IL DIRETTORE
    In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;
                                Dispone:  1. La Soget S.p.a. con sede legale in Taranto, via Solito n. 59, e' nominata   commissario  governativo  delegato  provvisoriamente  alla riscossione  per  l'ambito territoriale della provincia di Pescara, a decorrere dal 1o giugno 2001.  2.  La  Soget  S.p.a.  e' tenuta, entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  notifica  del  presente atto, alla prestazione della cauzione,  provvisoriamente  fissata  in  misura equivalente a quella prestata dal precedente concessionario, pari a L. 13.067.039.000.  3.  La Soget S.p.a. e' remunerata per la sua attivita' nella stessa misura   prevista   per  la  precedente  gestione  dell'ambito.  Sono interamente  a  suo  carico  le  spese  di  gestione  necessarie allo svolgimento del servizio.  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Motivazioni.  Con  lettera  notificata  il  27 ottobre 2000, la Montepaschi Serit S.p.a.,  concessionario  del servizio nazionale della riscossione per l'ambito  di Pescara, ha comunicato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo  13 aprile  1999,  n. 112, la volonta' di non proseguire, dal  1o aprile  2001,  nell'attivita'  di gestione del servizio della riscossione; per tale ambito, pertanto, si rende necessario procedere alla  normalizzazione dell'assetto gestorio con la nomina di un nuovo concessionario.  La  necessita'  di  porre  in  essere, a tal fine, la gara pubblica prevista  dall'art. 3 del decreto legislativo n. 112 del 1999, impone pero'  di  differire  la nomina del nuovo concessionario per il tempo tecnico strettamente necessario all'esperimento della gara stessa.  Ne  deriva  la  necessita'  di nominare, nelle more, un commissario governativo  deputato  a  svolgere  temporaneamente  il  servizio  di riscossione.  A  tal  fine,  nel  rispetto  dell'art.  12,  comma  1, del decreto legislativo  n.  112 del 1999, con nota del 12 marzo 2001, sono state interpellate,  per  il  tramite  dell'associazione  di  categoria, le aziende  concessionarie  eventualmente  interessate  allo svolgimento dell'incarico.  Entro  il  termine del 16 marzo 2001, fissato con la predetta nota, sono  pervenute le istanze della Soget S.p.a., attuale concessionario e  commissario  governativo,  rispettivamente,  per  le  province  di Taranto  e  Chieti  e  della  Italriscossioni  S.p.a.  - con capitale sociale  interamente detenuto dalla Capogruppo Banca Monte dei Paschi di  Siena  S.p.a. e avente come oggetto lo svolgimento in concessione del  servizio  di  riscossione  dei  tributi  e  degli  altri compiti connessi  e  complementari  previsti dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 1999 - che con atto del direttore dell'Agenzia delle  entrate  del  22 marzo  2001  e'  stata  autorizzata, ai sensi dell'art. 57, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a subentrare nella  titolarita' dei rapporti concessori detenuti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.  Attesa  la  necessita' di disporre di un termine maggiore, rispetto al 1o aprile 2001, per procedere ad una valutazione comparativa delle istanze  pervenute,  e  per  acquisire  il  parere  della commissione consultiva, prescritto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999,  si  e'  ritenuto  opportuno  prevedere, con atti del direttore dell'Agenzia  delle  entrate, rispettivamente del 29 marzo 2001 e del 30 aprile  2001,  la  prosecuzione  dell'attivita' di riscossione, in qualita' di commissario governativo per un periodo complessivo di due mesi, da parte della Montepaschi Serit S.p.a.  Cio'   premesso,   si   rileva   che   l'istanza   prodotta   dalla Italriscossioni  S.p.a.  non  puo'  essere  presa  in  considerazione poiche', in mancanza della prescritta autorizzazione al trasferimento della  titolarita'  dei  rapporti  concessori  alla data del 16 marzo 2001,  la  predetta  societa'  non  era  annoverabile tra le societa' concessionarie   alle   quali,   come   gia'   precisato,  era  stata espressamente limitata la procedura di interpello.  Si  e'  pertanto  proceduto  all'esame  dell'istanza prodotta dalla Soget S.p.a.  In proposito, occorre evidenziare come non vi siano norme che, alla data  odierna,  impongano  a carico delle aziende concessionarie gia' operanti  al  1o luglio  1999 (destinate a continuare nella gestione, salvo  ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino al 2004, ai sensi dell'art.  57,  comma 1, del decreto legislativo n. 112), il possesso dei requisiti analiticamente elencati dal citato art. 2. Peraltro, lo stesso  art.  57, comma 1, dispone che entro due anni dall'entrata in vigore  del  decreto  legislativo n. 112 del 1999 (1o luglio 1999), i concessionari  sono  tenuti,  a pena di decadenza ad adeguare, sia il capitale  sociale,  sia  il  sistema  informativo,  a quanto disposto dall'art. 2.  Ai   limitati   fini  dell'affidamento  del  servizio  in  gestione commissariale va, conseguentemente, ritenuto sufficiente a fondare la scelta,  anche  il possesso di uno o soltanto di alcuni dei ricordati requisiti.  A  tale  riguardo,  rilevato  che la Soget S.p.a. vanta un capitale sociale pari a 5 milioni di euro, e quindi di gran lunga superiore al limite   minimo   prescritto   dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto legislativo  n.  112 del 1999, ed attualmente gestisce il servizio di riscossione   in  ambiti  contigui  a  quello  oggetto  del  presente provvedimento,  si  e'  ritenuto  di  disporre la nomina della stessa quale   commissario   governativo   delegato   provvisoriamente  alla riscossione per l'ambito di Pescara.  Sul  contenuto del presente atto e' stato acquisito il parere della commissione  consultiva  di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, reso nell'adunanza del 3 maggio 2001, n. 2001/276 p.m.
  Riferimenti normativi.  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.  Attribuzioni   del   direttore  dell'Agenzia:  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).  Disposizioni  relative  alla  nomina  del  commissario governativo: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 12).    Roma, 16 maggio 2001                                                 Il direttore: Romano  |