prezzo  unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando  le  offerte  di  acquisto  verificate, ordinate per prezzo unitario  non  crescente  a  partire  da quelle senza indicazione del prezzo; l)   per   curva  di  offerta  si  intende  la  spezzata,  sul  piano quantita-prezzo  unitario, riferita ad un periodo rilevante, ottenuta cumulando  le  offerte  di  vendita  verificate,  ordinate per prezzo unitario non decrescente; m)  per  decreto  del  Ministro  dell'industria  11  novembre 1999 si intende  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, recante direttive per l'attuazione delle  norme  in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui  ai  commi  1, 2 e 3 dell'art. 11 del D.lgs. n. 79/99, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale,  n. 292 del 14 dicembre 1999; n)  per  D.lgs.  n.  79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999  n.  79,  di  "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"; o)  per  dispacciamento  si  intende l'attivita' diretta ad impartire disposizioni  per  l'utilizzazione  e  l'esercizio  coordinati  degli impianti  di  produzione,  della  rete  di trasmissione e dei servizi ausiliari; p)  per fonte primaria rinnovabile si intende l'energia del sole, del vento,  delle risorse idriche, delle risorse geotermiche, delle maree o  del  moto  ondoso,  o  l'energia derivante dalla trasformazione di prodotti vegetali o di rifiuti organici o inorganici; q)  per  fattore  convenzionale di utilizzo della potenza relativo ad ogni tipologia di regolazione terziaria si intende il rapporto tra il quantitativo  convenzionale  di  energia  relativa  alle  offerte  di regolazione terziaria e la relativa potenza; r)  per  GME si intende il Gestore del mercato elettrico, la societa' per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 79/99, la gestione economica del mercato elettrico; s)  per  GRTN  si  intende  il  Gestore  della  rete  di trasmissione nazionale,  la societa' per azioni che esercita, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 79/99, le attivita' di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale; t)  per  impianti  CIP-6  si  intendono gli impianti di produzione di energia  elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991,  n.  9,  e  al  titolo  IV,  lettera  B), del provvedimento del Comitato  interministeriale  dei  prezzi  29  aprile 1992, n. 6/1992, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio  1992, nonche' gli altri impianti di produzione la cui energia elettrica  e'  oggetto  del  decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  21  novembre  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000; u)  per  impianto  di  produzione  si intende l'insieme di una o piu' unita' di produzione collocate nello stesso sito; v)  per  impianto  idroelettrico  di pompaggio si intende un impianto idroelettrico di generazione e pompaggio; w)  per  indisponibilita'  di  un  elemento  della  rete elettrica si intende  lo  stato  nel quale un elemento della rete elettrica non e' utilizzabile  da  parte  del relativo gestore per le attivita' di sua competenza; x)  per mercato si intende il mercato organizzato e gestito dal GME e articolato nel mercato elettrico e nel mercato dei certificati verdi; y)  per  mercato  del giorno prima dell'energia si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo; z) per mercato della riserva si intende la sede di approvvigionamento da parte del GRTN di riserva di potenza per ciascun periodo rilevante del giorno successivo; aa)  per  mercato di aggiustamento si intende la sede di negoziazione delle  offerte  di  acquisto  e  vendita  di  energia  elettrica  per l'aggiustamento  dei  programmi di immissione e prelievo definiti sul mercato del giorno prima dell'energia; bb)   per   mercato   di   bilanciamento   si   intende  la  sede  di approvvigionamento   da   parte   del   GRTN  delle  risorse  per  il bilanciamento  delle  immissioni  e dei prelievi di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; cc) per mercato elettrico si intende l'insieme del mercato del giorno prima  dell'energia, del mercato di aggiustamento, del mercato per la risoluzione  delle  congestioni,  del  mercato  della  riserva  e del mercato di bilanciamento; dd)  per  mercato  per la risoluzione delle congestioni si intende la sede  di  approvvigionamento  da  parte del GRTN delle risorse per la risoluzione  delle  congestioni  di  rete e per l'utilizzo efficiente della rete; ee)   per   negoziazione   continua   si   intende  la  modalita'  di contrattazione  basata  sull'abbinamento automatico delle proposte di acquisto  e  di  vendita, con la possibilita' di inserimento di nuove proposte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione; ff)   per   offerta  accettata  si  intende  un'offerta,  tra  quelle verificate,  per  la  quale  il  titolare  acquisisce  il  diritto  e l'obbligo di fornire il servizio offerto o di ricevere la prestazione richiesta  ai  prezzi  stabiliti in applicazione della disciplina del mercato; gg)  per  offerta  multipla  si intende una offerta costituita da una serie  di  offerte  di acquisto o di vendita presentate da uno stesso operatore  per  lo  stesso periodo rilevante e relativa ad una stessa unita'  di  produzione, punto di prelievo o punto di interconnessione con  l'estero,  ottenuta frazionando la quantita' complessiva offerta sul mercato; hh)  per offerta valida si intende l'offerta presentata conformemente alle procedure e nei termini stabiliti nelle istruzioni; ii)  per  offerta  verificata  si  intende  l'offerta  valida  che ha superato  con  esito  positivo  tutte  le  verifiche  previste  nelle istruzioni; jj)  per  offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo  e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, tali che le rispettive  quantita'  si  equilibrano,  presentate  sul  mercato  di aggiustamento  anche  da  operatori diversi purche' nella stessa zona geografica   e   appositamente   identificate   come  indicato  nelle istruzioni; kk)  per  operatore  si  intende la persona fisica o giuridica che e' ammessa   ad   operare  sul  mercato  elettrico  o  sul  mercato  dei certificati verdi; ll)  per  ordine  di  merito  si  intende l'ordine di priorita' di un insieme  di  offerte  di  acquisto  o  di vendita definito in base al prezzo  offerto  e,  a  parita'  di  quest'ultimo,  in  base ad altri parametri di riferimento; mm)  per  periodo  di  riferimento  per la liquidazione si intende il periodo  rispetto  al  quale  le  partite  economiche  relative  alle sessioni  di  mercato  che si svolgono all'interno del periodo stesso sono liquidate congiuntamente; nn)  per  periodo  rilevante si intende il periodo temporale cui deve essere riferita la singola offerta sul mercato elettrico; oo)  per  polo di produzione limitato si intende un insieme di unita' di  produzione  connesse  ad  una  porzione  della RTN senza punti di prelievo,  la  cui  produzione  massima esportabile verso la restante parte  della  RTN  e'  inferiore  alla produzione massima possibile a causa di insufficiente capacita' di trasporto; pp)  per  produttore  si  intende  la  persona fisica o giuridica che produce   energia   elettrica   indipendentemente   dalla  proprieta' dell'unita' di produzione; qq)  per  programma  di immissione si intende il diagramma orario che definisce,  con  riferimento  ad  un punto di scambio rilevante e per ciascun  periodo  rilevante, le quantita' di energia elettrica per le quali l'operatore detiene il diritto e l'obbligo all'immissione; rr)  per  programma  di  prelievo  si intende il diagramma orario che definisce,  con  riferimento  ad  un punto di scambio rilevante e per ciascun  periodo  rilevante, le quantita' di energia elettrica per le quali l'operatore detiene il diritto e l'obbligo al prelievo; ss) per proposta di negoziazione si intende l'ordine di acquisto o di vendita sul mercato dei certificati verdi immesso dagli operatori nel book  di  negoziazione  e  contenente  le informazioni necessarie per l'esposizione e l'esecuzione; tt) per punto di immissione si intende il punto della rete elettrica, dotato  di  uno  o  piu'  apparati  di  misura  di tipo conforme alle specifiche  tecniche definite dal GRTN, nel quale l'energia elettrica viene immessa in rete; uu)  per  punto  di  interconnessione  con  l'estero  si  intende  la frontiera,  cioe' l'insieme delle linee di interconnessione della RTN con  ciascuno  dei  Paesi  le cui reti sono direttamente connesse con quest'ultima; vv)  per  punto di prelievo si intende il punto della rete elettrica, dotato  di  uno  o  piu'  apparati  di  misura  di tipo conforme alle specifiche  tecniche definite dal GRTN, nel quale l'energia elettrica viene prelevata dalla rete; ww)  per  punto  di  scambio rilevante si intende un insieme di punti della  rete  elettrica a tensione superiore a 35 kV tale che, ai fini del  dispacciamento,  risulti  indifferente  in  quale  punto di tale insieme avvenga l'immissione o il prelievo di energia elettrica; xx)  per  regolazione  secondaria  si  intende la funzione automatica centralizzata  che  consente  di attivare la produzione per mantenere gli  scambi  di  potenza tra porzioni di rete elettrica confinanti ai valori programmati, secondo le regole stabilite dall'UCTE; yy)  per  regolazione terziaria si intende l'adattamento del punto di funzionamento,  l'avviamento  o  la  disconnessione  di  generatori o carichi,  per  garantire  la  messa  a  disposizione  di una banda di regolazione  secondaria  in  quantita'  sufficiente ed adattabile nel tempo; zz)  per  regole di dispacciamento di intendono le regole emanate dal GRTN ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 79/99; aaa)  per rete elettrica si intende l'insieme della RTN e delle altre reti  elettriche  con  obbligo  di connessione a terzi e direttamente connesse alla RTN; bbb)  per  RTN  si  intende  la  rete di trasmissione nazionale, come individuata  dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie  generale,  Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999, e dai successivi programmi di sviluppo; ccc)  per  riserva si intende il complesso dei servizi di regolazione secondaria e terziaria; ddd) per UCTE si intende l'Union pour la coordination du transport de l'electricite',  l'organismo  europeo  che coordina gli interessi dei gestori  delle  reti di trasmissione europee, garantendo la sicurezza delle operazioni di scambio tra le reti; eee)   per  unita'  di  produzione  si  intende  il  complesso  delle apparecchiature  destinate  alla  conversione  di  energia fornita da qualsiasi fonte primaria in energia elettrica; fff)  per  unita' di produzione essenziale ai fini della sicurezza si intende  una unita' di produzione la cui disponibilita' e' essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilita' del servizio elettrico e per  la  quale il GRTN assume la responsabilita' della partecipazione al mercato elettrico; ggg)  per  unita'  di produzione qualificata si intende una unita' di produzione,  iscritta  nell'apposito  registro,  con riferimento alla quale un operatore e' ammesso al mercato; hhh)  per  zona di mercato si intende l'aggregato di zone geografiche e/o   virtuali  caratterizzato  da  uno  stesso  prezzo  dell'energia risultante dall'applicazione della disciplina del mercato elettrico; iii) per zona geografica si intende una porzione della rete elettrica per  la  quale esistono, per ragioni di sicurezza del sistema, limiti fisici   di   scambio   di   energia   con  altre  zone  geografiche, determinabili ricorrendo ad un modello di calcolo basato sul bilancio tra generazione e consumi; jjj)  per  zona  virtuale si intende un punto di interconnessione con l'estero o un polo di produzione limitato.
                               Articolo 2                        Disposizioni generali
  2.1  Il  GME  esercita  le  proprie  funzioni  secondo  modalita' non discriminatorie e sulla base di procedure definite in via generale. 2.2  Il  GME  si  dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti  di  interesse,  anche  solo  potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto della disciplina del mercato. 2.3  Il  GME  predispone  proposte  di  modifica della disciplina del mercato  e  le  rende  note,  mediante pubblicazione sul proprio sito internet  o  altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine  non  inferiore  a  trenta  giorni  entro il quale gli stessi soggetti  possono  far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle   osservazioni  ricevute,  il  GME  trasmette  le  proposte  di modifica,  adeguatamente  motivate,  al  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autorita'.
                               Articolo 3         Istruzioni e disposizioni tecniche di funzionamento
  3.1  Le norme attuative e procedimentali della disciplina del mercato sono  definite  nelle  istruzioni  e  nelle  disposizioni tecniche di funzionamento.   Nel   predisporre  lo  schema  di  istruzioni  e  le disposizioni  tecniche di funzionamento, il GME si attiene ai criteri di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 79/99. 3.2  Il  GME  predispone  uno  schema  di istruzioni e lo rende noto, mediante  pubblicazione  sul  proprio  sito  internet  o  altro mezzo idoneo,  ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a trenta  giorni  entro  il  quale  gli  stessi  soggetti  possono  far pervenire  eventuali  osservazioni.  Tenuto  conto delle osservazioni ricevute,  il GME trasmette le istruzioni al Ministro dell'industria, del   commercio   e   dell'artigianato  per  l'approvazione,  sentita l'Autorita'. 3.3 Le istruzioni sono modificate con la medesima procedura di cui al precedente   comma   3.2.  Il  termine  entro  il  quale  i  soggetti interessati  possono  far  pervenire  osservazioni  sullo  schema  di modifica  reso  noto  dal GME e' non inferiore a dieci giorni. Tenuto conto  delle  osservazioni  ricevute, il GME trasmette la proposta di modifica,  adeguatamente  motivata,  al  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione, sentita l'Autorita'. Qualora  il  Ministro  non  si  pronunci  entro quindici giorni dalla trasmissione  della  proposta  di  modifica,  la  modifica si intende approvata. 3.4  La  procedura  di cui al precedente comma 3.3 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica delle istruzioni finalizzati a salvaguardare  il  regolare funzionamento del mercato. In questo caso la  modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul  sito internet dello stesso, e viene tempestivamente trasmessa al Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  per l'approvazione,  sentita  l'Autorita'.  Qualora  il  Ministro  non si pronunci  entro  quindici  giorni  dalla trasmissione, la modifica si intende  approvata. Qualora il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato si pronunci, nei suddetti termini, non approvando la  modifica,  la  stessa  cessa  di  avere  efficacia  dalla data di comunicazione  al  GME  della determinazione del Ministro. Il GME da' tempestiva  comunicazione  agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
                               Articolo 4 Ammissione al mercato ed acquisizione della qualifica di operatore
  4.1  Ai  fini  della  partecipazione  al  mercato,  i soggetti aventi titolo,  in  possesso  dei  requisiti  di  capacita'  ed onorabilita' indicati   nelle   istruzioni,  presentano  al  GME  una  domanda  di ammissione  redatta  secondo  il modello riportato nelle istruzioni e corredata dalla documentazione ivi indicata. 4.2  Il  GME,  dopo  aver  verificato  il possesso dei requisiti e la regolarita'  della  documentazione  presentata,  comunica al soggetto interessato,  entro  il  termine e secondo le modalita' fissati nelle istruzioni,  l'ammissione  ovvero  i motivi della mancata ammissione. Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica  al  soggetto  interessato  gli  adempimenti  necessari  per regolarizzare  o  completare  la  documentazione. Detta comunicazione sospende i termini di verifica della documentazione. 4.3  I  soggetti  ammessi  al  mercato  acquisiscono  la qualifica di operatore. 4.4  Gli  operatori  sono  inseriti  in  un  apposito  "Elenco  degli operatori  ammessi  al  mercato". Nell'Elenco vengono registrati, per ogni  produttore,  le unita' di produzione, i punti di immissione e i punti  di  scambio  rilevanti  e,  per  ogni  consumatore, i punti di prelievo  e  i punti di scambio rilevanti con riferimento ai quali e' riconosciuta la qualifica di operatore. 4.5  Gli  operatori  comunicano al GME, entro i termini fissati nelle istruzioni,  ogni  variazione  circa  fatti, stati e qualita' che sia tale  da  comportare  la  perdita o la modifica anche di uno solo dei requisiti  per l'ammissione al mercato, ovvero sia tale da modificare i  dati  dichiarati  dall'operatore e riportati nell'elenco di cui al precedente comma 4.4. 4.6  Il  GME,  con  cadenza almeno biennale, verifica il permanere in capo  agli  operatori  dei  requisiti  previsti  per  l'ammissione al mercato.  A tal fine, puo' richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella gia' presentata.
                               Articolo 5                        Contratto di adesione
  5.1  Ai  fini  dell'ammissione  al  mercato, i soggetti aventi titolo sottoscrivono il "Contratto di adesione", secondo il modello definito nelle istruzioni, in cui si impegnano, tra l'altro, a: a)  dotarsi  di  sistemi  tecnologici  adeguati  per  lo  svolgimento dell'attivita'  di  negoziazione che siano compatibili con il sistema informatico   di   supporto   del   GME,   nonche'   di   aggiornarli conseguentemente  ad eventuali modifiche apportate dal GME al proprio sistema; b)  aderire  al servizio di regolazione dei pagamenti e ai sistemi di garanzia di cui al successivo Titolo IV; c) rispettare, se tenuti, gli obblighi di cui all'art. 11, commi 1, 2 e  3,  del D.lgs. n. 79/99, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'industria 11 novembre 1999. 5.2 Il Contratto di adesione definisce i diritti e gli obblighi degli operatori e le condizioni dei contratti stipulati. 5.3  Con  riferimento  al mercato elettrico, il Contratto di adesione contiene altresi' il conferimento dell'incarico al GME per la stipula dei contratti di acquisto e vendita. Tali contratti si perfezionano: a)  sul  mercato  del  giorno  prima  dell'energia,  sul  mercato  di aggiustamento e sul mercato per la risoluzione delle congestioni, con la   comunicazione  all'operatore  da  parte  del  GME  del  relativo programma di immissione o di prelievo; b)  sul mercato della riserva, con la comunicazione dell'accettazione dell'offerta; c)  sul  mercato  di bilanciamento, con l'attivazione dell'offerta da parte del GRTN. 5.4  Gli  effetti  dei contratti di acquisto e vendita sul mercato si producono nella sfera giuridica e patrimoniale degli operatori, fermo restando  l'obbligo  di  questi  al  rilascio delle garanzie definite nelle  istruzioni  a  favore  del GME. Il GME rimane comunque garante delle  obbligazioni  assunte  sul  mercato  dagli  operatori  e dagli operatori stessi garantite.                             Articolo 6                              Verifiche
  6.1  Il GME verifica il rispetto della disciplina del mercato al fine di  assicurare  il  regolare  funzionamento  del  medesimo  secondo i criteri   di   neutralita',  trasparenza,  obiettivita',  nonche'  di concorrenza  tra  gli  operatori.  A tal fine, il GME puo' richiedere agli  operatori  ogni  informazione  o documento utile concernente le operazioni  da  questi  effettuate  sul  mercato, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
                               Articolo 7             Corrispettivo per i servizi erogati dal GME
  7.1 Gli operatori del mercato elettrico, a fronte dei servizi forniti dal  GME,  sono  tenuti  al  versamento  a  favore dello stesso di un corrispettivo  fisso  annuo  e di un corrispettivo per ogni MWh e per ogni MW negoziati. 7.2  Gli  operatori del mercato dei certificati verdi organizzato dal GME,  a  fronte  dei  servizi  da  questi  forniti,  sono  tenuti  al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni 100 MWh di energia sottostante al certificato trattato. 7.3  La misura dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2 e'  definita  annualmente  dal  GME  al fine di assicurare il proprio equilibrio  economico  e  finanziario.  Le modalita' di pagamento dei corrispettivi sono definite nelle istruzioni.
                               Articolo 8                       Informazioni di mercato
  8.1  I  dati ed i risultati del mercato, a livello aggregato, sono di pubblico  dominio  e  sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha libero accesso ai dati e ai risultati del mercato che lo riguardano direttamente. 8.2  Fatti  salvi  i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi,  regolamenti  o  altri  provvedimenti  delle autorita', il GME mantiene  il  riserbo  sulle  informazioni  relative  alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo minimo di 12 mesi. 8.3  Il  GME  trasmette al GRTN unicamente le informazioni necessarie per le attivita' di competenza di quest'ultimo.
                               Articolo 9                        Sicurezza di accesso
  9.1  Gli  operatori accedono al mercato attraverso apposite procedure finalizzate   a   garantire   il  riconoscimento  degli  operatori  e l'autenticita' delle transazioni. 9.2  Gli  operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici  di  accesso  e  ogni  altro  dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.
                                TITOLO II                          MERCATO ELETTRICO                              SEZIONE I                        DISPOSIZIONI GENERALI                             Articolo 10         Struttura del mercato elettrico e periodo rilevante
  10.1 Il mercato elettrico si articola in: a)  mercato  del  giorno  prima  dell'energia,  avente per oggetto le contrattazioni  di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto. Il  mercato  del  giorno  prima  dell'energia  si  svolge in un'unica sessione  relativa  al  giorno successivo. A tale mercato partecipano sia la domanda che l'offerta; b)  mercato  di  aggiustamento, avente per oggetto la contrattazione, tramite  offerte  di  vendita  e  di  acquisto,  delle  variazioni di quantita'  di  energia  rispetto  a  quelle negoziate sul mercato del giorno  prima  dell'energia. Il mercato di aggiustamento si svolge in due  sessioni,  la  prima  successiva  al  mercato  del  giorno prima dell'energia  e  relativa  a  tutti  i  periodi  rilevanti del giorno successivo,   la   seconda   all'inizio   della   giornata   cui   le contrattazioni  si  riferiscono e relativa ai periodi rilevanti dello stesso  giorno  successivi  alla  sessione  stessa.  A  tale  mercato partecipano sia la domanda che l'offerta; c)  mercato  per la risoluzione delle congestioni, avente per oggetto la  gestione  di  offerte  di  vendita  o di acquisto di quantita' di energia  per  la  risoluzione delle congestioni di rete risultanti al termine  della  prima  sessione  del  mercato  di aggiustamento e per l'utilizzo efficiente della rete; d)  mercato della riserva, avente per oggetto l'approvvigionamento di potenza  di  riserva.  Tale  mercato  si  svolge in un'unica sessione successiva  alla  prima sessione del mercato di aggiustamento. A tale mercato  partecipa la sola offerta, mentre la domanda e' definita dal GRTN; e)  mercato  di  bilanciamento,  avente per oggetto la definizione di ordini  di  merito  sulla  base di offerte di riduzioni e aumenti sia delle immissioni che dei prelievi per il bilanciamento in tempo reale della  domanda  con l'offerta di energia. Ogni giorno e' suddiviso in piu'  periodi di bilanciamento. Il mercato di bilanciamento si svolge in  tante  sessioni  quanti  sono  i  periodi  di bilanciamento, come definiti nelle istruzioni. 10.2  Il  periodo  rilevante per i mercati di cui al precedente comma 10.1 e' pari all'ora fissa.
                               Articolo 11          Unita' di produzione e punti di scambio rilevanti
  11.1  Gli operatori sono ammessi al mercato elettrico relativamente a unita' di produzione di potenza nominale pari o superiore a 10 MVA. 11.2 Ai fini del mercato, a)  ciascuna sezione o gruppo generatore di un impianto di produzione termoelettrico  e'  considerato  singola  unita'  di produzione se di potenza superiore a 50 MVA; b) tutte le sezioni o gruppi generatori di potenza inferiore o uguale a   50  MVA  appartenenti  ad  un  medesimo  impianto  di  produzione termoelettrico  sono  considerati  una  singola unita' di produzione, purche'  la  relativa  produzione sia riferibile ad un unico punto di immissione e allo stesso produttore; c)  tutte  le sezioni o gruppi generatori appartenenti ad un medesimo impianto  di produzione idroelettrico o da fonte primaria rinnovabile di  altro  tipo  sono  considerati  una  singola unita' di produzione purche'  la  relativa  produzione sia riferibile ad un unico punto di immissione e allo stesso produttore. 11.3  Il  GME  accede all'elenco dei punti di scambio rilevanti ed al registro  delle  unita'  di  produzione qualificate gestito dal GRTN. L'elenco  dei  punti di scambio rilevanti riporta le abilitazioni dei punti  di  prelievo alla partecipazione ai mercati della riserva e di bilanciamento.  Il  registro  delle  unita' di produzione qualificate riporta  le  abilitazioni  di  ciascuna unita' alla partecipazione ai vari  mercati, l'eventuale diritto alla precedenza nel dispacciamento e contiene i dati necessari alla verifica di congruita' tecnica delle offerte.
                               Articolo 12                  Zone geografiche e zone virtuali
  12.1  Il  GRTN  comunica  al  GME,  che  le pubblica sul proprio sito internet,  le  zone geografiche e le zone virtuali che caratterizzano il mercato elettrico.
                               Articolo 13                  Offerte di vendita e di acquisto
  13.1  Le  offerte  sono  riferite  ai punti di scambio rilevanti e ai punti  di  interconnessione  con  l'estero.  Le offerte relative alla produzione nazionale devono essere distinte per unita' di produzione. 13.2  La  quantita'  minima  negoziabile  per  ogni mercato e periodo rilevante e' stabilita nelle istruzioni. 13.3  I  prezzi  unitari  delle  offerte possono assumere solo valori maggiori  od  uguali  a zero. L'indicazione del prezzo e' facoltativa per le offerte di acquisto. 13.4  Le offerte verificate possono essere modificate dagli operatori fino  alla  chiusura  del periodo di accettazione delle offerte, come indicato nelle istruzioni.
                               Articolo 14                     Presentazione delle offerte
  14.1 Le offerte presentate al GME secondo le modalita', nei termini e nel  formato  stabiliti  nelle  istruzioni  sono  considerate offerte valide. 14.2  Per  la determinazione dell'orario di ricevimento delle offerte fa fede quello risultante dal sistema informatico del GME. In caso di modifica  delle  offerte  da  parte  degli  operatori,  ai fini della definizione dell'ordine di priorita', si fa riferimento all'orario di presentazione dell'ultima modifica pervenuta.
                               Articolo 15                  Congruita' tecnica delle offerte
  15.1  Tutte  le  offerte  valide  sono  sottoposte ad una verifica di congruita' tecnica secondo le modalita' indicate nelle istruzioni. Le offerte   ritenute  tecnicamente  congrue  sono  considerate  offerte verificate.   Agli   operatori   viene  data  motivata  comunicazione dell'eventuale  esito  negativo  della verifica, secondo le modalita' indicate nelle istruzioni.
                               Articolo 16                    Perdite sulla rete elettrica
  16.1  Le offerte sul mercato elettrico relative all'energia consumata o esportata sono formulate al lordo delle perdite ad esse imputate. 16.2 Le offerte sul mercato elettrico relative all'energia prodotta o importata sono formulate al netto delle perdite ad esse imputate.
                               Articolo 17          Indisponibilita' di elementi della rete elettrica
  17.1  Nel  caso  di indisponibilita' di elementi della rete elettrica comunicata all'operatore prima del termine per la presentazione delle offerte  sul  mercato elettrico, come indicato nelle istruzioni, e di entita'  tale  da non consentire l'immissione o il prelievo nei punti di  immissione  o  prelievo  interessati  dagli  elementi  della rete elettrica  in  questione,  gli  operatori,  limitatamente ai suddetti punti  e per il periodo di indisponibilita', sono esclusi dal mercato elettrico. 17.2  Gli  operatori,  se  non  esclusi  dal  mercato  ai  sensi  del precedente  comma  17.1, rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento  delle  obbligazioni  assunte  sul  mercato elettrico anche  nel  caso di indisponibilita' di elementi della rete elettrica dovuta  a  responsabilita' del gestore o del titolare della medesima, al  fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorita' o nelle ipotesi di forza maggiore.
                               Articolo 18               Deviazioni dalle risultanze del mercato
  18.1  Qualora, al fine di salvaguardare la sicurezza ed affidabilita' del  sistema  elettrico,  le disposizioni di dispacciamento impartite dal GRTN debbano discostarsi dalle risultanze del mercato, il GRTN ne da' tempestiva comunicazione al GME.
                               Articolo 19                       Sospensione del mercato
  19.1   Su  richiesta  del  GRTN,  ricorrendo  condizioni  eccezionali individuate  nelle  regole  di  dispacciamento,  il  GME  dispone  la sospensione del mercato. 19.2  Qualora  su  uno  dei  mercati  in  cui  si articola il mercato elettrico la quantita' complessiva offerta non sia tale da soddisfare la  quantita'  domandata  senza  indicazione di prezzo, il GME ne da' comunicazione  al GRTN, il quale offre le unita' di produzione di cui ha  la  disponibilita'.  Qualora cio' non sia sufficiente a garantire l'incrocio  tra  la  curva  di  domanda e la curva di offerta, il GME dispone la sospensione del mercato. 19.3  In  tutti  i  casi  di  sospensione  del  mercato il GME ne da' informativa   all'Autorita'   e   al  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato.
                               SEZIONE II                MERCATO DEL GIORNO PRIMA DELL'ENERGIA                     E MERCATO DI AGGIUSTAMENTO                               CAPO I                Mercato del giorno prima dell'energia                             Articolo 20                              Operatori
  20.1  Possono  operare  nel mercato del giorno prima dell'energia, in qualita' di venditori: a)  i  produttori  nazionali  relativamente  ad  unita' di produzione qualificate; b)  i  produttori  esteri  assegnatari  di  quote  della capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione; c)   i   produttori  esteri  che  abbiano,  a  qualsiasi  titolo,  la possibilita' fisica di transito sino alla frontiera italiana; d)  il  GRTN  per  l'energia delle unita' di produzione essenziali ai fini  della sicurezza di cui ha eventualmente la disponibilita' e per l'energia prodotta da impianti CIP-6; e)  il  GRTN  per  quanto attiene l'energia restituita dall'estero, a titolo  di  compensazione in natura per gli accordi di mutuo soccorso con  gestori delle reti estere e per gli scostamenti dai programmi di importazione/esportazione comunicati dall'UCTE; f)   l'Acquirente   Unico   e   i  clienti  grossisti,  limitatamente all'energia elettrica importata o prodotta da unita' di produzione da questi contrattualizzate. 20.2  Possono  operare  nel mercato del giorno prima dell'energia, in qualita' di acquirenti: a) l'Acquirente Unico; b)  i clienti idonei, come definiti dall'art. 14 del D.lgs. n. 79/99, e dalle disposizioni attuative; c)  il  GRTN  per  l'energia  da  restituire  all'estero, a titolo di compensazione  in  natura  per  gli  accordi  di mutuo soccorso con i gestori  delle  reti  estere  e  per gli scostamenti dai programmi di importazione/esportazione comunicati dall'UCTE; d)  i  produttori  nazionali  per  l'energia elettrica destinata alle unita'   idroelettriche   di  pompaggio  ed  all'alimentazione  degli impianti ausiliari delle unita' di produzione; e)  gli  acquirenti  esteri  assegnatari della capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione; g)  gli  acquirenti  esteri  che  abbiano,  a  qualsiasi  titolo,  la possibilita' fisica di transito dalla frontiera italiana.
                               Articolo 21                 Informazioni preliminari al mercato
  21.1  Con  congruo  anticipo rispetto al termine per la presentazione delle  offerte  sul  mercato  del  giorno  prima  dell'energia,  come definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili agli  operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti informazioni: a)  i  limiti  ammissibili  dei transiti orari di energia tra le zone geografiche disponibili ai fini del mercato; b)  i  limiti  ammissibili dei transiti orari di energia per ciascuna delle  zone  di interconnessione con l'estero disponibili ai fini del mercato; c) la massima capacita' oraria di esportazione di energia dai poli di produzione limitati disponibile ai fini del mercato; d)  la  stima  della  domanda  oraria  di  energia elettrica per zona geografica; e)  l'entita'  oraria  degli eventuali saldi con l'estero a titolo di compensazione in natura; f)  i  programmi di utilizzo delle unita' di produzione essenziali ai fini   della   sicurezza   di   cui   il  GRTN  ha  eventualmente  la disponibilita' e degli impianti CIP-6; g)  l'indisponibilita'  prevista  o comunque accertata degli elementi della RTN. 21.2  Negli  stessi  termini  di cui al precedente comma 21.1, il GME riceve  dai  gestori  delle  reti elettriche e rende disponibili agli operatori,  pubblicandole  sul proprio sito internet, le informazioni relative alle indisponibilita' degli elementi delle reti stesse.
                               Articolo 22                  Offerte di vendita e di acquisto
  22.1  Le  offerte  sono  costituite  da  coppie di valori (quantita', prezzo  unitario).  Le offerte di vendita esprimono la disponibilita' del  produttore  a  vendere  una quantita' di energia non superiore a quella  indicata  nell'offerta  ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa. Le offerte di acquisto esprimono la  disponibilita'  del  consumatore  ad  acquistare una quantita' di energia  ad  un prezzo unitario non superiore a quello di offerta, se indicato. 22.2 E' consentita la formulazione da parte dello stesso operatore di offerte  multiple  di  vendita  per  la stessa unita' di produzione o punto   di  interconnessione  con  l'estero,  purche'  a  prezzi  non decrescenti all'aumentare delle quantita'. 22.3 E' consentita la formulazione da parte dello stesso operatore di offerte multiple di acquisto relative allo stesso punto di prelievo o punto   di  interconnessione  con  l'estero,  purche'  a  prezzi  non crescenti all'aumentare delle quantita'.
                               Articolo 23                     Frazionamento delle offerte
  23.1  Le  offerte  di  vendita  possono  essere  accettate anche solo parzialmente. 23.2  Le  offerte  di  acquisto sono accettate per l'intera quantita' richiesta o sono rifiutate.
                               Articolo 24                  Ordine di priorita' delle offerte
  24.1   Le   offerte  di  vendita  vengono  ordinate  per  prezzo  non decrescente,  a partire da quelle con prezzo piu' basso fino a quelle con prezzo piu' alto. 24.2  In  presenza  di  piu' offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita': a)  le  offerte  di  energia delle unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui il GRTN ha la disponibilita'; b) le offerte di energia prodotta da impianti CIP-6; c) le offerte relative all'energia restituita dall'estero a titolo di compensazione  in natura per gli scostamenti dei programmi di scambio internazionali; d) le altre offerte di vendita. 24.3   Le  offerte  di  acquisto  vengono  ordinate  per  prezzo  non crescente,  a  partire  da  quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle con prezzo piu' basso. 24.4  In  presenza  di  piu' offerte di acquisto senza indicazione di prezzo  o  caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorita': a) le offerte dell'Acquirente Unico; b)   le   offerte   relative   all'energia   destinata   alle  unita' idroelettriche  di  pompaggio  di  cui  il  GRTN ha disponibilita' in quanto unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza; c)  le offerte relative all'energia da restituire all'estero a titolo di  compensazione  in  natura  per  gli  scostamenti dei programmi di scambio internazionali; d) le altre offerte di acquisto. 24.5  All'interno  di  ciascuna  delle categorie di cui ai precedenti commi  24.2  e 24.4, a parita' di prezzo, l'ordine di priorita' viene determinato nelle istruzioni.
                               Articolo 25        Programma orario preliminare di immissione e prelievo
  25.1 Per ogni periodo rilevante le offerte di vendita e le offerte di acquisto  sono  aggregate  dal  GME  rispettivamente  in una curva di offerta  ed  in una curva di domanda secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 24. 25.2  Per  ogni  periodo  rilevante sono preliminarmente accettate le offerte  di acquisto e le offerte di vendita cumulate rispettivamente nella curva di domanda e nella curva di offerta in corrispondenza del punto di intersezione di dette curve. 25.3  Qualora l'intersezione di dette curve non consenta la selezione completa  dell'offerta  di  vendita  con  priorita' minima tra quelle accettate,  la  quantita'  in  eccesso  viene  ripartita  su tutte le offerte  di  vendita  preliminarmente  accettate, in proporzione alla dimensione delle singole offerte. 25.4  Le offerte accettate ai sensi dei precedenti commi 25.1, 25.2 e 25.3  costituiscono  il  programma  orario  nazionale  preliminare di immissione e prelievo. 25.5  Per ogni periodo rilevante, se, sulla base del programma orario nazionale  preliminare  di immissione e prelievo, l'entita' di almeno un  transito di energia tra zone limitrofe, incluse le zone virtuali, e' superiore al limite ammissibile, come comunicato dal GRTN ai sensi del   precedente   Articolo  21,  il  GME  procede  alla  conseguente separazione  del  mercato  in  due  o  piu'  zone,  applicando quanto previsto  ai precedenti commi 25.1, 25.2 e 25.3 a ciascuna zona cosi' separata,  considerando  come offerte di vendita e di acquisto quelle riferite  a punti di scambio rilevanti appartenenti alla zona stessa. Si  considera  inoltre,  per  le zone importatrici da zone limitrofe, l'importazione  massima come offerta di vendita a prezzo nullo e, per le  zone  esportatrici  verso  zone limitrofe, l'esportazione massima come  offerta di acquisto senza indicazione di prezzo. Il processo di segregazione  in zone di mercato e di selezione delle offerte in ogni zona  si  conclude  quando  tutti i transiti di energia sono minori o uguali  ai  valori  ammessi  e  quando  in  ogni  zona  e'  garantito l'equilibrio complessivo tra domanda e offerta. Le offerte accettate, cosi'  come  modificate a seguito del frazionamento, costituiscono il programma orario preliminare di immissione e prelievo. 25.6   Il   GME  comunica  a  ciascun  operatore  i  programmi  orari preliminari  di immissione e prelievo, dandone comunicazione anche al GRTN.
                               Articolo 26              Prezzo dell'energia elettrica nel mercato                    del giorno prima dell'energia
  26.1 Per ogni periodo rilevante, nel caso in cui non si sia proceduto alla   separazione  del  mercato  in  due  o  piu'  zone,  il  prezzo dell'energia  elettrica  sul mercato del giorno prima dell'energia e' unico nazionale ed e' valido sia per la vendita che per l'acquisto di energia  elettrica.  Tale prezzo e' definito dall'intersezione tra la curva di domanda e la curva di offerta, secondo le modalita' indicate al  precedente  Articolo  25,  commi  25.1, 25.2 e 25.3 ed e' pari al prezzo dell'offerta di vendita accettata con la minima priorita'. 26.2 Per ogni periodo rilevante, nel caso in cui il mercato sia stato separato  in  due  o  piu' zone, il prezzo dell'energia elettrica sul mercato  del  giorno  prima  dell'energia  e'  unico  all'interno  di ciascuna  zona  di  mercato.  In  ogni  zona  tale prezzo e' definito dall'intersezione  tra  la  curva  di  domanda  e la curva di offerta specifiche  della  zona  con le stesse modalita' di cui al precedente comma  26.1  ed  e'  valido  sia per la vendita che per l'acquisto di energia elettrica all'interno della zona.
                               Articolo 27           Valorizzazione della capacita' di trasmissione
  27.1  Nel  caso di separazione del mercato in due o piu' zone, il GME versa  al  GRTN i margini netti derivanti dalla differenza tra quanto pagano gli acquirenti e quanto viene riconosciuto ai venditori.
                                 CAPO II                      Mercato di aggiustamento
                               Articolo 28                              Operatori
  28.1  Alla  prima  sessione  del  mercato  di  aggiustamento  possono partecipare,  sia  in  qualita' di venditori che di acquirenti, tutti gli  operatori,  limitatamente  ai  punti  di  scambio  rilevanti con riferimento  ai  quali siano state presentate offerte sul mercato del giorno  prima  dell'energia.  Alla  seconda  sessione  del mercato di aggiustamento  possono  partecipare, sia in qualita' di venditori che di acquirenti, tutti gli operatori.
                               Articolo 29                 Informazioni preliminari al mercato
  29.1  Con  congruo  anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte su ciascuna sessione del mercato di aggiustamento, come definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili agli  operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti informazioni: a)  i  margini  residui  di  scambio  di  energia  rispetto ai limiti ammissibili  dei  transiti orari tra le zone geografiche, disponibili ai fini del mercato, risultanti, per la prima sessione del mercato di aggiustamento,   alla   chiusura   del   mercato   del  giorno  prima dell'energia e, per la seconda sessione del mercato di aggiustamento, alla chiusura del mercato della riserva; b)  i  margini  residui  di  scambio  di  energia  rispetto ai limiti ammissibili   dei   transiti   orari   per   ciascuno  dei  punti  di interconnessione  con l'estero, disponibili ai fini del mercato, dopo la chiusura dei precedenti mercati dell'energia; c) la capacita' oraria residua di esportazione di energia dei poli di produzione  limitati risultante, per la prima sessione del mercato di aggiustamento,   alla   chiusura   del   mercato   del  giorno  prima dell'energia e, per la seconda sessione del mercato di aggiustamento, alla chiusura del mercato della riserva; d) le variazioni dei programmi di utilizzo delle unita' di produzione essenziali   ai   fini   della   sicurezza  di  cui  il  GRTN  ha  la disponibilita'  e  degli  impianti  CIP-6,  rispetto  ai programmi di immissione e prelievo stabiliti nei precedenti mercati dell'energia.
                               Articolo 30                  Offerte di vendita e di acquisto
  30.1  Le  offerte  sono  costituite  da  coppie di valori (quantita', prezzo unitario). 30.2 Le offerte di vendita esprimono: a)  la  disponibilita'  del  produttore  a  vendere  una quantita' di energia  non  superiore  a  quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario non inferiore a quello indicato nell'offerta stessa; b)  la  disponibilita'  del  consumatore  a  rivendere una quota, non superiore   a   quella   indicata   nell'offerta,  dell'energia  gia' acquistata  ad  un  prezzo  unitario  non inferiore a quello indicato nell'offerta  stessa.  Le  quantita'  di  energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantita' definite nei programmi risultanti dai precedenti mercati dell'energia. 30.3 Le offerte di acquisto esprimono: a)  la  disponibilita' del consumatore ad acquistare una quantita' di energia  non  superiore  a  quella indicata nell'offerta ad un prezzo unitario  non  superiore a quello eventualmente indicato nell'offerta stessa; b)  la  disponibilita'  del  produttore a riacquistare una quota, non superiore  a  quella  indicata nell'offerta, dell'energia venduta sul mercato  del  giorno  prima  dell'energia  ad  un prezzo unitario non superiore  a  quello  eventualmente  indicato nell'offerta stessa. Le quantita'  di  energia  offerte  non  possono  essere  superiori alle corrispondenti   quantita'  definite  nei  programmi  risultanti  dai precedenti mercati dell'energia.
                               Articolo 31                     Frazionamento delle offerte
  31.1  Le  offerte  di  vendita e di acquisto possono essere accettate anche solo parzialmente.
                               Articolo 32                  Ordine di priorita' delle offerte
  32.1   Le   offerte  di  vendita  vengono  ordinate  per  prezzo  non decrescente,  a  partire da quelle a prezzo piu' basso o nullo fino a quelle a prezzo piu' alto. 32.2   Le  offerte  di  acquisto  vengono  ordinate  per  prezzo  non crescente,  a  partire  da  quelle senza indicazione di prezzo fino a quelle a prezzo piu' basso. 32.3  A  parita' di prezzo, hanno priorita' le offerte indicate dagli operatori come offerte bilanciate. 32.4  Fermo  restando  quanto  previsto  al precedente comma 32.3, in presenza  di  piu'  offerte  di  vendita caratterizzate da uno stesso prezzo,  le  offerte  vengono  ordinate  secondo  lo stesso ordine di priorita'   di   cui  al  precedente  Articolo  24,  comma  24.2,  e, all'interno di ciascuna categoria ivi prevista, le offerte di vendita da  parte dei consumatori hanno priorita' rispetto alle altre offerte di vendita. 32.5  Fermo  restando  quanto  previsto  al precedente comma 32.3, in presenza  di  piu'  offerte  di acquisto caratterizzate da uno stesso prezzo,  le  offerte  vengono  ordinate  secondo  lo stesso ordine di priorita'   di   cui  al  precedente  Articolo  24,  comma  24.4,  e, all'interno  di  ciascuna  categoria  ivi  prevista,  le  offerte  di riacquisto  da  parte  dei  produttori  hanno priorita' rispetto alle altre offerte di acquisto.
                               Articolo 33               Programmi orari preliminari aggiornati                      di immissione e prelievo
  33.1  Per  ogni periodo rilevante, le offerte di vendita e le offerte di acquisto sono aggregate rispettivamente in una curva di offerta ed in  una  curva  di  domanda,  secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 32. 33.2  Per  ogni  periodo rilevante, sono preliminarmente accettate le offerte  di acquisto e le offerte di vendita cumulate rispettivamente nella  curva  di  domanda  e  nella  curva  di  offerta  nel punto di intersezione di dette curve. 33.3  Se  la  curva  di  offerta  interseca verticalmente la curva di domanda   in  un  tratto  orizzontale  viene  parzialmente  accettata l'offerta  di  acquisto  con la priorita' minima tra quelle di cui al precedente  comma 33.2. Negli altri casi viene parzialmente accettata l'offerta  di  vendita  con  la priorita' minima tra quelle di cui al precedente comma 33.2. 33.4  Per  ogni periodo rilevante, se, sulla base delle offerte cosi' accettate,  l'entita'  di  almeno  un  transito  di  energia tra zone geografiche  e'  superiore  al margine residuo di scambio di energia, come  comunicato dal GRTN ai sensi del precedente Articolo 29, il GME procede  alla conseguente separazione del mercato in zone, applicando quanto previsto ai precedenti commi 33.1, 33.2 e 33.3 a ciascuna zona cosi'  separata,  considerando  come offerte di vendita e di acquisto quelle   originarie  non  frazionate  riferite  a  punti  di  scambio rilevanti appartenenti alla stessa zona. Si considera inoltre, per le zone   importatrici   da   zone  limitrofe,  il  margine  residuo  di importazione  come  offerta  di vendita a prezzo nullo e, per le zone esportatrici verso zone limitrofe, il margine residuo di esportazione come  offerta di acquisto senza indicazione di prezzo. Il processo di segregazione  in  zone  separate e di selezione delle offerte in ogni zona  si  conclude  quando  tutti i transiti di energia sono minori o uguali  ai  valori  ammessi  e  quando  in  ogni  zona  e'  garantito l'equilibrio complessivo tra domanda e offerta. 33.5  I programmi orari preliminari di immissione e prelievo definiti nel  mercato del giorno prima dell'energia, cosi' come modificati dal mercato  di  aggiustamento,  costituiscono  i  programmi  preliminari aggiornati di immissione e prelievo.
                               Articolo 34                Modifica dei programmi di immissione                   e prelievo per vincoli di rete
  34.1  Al termine di ogni sessione del mercato di aggiustamento il GME comunica  al  GRTN i programmi preliminari aggiornati di immissione e prelievo. 34.2  Il  GRTN  verifica  la compatibilita' dei programmi preliminari aggiornati con i vincoli di rete. Il GRTN procede: a) al termine della prima sessione del mercato di aggiustamento, alle azioni   di   ridispacciamento  finalizzate  alla  risoluzione  delle congestioni  e  all'uso efficiente della rete, utilizzando le offerte presentate nel mercato per la risoluzione delle congestioni di cui al Capo I della successiva Sezione III; b)  al  termine  della seconda sessione del mercato di aggiustamento, alla  risoluzione  delle  congestioni, revocando le offerte accettate nella sessione stessa. 34.3  Alle  offerte  accettate  nella seconda sessione del mercato di aggiustamento e revocate dal GRTN ai sensi del precedente comma 34.2, lettera b), non viene riconosciuto alcun prezzo.
                               Articolo 35              Programmi finali di immissione e prelievo
  35.1  I  programmi  preliminari  aggiornati di immissione e prelievo, come  eventualmente  modificati  dal  GRTN  ai  sensi  del precedente Articolo  34,  costituiscono  i  programmi  finali  di  immissione  e prelievo. Il GME rende noti a ciascun operatore i programmi finali di competenza.
                               Articolo 36     Prezzo dell'energia elettrica nel mercato di aggiustamento
  36.1 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona di mercato, il prezzo unitario  dell'energia  nel mercato di aggiustamento, unico per tutte le  offerte  accettate,  e'  pari  al  prezzo dell'offerta di vendita accettata con la minima priorita'.
                               Articolo 37           Valorizzazione della capacita' di trasmissione
  37.1  Nel  caso di separazione del mercato in ulteriori zone rispetto al  mercato  del  giorno  prima  dell'energia, il GME versa al GRTN i margini  netti  derivanti  dalla  differenza  tra  quanto  pagano gli acquirenti e quanto viene riconosciuto ai venditori.
                               SEZIONE III           MERCATI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE                  PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO                               CAPO I            Mercato per la risoluzione delle congestioni                             Articolo 38                              Operatori
  38.1   Al  mercato  per  la  risoluzione  delle  congestioni  possono partecipare tutti gli operatori.
                               Articolo 39                  Offerte di vendita e di acquisto
  39.1  Le  offerte  sono  costituite  da  coppie di valori (quantita', prezzo unitario). 39.2 Le offerte di vendita esprimono: a)  la  disponibilita'  del  produttore  ad  aumentare  la produzione prevista  dai  programmi  preliminari  aggiornati di una quantita' di energia  non  superiore  a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa; b) la disponibilita' del consumatore a ridurre i consumi previsti dai programmi  preliminari  aggiornati  di  una quantita' non superiore a quella  indicata  nell'offerta,  ad  un prezzo unitario pari a quello indicato  nell'offerta  stessa.  Le  quantita' di energia offerte non possono  essere  superiori alle corrispondenti quantita' definite nei programmi preliminari aggiornati. 39.3 Le offerte di acquisto esprimono: a)  la disponibilita' del produttore a ridurre la produzione prevista dai programmi preliminari aggiornati di una quantita' non superiore a quella  indicata  nell'offerta,  ad  un prezzo unitario pari a quello indicato  nell'offerta  stessa.  Le  quantita' di energia offerte non possono  essere  superiori alle corrispondenti quantita' definite nei programmi preliminari aggiornati; b)  la disponibilita' del consumatore ad aumentare i consumi previsti dai  programmi preliminari aggiornati di una quantita' di energia non superiore  a quella indicata nell'offerta, ad un prezzo unitario pari a quello indicato nell'offerta stessa;
                               Articolo 40                     Frazionamento delle offerte
  40.1  Le  offerte  di  vendita e di acquisto possono essere accettate anche solo parzialmente.
                               Articolo 41                    Risoluzione delle congestioni
  41.1  Il  GME comunica al GRTN le offerte ricevute sul mercato per la risoluzione delle congestioni.
                               Articolo 42              Prezzo dell'energia elettrica nel mercato                per la risoluzione delle congestioni
  42.1 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona di mercato, l'energia relativa  ad  offerte  accettate e' valorizzata al relativo prezzo di offerta. In particolare il prezzo di offerta e': a) riconosciuto ai titolari delle unita' di produzione per le offerte di incremento della produzione; b)  rimborsato dai titolari delle unita' di produzione per le offerte di riduzione della produzione; c) rimborsato ai consumatori per le offerte di riduzione dei consumi; d) pagato dai consumatori per le offerte di aumento dei consumi. 42.2  La  copertura  degli  oneri connessi alle offerte accettate sul mercato  per  la risoluzione delle congestioni, al netto dei relativi proventi,  sono  di  pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base delle  disposizioni  dell'Autorita',  ripartendo gli oneri stessi tra tutti i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete.
                                 CAPO II                        Mercato della riserva                             Articolo 43                              Operatori
  43.1 Possono partecipare al mercato della riserva: a)  i  produttori  titolari  delle  unita' di produzione qualificate, abilitati  per i servizi di riserva di cui al successivo Articolo 44, compatibilmente  con  i  relativi  programmi  finali  di immissione e prelievo; b) i consumatori, limitatamente al servizio di regolazione terziaria, abilitati  per i servizi di riserva di cui al successivo Articolo 44, compatibilmente con i relativi programmi finali di prelievo; c)  il  GRTN,  per  le  unita' di produzione essenziali ai fini della sicurezza di cui ha la disponibilita', compatibilmente con i relativi programmi finali di immissione e prelievo.
                               Articolo 44                          Servizi negoziati
  44.1 Nel mercato della riserva sono negoziati: a) il servizio di regolazione secondaria (frequenza/potenza); b)  il  servizio  di  regolazione  terziaria a salire, distinta nelle tipologie definite dal GRTN; c)  il  servizio  di regolazione terziaria a scendere, distinta nelle tipologie definite dal GRTN.
                               Articolo 45                 Informazioni preliminari al mercato
  45.1 Con congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione di offerte sul mercato della riserva, come definito nelle istruzioni, il GME riceve dal GRTN e rende disponibili agli operatori, pubblicandole sul proprio sito internet, le seguenti informazioni: a)  entita'  del  fabbisogno  di  regolazione secondaria e terziaria, quest'ultima   nelle   sue   varie  tipologie,  per  ciascun  periodo rilevante,  per  ciascuna  zona  geografica  e  per  ciascun  polo di produzione limitato, o eventuali loro aggregazioni; b)  i margini di scambio di potenza tra le zone geografiche, al netto dei  transiti  imputabili al mercato del giorno prima dell'energia ed alla  prima  sessione  del  mercato  di  aggiustamento,  ai contratti bilaterali fisici e alle autoproduzioni; c)  il  fattore  convenzionale  di  utilizzo  della  potenza  offerta relativo ad ogni tipologia di regolazione terziaria.
                               Articolo 46                               Offerte
  46.1  Il  termine  per  la presentazione delle offerte per le diverse tipologie di riserva e' unico. 46.2 La potenza offerta per una tipologia di regolazione terziaria si considera  offerta,  agli  stessi prezzi, per le tipologie di riserva terziaria con maggiore tempo di preavviso. Le quantita' accettate per una  tipologia  sono  portate  in  detrazione  dalle  offerte  per le tipologie con maggior tempo di preavviso. 46.3  Il valore minimo di potenza che puo' essere offerto sul mercato della riserva e' definito per ciascuna tipologia nelle istruzioni. 46.4 Nel caso del servizio di regolazione secondaria, le offerte sono costituite da coppie di valori (quantita', prezzo unitario) in cui la quantita'  rappresenta  la potenza che l'unita' di produzione mette a disposizione sia in aumento che in diminuzione. 46.5  Nel  caso  del servizio di regolazione terziaria, nelle diverse tipologie di riserva a salire, le offerte sono costituite da terne di valori  (quantita',  prezzo  unitario per la potenza, prezzo unitario per  l'energia)  in  cui  la  quantita' rappresenta, per le unita' di produzione,  l'aumento  di potenza e, per i consumatori, la riduzione di consumi messi rispettivamente a disposizione. Le quantita' offerte per  le  unita'  di  produzione debbono poter essere utilizzate anche parzialmente.  Il valore di potenza indicato nelle offerte si intende fruibile  con continuita' per l'intero periodo rilevante, fatte salve le caratteristiche dinamiche dell'unita' di produzione o del carico. 46.6  Nel  caso  del servizio di regolazione terziaria, nelle diverse tipologie  di riserva a scendere, le offerte sono costituite da terne di valori (quantita', prezzo unitario per la potenza, prezzo unitario per  l'energia)  in  cui  la  quantita' rappresenta, per le unita' di produzione,  la  riduzione di potenza e, per i consumatori, l'aumento di consumi messi rispettivamente a disposizione. Le quantita' offerte per  le  unita'  di  produzione debbono poter essere utilizzate anche parzialmente.  Il valore di potenza indicato nelle offerte si intende fruibile  con continuita' per l'intero periodo rilevante, fatte salve le caratteristiche dinamiche dell'unita' di produzione o del carico.
                               Articolo 47                     Frazionamento delle offerte
  47.1  Le offerte di vendita di riserva per il servizio di regolazione terziaria possono essere accettate anche solo parzialmente. 47.2  La differenza tra le quantita' relative alle offerte di vendita della  riserva  per il servizio di regolazione terziaria accettate in una  zona  ed  il  corrispondente  fabbisogno  definito  dal GRTN, ed eventualmente  modificato  ai sensi del successivo Articolo 49, comma 49.5,  e' portata in detrazione alla quantita' dell'offerta accettata con la minima priorita'.
                               Articolo 48             Offerte di regolazione secondaria accettate
  48.1  Per  ogni  periodo  rilevante  e  per  ogni  zona geografica, o eventuali  loro aggregazioni, le offerte di vendita della riserva per il  servizio  di regolazione secondaria sono cumulate in una curva di offerta  tenuto  conto, a parita' di prezzo, dell'ordine di ricezione delle offerte da parte del GME. 48.2 Per ogni periodo rilevante e per ogni zona geografica, risultano accettate le offerte cumulate nella curva di offerta nel punto in cui tale curva raggiunge la quantita' definita dal GRTN. 48.3  In  presenza  di offerte inferiori alle quantita' richieste dal GRTN  in una o piu' delle zone geografiche di cui al precedente comma 48.1, questi puo' aggiornare la propria richiesta.
                               Articolo 49             Offerte di regolazione terziaria accettate
  49.1  Per ogni offerta verificata, il GME calcola un indice di prezzo della  regolazione  terziaria.  Per la regolazione terziaria a salire tale  indice  e'  definito  come  la somma del prezzo unitario per la potenza  e  il  prodotto  tra  il  prezzo unitario per l'energia e il corrispondente fattore convenzionale di utilizzo di cui al precedente Articolo  45,  comma 45.1, lettera c). Per la regolazione terziaria a scendere  tale  indice  e'  definito come la differenza tra il prezzo unitario  per  la  potenza  e  il prodotto fra il prezzo unitario per l'energia  e  il  corrispondente fattore convenzionale di utilizzo di cui al precedente Articolo 45, comma 45.1, lettera c). 49.2  Per ciascuna delle tipologie di regolazione terziaria a salire, per  ogni periodo rilevante, il GME cumula le offerte in una curva di offerta  in  base  a  valori  non  decrescenti  dell'indice di cui al precedente  comma  49.1.  A parita' di valore dell'indice, le offerte sono  cumulate  in  base a valori non decrescenti del prezzo unitario offerto   per  l'energia,  e  a  parita'  di  quest'ultimo,  in  base all'ordine di ricezione delle offerte stesse da parte del GME. 49.3   Per  ciascuna  delle  tipologie  di  regolazione  terziaria  a scendere,  per ogni periodo rilevante il GME cumula le offerte in una curva  di offerta in base a valori non decrescenti dell'indice di cui al precedente comma 49.1. A parita' di valore dell'indice, le offerte sono  cumulate  in  base  a  valori non crescenti del prezzo unitario offerto   per  l'energia  e,  a  parita'  di  quest'ultimo,  in  base all'ordine di ricezione delle offerte stesse da parte del GME. 49.4  Per  ogni  tipologia di regolazione terziaria, per ogni periodo rilevante,  risultano  preliminarmente  accettate le offerte cumulate nella  curva  di  offerta  nel  punto  in cui tale curva raggiunge la quantita' definita dal GRTN. 49.5  Per  ogni periodo rilevante e per ogni tipologia di regolazione terziaria,  se  le  offerte  accettate  non  sono  compatibili con il margine  residuo di scambio tra zone geografiche, il GME procede alla conseguente  separazione  del  mercato  in  zone,  applicando  quanto previsto  ai precedenti commi 49.1, 49.2, 49.3 e 49.4 a ciascuna zona cosi'  separata.  Per  le  zone  importatrici  da  zone limitrofe, il margine  residuo  di  importazione  viene  portato  in  detrazione al fabbisogno di riserva; per le zone esportatrici verso zone limitrofe, il  margine  residuo  di  esportazione viene portato in incremento al fabbisogno di riserva. Il processo di segregazione in zone separate e di  selezione  delle  offerte in ogni zona si conclude quando tutti i transiti sono minori o uguali ai valori ammessi e quando in ogni zona e'  garantito  l'equilibrio  complessivo  tra  offerte accettate e il risultante fabbisogno di regolazione terziaria definito dal GRTN. 49.6  I  margini  di  scambio  vengono  aggiornati  al  termine della procedura di acquisto di ciascuna differente tipologia di regolazione terziaria. 49.7   Qualora   non   sia  possibile  soddisfare  il  fabbisogno  di regolazione  terziaria  in  una o piu' zone geografiche, il GRTN puo' aggiornare la propria richiesta. 49.8  Il  GME comunica a ciascun operatore l'esito della procedura di accettazione delle offerte da questi presentate.
                               Articolo 50                        Prezzo della riserva
  50.1  Per  la  regolazione  secondaria,  la  piu'  alta delle offerte accettate  determina  il  prezzo  unitario  riconosciuto  a  tutte le offerte accettate nella zona geografica e per il periodo rilevante in esame. 50.2 Nel caso della regolazione terziaria, nelle sue varie tipologie, alle  offerte  accettate  e'  riconosciuto  il prezzo unitario per la potenza offerto. 50.3  La  copertura  dell'onere di riserva e' di pertinenza del GRTN, che  vi  provvede,  sulla  base  delle  disposizioni  dell'Autorita', ripartendo  tale  onere  tra  tutti  i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete.
                               Articolo 51                   Prezzo dell'energia di riserva
  51.1 L'energia relativa ad offerte di regolazione secondaria, erogata all'interno  della banda di regolazione, e' valorizzata al prezzo del mercato del giorno prima dell'energia. In particolare il prezzo e': a)  riconosciuto ai titolari delle unita' di produzione per l'energia prodotta  in  eccesso  rispetto alla quantita' definita nei programmi finali di immissione di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1; b)  rimborsato  dai titolari delle unita' di produzione per l'energia non prodotta rispetto alla quantita' definita nei programmi finali di immissione di cui al precedente Articolo 35, comma 35.1. 51.2  La  copertura  dell'onere  dell'energia  relativa ad offerte di regolazione   secondaria,   erogata   all'interno   della   banda  di regolazione,  e'  di pertinenza del GRTN, che vi provvede, sulla base delle  disposizioni dell'Autorita', ripartendo tale onere tra tutti i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete. 51.3  L'energia  relativa  ad  offerte  di  regolazione  terziaria e' valorizzata sul mercato di bilanciamento.
                                CAPO III                      Mercato di bilanciamento                             Articolo 52                              Operatori
  52.1 Possono partecipare al mercato di bilanciamento: a)  i  produttori  titolari  delle unita' di produzione qualificate e abilitate  al  bilanciamento  in  relazione alle loro caratteristiche dinamiche; b) il GRTN relativamente alle unita' di produzione essenziali ai fini della   sicurezza   di   cui   ha  la  disponibilita',  abilitate  al bilanciamento in relazione alle loro caratteristiche dinamiche; c)  i  consumatori,  purche'  dotati  di  apparecchiature in grado di ridurre  il  carico  con  sufficiente  rapidita', come definito nelle istruzioni.
                               Articolo 53                               Offerte
  53.1  Le  offerte dei produttori e del GRTN sono costituite da coppie di valori (quantita', prezzo unitario) ed esprimono: a)   per   il  bilanciamento  in  diminuzione,  la  disponibilita'  a rinunciare ad una quota della energia gia' venduta, ad un prezzo pari a  quello offerto. Le quantita' orarie di energia offerte non possono essere  superiori  alle  corrispondenti quantita' orarie definite nei programmi finali risultanti dal mercato del giorno prima dell'energia e dal mercato di aggiustamento; b)  per  il bilanciamento in aumento, la disponibilita' a vendere una ulteriore quantita' di energia, ad un prezzo pari a quello offerto. 53.2  Le  offerte dei consumatori sono costituite da coppie di valori (quantita', prezzo unitario) ed esprimono: a) per il bilanciamento in aumento, la disponibilita' a rivendere una quota  dell'energia  gia'  acquistata,  ad  un  prezzo  pari a quello offerto.  Le  quantita'  orarie di energia offerte non possono essere superiori alle corrispondenti quantita' orarie definite nei programmi finali  risultanti  dal  mercato  del giorno prima dell'energia e dal mercato di aggiustamento; b)   per  il  bilanciamento  in  diminuzione,  la  disponibilita'  ad acquistare  un'ulteriore  quantita'  di  energia, ad un prezzo pari a quello offerto.
                               Articolo 54                     Utilizzazione delle offerte
  54.1   Le   offerte  sul  mercato  di  bilanciamento  possono  essere utilizzate anche solo parzialmente.
                               Articolo 55                          Ordine di merito
  55.1  Per  ogni periodo rilevante, e' definito l'ordine di merito per il  bilanciamento  in  aumento,  in  cui  sono ordinate sulla base di prezzi non decrescenti: a)  l'energia  relativa  alle  offerte selezionate per il servizio di regolazione  terziaria  a salire, valorizzata al prezzo per l'energia offerto  sul  mercato della riserva di cui al precedente Articolo 46, comma 46.5; b) le offerte dei consumatori per riduzione dei consumi; c) le offerte dei produttori per aumento della produzione. 55.2  Per  ogni periodo rilevante, e' definito l'ordine di merito per il  bilanciamento  in  diminuzione in cui sono ordinate sulla base di prezzi non crescenti: a)  l'energia  relativa  alle  offerte selezionate per il servizio di regolazione terziaria a scendere, valorizzata al prezzo per l'energia offerto  sul  mercato della riserva di cui al precedente Articolo 46, comma 46.6; b) le offerte dei produttori per riduzione della produzione; c) le offerte dei consumatori per aumento dei consumi. 55.3  Ai  fini  della  compilazione  degli  ordini  di  merito per il bilanciamento  in  aumento  e in diminuzione, a parita' di prezzo, le offerte sono ordinate, rispettivamente, secondo la sequenza di cui al precedente  comma  55.1  e  al  precedente comma 55.2. All'interno di ciascuna  categoria  ivi  prevista, l'ordine di priorita' e' definito nelle istruzioni.
                               Articolo 56           Controllo in tempo reale del sistema elettrico
  56.1  Gli  ordini  di  merito sono comunicati dal GME al GRTN, che li utilizza per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento.
                               Articolo 57                   Prezzi unitari di bilanciamento
  57.1 Gli scostamenti richiesti dal GRTN a seguito dell'attivazione di un'offerta  di  bilanciamento  sono  valorizzati  al  relativo prezzo unitario di offerta. 57.2  La  copertura degli oneri di bilanciamento e' di pertinenza del GRTN,  che vi provvede, sulla base delle disposizioni dell'Autorita', ripartendo  l'onere  stesso  tra  i  soggetti  che  prelevano energia elettrica dalla rete.
                               SEZIONE IV                LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE                             Articolo 58               Determinazione delle partite economiche
  58.1  Il  GME,  in  esito  alle  transazioni  sui mercati di cui alle precedenti  Sezioni II e III, determina le partite economiche di dare e avere degli operatori, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli della presente Sezione.
                               Articolo 59                            Flussi fisici
  59.1  Per  ogni  periodo  rilevante,  il  GME  riceve dal GRTN i dati relativi  alle offerte accettate sul mercato per la risoluzione delle congestioni,  nonche' i dati relativi ai flussi di energia sulla rete elettrica  corrispondenti  alle  offerte attivate per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento. 59.2 I dati di cui al precedente comma 59.1, sono dal GRTN validati a livello  di  punto  di  immissione  e  di  prelievo  e  corretti  con l'attribuzione delle perdite.
                               Articolo 60                Liquidazione delle partite economiche
  60.1  Per  ogni  periodo  rilevante,  il  GME  valorizza, per ciascun operatore, le partite economiche relative ai mercati del giorno prima dell'energia, di aggiustamento, per la risoluzione delle congestioni, della riserva e di bilanciamento. 60.2  Le  transazioni  sul  mercato,  aggregate  per  operatore, sono liquidate  per  l'insieme  delle  sessioni  di  mercato  comprese nel periodo  di  riferimento  per la liquidazione, come individuato nelle istruzioni.  La  suddetta liquidazione avviene sulla base degli esiti del   dell'insieme  delle  sessioni  del  mercato  del  giorno  prima dell'energia,  del  mercato per la risoluzione delle congestioni, del mercato  di  aggiustamento  e  del mercato della riserva comprese nel periodo  di  riferimento  per  la liquidazione e dei dati relativi ai flussi  di  energia  sulla rete elettrica corrispondenti alle offerte attivate per il controllo in tempo reale ed il bilanciamento riferiti allo stesso periodo.
                               TITOLO III                    MERCATO DEI CERTIFICATI VERDI                             Articolo 61                        Disposizioni generali
  61.1  La  contrattazione dei certificati verdi nella sede organizzata dal GME, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria 11  novembre  1999,  e'  disciplinata dalle disposizioni del presente Titolo. 61.2  Il mercato dei certificati verdi organizzato dal GME prevede la contrattazione di: a)   certificati  verdi  emessi  a  consuntivo  trattabili  in  corso dell'anno di validita'; b)  certificati verdi emessi in anticipo trattabili in anticipo di un anno rispetto all'anno di validita'; c)  certificati  verdi intestati al GRTN, da esso collocati al prezzo prefissato per l'anno di validita'.
                               Articolo 62                              Operatori
  62.1  Possono  operare  sul mercato dei certificati verdi organizzato dal  GME,  come  acquirenti  e  come venditori, il GRTN, i produttori nazionali  ed esteri, i clienti grossisti e le formazioni associative di  cui  all'art. 2, comma 23, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
                               Articolo 63          Accesso del GME al registro dei certificati verdi
  63.1 Il GME, al fine della verifica della titolarita' dei certificati verdi  offerti  sul mercato, accede al registro dei certificati verdi tenuto dal GRTN. 63.2  Le  transazioni  eseguite  nel  mercato  dei  certificati verdi organizzato  dal  GME  sono  comunicate  al  GRTN  il  quale effettua l'aggiornamento del registro.
                               Articolo 64                Contrattazioni dei certificati verdi
  64.1  Le  contrattazioni  avvengono attraverso negoziazione continua. Gli  orari  di  contrattazione  e  la  frequenza  delle  sessioni  di contrattazione sono indicate nelle istruzioni. 64.2  Il  GME  organizza  un  book di negoziazione per ciascuna delle tipologie  di  certificati  verdi  di  cui al precedente Articolo 61, comma 61.2. 64.3  Durante  la  sessione  gli  operatori  inseriscono  nel book di negoziazione  le  proposte  di  negoziazione indicando il volume e il prezzo.  Il  GME  verifica  nel  registro  dei  certificati  verdi la disponibilita'  dei  certificati  verdi  offerti  in vendita da parte degli operatori. 64.4  Gli  operatori  possono  ritirare  le  loro  proposte  mediante cancellazione  diretta  dal  book  di  negoziazione se non sono state soggette   ad  abbinamento  automatico  secondo  quanto  previsto  al successivo Articolo 65. 64.5  Le  proposte di negoziazione, suddivise per acquisto e vendita, danno  origine  a  liste  ordinate  per  strumento  negoziato secondo priorita'  di  prezzo e, in caso di prezzo identico, secondo l'ordine temporale  di  immissione.  Le proposte di negoziazione sono ordinate per  prezzo decrescente nel caso di proposte di acquisto e per prezzo crescente  nel  caso  di proposte di vendita. Il book di negoziazione presenta le migliori proposte di acquisto e di vendita. 64.6  Le  proposte, non abbinate ai sensi del successivo Articolo 65, sono  cancellate  automaticamente  alla  chiusura  della  sessione di contrattazione.
                               Articolo 65                    Esecuzione delle transazioni
  65.1  Durante  la negoziazione continua, le transazioni sono eseguite attraverso l'abbinamento delle proposte secondo i seguenti criteri: a)   nel   caso  di  proposta  di  acquisto  con  limite  di  prezzo, l'abbinamento  avviene  a  capienza  con proposte di vendita a prezzo inferiore  o  uguale al limite fissato in acquisto e secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5; b)   nel   caso   di  proposta  di  vendita  con  limite  di  prezzo, l'abbinamento  avviene  a  capienza con proposte di acquisto a prezzi uguali o superiori al limite fissato in vendita e secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5; c)  nel  caso  di  proposta  di  acquisto  senza  limite  di  prezzo, l'abbinamento  avviene  a  capienza con una o piu' offerte di vendita con  prezzo  uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione  della  proposta  di  acquisto,  secondo  l'ordine di priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5; d)   nel  caso  di  proposta  di  vendita  senza  limite  di  prezzo, l'abbinamento  avviene  a capienza con una o piu' offerte di acquisto con  prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione  della  proposta  di  vendita,  secondo  l'ordine  di priorita' di cui al precedente Articolo 64, comma 64.5. 65.2  Per  ogni transazione eseguita mediante abbinamento automatico, il prezzo e' pari al prezzo della proposta avente priorita' temporale superiore. 65.3  Nel  caso  di esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo,  la  parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo  e  la priorita' temporale della proposta originaria. Nel caso di  esecuzione  parziale  di  una proposta senza limite di prezzo, la parte  ineseguita  viene  riproposta automaticamente con la priorita' temporale  della  proposta  originaria  ed  il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.
                                TITOLO IV           REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI E SISTEMI DI GARANZIA
                               Articolo 66                        Disposizioni generali
  66.1  Il GME puo' affidare, sulla base di una procedura di selezione, il  servizio  di  tesoreria  ad  un  primario  istituto  di credito o finanziario.
                               Articolo 67                      Obblighi degli operatori
  67.1 Gli operatori del mercato sono tenuti a: a)  adempiere  alle  obbligazioni  conseguenti alla partecipazione al mercato nei termini e secondo le modalita' indicati nelle istruzioni; b)  prestare,  a  favore del GME, idonei strumenti di garanzia per la copertura  delle  obbligazioni  conseguenti  alla  partecipazione  al mercato.  Le  caratteristiche e l'entita' degli strumenti di garanzia sono  definite nelle istruzioni. Qualora la garanzia prestata dovesse divenire  insufficiente avuto riguardo alle obbligazioni assunte, gli operatori  sono  tenuti ad adeguarla secondo le modalita' e i termini definiti nelle istruzioni.
                               Articolo 68                  Inadempimento delle obbligazioni
  68.1  Nei  casi  di  inadempimento  alle  obbligazioni  nei termini e secondo  le modalita' definiti nelle istruzioni, il GME puo' disporre la irrogazione delle sanzioni di cui al successivo Titolo V. 68.2  L'operatore  che sia stato inadempiente agli obblighi di cui al precedente  Articolo  67 e' sospeso dal mercato fino a quando non sia regolarizzata  la  sua  posizione  e,  nel  caso  in  cui la garanzia prestata  sia  gia'  stata  escussa,  fino  alla reintegrazione della medesima   secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  indicate  nelle istruzioni
                                TITOLO V                       SANZIONI E CONTROVERSIE                             Articolo 69                     Irrogazione delle sanzioni
  69.1  Il  GME,  qualora  verifichi la sussistenza di violazioni della disciplina  del  mercato,  come  individuate nelle istruzioni, irroga all'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parita' di trattamento,   tenuto   conto   della   gravita'   della  violazione, dell'eventuale  recidiva  e  secondo  la  gradualita'  indicata nelle istruzioni, le seguenti sanzioni: a) richiamo scritto in forma privata; b) richiamo scritto in forma pubblica; c)  sospensione  dell'accesso  al  mercato  e  ai suoi servizi per un periodo non superiore a cinque giorni; d) sospensione fino a tre anni dal mercato e dai suoi servizi; e) esclusione dell'operatore dal mercato. 69.2  Nel  caso  in cui siano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione  dalle  negoziazioni,  all'operatore puo' essere concesso, sotto   il  controllo  del  GME,  di  effettuare  la  chiusura  delle operazioni  ancora  aperte  nonche'  l'effettuazione  delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse. 69.3  Rilevata  una  violazione,  il  GME  invia all'operatore e, per conoscenza,  al  gestore  della  rete elettrica in cui sono situati i punti di immissione e prelievo, una comunicazione contenente: a) la descrizione dell'ipotesi di violazione; b)  la  fissazione  di  un  termine,  non  inferiore a 10 giorni, per l'eventuale  presentazione  di  memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione. 69.4  Nel  caso di operatore cliente grossista, qualora il GME rilevi violazioni   di   particolare   gravita',   come   specificate  nelle istruzioni,  la  comunicazione  di  cui  al  precedente comma 69.3 e' inviata,  per  conoscenza,  anche  ai consumatori approvvigionati dal cliente grossista. 69.5  Qualora  il  GME  ritenga necessaria l'audizione dell'operatore interessato,   fissa   la   data   dandone  tempestiva  comunicazione all'operatore  stesso.  Nel  caso  in  cui  l'operatore non partecipi all'audizione,  e  questa  non  sia  differita  ad altra data qualora ricorrano  giustificati  motivi,  il  GME procedera' sulla base degli elementi acquisiti. 69.6  Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, irroga l'eventuale sanzione,  ovvero  dispone l'archiviazione della contestazione, entro 30  giorni  dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 69.3. 69.7  Nel  caso  in  cui  le  violazioni  siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato elettrico, il GME in via    cautelativa   sospende   l'operatore   dal   mercato   durante l'espletamento della procedura sanzionatoria. 69.8  La sanzione, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, e' notificata  all'operatore interessato e, per conoscenza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed all'Autorita'.
                               Articolo 70                     Pubblicita' delle sanzioni
  70.1  Dell'irrogazione  delle  sanzioni di cui al precedente Articolo 69,  comma  69.1,  lettere b), c), d), ed e), viene data pubblicita', mediante  pubblicazione  sul sito internet del GME, decorsi 10 giorni dalla notifica del provvedimento all'operatore interessato, salvo che la  questione  sia  stata  devoluta  al  Collegio  dei  Probiviri. In quest'ultimo  caso,  l'irrogazione  della  sanzione e' resa pubblica, unitamente  alla  decisione  confermativa del Collegio dei Probiviri, successivamente alla notifica della decisione.
                               Articolo 71               Impugnazione del diniego di ammissione                al mercato elettrico e delle sanzioni
  71.1  Avverso  il  diniego di ammissione alla qualifica di operatore, ovvero  avverso  le  sanzioni di cui al precedente Articolo 69, comma 69.1,  puo'  essere proposto ricorso avanti il Collegio dei Probiviri nel termine di 10 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.
                               Articolo 72                       Collegio dei Probiviri
  72.1  Con  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione  del GME, e' nominato il Collegio dei Probiviri. 72.2 Il Collegio di Probiviri ha sede presso il GME ed e' composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e di un componente supplente. 72.3  I  componenti  del  Collegio  dei Probiviri, scelti tra persone dotate di spiccate doti morali e professionali, nonche' di specifiche competenze  tecniche,  restano  in  carica  tre anni e possono essere nominati  una  sola  volta. Nel caso i cui un componente del Collegio dei  Probiviri  si assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, decade dalla nomina. 72.4  Con  la delibera del Consiglio di amministrazione di nomina per la  prima  volta del Collegio dei Probiviri sono altresi' stabiliti i criteri per lo svolgimento delle attivita' del Collegio. 72.5  Il  Consiglio  di  Amministrazione  del  GME,  nel  caso in cui pervenga comunicazione, dal Presidente del Collegio dei Probiviri, di difficolta' nel funzionamento del Collegio determinate dalla condotta di  uno  o  piu'  componenti,  ovvero  abbia  ricevuto circostanziata notizia  del  cattivo funzionamento del Collegio, previe le opportune verifiche,  puo'  revocare  la  nomina  di  uno  o  piu' componenti o dell'intero Collegio. 72.6  Oltre a quanto previsto dal precedente Articolo 71, il Collegio dei  Probiviri  e'  altresi'  competente  su  ogni altra controversia insorta  tra  il GME e gli operatori in ordine all'interpretazione ed alla applicazione della disciplina del mercato elettrico. 72.7  Le decisioni del Collegio dei Probiviri, rese secondo diritto e nel  rispetto  del principio del contraddittorio, sono adottate entro venti  giorni dalla data in cui la questione viene ad esso devoluta e sono comunicate tempestivamente alle parti. 72.8  Il  componente il Collegio dei Probiviri che abbia un qualsiasi interesse  personale  o  professionale,  diretto  o  indiretto, nelle decisioni  che  il  Collegio  e'  chiamato  ad  adottare e' tenuto ad astenersi  dal  concorrere  alla  formazione  delle decisioni. In tal caso,  il componente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Presidente  del  Collegio  il quale provvedera' alla convocazione del componente  supplente.  La  violazione  di tale obbligo di astensione costituisce motivo di revoca della nomina. 72.9   Il   singolo  componente  del  Collegio  dei  Probiviri  cessa dall'incarico per scadenza della nomina e, oltre al caso di decadenza di cui al precedente comma 72.3 e di revoca di cui ai precedenti 72.5 e   72.8,  anche  a  seguito  di  dimissioni  scritte,  dallo  stesso presentate al Presidente ed accettate da parte del Collegio, il quale potra' respingere le dimissioni stesse per una sola volta. 72.10  In  caso di sopravvenuta incompatibilita', decadenza, revoca o dimissioni  di  uno  o piu' componenti del Collegio dei Probiviri, il Consiglio  di  Amministrazione  del  GME  effettuera'  la  nomina dei componenti in sostituzione di quelli cessati.
                               Articolo 73                         Collegio arbitrale
  73.1  Qualunque  controversia  insorta  tra  il  GME  e gli operatori relativa all'interpretazione e dall'applicazione della disciplina del mercato e' risolta in via definitiva da un Collegio arbitrale. 73.2   Costituisce  condizione  necessaria  per  l'attivazione  della procedura arbitrale il preventivo ricorso al Collegio dei Probiviri. 73.3  Le decisioni del Collegio dei Probiviri non sono vincolanti per le  decisioni  del  Collegio  arbitrale,  il quale ha ogni piu' ampio potere di riesame della controversia, senza preclusione alcuna. 73.4  Il  procedimento  arbitrale  deve  essere  promosso,  a pena di decadenza,  entro  30  giorni  dalla  notifica  della  decisione  del Collegio dei Probiviri. 73.5  Il  collegio  arbitrale  e'  composto da tre membri, di cui uno nominato  dal  GME,  uno  nominato  dall'operatore  e  un  terzo, con funzioni  di  Presidente,  nominato  di  comune  accordo da entrambi, ovvero  in  caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. 73.6  Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale  e'  svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. 73.7 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
                                TITOLO VI           CONTRATTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI                             Articolo 74                    Strumenti finanziari derivati
  74.1  Il  GME  puo'  promuovere  lo  sviluppo della contrattazione di strumenti  finanziari  derivati  sul  prezzo  dell'energia elettrica, anche  al  fine  di  fornire  agli operatori adeguate possibilita' di copertura del rischio.  |  
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