Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2001, n. 207 |
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 77 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare gli articoli 10 e 30; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visti i pareri delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Disposizioni generali Art. 1. Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento
1. Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gia' disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito denominate "istituzioni" nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata "legge", in attuazione della delega prevista dall'articolo 10. 2. Gli interventi e le attivita' svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". - Il testo dell'art. 77 della Costituzione e' il seguente: "Art. 77. - Il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. - La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, supplemento ordinario. Il testo vigente dell'art. 10 e' il seguente: "Art. 10 (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'art. 22, prevedendo anche modalita' per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b); b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalita' giuridica pubblica; c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b): 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonche' di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia; d) prevedere la possibilita' della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali; e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attivita' di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attivita' di amministrazione dei patrimoni; f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c); g) prevedere la possibilita' di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali; h) prevedere la possibilita' di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali; i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. 3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.". - Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 328/2000 e' il seguente: "Art. 30 (Abrogazioni). - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'art. 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 10 e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle legge 10 febbraio 1962, n. 66, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 30 marzo 1971, n. 118, legge e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, recante "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all'art. 1, comma 1: - La legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante: "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1890, n. 171. - Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 328/2000 e' il seguente: "Art. 1 (Principi generali e finalita). - 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficolta' sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. 2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali si intendono tutte le attivita' previste dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. 4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilita' sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarieta' sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocita' e della solidarieta' organizzata. 6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1. 7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.". - Per il testo dell'art. 10 della citata legge n. 328/2000, si veda in note alle premesse.
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| Art. 2. Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete degli interventi di integrazione sociale
1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attivita' e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalita' e specificita' statutarie. 2. Le Regioni disciplinano le modalita' di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni definiscono: a) le modalita' di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi; b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari; c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.
Nota all'art. 2, comma 1: - L'art. 22 della citata legge n. 328/2000 recita testualmente: "Art. 22 (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali). - 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. 2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie gia' destinate dagli enti locali alla spesa sociale: a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilita' familiari, ai sensi dell'art. 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficolta' per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'art. 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunita-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilita' personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. 3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, legge 27 maggio 1991, n. 176, legge 15 febbraio 1996, n. 66, legge 28 agosto 1997, n. 285, legge 23 dicembre 1997, n. 451, legge 3 agosto 1998, n. 296, legge 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonche' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'art. 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare. 4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilita' sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.".
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| Art. 3. Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni
1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalita' giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.
Note all'art. 3, comma 1: - Per il titolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, si veda in note alle premesse. - L'art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/1998, reca: "Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. 2. La delega delle funzioni di cui al comma 1, opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.".
Note all'art. 3, comma 2: - L'art. 91 della citata legge n. 6972/1890, reca: "Art. 91. - Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70: 1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale; 2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70; 3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti. In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto. Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.". - L'art. 40, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, cosi' dispone: "Art. 40. - Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge, i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici conservati, o che debbano essere adempiuti dal demanio, dall'amministrazione del fondo per il culto, dai patroni rivendicanti e svincolanti, o dagli economati generali dei benefici vacanti.".
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| Art. 4. Disposizioni comuni
1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano. 2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste. 3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianita' complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. 4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2003, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. 5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. 6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo l'ottavo capoverso e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies. ... L. 250.000."; b) alle note e' aggiunta la seguente: "II-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa."; c) dopo l'articolo 11-bis e' aggiunto il seguente: "Art. 11-ter. - Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private ... L. 250.000.". 7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e' estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.
Nota all'art. 4, comma 1: - Per il titolo della citata legge n. 6972/1890, si veda in note all'art. 1.
Nota all'art. 4, comma 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 2. Il testo vigente dell'art. 6 e' il seguente: "Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche). - L'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione; c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi. 2. Per i soggetti di cui al comma 1, la riduzione compete a condizione che abbiano personalita' giuridica.".
Note all'art. 4, comma 6: - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 1 e delle relative note della tariffa, parte prima, allegata la suddetto testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 1. - 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili in genere e atti lativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8%. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7%. Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di oggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%. Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione: 3%. Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 3%. Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'anno l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%. Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunita' montane: L. 250.000. Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: L. 250.000. Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies: L. 250.000. Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): L. 250.000.
Note: I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8%, l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla meta' della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento. II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento la parte acquirente: a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1o giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'anno di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari; b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione del beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della Regione siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'acquirente decade altresi' dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immmediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico II-bis). 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o constitutivi della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della legge dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. 2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze, dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato. 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti egli acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. II-quater) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta. II-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.".
Nota all'art. 4, comma 7: - Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario. L'art. 13 reca: "Art. 13 (Erogazioni liberali). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; 2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa' medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) sono sostituite con le seguenti: "Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) ; b) nell'art. 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti: "c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; c-septies) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, cosi' come risultato dalla dichiarazione dei redditi. ; c) nell'art. 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis ; d) nell'art. 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed enti commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis ; e) nell'art. 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) dei comma 1 dell'art. 13-bis sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis . 2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art. 65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo unico. 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformita' alle finalita' istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualita' e la quantita' dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si e' esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni. 5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico. 6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo art. 65, comma 2. 7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesima erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo art. 414.".
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| Art. 5. Aziende pubbliche di servizi alla persona
1. Le istituzioni che svolgono direttamente attivita' di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale", o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo. 2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e' esclusa: a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico; b) nel caso in cui l'entita' del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalita' e dei servizi previsti dallo statuto; c) nel caso di verificata inattivita' nel campo sociale da almeno due anni; d) nel caso risultino esaurite o non siano piu' conseguibili le finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti. 3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessita' delle attivita' svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l'istituzione puo' comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attivita' nel campo sociale e il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell'istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalita' identiche o analoghe. 5. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attivita' e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo puo' deliberare la modifica delle finalita' statutarie in altre finalita' il piu' possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la regione promuove lo scioglimento dell'istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalita' di cui al comma 4. 6. Con l'atto d'intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresi' a dettare criteri omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attivita' delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni tre anni. 7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalita' e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.
Nota all'art. 5, comma 1: - Per il titolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1990, veda in note alle premesse.
Nota all'art. 5, comma 8: - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 88, comma 2 e' il seguente: "2. Non costituiscono esercizio di attivita' commerciali: a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unita' sanitarie locali.".
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| Art. 6. Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attivita' di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti. 2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalita' di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo. 3. Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' costituire societa' od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attivita' strumentali a quelle istituzionali nonche' di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda. 4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' estendere la sua attivita' anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza. |
| Art. 7. Organi di Governo
1. Sono organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalita' del funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda. 2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di amministrazione sulla base dei criteri determinati con l'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Gli organi di Governo restano in carica per non piu' di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente. 4. Ai componenti gli organi di Governo delle IPAB e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla Regione sulla base dell'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3, con il regolamento di organizzazione dell'azienda, approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.
Nota all'art. 7, comma 4: - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 87 e' il seguente: "Art. 87 (Consigli di amministrazione delle aziende speciali). - 1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86.".
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| Art. 8. Funzioni degli organi di Governo
1. Gli organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attivita' e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina del direttore; alla definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; all'individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalita' perseguite; all'approvazione dei bilanci; alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti; all'approvazione delle modifiche statutarie ed i regolamenti interni. |
| Art. 9. Gestione dell'azienda di servizi e responsabilita' del direttore
1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attivita' amministrativa sono affidate ad un direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Puo' essere incaricato della direzione dell'azienda anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purche' dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica, per tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 3. 2. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico e' stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5. 3. La carica di direttore e' incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. 4. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonche' della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. 5. Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di cui al successivo articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attivita' amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di amministrazione puo' recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. |
| Art. 10. Verifiche amministrative e contabili
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a societa' specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.
Nota all'art. 10, comma 1: - Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si veda in note alle premesse.
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| Art. 11. Personale
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed e' disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalita' di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto e' disciplinato con modalita' e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilita', tali da assicurare il raggiungimento delle finalita' proprie delle aziende medesime. 2. I requisiti e le modalita' di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate. 3. Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.
Nota all'art. 11, comma 1: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario. Il titolo III reca testualmente: "Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale".
Nota all'art. 11, comma 2: - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, supplemento ordinario. L'art. 39, comma 1 reca testualmente: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.".
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| Art. 12. Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di organizzazione
1. Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalita' statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalita' previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura e' altresi' adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell'azienda di cui all'articolo 7, comma 5. |
| Art. 13. Patrimonio
1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'. 2. All'atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro. 3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilita' dei beni va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti. 4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale puo' richiedere chiarimenti - limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi - entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti e' prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attivita' istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto. 5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtu' di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento' di pubblici servizi.
Nota all'art. 13, comma 3: - L'art. 828, comma 2 del codice civile, reca testualmente: "Art. 828 (Condizione giuridica dei beni patrimoniali). - I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.".
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| Art. 14. Contabilita'
1. Le Regioni, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in matera di contabilita' delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilita' di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonche' disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l'altro: a) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo; b) le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; c) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; d) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilita'; e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai controlli sulla qualita' delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali. 4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 5. Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14, comma 1: - Per l'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, si veda in note alle premesse.
Nota all'art. 14, comma 2: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, supplemento ordinario. L'art. 5, comma 7, cosi' come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca testualmente: "Art. 5 (Patrimonio e contabilita). - 7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'art. 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1o gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa.
Nota all'art. 14, comma 5: - La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, recante "Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 28 dicembre 1956.
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| Art. 15. IPAB che svolgono attivita' indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione
1. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono indirettamente attivita' socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attivita' di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalita' ricevute a tal fine, ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in azienda di servizi. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalita'. 2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a norma dell'articolo 5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo III. |
| Art. 16. Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato
1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilita' di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalita' statutarie. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in piu' regioni la nomina e' effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa e' effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale. 3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilita' sociale, utilizzando tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica. 4. La Regione, quale autorita' governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile. 5. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalita' giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente.
Nota all'art. 16, comma 4: - L'art. 25 del codice civile, reca testualmente: "Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori". - L'art. 27 del codice civile, reca testualmente: "Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare".
Nota all'art. 16, comma 5: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si veda in note alle premesse.
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| Art. 17. Revisione statutaria
1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volonta' dei fondatori, avviene mediante deliberazioneassunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che puo' disciplinare anche: a) le modalita' di impiego delle risorse anche a finalita' di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio; b) la possibilita' del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione gia' prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza; c) la possibilita', per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualita', possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie; d) la possibilita', per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualita', a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticita'. 2. Nello statuto sono altresi' indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni piu' funzionali al raggiungimento delle medesime finalita', con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualita'. 3. Lo statuto puo' prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalita' organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attivita' dell'ente. |
| Art. 18. Patrimonio
1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo e' costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, e' tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. 2. I beni di cui all'articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalita' stabilite dalle tavole di fondazioni e dalle volonta' dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2. 3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione. di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalita' istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.
Nota all'art 18, comma 3: - L'art. 23 del codice civile, reca testualmente: "Art. 23 (Annullamento e sospensione delle deliberazioni). - Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, puo' sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deilbera impugnata, quando sussistono gravi motivi, Il decreto di sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume puo' essere sospesa anche dall'autorita' governativa".
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| Art. 19. Rinvio alla disciplina regionale
1. Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono, nell'ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di piu' istituzioni. 2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 4 della legge. 3. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalita' istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento. 4. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l'azienda insiste. 5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni.
Nota all'art. 19, comma 2: - Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 328/2000, reca testualmente: "Art. 4 (Sistema di finanziamento delle politiche sociali). - 1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'art. 1, comma 3. 2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunita', fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5. 3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato art. 132. 4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonche' degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci. 5. Ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennita' considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennita' spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'art. 18 della presente legge.".
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| Art. 20. Poteri sostitutivi
1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattivita' che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. 2. Le Regioni disciplinano l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarita' nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di irregolare costituzione dell'organo di governo. |
| Art. 21. Disposizione transitoria
1. A norma dell'articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della liberta' dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.
Nota all'art. 21, comma 1: - Per il titolo della citata legge n. 6972/1890, si veda in note all'art. 1.
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| Art. 22. Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino |
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