Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 30 aprile 2001
Recepimento del regolamento CE n. 1069/98 del 26 maggio 1998, relativamente alla procedura per l'autorizzazione di modifiche di scarsa rilevanza in materia di specialita' medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante norme di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di specialita' medicinali;
Visto l'art. 12-bis del predetto decreto legislativo con il quale e' stata recepita la procedura per l'autorizzazione delle modifiche di scarsa rilevanza, dettata dal regolamento (CE) n. 542/1995 della commissione, del 10 marzo 1995;
Visto il regolamento (CE) n. 1069/98 del 26 maggio 1998, con il quale la commissione della Comunita' europea ha introdotto modifiche al gia' citato regolamento (CE) n. 542/95, e in particolare all'allegato I;
Visto il comma 9 del menzionato art. 12-bis, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della sanita' vengono adottate modifiche ed integrazioni dell'allegato I, tenuto conto di eventuali modifiche dell'allegato I al regolamento (CE) n. 542/95;

Decreta:
Art. 1.
L'allegato I dell'art. 12-bis del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e' modificato come segue:
1) all'allegato I, il testo della modifica n. 1 e' sostituito dal testo seguente:
"1. - Modifica consecutiva alla o alle modifiche della o delle autorizzazioni di fabbricazione.
Nota bene: l'autorizzazione di fabbricazione modificata deve essere presentata all'autorita' competente.
Modifica nel nome di un fabbricante del medicinale.
Condizioni da soddisfare: lo stabilimento di fabbricazione deve rimanere il medesimo.
Modifica dello o degli stabilimenti di fabbricazione per tutto o parte del processo produttivo del medicinale.
Condizioni da soddisfare: nessuna modifica ne' del processo produttivo ne' delle specifiche, compresi metodi di prova.
Revoca della licenza di fabbricazione ad uno stabilimento di fabbricazione";
2) All'allegato I, il testo della modifica n. 5 e' sostituito dal seguente testo:
"5. - Modifica nel sistema di colorazione del prodotto (aggiunta, soppressione o sostituzione di uno o piu' coloranti).
Condizioni da soddisfare: stesse caratteristiche funzionali, nessuna modifica del profilo di dissoluzione per le forme solide. Gli adattamenti di piccola rilevanza alla formulazione per mantenere il peso totale devono avvenire tramite un eccipiente che di norma rappresenta una frazione importante della formulazione";
3) All'allegato I, la modifica n. 6 e' sostituita da:
"6. - Modifica nel sistema di aromatizzazione del prodotto (aggiunta, soppressione o sostituzione di uno o piu' aromi).
Condizioni da soddisfare: l'aroma proposto deve essere conforme alla direttiva 88/388/CEE del consiglio. Gli adattamenti di piccola rilevanza alla formulazione per mantenere il peso totale devono avvenire tramite un eccipiente che di norma rappresenta una frazione importante della formulazione";
4) All'allegato I, dopo la modifica n. 10 e' aggiunto il seguente testo:
"10-bis. - Aggiunta o sostituzione del dosatore per le forme liquide per uso orale e per altre forme liquide.
Condizioni da soddisfare: le dimensioni e l'eventuale precisione del dosatore proposto devono essere compatibili con la posologia approvata";
5) All'allegato I, dopo la modifica n. 11, e' aggiunto il seguente testo:
"11-bis. - Modifica nel nome di un fabbricante del principio attivo.
Condizioni da soddisfare: il fabbricante del principio attivo deve restare il medesimo";
"11-ter. - Modifica del fornitore di un composto intermedio impiegato nella fabbricazione del principio attivo.
Condizioni da soddisfare: le specifiche, il metodo di sintesi e le procedure di controllo della qualita' sono identiche a quelle gia' approvate";
6) All'allegato I, dopo la modifica n. 12, e' aggiunto il seguente testo:
"Condizione alternativa: ...o deve essere fornito un certificato di idoneita' della Farmacapea europea".
"12-bis. - Modifica nella specifica del materiale iniziale o intermedio usato nella fabbricazione del principio attivo.
Condizioni da soddisfare: la specifica deve essere piu' rigorosa o devono essere aggiunte nuove prove e limiti";
7) All'allegato I, dopo la modifica n. 15, e' aggiunto il seguente testo:
"15-bis. - Modifica dei controlli in corso di lavorazione applicati durante la fabbricazione del medicinale.
Condizioni da soddisfare: la specifica deve essere piu' rigorosa o devono essere aggiunte nuove prove e limiti";
8) All'allegato I, dopo la modifica n. 20, e' aggiunto il seguente testo:
"20-bis. - Prolungamento della durata di stabilita' o del periodo di ripetizione della prova del principio attivo.
Condizioni da soddisfare: sono stati effettuati gli studi di stabilita' al protocollo che e' stato approvato al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio; gli studi devono indicare che le specifiche autorizzate relative alla durata di stabilita' sono ancora soddisfatte";
9) All'allegato I, dopo la modifica n. 24, e' aggiunto il seguente testo:
"24-bis. - Modifica nella procedura di prova per un materiale iniziale o intermedio impiegato nella fabbricazione del principio attivo.
Condizioni da soddisfare: i risultati della convalida del metodo comprovano che la nuova procedura e' quantomeno equivalente alla procedura precedente. La specifica non deve risultarne pregiudicata";
10) All'allegato I, la nota in calce della modifica n. 26 e' cosi' modificata:
"Nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fa rinvio all'edizione attuale della Farmacopea, non e' richiesta alcuna domanda di modifica sempreche' la modifica sia introdotta entro sei mesi dall'adozione della monografia riveduta";
11) All'allegato I la modifica n. 30 "modifica della forma del contenitore", viene sostituita dal seguente testo:
"30. - Modifica nella dimensione della confezione di un medicinale.
Condizioni da soddisfare: le specifiche relative ai medicinali non devono subire effetti negativi, le nuove dimensioni devono essere coerenti con il dosaggio e la durata approvati e riportati nella sintesi delle caratteristiche del prodotto; la modifica non deve riguardare i preparati parenterali. Il materiale di condizionamento rimane lo stesso";
12) All'allegato I la modifica n. 31 viene sostituita dal seguente testo:
"31. Modifica della forma del contenitore.
Condizioni da soddisfare: il prodotto non deve subire nel contenitore modifiche di qualita' e di stabilita', non si devono verificare cambiamenti nelle interazioni contenitore prodotto; la modifica non riguarda una componente fondamentale del materiale di condizionamento che ha incidenza sulla somministrazione o sull'uso del medicinale";
13) All'allegato I, la modifica n. 32 e' sostituita dal seguente testo:
"32. - Modifica di impressioni rilievi o altre marcature (escluse incisioni) su compresse o impressioni su capsule, compresa l'aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale.
Condizioni da soddisfare: i nuovi, contrassegni non devono generare confusione con altre compresse o capsule";
14) All'allegato I, la modifica n. 33 viene sostituita dal seguente testo:
"33. - Cambiamento di dimensione delle compresse, delle capsule, delle supposte e dei pessari in assenza di modifiche della composizione quantitativa e della massa media.
Condizioni da soddisfare: non si deve verificare nessun cambiamento delle modalita' di dissoluzione";
15) All'allegato I, dopo la modifica n. 33, e' aggiunto una modifica n. 34:
"34. - Modifica nel processo di fabbricazione di una componente non proteinica, dovuta alla successiva introduzione di un procedimento biotecnologico".

Nota bene:
Questa particolare modifica e' prevista a titolo
integrativo delle altre modifiche gia' esistenti
applicabili in questo particolare contesto, nella
fattispecie le modifiche numeri 4, 11, 12, 18, 19 e 26.
Deve essere rispettata la normativa comunitaria
applicabile a gruppi specifici di prodotti.
I medicinali contenenti componenti proteiniche ottenute
da un procedimento biotecnologico rientrano nel campo di
applicazione della parte A del regolamento (CEE) n.
2309/93.
Modifica nel processo di fabbricazione di componenti
conformi ad una monografia della Farmacopea europea e
verificati mediante un certificato di idoneita' della
Farmacopea europea.
Condizioni da rispettare: le specifiche e le proprieta'
fisico-chimiche e tutte le caratteristiche del componente
rimangono inalterate.
Modifica nel processo di fabbricazione per componenti che
richiedono una nuova procedura di prova delle impurita'.
Condizioni da rispettare: le specifiche e le proprieta'
fisico-chimiche e tutte le caratteristiche del componente
rimangono inalterate. Il metodo di fabbricazione puo'
lasciare impurita' non controllate nella monografia della
Farmacopea; queste devono essere segnalate e deve essere
descritta un'adeguata procedura di ricerca. Tale ricerca
supplementare deve essere specificata in un certificato di
idoneita' della Farmacopea europea.
 
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2001
Il Ministro: Veronesi
 
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