Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206
Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto, in particolare, l'art. 23 della predetta legge n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
Visti il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e le relative norme applicative di cui ai decreti del Ministro della sanita' 20 maggio 1993, 1o marzo 1995, 25 settembre 1996 e 10 aprile 1997;
Vista la direttiva 98/81/CE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e delle politiche agricole e forestali; .fp;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
(campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le misure per l'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati, volte a tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente.
2. Il Ministro della sanita' coordina le attivita' amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1999.".
- L'art. 23 della succitata legge, cosi' recita:
"Art. 23 (Impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati: criteri di delega). - 1.
L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26
ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati, sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) classificare gli impieghi confinati di
microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi
che comportano per la salute umana e per l'ambiente;
b) assicurare il controllo sulle attivita' di impiego
confinato di microrganismi geneticamente modificati;
c) definire le procedure di notifica ed
autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati;
d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza
relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti
biologici e di microrganismi geneticamente modificati;
e) prevedere misure adeguate per il controllo
dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi
confinati di microrganismi geneticamente modificati;
f) recepire il completamento dell'allegato II, parti
B e C, in conformita' a quanto disposto dall'art. 20-bis,
introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della
sanita' di concerto con il Ministro dell'ambiente;
g) apportare le necessarie modifiche al decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91.".
- La direttiva 98/81/CE e' pubblicata in GUCE L 330 del
5 dicembre 1998.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, reca:
"Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente
l'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati.".
- Il decreto del Ministro della sanita' 20 maggio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1993, n. 10,
reca:
"Tariffe e modalita' relative alle prestazioni fornite
dal Ministero della sanita' in applicazione dell'art. 20
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, che attua la
direttiva 90/220/CEE in materia di emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.".
- Il decreto del Ministro della sanita' 1o marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995, n. 112,
reca:
"Attuazione della direttiva 94/51/CE della Commissione
del 7 novembre 1994 recante adeguamento al progresso
tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati".



 
Art. 2.
(definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) microorganismo: ogni entita' microbiologica cellulare o non
cellulare capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico,
compresi virus, viroidi, cellule animali e cellule vegetali in
coltura; b) microorganismo geneticamente modificato (MOGM): un microorganismo
il cui materiale genetico e' stato modificato in un modo che non
avviene in natura per incrocio e/o ricombinazione naturale.
Nell'ambito di tale definizione: 1) la modificazione genetica avviene almeno mediante l'impiego delle
tecniche elencate nell'allegato I, parte A; 2) le tecniche elencate nell'allegato I, parte B, non sono
considerate tecniche che hanno per effetto una modificazione
genetica; c) impiego confinato: ogni attivita' nella quale i microorganismi
vengono modificati geneticamente o nella quale tali MOGM vengono
messi in coltura, conservati, utilizzati, trasportati, distrutti,
smaltiti o altrimenti utilizzati, e per la quale vengono usate
misure specifiche di contenimento, al fine di limitare il contatto
degli stessi con la popolazione o con l'ambiente; d) incidente: ogni evento imprevisto che comporti una diffusione non
intenzionale di agenti biologici e di MOGM nel corso del loro
impiego confinato che possa presentare un pericolo immediato o
differito, per la salute dell'uomo o per l'ambiente; e) titolare dell'impianto: il datore di lavoro cosi' come definito
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; f) utilizzatore: il responsabile scientifico e gestionale
dell'impiego confinato di MOGM; g) notifica: la presentazione da parte dell'utilizzatore o del
titolare dell'impianto al Ministero della sanita' dei documenti
contenenti le informazioni richieste a norma del presente decreto.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro):
"1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intendono per:
a) (omissis);
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa,
ovvero dell'unita' produttiva, quale definita ai sensi
della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali
e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi:
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero
unita' produttiva;
d) medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
altre specializzazioni individuate, ove necessario, con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro
o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e) responsabile del servizio di prevenzione e
protezione: persona designata dal datore di lavoro in
possesso di attitudini e capacita' adeguate;
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro, di
seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o
misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attivita'
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali
nel rispetto della salute della popolazione e
dell'integrita' dell'ambiente esterno;
h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico,
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la
salute;
i) unita' produttiva: stabilimento o struttura
finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale.".



 
Art. 3.
(deroghe)

1. Fatto salvo l'articolo 5, comma 1, il presente decreto non si applica:

a) qualora la modificazione genetica sia ottenuta con l'impiego delle
tecniche o delle metodologie indicate nell'allegato II, parte A,
purche' le stesse non comportino ricorso a molecole ricombinanti
di acido nucleico o a microrganismi geneticamente modificati
diversi da quelli prodotti con l'applicazione delle tecniche o
metodologie elencate nello stesso allegato; b) agli impieghi confinati dei MOGM elencati nell'allegato II, parte
C, che soddisfino i criteri specificati nello stesso allegato,
parte B, concernenti la sicurezza per la salute umana e per
l'ambiente.

2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentita la Commissione di cui all'articolo 14, sono recepiti i provvedimenti comunitari con i quali verranno adottate le parti B e C dell'allegato II, nel rispetto dei termini previsti dagli stessi provvedimenti.
 
Art. 4.
(deroghe ulteriori)

1. L'articolo 5, commi 3 e 6, e gli articoli da 6 a 12 non si applicano al trasporto di MOGM su strada, per ferrovia, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.
2. Il presente decreto non si applica alla conservazione, alla coltura, al trasporto, alla distruzione, allo smaltimento o all'impiego di MOGM immessi sul mercato in base al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92,e al Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993.



Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca:
"Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati.
- Il regolamento (CEE) n. 2309/93 e' pubblicato in GUCE
L 214 del 24 agosto 1993.



 
Art. 5. (cautele di ordine generale e obblighi specifici dell'utilizzatore e
del titolare dell'impianto)

1. Nell'impiego confinato di microorganismi modificati geneticamente devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare gli
effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente.
2. L'utilizzatore procede ad una valutazione dell'impiego confinato al fine di evitare i rischi per la salute umana e per l'ambiente che tale impiego potrebbe comportare, utilizzando almeno gli elementi di valutazione e la procedura di cui all'allegato III, lettere A e B.
3. Effettuata la valutazione di cui al comma 2, l'utilizzatore assegna l'impiego confinato ad una delle quattro classi sottoelencate applicando il relativo livello di contenimento, ai sensi dell'articolo 6:
a) classe 1: impieghi confinati che presentano rischi nulli o
trascurabili, ovvero operazioni per le quali un livello 1 di
contenimento e' adeguato a proteggere la salute umana e
l'ambiente;
b) classe 2: impieghi confinati a basso rischio, ovvero operazioni
per le quali un livello 2 di contenimento e' adeguato a proteggere
la salute umana e l'ambiente;
c) classe 3: impieghi confinati che presentano un rischio
moderato, ovvero operazioni per le quali un livello 3 di
contenimento e' adeguato a proteggere la salute umana e
l'ambiente;
d) classe 4: impieghi confinati ad atto rischio, ovvero operazioni
per le quali un livello 4 di contenimento e' adeguato a proteggere
la salute umana e l'ambiente.
4. Qualora sussista un dubbio sull'assegnazione dell'impiego confinato tra due delle classi di cui al comma 3, l'assegnazione va fatta alla classe che prevede le misure di protezione piu' rigorose. Il Ministero della sanita', sentita la commissione di cui all'articolo 14, sulla base delle prove presentate a corredo delle notifiche di cui agli articoli 7, 9 e 10, puo' autorizzare a non applicare una o piu' di dette misure.
5. La valutazione di cui al comma 2 tiene in particolare considerazione il problema dello smaltimento dei rifiuti e degli effluenti.
6. All'esito della valutazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, l'utilizzatore redige apposito documento di valutazione del rischio, nel quale specifica gli elementi di valutazione dei quali ha tenuto conto ai fini dell'assegnazione della classe di cui al comma 3, sulla base di quanto previsto dall'allegato III, che consegna al titolare dell'impianto.
7. Il titolare dell'impianto:

a) Conserva presso rimpianto il documento di cui al comma 6; b) su richiesta, mette il documento di cui al comma 6 a disposizione
del Ministero della sanita', del Ministero dell'ambiente, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi di
vigilanza di cui all'articolo 17.
 
Art. 6.
(misure di contenimento e di prevenzione e di protezione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, e dai paragrafi 2 e 3 dell'allegato IV, l'utilizzatore: a) si assicura che siano applicate le misure minime di contenimento e
di protezione di cui alle tabelle dell'allegato IV, corrispondenti
alla classe dell'impiego confinato. Le misure indicate in tali
tabelle sostituiscono, per quanto riguarda i MOGM, le
corrispondenti misure contenute negli allegati XII e XIII del
decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche ed
integrazioni; b) conserva, su supporto cartaceo o informatico, registrazioni delle
operazioni eseguite.
2. L'utilizzatore e' tenuto a riesaminare periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni per gli impieghi confinati delle classi 1 e 2 e annualmente per gli impieghi confinati di classe 3 e 4, la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, le misure di contenimento e le altre misure di protezione applicate. Tale riesame e' effettuato immediatamente: a) quando vi e' ragione di ritenere che le misure di contenimento o
la classe attribuita all'impiego confinato non siano piu' adeguate
alle nuove conoscenze tecniche o scientifiche; b) in caso di incidente; c) su motivata richiesta del Ministero della sanita', sentita la
Commissione di cui all'articolo 14, anche a seguito di
segnalazione degli organi di vigilanza di cui all'articolo 17.
3. Nel caso di impieghi di classe 3 e 4 l'utilizzatore, ultimato il riesame ai sensi del comma 2, invia una relazione documentata al Ministero della sanita'.
4. All'esito del riesame di cui ai commi 2 e 3, l'utilizzatore redige apposito documento, secondo le modalita' di cui all'allegato III, parte C, che consegna al titolare dell'impianto.
5. Il titolare dell'impianto: a) conserva presso l'impianto il documento di cui al comma 4; b) su richiesta, mette il documento di cui al comma 4 a disposizione
del Ministero della sanita', del Ministero dell'ambiente, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli organi di
vigilanza di cui all'articolo 17.
6. L'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici".
7. L'articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "2. Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici".



Note all'art. 6:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, vedi le note all'art. 2.
- Gli allegati XII e XIII del succitato decreto
legislativo, recano rispettivamente:
"Allegato XII - Specifiche sulle misure di contenimento
e sui livelli di contenimento";
"Allegato XIII - Specifiche per processi industriali".
- Il testo vigente dell'art. 65 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato da presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 65 (Misure igieniche). - 1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi
igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione
idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati
dagli abiti civili;
c) provvede affinche' i dispositivi di protezione
individuale siano custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresi' a far riparare o sostituire quelli difettosi,
prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, comma 1,
lettera b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a
bocca e applicare cosmetici.".
- Il testo vigente dell'art. 80 del succitato decreto
legislativo, cosi' come modificato da presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 80 (Misure igieniche). - 1. In tutte le attivita'
nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari
adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda,
nonche', se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per
la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti
protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti
separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale siano
controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione,
provvedendo altresi' a far riparare o sostituire quelli
difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono
essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando
il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati
separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti
e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di
esposizione e' vietato assumere cibi e bevande, fumare,
conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a
bocca e applicare cosmetici.".



 
Art. 7.
(impianti)

1. Il titolare dell'impianto in cui si intende procedere all'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati e' tenuto a darne preventiva notifica, contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte A, al Ministero della sanita' e, per conoscenza, alla regione o provincia autonoma interessata.
2. Gli impianti costituiti esclusivamente da locali destinati ad impieghi di classe 1 si intendono autorizzati trascorsi 45 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Ministero della sanita' senza che quest'ultimo abbia espresso indicazioni contrarie.
3. Per gli impianti comprendenti locali destinati ad impieghi delle classi 2, 3 o 4, il Ministero della sanita' rilascia per iscritto esplicita autorizzazione entro il termine di 60 giorni per i locali destinati ad impieghi di classe 2,e 90 giorni per quelli destinati ad impieghi delle classi 3 e 4.
4. Il Ministero della sanita' invia copia delle autorizzazioni di cui al presente articolo alla regione o provincia autonoma interessata.
 
Art. 8.
(impieghi di MOGM di classe 1)

1. Gli impieghi confinati della classe 1 possono aver luogo, negli impianti autorizzati a norma dell'articolo 7, comma 2, senza ulteriori notifiche.
 
Art. 9.
(impieghi di MOGM di classe 2)

1. L'utilizzatore, per gli impieghi confinati della classe 2, in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 7, trasmette, sia in occasione del primo impiego che di quelli successivi, una notifica al Ministero della sanita' che contiene almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte B; prima della trasmissione al Ministero della sanita', detta notifica e' portata a conoscenza del titolare dell'impianto.
2. Se gli impianti non sono stati oggetto di una precedente notifica relativa ad impieghi confinati di una classe piu' elevata, l'impiego confinato della classe 2 puo' aver luogo, in assenza di indicazioni contrarie da parte del Ministero della sanita', 60 giorni dopo la presentazione della notifica di cui al comma 1, o entro un termine piu' breve in caso di autorizzazione da parte del Ministero della sanita'.
3. Se gli impianti sono stati oggetto di una precedente notifica relativi ad impieghi di classe piu' elevata e sono stati rispettati gli obblighi previsti dall'autorizzazione, l'impiego confinato della classe 2 puo' aver luogo subito dopo la notifica. L'utilizzatore, comunque, puo' richiedere al Ministero della sanita' un'autorizzazione formale che deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione della notifica.
 
Art. 10.
(impieghi di MOGM di classe 3 e 4)

1. L'utilizzatore, per gli impieghi confinati della classe 3 o della classe 4 da eseguire in impianti autorizzati a norma dell'articolo 7, trasmette al Ministero della sanita', sia in occasione del primo impiego che di quelli successivi, una notifica che contiene almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte C; prima dalla trasmissione al Ministero della sanita', detta notifica e' portata a conoscenza del titolare dell'impianto.
2. Un impiego confinato della classe 3 o della classe 4 non puo' aver luogo senza l'autorizzazione scritta del Ministero della sanita'.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' comunicata all'utilizzatore ed al titolare dell'impianto, nonche' alla regione o provincia autonoma Interessata: a) entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della notifica di
cui al comma 1, se gli impianti sono stati oggetto di precedente
notifica relativa a impieghi confinati della classe 3 o della
classe 4, e se sono state rispettate le prescrizioni previste
dalla precedente autorizzazione per un impiego confinato della
stessa classe o di una classe superiore; b) entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della notifica di
cui al comma 1, negli altri casi.
 
Art 11.
(istruttoria delle notifiche)

1. Il Ministero della sanita', ricevute le notifiche di cui agli articoli 7, 9 e 10, le sottopone, dopo l'istruttoria preliminare di cui al comma 2, al parere della commissione interministeriale di cui all'art. 14.
2. Il Ministero della sanita' effettua l'istruttoria preliminare esaminando la conformita' delle notifiche alle disposizioni del presente decreto e la completezza delle informazioni fornite.
3. Il Ministero della sanita', in conformita' al parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 14: a) chiede ai notificanti di fornire le eventuali ulteriori
informazioni; b) chiede ai notificanti di apportare modifiche alle modalita'
dell'impiego confinato proposto o di modificare la classe
attribuita all'impiego o agli impieghi confinati; c) delimita il periodo entro il quale l'impiego confinato e'
consentito ovvero e' sottoposto a condizioni specifiche; d) prescrive specifiche condizioni per l'impianto o per l'impiego
proposti.
4. Sono irricevibili le notifiche prive della ricevuta relativa al versamento delle tariffe di cui all'articolo 18.
5. I termini di cui agli articoli 7, 9 e 10,decorrono dalla data di ricevimento da parte del Ministero della sanita' della notifica e sono sospesi per i periodi in cui il Ministero della sanita' e' in attesa delle informazioni supplementari che abbia eventualmente richiesto ai sensi del comma 3, lettere a) e b).
6. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di autorizzazione relativa agli impianti destinati ad impieghi confinati della classe 4.
7. Ai fini di quanto previsto dal comma 6, contestualmente alla presentazione della notifica di cui all'articolo 7, il notificante a proprie spese: a) deposita copia della notifica, contenente almeno le informazioni
di cui all'allegato V, parte A, nella sede del Comune ove e'
prevista l'installazione dell'impianto; b) provvede, lo stesso giorno, a pubblicare un avviso dell'avvenuto
deposito della predetta documentazione sui due quotidiani aventi
maggior diffusione nel territorio interessato, con l'indicazione
del luogo ove e' possibile prendere visione della stessa.
8. Chiunque intende fornire elementi conoscitivi e valutativi che ritenga ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impianto di cui ai comma 6, puo' presentare in forma scritta osservazioni al Ministero della sanita' e alle Autorita' locali interessate, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 7. Tali osservazioni sono valutate in sede Istruttoria.
 
Art. 12.
(modifica delle notifiche)

1. L'utilizzatore informa immediatamente il Ministero della sanita' e aggiorna la notifica di cui agli articoli 9 e 10 nei seguenti casi: a) qualora disponga, o sia in grado di disporre, di nuove conoscenze
scientifiche o tecniche rilevanti per la natura e la gravita' dei
rischi che l'impiego confinato in atto comporta; b) qualora intenda modificare l'impiego confinato in modo che ne
possano derivare conseguenze sulla natura e sulla gravita' dei
rischi;
2. Il titolare dell'impianto informa immediatamente il Ministero della sanita' e aggiorna la notifica di cui all'articolo 7, qualora intenda apportare qualsiasi modifica all'impianto cosi' come descritto all'Allegato V, parte A.
3. Il Ministero della Sanita', qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione all'impiego confinato, venga in possesso di nuove informazioni relative a conoscenze scientifiche o tecniche rilevanti per la natura e la gravita' dei rischi, sentita la Commissione di cui all'articolo 14, puo' prescrivere modifiche all'impianto o alle modalita' dell'impiego confinato, ovvero la sospensione o la cessazione di quest'ultimo.
 
Art. 13.
(riservatezza dei dati)

1. I dati e le informazioni relativi alle notifiche presentate ai sensi del presente decreto,possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati forniti. A tutela della riservatezza delle imprese e del diritti di proprieta' intellettuale chiunque sia incaricato di esaminare gli atti di notifica, o comunque ne venga a conoscenza per ragioni di ufficio, e' tenuto a non divulgare le informazioni in essi contenute.
2. Qualora l'utilizzatore ritenga che la diffusione delle informazioni notificate ai sensi degli articoli 7, 9 e 10,o altrimenti fornite in virtu' del presente decreto possa pregiudicare la sua posizione di concorrenza, indica le informazioni per le quali chiede che vengano trattate come riservate fornendo motivazioni verificabili a fondamento della richiesta.
3. In nessun caso possono essere trattate come riservate le seguenti informazioni: a) le caratteristiche generali degli MOGM, il nome dell'utilizzatore
e del titolare dell'impianto quando le due figure non coincidono e
la localita' dell'impiego; b) la classe dell'impiego confinato e le misure di contenimento in
concreto adottate; c) la valutazione degli effetti potenzialmente nocivi del MOGM, in
particolare per la salute umana e per l'ambiente.
4. Il Ministero della sanita', ricevuta la richiesta di cui al comma 2, consultato il richiedente e sentita la commissione di cui all'articolo 14, decide in merito informandone il richiedente.
5. Se, per un qualunque motivo, l'utilizzatore rinuncia all'impiego oggetto della notifica o, comunque, lo interrompere, va comunque mantenuta la riservatezza delle informazioni ricevute.
6. Le informazioni ricevute dall'Autorita' competente possono essere comunicate dalla stessa alla Commissione Europea, evidenziandone l'eventuale carattere di riservatezza anche allo scopo di tutelare i diritti di proprieta' intellettuale.
 
Art. 14
Commissione interministeriale di valutazione

1. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita una commissione interministeriale di valutazione, composta dal direttore generale del dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita' o da un suo sostituto, che la presiede, da 11 rappresentanti dei Ministeri interessati e da 11 esperti di comprovata competenza scientifica, cosi' suddivisi: a) due rappresentanti designati dal Ministro della sanita'; b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente; c) due rappresentanti designati dal Ministro delle politiche agricole
e forestali; d) due rappresentanti designati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno; f) un rappresentante designato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica; g) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale; h) un esperto designato dal Ministro della sanita'; i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente; j) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e
forestali; k) un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; l) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanita'; m) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione
ambientale; n) un esperto designato dall'Agenzia nazionale per la protezione
civile; o) due esperti designato dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro.
2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, e' nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.
3. La commissione di cui al comma 1 e' integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con facolta' di delega.
4. Nello svolgimento dei lavori, la commissione puo' organizzarsi in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto necessario, pareri di esperti esterni, secondo la legislazione vigente.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita', presso il quale ha sede la Commissione interministeriale di valutazione.
6. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.
7. La commissione svolge i seguenti compiti: a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9 10 e 12, ed esprime
parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi di
applicazione dell'articolo 15; b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli aspetti
considerati dal presente decreto; c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al
Consiglio superiore di sanita' e al Comitato nazionale per la
biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
8. La commissione di cui al presente articolo, sostituisce la commissione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, abrogato con l'articolo 24,anche per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92. Tutti i riferimenti al predetto articolo 15, contenuti in atti normativi, si intendono pertanto sostituiti con i riferimenti al presente articolo.



Note all'art. 14:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 91, vedi le note alle premesse.
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 92, vedi le note all'at. 4.
- L'art. 7 del succitato decreto legislativo, cosi'
recita:
"Art. 7. - 1. La commissione di cui all'art. 15 del
decreto legislativo di attuazione della direttiva
90/219/CEE relativa all'impiego confinato di microorganismi
geneticamente modificati, ai fini del parere sulle
notifiche:
a) esamina la conformita' della notifica con le
disposizioni del presente decreto;
b) esamina le osservazioni presentate dagli Stati
membri;
e) valuta i rischi dell'emissione;
d) esamina le richieste del notificante di cui
all'art. 11, comma 3;
e) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta
di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato
scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti
biologici istituito ai sensi dell'art. 40, comma 2, della
legge 19 febbraio 1992, n. 142;
f) puo' disporre la consultazione di gruppi e del
pubblico su ogni aspetto dell'emissione progettata;
g) redige le sue conclusioni.
2. La commissione esamina la sintesi delle notifiche
presentate agli altri Stati membri richiedendo, se del
caso, ulteriori informazioni e esprimendo il proprio parere
sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione.
3. Le prove e le ispezioni necessarie ai fini del
controllo sono svolte sulla base di preventive intese ai
sensi dell'art. 19.".



 
Art. 15.
(obblighi del Ministero della sanita' e delle Autorita' locali)

1. Prima che l'impiego confinato abbia inizio, il Ministero della sanita', qualora sulla base della valutazione espressa dalla commissione di cui all'articolo 14, ritenga che il mancato funzionamento delle misure di contenimento previste possa comportare pericoli gravi, immediati o differiti, per gli individui al di fuori dell'impianto o per l'ambiente, informa, al piu' presto, il prefetto, il sindaco e i Presidenti della regione e della provincia interessata.
2. I soggetti che hanno ricevuto l'informativa di cui al comma 1, provvedono, nel rispetto delle specifiche competenze di cui agli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a predisporre tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni, i piani di emergenza esterni.
3. I piani di emergenza di cui al comma 2, sono predisposti sulla base delle informazioni tecniche contenute nelle notifiche fornite al Ministero della sanita' e della relativa valutazione espressa dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 14.
4. Il sindaco quale autorita' comunale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, assicura che la popolazione a rischio venga informata delle misure di sicurezza e del corretto comportamento da adottare in caso di emergenza sulla base di quanto previsto dai piani di cui al comma 2. Le informazioni sui piani di emergenza e sulle pertinenti misure di sicurezza devono essere, comunque, accessibili al pubblico ed aggiornate ogniqualvolta intervengano mutamenti significativi e, comunque, almeno con periodicita' triennale.
5. Copia dei piani di emergenza e' inviata, dai soggetti di cui al comma 2, ai Ministeri dell'interno e dell'ambiente, all'Agenzia nazionale della protezione civile ed al Ministero della sanita', il quale ne informa la commissione di cui all'articolo 14.
6. Il Ministro della sanita', con il supporto del responsabile dell'Agenzia nazionale della protezione civile, assicura le opportune consultazioni e lo scambio di informazioni con le competenti autorita' degli Stati membri interessati e mette a loro disposizione le stesse informazioni comunicate ai propri cittadini.
7. Il responsabile dell'Agenzia nazionale della protezione civile assicura le consultazioni con le competenti autorita' degli Stati membri che potrebbero essere coinvolti in un incidente, per la messa a punto e l'attuazione di un piano di emergenza comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', all'impiego confinato degli agenti biologici di gruppo 4 disciplinati dal decreto legislativo n. 626 del 1994.
9. Il Ministero della sanita', entro il 31 dicembre di ogni anno, invia alla Commissione europea una relazione sintetica sugli impieghi confinati delle classi 3 e 4 ad esso notificati nel corso dell'anno, che contiene la descrizione, i fini ed i rischi dell'impiego o degli impieghi confinati. Ogni tre anni, a decorrere dal 5 giugno 2003, lo stesso Ministero invia alla Commissione europea una sintetica relazione che renda conto dell'esperienza acquisita nel quadro di attuazione del presente decreto.



Note all'art. 15:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59."
- Gli articoli 107 e 108 del succitato decreto
legislativo, cosi' recitano:
"Art. 107 (Funzioni mantenute allo Stato). -1. Ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59 hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle
attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e
periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni,
delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e
territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale in
materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le
regioni interessate, dello stato di emergenza al
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni
interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di
emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori
danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di
stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui
all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per
le attivita' industriali, civili e commerciali;
d) alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e
l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in
relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e
gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso
di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro
attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo
spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei
degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni
relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la
prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa
l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle
regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di
cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al
numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate
attraverso intese nella Conferenza unificata.".
"Art. 108 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 107
sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione
e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi
nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani
provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del
1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle
aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto
salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del
comma 1 dell'art. 107;
6) (punto soppresso dall'art. 14, decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 443);
7) agli interventi per l'organizzazione e
l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni
relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei
servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in
caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle
attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione
dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari
ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi
in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o
intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e
di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
e, in ambito montano, tramite le comunita' montane, e alla
cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla
popolazione e degli interventi urgenti necessari a
fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione
civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base
degli indirizzi nazionali e regionali.".
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca:
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile".
- L'art. 15, comma 3, della succitata legge, cosi'
recita:
"3. Il sindaco e' autorita' comunale di protezione
civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del
territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari
dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente
della giunta regionale.".
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del
1994, vedi le note all'art. 2".



 
Art. 16.
(obblighi in caso di incidente)

1. Al verificarsi di un incidente l'utilizzatore e' tenuto ad informare il Ministero della sanita' e il titolare dell'impianto. Per gli impieghi confinati ricadenti nella disciplina dell'articolo 15, comma 1, ove dall'incidente derivi o possa derivare un rilascio di microorganismi geneticamente modificati o di agenti biologici all'esterno della zona utilizzata per l'impiego confinato, l'utilizzatore e' tenuto ad informarne anche il Ministero dell'ambiente, i presidenti della regione e della provincia, il prefetto ed i sindaci competenti per territorio:
2. La comunicazione deve essere immediata, effettuata in forma scritta e contenere: a) le circostanze dell'incidente; b) l'identita' e la quantita' dei MOGM o degli agenti biologici
interessati; c) le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti
dell'incidente sulla salute della popolazione e sull'ambiente e
quanto altro utile all'eventuale attivazione dei piani di
emergenza esterni all'impianto; d) le misure adottate.
3. I presidenti delle regioni e delle province, il prefetto e i sindaci competenti per territorio, sulla base delle rispettive competenze, attivano, se necessario, i piani di emergenza di cui all'articolo 15, informandone in modo analitico i Ministeri della sanita', dell'ambiente e dell'interno e l'Agenzia nazionale per la protezione civile, anche ai fini di cui all'articolo 15, commi 6 e 7, sulle circostanze dell'incidente utili ad una valutazione complessiva del medesimo.
4. Il Ministero della sanita' avverte immediatamente le Autorita' competenti degli altri Stati membri che possono essere coinvolti nell'incidente.
5. Il Ministero della sanita', raccoglie le informazioni relative all'incidente e, all'esito della loro valutazione ed analisi da parte della commissione di cui all'articolo 14 e delle eventuali raccomandazioni di quest'ultima, prescrive le misure correttive ritenute idonee ad evitare il ripetersi di analoghi incidenti e a limitarne le conseguenze.
6. Il Ministero della sanita' informa quanto prima la Commissione delle Comunita' europee dell'incidente fornendo elementi dettagliati sulle circostanze dello stesso, sull'identita' e sulle quantita' del microorganismo geneticamente modificato o dell'agente biologico rilasciato, sulle misure correttive messe in atto e sulla loro efficacia, unitamente ad una analisi dell'incidente accompagnata da raccomandazioni volte a limitare gli effetti del medesimo e ad evitare simili incidenti in futuro.
 
Art. 17.
(attivita' di vigilanza)

1. Le funzioni ispettive e di controllo per l'applicazione del presente decreto, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali, sono esercitate da funzionari individuati dalla commissione di cui all'articolo 14 e nominati dal Ministero della sanita' su designazione delle amministrazioni interessate.
2. Gli ispettori possono accedere agli impianti e alle sedi di attivita' di cui al presente decreto e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni.
3. Gli ispettori sono tenuti agli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13.
4. Delle attivita' di cui al presente articolo viene data informazione alla regione o provincia autonoma interessata, anche ai fini dell'effettuazione di eventuali ispezioni congiunte.
 
Art. 18.
(spese)

1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui all'articolo 17, svolti su incarico della commissione, nonche' quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche e dei relativi aggiornamenti di cui all'articoli 11, 12 e 19, ed al funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, sono a carico dei notificanti secondo le tariffe e le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita' sulla base del costo effettivo del servizio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Le tariffe di cui al presente comma sono aggiornate almeno ogni tre anni.
2. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo svolte su incarico della commissione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17, sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.
3. I notificanti provvedono al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanita', per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli 11, 12, 14, 17 e 19.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 19.
(disposizioni transitorie)

1. Gli impianti per i quali sia gia' stato rilasciato dal Ministero della sanita' il relativo assenso, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e nei quali vengono effettuati impieghi confinati di microorganismi geneticamente modificati ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere oggetto di notifica, con pagamento di tariffa ridotta, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7, - contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato V, parte A, entro centoottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Gli impieghi confinati classificati come operazioni di tipo A, con microorganismi geneticamente modificati di gruppo II e operazioni di tipo B, in base alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, che risultino assentite dal Ministero della sanita' secondo le disposizioni dello stesso decreto, devono essere oggetto di notifica, con pagamento di tariffa ridotta, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, da presentare entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. La notifica deve includere la classificazione dell'impiego confinato secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3.
3. Per gli impianti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2, sono raddoppiati i termini di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, all'articolo 9, commi 2 e 3, e all'articolo 10, comma 3.



Note all'art. 19:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 3 marzo
1993, n. 91, vedi le note alle premesse.



 
Art. 20.
(sanzioni)

1. Il titolare dell'impianto e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 12, comma 2.
2. L'utilizzatore e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 6, dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 4, e dell'articolo 12, comma 1.
3. L'utilizzatore e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 16, commi 1 e 2.
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche: a) al titolare dell'impianto in cui ha luogo l'impiego confinato di
MOGM che sia privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 commi
2 e 3; b) all'utilizzatore che, per gli impieghi confinati di classe 3 e 4,
sia privo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 2; c) al titolare dell'impianto che non osserva le prescrizioni
stabilite dal Ministero della sanita' per l'impianto destinato
all'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati; d) all'utilizzatore che non osserva le prescrizioni stabilite dal
Ministero della sanita' per l'impiego confinato di microorganismi
geneticamente modificati; e) all'utilizzatore che, per gli impieghi confinati di classe 2, non
osserva le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; f) al titolare dell'impianto ed all'utilizzatore che non osservano le
prescrizioni dettate dal Ministero della sanita' in caso di
incidente, ai sensi dell'articolo 16, comma 5.
5. All'utilizzatore che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
 
Art. 21.
(estinzione delle contravvenzioni)

1. Alle contravvenzioni di cui all'articolo 20, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.



Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
reca:
"Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
di lavoro.".
- Il capo II del succitato decreto legislativo, reca:
"Estinzione delle contravvenzioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro.".



 
Art. 22.
(sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente)

1. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 20 e 21, e sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato, chi, nell'esercizio delle attivita' di impiego confinato di MOGM previste nel presente decreto, cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante e' persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche, e' punito con a pena dell'arresto sino a tre anni o dell'ammenda sino a lire 100 milioni.
2. Chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione delle disposizioni del presente decreto provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali e' derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, ovvero alla sanzione penale, in concreto applicata. Nel caso sia stata irrogata una pena detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria, ha luogo calcolando quattrocentomila lire, per un giorno di pena detentiva. In caso di sentenza di condanna in sede penale o di emanazione del provvedimento di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero dell'ambiente. Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell'ambiente, al fine del recupero del danno ambientale.
5. Chi non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.



Note all'art. 22:
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.".
- L'art. 17 del succitato decreto legislativo, cosi'
recita:
Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati). -1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente,
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione
dei suoli, delle acque superficiali e delle acque
sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso
dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e
l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati,
nonche' per la redazione dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e
falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi
batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente
presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree
interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e
successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente
dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con
gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu'
avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei
censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il
superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a),
ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a
proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
boniflca e di ripristino ambientale delle aree inquinate e
degli impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro quarantotto ore, notifica
al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti, nonche' agli organi di controllo sanitario e
ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del
pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica
di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al
comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente
competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati
per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre
il rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato
l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione
di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla
regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei
quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti
previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il
responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del
comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la
realizzazione degli interventi previsti entro novanta
giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e
ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica
le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di
esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono
essere prestate a favoredella regione per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa
in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di
piu' comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed
autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione
del progetto di bonifica la regione puo' richiedere al
comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero
stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli
strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di
limiti di accettabilita' di contaminazione che non possono
essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 puo' prescrivere
l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni
derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti
all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari
modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli
strumenti urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati
possono essere assistiti, sulla base di apposita
disposizione legislativa di finanziamento, da contributo
pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle
relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria
e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi
pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi
10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce
variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica
utilita', di urgenza e di indifferibilita' dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri
e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle
attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di
bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai
progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da
apposita certificazione rilasciata dalla provincia
competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non
siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati
d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove
questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
predetti interventi le regioni possono istituire appositi
fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e
di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle
aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve
essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica
ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate
di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette
spese sono altresi' assistite da privilegio generale
mobiliare.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche
dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli
organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il
livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso
di un'area comporti l'applicazione dei limiti di
accettabilita' di contaminazione piu' restrittivi,
l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto
che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla
provincia ai sensi del comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
disciplinate dal presente articolo possono essere comunque
utilizzate ad iniziativa degli interessati
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di
interesse nazionale sono presentati al Ministero
dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa
con la regione territorialmente competente. L'approvazione
produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione
degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di
bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui
al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad
aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento
sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed
informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed
artigiane che intendano accedere a incentivi e
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove
tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono
pubblica, rispettivamente, la lista di priorita' nazionale
e regionale dei siti contaminati da bonificare.".
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: "Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale".
- L'art. 18 della succitata legge, cosi' recita:
"Art. 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in
violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti
adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad
esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del
fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche
se esercitata in sede penale, e' promossa dallo Stato,
nonche' dagli enti territoriali sui quali incidano i beni
oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i
cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i
fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a
conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13
della presente legge possono intervenire nei giudizi per
danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa
quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via
equitativa, tenendo comunque conto della gravita' della
colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno risponde nei limiti della piu' propria
responsabilita' individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato
risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti
in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui
al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione
di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia
del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad un fondo di rotazione da
istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione,
caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati,
con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e
ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale
previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo
di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione.".
- L'art. 444 del codice di procedura penale, cosi'
recita:
"Art. 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive). -
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio,
ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate
all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma
pericolose alla salute pubblica, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a lire centomila.
La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle
sostanze e' nota alla persona che le acquista o le
riceve.".
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca:
"Disposizione sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole".
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, reca:
"Disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma
4, della legge 24 aprile 1998, n. 128".
- Il testo vigente dell'art. 56, comma 1, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, cosi' come modificato
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, cosi'
recita:
"Art. 56 (Competenza e giurisdizione). - 1. In materia
di accertamento degli illeciti amministrativi,
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle
province autonome, la regione o la provincia autonoma nel
cui territorio e' stata commessa la violazione, a eccezione
delle sanzioni previste dall'art. 54, commi 8 e 9, per le
quali e' competente il comune, salve le attribuzioni
affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita'.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla sorveglianza e
all'accertamento degli illeciti in violazione delle norme
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del
relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello
Stato, in qualita' di Forza di polizia specializzata in
materia ambientale.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle
sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il
giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in
vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non
deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli
enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".



 
Art. 23
(adempimenti successivi)

1. Si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati con provvedimento amministrativo del Ministro della sanita', previa comunicazione al Ministro dell'ambiente e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale; ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento e' emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
 
Art. 24
(abrogazione)

1. Sono abrogati il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e le norme applicative di cui ai decreti del Ministro della sanita' 20 maggio 1993, 1o marzo 1995, 25 settembre 1996, e 10 aprile 1997; dette abrogazioni decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e delle relative norme applicative di cui all'articolo 18, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MATTIOLI, Ministro per le politiche
comunitarie
VERONESI, Ministro della sanita'
DINI, Ministro degli affari esteri
FASSINO, Ministro della giustizia
VISCO, Ministro del tesoro, del
bilancio e Della programmazione
economica
BORDON, Ministro dell'ambiente
SALVI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
LETTA, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero
PECORARO SCANIO, Ministro delle
politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
 
ALLEGATO I

PARTE A

Sono considerate, tra l'altro, tecniche di modificazione genetica di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1:
1) tecniche di ricombinazione di acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo al di fuori dell'organismo, in un virus, in plasmide batterico o altro sistema vettore e il loro inserimento in un organismo ospite nel quale non si presentano in natura ma nel quale sono in grado di moltiplicarsi in maniera continuativa.
2) tecniche che ricorrono all'introduzione diretta in un microorganismo di materiale genetico preparato al di fuori dello stesso, comprese la microinoculazione, la macroinoculazione, la microincapsulazione;
3) tecniche di fusione cellulare o di ibridazione che producono cellule vive con nuove combinazioni di materiale genetica ereditabile mediante la fusione di due o piu' cellule con metodi non presenti in natura.

PARTE B

Tecniche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), che non sono considerate tecniche di modificazione genetica se non comportano ricorso a molecole ricombinanti di acido nucleico o a microorganismi geneticamente modificati prodotti con tecniche o metodologie diverse da quelle escluse dall'Allegato II, parte A:

1) fecondazione in vitro; 2) processi naturali come: coniugazione, trasduzione, trasformazione; 3) induzione della poliploidia.
 
ALLEGATO II

PARTE A

Le tecniche o metodologie di modificazione genetica di cui
all'articolo 3, comma I, sono:
1) mutagenesi;
2) fusione cellulare (compresa la fusione di protoplasti) di specie procariotiche che scambiano materiale genetico mediante processi fisiologici noti;
3) fusione cellulare (compresa la fusione del protoplasti) di cellule di qualsiasi specie eucariotica, compresa la produzione di ibridomi e la fusione di cellule vegetali;
4) autoclonazione consistente nell'eliminazione di sequenze di acido nucleico da una cellula di un organismo che puo' essere seguita o meno dal reinserimento in tutto o in parte dell'acido nucleico interessato (o di un equivalente sintetico), che si effettui o meno, in via preliminare, un intervento enzimatico o meccanico, in cellule della stessa specie o in cellule molto vicine da un punto di vista filogenetico, che possono scambiare materiale genetico mediante processi fisiologici naturali, qualora per il microorganismo che ne derivi sia improbabile attendersi che provochi malattie ad esseri umani, animali o piante. L'autoclonazione puo' comprendere il ricorso a vettori ricombinanti il cui impiego sicuro nel microorganismo specifico sia ampiamente documentato.
PARTE B Criteri per stabilire la sicurezza dai MOGM per la salute umana e per l'ambiente:

(da completare ai sensi dell'articolo 3, comma 2)

PARTE C

Tipi di organismi geneticamente modificati che soddisfano i criteri elencati nella Parte B:

(da completare ai sensi dell'articolo 3, comma 2)
 
ALLEGATO III

PRINCIPI DA SEGUIRE PER LA VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2

A. ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1. Sono considerati effetti potenzialmente nocivi:

- le affezioni degli esseri umani, inclusi gli effetti tossici o
allergici; - le malattie degli animali o delle piante; - gli effetti negativi dovuti all'impossibilita' di curare la
malattia o di predisporre un'efficace profilassi; - gli effetti negativi dovuti alla colonizzazione o alla diffusione
nell'ambiente; - gli effetti negativi dovuti al trasferimento per via naturale ad
altri organismi del materiale genetico inserito.

2. La valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, si deve basare sui seguenti elementi: a) l'individuazione di tutti gli effetti potenzialmente nocivi
dell'impiego confinato, in particolare quelli associati con:

1) il microorganismo ricevente; 2) il materiale genetico inserito (proveniente dall'organismo donatore); 3) il vettore; 4) il microorganismo donatore (qualora esso intervenga nell'operazione); 5) il MOGM che ne deriva;

b) le caratteristiche dell'impiego confinato; c) la gravita' degli effetti potenzialmente nocivi; d) la probabilita' che gli effetti potenzialmente nocivi si realizzino.

B. PROCEDURA

1) La prima fase della procedura di valutazione deve consistere nell'individuare le proprieta' nocive del ricevente e, se del caso, del microorganismo donatore, le eventuali caratteristiche di pericolosita' associate al vettore o al materiale inserito, compresa ogni eventuale alterazione delle proprieta' proprie del ricevente.
2) In generale, devono essere considerati tali da poter rientrare nella classe 1 di cui all'articolo 5 soltanto i MOGM per i quali:

- e' altamente improbabile che il microorganismo ricevente o quello
parentale provochino malattie per gli esseri umani, gli animali o
le piante (Si dovrebbe applicare solo agli animali ed alle piante
presenti nell'ambiente potenzialmente esposto.); - la natura del vettore e dell'inserto e' tale da non conferire al
MOGM un fenotipo in grado di provocare malattie per gli esseri
umani, gli animali o le piante (1), o di avere effetti nocivi
sull'ambiente; - e' altamente improbabile che il MOGM provochi malattie per gli
esseri umani, gli animali o le piante (Si dovrebbe applicare solo
agli animali ed alle piante presenti nell'ambiente potenzialmente
esposto.) o abbia effetti nocivi sull'ambiente.
3) Ai fini di rinvenire notizie utili alla procedura di valutazione, l'utilizzatore puo' fare riferimento a normative nazionali e comunitarie pertinenti, in particolare al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero a normative internazionali purche' rappresentino il risultato di nuove conoscenze scientifiche o del progresso tecnico nella specifica materia.
Tali normative riguardano principalmente i microorganismi naturali e si basa solitamente sulla capacita' dei microorganismi di provocare malattie per gli esseri umani, gli animali o le piante e sulla gravita' e trasmissibilita' della malattia che essi sono in grado di provocare. Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, classifica i microorganismi, in quanto agenti biologici, in quattro gruppi di rischio in base ai loro effetti potenziali su un individuo adulto sano. Tali gruppi di rischio possono essere usati dall'utilizzatore come riferimento per la classificazione delle attivita' di impiego confinato nelle quattro classi di rischio di cui all'articolo 5, comma 3. Lo stesso puo' anche prendere in considerazione gli schemi di classificazione che si riferiscono agli agenti patogeni per le piante e per gli animali. Le normative che prevedono schemi di classificazione forniscono solo un'indicazione provvisoria della classe di rischio dell'impiego confinato e delle relative misure di contenimento e di controllo.
4) La prima fase della procedura di valutazione del rischio, eseguita sulla base delle indicazioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3, dovrebbe consentire l'individuazione del livello di rischio associato al MOGM.
5) Al fine di selezionare le misure di contenimento e le altre misure di protezione, oltre al livello di rischio associato al MOGM, si devono tener presenti: a) le caratteristiche dell'ambiente potenzialmente esposto ai MOGM
(per esempio se in esso siano presenti bioti noti che possano
subire effetti nocivi a causa dei microorganismi utilizzati nelle
attivita' di impiego confinato); b) le caratteristiche dell'impiego confinato (per esempio entita',
natura); c) qualsivoglia operazione particolare o atipica (per esempio
inoculazione di MOGM negli animali, impiego di apparecchi
potenzialmente generatori di aerosol).
6) Sulla base degli elementi indicati al paragrafo 5, puo' essere ridotto o incrementato il livello di rischio del MOGM associato all'impiego confinato che si intende effettuare.
7) La valutazione eseguita in conformita' alle indicazioni contenute nei precedenti paragrafi deve consentire l'assegnazione dall'impiego confinato ad una delle 4 classi di cui all'articolo 5, comma 3.

C. DOCUMENTO DI RIESAME

Il documento di riesame della valutazione di rischio di cui all'articolo 6, comma 4, deve contenere almeno i seguenti punti: a) indicazione di eventuali rischi non presi in considerazione
precedentemente; b) conferma o meno dell'adeguatezza della classe precedentemente
selezionata per l'impiego confinato; c) esito della verifica circa l'effettiva messa in atto delle misure
di contenimento e delle altre misure di protezione corrispondenti
alla classe dell'impiego confinato; d) eventuali ulteriori misure di contenimento e protezione adottate; e) analisi dell'accaduto ed identificazione delle cause
nell'eventualita' di incidente; f) dettagliata risposta agli eventuali ulteriori quesiti contenuti
nella richiesta di riesame di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
c).



Nota all'allegato III:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 626 del
1994, vedi le note all'art. 2.



 
ALLEGATO IV

MISURE DI CONTENIMENTO E ALTRE MISURE DI PROTEZIONE

1. Le sottoelencate tabelle indicano i requisiti minimi e le misure necessarie, per ciascun livello di contenimento in attivita' di laboratorio (tabella I) e per altre attivita' (tabella II). Le tabelle Ib e Ic riportano aggiunte e modifiche, rispetto alla tabella Ia, rispettivamente per serre o camere di crescita (Ib) e per
stabulari (Ic).
----> Vedere immagini nel formato PDF <----
 
ALLEGATO V

Parte A

Informazioni da fornire nella notifica di impianto di cui
all'articolo 7:

- Nominativo e qualifica del titolare dell'impianto. - Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, nonche' informazioni sulla sua formazione e qualifica; - informazioni dettagliate circa l'istituzione, nell'ambito del
servizio di prevenzione e protezione, di eventuali comitati o
sottocomitati per il rischio biologico o di un soggetto
responsabile per la sicurezza biologica; - ubicazione e descrizione degli impianti con indicazione del numero
dei locali e delle relative sigle identificative, inclusa, nei
casi di impieghi delle classi 2, 3 e 4; la pianta dei locali
stessi; - classe o classi degli impieghi confinati che possono essere
condotti nell'impianto con indicazione del livello di contenimento
di ciascun locale; - elenco e descrizione tecnica delle apparecchiature presenti; - solo per gli impieghi confinati della classe 1, riepilogo della
valutazione di cui all'articolo 5, comma 2, e informazioni sulla
gestione dei rifiuti.

Parte B

Informazioni da fornire nella notifica di impiego cui all'articolo 9:

- data di presentazione o di autorizzazione della notifica di
impianto di cui all'articolo 7; - nominativo dell'utilizzatore e suo curriculum vitae; - microorganismo ricevente, organismo donatore/i e, se del caso,
sistema ospite-vettore; - fonte/i e funzione/i prevista/e per il/i materiale/i genetico/i
utilizzato/i nella modificazione; - identita' e caratteristiche del microorganismo geneticamente
modificato; - volumi approssimativi di cottura che verranno impiegati; - descrizione delle misure di contenimento e delle altre misure di
protezione da applicare, incluse informazioni sulla gestione dei
rifiuti che saranno generati, il loro trattamento, la forma e
l'impiego finali; - scopo dell'impiego confinato compresi i risultati previsti; - durata prevista per l'impiego confinato; - sintesi della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2; - informazioni necessarie per predisporre i piani di emergenza di cui
all'articolo 15; - prova dell'avvenuta comunicazione della notifica di impiego da
parte dell'utilizzatore al titolare dell'impianto, ove le due
figure non coincidano.

Parte C

Informazioni da fornire nella notifica di impiego di cui all'articolo 10:

a) - data di presentazione o di autorizzazione della notifica di
impianto di cui all'articolo 7;
- nominativo dell'utilizzatore e suo curriculum vitae; b) - microorganismo ricevente o parentale da impiegare;
- sistema/i ospite-vettore usato/i (se del caso);
- organismo donatore;
- fonte/i e funzione/i prevista/e per il/i materiale/i genetico/i
utilizzato/i nella modificazione;
- identità e caratteristiche dell'MOGM;
- volumi di coltura che verranno impiegati; c) - descrizione delle misure di contenimento e delle altre misure
di protezione che saranno applicate, incluse informazioni
circa la gestione dei rifiuti, compresi il tipo e la forma dei
rifiuti che saranno generati, il loro trattamento, la forma e
l'impiego finali;
- scopo dell'impiego confinato, compresi i risultati previsti;
- durata prevista per l'impiego confinato;
- descrizione delle parti dell'impianto che verranno utilizzate
nell'impiego confinato; d) - informazioni circa la prevenzione degli incidenti e gli
eventuali piani di intervento in caso di emergenza:
- eventuali pericoli specifici derivanti dall'ubicazione
dell'impianto;
- misure di prevenzione adottate, come apparecchiature di
sicurezza, sistemi di allarme e metodi di contenimento;
- procedure e piani per la verifica dell'efficacia permanente
delle misure di contenimento;
- descrizione delle informazioni fornite al personale;
- informazioni necessarie per predisporre i piani di emergenza
di cui all'articolo 15; e) - copia della valutazione di cui all'articolo 5, comma 2; f) - prova dell'avvenuta comunicazione della notifica di impiego da
parte dell'utilizzatore al titolare dell'impianto, ove le due
figure non coincidano.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone