Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2001, n. 207
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 77 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare gli articoli 10 e 30;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visti i pareri delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarieta' sociale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo: Disposizioni generali
Art. 1.
Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento

1. Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gia' disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito denominate "istituzioni" nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata "legge", in attuazione della delega prevista dall'articolo 10.
2. Gli interventi e le attivita' svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- Il testo dell'art. 77 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puo', senza delegazione
delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessita' e d'urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilita',
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario.
- La legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: "Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, supplemento
ordinario. Il testo vigente dell'art. 10 e' il seguente:
"Art. 10 (Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante una
nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge
17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in
campo socio-assistenziale nella programmazione regionale
del sistema integrato di interventi e servizi sociali di
cui all'art. 22, prevedendo anche modalita' per la
partecipazione alla programmazione, secondo quanto
previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere, nell'ambito del riordino della
disciplina, la trasformazione della forma giuridica
delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di
un'efficace ed efficiente gestione, assicurando
autonomia statutaria, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento
della personalita' giuridica pubblica;
c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla
lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di tipo
privatistico e di forme contrattuali coerenti con la
loro autonomia;
2) di forme di controllo relative all'approvazione
degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle
spese di gestione del patrimonio in materia di
investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute,
nonche' di forme di verifica dei risultati di gestione,
coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilita' della trasformazione
delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto
privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti
dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto
della normativa vigente che regolamenta la
trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB,
nei casi di particolari condizioni statutarie e
patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente
attivita' di amministrazione del proprio patrimonio
adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto
delle tavole di fondazione, a principi di efficienza,
efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei
servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti
appositi strumenti di verifica della attivita' di
amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che
incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai
fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi
di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilita' di separare la gestione
dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque
la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al
potenziamento del sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
h) prevedere la possibilita' di scioglimento delle
IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte
delle regioni o degli enti locali, risultino essere
inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero
risultino esaurite le finalita' previste nelle tavole di
fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di
scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei
patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli
interessi originari e delle tavole di fondazione o, in
mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a
favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o
dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di
promuovere e potenziare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma
1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai
principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo.".
- Il testo dell'art. 30 della citata legge n. 328/2000
e' il seguente:
"Art. 30 (Abrogazioni). - 1. Alla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogati l'art. 72
della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45
dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'art. 10 e' abrogata la disciplina
relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890,
n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'art. 24 sono abrogate le
disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle
legge 10 febbraio 1962, n. 66, legge 26 maggio 1970, n.
381, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 30 marzo 1971,
n. 118, legge e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 febbraio 1990, recante "Direttiva alle regioni in
materia di riconoscimento della personalita' giuridica
di diritto privato alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza a carattere regionale ed
infraregionale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 febbraio 1990, n. 45.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, recante: "Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e
dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59)", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202.

Note all'art. 1, comma 1:
- La legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante: "Norme
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 luglio 1890, n. 171.
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 328/2000
e' il seguente:
"Art. 1 (Principi generali e finalita). - 1. La
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualita' della
vita, pari opportunita', non discriminazione e diritti
di cittadinanza, previene, elimina o riduce le
condizioni di disabilita', di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficolta' sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e
servizi sociali si intendono tutte le attivita' previste
dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali compete agli
enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della
presente legge, secondo i principi di sussidiarieta',
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita',
omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito
delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilita' sociale,
degli organismi della cooperazione, delle associazioni e
degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e
degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese operanti nel settore nella
programmazione, nella organizzazione e nella gestione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono
soggetti pubblici nonche', in qualita' di soggetti
attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di
utilita' sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e
altri soggetti privati. Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la
promozione della solidarieta' sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei
nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocita' e della solidarieta' organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva
dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli
utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di
cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad
adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni
contenute nella presente legge, secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti.".
- Per il testo dell'art. 10 della citata legge n.
328/2000, si veda in note alle premesse.



 
Art. 2. Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete degli interventi di
integrazione sociale

1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attivita' e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalita' e specificita' statutarie.
2. Le Regioni disciplinano le modalita' di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni definiscono:
a) le modalita' di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;
b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;
c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.



Nota all'art. 2, comma 1:
- L'art. 22 della citata legge n. 328/2000 recita
testualmente:
"Art. 22 (Definizione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali). - 1. Il sistema integrato
di interventi e servizi sociali si realizza mediante
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori
della vita sociale, integrando servizi alla persona e al
nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la
definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare
l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di
competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, cura e
riabilitazione, nonche' le disposizioni in materia di
integrazione socio-sanitaria di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, gli interventi di seguito indicati
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni
sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo
le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla
pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie gia'
destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della poverta' e di sostegno
al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e
la permanenza a domicilio di persone totalmente
dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della
vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni
di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di
origine e l'inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e
per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilita'
familiari, ai sensi dell'art. 16, per favorire
l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura
familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficolta' per
assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge
8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277,
e loro successive modificazioni, integrazioni e norme
attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone
disabili ai sensi dell'art. 14; realizzazione, per i
soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e
delle comunita-alloggio di cui all'art. 10 della citata
legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunita' e di
accoglienza per quelli privi di sostegno familiare,
nonche' erogazione delle prestazioni di sostituzione
temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per
favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento
presso famiglie, persone e strutture comunitarie di
accoglienza di tipo familiare, nonche' per l'accoglienza
e la socializzazione presso strutture residenziali e
semiresidenziali per coloro che, in ragione della
elevata fragilita' personale o di limitazione
dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per
contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci,
favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e
reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle
famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per
promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono
realizzati, in particolare, secondo le finalita' delle
leggi 4 maggio 1983, n. 184, legge 27 maggio 1991, n.
176, legge 15 febbraio 1996, n. 66, legge 28 agosto
1997, n. 285, legge 23 dicembre 1997, n. 451, legge 3
agosto 1998, n. 296, legge 31 dicembre 1998, n. 476, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
nonche' della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i
minori disabili. Ai fini di cui all'art. 11 e per
favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le
strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza
dei minori devono essere organizzati esclusivamente
nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi
regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,
prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'art.
8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle
diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque
l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato
sociale per informazione e consulenza al singolo e ai
nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per
soggetti con fragilita' sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a
carattere comunitario.".



 
Art. 3.
Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito delle deleghe di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalita' giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.



Note all'art. 3, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, si veda in note
alle premesse.
- L'art. 138 del citato decreto legislativo n.
112/1998, reca:
"Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi
dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono
delegate alle regioni le seguenti funzioni
amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti
delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie,
della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali,
assicurando il coordinamento con la programmazione di
cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte
degli enti locali interessati, del territorio regionale
in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta
formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione
relative all'ambito delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1, opera
dal secondo anno scolastico immediatamente successivo
alla data di entrata in vigore del regolamento di
riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e
periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non
riguardano le funzioni relative ai conservatori di
musica, alle accademie di belle arti, agli istituti
superiori per le industrie artistiche, all'accademia
nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di
danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali
straniere in Italia.".

Note all'art. 3, comma 2:
- L'art. 91 della citata legge n. 6972/1890, reca:
"Art. 91. - Ferme stanti le vigenti leggi relative agli
enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e
mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi
stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni
pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione,
secondo le norme stabilite nell'art. 70:
1) i conservatori che non abbiano scopi educativi
della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri,
eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o
sociale;
2) le confraternite, confraterie, congreghe,
congregazioni ed altri consimili istituti per i quali
siasi verificata una delle condizioni enunciate nella
prima parte dell'art. 70;
3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto;
esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle
popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o
possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al
demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli
economati generali dei benefici vacanti.
In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al
culto necessario ad una popolazione o agli edifici
necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti
loro fini saranno mantenuti e continueranno a
provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla
quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli
oneri di culto.
Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di
cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni
dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il
disposto dell'art. 81 della legge di pubblica
sicurezza.".
- L'art. 40, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841,
cosi' dispone:
"Art. 40. - Debbono intendersi che facciano o possano
far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n.
3 dell'art. 91 della legge, i legati di culto che
gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici
conservati, o che debbano essere adempiuti dal demanio,
dall'amministrazione del fondo per il culto, dai patroni
rivendicanti e svincolanti, o dagli economati generali
dei benefici vacanti.".



 
Art. 4.
Disposizioni comuni

1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano.
2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.
3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianita' complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2003, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.
5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo l'ottavo capoverso e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies. ... L. 250.000.";
b) alle note e' aggiunta la seguente: "II-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa.";
c) dopo l'articolo 11-bis e' aggiunto il seguente: "Art. 11-ter. - Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private ... L. 250.000.".
7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, e' estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.



Nota all'art. 4, comma 1:
- Per il titolo della citata legge n. 6972/1890, si
veda in note all'art. 1.

Nota all'art. 4, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, recante "Disciplina delle
agevolazioni tributarie", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento
ordinario n. 2. Il testo vigente dell'art. 6 e' il
seguente:
"Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche). - L'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e' ridotta alla meta' nei confronti
dei seguenti soggetti:
a) enti e istituti di assistenza sociale, societa' di
mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e
beneficenza;
b) istituti di istruzione e istituti di studio e
sperimentazione di interesse generale che non hanno fine
di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e
associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente
culturali;
c) enti il cui fine e' equiparato per legge ai fini
di beneficenza o di istruzione;
c-bis) istituti autonomi per le case popolari,
comunque denominati, e loro consorzi.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, la riduzione
compete a condizione che abbiano personalita'
giuridica.".

Note all'art. 4, comma 6:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, recante: "Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
1986, n. 99, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1 e delle relative note
della tariffa, parte prima, allegata la suddetto testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
"Art. 1. - 1. Atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di beni immobili in genere e atti lativi o
costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e
i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal
successivo periodo: 8%.
Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative
pertinenze: 7%.
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di oggetti diversi dagli
imprenditori agricoli a titolo principale o di
associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli
12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153: 15%.
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di
interesse storico, artistico e archeologico soggetti
alla legge 1o giugno 1939, n. 1089, sempreche'
l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro
conservazione e protezione: 3%.
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione
non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 3%.
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o
porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'art. 10, primo comma, numero
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti
di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili,
a condizione che nell'anno l'acquirente dichiari che
intende trasferirli entro tre anni: 1%.
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero
a favore di enti pubblici territoriali o consorzi
costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore
di comunita' montane: L. 250.000.
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati
all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi: L.
250.000.
Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni
riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale ove ricorrano le
condizioni di cui alla nota II-quinquies: L. 250.000.
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano
le condizioni di cui alla nota II-quater): L. 250.000.

Note:
I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori
agricoli a titolo principale o da associazioni o
societa' cooperative di cui agli articoli 13 della legge
9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione
dell'aliquota dell'8%, l'acquirente deve produrre al
pubblico ufficiale rogante la certificazione della
sussistenza dei requisiti in conformita' a quanto
disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Il beneficio predetto e' esteso altresi' agli acquirenti
che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler
conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il
triennio producano la stessa certificazione; qualora al
termine del triennio non sia stata prodotta la
documentazione prescritta l'ufficio del registro
competente provvede al recupero della differenza
d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di
destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze,
diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni
dal trasferimento.
Il mutamento di destinazione deve essere comunicato
entro un anno all'ufficio del registro competente.
In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa
pari alla meta' della maggior imposta dovuta in
dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in
cui si procede al recupero della differenza di imposta
sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4
dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento
del pagamento della imposta principale ovvero, in caso
di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.
II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per
cento la parte acquirente:
a) ove gia' sussista il vincolo previsto dalla legge
1o giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali
dichiarati, deve dichiarare nell'anno di acquisto gli
estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei
registri immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto
deve presentare, contestualmente all'atto da registrare,
una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione
per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che e'
in corso la procedura di sottoposizione del beni al
vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in cui,
entro il termine di due anni decorrente dalla data di
registrazione dell'atto, non venga documentata
l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.
Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio
della Regione siciliana e delle province autonome di
Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente
organo della Regione siciliana e delle province autonome
di Trento e Bolzano.
L'acquirente decade altresi' dal beneficio della
riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in
parte alienati prima che siano stati adempiuti gli
obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero
nel caso di mutamento di destinazione senza la
preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i
beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi.
L'amministrazione per i beni culturali e ambientali da'
immmediata comunicazione all'ufficio del registro delle
violazioni che comportano la decadenza. In tal caso,
oltre alla normale imposta, e' dovuta una soprattassa
pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli
interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del
testo unico. Dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine di cui
all'art. 76, comma 2, del testo unico II-bis).
1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3 per
cento agli atti traslativi a titolo oneroso della
proprieta' di case di abitazione non di lusso e agli
atti traslativi o constitutivi della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle
stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del
comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno
dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attivita'
ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro,
in quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il
soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui
l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero,
che l'immobile sia acquisito come prima casa sul
territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire
la residenza nel comune ove e' ubicato l'immobile
acquistato deve essere resa, a pena di decadenza,
dall'acquirente nell'atto di acquisto;
b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare esclusivo o in comunione con il
coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio
del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di
non essere titolare, neppure per quote, anche in regime
di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei
diritti di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e nuda
proprieta' su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui
al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della
legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118,
all'art. 3, comma 2, della legge dicembre 1991, n. 415,
all'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio
1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n.
293, all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455,
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del decreto-legge
22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore
aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si
realizza l'effetto traslativo possono essere effettuate,
oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di
contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto
separato, delle pertinenze, dell'immobile di cui alla
lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unita'
immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate
a servizio della casa di abitazione oggetto
dell'acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati con i benefici di cui al presente articolo
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data
del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonche'
una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse
imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta
sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui
sono stati registrati i relativi atti deve recuperare
nei confronti egli acquirenti una penalita' pari alla
differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata,
aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di
mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del presente testo
unico. Le predette disposizioni non si applicano nel
caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici
di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di
altro immobile da adibire a propria abitazione
principale.
II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale
e' subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per
cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte
di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella
misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa
del per cento oltre agli interessi di mora di cui al
comma 4 dell'art. 55 del presente testo unico. Dalla
scadenza del triennio decorre termine per il recupero
delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria.
II-quater) A condizione che la ONLUS dichiari nell'atto
che intende utilizzare direttamente beni per lo
svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto.
In caso di dichiarazione mendace o mancata effettiva
utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita'
e' dovuta l'imposta ordinaria nonche' una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento della stessa
imposta.
II-quinquies) A condizione che la istituzione
riordinata in azienda di servizio o in organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che
intende utilizzare direttamente i beni per lo
svolgimento della propria attivita' e che realizzi
l'effettivo utilizzo diretto entro due anni
dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di
mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della
propria attivita' e' dovuta l'imposta nella misura
ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al
30% dell'imposta stessa.".

Nota all'art. 4, comma 7:
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario.
L'art. 13 reca:
"Art. 13 (Erogazioni liberali). - 1. Al testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d'imposta
per oneri sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in
fine, la seguente: "i-bis) le erogazioni liberali in
denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), nonche' i contributi associativi, per
importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire,
versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso che
operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e'
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita'
idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 ;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione
proporzionale, in capo ai singoli soci di societa'
semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa'
medesima, le parole: "Per gli oneri di cui alle lettere
a), g), h) e i) sono sostituite con le seguenti: "Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) ;
b) nell'art. 65, comma 2, relativo agli oneri di
utilita' sociale deducibili ai fini della determinazione
del reddito d'impresa, dopo la lettera c-quinquies),
sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS;
c-septies) le spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore
di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultato dalla dichiarazione dei
redditi. ;
c) nell'art. 110-bis, comma 1, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da enti non
commerciali, le parole: "oneri indicati alle lettere a),
g), h) e i) del comma 1 dell'art. 13-bis sono sostituite
dalle seguenti: "oneri indicati alle lettere a), g), h),
i) ed i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis ;
d) nell'art. 113, comma 2-bis, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti da societa' ed
enti commerciali non residenti, le parole: "oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1
dell'art. 13-bis sono sostituite dalle seguenti: "oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma
1 dell'art. 13-bis ;
e) nell'art. 114, comma 1-bis, relativo alle
detrazioni d'imposta per oneri sostenuti dagli enti non
commerciali non residenti, le parole: "oneri indicati
alle lettere a), g), h) e i) dei comma 1 dell'art.
13-bis sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1
dell'art. 13-bis .
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici,
alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa, che, in alternativa alla
usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono
ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano
destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
3. I beni alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta l'attivita' d'impresa diversi da quelli di cui
al comma 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle
ONLUS, non si considerano destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 53, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. La cessione gratuita di tali
beni, per importo corrispondente al costo specifico
complessivamente non superiore a 2 milioni di lire,
sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera
erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art.
65, comma 2, lettera c-sexies), del predetto testo
unico.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a
condizione che delle singole cessioni sia data
preventiva comunicazione, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, al competente ufficio delle
entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita
dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa
cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare
direttamente i beni in conformita' alle finalita'
istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici
fiscali previsti dal presente decreto, realizzi
l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo
giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri previsti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo
degli stessi, la qualita' e la quantita' dei beni ceduti
gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni
facilmente deperibili e di modico valore si e' esonerati
dall'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui
subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
5. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e' consentita a condizione che per le medesime
erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle
detrazioni d'imposta di cui all'art. 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 65, comma 2,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il
soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni
previste dalla lettera c-sexies) del medesimo art. 65,
comma 2.
7. La deducibilita' dal reddito imponibile delle
erogazioni liberali previste all'art. 114, comma 2-bis,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che per le medesima erogazioni liberali il
soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni
d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo art.
414.".



 
Art. 5.
Aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attivita' di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: "Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale", o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo.
2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e' esclusa:
a) nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico;
b) nel caso in cui l'entita' del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalita' e dei servizi previsti dallo statuto;
c) nel caso di verificata inattivita' nel campo sociale da almeno due anni;
d) nel caso risultino esaurite o non siano piu' conseguibili le finalita' previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.
3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessita' delle attivita' svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l'istituzione puo' comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attivita' nel campo sociale e il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell'istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalita' identiche o analoghe.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attivita' e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo puo' deliberare la modifica delle finalita' statutarie in altre finalita' il piu' possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la regione promuove lo scioglimento dell'istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalita' di cui al comma 4.
6. Con l'atto d'intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresi' a dettare criteri omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attivita' delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni tre anni.
7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalita' e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.



Nota all'art. 5, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1990, veda in note
alle premesse.

Nota all'art. 5, comma 8:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, n.
302, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 88,
comma 2 e' il seguente:
"2. Non costituiscono esercizio di attivita'
commerciali:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unita'
sanitarie locali.".



 
Art. 6.
Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attivita' di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalita' di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
3. Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' costituire societa' od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attivita' strumentali a quelle istituzionali nonche' di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.
4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' estendere la sua attivita' anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.
 
Art. 7.
Organi di Governo

1. Sono organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalita' del funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.
2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di amministrazione sulla base dei criteri determinati con l'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Gli organi di Governo restano in carica per non piu' di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente.
4. Ai componenti gli organi di Governo delle IPAB e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla Regione sulla base dell'atto di intesa di cui all'articolo 5, comma 3, con il regolamento di organizzazione dell'azienda, approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.



Nota all'art. 7, comma 4:
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
227 del 28 settembre 2000, supplemento ordinario. Il
testo dell'art. 87 e' il seguente:
"Art. 87 (Consigli di amministrazione delle aziende
speciali). - 1. Fino all'approvazione della riforma in
materia di servizi pubblici locali, ai componenti dei
consigli di amministrazione delle aziende speciali anche
consortili si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4,
nell'art. 81, nell'art. 85 e nell'art. 86.".



 
Art. 8.
Funzioni degli organi di Governo

1. Gli organi di Governo dell'azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attivita' e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina del direttore; alla definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; all'individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalita' perseguite; all'approvazione dei bilanci; alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti; all'approvazione delle modifiche statutarie ed i regolamenti interni.
 
Art. 9.
Gestione dell'azienda di servizi e responsabilita' del direttore

1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attivita' amministrativa sono affidate ad un direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Puo' essere incaricato della direzione dell'azienda anche un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purche' dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica, per tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico e' stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5.
3. La carica di direttore e' incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
4. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonche' della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.
5. Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di cui al successivo articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attivita' amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di amministrazione puo' recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
 
Art. 10.
Verifiche amministrative e contabili

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarita' amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a societa' specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.



Nota all'art. 10, comma 1:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, si veda in note alle premesse.



 
Art. 11.
Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed e' disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalita' di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto e' disciplinato con modalita' e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilita', tali da assicurare il raggiungimento delle finalita' proprie delle aziende medesime.
2. I requisiti e le modalita' di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.
3. Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.



Nota all'art. 11, comma 1:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, recante: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario. Il titolo
III reca testualmente: "Contrattazione collettiva e
rappresentativita' sindacale".

Nota all'art. 11, comma 2:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 1997, supplemento ordinario. L'art. 39, comma 1
reca testualmente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1.
Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla
programmazione triennale del fabbisogno di personale,
comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482.".



 
Art. 12. Adeguamento e approvazione degli statuti e dei regolamenti di
organizzazione

1. Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalita' statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalita' previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura e' altresi' adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell'azienda di cui all'articolo 7, comma 5.
 
Art. 13.
Patrimonio

1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'.
2. All'atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.
3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilita' dei beni va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.
4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale puo' richiedere chiarimenti - limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi - entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti e' prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attivita' istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto.
5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtu' di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento' di pubblici servizi.



Nota all'art. 13, comma 3:
- L'art. 828, comma 2 del codice civile, reca
testualmente:
"Art. 828 (Condizione giuridica dei beni
patrimoniali). - I beni che fanno parte del patrimonio
indisponibile non possono essere sottratti alla loro
destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che
li riguardano.".



 
Art. 14.
Contabilita'

1. Le Regioni, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in matera di contabilita' delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilita' di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonche' disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l'altro:
a) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
b) le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
c) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
d) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilita';
e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.
2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica l'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi sull'amministrazione e ai controlli sulla qualita' delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali.
4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona.
5. Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.



Nota all'art. 14, comma 1:
- Per l'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre 2000,
n. 328, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 14, comma 2:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30
dicembre 1992, supplemento ordinario. L'art. 5, comma 7,
cosi' come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca testualmente:
"Art. 5 (Patrimonio e contabilita). - 7. Le unita'
sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute
agli adempimenti di cui all'art. 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468 e all'art. 64 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui
al presente articolo decorre dal 1o gennaio 1995 e la
contabilita' finanziaria e' soppressa.

Nota all'art. 14, comma 5:
- La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni, recante "Soppressione e messa in
liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti
sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 325 del 28
dicembre 1956.



 
Art. 15. IPAB che svolgono attivita' indiretta in campo socio-assistenziale
mediante destinazione delle rendite derivanti dall'amministrazione

1. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono indirettamente attivita' socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attivita' di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalita' ricevute a tal fine, ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in azienda di servizi. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalita'.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a norma dell'articolo 5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo III.
 
Art. 16.
Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilita' di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalita' statutarie.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le IPAB che operano in piu' regioni la nomina e' effettuata d'intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa e' effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale.
3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilita' sociale, utilizzando tutte le modalita' consentite dalla loro natura giuridica.
4. La Regione, quale autorita' governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
5. Ai procedimenti per l'acquisizione della personalita' giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente.



Nota all'art. 16, comma 4:
- L'art. 25 del codice civile, reca testualmente:
"Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle
fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il
controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle
fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione
degli amministratori o dei rappresentanti, quando le
disposizioni contenute nell'atto di fondazione non
possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori,
con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie
a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine
pubblico o al buon costume; puo' sciogliere
l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano
in conformita' dello statuto o dello scopo della
fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad
atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti
riguardanti la loro responsabilita' devono essere
autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate
dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai
nuovi amministratori".
- L'art. 27 del codice civile, reca testualmente:
"Art. 27 (Estinzione della persona giuridica). - Oltre
che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello
statuto, la persona giuridica si estingue quando lo
scopo e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti
gli associati sono venuti a mancare".

Nota all'art. 16, comma 5:
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, si veda in note
alle premesse.



 
Art. 17.
Revisione statutaria

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volonta' dei fondatori, avviene mediante deliberazioneassunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che puo' disciplinare anche:
a) le modalita' di impiego delle risorse anche a finalita' di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;
b) la possibilita' del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione gia' prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;
c) la possibilita', per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualita', possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
d) la possibilita', per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualita', a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticita'.
2. Nello statuto sono altresi' indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni piu' funzionali al raggiungimento delle medesime finalita', con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualita'.
3. Lo statuto puo' prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalita' organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attivita' dell'ente.
 
Art. 18.
Patrimonio

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo e' costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all'atto della trasformazione, e' tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all'articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalita' stabilite dalle tavole di fondazioni e dalle volonta' dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione. di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalita' istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 23 del codice civile.



Nota all'art 18, comma 3:
- L'art. 23 del codice civile, reca testualmente:
"Art. 23 (Annullamento e sospensione delle
deliberazioni). - Le deliberazioni dell'assemblea
contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto possono essere annullate, su istanza degli
organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico
ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad
atti compiuti in esecuzione della deliberazione
medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore,
sentiti gli amministratori dell'associazione, puo'
sospendere, su istanza di colui che ha proposto
l'impugnazione, l'esecuzione della deilbera impugnata,
quando sussistono gravi motivi, Il decreto di
sospensione deve essere motivato ed e' notificato agli
amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine
pubblico o al buon costume puo' essere sospesa anche
dall'autorita' governativa".



 
Art. 19.
Rinvio alla disciplina regionale

1. Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono, nell'ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di piu' istituzioni.
2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 4 della legge.
3. In caso di fusione, lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalita' istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento.
4. Lo statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l'azienda insiste.
5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni.



Nota all'art. 19, comma 2:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 328/2000,
reca testualmente:
"Art. 4 (Sistema di finanziamento delle politiche
sociali). - 1. La realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali si avvale di un
finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo
competenze differenziate e con dotazioni finanziarie
afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui
all'art. 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le
spese di attivazione degli interventi e dei servizi
sociali a favore della persona e della comunita', fatto
salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai
sensi dell'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche' in attuazione della presente
legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti
assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di
settore, nonche', in forma sussidiaria, a cofinanziare
interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti
regionali di trasferimento agli enti locali delle
materie individuate dal citato art. 132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle
regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli
articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nonche' degli autonomi
stanziamenti a carico dei propri bilanci.
5. Ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la
definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le
politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e
indennita' considerati a carico del comparto
assistenziale quali le indennita' spettanti agli
invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito
minimo di inserimento di cui all'art. 59, comma 47,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' eventuali
progetti di settore individuati ai sensi del Piano
nazionale di cui all'art. 18 della presente legge.".



 
Art. 20.
Poteri sostitutivi

1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattivita' che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
2. Le Regioni disciplinano l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarita' nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di irregolare costituzione dell'organo di governo.
 
Art. 21.
Disposizione transitoria

1. A norma dell'articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della liberta' dell'assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.



Nota all'art. 21, comma 1:
- Per il titolo della citata legge n. 6972/1890, si
veda in note all'art. 1.



 
Art. 22.
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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