Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario)
COMUNI
COMUNICATO
Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 2001.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (1.0.1.) nonche', se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 2001.
Si rende opportuno effetuare tale pubblicazione nell'interesse dei contribuenti, d'intesa con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalita' locale, nelle more della emanazione del decreto interministeriale - previsto dall'art. 52, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere s) punto 1) ed u), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 - decreto interministeriale che approvera' il modello relativo all'estratto delle deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione dei dati occorrenti alla pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale, e che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale medesima.
Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico in tre elenchi e che successivi estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia saranno pubblicati in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie generale - del 16 giugno 2001.
La presente pubblicazione, che e' priva di rilevanza giuridica e non e' sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.
Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovra' essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.
 
Il comune di ARCENE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;
b) unita' immobiliare non locate 7 per mille;
c) altre unita' immobiliari 6 per mille;
d) terreni agricoli 6 per mille;
e) aree edificabili 6 per mille. 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 01X66501
Il comune di ARCORE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella seguenti misure:
1) aliquota ordinaria 6.5 per mille;
2) aliquota ridotta per l'abitazione principale 5 per mille;
3) aliquota per gli alloggi non locati 7 per mille. Non sono ricompresi negli alloggi non locati: gli alloggi dati in comodato a soggetti che vi hanno acquisito la propria residenza, gli alloggi di proprieta' di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili. 2. di determinare in L. 200.000, per l'anno 2001, la detrazione da applicare all'imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 3. di aumentare, per l'anno 2001, da L. 200.000 a L. 400.000 la detrazione dell'I.C.l., dovuta per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, dai soggetti appartenenti alle sottoeIencate categorie:
8) pensionati;
9) invalidi e portatori di handicap;
10. disoccupati
11. lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita';
12. titolare di assistenza sociale a livello comunale o della USL a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari di quanto previsto precedentemente;
13. coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti
14. separati legalmente o divorziati con reddito annuale familiare imponibile, ai fini I.R.P.E.F., riferito all'anno 2000. non superiore a L. 18.500.000 3. di aumentare, per l'anno 2001, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, dai soggetti appartenenti alle sottoelencate categorie:
8) pensionati;
9) invalidi e portatori di bandicap;
10. disoccupati;
11. Iavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita';
12. titolare di assistenza sociale a livello comunale o della U.S.L. a norma dei vigenti regolamenti se non gia' beneficiari di quanto previsto precedentemente;
13. coniuge convivente, (senza altri redditi) proprietario o comproprietario se l'altro coniuge rientra nei casi di cui ai punti precedenti
14. separati legalmente o divorziati con reddito annuale familiare imponibile, ai fini IRPEF, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 24.000.000; al reddito familiare imponibile dovranno essere aggiunte L. 2.000.000 per ogni persona a carico e convivente, appartenente al nucleo familiare e L 4.000.000 nel caso di presenza nel nucleo familiare di portalori di handicap o di invalidi o anziani non autosufficienti anziche' L. 2.000.000: 4. di stabilire che:
a) l'aumento della detrazione verra' riconosciuto dietro presentazione di apposita richiesta del contribuente (resa su appositi prestampati messi a disposizione dall'ufficio tributi) a cui va allegata un'adeguata documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'aumento della detrazione.
La predetta documentazione potra' essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 15/1968 e dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, oppure da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', nei casi previsti dall'art. 4 della legge n. 15/1968 come integrato daIl'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, fatti salvi i poteri di accertamento deI comune .
b) Il termine tassativo di scadenza per la presentazione della domanda e' quello previsto per la presentazione della dichiarazione l.C.l per l'anno 2000, pena la perdita del diritto all'aumento della detrazione.
c) Il reddito da considerare e' quello annuo imponibile dell'intero nucleo familiare risultante dalla somma dei redditi dichiarati ai fini IRPEF, per l'anno 2000, da ciascuno dei componenti il suddetto nucleo e deve essere desunto dai modelli CUD. 730 e Unico.
d) Il benelicio dell'ulteriore detrazione e' subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari. Non sono considerate altre unita' immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprieta' del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o da altri familiari conviventi.
(Omissis). 01X66502
Il comune di ARDESIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per anno 2001, aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.l.) nella seguente misura:
aliquota da applicare per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi residenti nel comune: 5 per mille;
aliquota da applicare alle pertinenze dell'abitazione principale: 6 per mille;
aliquota da applicare per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille. 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 01X66503
Il comune di ARZERGRANDE (provincia di Padova) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 4.3 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, nonche' alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito o in comodato con contratto registrato ai parenti entro il secondo grado, a condizione che la occupino quale loro abitazione principale, senza applicazione della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel 6 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazione tenute a disposizione dal proprietario (categorie catastali da A/1 a A/9, e A/11); 3. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nel 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari.
(Omissis). 01X66504
Il comune di BAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
6,5 per mille per gli altri immobili. 2. Di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. (Omissis). 01X66505
Il comune di BALVANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2001 l'aliquota unica del 6 per mille da applicarsi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Di stabilire in L. 300.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X66506
Il comune di BALZOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di stabilire quanto segue ai fini dell'applicazione deIl'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001:
a) l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' fissata nel 5 per mille;
b) l'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune e' fissata nel 5,5 per mille;
c) l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari adibite ad abitazione a disposizione e non locate e' fissata nel 6 per mille 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita nel regolamento I.C.I. sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (pari a 103,29 Euro) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 01X66507
Il comune di BARBARIGA (provincia di Brescia) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. di questo comune nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 01X66508
Il comune di BARZANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di aumentare, confermando la misura stabilita nel 2000, l'aliquota minima dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - di ø punto per mille, determinando, per l'anno 2001, l'aliquota nella misura del 4,5 per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel Comune di Barzano';
b) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
c) unita' immobiliari date in uso gratuito dai genitori ai figli e vicecersa, e da questi utilizzati come dimora abituale e continuativa quali residenti nel comune di Barzano', a condizione che presentino apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno e comprovino che sono nelle predette condizioni;
d) unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale e continuativa, a condizione che presentino apposita autocertificazione, entro il 30 giugno di ogni anno; 2. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille per le aree fabbricabili, cosi' come definite nell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e dall'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997. 3. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille per le seguenti categorie di immobili:
a) unita' immobiliari adibite a civile abitazione non costituenti abitazione principale del proprietario e non locate
b) unita' immobiliari appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi) tenuti a disposizione del proprietario e non locati;
c) unita' immobiliari di categoria C/6 e C/2 pertinenza degli immobili indicati al precedente punto a); 4. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille per tutte le altre categorie di immobili non ricomprese nei commi precedenti; 5. di precisare che la detrazione per l'abitazione principale, in via generale, viene confermata in L. 200.000, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
(Omissis). 01X66509
Il comune di BESENZONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2001 l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille.
(Omissis). 01X66510
Il comune di BINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per i motivi indicati in premessa che qui si' intendono integralmente riportati, per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni nel modo seguente:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale de! soggetto passivo 5,75 per mille;
altra unita' immobiliare: 6,5 per mille;
unita' immobiliare adibita ad abitazione a disposizione (case sfitte) 7 per mille;
detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000: (comma 55 art. 3 legge n. 662/1996);
detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale della persona singola (come da documentazione anagrafica) titolare esclusivamente di pensione sociale (art. 3 comma 55 legge n. 662/1996 e art. 3 decreto-legge 50/1997 convertito nella legge 9 maggio 1997 n. 122): L. 500.000.
(Omissis). 01X66511
Il comune di BODIO LOMNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
aliquota ordinaria da applicarsi sul valore catastale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale nella misura del 6 per mille:
aliquota agevolata da applicarsi all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o in qualita' di locatore finanziario dimora abituale e sue pertinenze, cosi' come individuate nell'art. 10 del regolamento sopra richiamato, e per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito a parenti, cosi' come stabilito nell'art. 11 del regolamento comunale sull'I.C.I., nella misura del 4 per mille):
aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, nella misura del 4 per mille. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dell'intervento e per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori, cosi' come stabilito dall'art. 1 - comma 5, della legge 449/1997;
di stabilire in L. 250.000 la detrazione da applicarsi per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 01X66512
Il comune di BOLSENA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). I. di stabilire le seguenti aliquote dell'I.C.I. con decorrenza dal 1o gennaio 2001. Aliquota:
1) 5,25 per mille: persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'abitazione principale:
(Omissis).
9) 7 per mille: tutti i soggetti e gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione. II. Detrazioni dall'imposta dovute per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza deI suo ammontare:
1) L. 200.000 per detrazione base o maggiorata entro il limite di legge;
(Omissis). III. Riduzione del 50% dell'imposta per gli edifici inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
(Omissis). 01X66513
Il comune di BORGOLAVEZZARO (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare con una variazione, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle misure come di seguito articolate:
5 per mille per abitazione principale;
6 per mille per terreni, altri fabbricati e aree edificabili. 2. di mantenere inoltre la tariffa agevolata del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. La suddetta aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio lavori; 3. di mantenere ancora l'aliquota del 7 per mille da applicare alle unita' immobiliari abitative agibili ed abitabili, mantenute sfitte e non utilizzate; 4. di dare atto che all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si applica la riduzione di L. 200.000 prevista dal comma 2 dell'art. 8 decreto legislativo 504/1992.
(Omissis). 01X66514
Il comune di BOSCHI SANT'ANNA (provincia di Verona) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote che saranno applicate in questo comune:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
6 per mille per ogni altro immobile oggetto d'imposta, con le detrazioni previste per legge per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali.
(Omissis). 01X66515
Il comune di BOSCONERO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, (omissis), per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria 4,8 per mille;
b) aliquota abitazione principale anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) 4 per mille;
c) interventi recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) in tutte le detrazioni ivi previste 3,8 per mille;
c1) lo stato di inagibilita' o inabilita' dovra' essere accertato dall'Ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega dichiarazione da redarsi dal comune entro i termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992, nonche' copia della documentazione comprovante l'abilitazione ad eseguire i lavori atti al recupero dell'unita' immobiliare (concessioni, autorizzazioni, ecc.);
c2) per le altre ipotesi previste nel citato comma 5, si applicano le disposizioni di cui al punto c1), copia del rilascio della concessione o autorizzazione;
c3) l'aliquota agevolata e' applicata per anni tre dall'inizio dei lavori;
d) detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 01X66516
Il comune di BOTTANUCO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. come appresso:
aliquota ordinaria del 7 per mille;
aliquota del 6 per mille per la prima casa. Si specifica inoltre che ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento di disciplina per l'applicazione dell'I.C.I. le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa.
detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;
ulteriore detrazione di L. 120.000 per i nuclei familiari aventi a carico una persona disabile con un grado di invalidita' del 75% ed aventi un reddito familiare non superiore a L. 23.681.550. Tale agevolazione e' subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante sia il grado di invalidita' che il reddito.
(Omissis). 01X66517
Il comune di BOVEZZO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di accettare l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, determinata con delibera di giunta comunale n. 162 del 20 dicembre 2000, mantenendo la detrazione della prima casa in ragione di legge (art. 8 D.Lgs. n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55 legge 662/1996) e cioe' in L. 200.000.
(Omissis). 01X66518
Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per Ianno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale (I.C.I.) istituita con D.Lgs. n. 504/1992 nel modo seguente e precisamente:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto quali box, cantine, garage ecc. aliquota 5.5 per mille;
b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota 7 per mille;
c) per i pensionati con oltre 70 anni di eta' (con reddito mensile da pensione uguale od inferiore all'importo minimo INPS, purche' il reddito complessivo del nucleo familiare non superi L. 1.600.000 mensili) per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;
d) abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli) a condizione che le utilizzino come abitazione principale, vi risiedano anagraficamente, siano titolari di utenza elettrica e che l'uso gratuito venga dichiarato ai fini lRPEF: aliquota 5.5 per mille senza applicazione di alcuna detrazione. Coloro che ritengono di aver diritto all'agevolazione di cui ai precedenti punti c) e d) per l'anno 2001 dovranno inoltrare al responsabile della gestione I.C.I. entro il 30 giugno 2001, apposita istanza, il cui modello dovra' essere ritirato presso l'ufficio competente, unitamente all'elenco della documentazione occorrente. La richiesta dovra' essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo od inviata e mezo raccomandata a.r. Il termine ultimo di presentazione deIl'istanza e' perentorio, pena la decadenza del beneflcio per l'anno 2001. l contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della 1a rata I.C.I. 2001, gia' tenere conto dell'agevolazione richiesta. Di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione di imposta dovuta per l`unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, senza alcuna modifica rispetto all'anno precedente.
(Omissis). 01X66519
Il comune di BRENDOLA (provincia di Vicenza) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, l'aliquota da applicarsi nell'anno 2001 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili insistenti sul territorio di questo comune e' fissata nella misura diversificata del 4 per mille per l'abitazione principale e del 6,3 per mille per l'aliquota ordinaria; 2. che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in L. 250.000, fino a concorrenza del suo ammontare;
(Omissis). 01X66520
Il comune di BRIATICO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I., in vigore nell'anno 2000, per come appresso specificato:
a) 4,5 per mille per la prima casa di abltazione;
b) 6 per mille per le seconde case date in fitto;
c) 6,5 per mille per le seconde case non in fitto; 3. di confermare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 837/1993, la detrazione d'imposta sulla prima casa, mantenendola, cosi' come per il 2000. A L. 300.000 per alcune categorie di contribuenti, e precisamente:
pensionati:
1) Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente all'1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2) Avere compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001;
3) Essere in condizioni non lavorative e con un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lorde riferito al 2000. Il reddito e' quello del singolo contribuente, senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare;
famiglie numerose:
1) Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcuna altra proprieta' immobiliare;
2) Nucleo familiare composto da 6 o piu' componenti alla data del 1o gennaio 2001;
3) Reddito familiare riferito all'anno 2000 non superiore a L. 78.000.000 annue lorde nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.000.000 annui lorde per ogni componente superiore a 6; Sia nel caso di cui al punto a (pensionati) che in quello di cui alla lettera B (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 e' subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna proprieta' immobiliare;
disoccupati:
1) che alla data deI 1o gennaio 2001 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
2. i non occupati che, gia' fruitori della cassa integrazione guadagni o della indennita' di mobilita' ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, al 1o gennaio 2001 abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2000;
I lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscano di trattamento di cassa integrazione guadagno o siano iscritti nella lista regionale mobilita' da oltre sei mesi;
Le condizioni suddette devono essere documentate dal competenti organismi. 5. di determinare i seguenti criteri applicativi:
il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare: le complete generalita' con codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 300.000.
La richiesta autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata o presentata direttamente al protocollo dell'ente, entro il mese di maggio 2001 all'ufficio tributi del comune di Briatico - Ufficio I.C.I.
I contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini suddetti potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta.
L'amministrazione comunale si riserva, comunque,di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato.
Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto-legge n. 504/1992.
(Omissis). 01X66521
Il comune di BURAGO DI MOLGORA (provincia di Milano) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
5,2 per mille per le abitazioni principali;
5,9 per mille per le altre tipologie di immobili;
3 per mille per gli immobili inagibili in ristrutturazione e per la realizzazione di autoriimesse, escluso i sottotetti. 2. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' imobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 3. di elevare a L. 300.000 la detrazione per abitazione principale, per i possessori di un solo immobile utilizzato come abitazione principale, il cui reddito imponibile dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2000, non ha superato la somma complessiva di L. 28.000.000. Per la determinazione del reddito complessivo familiare si computano i redditi di tutti i familiari conviventi.
(Omissis). 01X66522
Il comune di BUSSOLENGO (provincia di Verona) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, con esclusione di quelle locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; le detrazioni d'imposta per la prima casa sono stabilite, con decorrenza 1o gennaio 2001, nel modo seguente:
L. 300.000 per nuclei familiari comprendenti portatori di handicap o invalidi riconosciuti nelle forme stabilite dalla legge;
L. 250.000 per nuclei familiari comprendenti ultrasettantenni o nei quali facciano parte piu' di due figli minori;
L. 200.000 per tutti gli altri casi;
(Omissis). 01X66523
Il comune di CAINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare in lire 200.000 annue la detrazione sull'abitazione principale e ha fissato le seguenti aliquote (I.C.I.):
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota del 5,5 per mille sull'abitazione principale e sulle altre unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale previste nel vigente regolamento comunale I.C.I.
(Omissis). 01X66524
Il comune di CALUSO (provincia di Torino) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Abitazione principale 5 per mille; Detrazione abitazione principale L. 260.000; Altri fabbricati 6 per mille; Fabbricati sfitti da almeno un anno 7 per mille; Aree fabbricabili 6 per mille; Terreni agricoli 5 per mille;
(Omissis). 01X66525
Il comune di CALVENZANO (provincia di Bergamo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 6,5 per mille e nella misura agevolata del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale; 2) di determinare in L. 200.000. la detrazione per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 3) di stabilire, per quanto riguarda le aree edificabili un valore minimo di L. 60.000 al mq calcolato sulla base della monetizzazione per gli standard urbanistici;
(Omissis). 01X66526
Il comune di CALVI RISORTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 1o febbraio 2001 e il 29 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) determinare l'aliquota' del 4,5 per mille da applicarsi per l'anno 2001 per la determinazione dell'Imposta comunale sugli immobili, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle unita' immobiliari concesse in locazione; 2) per le unita' immobiliari tenute a disposizione o non locate, l'aliquota viene determinata nella misura del 5,5 per mille; 3) l'aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni viene determinata nella misura del 4,5 per mille; 4) dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
(Omissis). Ulteriore detrazione per l'abitazione principale al fini I.C.I., di lire 100.000, per coloro i quali possiedono i seguenti requisiti:
hanno compiuto il 65o anno di eta' nel 2000;
sono disoccupati iscritti nelle liste di collocamento al 1o gennaio 2001;
inoccupati che hanno perso le indennita' di cassa integrazione e di mobilita' nel 2000;
lavoratori in cassa integrazione ed in mobilita'. Per fruire dell'ulteriore detrazione e' necessario che gli interessati presentino richiesta scritta al comune e dichiarino sotto la propria responsabilita':
che Ia somma dei redditi del nucleo familiare convivente non superi L. 22.675.250;
che non possiedono, oltre alla casa abitata, immobili con valore ai fini I.C.I. superiore a L. 50.000.000;
che non sia effettuata sublocazione dell'immobile.
Hanno diritto all'ulteriore detrazione, facendone richiesta, i nuclei familiari con disabile invalidita' non inferiore al 75%.
Per fruire dell'ulteriore detrazione e' necessario che:
l'invalidita' sia certificata;
la somma dei redditi deI nucleo familiare convivente non superi L. 40.815.450;
il nucleo familiare convivente non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore ai fini I.C.I. superiore a L. 50.000.000;
che non sia effettuata sublocazione dell'immobile
I termini di presentazione della richiesta di beneficio dell'ulteriore detrazione per Iabitazione principale ai fini I.C.I., sono fissati al 20 giugno del 2001.
(Omissis). 01X66527
Il comune di CANNETO RIVIERA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). a) unita' immobiliari abitazione principale ed adibite ad abitazione principale locate a residenti 5,5 per mille; b) unita' immobiliari adibite ad abitazione locate a non residenti, sfitte, tenute a disposizione ed unita' immobiliari categoria A/10 7 per mille; c) unita' immobiliari categoria B, C, C/1, D 6,5 per mille; detrazione spettante L. 200.000
(Omissis). 01X66528
Il comune di CAPRIATI A VOLTURNO (provincia di Caserta) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota da applicarsi nel comune di Capriati a Volturno per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 01X66529
Il comune di CASALE MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 22 gennaio 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.):
6 per mille aliquota ordinaria;
5 per mille per i terreni agricoli;
4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue pertinenze cosi' come definite all'art. 6/bis della prima modificazione al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili e per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata;
7 per mille per gli alloggi non locati; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 e' pari a L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani a disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata; alle unita' immobiliari' appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.T.C.; l'unico ammontare della detrazione per l'abitazione principale se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesime, appartenenti al titolare di questa;
(Omissis). 01X66530
Il comune di CASERTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di confermare per l'anno 2001, le seguenti aliquote (I.C.I.):
aliquota 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come disciplinate dal comma 3 dell'art. 2 del regolamento (I.C.I.) per l'anno 2001, nonche' per l'unita' immobiliare data in uso gratuito a parenti in linea retta sempre regolamentata da succitato articolo comma 1;
aliquota 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente in istituti sanitari, acquisiscono la residenza in loco, a condizione che la stessa non risulti locata;
aliquota 6,75 per mille per tutti gli altri immobili;
detrazione per l'abitazione principale e assimilate L. 200.000.
(Omissis). 01X66531
Il comune di CASSANO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001, nell'importo di L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X66532
Il comune di CASSINE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 10 febbraio e il 29 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cassine nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di dare atto che il consiglio comunale adottera' le opportune determinazioni in merito all'ammontare della detrazione per l'abitazione principale dei soggetti passivi, come pure su ogni altro aspetto attinente all'ordinamento del tributo; 3. di dare atto che la presente deliberazione sara' pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 58 comma 4, della legge n. 446/1997.
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
a) L. 200.000 rapportate ad anno, per la generalita' dei contribuenti;
b) L. 240.000 ai contribuenti per i quali ricorrano tutti i seguenti requisiti:
1) l'immobile sia destinato ad abitazione principale del contribuente;
2) il contribuente sia ultrasessantacinquenne, pensionato o coniuge a carico di pensionato;
3) il nucleo familiare cui appartiene il contribuente goda di un reddito imponibile IRPEF annuo non superiore a L. 12.000.000. Si considerano facenti parte del nucleo familiare deI contribuente, i soggetti con i quali questi convive nonche' quelli considerati a suo carico ai fini dell'IRPEF; 2. di dare atto che i contribuenti che intendono beneficiare della predetta agevolazione dovranno presentare istanza, corredata da opportuna documentazione o dichiarazione sostitutiva, entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata dell'I.C.I.. La mancata presentazione dell'istanza entro il predetto termine comportera' la decadenza del beneficio. Le istanze si intendono accolte con riserva di verifica dell'esistenza delle condizioni agevolative entro i termini previsti per gli accertamenti in rettifica.
(Omissis). 01X66533
Il comune di CASTEL FRENTANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili siti nel comune di Castel Frentano nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 01X66534
Il comune di CASTELBELFORTE (provincia di Mantova) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) - che sara' applicata in questo comune in due misure 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, e del 7 per mille per le case sfitte.
(Omissis). 01X66535
Il comune di CASTELMEZZANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota sull'imposta comunale sugli Immobili nelle misure come di seguito specificate, e stabilite con delibera di C.C. n. 8 deI 29 febbraio 2000, da applicare alla base imponibile o valore degli immobili siti nel territorio del comune di Castelmezzano:
4 per mille: abitazione principale ai sensi dell'art. 8 deI decreto legislativo n. 504/1982 e seguenti modifiche e integrazioni;
6 per mille: abitazione diversa da quella principale per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' stabilita nella misura di L. 200.000 fino a concorrenza dell'intero ammontare dell'imposta dovuta e in relazione al periodo dell'anno durante il quale si porta tale destinazione.
(Omissis). 01X66536
Il comune di CASTELNUOVO DI CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di mantenere per l'esercizio 2001, l'aliquota (I.C.I.) al 6 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale ed al sette per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dall'abitazione principale ed al 7 per mille per i fabbricati destinati ad uso diverso dall'abitazione principale.
(Omissis). 01X66537
Il comune di CATTOLICA (provincia di Rimini) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
5,4 per mille:
per le unita' immobiliari e relative pertinenze (art. 5-bis del regolamento comunale) direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune;
per le unita' abitative e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti (art. 5-ter del regolamento comunale), residenti nel comune.
7 per mille: per tutti gli altri immobili; 2. di confermare, altresi', per l'anno 2001, l'aumento a L. 500.000 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, di cui al decreto legge n. 50/1997 convertito con legge n. 122/1997, secondo i criteri di cui all'allegato A) alla presente deliberazione.
(Omissis). 01X66538
Il comune di CAUTANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2001 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
(Omissis). 01X66539
Il comune di CERCOLA (provincia di Napoli) ha adottato, l'8 marzo 2001 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) nelle seguenti misure:
aliquota 5,5 per mille: abitazione principale; abitazioni locate; categorie di immobili diverse dalle abitazioni;
aliquota 7 per mille: abitazioni tenute sfitte. 2. confermare, per l'anno 2001, nella misura di L. 300.000 la detrazione d'imposta inerente l'abitazione principale.
(Omissis). 01X66540
Il comune di Cocconato (provincia di Asti) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Confermare per l'esercizio 2001 le determinazioni relafive all'I.C.I. gia' vigenti per l'esercizio 2000 e cosi' riassunte:
aliquota ordinaria 5,5 per mille;
detrazione applicata alla prima casa: L. 200.000 (misura legale);
Non e' prevista alcuna aliquota agevolata.
(Omissis). 01X66541
Il comune di Cogoleto (provincia di Genova) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) Aliquota I.C.I. ordinaria 7 per mille;
2) Aliquota I.C.I. ridotta e differenziata 6 per mille;
3) Aliquota I.C.I. aumentata 9 per mille (legge n. 431/98 art. 2 comma 4); Aliquota del 7 per mille:
quale aliquota ordinaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni; Aliquota del 6 per mille:
per l'abitazione principale;
per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Cogoleto;
per l'unita' immobiliare concessa in comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al primo grado e affini di secondo grado, se in tale immobile il parente ha stabilito la propria residenza;
per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
per l'unita' immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali: "C2", "C3", "C4", "C5", "C6", "C7";
per le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Aliquota del 9 per mille (introdotta ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998):
per l'unita immobiliare adibita ad uso abitativo, non locata (non occupata) per la quale non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. La detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in Lire 200.000; Nel caso di locazione di immobile, adibito ad uso abitativo. con contratto registrato sia per l'applicazione dell'aliquota ridotta del 6 per mille che per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 7 per mille e' necessario presentare all'Ufficio tributi di questo Comune, copia del contratto di locazione debitamente registrato a norma delle vigenti leggi in materia.
(Omissis). 01X66542
Il comune di Collevecchio (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni di fissare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle misure qui di seguito riportate:
aliquota ordinaria, 7 per mille;
abitazione principale, sue pertinenze e altre unita' immobiliari equiparate all'abitazione come elencate nell'art. 23 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. 5,5 per mille; 2) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze rimane fissata in lire 200.000, cosi' come stabilito dall'art. 24 del vigente regolamento comunale;
(Omissis). 01X66543
Il comune di Concamarise (provincia di Verona) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di fissare per l'anno 2001, le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
5,5 per mille le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili.
(Omissis). 01X66544
Il comune di Corbetta (provincia di Milano) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di determinare per l'anno 2001 le aliquote applicate in questo Comune a titolo di imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni come segue:
5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. E' considerata abitazione principale dal regolamento comunale:
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
le pertinenze dell'abitazione principale: locali classificati nelle categorie C2, C6 e C7, purche' sia rinvenibile il rapporto di funzionalita' tra i due immobili e comunque in misura non superiore di un locale pertinenziale per ciascuna categoria riferita ad un'unica abitazione principale;
l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado e da questi adibita ad abitazione principale;
7 per mille per le restanti tipologie di immobili; 2) di confermare, per quanto concerne le detrazioni relative all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo stabilito dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 01X66545
Il comune di Cortona (provincia di Arezzo) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001, per le ragioni espresse in premessa, le aliquote I.C.I. gia' previste per l'anno 2000 aggiornando le condizioni per le quali si puo' usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale:
1) aliquota 5 per mille:
a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b) in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
c) in favore di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari il cui alloggio posseduto a titolo di proprieta' o usufrutto e' considerato direttamente adibito ad abitazione principale a condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata;
d) per le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale;
2) aliquota 7 per mille:
a) per gli immobili ad uso abitativo non utilizzati come abitazione principale;
b) per tutte le altre fattispecie imponibili;
3) possono usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale i seguenti soggetti che si trovano in una delle tre situazioni di cui alla lettera a), b), c) e che rispettano le condizioni di cui alle lettere d) ed e):
a) ultrasessantacinquenne che viva solo e che percepisca un reddito non superiore a quello della pensione minima INPS;
b) ultrasessantacinquenne il cui nucleo familiare, composto da due o piu' persone, abbia un reddito cumulato non superiore a quello di due pensioni minime INPS;
c) ultrasessantacinquenne non autosufficiente, portatore di invalidita' al 100% debitamente riconosciuta con atto dei competenti organi, con diritto all'indennita' di accompagnamento, ed il cui nucleo familiare percepisca un reddito pari a quello previsto alla lettera b) o alla lettera a) nel caso in cui viva solo; nel calcolo del reddito di cui alla presente lettera non si considera l'indennita' di accompagnamento;
d) i componenti del nucleo familiare devono risultare possessori a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale della sola abitazione principale, del pertinenziale garage o box e di eventuali terreni agricoli il cui reddito (reddito domenicale piu' reddito agrario) non superi la somma di L. 300.000 annue lorde, ovvero di immobili accessori (categoria catastale C/6 in uso proprio diversi dalla seconda casa, con rendita catastale non superiore a L. 700.000 e) l'immobile per cui viene richiesta la maggiore detrazione I.C.I. deve essere classificato nelle categorie catastali A/3 e A/4.
(Omissis). 01X66546
Il comune di Craco (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di riconfermare per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura dell'aliquota unica del 5,5 per mille; di riconfermare per l'anno 2001 in L. 200.000, come per legge, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 01X66547
Il comune di Crispano (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 secondo il prospetto sotto elencato:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale 5,50 per mille;
b) altri fabbricati 6 per mille;
c) altri fabbricati non locati 7 per mille;
d) aree fabbricabili e terreni agricoli 6 per mille. 2) di fissare la detrazione per l'unita' immobiliare ad abitazione principale in L. 220.000, art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1994 n. 5045 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge 662/96.
(Omissis). 01X66548
Il comune di Cureggio (provincia di Novara) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
1) aliquota ordinaria (per terreni, aree edificabili, altri fabbricati) sei per mille;
2) aliquota per abitazione principale cinque per mille;
3) aliquota per unita' immobiliare equiparata all'abitazione principale: cinque per mille; di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di considerare equiparata all'abitazione principale le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a: genitori, figli, suoceri, generi, nuore, fratelli e sorelle; di considerare equiparati all'abitazione principale tutti i casi previsti dall'art. 23 del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili; di confermare la detrazione di L. 200.000 nei casi di abitazione principale e/o equiparate.
(Omissis). 01X66549
Il comune di Deruta (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2) di confermare per l'anno 2001 le aliquote d'imposta e le detrazioni e agevolazioni I.C.I. determinate con riferimento agli anni 1999 e 2000 rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 12 del 29 febbraio 2000 e n. 17 del 26 marzo 1999;
(Omissis). e precisamente:
5 per mille, con detrazione di L. 200.000, sull'abitazione principale;
5,5 per mille sugli altri fabbricati ed aree;
1 per mille sugli immobili oggetto di interventi di recupero nei centri storici, che non siano assegnatari di contribuzioni pubbliche, per un periodo di tre anni dalla fine dei lavori.
(Omissis). 01X66550
Il comune di ERCOLANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
B) Assumere il seguente dispositivo per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - con effetto 1o gennaio 2001:
1) Aliquota del sei per mille da applicare per:
a) unita' immobiliari possedute da persone fisiche direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;
&i ;b) unita' immobiliari utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;
c) alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo case popolari (l.A.C.P.) e loro pertinenze;
d) unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale e loro pertinenze;
e) unita' immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed aflini fino al secondo grado) che le utilizzino come abitazione principale e loro pertinenze;
f) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e loro pertinenze.
Per abitazione principale di cui alle lettere che precedono deve intendersi quella nella quale il soggetto residente nel comune e i suoi familiari dimorano abitualmente.
1.1) Aliquota del sei per mille da applicare per:
a) unita' immobiliari diverse dalle abitazioni ovvero quelle di cui alle categorie catastali B, C, D, possedute dai soggetti passivi se non esenti da I.C.I ai sensi delle norme sopra richiamate;
b) terreni agricoli se non esenti da I.C.I. ai sensi delle norme sopra richiamate;
c) aree fabbricabili.
1.2) Aliquota del quattro per mille da applicare per:
a) unita' immobiliari concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la citta' di Ercolano approvato in data 8 ottobre 1999 ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il soggetto residente nel comune e i suoi familiari dimorano abitualmente.
1.3) Aliquota del sette per mille da applicare per:
a) unita' immobiliari ad uso abitazione, possedute dalle persone fisiche soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale locate a condizione che non rientrino, tra quelle di cui al precedente punto 1) lettera c);
b) alloggi posseduti da tutti i soggetti passivi e non locati.
1.4) Aliquota del sei per mille da applicare per:
gli immobili posseduti da tutti i soggetti passivi che non rientrino tra quelli previsti ai precedenti punti 1), 2). 3) e 4).
(Omissis).
D) Dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale di cui al precedente punto 1), fatta eccezione per la lettera d), verranno detratte L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si e' protratta tale destinazione. Qualora il valore catastale (gia' rivalutato del 5%) delle predette unita' immobiliari, appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, sia inferiore a L. 95.000.000 ed il reddito del nucleo familiare, riferito all'anno 2000, rapportato al numero dei componenti dello stesso, non superi i limiti di reddito sotto elencati spetta una ulteriore detrazione di L. 50.000. Pertanto, qualora concorrano i tre richiamati requisiti la detrazione complessiva sara' pari a L. 350.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di cui sopra.

=====================================================================
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE | LIMITl DI REDDITO ===================================================================== 1 Persona.... |L. 17.156.000 2 Persone.... |L. 24.276.000 3 Persone.... |L. 29.988.000 4 Persone.... |L. 35.700.000 5 Persone.... |L. 39.984.000 6 Persone.... |L. 44.268.000 7 Persone.... |L. 48.552.000 8 Persone.... |L. 52.836.000 9 Persone.... |L. 57.120.000 10 Persone.... |L. 61.434.000 11 persone.... |L. 65.688.000

Il reddito da considerare per tale ulteriore detrazione e' quello complessivo, percepito nell'anno 2000, dal quale vanno detratti gli oneri deducibili e l'imposta sui redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.).
E) Stabilire che i contribuenti interessati all'ulteriore detrazione dovranno darne comunicazione a questo ente utilizzando modello conforme all'all. n. 1, corredato dalla documentazione fiscale, entro il termine utile per il primo versamento con il quale si usufruira' della ulteriore detrazione. La predetta condizione deve essere osservata a pena di decadenza dal beneficio stesso.
(Omissis). 01X66551
Il comune di FARRA DI SOLIGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) Di determinare, per il periodo d'imposta 2001, ex articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota unica del sei per mille per tutte le unita' immobiliari;
(Omissis).
2) Di prendere atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in L. 200.000;
3) Che sono equiparare alle abitazioni principali (come da previsione regolamentare):
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
(Omissis). 01X66552
Il comune di FIANO (provincia di Torino) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili determinata per l'anno 2000 nella misura unica del sei per mille.
la detrazione per l'abitazione principale viene mantenuta nei limiti previsti dalla legge in L. 200.000
(Omissis). 01X66553
Il comune di FIE' ALLO SCILIAR (VOLS AM SCHLERN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 13 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nell'anno 2001 le seguenti aliquote e detrazioni:
aliquota ordinaria: 4 per mille;
aliquota per gli immobili non utilizzati ne' come prima abitazione ne' per uso professionale (seconda casa): sei per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 480.000 - euro 247.90.
(Omissis). 01X66554
Il comune di FORCE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di confermare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille; 2. Di stabilire la detrazione unica per l'abilitazione principale nella misura di L. 200.000;
(Omissis). 01X66555
Il comune di FRONTINO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, con riduzione del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, riconfermando la detrazione di L. 200.000 relativamente all'abitazione principale.
(Omissis). 01X66556
Il comune di GARBAGNA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica la detrazione prevista dal 2 comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modilicato dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996.
(Omissis). 01X66557
Il comune di GARDA (provincia di Verona) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) applicabili per l'anno 2001:
aliquota ordinaria: 5,90 per mille;
aliquota ridotta: 4,00 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
detrazione: L. 250.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 01X66558
Il comune di GARLASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con aliquote rispettivamente del 6 per mille o per tutti gli immobili compresi quelli adibiti ad abitazione principale e del 7 per mille, per le case sfitte e le seconde case; 2. di fissare la detrazione di L. 400.000 per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, secondo la tabella sotto riportata:
pensionati e dipendenti;
coniugi a carico di pensionati, che non possiedono, anche a titolo di usufrutto, altri immobili;
contribuenti con handicap: il reddito annuo aumenta di L. 2.500.000.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE =====================================================================
Componenti nucleo familiare | fascia reddito lordo ===================================================================== 1 persona |13.000.000 2 persone |20.000.000 3 persone |26.000.000 4 persone |30.000.000 5 persone |35.000.000 6 persone |45.000.000

3. di agevolare i contribuenti sopraindicati, consentendo di presentare atti di notorieta', sottoscritti avanti un funzionario comunale competente, attestanti:
il reddito complessivo del nucleo familiare;
il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza alla abitazione principale. 4. di ribadire che di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9.
(Omissis). 01X66559
Il comune di GAVAZZANA (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote:
6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
7 per mille per ogni altra tipologia di unita' immobiliare; 2. di dare atto che la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane confermata in L. 200.000.
(Omissis). 01X66560
Il comune di Germasino (provincia di Como) ha adottato il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di fissare come di seguito le aliquote per l'applicaizone dell'imposta comunale immobili per l'anno 2001:
1. immobili adibiti ad abitazione principali: 5 per mille della base imponibile;
2. immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed altri immobili: 5 per mille della base imponibile.
(Omissis). 01X66561
Il comune di Ghemme (provincia di Novara) ha adottato il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
aliquota ordinaria 5,50 per mille (cinque virgola cinquanta per mille);
aliquota 5,25 per mille (cinque virgola venticinque per mille) e detrazione pari a lire 220.000 (duecentoventimila) relativamente alle abitazioni principali ed alle lore pertinenze;
aliquota 5,75 per mille (cinque virgola settantacinque per mille) relativamente agli immobili classificati D, A10, C1 ed alle case sfitte; 2. di dare atto che vengono considerate abitazione principale le case possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto e non locate, da soggetti anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari.
(Omissis). 01X66562
Il comune di Giano dell'Umbria (provincia di Perugia) ha adottato il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come approvate con atto consiliare del 29.02.2000 n. 10 nelle seguenti misure:
a) aliquota fissa del 6 per mille (sei per mille) per tutti gli immobili, con esclusione di quelli di cui al successivo punto b;
b) aliquota fissa del 7 per mille (sette per mille) per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 2. Di dare atto che le riduzioni e detrazioni d'imposta sono quelle previste dall'art. 8 del d.lgs. n. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96. 01X66563
Il comune di Giardinello (provincia di Palermo) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per l'anno 20001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in lire 200.000.
(Omissis). 01X66564
Il comune di Giaveno (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, l'aliquota generalizzata dell'I.C.I. nella misura del 4,9 per mille nei confronti della universalita' dei soggetti passivi di imposta. 2. dare atto che siffatta proposizione di aliquota conduce ad una previsione di bilancio, calcolata sui dati disponibili del secondo semestre 2000 e gia' nel netto della detrazione di lire 200.000 stabilita per legge per ogni unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente.
(Omissis). 01X66565
Il comune di Gorreto (provincia di Genova) ha adottato, il 13 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. al 6 per mille. Determinare la detrazione per la prima casa in lire 400.000 al fine di contribuire, sebbene in modo limitato ad evitare il continuo spopolamento del comune.
(Omissis). 01X66566
Il comune di Gradoli (provincia di Viterbo) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per l'anno 2001 le stesse aliquote determinate per l'anno 2000 dell'imposta comunale sugli immobili cioe':
a) abitazione principale aliquota del 5,5 per mille, detrazione lire 200.000;
b) tutti gli altri immobili aliquota del 6,5 per mille.
(Omissis). 01X66567
Il comune di Grandola ed Uniti (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2001 le aliquote dell'I.C.I. nella seguente misura:
4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5,5 per mille per tutti gli altri immobili. Di confermare per l'anno 2001 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella seguente misura: lire 200.000 (in ragione annua) per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 01X66568
Il comune di Grottole (provincia di Matera) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. approvare per l'anno 2001, l'aliquota unica I.C.I. del sei per mille, da applicare sugli immobili ricadenti in questo comune, confermando quindi quella applicata per l'anno 2000;
2. confermare, per l'anno 2001, la detrazione di imposta, relativa agli immobili adibiti ad abitazione principale dei contribuenti, in lire 200.000, cosi' come prevista dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/96, con il quale si e' sostituito, l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, dando atto che la detrazione per abitazione principale, ai sensi dell'art. 14, comma 5, lettera d) del regolamento I.C.I. vigente, puo' essere goduta, per la parte residua non goduta sull'abitazione principale, anche sulle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 o C/6.
(Omissis). 01X66569
Il comune di Grottolella (provincia di Avellino) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
aliquota ordinaria 6,25 per mille;
aliquota abitazione principale 5,75 per mille;
detrazione abitazione principale lire 200.000.
(Omissis). 01X66570
Il comune di Gubbio (provincia di Perugia) ha adottato, il 1o e 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/02 e successive modificazioni e integrazioni e , come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille; 2. di stabilire,per l'anno 2001, le seguenti aliquote agevolate:
l'aliquota agevolata del 5 per mille in favore delle abitazioni principali:
l'aliquota agevolata del 5,90 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;
l'aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che i fabbricati non siano locati;
l'aliquota agevolata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti:
al recupero delle unita' immobiliari inagibili e inabitabili;
al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nei centri storici;
alla realizzazione delle autorimesse e posti auto pertinenziali;
all'utilizzo dei sottotetti; tale aliquota agevolata non puo' essere goduta trascorsi tre anni dall'inizio dei lavori; 3. di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata:
(Omissis). 1. di accordare, per l'anno 2001, in conformita' al regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e come, infine, modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, una riduzione del 50% delll'imposta comunale sugli immobili, dovuta dalle persone fisiche che possiedono a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, quando le stesse persone fisiche dimostrino di appartenere alle seguenti categorie:
a) pensionati;
b)portatori di handicap;
c) cassa-integrati e iscritti nelle liste di mobilita' che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno;
d) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento individuale;
e) minori, orfani di entrambi i genitori senza alcun reddito, ad esclusione di quello imponibile ai fini I.R.P.E.F., relativo all'abitazione principale di diretto utilizzo. Le persone fisiche, come individuate ai punti a) b) c) e d), hanno diritto alla detrazione a condizione che il loro reddito complessivo annuo e quello dei familiari conviventi, costituenti l'intero nucleo familiare, non sia superiore a 21.000.000 di lire e che non posseggono loro o i familiari conviventi a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, alcuna altra unita' immobiliare per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell'abitazione principale, come individuate dell'art. 15, comma quater, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993. Il limite reddituale di 21.000.000 di lire si intende riferito ad un nucleo familiare fino a due persone; per ogni ulteriore familiare a carico convivente il suddetto limite e' elevato di 1.500.000 lire.
Per la determinazione del limite si fa riferimento oltre che ai redditi imponibili fiscali lordi anche ai redditi imponibili esenti ed a quelli tassati alla fonte a titolo d'imposta, percepiti nell'anno 2000 da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero nucleo.
I contribuenti che intendono usufruire della detrazione devono presentare presso il comune, entro la data di scadenza di pagamento dell'imposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti. 01X66571
Il comune di Gudo Visconti (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire, per l'anno 2001, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi' come segue:

=====================================================================
Tipologia | Aliquota ===================================================================== terreni agricoli .... |6,5 per mille aree fabbricabili.... |6,5 per mille fabbricati adibiti ad abitazione principale.... |6,0 per mille altri fabbricati.... |6,0 per mille

(Omissis). 01X66572
Il comune di Gussago (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:
a) delle abitazioni principali, cosi' come definite dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992 per le quali viene determinata l'aliquota del 5 per mille;
b) degli immobili ad uso abitativo di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori, per i quali viene determinata un'aliquota del 4 (quattro) per mille;
c) degli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i quali viene determinata un'aliquota dell'8 per mille avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;
d) per gli interventi edilizi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali viene prevista l'aliquota del 4 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2001, in lire 225.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis). 01X66573
Il comune di Isola della Scala (provincia di Verona) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. applicare per l'anno 2001 le seguenti aliquote:
5,9 per mille unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze;
7 per mille aree edificabili da almeno 3 anni;
7 per mille unita' immobiliari non locate da almeno 3 anni;
6,5 per mille tutti gli altri immobili;
(Omissis). 3. confermare in L. 300.000, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale in conformita' all'art. 8 della legge n. 504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996 art. 1, comma 55.
(Omissis). 01X66574
Il comune di Ivrea (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di riconfermare per l'anno 2001 le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:
5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' degli alloggi regolarmente assegnati dali Istituti autonomi per le case popolari;
7 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati:
(Omissis). Di riconfermare per l'anno 2001 le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale come di seguito specificato:
detrazione di L. 270.000 per gli immobili di categoria A/3, A/4, A/5, A/6;
detrazione di L. 230.000 per gli immobili che non appartengono alle categoria catastali su indicate;
(Omissis). 01X66575
Il comune di Langosco (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
(Omissis). Di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come previsto dalla legge. 01X66576
Il comune di Lendinara (provincia di Rovigo) ha adottato, il 14 dicembre 2000 e il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota da applicare al calcolo dell'imposta immobiliare per l'anno 2001 come segue:
aliquota ordinaria unica 6,5 per mille da applicare a tutti i cespiti imponibili I.C.I. ivi compresi gli immobili adibiti ad abitazione principale. 2. Di determinare per l'anno 2001 la detrazione da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale, ai fini I.C.I. nella misura di L. 300.000.
(Omissis). 01X66577
Il comune di Lorenzago di Cadore (provincia di Belluno) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che, nell'ambito territoriale di competenza, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 risulta determinata come in appresso:
aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari ad abitazione principale del soggetto passivo e per quelle altre assimilate alle prime in forza del predetto regolamento comunale;
Aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili comunque soggetti all'imposta di cui trattasi. 2. di confermare altresi' la determinazione d'imposta di L. 230.000 concessa nel periodo di riferimento per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate.
(Omissis). 01X66578
Il comune di Luino (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di differenziare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come di seguito specificato:
5 per mille per abitazione principale (tutte le categorie A esclusa l'A10);
7 per mille per le abitazioni non locate o tenute a disposizione;
6 per mille per le abitazioni locate e tutti gli altri immobili, non rientranti nella categoria A ad eccezione dell'A10; 2. Di confermare la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 255.000.
(Omissis). 01X66579
Il comune di Lurano (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per l'anno 2001: aliquota 4,5 per mille:
da applicare a tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principale;
e da applicare a tutte le unita' immobiliari concesse in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al primo grado (figli-genitori)che le occupano quale loro abitazione principale e che non risultino intestatari di altri immobili. Per usufruire dell'aliquota del 4,5 per mille i contribuenti devono presentare entro il 20 dicembre 2001 all'ufficio I.C.I. del comune la dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risultino la condizioni ed il grado di parentela, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo e residente oltre alla copia del contratto di comodato e/o di uso gratuito. Di determinare per l'anno 2001: aliquota 5,5 per mille: per tutti gli altri immobili. Di determinare per l'anno 2001:
la detrazione d'imposta comunale sugli immobili per abitazione principale nella misura di L. 200.000 comprese le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Di determinare, altresi', per l'anno 2001:
la detrazione d'imposta comunale sugli immobili per abitazione principale nella misura del doppio del minimo, pari a L. 400.000, a favore di proprietari di abitazione principale che abbiano:
nel proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap ai quali l'apposita commissione medica dell'A.S.L., di cui all'art. 1 della legge n. 295/1990 abbia riconosciuto la connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 il cui reddito non superi L. 40.000.000; sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che anno riconosciuta un'invalidita' ai fini del lavoro;
famiglie numerose composte da cinque persone o piu' componenti il cui reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini del'Irpef no superi L. 60.000.000 nell'anno 2000.
(Omissis). 01X66580
Il comune di MACRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare al 5,5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imposte; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 622, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 01X66581
Il comune di MAGLIOLO (provincia di Savona) ha adottato, il 29 dicembre 2000 e il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001, omissis, la seguente agevolazione in tema di detrazioni l.C.I., prevista per i possessori dell'abitazione principale:
aumento della detrazione di cui aIl'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 a L. 300.000 per i soggetti in situazione di particolare disagio sociale. 2. di individuare tali soggetti come segue:
pensionati appartenenti a nuclei monofamiliari il cui reddito complessivo non sia superiore a L. 12.000.000;
pensionati appartenenti a nucleo familiare composto da due o piu' persone il cui reddito familiare complessivo non sia superiore a L. 19.000.000.
(Omissis). Di riconfermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, senza applicare differenziazioni.
(Omissis). 01X66582
Il comune di MAIRAGO (provincia di Lodi) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2000:
aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 556 del 24 ottobre 1996 nella misura del 5 per mille;
aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
detrazione di L. 200.000 per abitazione principale con possibilita' di utilizzo dell'eventuale rimanenza della stessa per le pertinenze.
(Omissis). 01X66583
Il comune di MANTOVA ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili:
aliquota ordinaria del 7 per mille;
aliquota del 4,7 per mille per:
le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel Comune di Mantova;
le unita' immobiliari, non locate, di proprieta' o in usufrutto di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado;
le pertinenze dell'abitazione principale, adibite a garages, posti auto, box, cantine, soffitte, anche se distintamente iscritte in catasto;
aliquota deI 5,5 per mille per:
le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale del Comune di Mantova stipulato in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999;
aliquota del 6,5 per mille per:
gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda edilizia residenziale di Mantova;
aliquota dell'8 per mille per:
gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni;
di fissare, per l'anno 2001, la detrazione di L. 200.000, di cui alle premesse per:
le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale di soggetti passivi persone fisiche;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
le unita' immobiliari, non locate, di proprieta' o in usufrutto di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;
gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda edilizia residenziale di Mantova;
(Omissis). 01X66584
Il comune di MARIANA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sara' applicata da questo Comune per l'anno 2001 con l'aliquota ordinaria del 4 per mille e con le seguenti diversificazioni:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune: 4 per mille;
immobili locati, con contratto registrato, a soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 2 per mille;
immobili locati, con contratto registrato, a soggetto che non li utilizzi come abitazione principale: 7 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni (terreni, ecc.): 4 per mille;
alloggi non locati: 7 per mille;
ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per i proprietari che eseguono interventi volti alla ristrutturazione di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o dichiarati tali o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto dei suddetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 2 per mille;
aree in zone residenziali - produttive e di completamento non edificate invendute: 7 per mille;
per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto la detrazione e' di L. 200.000;
(Omissis). 01X66585
Il comune di MARIGLIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. determinare le seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 2001:
a) aliquota ordinaria 5 per mille;
b) aliquota del 5 per mille per le abitazioni principali;
c) aliquota del 5 per mille per le abitazioni possedute a titolo di usufrutto e cedute in uso gratuito a parenti in linea retta (figli) che la utilizzino come abitazione principale;
d) aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto conforme all'accordo territoriale per la citta' di Marigliano sottoscritto in data 8 ottobre 1999.
(Omissis).
e) aliquota del 6 per mille per gli immobili posseduti e utilizzati da titolari di attivita' artigianali, commerciali, industriali e di servizio, per l'esercizio delle stesse;
f) aliquota del 7 per mille per tutte le altre abitazioni e/o fabbricati possedute in aggiunta all'abitazione principale. 2. confermare la detrazione di L. 200.000 (pari a 103.29 euro) per l'abitazione principale per le tipologie di cui al precedente punto 1), lettera b). 3. considerare. (omissis) come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permenente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5 per mille, nonche' la detrazione di L. 200.000 (pari a 103.29 euro) di cui al precedente punto 2.
(Omissis). 01X66586
Il comune di MASI TORELLO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura deI 6 per mille; 2. di concedere la maggior detrazione per l'abitazione principale di L. 500.000 ai possessori dei requisiti di cui all'allegato A); Allegato A) I destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 500.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 2000, non superiore a L. 15.426.000 lorde;
2. pensionato con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
3. portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000 non superiore a L. 15.426.000 lorde;
4. portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti in nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 piu' L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
5. titolari di assistenza domiciliare a livello comunale a norma del vigente regolamento se non gia' beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.
Si precisa che l'agevolazione in questione e' subordinata alla condizione che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze; queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria;
La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata oppure consegnata a mano, entro il mese di giugno 2001, all'ufficio tributi del comune di Masi Torello.
I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento della prima rata l.C.l. 2001 gia' tenere conto della detrazione richiesta.
L'amministrazione si riserva di acquisire documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 504/1992 e le altre previste dalla legge.
(Omissis). 01X66587
Il comune di MELLE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili applicabile nel comune di Melle, dall'anno 2001.
(Omissis). 01X66588
Il comune di MIRABELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: Tipologia degli immobili
Aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
abitazione principale: 5,5 per mille;
abitazione principale - detrazione d'imposta L. 200.000
edifici non locati o sfitti (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso, sono sottratti volontariamente alla locazione): 6,5 per mille;
immobili tenuti a disposizione (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenze secondarie): 6,5 per mille;
aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di nuovi stablimenti produttivi (industriali o artigianali): 1 per mille;
aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti alla recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 2 per mille;
Tali aliquote agevolate sono applicate limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 01X66589
Il comune di MOMBELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). stabilire ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili del comune di Mombello Monferrato con effetto dal 1o gennaio 2001, l'aliquota unica del 5,5 per mille; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 01X66590
Il comune di MOMPEO (provincia di Rieti) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. (omissis), per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili viene confermata nella misura unica del sei per mille.
(Omissis). 01X66591
Il comune di MONFUMO (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 diecembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che saranno applicate in questo comune nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze e del 7 per mille per gli altri immobili.
(Omissis). 01X66592
Il comune di MONTANARO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 e 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquote:
5,9 per mille da applicare alle abitazioni principali e alle pertinenze. (nel concetto di pertinenza devono intendersi quelle elencate come tali dall'art. 3 del regolamento comunale)
Prescrizioni:
nel caso di possesso di piu' di due unita' immobiliari classificate catastaImente in categoria C6, per poter usufruire dell'aliquota agevolata, occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi della legge n. 127/1997 e del Regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, entro il termine di pagamento della prima rata, redatta esclusivamente, a pena di nullita', su modulo da ritirarsi presso il comune. La dichiarazione in oggetto dovra' contenere l'elencazione delle unita' immobiliari (pertinenze) possedute, con la specifica delle due assoggettate ad aliquota agevolata.
7 per mille da applicare agli alloggi non locati. (Per alloggio non locato deve intendersi quello definito nell'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.).
4 per mille da applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di:
unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;
oppure interventi volti:
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota agevolata puo' essere applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
Prescrizioni:
Per gli immobili soggetti agli interventi suindicati, l'aliquota agevolata potra' essere applicata solo a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi della legge n. 127/1997 e del regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, entro il termine di pagamento della prima rata, redatta esclusivamente, a pena di nullita', su modulo da ritirarsi presso il comune.
6,5 per mille da applicare a tutti gli immobili rimanenti salvo quelli previsti nei punti suindicati.
Detrazioni:
Ordinaria, per abitazione principale:
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Ulteriore detrazione:
viene stabilito un aumento della detrazione da lire 200.000 a lire 250.000 per particolari situazioni di carattere sociale individuate sulla base dei seguenti criteri:
1. soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a lire 25.000.000;
2. maggiorazione del tetto massimo di reddito pari a lire 2.000.000 per ogni componente il nucleo familiare, oltre il primo (es. nucleo familiare con due persone - reddito complessivo ammissibile lire 27.000.000);
3. Il nucleo familiare, al quale fare riferimento, e' determinato in base alle risultanze anagrafiche cosi' come rilevate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione.
Modalita' per l'applicazione:
per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti nel corso dell'anno precedente;
per applicare l'aumento della detrazione occorre presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi della legge n. 127/1997 e del regolamento di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, entro il termine di pagamento della prima rata, redatta esclusivamente, a pena di nullita', su modulo da ritirarsi presso il comune.
(Omissis). 01X66593
Il comune di MONTECCHIO (provincia di Terni) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del:
5,75 per mille per l'abitazione principale;
6,5 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di determinare in lire 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale.
(Omissis). 01X66594
Il comune di MONTECICCARDO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote nonche' le riduzioni ed agevolazioni per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili previsti come segue:
a) aliquota del 5,2 per mille e detrazione d'imposta nell'importo di lire 210.000 per le unita immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggelti passivi e per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il primoo grado ai sensi dell'art. 5 del regolamento per la disciplina dell' imposta comunale (ICI);
b) aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale a condizione che le stesse risultino locate o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti e per gli immobili diversi dalle abitazioni (senza detrazione);
c) aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari possedute in aggiunta dell'abitazione principale che non risultano locale o utilizzate come abitazione principale da altri soggetti (senza detrazione) e che risultino anagraficamente vuote;
2. l'imposta e' ridotta deI 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3. si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 01X66595
Il comune di MONTERCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, omissis, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2001;
a) aliquota ridotta, da applicare alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare (categorie catastali "A" esclusa "A10") direttamente adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze: 4,5 per mille;
b) aliquota agevolata per i nuovi immobili strumentali destinati ad insediamenti produttivi che incrementino l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporre all'approvazione del comune ed a condizione che l'incremento occupazionale consista nell'ingresso di nuovi lavoratori o nell'assunzione di dipendenti precedentemente disoccupati: 5 per mille;
c) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti lettere a) e b): 6,5 per mille; 2 di confermare per l'anno 2001, nelle seguenti misure, l'importo della detrazione dall'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:
a) lire 300.000 per anziani che versino nelle seguenti condizioni:
ultrasessantenne che vive da solo con reddito annuo imponibile IRPEF non superiore a lire 15.000.000 o che fa parte di un nucleo familiare composto da due ultrasessantenni con reddito non superiore a lire 20.000.000 annuo;
soggettivita' passiva all'I.C.I. per la sola abitazione principale e relative pertinenze nel territorio nazionale;
il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6.
b) lire 400.000 per le giovani coppie, intendendosi per tali quelle che hanno contratto matrimonio o che hanno costituito una convivenza legalmente riconosciuta nel corso dell'anno, con reddito imponibile IRPEF non superiore a lire 50.000.000.
c) lire 200.000 per gli altri casi.
(Omissis). 01X66596
Il comune di MONTESILVANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. Determinare, nelle seguenti misure e per l'anno 2001, l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni:
aliquota per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione di quelle concesse in uso gratuito a parenti, pari al 5,5 per mille;
aliquota per le abitazioni non locale (sfitte), o possedute in aggiunta all'abitazione principale, o costituenti beni strumentali o prodotti d'impresa destinati alla vendita, che non siano state concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, pari al 6,5 per mille;
aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili pari al 6 per mille. 3. Stabilire in lire 240.000 per l'anno 2001 la detrazione I.C.I. relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Stabilire altresi' per l'anno 2001, (omissis), l'estensione del beneficio della detrazione d'imposta (I.C.I.) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo anche per le abitazioni concesse in uso gratuito (in via esemplificativa: comodato, usufrutto o uso non oneroso, precario o altri contratti atipici che non prevedono un corrispettivo economicamente valutabile a carico del possessore o detentore dell'immobile) a parenti in linea retta entro il primo grado, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997 e dell'art. 8, comma 4, del regolamento I.C.I. attualmente in vigore, approvato con atto di C.C. n. 183 del 18 dicembre 1998.
(Omissis). 01X66597
Il comune di MONZA ha adottato, il 24 gennaio e l'8 marzo 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, (omissis), per l'anno 2001:
F. l'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 5,5 per mille da applicarsi sul valore di tutti gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere "B", "C" e "D";
G. l'aliquota ridotta da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Monza per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le pertinenze cosi' come definite dall'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come modificato con atto n. 13 del 25 febbraio 2000;
H. l'aliquota ridotta, da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' del 4 per mille per le unita' immobiliari di cui all'art. 3 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili cosi' come modificato con atto n. 13 del 25 febbraio 2000;
I. l'aliquota maggiorata da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta comunale sugli immobili sara' dell'8 per mille per tutti gli immobili per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
J. La detrazione da concedersi ai possessori della prima casa sara' di lire 200.000 salvo i casi previsti con apposito provvedimento;
E. La detrazione da concedersi ai possessori della prima casa sara' lire 200.000 salvo i casi previsti con apposito provvedimento.
(Omissis). 1. di aumentare da lire 200.000 a lire 300.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2001 subordinandone la concessione all'applicazione dei criteri contenuti nell'apposito regolamento che fa parte integrante del presente provvedimento. Limite della detrazione lire 300.000. Categorie oggetto di agevolazione:
Condizioni: soggettive:
A - limiti di reddito;
B - possesso beni immobili;
C - possesso beni mobili.
Oggettive: D - appartenenza a determinate tipologie.
A. Reddito:
Il reddito da considerare e' quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare reddito che non dovra' superare i seguenti limiti per iI 2001 (dichiarazione dei redditi anno 2000);

===================================================================== Componenti il nucleo familiare |Reddito annuo determinato come sopra ===================================================================== Una persona |18.000.000 Due persone |26.000.000 Tre persone |29.000.000 Quattro persone |32.000.000 Cinque persone |37.000.000 Sei persone |42.000.000 Oltre le sei persone |47.000.000

B. Possesso beni immobili.
Il richiedente l'agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere:
a titolo di proprieta', usufrutto, uso e abitazione altri immobili siti su tutto iI territorio nazionale;
immobili, compresa l'abitazione principale, classificati nelle categorie:
A/1 - abitazioni di tipo signorile;
A/8 - abitazioni in ville;
A/9 - castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici. C. Possesso beni mobili.
Il nucleo familiare non deve possedere piu' di una autovettura. D. Appartenenza a determinate categorie
Il richiedente l'agevolazione deve appartenere esclusivamente ad una delle seguenti categorie:
pensionati che alla data del 1o gennaio 2001 abbiano compiuto 65 anni e coniugi a carico degli stessi;
persone svantaggiate;
invalidi con un grado di invalidita' non inferiore al 70%;
lavoratori in mobilita' o cassa integrazione straordinaria nel 2000 per periodi non inferiori a quattro mesi;
disoccupati con disoccupazione nel 2000 non inferiore a quattro mesi.
Si considerano persone svantaggiate coloro che sono in possesso della certificazione della commissione istituita ai sensi della legge n. 104/1992 con un grado di invalidita' non inferiore al 70%. Disposizioni generali.
I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno:
possedere tutti i requisiti previsti dalle lettere A, B, C e D ed inviare apposita domanda-autocertificazione ai sensi dell'art. 4 legge n. 15/1968 e successive modifiche e integrazioni tramite raccomandata oppure consegnata a mano, al settore tributi del comune di Monza, entro l'anno di competenza del tributo.
Presso il settore tributi sara' a disposizione un modello di domanda-autocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati.
I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I., gia' tenere conto della detrazione richiesta.
(Omissis). 01X66598
Il comune di MORANO SUL PO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire quanto segue ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001:
a) l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' fissata nel 4,5 per mille;
b) l'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune e' fissata nel 5,5 per mille;
c) l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unita' immobiliari adibite ad abitazione a disposizione e non locate e' fissata nel 7 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come definita nel Regolamento I.C.I., sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (pari a 103,29 Euro) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 01X66599
Il comune di MURO LUCANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo comune.
(Omissis). 1X665100
Il comune di NAVE (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille (abitazione principale) e 6,5 per mille (altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli).
(Omissis). 1X665101
Il comune di NESSO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
prima abitazione aliquota al 5 per mille;
altri fabbricati aliquota al 5,5 per mille.
(Omissis). 1X665102
Il comune di NEVIGLIE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Neviglie nella misura del 5 per mille nonche' la detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 1X665103
Il comune di NOSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di determiare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che verra' applicata sul territorio comunale come sugue:
6 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;
6 per mille per tutte le altre categorie.
(Omissis). 1X665104
Il comune di NOTO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 28 novembre e il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire per l'anno 2001 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure precisamente:
a) 7 per mille - quale aliquota ordinaria da applicare sul valore di tutti gli immobili o aree soggette all'imposizione tributaria prevista dal D.Lgs. n. 504/1992 ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto b);
b) 4,25 per mille - quale aliquota agevolata da calcolare sul valore delle abitazioni principali intese nel senso voluto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Noto, degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari, nonche' delle pertinenze all'abitazione principale come disciplinato con delibera consiliare n. 106 del 13 dicembre 1999.
(Omissis). Di determinare, per l'anno 2001, ai dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e dell'art. 58 comma 3 della legge n. 446/1997, in L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e la relativa pertinenza come assimilata dal vigente regolamento I.C.I.
(Omissis). 1X665105
Il comune di NOVARA ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1 - di determinare per l'anno 2001, l'aliquota differenziata e detrazioni dell'abitazione principale dell'I.C.I. nelle seguenti misure:
4 per mille per unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti tipo stipulati ai sensi dell'art. 2 comma 3 e comma 4 della legge 431/1998 e s.m.i. ed agli accordi in sede locale tra Comune di Novara ed associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini;
4,8 per mille e detrazione di L. 210.000 (Euro 108.46) per:
1. unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
2. unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione principale non risulti locata o concessa in comodato d'uso;
3. unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE a condizione che la stessa abitazione principale non risulti locata o concessa in comodato d'uso;
4. unita' immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito a parenti;
4,8 per mille e detrazione di L. 300.000 (Euro 154.94) per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari di alloggi in affitto permanente appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
5,8 per mille per tutti gli altri immobili;
7 per mille per le unita' immobiliari a disposizione non locate, ai sensi e per gli effetti dell'art, 2 comma 4 della legge n. 431/1998 e s.m.i., per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2) di dare atto che per quanto riguarda l'Agenzia Territoriale per la Casa di Novara (ex I.A.C.P.) trova applicazione per gli alloggi regolarmente assegnati come abitazione principale l'aliquota ordinaria del 5,8 per mille e la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale di L. 210.000;
3) di dare atto che il trattamento tributario di agevolazione degli immobili di cui all'art. 30, comma 12 della legge 23 dicembre 1999, come modificato dall'art. 18, comma 2 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e dell'art. 59, comma 1 lett. d del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i. si applica agli immobili pertinenziali come definiti dalle disposizioni di cui all'art. 817 del Codice civile ovvero da disposizioni regolamentari vigenti a far tempo dal 1o gennaio 2001;
(Omissis). 1X665106
Il comune di NOVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. di confermare, per l'esercizio 2001, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nelle misure gia' applicate con riferimento all'esercizio finanziario 2000, vale a dire:
aliquota ordinaria del 6 per mille;
detrazione di L. 200.000 per le unita' abitative condotte a titolo di abitazione principale e pertinenze;
aliquota del 7 per mille per i soli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (cantine, garage, etc...) non condotte a titolo di abitazione principale;
aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;
aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.
(Omissis). 1X665107
Il comune di NUCETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di prendere atto che per l'anno 2001, l'aliquota ICI rimane stabilita nella misura del 5 per mille per le prime case e del 7 per mille per le seconde case.
2. Di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale e' stabilita in L. 200.000.
3. Di non applicare le aliquote agevolate inferiori al 4 per mille previste dalla legge.
(Omissis). 1X665108
Il comune di ONCINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, e nella misura del 7 per mille per gli altri immobili, e di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665109
Il comune di OSSONA (provincia di Milano) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenze - aliquota del 5 per mille;
b) altre unita' immobiliari - aliquota del 6 per mille;
c) terreni agricoli - aliquota del 6 per mille;
d) aree edificabili - aliquota del 6 per mille;
e) unita' immobiliare sfitta/vuota - aliquota del 7 per mille.
2) Di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665110
Il comune di OZZANO DELL'EMILIA (provincia di Bologna) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
d) di confermare, per l'anno 2001, la misura delle aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili vigenti nell'anno 2000, da applicare alle fattispecie impositive stabilite dal consiglio comunale con atto n. 105 del 20 dicembre 2000, come meglio risultanti dall'allegato prospetto alla presente (allegato D);
Allegato D
Aliquote I.C.I. 2001:
5,5 per mille - ordinaria:
si intende applicabile l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille, ad es., nei seguenti casi:
immobili diversi dalle abitazioni, inclusi i garage che non costituiscono pertinenza dell'abitazione principale ai sensi dell'art. 16/bis del regolamento comunale;
alloggi in contitolarita' con altri soggetti, se utilizzati integralmente come abitazione principale (da risultanze anagrafiche) da uno o piu' contitolari, limitatamente a coloro che non Ii abitano;
immobili inagibili e inabitabili;
gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che Ii utilizzino come dimora abituale, come da risultanze anagrafiche.
N.B.: ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 5,5 per mille, i possessori di alloggi locati con contratto registrato, devono presentare alla U.O. Fiscalita', entro il 30 giugno 2002 la documentazione seguente:
copia del contratto di locazione registrato (o documento comprovante il pagamento dell'imposta di registro se il contratto e' stato presentato nell'anno precedente e copia delle ricevute di versamento I.C.I. anno 2001. La sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste puo' essere attestata anche con autocertificazione.
5,4 per mille - ridotta per abitazione principale: si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille nei casi previsti dall'art. 15 del regolamento comunale:
Oltre alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione di legge (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente; unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dallo l.A.C.P.; unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'aliquota ridotta e detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l'abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche;
N.B.: l'equiparazione all'abitazione principale e' limitata alla sola applicazione dell'aliquota ridotta e non vale per la detrazione per queste previste, la quale compete unicamente per l'abitazione principale del possessore;
c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Ufficio del territorio (gia' UTE) regolare richiesta di variazione per l'unificazione catastale delle unita' medesime e che vengano comunicati gli estremi di eventuali atti autorizzativi rilasciati o denunce presentate presso l'Ufficio tecnico comunale per la variazione di cui trattasi. L'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
e) L'abitazione concessa dal possessore, a titolo di proprieta' o altro diritto reale, in locazione alle condizioni definite nei Patti territoriali del 28 gennaio 2000 per i contratti di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 5, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. N.B.: L'equiparazione all'abitazione principale e' limitata alla sola aliquota ridotta e non vale per la detrazione per questa prevista, la quale compete unicamente per l'abitazione principale del possessore.
Ai sensi dell'art. 16/bis del regolamento comunale, si intende applicabile l'aliquota ridotta del 5,4 per mille agli immobili classificati C/2, C/6, C/7, di pertinenza dell'abitazione principale, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti all'abitazione principale da parte dello stesso titolare del diritto reale sull'abitazione. Le pertinenze devono essere ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione. Se sono situate in stabili diversi, i cittadini dovranno presentare specifica autocertificazione o copia dell'atto di compravendita per comprovare il rapporto di pertinenza esiste tra gli immobili.
N.B.: E' esclusa l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5,4 per mille per le pertinenze dell'abitazione concessa in uso nelle forme di cui ai precedenti punti b) e e).
7 per mille - Maggiorata per alloggi non locati:
si intende applicabile l'aliquota maggiorata nei casi previsti dall'art. 7 del regolamento comunale:
1. alloggio non locato, inteso quale unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso pesonale diretto e non locata, con contratto registrato a soggetto che la utilizzi quale dimora abituale come da risultanze anagrafiche e non locata ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del regolamento comunale (legge 431/1998, art. 2 comma 3 e art. 5 commi 1 e 2), ne' data in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primoo grado, ivi residenti;
2. residenza secondaria o seconda casa, intesa quale unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della cat. A/10), che il suo possessore (a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale, in conformita' alle risultanze anagrafiche, in altra unita' immobiliare, in possesso o in locazione.
N.B.: Ai sensi dell'art. 15 del regolamento Comunale, Il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per fruire della maggiore detrazione di imposta per abitazione princinale di cui all'art. 14, comma 1, del regolamento, nonche' per l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale nel casi indicati ai punti a), b), c), d), e), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui l'applicazione si riferisce, anche mediante autocertificazione.

DETRAZIONI I.C.I. 2001: =====================================================================
Detrazione | Riferita a =====================================================================
| Detrazione dall'imposta dovuta
|per unità immobiliare adibita ad
|abitazione principale (e relative
|pertinenze, solo nel caso in cui
|l'ammontare della detrazione
|ecceda l'ammontare dell'imposta
|dovuta per abitazione principale) L. 200.000 (Euro 103,29) |del soggetto passivo. ---------------------------------------------------------------------
| Detrazione dall'imposta dovuta
|per unità immobiliare adibita ad
|abitazione principale (e relative
|pertinenze, solo nel caso in cui
|l'ammontare della detrazione
|ecceda l'ammontare dell'imposta
|dovuta per abitazione principale)
|solo dei soggetti passivi
|individuati con l'atto C.C. n. 183
|del 27 dicembre 1996 e confermato
|con atti successivi. Applicabile
|previa presentazione dello
|specifico modulo di Lire 320.000 (L. 200000 + L. |autocertificazione, predisposto 120.000 di maggiore detrazione) |dal U.O. Fiscalità, entro il (Euro 165,27) |termine del 30 giugno 2001.
Si riepilogano i requisiti per il diritto all'elevazione da L. 200.000 a L. 320.000 dell'importo spettante per detrazione abitazione principale:
il soggetto passivo deve essere in possesso del solo appartamento in cui risiede ad Ozzano dell'Emilia (con eventuale garage o posto macchina) e che costituisce la propria abitazione principale;
il proprio nucleo familiare, al 1o gennaio 2001, non deve avere altre proprieta' immobiliari oltre a quella per la quale viene richiesta la maggiore detrazione di L. 120.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dal d.lgs. 504/1992 per l'abitazione principale (nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare);
il soggetto passivo deve essere in possesso, al 1o gennaio 2001, dei requisiti seguenti, indicati nella delibera C.C. n. 183 del 27 dicembre 1996, confermati con atti C.C. n. 134 del 17 dicembre 1998, C.C. n. 114 del 22 dicembre 1999 e C.C. n. 105 del 20 dicembre 2000:

=====================================================================
| essere in condizione non
| lavorativa e con soli redditi di
|pensione (come da modello MUD, ex
| Mod. 201) non superiori a L.
| 12.340.000 annui lordi riferiti
|all'anno precedente. Il reddito è
avere compiuto il 60° anno d'età | quello del singolo contribuente, alla data del 1o gennaio dell'anno| senza alcun riferimento, quindi,
interessato | al reddito del nucleo familiare. ===================================================================== invalidità attestata al 100% e con|il beneficio è esteso anche al reddito medio lordo pro-capite del|caso in cui il nucleo familiare nucleo familiare non superiore a |comprenda un componente con L. 23.511.000 |invalidità attestata al 100%.

N.B.: Nel caso di contitolari del diritto di proprieta/usufrutto/uso/ abitazione, residenti nell'alloggio, aventi gli stessi requisiti del richiedente, la maggiore detrazione di Lire 120.000 va divisa in parti uguali.
Se i requisiti non sono invece posseduti da tutti i residenti, i soli soggetti aventi diritto applicheranno la maggiore detrazione in base alla medesima quota loro spettante per detrazione ordinaria.
(Omissis). 1X665111
Il comune di PALESTRINA (provincia di Roma) ha adottato, il 10 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
a) 5,5 per mille e detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno per l'abitazione principale;
b) 7 per mille per tutti glI altri fabbricati e per le aree fabbrlcabili.
(Omissis). 1X665112
Il comune di PANDINO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota da applicare sul valore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) per l'anno 2001 in misura del 5 per mille; 2. di determinare per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al precedente punto a), dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati l'aliquota per l'anno 2001 in misura del 6 per mille; 3. di stabilire l'importo di lire 200.000 quale detrazione da applicare ad unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento - dimora abitualmente; 4. di riconoscere come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 1X665113
Il comune di PARABIAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare e fissare, per l'anno 2001, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
a) aliquota pari al 4 per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge 431/1998;
b) aliquota unica pari al 5 per mille per tutte le rimanenti unita' immobiliari. 2. di determinare e fissare nell'importo di L. 215.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis); 4. di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi della legge n. 431/1998, per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto 1) lett. a), devono comunque depositare il c.d. contratto-tipo entro il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula del contratto stesso c/o il Protocollo generale, indirizzandolo ai servizi sociali - Ufficio casa. 5. di stabilire che, unitamente al deposito de contratto, dovranno essere comunicati i data catastali di identificazione degli immobili, qualora gli stessi non siano gia' contenuti nel suddetto contratto. 6. di stabilire che e' fatto obbligo al locatore di comunicare eventuale disdetta anticipata del contratto, pena la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele.
(Omissis). 1X665114
Il comune di PAVIA ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
di stabilire per l'anno 2001 la maggiore aliquota del 7 per mille per gli alloggi sfitti;
di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ridotta del 5,25 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di Cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, estesa anche ad anziani o disabili che acquisiscono la' residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, e agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzati come abitazione principale;
di stabilire per l'anno 2001 un'aliquota pari al 2 per mille per i proprietari di immobili concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base dell'accordo territoriale denominato "Accordo locale per la citta' di Pavia" e utilizzati dai conduttori come abitazione principale;
di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale in L. 200.000;
di confermare alle stesse seguenti categorie (cosi' come individuate per l'anno 2000 con la deliberazione consiliare n. 21 del 29 febbraio 2000, la maggiore detrazione d'imposta di seguito indicata:
a) L. 500.000 per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale come definiti in premessa, il cui reddito per nucleo familiare non superi L. 25.000.000, aumentati di L. 3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a L. 6.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;
b) L. 500.000 per nuclei familiari composti da almeno due persone con un reddito complessivo da lavoro dipendente ai fini
 
IRPEF/00 fino a L. 35.000.000, aumentati di L. 3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a L. 6.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap;
di escludere, come lo scorso anno, dal beneficio della maggior detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9:
(Omissis). 1X665115
Il comune di PENNA SANT'ANDREA (provincia di Teramo) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, per l'anno 2001, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 504/92, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per il calcolo dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in questo comune, con detrazione prima casa L. 250.000.
(Omissis). 1X665116
Il comune di PESCIA (provincia di Pistoia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, anche per il 2001, l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille mentre l'aliquota ridotta da applicarsi agli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo viene confermata nella misura del 5,5 per mille; di confermare l'aliquota ridona nella misura del 5,5 per mille per le unita' immobiliari da chiunque possedute, locate con contratto registrato cosi' come stabilito dal comma 4 dell'art, 2 della legge 431/1999 ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;
(Omissis). 1X665117
Il comune di PEVERAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., attualmente fissata nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione d'imposta di lire 230.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale deI soggetto passivo.
(Omissis). 1X665118
Il comune di PIAGGE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue:
6,5 per mille - aliquota ordinaria;
5,5 per mille - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
5,5 per mille - aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione locata; di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665119
Il comune di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
2. di fissare al 6 per mille, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. adeguata a tale percentuale per l'anno 1999 e confermata per il 2000, omissis.
3. di confermare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggano, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665120
Il comune di PIOMBINO (provincia di Livorno) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. valevoli per l'anno fiscale 2001 nelle seguenti misure:
A) 5,8 per mille: unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
B) 6,8 per mille: unita' immobiliari abitative non adibite ad abitazione principale del proprietario, nei casi in cui non siano assimilate ad abitazioni principali ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, e siano locate con contratto registrato;
C) 7 per mille: unita' immobiliari abitative non locate, e comunque non comprese nelle tipologie di cui ai precedenti punti A) e B);
D) 6,4 per mille: altre unita' immobiliari, non abitative, diverse da quelle di cui ai punti A), B) e C);
E) 4 per mille: fabbricati di categoria D relativi ad attivita' produttive di nuovo insediamento sul territorio comunale, a partire dal 1o gennaio 2001 per il primo triennio di attivita'; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di lire 220.000, elevata a lire 500.000 nei casi e con le modalita' appresso indicate:
A) Contribuenti aventi tutte le seguenti caratteristiche soggettive:
1) i componenti della famiglia anagrafica e le persone conviventi non abbiano la proprieta', l'usufrutto a altro diritto reale su unita' immobiliari dalla categoria catastale A diverse da quella in cui risiedono e/o su unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3, C4 o C5;
2) il reddito familiare complessivo lordo (comprensivo di ogni reddito del nucleo, incluso quello dell'unita' immobiliare soggetta ad I.C.I. e restando esclusi i soli assegni di accompagnanto riferito all'anno 2000 non sia superiore a lire 17.850.000 per famiglie composte da una sola persona, a lire 24.150.000 per due persone, a lire 26.750.000 per tre persone, a lire 28.850.000 per quattro persone, importi cui devono aggiungersi 6 milioni per ogni componente oltre il quarto e lire 1 milione per ogni portatore di handicap;
3) sono esclusi dal calcolo dal reddito di cui al punto 2), nel limite massimo di 10 milioni, i redditi da pensione di persone conviventi con il contribuente, principale, purche' non siano a loro volta proprietari di altre unita' immobiliari. Nel caso in cui il pensionato convivente sia contitolare della medesima unita' immobiliare per la quale l'altro proprietario inoltra istanza di maggiore detrazione, si procede alla somma dei rispettivi redditi, datraendo dalla stessa una sola volta il suddetto importo di 10 milioni, e l'ulteriore detrazione viene concessa per intero ad uno dai due, o per quota parte a ciascuno;
B) Contribuenti in particolari condizioni di disagio economico, su segnalazione e relazione dei servizi sociali; I contribuenti che intendono usufruire dell'ulteriore detrazione davono presentare al Comune una specifica istanza, corredata di ogni atto e documento utile a comprovare il diritto alla stessa entro il termine previsto dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni per variazione I.C.I. dell'anno 2000. Il Comune si pronuncera' sulle istanze entro il termine previsto per il pagamento del saldo I.C.I.; sempre entro tale termine, nei casi in cui l'esame dell'istanza non sia stato completato, il contribuente ricevera' comunicazione nella quale sara' invitato a provvedere al pagamento dal saldo come se la richiesta fosse stata accolta. In caso di successivo diniego, il contribuente sara' tenuto a pagare soltanto la differenza dell'imposta. Il pagamento dell'acconto dovra' essere fatto per intero; tuttavia i contribuenti che abbiano beneficiato dell'ulteriore detrazione per l'anno 2000, pur essendo tenuti a presentare nei suddetti termini la nuova istanza, possono allegare alla stessa copia dei relativi provvedimenti e pagare l'acconto gia' calcolando l'ulteriore detrazione; inoltre, coloro che abbiano beneficiato dall'ulteriore detrazione per entrambi gli anni 1999 e 2000 possono corredare l'istanza con una dichiarazione in carta semplice nella quale sia specificato il permanere di tutte le condizioni richieste per beneficiare ancora dall'ulteriore detrazione. Il Comune provvedera' al controllo campionario di tali richieste e dichiarazioni. L'istanza di ulteriore detrazione puo' essere validamente inoltrata anche dopo il termine stabilito, purche' entro la fine dell'anno solare 2001, qualora si siano verificate situazioni soggettive personali (ad esempio, licenziamento, cassa integrazione, fallimento, perdita documentata di una fonte certa di reddito) tali da ridurre il reddito familiare complessivo lordo nei limiti sopra indicati. In tal caso, l'istanza potra' essere accolta solo in via provvisoria, diventando definitiva a seguito dalla presentazione dei documenti comprovanti ufficialmente il reddito familiare complessivo lordo per l'anno 2001. Il Comune dara' comunicazione della definitivita' o meno del provvedimento a seguito della presentazione dei suddetti documenti. Qualora il provvedimento provvisorio venisse revocato, il contribuente sara' tenuto alla sola integrazione d'imposta, senza applicazione di sanzione pecuniaria e interessi. 3. di stabilire che, in tutti i casi nei quali una stessa unita' immobiliare, nel corso dell'anno fiscale cambi destinazione o ne vengano modificate le modalita' di utilizzo, l'aliquota e le detrazioni applicabili vengano calcolate in frazioni mensili, arrotondando al mese intero una volta superati i primi 14 giorni dallo stesso; 4. di stabilire che, ai fini di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che dove allegare idonea documentazione. In alternativa, il contribuente puo' presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale siano specificate tali condizioni. La riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione dalla domanda di perizia o della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamento inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrita' fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati in agibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento, o al miglioramento dagli edifici.
(Omissis). 1X665121
Il comune di PODENZANA (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota l.C.l. per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
1) abitazione principale: 5,5 per mille;
2) altri immobili: 6,75 per mille;
3) fabbricati Cat. C/2: 5 per mille;
4) fabbricati invenduti realizzati da imprese: 4 per mille (art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili).
(Omissis). 1X665122
Il comune di POGGIO RENATICO (provincia di Ferrara) ha adottato, l'11 e 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. (omissis) di applicare per l'anno 2001, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del D.Lgs. n. 30/1992, con le seguenti aliquote:
6 per mille, aliquota base;
5,5 per mille, aliquota da applicare agli immobili concessi in locazione con contratto-tipo, a persone che la utilizzano come abitazione principale (Art. 2 comma 3 legge 9 dicembre 1998, n. 431). Il proprietario interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione dell'aliquota agevolata mediante dichiarazione sostitutiva sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale e' resa o mediante esibizione del contratto suddetto;
7 per mille, aliquota da applicare sulle aree edificabili da urbanizzare, gia' comprese nel vecchio P.R.G. e trasferite tal quali nel vigente P.R.G., per le quali non sia ancora stato approvato il relativo piano attuativo. Le aree edificabili da urbanizzare, non comprese nel vecchio P.R.G. ma presenti nel vigente P.R.G. saranno assoggettate all'aliquota base del 6 per mille per un periodo di anni 2 (due) decorrenti dalla data di esecutivita' del P.R.G. stesso.
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, per l'abitazione principale, rapportandole al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, le seguenti detrazioni d'imposta:
L. 250.000 per la generalita' dei contribuenti;
L. 500.000 per coloro che si trovano in situazione di particolare disagio economico-sociale come di seguito individuato;
a) pensionati o portatori di handicap monoreddito, che abbiano un reddito non superiore a L. 15.426.000. annuo lordo, riferito all'anno 2000, ed essere in condizione non lavorativa;
b) pensionati o portatori di handicap inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 24.911.000, aumentate di L. 1.906.000. per ogni persona a carico;
c) disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, in mobilita', con reddito annuo come riportato ai precedenti punti a) e b);
d) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quando previsto ai punti precedenti.
Per poter usufruire della detrazione fino a L. 500.000, i redditi sopra indicati dovranno essere comprensivi di eventuali pensioni dirette erogate da Stati esteri e gli altri componenti il nucleo familiare non debbono possedere alcuna altra unita' immobiliare. Tali condizioni, al fine del riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione, debbono essere dimostrate mediante autocertificazione.
(Omissis). 1X665123
Il comune di POGGIO S. LORENZO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali;
b) aliquota del 5,5 per mille per le unita' immobiliari destinare ad abitazioni principali; 2. di fissare nella misura minima di L. 200.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 1X665124
Il comune di POLLONE (provincia di Biella) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura:
immobili adibiti ad abitazioni e loro pertinenze: 5,5 per mille;
immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze: 5 per mille;
abitazioni non locate: 7 per mille. 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta e' quella stabilita dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in L. 200.000.
(Omissis). 1X665125
Il comune di PONTE BUGGIANESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
6,5 per mille - aliquota ordinaria;
5,2 per mille - abitazione principale ed abitazione dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996 n. 556, locate ai sensi della suddetta disposizione;
7 per mille - alloggi non locati;
7 per mille - aree fabbricabili;
(Omissis). 1X665126
Il comune di PONZANO DI FERMO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). aliquota ordinaria: 6 per mille; abitazione principale: 5 per mille; detrazione L. 200.000.
(Omissis). 1X665127
Il comune di POZZUOLO DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote e detrazioni (omissis)
a) immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative pertinenze (cantine, garages, ecc) fino al massimo di due unita' immobiliari: aliquota del 4,75 per mille e detrazione di L. 240.000 fatte salve eventuali nuove diverse interpretazioni normative in merito all'assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale;
b) unita' abitative aventi i requisiti della locabilita' sfitte e tenute a disposizione: aliquota del 6,5 per mille;
c) aliquota del 4 per mille per abitazioni utilizzate da portatori di handicap con grado di invalidita' del 100% e per quelle locate come abitazione principale con le norme dei patti territoriali di cui alla legge n. 431/1998, nonche' ai casi che per similitudine e parametrizzazione possano essere riconducibili alle casistiche suesposte.
d) aliquota ordinaria del 5 per mille per i restanti immobili, aree fabbricabili e terreni.
(Omissis). 1X665128
Il comune di RAPINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per il 2001 nella misura del 5 per mille; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale il L. 230.000.
(Omissis). 1X665129
Il comune di RIPATRANSONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504 sulle abitazioni principali e relative pertinenze cosi' come individuate dall'art. 2 del regolamento I.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 28 gennaio 1999. di confermare anche per l'anno 2001 la detrazione sull'abitazione principale il L. 240.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; di dare atto che la detrazione di L. 240.000 cui al punto precedente si applica soltanto sulla abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. di confermare per l'anno 2001, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale; di confermare, per l'anno 2001, il L. 260.000 la detrazione per i soggetti che si trovino in particolare condizioni, come di seguito specificato:
a) residenza del comune di Ripatransone;
b) essere proprietari oppure titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
c) aver compiuto il sessantesimo anno di eta', alla data del 31 dicembre 2000;
d) essere pensionato;
e) essere in possesso di un reddito di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico imponibile ai fini IRPEF (redditi 2000) non superiore alla pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS, maggiorata ai sensi della legge n. 140/1985 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) non essere titolari di unita' immobiliari classificate in catasto nelle seguenti categorie:
A/1 abitazioni signorili;
A/7 abitazioni in villini;
A/8 abitazioni in ville;
A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;
g) presentazione di dichiarazione all'ufficio tributi del comune di Ripatransone, (Omissis) nel termine perentorio dal 14 maggio al 15 giugno 2001, pena la decadenza dal beneficio della detrazione agevolata per l'anno 2001; in caso di inoltro a mezzo posta, fa fede il timbro postale.
(Omissis). 1X665130
Il comune di ROATTO (provincia di Asti) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2201 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per le prime abitazioni; di elevare al 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni; di determinare in ragione di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;
(Omissis). 1X665131
Il comune di ROCCAFORTE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai proprietari e ai titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione che risultino residenti sul territorio comunale per tutto il 2001. In caso di residenza per periodi inferiori la presente aliquota sara' applicata limitatamente al periodo di effettiva residenza;
6 per mille in ogni altro caso; di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' e opzioni previste nei commi 53 - 59 della legge n. 662/1996:
non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale);
non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma 1o ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);
resta fissata in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione e' aumentata a L. 300.000 a favore di coloro che, ultrasessantenni residenti, possiedono la sola casa in cui abitano, di superficie non superiore a 60 mq, di categoria economia popolare e che siano fruitori di reddito non superiore a L. 18.000.000 annui lordi se singoli ed a L. 25.000.000 annui lordi se con coniuge a carico;
viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del Comune;
(Omissis). 1X665132
Il comune di RONCADELLE (provincia di Brescia) ha adottato, l'11 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, gia' in vigore nell'anno 2000, nella misura del 5,2 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 5,8 per mille per tutte le altre tipologie imponibili (escluso le abitazioni principali come sopra detto); 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, in ragione d'anno, cosi' disposta dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 3. di prevedere e determinare per l'anno 2001, un'ulteriore detrazione, rispetto a quella di legge, di L. 120.000 per gli immobili da cat. A/2 ad A/6 la cui rendita catastale non superi le L. 850.000 per i proprietari dell'abitazione principale con i requisiti di cui all'allegata tabella "A", ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, cosi' come modificata dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122 del 9 maggio 1997; 4. di prevedere e determinare, per l'anno 2001, una detrazione di L. 100.000 per le abitazioni concesse in locazione ai sensi della legge n. 431/1998 e la cui rendita catastale superi le L. 750.000; 5. di considerare abitazione principale (ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanatori, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
(Omissis).
Aliquota ordinaria, 5,8 per mille;
Aliquota per abitazione principale, 5,2 per mille;
Detrazione abitazione principale, L. 200.000. Ai proprietari della prima abitazione aventi tutti i requisiti sottoindicati, verra' riconosciuta una ulteriore detrazione di L. 120.000 oltre a quella prevista dalla legge. chi ha diritto alle agevolazioni:
1) possessori di abitazione con categoria da A/2 ad A/6 e una rendita non superiore a L. 850.000;
2) reddito:
il reddito da considerare e' quello del nucleo famigliare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle ritenute IRPEF, ridotto del 50% del mutuo casa di abitazione, nonche' gli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o gli anziani con invalidita' superiore al 60%.
Il reddito massimo di riferimento e' riportato nella tabella seguente ed e' confrontato con il reddito definito "minimo vitale".

=====================================================================
Componenti nucleo familiare | Reddito massimo Lire ===================================================================== Una persona .... |12.928.000 Due persone .... |21.490.000 Tre persone.... |29.838.000 Quattro persone.... |32.962.000 Cinque persone.... |38.349.000 Sei persone.... |43.411.000 Sette persone e oltre.... |48.581.000

Nel calcolo del reddito non vanno considerati:
gli arretrati di retribuzione (con esclusione del T.F.R.) e le pensioni di invalidita' civile. Sono esclusi dalle agevolazioni:
i proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i titolari di rendite finanziarie superiori a L. 2.000.000 all'anno, i proprietari di altri beni immobili. Documenti richiesti:
a) modulo di richiesta del contributo (da ritirare in comune) compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, da consegnare entro il 31 luglio 2001. Tale modulo e' valido per l'autocertificazione anagrafica; e da presentare in fotocopia:
b) il libretto della pensione;
c) gli eventuali modelli 730 - Unico - 201 - 101 relativi all'ultima dichiarazione dei redditi;
d) la documentazione relativa al mutuo della casa.
e) copie dei versamenti I.C.I. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di condurre ulteriori e piu' approfonditi accertamenti sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e sulla documentazione fornita. Detrazione per il regime di affitti convenzionati ai sensi legge n. 431/1998
Ai sensi della legge n. 431/1998, e' concessa una detrazione di L. 100.000 per i proprietari che concedono in affitto convenzionato, ai sensi della predetta legge, le abitazioni con rendita catastale superiore a L. 750.000.
Per usufruire della detrazione, i proprietari devono presentarsi all'ufficio tributi con la copia del contratto d'affitto registrato e con la dichiarazione I.C.I. relativa all'immobile in oggetto.
(Omissis). 1X665133
Il comune di RUVIANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, e' determinata nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 1X665134
Il comune di S. MARTINO DALL'ARGINE (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare come segue per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune:
per abitazione principale, 5,2 per mille;
per i terreni agricoli, 5,75 per mille;
per aree fabbricabili, attivita' produttive, per abitazioni affittate, 6,3 per mille;
per case sfitte e a disposizione, 7 per mille; 2. di riconfermare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale elevata a L. 240.000 per i nuclei familiari il cui reddito e' costituito esclusivamente da pensioni di ammontare complessivo non superiore a L. 18.000.000 annue;
(Omissis). 1X665135
Il comune di (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare confermando le aliquote I.C.I., assunte con deliberazione n. 61/C.C. del 14 dicembre 1999, per l'anno 2001, come segue:
a) aliquota ordinaria: 5,8 per mille;
b) aliquota per aree fabbricabili: 6,5 per mille;
c) aliquota 7 per mille; per abitazioni tenute a disposizione dal soggetto passivo in aggiunta alla principale (seconde case) che non risultano: essere locate; utilizzate da familiari o altri (con o senza contratto) utilizzate come dimora abituale, residenza, dall'occupante;
d) aliquota 4 per mille; per abitazioni concesse in affitto a seguito di accordo sottoscritto con il comune per le soluzioni di casi sociali e di emergenza;
e) detrazione per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo L. 250.000.
(Omissis). 1X665136
Il comune di SALANDRA (provincia di Matera) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di confermare, per l'esercizio finanziario 2001, con effetto sul bilancio di previsione del medesimo anno l'aliquota I.C.I. cosi' distinte: 4 per mille; 7 per mille per tutti gli immobili e le aree edificabili adibite ad attivita' produttive nell'ambito di tutto il territorio comunale nella zona PIP e nella zona industriale; 4 per mille se le attivita' produttive occuperanno manodopera locale in misura non inferiore al 70 per cento; 2. di confermare, per l'anno 2001 la detrazione dell'abitazione principale pari a L. 500.000;
(Omissis). 1X665137
Il comune di SAN FIOR (provincia di Treviso) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di determinare per l'anno d'imposta 2001, (omissis), le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nel prospetto allegato;
(Omissis). 2. Di dare atto, che per le abitazioni non locate, (omissis) l'aliquota stabilita deve essere applicata anche alle relative pertinenze, per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione, tenendo conto dei seguenti criteri:
gli alloggi, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione degli immobili, non si considerano sfitti per il periodo di anni due a decorrere dalla data di ultimazione lavori;
gli alloggi non si considerano sfitti per il periodo durante il quale risultano occupati, a titolo diverso dalla locazione, purche' da persone ivi residenti. (Omissis) Estratto riepilogativo del prospetto allegato a):
aliquota ordinaria: 5 per mille;
abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 4 per mille detrazione L. 250.000;
abitazioni equiparate all'abitazione principale (concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado oppure possedute da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero): aliquota 5 per mille detrazione L. 200.000;
abitazioni non locate (omissis) e abitazioni tenute a disposizione: aliquota 7 per mille.
(Omissis). 1X665138
Il comune di SAN GIOVANNI INCARICO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. al 5,5 per mille, per le abitazioni principali, con esclusione delle pertinenze separatamente iscritte in catasto, ed al 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; conseguentemente per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. risultano determinate nelle misure di cui al prospetto che segue:
abitazione principale (escluse le pertinenze) aliquote 5,5 per mille;
altri immobili aliquote 7 per mille; di determinare per l'anno 2001 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 1X665139
Il comune di SAN MANGO PIEMONTE (provincia di Salerno) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) Aliquota I.C.I. al 5 per mille per abitazione principale e/o abitazione messa a disposizione di parenti in linea retta di primo grado stabilmente residenti;
b) aliquota I.C.I. al 6 per mille per altri fabbricati. L'importo detraibile dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, solo per i pensionati con un reddito del nucleo familiare non superiore a L. 15.000.000 annue, con decorrenza per l'anno 2000, e' determinata in L. 300.000.
(Omissis). 1X665140
Il comune di SAN MARCELLO (provincia di Ancona) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di riconfermare per l'esercizio finanziario 2001 le stesse aliquote fissate per l'anno 2000 (omissis) come di seguito indicate:
aliquota abitazione principale: 4,5 per mille;
aliquota per le aree edificabili: 7 per mille;
aliquota per tutte le altre unita' immobiliari: 6 per mille; 2. di riconfermare l'applicabilita' dell'aliquota per la prima abitazione anche alle relative pertinenze; 3. di riconfermare nella misura di L. 200.000 annue la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665141
Il comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (provincia di Verona) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, per le abitazioni principali nella misura del 5,3 per mille; 2. di confermare la detrazione concessa per le abitazioni principali in L. 250.000; 3. di fissare l'aliquota I.C.I., per l'anno 2000, nella misura del 6,5 per mille per tutte le tipologie di immobili differenti da quelli considerati come abitazioni principali; 4. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti, soggetti passivi a titolo I.C.I. per una sola abitazione (e relative pertinenze) che si trovino nella seguente situazione di disagio:
a) invalidi riconosciuti tali dall'apposita commissione per l'accertamento delle invalidita' dell'Asl, con punteggio non inferiore al 76%,
si applica la detrazione per l'abitazione principale di L. 500.000.
La detrazione di L. 500.000 si applica anche all'abitazione del coniuge, dei figli, genitori, parenti o affini, conviventi con i soggetti indicati al punto a), soggetti passivi ai fini I.C.I. esclusivamente per un'unica abitazione (e relative pertinenze), utilizzata come abitazione principale. L'agevolazione in parola sara' concessa a seguito di apposita autocertificazione da presentare annualmente dagli interessati all'Ufficio tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento dell'imposta.
(Omissis). 1X665142
Il comune di SAN MARTINO VALLE CAUDINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. determinare le aliquote per l'anno 2001, relativamente all'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:
a) del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. determinare una detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale cosi' come intesa a definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 1X665143
Il comune di SAN MICHELE SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per il 2001, la detrazione per abitazione principale in L. 400.000; di prendere atto della deliberazione della giunta municipale n. 37 del 27 febbraio 2001, con la quale viene fissata al 6 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'I.C.I. per il corrente anno.
(Omissis). 1X665144
Il comune di SAN PIETRO AL NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, l'8 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare come segue le aliquote I.C.I. da applicarsi nel territorio comunale di San Pietro al Natisone nell'anno 2001:
a) abitazione principale e sue pertinenze, fabbricati vari, negozi, uffici, opifici - cat. D - aree edificabili: aliquota: 5 per mille;
b) abitazioni sfitte (per abitazioni sfitte si intendono le abitazioni in cui nessuno ha la residenza): aliquota 6,5 per mille;
c)) detrazione: L. 200.000 per abitazione principale comprese le pertinenze e per abitazioni equiparate (abitazioni di anziani ricoverati in case di riposo, abitazioni di emigranti, abitazioni date in uso a parenti);
d) esenzione totale per i terreni agricoli.
(Omissis). 1X665145
Il comune di SAN SOSTI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di approvare le aliquote I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, di questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, nella misura unica del 4 per mille.
(Omissis). 1X665146
Il comune di SAN VENANZO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di fissare, per l'anno 2001, nella misura del 5,6 per mille l'aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali e relative pertinenze cosi' come definite dal regolamento comunale vigente in materia; 2. Di fissare, per l'anno 2001, nel misura del 6,8 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria da applicare su tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze. 3. Di aumentare, per l'anno 2001, la detrazione sull'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 limitatamente ai seguenti soggetti:
1) a coloro che contemporaneamente soddisfino le seguenti condizioni:
occupano da soli l'abitazione (condizione questa che dovra' essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi della legge n. 15/1968);
siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa;
abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, desumibile dall'ultima dichiarazione utile, derivante unicamente da pensione I.N.P.S. non superiore a L. 9.500.000;
2) a coloro che contemporaneamente soddisfino le seguenti condizioni :
coniugi che occupino da soli l'abitazione (condizione questa che dovra' essere provata dai beneficiari della riduzione, oltre che dalle risultanze anagrafiche, attraverso autocertificazione da redigersi ai sensi della legge n. 15/1968);
siano proprietari di un'unica abitazione e risiedano in essa (il proprietario potra' essere uno dei due coniugi o entrambi in percentuali uguali o diverse);
abbiano un reddito annuo imponibile ai fini IRPEF complessivo, desumibile dall'ultima dichiarazione utile, derivante unicamente da pensione I.N.P.S. non superiore a L. 13.000.000.
L'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 di cui ai punti 1 e 2 verra' concessa soltanto a coloro che presenteranno improrogabilmente entro il 30 giugno 2001 apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni e delgi articoli 2 e 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, contenente le seguenti dichiarazioni:
che i/il richiedenti/e non sono/e' proprietari/o di altre abitazioni oltre a quella per la quale chiedono/e la elevazione della detrazione;
che i/il richiedenti/e sono/e' effettivamente gli unici/o occupanti/e dell'abitazione oggetto dell'agevolazione;
il/i richiedente/i non percepisce/ono altri redditi oltre alla pensione I.N.P.S. e che lo stesso non superi l'importo annuo imponibile ai fini IRPEF di L. 9.500.000 nel caso di un unico soggetto e di L. 13.000.000 nel caso di coniugi.
(Omissis). 1X665147
Il comune di SAN VINCENZO LA COSTA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, di questo comune, con effetti dal 1o gennaio 2001 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria: 6 per mille;
aliquota abitazione principale: 5 per mille. 2. di dare atto che la detrazione per la prima casa resta confermata in L. 200.000, ai sensi di legge. 3. di fissare un'aliquota agevolata al 3 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliare inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico.
(Omissis). 1X665148
Il comune di SAN VITO DI FAGAGNA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). nella misura del 4.5 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di San Vito di Fagagna e relative pertinenze; nella misura del 5,5 per mille l'aliquota riferita a tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale di cui al punto precedente;
(Omissis). 1X665149
Il comune di SANNICANDRO DI BARI (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione di L. 200.000 e l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per gli altri immobili, per quanto in premessa riferito e qui integralmente recepito;
(Omissis). 1X665150
Il comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE (provincia di Padova) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica nella misura del 5 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con decorrenza 1o gennaio 2001;
(Omissis). 1X665151
Il comune di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato, il 14 e 18 dicembre 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale ed eventuale pertinenza e del 6 per mille per tutti gli altri immobili, unitamente alla detrazione per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale fissata in L. 200.000, elevabile a L. 400.000 per i seguenti casi:
titolare portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio, nella misura del 66% almeno, con reddito del nucleo familiare non superiore a lire 60.000.000 annue lorde;
nucleo familiare il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo netto di L. 13.000.000, oltre al reddito dell'abitazione principale;
nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L. 60.000.000 annui lordi, comprendente almeno tre figli a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura del 66% almeno, convivente;
gli interessati ad avvalersi della predetta maggior detrazione, ricorrendo uno dei tre casi teste' elencati;
dovranno a tal fine presentare apposita autocertificazione, corredata da documenti idonei a dimostrare il preteso diritto (es. Mod. O-bis M, per pensioni INPS - Mod. 730-740 ....), qualora l'ufficio tributi ne faccia richiesta per eventuali controlli/verifiche della periodicita' delle medesime (decreto del Presidente della Repubblica 403/1998 artt. 1/11);
(Omissis). 1X665152
Il comune di SANT'ELENA (provincia di Padova) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di riconfermare nel cinque per mille l'aliquota che sara' applicata da questo comune per l'anno 2001. 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 1X665153
Il comune di SCANDICCI (provincia di Firenze) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di modificare la deliberazione della Giunta comunale n. 453 del 19 dicembre 2000, determinando per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
abitazione principale: 5,2 per mille;
altri immobili: 6,8 per mille;
alloggi non locati: 7 per mille;
alloggi non locati per i quali non risultano essere stati registrati contatti di locazione nei due anni antecedenti al 1o gennaio 2001: 9 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per abitazione principale del soggeto passivo.
(Omissis). 1X665154
Il comune di SCHIGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001, in attuazione del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del 4,5 per mille; di confermare la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in L. 220.000;
(Omissis). 1X665155
Il comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 ed 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, a 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente riportate nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;
(Omissis); Estratto riepilogativo del prospetto allegato A); aliquota ordinaria: 6 per mille
abitazione principale ed abitazioni equiparate alle abitazioni principali (concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2o grado ed utilizzate dagli stessi come abitazione principale oppure possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate) e relative pertinenze: aliquota 5 per mille - detrazione L. 250.000;
(Omissis). 1X665156
Il comune di SOMMACAMPAGNA (provincia di Verona) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di prendere atto dell'aumento delle rendite catastali del 5% e dei redditi dominicali del 25% oltre che dell'aumento a L. 200.000 della detrazione sull'abitazione principale gia' intervenuti per il 1997 e:
a) di confermare anche per il 2001 l'applicazione dell'aliquota unica del 5 per mille salvo il caso di alloggi non locati, individuati come da deliberazione della Giunta comunale n. 247 del 22 maggio 1997, sui quali gravera' l'aliquota del 7 per mille, in modo da incentivare l'immissione sul mercato di nuovi alloggi;
b) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) di confermare l'aliquota del 2,5 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' iinmobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavoriº. "Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 ed in quello successivo.º I contribuenti che intenderanno usufruire di tale agevolazione dovranno darne comunicazione all'Ufficio tributi non oltre il termine di presentazione delle denunce annuali I.C.I.
d) di aumentare la detrazione per la prima casa a L. 400.000 ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente una persona invalida al 100% certificato dall'ASL;
(Omissis). 1X665157
Il comune di SOVERIA SIMERI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. valevole per tutto il territorio comunale e per ogni tipo di abitazione; l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati definiti inagibili o inabitabitali di fatto non utilizzabili ai' sensi del comma 55 della legge n. 662/96 e del vigente Regolamento comunale. dall'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passiva si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 250.000 rapportato al periodo dell'anno ai sensi di legge;
(Omissis). 1X665158
Il comune di STRA (provincia di Venezia) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote d'imposta:
aliquota ridotta pari al 5,5 per mille per gli immobili posseduti a titolo di abitazione principale e per le pertinenze cosi' come individuate dal regolamento comunale in vigore;
aliquota ordinaria pari al 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili; 2. di confermare la detrazione dell'abitazione principale nella misura di L. 200.000 stabilita dalla legge; 3. di elevare la predetta detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 in favore delle seguenti categorie:
le famiglie che possiedano solo redditi da pensione e nelle quali il reddito pro-capite del 2000 cioe' il reddito totale diviso per il numero di componenti non sia superiore a L. 11.300.000;
contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap con invalidita' pari al 100% indipendentemente dal reddito. Il beneficio della maggiore detrazione e' subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprieta' o altro diritto reale.
I contribuenti in possesso dei requisiti devono chiedere informazioni all'ufficio tributi del comune per la documentazione da presentare.
(Omissis). 1X665159
Il comune di SULMONA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di aumentare l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6 per mille per ogni tipo di immobile; 2. di aumentare la detrazione per abitazione principale a L. 250.000; 3. che quanto deliberato nei precedenti capoversi entra in vigore dal 1o gennaio 2001;
(Omissis). 1X665160
Il comune di SUTRI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
immobili abitazione principale, aliquota 5 per mille;
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o immobili diversi dalle abitazioni o alloggi non locati, aliquota 6 per mille;
immobili realizzati da imprese aventi oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di immobili destinati alla vendita (periodo massimo anni 3 dalla fine dei lavori), aliquota 4 per mille.
La detrazione di imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in Lire 250.000 da rapportare al periodo annuo durante il quale si protrae tale destinazione.
E' considerato adibito ad abitazione principale l'immobile, non locato, di proprieta' di anziani o disabili che trasferiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari in forma di ricovero permanente.
I fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati, per un periodo di permanenza di tali condizioni, usufruiscono di una riduzione d'imposta al 50%.
(Omissis). 1X665161
Il comune di TIRANO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare con effetto dal 1o gennaio 2001, nella misura deI 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis). 1X665162
Il comune di TOCCO CAUDIO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2001, l'aliquota per l'imposta comunale sugli Immobili (ICI) nella misura unica del 5 per mille; 2. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 1X665163
Il comune di TOLENTINO (provincia di Macerata) ha adottato, il 25 gennaio 2001 - 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. aliquota ordinaria del 6,5 per mille; 2. aliquota ridotta del 4,5 per mille da applicare:
a) alle abitazioni principali cosi' come individuate dall'art. 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) alle pertinenze come definite dall'art. 817 C.C.;
c) alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
d) alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come dimora abituale mediante contratto stipulato alle condizioni degli accordi definiti in sede locale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e registrato a termini di legge;
e) abitazioni possedute da soggetti obbligati per legge a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore; 3. una aliquota diversificata nella misura del 7 per mille, da applicare alle seguenti categorie catastali:
abitazioni non destinate all'abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, C2, C6, C7);
uffici (cat. A10);
istituti di credito (cat. D5). (Omissis).
1) L. 300.000 per i nuclei familiari con almeno tre figli minori al 1o gennaio 2001 e fiscalmente a carico nell'anno 2000, con reddito lordo familiare conseguito nell'anno 2000 minore o uguale a 60 milioni di lire, il cui immobile adibito ad abitazione principale sia stato acquistato con mutuo ipotecario o fondiario ancora da estinguere al 1o gennaio 2001;
2) L. 200.000 per le altre abitazioni principali.
Le predette detrazioni non sono cumulabili e non si applicano al caso indicato nella lettera d) del n. 2 precedente.
(Omissis). 1X665164
Il comune di TORINO ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2) di confermare per l'anno 2001 le misure fiscali vigenti nell'anno 2000 che, per le aliquote vengono riportate in maniera differenziata qui di seguito:
aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
aliquota del 9 per mille relativamente all'unita' immobiliare che risulta non occupata e per la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni;
aliquota del 2,5 per mille per il proprietario che concede in locazione, a titolo di abitazione principale, l'unita' immobiliare alle condizioni definite dall'accordo territoriale siglato in data 14 luglio 1999 (legge 431/1998) fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, conformemente ai criteri generali stabiliti dal decreto 5 marzo 1999 del Ministero dei lavori pubblici;
aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
aliquota del 5,75 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e una pertinenza. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e una pertinenza possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
b) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza concesse dai proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini di primoo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
c) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e una pertinenza, assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino a residenti nel comune di Torino;
d) l'unita' immobiliare e una pertinenza di proprieta' del CIT e assegnate dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel comune di Torino;
e) l'unita' immobiliare e una pertinenza appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinata ad abitazione principale dal socio assegnatario;
f) due o piu' unita' immobiliari contigue adibite ad abitazione principale dallo stesso proprietario e una sola pertinenza, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
g) l'unita' immobiliare ed una pertinenza costituenti l'unica proprieta' immobiliare, delle quali il proprietario non puo' entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante, per necessita' propria o di un familiare, in quanto la competente commissione prefettizia ha concesso piu' di tre accessi per motivi di ordine pubblico; 3) di confermare, altresi', per l'esercizio finanziario 2001 la misura della detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 240.000 all'anno e di estendere la suddetta misura fiscale alle tipologie impositive previste alle sopraddette lettere a), b), c), d), e), f), g); 4) di stabilire, altresi', che ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, puo' usufruire della detrazione pari a L. 240.000, solo una volta, ad eccezione dell'ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo e assegnati a residenti nel comune di Torino, delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari e del CIT per gli immobili di proprieta' dello stesso, assegnati dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel comune di Torino.
(Omissis).
Allegato A
I.C.I. nell'anno 2001
ALIQUOTE E DETRAZIONI ===================================================================== Casistica degli immobili| Aliquota (per mille) |Detrazione (in lire) ===================================================================== Regime ordinario | | dell'imposta |6 |- --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare | | adibita ad abitazione | | principale e una | | pertinenza |5,75 |240.000* --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare e una | | pertinenza possedute a | | titolo di proprietà o | | usufrutto da anziani o | | disabili residenti in | | istituto di ricovero o | | sanitario a seguito di | | ricovero permanente, a | | condizione che la stessa| | non risulti utilizzata |5,75 |240.000* --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare e una | | pertinenza concesse dal | | proprietario in uso | | gratuito a parenti fino | | al 2o grado o ad affini | | di 1o grado a condizione| | che gli stessi la | | occupino a titolo di | | abitazione principale | 5,75 |240.000* --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare e una | | pertinenza costituite da| | due o più unità | | immobiliari contigue, | | occupata a titolo di | | abitazione principale | | dallo stesso | | contribuente |5,75 |240.000* --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare e una | | pertinenza destinate ad | | uso abitativo ed | | assegnata dall'A.T.C. a | | residenti in Torino; | | --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare e una | | pertinenza di proprietà | | dell'C.I.T. ed assegnata| | dall'A.T.C. a titolo di | | abitazione principale a | | residenti in Torino; | | --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare e una | | pertinenza appartenenti | | alle cooperative | | edilizie a proprietà | | indivisa destinata ad | | abitazione principale | | dal socio assegnatario |5,75 |240.000* --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare e una | | pertinenza costituenti | | l'unica proprietà | | immobiliare, delle quali| | il proprietario non può | | entrare in possesso pur | | avendo intimato lo | | sfratto (dopo almeno tre| | accessi); |5,75 |240.000* --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare che | | risulta non occupata e | | per la quale non risulta| | essere stato registrato | | contratto di locazione | | da almeno due anni; |9 |- --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare | | concessa a titolo di | | abitazione principale | | alle condizioni | | stabilite dall'accordo | | territoriale del | | 14/7/1999 (L. 431/98) |2,5 |- --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare | | realizzata per la | | vendita e non venduta da| | imprese che hanno per | | oggetto esclusivo o | | prevalente della loro | | attività la costruzione | | e l'alienaziuone di | | immobili, per un | | periodo, comunque, non | | superiore a tre anni; |4 |- --------------------------------------------------------------------- Unità immobiliare | | inagibile, inabitabile e| | di fatto non utilizzata |Imposta ridotta del 50%|-

* Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, puo' usufruire della detrazione pari a L. 240.000 solo una volta, ad eccezione dell'A.T.C. per gli immobili destinati ad uso abitativo a residenti in Torino, del CIT per gli immobili assegnati dall'ATC a titolo di abilitazione principale a residenti in Torino e delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari. 1X665165
Il comune di TORRE MONDOVI' (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2001 nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli anni passati. Di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' ed opzioni previste nei commi 53 - 59 della legge 662/1996:
per gli enti senza scopo di lucro l'aliquota e' ridotta al 4 per mille;
non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazioni principali);
non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma 1o ultimo periodo del decreto legislativo 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);
resta fissata in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La detrazione si applica anche alle pertinenze delle abitazioni principali e alle abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti di primo grado con le modalita' previste dagli articoli 1 e 2 del regolamento comunale sull'imposta comunale immobiliare come approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 18 dicembre 1998;
viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani a disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune.
(Omissis). 1X665166
Il comune di TORRICELLA SICURA (provincia di Teramo) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Determinare l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura unica del 5 per mille; Determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale.
(Omissis). 1X665167
Il comune di TOVO SAN GIACOMO (provincia di Savona) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). La giunta comunale (omissis) delibera di determinare (omissis) le aliquote dell'Imposta comunale sugli Immobili per l'anno 2001 come segue:
a) persone fisiche soggetti passivi d'imposta e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,5 per mille;
b) altri immobili: 6 per mille.
(Omissis). 1X665168
Il comune di TRENTO ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di esercitare la facolta' di cui all'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, stabilendo l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a due anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, riconoscendo l'aliquota nella misura del 4 per mille; 2. di esercitare la facolta' di cui all'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 riconoscendo quale abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di esercitare la facolta' di cui all'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 concedendo l'aliquota agevolata ai proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non al servizio di fabbricati gia' esistenti nonche' per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. n. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, segnalati dal Servizio edilizia privata; 4. di esercitare la facolta' di cui all'art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 concedendo un'aliquota agevolata ai proprietari che concedano in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite sulla base di appositi accordi definiti in sede locale; 5. di stabilire conseguentemente le aliquote I.C.I. nel modo seguente:
un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresi', quale abitazione principale, anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, nonche' a quelle assimilate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta tenendo altresi' conto di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale;
un'aliquota agevolata del 4 per mille:
per i proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non, al servizio di fabbricati gia' esistenti nonche' per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. n. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori segnalati dal Servizio edilizia privata, che non beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 6-quater del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
per le abitazioni principali concesse in locazione in attuazione della legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto del Ministero dei lavori pubblici 5 marzo 1999 sulla base dell'accordo territoriale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che prevede la sottoscrizione del contratto-tipo, depositato presso l'Amministrazione comunale in data 16 luglio 1999;
per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a due anni;
un'aliquota parzialmente ridotta del 4,5 per mille in favore delle unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
un'aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;
un'aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelli che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, precisando che non rientrano in tale categoria:
gli alloggi a disposizione direttamente utilizzati dal soggetto passivo d'imposta o dai suoi familiari coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), che scontano l'aliquota ordinaria;
gli alloggi dati in uso gratuito a parenti oltre il primo grado ed entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota ordinaria;
le unita' immobiliari adibite a residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all'estero, che scontano l'aliquota ordinaria; 6. di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale in L. 200.000 estesa anche:
alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonche' alle abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero perrnanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari;
agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari;
alle unita' immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; 7. di determinare, sulla base dei criteri gia' adottati con la deliberazione consiliare 25 febbraio 1998 n. 33 cosi' come modificati con deliberazione n. 181 di data odierna, la detrazione relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale fino alla concorrenza dell'imposta dovuta; 8. di stabilire che la detrazione complessiva spettante ai soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale e' pari alla detrazione fissa di Lire 200.000 alla quale va aggiunto l'ulteriore importo calcolato come percentuale sulla differenza tra l'imposta dovuta e la detrazione fissa arrotondato alle L. 1.000; 9. di definire per l'anno 2001 la seguente procedura per beneficiare della detrazione di cui sopra:
presentazione della richiesta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in conformita' dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 nella quale il contribuente dichiara gli elementi utili alla valutazione della condizione economica sulla base dei seguenti criteri:
per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda;
per il reddito: quello percepito nell'anno precedente;
per il patrimonio: situazione alla data di presentazione della domanda per l'abitazione principale e situazione al 1o gennaio dell'anno in corso per il rimanente patrimonio ad esclusione degli investimenti finanziari per i quali la situazione e' quella al 31 dicembre dell'anno precedente;
presentazione della dichiarazione di cui sopra al Servizio tributi entro i seguenti periodi:
dal 26 marzo al 15 giugno per le certificazioni di cui all'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e per i modd. 730;
dal 21 maggio al 29 giugno per il modello unico delle persone fisiche.
(Omissis). 1X665169
Il comune di TRIESTE ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nel seguente modo:
I) aliquota del 4,5 per mille:
a) per le persone fisiche soggetti passivi dell'I.C.I. che utilizzino l'immobile quale loro abitazione principale e per tutti i casi di assimilazione dell'abitazione principale stabiliti dal regolamento comunale dell'I.C.I.;
b) in favore dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
c) per le cantine, soffitte, box e posti macchina utilizzati dalle persone che li possiedono;
d) per le unita' immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute dagli enti di assistenza e beneficenza che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti;
e) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione o alienazione di immobili;
II) aliquota del 4,25 per mille: per gli immobili che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 per i mesi successivi a quello di stipulazione del contratto;
III) l'aliquota del 6 per mille: per tutti gli altri immobili;
IV) l'aliquota del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo sfitti da piu' di due anni; 2. di aumentare la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 a favore dei soggetti passivi che possiedono e dichiarano nelle forme dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/68 entro il 20 dicembre 2001:
a) di essere titolari di sola pensione o assegno sociale non superiore alla minima INPS o coniugi a carico degli stessi e appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti suddetti e con eventuali familiari a carico;
b) di essere disoccupati iscritti alle liste di collocamento almeno dal 1o gennaio 1999 o non occupati fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennita' di mobilita' almeno dal 31 dicembre 2000, di essere lavoratori dipendenti fruitori di trattamenti di cassa integrazione guadagni almeno dal 2000 o di essere iscritti alle liste di mobilita' almeno dalla stessa data. Tali soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a L. 23.150.000 annue lorde aumentato di L. 1.800.000 lorde per ogni altro eventuale familiare a carico;
c) di appartenere ad un nucleo familiare nel cui ambito sia presente un portatore di handicap al 100% e con un reddito familiare complessivo non superiore a L. 32.000.000 annue lorde per nucleo familiare di due persone od ulteriori L. 13.000.000 annue lorde per ogni altro eventuale componente; Le categorie di cui ai punti a), b), c) sopra descritte devono inoltre possedere in qualita' di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie anche in quota percentuale nell'intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuale box, posto macchina, cantina e quote di giardino condominiale ed a condizione che tale abitazione non sia subaffittata e non appartenga alle seguenti categorie catastali:
A/1 - di tipo signorile;
A/7 - villino;
A/8 - villa;
A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. I requisiti di reddito delle categorie di cui ai punti b) e c) sono riferiti all'anno precedente a quello di imposizione. Ove nel corso del 2001 uno solo dei requisiti di cui ai punti a), b), c) venisse a mancare, i contribuenti non avranno piu' diritto alla maggiore detrazione e dovranno tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo;
(Omissis). 1X665170
Il comune di VALDIDENTRO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare per l'anno 2001, le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
7 per mille aliquota ordinaria. 2. (omissis), L. 300.000 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione.
(Omissis). 1X665171
Il comune di VALMALA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di prendere atto che, ai sensi del punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 622, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665172
Il comune di VALSINNI (provincia di Matera) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Aliquota unica I.C.I. 5 per mille; detrazione abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 1X665173
Il comune di VELLETRI (provincia di Roma) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come di seguito indicato:
aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;
aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; di considerare parti integranti dell'abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; di confermare per l'anno 2001 a L. 200.000 l'importo della detrazione fissata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/96 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; di aumentare la detrazione per abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 a favore delle seguenti categorie di soggetti passivi:
a) pensionati sociali che hanno compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2000;
b) soggetti assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 2001 per stati di indigenza; di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unita' adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza;
b) che l'immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville); A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 2001.
(Omissis). 1X665174
Il comune di VERNOLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. stabilire l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune per l'anno 2001 con le seguenti aliquote:
a) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
b) aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per le unita' immobiliari locate con un contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;
c) aliquota agevolata nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici.
(Omissis). 2) confermare la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. 1X665175
Il comune di VERONELLA (provincia di Verona) ha adottato, il 29 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di mantenere per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille. 2. di aumentare la detrazione prevista per l'abitazione principale a L. 250.000.
(Omissis). 1X665176
Il comune di VIGARANO MAINARDA (provincia di Ferrara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) Di applicare anche per l'anno 2001 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al Titolo I capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni con aliquota del 6,3 per mille, applicando le seguenti agevolazioni e penalizzazioni:
aliquota del 5,8 per mille per:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente;
di estendere l'aliquota prima casa agli immobili locati con contratto registrato ed usati come abitazione principale e ad una sola pertinenza ad abitazione principale;
aliquota del 5,9 per mille per:
negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori per arti e mestieri classificati o classificabili nelle categorie C/1 - C/2 - C/3;
terreni agricoli;
aliquota del 7 per mille per:
alloggi non locati intendendosi per "alloggio non locato", l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, al 1o gennaio dell'anno di imposizione, non locata, non data in comodato o in uso gratuito a terzi, non posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. Il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, per non incorrere in applicazione di aliquota penalizzante, mediante le modalita' disposte dall'art. 7, comma 10 del regolamento generale delle entrate;
pertanto a titolo esemplificativo, aliquota del 6,3 per mille per:
aree fabbricabili;
altre pertinenze di abitazioni principali e pertinenze di altri immobili non rientranti nella penalizzazione soprariportata;
alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi e posseduti da anziani o disabili ricoverati in istituto;
tutti gli altri immobili. Per gli alloggi dati in comodato o uso gratuito a terzi, a meno che non ci sia un contratto di comodato registrato, il soggetto passivo dovra' presentare autacertificazione all'Ufficio tributi del comune entro l'esercizio di competenza. La detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 e' elevata a L. 500.000, rapportata ad anno ed alla quota di possesso, per soggetti che si trovano in una delle seguenti particolari condizioni:
1. pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione, nell'anno 2000, non superiore a L. 15.426.000 lorde;
2. pensionato con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 + L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
3. portatore di handicap (con attestato di invalidita' civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 2000 non superiore a L. 15.426.000 lorde;
4. portatore di handicap con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 + L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
5. disoccupato con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tuffi i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 + L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
6. lavoratore in cassa integrazione straordinaria - in mobilita' con reddito annuale imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 24.911.000 + L. 1.906.000 per ogni persona a carico;
7. titolare di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti (solo se non gia' beneficiato secondo quanto previsto ai punti precedenti). L'agevolazione in questione e' subordinata alla condizione che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed una pertinenza questa ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7. Per beneficiare della maggiore detrazione di L. 500.000 occorre presentare la richiesta, con dichiarazione relativa al reddito, entro il mese di giugno 2001, all'Ufficio tributi del comune.
(Omissis). 1X665177
Il comune di VILLAFRANCA PADOVANA (provincia di Padova) ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
nella misura del 5 per mille per gli immobili, le aree fabbricabili, i terreni agricoli;
nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati. 2. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione:
di L. 200.000 per le abitazioni principali;
di L. 200.000 alle abitazioni principali possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di L. 400.000 per abitazione principale possedute dai soggetti che si trovino nelle condizioni previste ai punti dal n. 1 al n. 7 delle succitate condizioni.
(Omissis). 1X665178
Il comune di VILLANOVA DEL GHEBBO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 1X665179
Il comune di VILLETTE (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I):
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa): 5,5 per mille;
altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille. 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 1X665180
Il comune di ZONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2. di dare atto che le pertinenze sono soggette alla medesima aliquota dei fabbricati; 3. di determinare altresi' l'aliquota per l'abitazione principale dei residenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di L. 200.000 sull'imposta da versare; 4. di determinare per l'abitazione data in uso ai parenti nella misura del 5 per mille con una detrazione di L. 200.000 sull'imposta da versare, purche' abbiano la residenza nella abitazione stessa e abbiano intestate le utenze di servizi pubblici (enel, gas, acqua, telefono e tassa rifiuti).
(Omissis). 1X665181
Il comune di BOLOTANA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. aliquota del 4,5 per mille applicabile a:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente; abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; abitazione posseduta nel territorio del comune da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata), sono equiparate all'abitazione principale:
a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. Per usufruire dell'aliquota del 4,5 per mille i contribuenti che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b) debbono presentare all'ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il primo od unico versamento del tributo. E' fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni. 2. Aliquota del 6 per mille applicabile a: altri fabbricati ed aree fabbricabili;
(Omissis). 1X665182
Il comune di BROGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta docuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e' pari a L. 200.000; 3. di aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 in presenza di situazioni di disagio sociale.
(Omissis). 1X665183
Il comune di CASANOVA LONATI (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. di seguito indicate:
abitazione principale 5 per mille;
altri fabbricati 6 per mille;
aree fabbricabili 6 per mille;
terreni agricoli 5 per mille. Di dare atto che l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' pari a L. 200.000, cosi' come previsto dalla delibera CC n. 5/2000;
(Omissis). 1X665184
Il comune di CONCERVIANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 7 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille;
(Omissis). 1X665185
Il comune di CONTESSA ENTELLINA (provincia di Palermo) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Aliquota I.C.I. 6 per mille; detrazione d'imposta per abitazione principale L. 200.000;
(Omissis). 1X665186
Il comune di DOLCE' (provincia di Verona) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta sugli immobili I.C.I. come segue:
a) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale;
b) nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria); 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000, elevabile a L. 300.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed art. 13 del vigente regolamento I.C.I. per i seguenti casi:
a) portatori di handicap riconosciuti dal competente ufficio nella misura del 66% a prescindere dal reddito e riferita esclusivamente alla quota di proprieta' del richiedente;
b) titolari di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi l'importo di L. 400.000 mensili. Se il nucleo familiare e' composto da piu' persone a qualsiasi titolo convivente l'agevolazione spetta soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale o di altra pensione di importo analogo che in ogni caso non superi L. 400.000 mensili e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle pensioni;
c) per avere diritto alle agevolazioni di cui sopra bisogna inoltre essere proprietari di una sola unita' immobiliare (comprese le pertinenze non locate);
(Omissis). 1X665187
Il comune di FIESSO UMBERTIANO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle sseguenti misure:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota per abitazione principale 5,5 per mille. 2. di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 210.000; 3. di stabilire la seguente ulteriore agevolazione:
aumento della detrazione d'imposta a L. 400.000 ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, sull'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per il soggetto passivo avente la seguente condizione socio-economica:
possesso in via esclusiva, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, dell'unica unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
godimento di un reddito complessivo imponibile lordo dell'intero "nucleo familiare anagrafico" per l'esercizio precedente a quello a cui si riferisce l'imposta dovuta, pari a:
L. 9.371.700 per nucleo familiare anagrafico di un componente;
L. 5.800.000 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare anagrafico. Il reddito e' determinato dalla sommatoria lorda di tutti i redditi di ogni singolo componente il "nucleo familiare anagrafico" compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva se superiore a L. 2.000.000 ed escluso il reddito derivante dall'unita' abitativa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. I contribuenti aventi diritto all'elevazione della detrazione d'imposta da L. 210.000 a L. 400.000, dovranno presentare specifica domanda all'ufficio I.C.I. del comune di Fiesso Umbertiano, entro il termine del 30 giugno 2001, allegando alla domanda copia dell'autodichiarazione, presentata nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, dalla legge 15 maggio n. 127, e successive modifiche, dal d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 a comprova dei requisiti sopra indicati;
(Omissis). 1X665188
Il comune di FOIANO DI VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 7 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire che l'aliquota da applicare alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 rimane invariata nella misura prefissata del 5 per mille;
(Omissis). 1X665189
Il comune di FRAGNETO MONFORTE (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e di non avvalersi della facolta' di diversificarne l'applicazione, cosi' come disciplinato dalle disposizioni normative in materia; di stabilire che la richiesta a firma di alcuni componenti la consulta comunale, di aumento della detrazione a L. 500.000 per la prima abitazione in favore degli anziani residenti in possesso di determinati requisiti, qualora positavamente esaminata, venga applicata con decorrenza 2002, previa la necessaria attivita' istruttoria d'ufficio e la conseguente valutazione della rideterminazione dell'apposita risorsa ai fini del pareggio di bilancio;
(Omissis). 1X665190
Il comune di FRANCAVILLA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di confermare l'imosta comunale I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del sei per mille e la detrazione unica in L. 200.000.
(Omissis). 1X665191
Il comune di FRATTA TODINA (provincia di Perugia) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,5 per mille. 2. di confermare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). 1X665192
Il comune di FREGONA (provincia di Treviso) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis), per l'anno 2001, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) e nell'importo di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). 1X665193
Il comune di GALATONE (provincia di Lecce) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, una aliquota I.C.I. unica nella misura del 6 per mille da valere per ogni tipo di immobile. 2. di confermare, altresi', per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). 1X665194
Il comune di GALBIATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 24 gennaio e 2 marzo 2001 , la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, (omissis) l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle segunti misure: 7 per mille per le abitazioni non locate (si intendono tali anche quelle a disposizione);
4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
6 per mille in tutti gli altri casi.
(Omissis). 1. di fissare in L. 220.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale, precisando che, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille. La detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta e regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 1021 e successivi del codice civile, un diritto reale di godimento. In tal caso il pagamento dell'imposta spetta al titolare del diritto d'uso; 2. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall'art. 5-bis del regolamento dell'I.C.I.; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; (Omissis). 1X665195
Il comune di GAMBASSI TERME (provincia di Firenze) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: 6 per mille aliquota ordinaria applicata a tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili, esclusi gli immobili di cui ai punti successivi;
7 per mille per le abitazioni non locate e comunque tenute a disposizione, non utilizzate come residenza da alcuna persona ad esclusione di quelle destinate ad attivita' imprenditoriale;
4 per mille per gli interventi di recupero e restauro degli immobili di interesse artistico o architettonico compresi nel piano di recupero del centro storico approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 2 marzo 1990 ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge regionale n. 59/1980; 2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti misure di detrazione per l'abitazione principale:
a) L. 300.000 per tutte le abitazioni principali cosi' come definite dall'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
b) L. 400.000 per le abitazioni principali possedute da titolari di reddito ISE (indicatore della situazione economica) inferiore o uguale a L. 17.000.000 aumentato di L. 1.000.000 per le famiglie composte da un unico componente;
c) L. 400.000 per le abitazioni principali possedute da famiglie composte soltanto da ultrasessantacinquenni titolati di reddito ISE (indicatore della situazione economica) inferiore o uguale a L. 19.000.000 aumentato di L. 1.000.000 per le famiglie composte da un unico componente;
d) L. 400.000 per le abitazioni principali possedute da famiglie con componenti portatori di handicap al 100% o con un componente ultrasessantacinquenne non autosufficiente, titolari di reddito ISE (indicatore della situazione economica) inferiore o uguale a L. 21.000.000 aumentato di L. 1.000.000 per le famiglie composte da un unico componente.
Le condizioni di cui ai punti b), c) e d) dovranno essere dichiarate mediante compilazione di apposito stampato disponibile presso l'Ufficio tributi del comune da presentare entro la scadenza del pagamento della rata di acconto di ogni anno per il quale viene richiesta la maggiore detrazione.
(Omissis). 1X665196
Il comune di GIOVINAZZO (provincia di Bari) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.: a) il 4 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali possedute, a titolo di proprieta', o di altro diritto reale, da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Giovinazzo ed alle abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprieta' indivisa, a condizione che i suddetti assegnatari siano residenti nel comune di Giovinazzo.
E' considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996).
La pertinenza asservita all'abitazione principale e considerata parte integrante dell'abitazione principale, limitatamente ad una unita' C/2 o C/6. La costituzione, esistenza, o cessazione del vincolo pertinenziale dovra' essere comunicata all'ufficio tributi con l'indicazione dell'ubicazione, identiticativi catastali, categoria e rendita dell'immobile. La predetta comunicazione dovra essere effettuata esclusivamente in sede di costituzione o cessazione del vincolo pertinenziale, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'imposta;
b) il 4,5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla legge n. 431/1998, nonche', dall'accordo territoriale in data 15 novembre 1999.
Al fine del godimento del beneficio dell'aliquota agevolata, i soggetti passivi dell'imposta dovranno trasmettere all'ufficio tributi, nel termine di pagamento della prima rata dell'imposta, apposita comunicazione unitamente a copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;
c) il 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto a) e b) quali sono, a titolo esemplificativo, seconde case, altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili. 2. di determinare per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000, o fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 3. di determinare per l'anno 2001 l'elevazione della detrazione di cui al precedente n. 2 a L. 300.000, o fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da: nucleo familiare con convivente portatore di handicap al 100%, il cui reddito complessivo, soggetto a tassazione ai fini IRPEF, non superi l'importo di L. 35.000.000 lordi annui, da documentarsi adeguatamente.
Al fine di beneficiare della maggiore detrazione di cui al presente punto n. 3, i contribuenti dovranno trasmettere, nel termine di pagamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, apposita comunicazione all'ufficio tributi utilizzando, eventualmente, gli stampati disponibili presso lo stesso ufficio.
(Omissis). 1X665197
Il comune di GUSPINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 2001, la misura della detrazione per l'abitazione principale di lire 200.000 e l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'abitazione principale; 2. di stabilire per gli altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, principali l'aliquota I.C.I. del 5 per mille; 3. di riconfermare l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili; (Omissis). 1X665198
Il comune di IRMA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione prin cipale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000, indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo. (Omissis). 1X665199
Il comune di LAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: a) 4,5 per mille: a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e degli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze (quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina se ubicata nel medesimo edificio o complesso immobiliare), utilizzate da soggetti residenti in questo comune, nonche' per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale o concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, purche' residenti.
b) 6,25 per mille:
altre unita' immobiliari. 2. di stabilire in L. 200.000 la misura della detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, elevabile in L. 300.000 unicamente per i titolari di pensione con trattamento al minimo e che non godano di nessun altro reddito o di altre unita' immobiliari. (Omissis). 1X665200
Il comune di LAINATE (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
abitazioni principale e pertinenze: 5 per mille;
abitazioni locate con i nuovi contratti tipo previsti dalla legge n. 431/1998: 4 per mille;
altri fabbricati (ad es. tutte le abitazioni che non sono principali, box non di pertinenza, negozi, immobili classificati in A/10, in D) ed aree fabbricabili, terreni agricoli: 5,8 per mille;
abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 3 anni: 7 per mille. 3. la detrazione per l'abitazione principale e' pari a L. 300.000 per tutti i proprietari, usufruttuari, titolari di diritto d'uso od abitazione. La detrazione si estende alle pertinenze solo se l'imposta dovuta per l'abitazione e' inferiore a L. 300.000;
(Omissis). 1X665201
Il comune di LAMON (provincia di Belluno) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota comunale sugli immobili I.C.I. nelle seguenti misure:
5,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione delle aree fabbricabili:
6 per mille per le aree fabbricabili; Di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto l.gs. n. 504/92, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/96; 3. di dare atto che, come previsto dall'art. 10 del vigente regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, nel quadro degli impegni assunti dal comune di Lamon a seguito della sottoscrizione del patto territoriale di sviluppo del comprensorio feltrino approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 19 giugno 1998, per i nuovi insediamenti produttivi aderenti al patto medesimo, sara' applicata l'aliquota minima prevista dalla legge per la durata di cinque anni;
(Omissis). 1X665202
Il comune di LEQUIO TANARO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. per le seconde case nella misura del 6 per mille confermando nella misura del 5,5 per mille l'aliquota relativa agli altri immobili con detrazione di L. 200.000 per le abitazioni;
(Omissis). 1X665203
Il comune di LICATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 determinandola nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 1X665204
Il comune di LUSIA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di stabilire nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001.
(Omissis). 1X665205
Il comune di MACERATA FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 come segue:
abitazione principale aliquota 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati aliquota 6 per mille;
(Omissis). 1X665206
Il comune di MAGIONE (provincia di Perugia) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune e per gli immobili categoria catastale C/6, C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale;
b) 6,5 per mille per tutte le unita' immobiliari adibite ad attivita' artigianali, commerciali e industriali - categorie catastali C/1, C/2, C/3 e D - con esclusione del gruppo D/5 - nel caso in cui il soggetto passivo eserciti direttamente la propria attivita';
c) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari compresi i terreni fabbricabili. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a condizione che la stessa non rusulti locata. Di dare atto che dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 e di dare altrsi' atto che questa amministrazione non intende avvalersi della facolta' di aumentare tale detrazione.
(Omissis). 1X665207
Il comune di MARTIGNACCO (provincia di Udine) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille;
(Omissis)
1) Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.,) nella misura dello 0 per mille a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da applicarsi:
a) per tre anni a decorrere da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali sugli stessi, spetta all'acquirente;
b) qualora sussistano le stesse condizioni stabilite per la concessione della detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 3, dell'art. 1 della legge n. 449/97).
2) Di stabilire per l'anno 2001, per le motivazioni in premessa meglio specificate, le seguenti maggiori detrazioni sull'abitazione principale, relativamente ai casi di seguito indicati.
a) persone indigenti che hanno beneficiato direttamente o per il proprio nucleo familiare di interventi assistenziali da parte del comune: importo detrazione L. 300.000;
b) nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidita' superiore al 50% nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo familiare, conseguito nell'anno 1999, risulti inferiore al seguente limite:
1. nucleo familiare composto da 2 persone L. 40.000.000;
2. per ogni persona in piu', L. 13.000.000;
importo detrazione L. 400.000.
c) persone componenti di nuclei familiari nell'ambito dei quali oltre all'abitazione principale sia presente come unico reddito una pensione sociale o comunque d'importo annuale non superiore a L. 7.800.000. importo detrazione L. 300.000.
d) nuclei familiari ove l'unico titolare di reddito sia rimasto disoccupato per almeno quattro mesi nell'arco dell'anno precedente all'anno di imposta: importo detrazione L. 300.000.
3) Di dare atto che l'aliquota agevolata e la maggiore detrazione saranno subordinate alla presentazione di apposita autocertificazione entro la data di pagamento dell'acconto dell'Imposta comunale sugli Immobili;
(Omissis). 1X665208
Il comune di MEDICINA (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria per la riscossione dell'I.C.I., per l'anno 2001, nella misura del 5,6 per mille; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per l'anno 2001, nella misura del 5,4 per mille, dando atto che la stessa trova applicazione per la pertinenza nei limiti indicati dall'articolo 15-bis del vigente regolamento comunale di applicazione dell'I.C.I.; 3. di determinare l'aliquota I.C.I. a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto non pertinenziali, nella misura del 4 per mille, per una durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 4. di determinare per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille, l'aliquota I.C.I. per gli alloggi non locati; 5. di determinare, per Ianno 2001, nella misura del 7 per mille, l'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili; 6. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2001 in lire 200.000 (euro 103,29);
(Omissis). 1X665209
Il comune di MERCATELLO SUL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire e confermare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge 662/1996, nella misura del 6 per mille; 2. ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge 662/1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 1X665210
Il comune di MILLESIMO (provincia di Savona) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille per la prima abitazione, con detrazione di L. 200.000 e del 7 per mille per altri fabbricati.
(Omissis). 1X665211
Il comune di MOMBELLO DI TORINO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili. 2. confermare, altresi', per l'anno 2001, la detrazione d'imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/96, per le abitazioni principali, pari a L. 200.000. 3. dare atto che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.
(Omissis). 1X665212
Il comune di MONASTERO DI VASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire l'aliquota dell' imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2001 nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli anni passati; di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' e opzioni previste nei commi 53-59 della legge n. 662/1996:
per gli enti senza scopo di lucro non vengono praticate riduzioni;
non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale);
non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8, primo comma ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);
resta fissata in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta;
viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune.
Di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per recupero fabbricati - fabbricati di valore artistico, costruzione autorimesse - utilizzo sottotetti).
(Omissis). 1X665213
Il comune di MONASTIER DI TREVISO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per il periodo di imposta 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili applicate nelle seguenti misure:
a) del 4,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per i fabbricati produttivi e commerciali (categoria D, negozi, laboratori, magazzini, garage, uffici ecc..) comprese le relative pertinenze, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
b) del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione locata o a disposizione, comprese le relative pertinenze, con esclusione delle unita' concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per le quali si applica l'aliquota di cui al precedente punto a), a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva, stabile dimora. 2. di determinare per il 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. a carico degli alloggi non locati, compresi quelli posseduti da imprese e non venduti, nella misura del 6 per mille, intendendo per alloggi non locati le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni. I due anni vengono computati come segue: per l'alloggio di nuova costruzione a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
per gli altri alloggi a partire dalla data di acquisto o dalla fine della precedente locazione; 3. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 270.000 dando atto che se la stessa trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale potra' essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze dirette come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile. 4. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 400.000 (anziche' di L. 200.000) a favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
a) proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione principale (comprendente eventuali pertinenze tipo garage, magazzino ecc., anche se aventi diversa partita catastale);
b) che i componenti il nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione, non possiedano:
1. beni patrimoniali e/o immobiliari (valutati in base al valore catastale rivalutato);
2. titoli di credito sia pubblico che privato;
3. disponibilita' in denaro che sommati al valore catastale rivalutato dell'abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette, risultino di ammontare superiore a L. 200.000.000;
c) che il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione riferito all'anno 2000, rientri in tali limiti:
limiti di reddito
una persona L. 15.000.000;
due persone L. 23.000.000;
per ogni ulteriore familiare convivente e fiscalmente a carico il limite viene incrementato di L. 3.000.000;
d) i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2001; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2001 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile; 5. di dare atto che il reddito complessivo del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare viene cosi' inteso: redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile complessivo al lordo degli oneri deducibili);
pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
pensioni privilegiate;
pensioni, assegni ed indennita' erogate dal Ministero dell'interno, agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
pensioni sociali;
pensioni estere;
rendite infortunistiche INAIL;
rendite da capitali mobili o immobili;
rendite di qualsiasi natura;
redditi erogati a titolo risarcitorio. 6) di stabilire che per usufruire della detrazione di L. 400.000 il contribuente dovra' presentare l'apposita richiesta redatta su modulo a disposizione presso l'ufficio tributi, da cui risultino le condizioni sopra indicate. Il termine per la presentazione della domanda, a pena di decadenza, e' stabilito al 31 dicembre 2001. 7. di escludere dal beneficio della maggiore detrazione di L. 400.000 le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
(Omissis). 1X665214
Il comune di MONTE GIBERTO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 24 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare e confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille, con la detrazione per la prima abitazione di L. 200.000.
(Omissis). 1X665215
Il comune di MONTEFALCONE NEL SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 4 per mille. 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/96.
(Omissis). 1X665216
Il comune di MONTESEGALE (provincia di Pavia) ha adottato, il 31 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Di applicare con effetto dal 1o gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
(Omissis).
Di stabilire come destrazione per la prima casa l'importo minimo di L. 200.000.
(Omissis). 1X665217
Il comune di MONTERVERDE (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;
b) per gli altri immobili: 6,5 per mille.
(Omissis). 1X665218
Il comune di MONTICELLO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno anno 2001 nella misura unica dell 6 per mille, rapportata al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni.
(Omissis). 1X665219
Il comune di MORESCO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 rimanendo invariate le norme sulle esenzioni, riduzioni e detrazioni, per tutti i tipi di immobobili e per tutti i contribuenti, fissando in L. 200.000 la detrazione unica per l'abitazione principale, ad eccenzione che per le seconde case come precisato al punto 2.
di fissare, altresi' l'aliquota pari al 6 per mille per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 per la seconda abitazione posseduta dallo stesso soggetto e tenuta a disposizione, non locata - la locazione dovra' risultare da regolare contratto - per periodi superiori a sei mesi all'anno o non utilizzata, come residenza, da figli o parenti fino al secondo grado.
(Omissis). 1X665220
Il comune di MOTTA VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 6 per mille; 2. di determinare l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille agli immobili adibiti ad abitazione principale; 3. di determinare l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille agli interventi di recupero del patrimonio edilizio; 4. di dare atto che per le pertinenze risulta applicabile l'aliquota del 5 per mille; 5. di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta spettante agli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 1X665221
Il comune di MOZZATE (provincia di Como) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Art. 1. di determinare per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.: 5 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria applicata dal Comune di Mozzate.
4 per mille l'aliquota agevolata per l'abitazione principale;
7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili sfitti da oltre due anni;
- 2,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare agli immobili inagibili;
- zero per mille l'aliquota da applicare agli immobili di cui all'art. 18 comma 3 del Regolamento.
Cosi' riportate nel seguente prospetto:

=====================================================================
Tipologia di immobile | aliquota | note =====================================================================
| | Non è prevista alcuna Terreni agricoli.... |5 per mille |tipologia particolare ---------------------------------------------------------------------
| | Non è prevista alcuna Aree fabbricabili.... |5 per mille |tipologia particolare ---------------------------------------------------------------------
| | È prevista la detrazione
| |ordinaria di L. 200.000 In Abitazioni principali.... |4 per mille |alcuni casi di L. 500.000 ---------------------------------------------------------------------
| | Se sfitti 7 per mille, se a
| |contratti con affitti Altri fabbricati.... |5 per mille |concordati zero per mille ---------------------------------------------------------------------
| | Aliquota agevolata per i
| |proprietari che eseguano Fabbricati inagibili.... |2,5 per mille|interventi di recupero

Art. 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale ed in L. 500.000 quella per i seguenti soggetti.
I nuclei familiari il cui reddito sia inferiore o pari alle prime due fasce di reddito previste nella tabella per il minimo vitale approvata con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 22 febbraio 2001. Esplicativo:

Comp. nucleo 1a fascia 2a fascia 3a fascia

1 da 0 a 10.320 da 10.320 a 12.901 da 12.901 a 15.482

2 0 17.132 17.132 21.417 21.417 25.700

3 0 22.027 22.027 27.536 27.536 33.043

4 0 26.310 26.310 32.889 32.889 39.468

5 0 30.594 30.594 38.244 38.244 45.893

6 0 34.673 34.673 43.343 43.343 52.012

7 e più 0 38.753 38.753 48.442 48.442 58.130

I nuclei familiari con presenza di persone disabili con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al 76%, il cui reddito sia inferiore o pari alle prime 5 fasce di reddito previste nella tabella per il minimo vitale approvata con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 22 febbraio 2001.
(Omissis). 1X665222
Il comune di OLTRE IL COLLE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo Comune come segue:
7 per mille per la generalita' dei soggetti passivi, comprese le abitazioni principali, con una detrazione ordinaria, per queste ultime di L. 300.000 annue.
(Omissis). 1X665223
Il comune di ORRIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di applicare per l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 1o gennaio 2001, le seguenti aliquote:
abitazione principale, aliquota del 5 per mille;
altri immobili, aliquota del 5,5 per mille;
di detrarre L. 200.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665224
Il comune di PIEVE FOSCIANA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare neI 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, cosi' come previsto per l'anno 2000 con propria deliberazione n. 7 del 25 febbraio 2000. 2. di confermare, altresi, la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665225
Il comune di Pompu (provincia di Oristano) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 e' fissata nel 4 per mille; la detrazione e' stabilita nella misura unica di L. 200.000 limitatamente all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 1X665226
Il comune di PONTE NIZZA (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le categorie di immobili per l'anno 2001, da applicare sulla base imponibile, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale ai sensi art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1966 n. 662; 2. di dare atto che l'importo relativo alla misura del 3 per mille, rispetto alla tariffa minima di legge del 4 per mille, serve a finanziare le maggiori spese, che saranno stanziate sul bilancio 2001, per copertura spese contrattuali del personale dipendente, per copertura maggiori contributi Cassa pensione personale dipendente a carico del comune, per copertura maggiori spese nel campo dell'istruzione e della viabilita', per copertura maggiori spese per interessi passivi e quota capitale rate ammortamento mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con decorrenza dal 1o gennaio 2001, per copertura maggiori spese per funzionamento uffici generali.
(Omissis). 1X665227
Il comune di PORTOPALO DI CAPO PASSERO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare le aliquote relative all'I.C.I., per l'anno 2001, come segue:
a) nella misura del 5 per mille da applicare alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) nella misura del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili;
(omissis). 2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti del comma 55, dell'art. 3, della legge 662/96, come modificato dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665228
Il comune di POSTALESIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 1X665229
Il comune di PRATO CARNICO (provincia di Udine) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui agli artt. 6 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura del 5,5 per mille.
di confermare altresi' per l'anno 2001, in lire 230.000 indistintamente per tutti i tipi di contribuenti, la detrazione prevista per le abitazioni principali.
(Omissis). 1X665230
Il comune di RAPALLO (provincia di Genova) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) di confermare per Ianno 2001 la fissazione delle seguenti aliquote:
aliquota agevolata del 4,6 per mille per le unita' immobiliari (e relative pertinenze) adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e per quelle concesse in uso gratuito a ascendentil discendenti di 1o grado e per le relative pertinenze (numero massimo n. 1 C/2 + n. 1 posto auto cat. C6 o C7 situate nel raggio di 500 m. dalla abitazione): per le ultime due fattispecie la concessione del beneficio sara' subordinata a comunicazione da presentare entro e non oltre il 20 dicembre 2001;
aliquota del 5,6 per mille per le unita' immobiliari locate - con contratto registrato - a soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale, subordinando la concessione del beneficio a comunicazione da presentare entro e non oltre il 20 dicembre 2001;
aliquota agevolata del 5,6 per mille per gli immobili iscritti alle categorie catastali B1, C1, C2, C3, C6, D2 (alberghi e pensioni, a condizione che dette unita' immobiliari rimangano aperte per almeno 9 mesi, D3;
aliquota ordinaria del 6,2 per mille per le restanti unita' immobiliari.
2) Di confermare, per Ianno 2001, la detrazione per Iabitazione principale nella misura di L. 250.000, subordinando la concessione della detrazione per gli immobili concessi in uso gratuito a ascendenti/discendenti di 1o grado ivi residenti a comunicazione da presentare entro e non oltre il 20 dicembre 2001.
(Omissis). 1X665231
Il comune di RECCO (provincia di Genova) ha adottato, il 25 gennaio e 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I,.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure sottoindicate:
a) 5,7 per mille, aliquota ordinaria;
b) 4,6 per mille, aliquota ridotta:
1) per Iunita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, residenti nella medesima e per le relative pertinenze durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione; si considerano tali una soffitta e una cantina nonche' il box o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi, senza alcun limite relativamente all'ubicazione;
2) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le sottoindicate unita' immobiliari:
per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune e
 
per le relative pertinenze cosi' come indicate al precedente punto b);
per le unita' immobiliari date in comodato o locate, in entrambi i casi, con contratto registrato ad un soggetto residente che le utilizzi come abitazione principale;
c) 6,5 per mille aliquota maggiorata per le abitazioni non locate intendendosi per tali anche quelle tenute a disposizione nonche' per quelle, possedute in aggiunta all'abitazione principale, locate a soggetti non residenti nel Comune; 2. di dare atto che, alle unita' immobiliari di cui al punto 1, lettera b) non compete la detrazione di L. 200.000 di cui aIl'art. 8, comma 2, deI decreto legislativo 504/1992; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano dovuto trasferire la residenza da tale unita' in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ne' abitata da altri soggetti, a qualunque titolo.
(Omissis). 1) di integrare la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 25 gennaio 2001 con i seguenti criteri per l'applicazione delle aliquote, sulla base di quanto previsto dall'atto di consiglio comunale n. 10 del 15 febbraio 2001:
a) applicazione dell'aliquota del 4,6 per mille anche per le pertinenze di abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, disciplinate dall'art. 4 del vigente regolamento I.C.I.;
b) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani e disabili ricoverati purche' la stessa non risulti locata, ne' abitata da altri soggetti a qualunque titolo;
(Omissis). 1X665232
Il comune di REVINE LAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni cosi' come analiticamente sottoriportato:
abitazione principale o equiparate aliquota 5 per mille;
altri fabbricati aliquota 7 per mille;
aree fabbricabili aliquota 5,5 per mille;
ipotesi art. 1, comma 5, legge 449/1997, aliquota 2 per mille;
detrazione per abitazione principale, L. 200.000;
detrazione per abitazione principale di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale, cosi' come definiti nella normativa vigente nell'anno d'imposta L. 300.000.
(Omissis). 1X665233
Il comune di ROCCA SUSELLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 16 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di applicare con effetto 1o gennaio 2001 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille, secondo le modalita' delle vigenti disposizioni legislative e regolamenti;
(Omissis). 1X665234
Il comune di ROCCASPARVERA (provincia di Cuneo) ha adottato, l'8 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura del 6 per mille; 2. di confermare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000;
(Omissis). 1X665235
Il comune di ROSATE (provincia di Milano) ha adottato, il 23 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1. Di stabilire anche per l'anno 2001, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

=====================================================================
TIPOLOGIA | ALIQUOTA ===================================================================== Terreni agricoli |6 per mille Aree fabbricabili |6 per mille Fabbricati adibiti ad abitazione principale |5 per mille Altri fabbricati |5,5 per mille

2. Di confermare la detrazione per abitazione principale in lire 220.000.
(Omissis). 1X665236
Il comune di ROSOLINA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
d) imposta comunale sugli immobili: di confermare le aliquote e la detrazione per abitazione principale vigenti approvate con delibera del consiglio comunale n. 9 del 17 febbraio 2000;
aliquota ordinaria deI 7 per mille per i fabbricati non destinati ad abitazione principale e per le aree fabbricabili;
aliquota del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per gli immobili classificati nelle categorie catastali C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale;
aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;
detrazione per abitazione principale L. 300.000.
(Omissis). 1X665237
Il comune di SALMOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I., da applicarsi in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e in lire 200.000 la detrazione per le prime abitazioni ed altresi' nella misura del 5,5 per mille per i rimanenti immobili;
(Omissis). 1X665238
Il comune di SALTARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) 4,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di abitazione principale;
b) 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale. 2. di dare atto che l'importo della detrazione sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' pari a L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 1X665239
Il comune di SAN GIORGIO MORGETO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di stabilire le seguenti tariffe per l'applicazione dell'ICI - imposta comunale sugli immobili, in questo comune:
ordinaria (compresa l'abitazione principale): 5 per mille;
Altre ipotesi:
a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
b) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 5 per mille;
c) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 5 per mille;
d) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano tra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille. 2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 raportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 4. di confermare in L. 300.000 le maggiori detrazioni stabilite relativamente all'anno 2000 per le abitazioni in cui vi siano esclusivamente nuclei familiari composti da ultra sessantacinquenni ovvero vi siano portatori di handicap grave;
(Omissis). 1X665240
Il comune di SAN PIETRO VIMINARIO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per il 2001 le tariffe attualmente in vigore e di cui alle su citate delibere che qui si intendono interamente richiamate;
la deliberazione di giunta comunale n. 51 del 28 ottobre 1998 con la quale e' stata determinata l'aliquota I.C.I. anno 1999 e precisamente: 5,75 per mille aliquota ordinaria, 7 per mille aliquota per case sfitte e aree edificabili, nonche' le riduzioni previste per legge (nella misura di lire 200.000).
(Omissis). 1X665241
Il comune di SAN SALVO (provincia di Chieti) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di prendere atto, che l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, e' stata fissata nella misura del 5 per mille, dalla giunta municipale con deliberazione n. 36 del 6 febbraio confermando quella determinata da questo consiglio comunale per l'anno 2000; 2. di determinare, (omissis), in L. 250.000, maggiorando quella dell'anno precedente, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
(Omissis). 1X665242
Il comune di SANTA LUCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria al 6,5 per mille;
aliquota ridotta del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, considerando, cosi' come da norma regolamentare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in parola, parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, purche' queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza l'unita' immobiliare iscritta in categoria catastale C/2, C/6, C/7, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale ovvero a una distanza non superiore a metri cinquanta. Tale agevolazione e' limitata ad una sola pertinenza dell'abitazione principale.
(Omissis). 1X665243
Il comune di SANTA MARIA HOE' (provincia di Lecco) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. approvare, per l'anno 2001, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, come di seguito riportato:
4,5 per mille, misura unica indifferenziata; Detrazione I.C.I. - La detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665244
Il comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote per mille =====================================================================
| 1.1 per le unità immobiliari adibite ad |
|abitazione principale dalla persona fisica |
|soggetto passivo e dai soci delle cooperative|
|edilizie a proprietà indivisa residenti nel |
|comune, nonchè agli alloggi regolarmente |
|assegnati dagli istituti autonomi per le case| 1 |popolari. |5 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Si considerano equiparati all'abitazione |
|principale ai fini dell'applicazione |
|dell'aliquota, le pertinenze quali, box, |
|autorimesse, solai, e cantine site nel |
|medesimo fabbricato, iscritte unitariamente |
|in catasto, appartenenti alla stessa |
|categoria e/o classe; | ---------------------------------------------------------------------
|1.2. unità immobiliari non locata posseduta a|
|titolo di proprietà o di usufrutto da anziani|
|o disabili che acquisiscono la residenza in |
|istituti di ricovero o sanitari a seguito di |
|ricovero permanente, che la utilizzano come |
|abitazione; | ---------------------------------------------------------------------
|1.3 unità immobiliare concessa in uso |
|gratuito a parenti entro il primo grado, che |
|la utilizzano come abitazione principale; | ---------------------------------------------------------------------
|per la fattispecie di cui ai punti 1.1, 1.2 e|
|1.3 si applica altresì la detrazione di |
|L. 200.000 | ---------------------------------------------------------------------
|Unità immobiliari adibite a laboratori e |
|locali di deposito (categoria C/3), a |
|laboratori per arti e mestieri (categoria | 2 |C/4), a alberghi e pensioni (categoria D/2) |5,5 per mille ---------------------------------------------------------------------
| Unità immobiliare adibite a negozi e | 3 |botteghe (categorie C/1) |6 per mille ---------------------------------------------------------------------
|Per tutte le altre unità immobiliari non |
|comprese nelle precedenti categorie, |
|possedute dalla persone fisiche e dagli altri| 4 |soggetti passivi destinate a qualunque uso |6,5 per mille --------------------------------------------------------------------- 5 |Per le aree fabbricabili |7 per mille

Di dare atto che per l'anno 2001, la detrazione di imposta e' fissata, nella misura minima di L. 200.000 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 1X665245
Il comune di SANT'ANATOLIA DI NARCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 9 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, negli importi appresso elencati:
A) immobili destinati ad abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille, deduzione L. 250.000;
B) immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione principale ed aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille.
(Omissis). 1X665246
Il comune di SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2001, le seguenti aliquote:
a) aliquota 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
b) aliquota 5,8 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli sopra indicati;
c) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) aliquota 7 per mille da applicare ai possessori di alloggi non locati diversi da quelli indicati alla lettera c). 2. di applicare, per l'anno 2001 la detrazione di L. 240.000 ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 504/1992.
(Omissis). 1X665247
Il comune di SCHEGGIA E PASCELUPO (provincia di Perugia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, pertanto, per l'anno 2001 l'aliquota da applicare all'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille confermando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 1X665248
Il comune di SCHEGGINO (provincia di Perugia) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). a. per l'anno 2001 di lasciare invariata l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, per la prima abitazione e le relative pertinenze, (si intende per pertinenze: garage, o box, o posta auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale si trova l'abitazione principale. Art. 5, comma 2, del regolamento comunale). b. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili, per l'anno 2001, nella misura del 7 per mille, per altri fabbricati; c. di determinare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;
(Omissis). 1X665249
Il comune di SERRAVALLE SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verra' applicata dal comune, nella misura del 4,9 per mille per le abitazioni principali, del 6 per mille per le unita' immobiliari non locate per uso abitativo o assimilati con riferimento alle categorie catastali: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/10;
(Omissis). 3. confermare per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti I.C.I. in L. 230.000.
(Omissis). 1X665250
Il comune di SOZZAGO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 1X665251
Il comune di STRESA (provincia di Verbano Cusio Ossola) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, (omissis), le medesime aliquote diversificate gia' applicate negli anni 1999 e 2000 quali di seguito:
aliquota ordinaria 6,5 per mille;
aliquota per abitazione principale 5,5 per mille;
aliquota per abitazione principale per anziani e disabili 5 per mille;
aliquota unita' immobiliare inagibile o inabitabile 4 per mille.
(Omissis). 1X665252
Il comune di TELTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001, l'aliquota e la detrazione dell'imposta sugli immobili nelle misure sottoindicate:
abitazioni principali ed equiparati 5 per mille. Detrazione L. 200.000;
altri immobili 5,5 per mille;
aree fabbricabili 5 per mille.
(Omissis). 1X665253
Il comune di TERRACINA (provincia di Latina) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001:
a) le tariffe da applicare all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
b) le detrazioni d'imposta da applicare all'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, entrambe riportate nell'elenco allegato al presente atto, perche' ne formi parte integrante e sostanziale. Aliquote 1. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile l'aliquota nelle misura stabilita nei seguenti commi:
a) 6 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, nonche' per quella concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado di parentela in linea retta che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono anagraficamente;
b) 6 per mille per l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;
c) 6 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizioni che detti fabbricati siano locati;
d) 6 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;
e) 6 per mille per l'unita' abitativa concessa il locazione, con esclusione degli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, a soggetti residenti che la utilizzano come abitazione principale mediante contratto-tipo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, redatto in conformita' delle condizioni contrattuali stabilite in appositi accordi locali ed assoggettato a registrazione;
f) 5,5 per mille a favore di soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico od artistico, classificati dai PP.PP.EE./A1, del centro storico alto o del centro storico in declivio, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
g) 4 per mille per i fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attivita' diretta alla costruzione e vendita di beni immobili per i tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che detti fabbricati non siano concessi in locazione. 3. 7 per mille per le unita' abitative e relative pertinenze, possedute in aggiunta alle unita' principali, non locate e tenute a disposizione del soggetto passivo. 4. 6,7 per mille in tutti gli altri casi non ricompresi nelle fattispecie precedenti. Detrazioni d'imposta 1. dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 1 si deducono:
a) L. 280.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e le relative prtinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
b) L. 280.000 per l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;
c) L. 280.000 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che detti fabbricati siano non locati;
d) L. 280.000 per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da persone fisiche di cittadinanza italiana non residenti nel territorio nazionale a condizione che l'immobile non sia locato e che il soggetto passivo non possegga altra unita' abitativa a disposizione su tutto il territorio nazionale;
e) L. 500.000 per l'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi:
1) soggetto passivo di eta' superiore a sessantacinque anni e titolare di pensione di invalidita' o di altra pensione non superiore al minimo INPS, con solo coniuge a carico, a condizione che non sia titolare di diritto di proprieta' od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta abbia posseduto, ai fini I.R.P.E.F. un reddito imponibile non superiore all'importo della pensione minima INPS. Nell'ipotesi di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale sulla unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale tra coniugi ultrasessantacinquenni ed entrambi titolari di pensione di invalidita' o di altra pensione non superiore al minimo INPS, la deduzione spetta ad entrambi a condizione che ciascuno di essi non sia titolari di diritto di proprieta' od altro diritto reale su altri beni immobili su tutto il territorio nazionale e che nell'anno precedente a quello d'imposta la somma dei loro redditi imponibili ai fini I.R.PE.F. non sia superiore al doppio dell'importo della pensione minima INPS.
2) soggetto passivo appartenente ad un nucleo familiare in cui vi sia un portatore di handicap con invalidita' superiore al 76% a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.PE.F., posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo della pensione minima INPS se il nucleo familiare e' composto da una sola persona, il doppio dell'importo della pensione minima INPS se composto da due persone.
Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due il limite del reddito familiare e' determinato aggiungendo all'importo di cui al comma precedente un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero di due.
3) soggetto passivo disoccupato per almeno 12 mesi nell'anno precedente, a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.PE.F., posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta, non superi l'importo minimo della pensione minima INPS se il nucleo familiare e' composto da una sola persona, dal doppio dell'importo della pensione minima INPS se composto da due persone.
Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due, il limite del reddito familiare lordo e' determinato aggiuegendo all'importo di cui al comma precedente, un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero di due.
4) soggetto passivo in cassa integrazione o in mobilita' per almeno dodici mesi nell'anno precedente a condizione che nessun componente la famiglia possegga altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre all'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale e che il reddito del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.P.E.F. posseduto nell'anno precedente a quello d'imposta non superi l'importo della pensione minima I.N.P.S. se il nucleo familiare e' composto da una sola persona, dal doppio dell'importo della pensione mimina I.N.P.S., se composto da due persone.
Nell'ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due il limite del reddito familiare e' determinato aggiuegendo all'importo di cui al comma precedente, un importo pari a L. 5.000.000 per ogni persona eccedente il numero di due.
(Omissis). 1X665254
Il comune di TICINETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare la scelta della giunta municipale adottata con deliberazione n. 10 del 30 gennaio 2001 per la applicazione nell'anno 2001 dell'aliquota I.C.l. nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili:
abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille con riduzione di L. 200.000;
edifici non locati o sfitti: aliquota pari al 7 per mille (si considerano quegli immobili che, seppur idonei all'uso sono sottratti volontariamente alla locazione);
immobili tenuti a disposizione: aliquota pari al 7 per mille (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come seconde case); Di non provvedere all'applicazione delle riduzioni cosi come previste dall'art. 3, commi 55 e successivi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale.
(Omissis). 1X665255
Il comune di TOCENO (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 1X665256
Il comune di TOMBOLO (provincia di Padova) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
a) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica un'aliquota del 4,5 per mille ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;
b) per tutte le altre fattispecie imponibili I.C.I. si applica l'aliquota del 4,8 per mille.
(Omissis). 1X665257
Il comune di TRINITA' (provincia di Cuneo) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 2001 nelle seguenti misure:
5 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
6 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione non principale e per gli altri immobili;
7 per mille per immobili non locati e per terreni edificabili; di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facolta' e opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662/1996 e dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997:
non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale);
non ci si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8, comma 1, ultimo periodo del d.-l. n. 504/1992 come modificato dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti), resta fissata in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta. La presente detrazione e' aumentata a L. 300.000 per le prime abitazioni di proprieta' di disabili e di titolari di pensioni sociali, privi di altri redditi;
viene considerata abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune;
viene fissata l'aliquota del 2 per mille per le unita' immobiliari oggetto dei seguenti interventi:
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, recupero d'immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio lavori. di agevolare la costituzione di nuove attivita' economico-produttive, esonerando dall'imposta i fabbricati accatastati al gruppo D, posseduti dai soggetti passivi di cui all'art. 3 del d.l. n. 504/1992 che iniziano nuove attivita' dal 1o gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:
dai 3 ai 10 dipendenti: imposta non dovuta per anni 2;
dagli 11 ai 30 dipendenti: imposta non dovuta per anni 3;
dai 31 ai 50 dipendenti: imposta non dovuta per anni 5;
oltre i 50 dipendenti: imposta non dovuta per anni 10.
(Omissis). 1X665258
Il comune di URBISAGLIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, per le motivazioni meglio dette in premessa, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 5,5 per mille; di disporre altresi' che restano confermate le detrazioni gia' in vigore alla data del 31 dicembre 2000, nonche' le medesime esenzioni introdotte con l'atto consigliare n. 9 del 18 febbraio 1998 previste per gli interventi di recupero dei fabbricati siti nel centro storico di questo comune. di precisare, infine, che la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale viene estesa anche alle pertinenze, cosi' come gia' previsto nell'atto consiliare n. 2 del 18 febbraio 2000.
(Omissis). 1X665259
Il comune di VAL DI NIZZA (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare nella misura del 6 per mille, per tutte le categorie di immobili, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 1X665260
Il comune di VALDERICE (provincia di Trapani) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire, (Omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, relativa alle abitazioni principali nella misura del 5 per mille; di confermare, rispetto all'anno d'imposta 2000, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000 elevabile a L. 300.000 per gli ultrassessantacinquenni con nucleo familiare il cui reddito nell'anno d'imposta 2000, oltre che riferito all'unita' immobiliare per la quale si ha diritto alla detrazione, sia costituito unicamente da una pensione sociale o da un assegno sociale o da una pensione integrata al trattamento minimo e sempre che tutti i componenti il nucleo familiare non siano proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento su immobili ex art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), su tutto il territorio nazionale; 3. di estendere l'agevolazione di cui al punto 1), cioe' l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, alle abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ad un suo familiare (parente in linea retta entro il primo grado: genitori, figli del soggetto passivo) che ivi sia residente sin dal primo gennaio dell'anno d'imposta 2001; 4. di fissare, inoltre, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 relativamente a tutte le unita' immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura del 6,5 per mille.
(Omissis). 1X665261
Il comune di Varedo (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). confermare anche per l'anno d'imposta 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille. confermare l'elevazione della detrazione di cui all'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122 da L. 200.000 a L. 300.000 per coloro che hanno i seguenti requisiti:
a) come loro unica proprieta' immobiliare la casa nella quale abitano e, nell'ambito del comune di Varedo, un box adibito ad uso esclusivo del soggetto passivo dell'imposta;
b) una rendita catastale complessiva, per le proprieta' di cui alla precedente lettera, non superiore a L. 800.000;
c) un reddito annuo da stabilirsi tenendo conto del numero dei componenti il nucleo famigliare, avente come parametro quanto stabilito dalla legge n. 153/1988, come da tabella allegata. Dare atto che il diritto di cui al punto precedente sussiste qualora il soggetto passivo dell'imposta sia in possesso di tutti i requisiti indicati sotto le lettere a), b), c). dare altresi' atto che la detrazione di L. 300.000 spetta al soggetto passivo d'imposta il cui nucleo famigliare e' composto di una sola persona e che abbia i seguenti requisiti:
a) abbia compiuto il sessantesimo anno d'eta';
b) il reddito non sia superiore a L. 19.937.000;
d) sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1.
(Omissis). 1X665262
Il comune di VELEZZO LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2000 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella seguente misura, del 5 per mille per abitazione principale - del 5,5 per mille per abitazioni secondarie e terreni. 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di iI L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665263
Il comune di VELTURNO FELDTHURNS (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. per l'anno 2001 e' approvata l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili in misura minima del 4 per mille. 2. per l'anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, e' stabilita in misura fino a concorrenza dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unita' immobiliare.
(Omissis). 1X665264
Il comune di VIAREGGIO (provincia di Lucca) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno d'imposta 2001 le seguenti aliquote (I.C.I.):
A. aliquota ridotta pari al 2 per mille per:
gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati ai sensi dell'art. 2 comma e della legge n. 431/1998 per i quali si applicano le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art. 2 della predetta legge, purche' sia presentata autocertificazione come previsto dall'art. 3-bis del regolamento comunale. Tale certificazione vale fino a quando sussista il diritto alla agevolazione predetta, la cui eventuale cessazione deve essere comunicata dal contribuente.
B. aliquota ridotta, pari al 4,5 per mille, per:
1) le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Viareggio, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
2) i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, purche' le unita' immobiliari e relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3) le persone fisiche proprietarie di abitazioni con relative pertinenze locate con contratto registrato ai sensi della legge n. 392/1978, a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale e che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale; tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata annuale I.C.I., a saldo; tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso.
4) le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Viareggio per l'unita' immobiliare e relative pertinenze adibita a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto (comodatario) che l'utilizzava abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagralici e vi abbia effettiva dimora, tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata annuale I.C.I. a saldo; tale certificazione vale fino a successiva variazione da presentarsi entro la data suddetta con comunicazione scritta dal contribuente stesso;
5) l'unita' immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione comportera' finche' dura il ricovero e a condizione che l'unita' immobiliare e relative pertinenze non risulti locata e sia tenuta comunque a disposizione.
6) gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati come abitazione principale dagli Istituti autonomi per le case popolari;
7) l'unita' immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che sia a propria esclusiva disposizione e che non risulti locata.
C. aliquota ordinaria pari al 7 per mille per:
1) tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni (categorie C1, A10, D, B);
2) i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
3) le unita' immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell'anno 2001, risultino non locate o comunque a disposizione da meno di due anni. Si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale. 4) Tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti.
D. Aliquota pari al 9 per mille:
in deroga alla aliquota massima del 7 per mille, alle unita' immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell'anno 2001, risultino non locate o comunque a disposizione da oltre due anni si applica la maggiorazione del 2 per mille cosi' come previsto dalla legge n. 431/1998 art. 2 comma 3 e 4; tale aliquota vale anche per le pertinenze degli stessi. Si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale.
(Omissis). 1X665265
Il comune di VOGOGNA (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di mantenere l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
5 per mille, con detrazione di L. 200.000, per l'abitazione principale;
7 per mille, per tutti gli altri fabbricati e le aree edificabili;
4 per mille, per coloro che realizzano interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale per la disciplina delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.
(Omissis). 1X665266
Il comune di ZANDOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 4 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:

.

Aliquota ordinaria 5,5 per mille

Aliquota abitazione principale 4,5 per mille

Abitazioni locate con contratto
registrato utilizzate come
abitazione principale (
art. 4, comma 1, legge n. 556/1996) 4,5 per mille

Alloggi non locati 5,5 per mille

Immobili diversi da abitazione 5,5 per mille

Enti senza scopo di lucro 4 per mille

Fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti di cui
all'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 4 per mille

Abitazione principale degli
anziani o disabili ai sensi
dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 4,5 per mille
(Omissis). 1X665267
Il comune di ACI CATENA (provincia di Catania) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). a. stabilire, per l'anno 2001, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del:
5,2 per mille, aliquota ordinaria;
4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, terreni agricoli;
5 per mille unita' immobiliari affittate con contratto registrato;
7 per mille aree fabbricabili. b. determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 1X665268
Il comune di ACIREALE (provincia di Catania) ha adottato, il 3 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. l'aliquota per l'abitazione principale e' stabilita nella misura del 5 per mille; 2. l'aliquota per i terreni agricoli, aree edificabili ed altri fabbricati e' stabilita nella misura del 6 per mille; 3. la detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 1X665269
Il comune di ACRI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore nell'anno finanziario 2000 e conseguentemente fissare per l'anno 2001 le seguenti percentuali di imposta:
a) immobili adibiti ad abitazione principale: 6 per mille;
b) altri immobili esistenti nel territorio comunale: 7 per mille; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
(Omissis). 1X665270
Il comune di ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. Le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 sono determinate come di seguito esposte:
a) aliquota abitazione principale 5 per mille;
b) aliquota altri immobili 6 per mille;
c) detrazione per abitazione principale L. 200.000;
d) ulteriore detrazione di L. 80.000 ai pensionati possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una pertinenza alla data del 1o gennaio 2001 e che rientrano nella seguente fattispecie:
1) aver compiuto il 65o anno di eta' se uomo e il 60o se donna al 1o gennaio 2001;
2) pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e assegno sociale;
3) componenti il nucleo familiare titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi:
nucleo composto da una persona L. 10.000.000 (reddito 2000);
nucleo composto da piu' persone L. 16.000.000 (reddito 2000);
e) la detrazione di L. 80.000 di cui al punto d) sara' riconosciuta anche nei seguenti casi;
ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi e' un portatore di handicap al 100% il cui reddito familiare sia inferiore ai 16.000.000 e che i componenti siano esclusivamente possessori dell'unico immobile adibito ad abitazione principale oltre ad una sua pertinenza.
f) aliquota agevolata del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
g) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze ancorche' iscritte distintamente in catasto. Nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite piu' pertinenze, l'aliquota dell'abitazione principale viene applicata ad una sola unita' immobiliare di pertinenza con eventuale estensione della detrazione nel caso in cui la stessa non fosse interamente assorbita dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665271
Il comune di AGLIENTU (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'l.C.I. - imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2001:
a) aliquota da applicare per tutti gli immobili situati nel territorio comunale 4,5 per mille;
b) Omissis;
c) Omissis;
d) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno.
(Omissis). 1X665272
Il comune di ALBAIRATE (provincia di Milano) ha adottato il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I. e detrazione per la prima casa:
aliquota I.C.I. prima casa 4 per mille;
detrazione prima casa L. 200.000;
aliquota altri immobili 5,5 per mille.
(Omissis). 1X665273
Il comune di ALBANELLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota unica dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari; 3. di determinare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 1X665274
Il comune di ALBEROBELLO (provincia di Bari) ha adottato, il 25 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e precisamente:
a) nella misura del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel Comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b) nella misura del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico, o architettonico localizzati nel centro storico; tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
c) nella misura del 5 per mille per l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 1o grado, che la occupano quale abitazione principale.
d) nella misura del 5,75 per mille per tutti gli altri soggetti. 2. di confermare, per l'anno 2001, la misura della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale occupata direttamente dal soggetto passivo, di L. 220.000 come da delibera di C.C. n. 23 del 28 febbraio 2000; 3. di confermare l'applicazione della ulteriore detrazione di L. 280.000 per i titolari di:
pensione sociale;
assegno sociale;
trattamento al minimo INPS; Condizione, nei casi di cui al punto 3 e' che il nucleo familiare sia composto da unica persona; 4. di confermare, infine, la ulteriore detrazione di L. 150.000, anche per l'anno 2001, per le abitazioni principali dei contribuenti che abbiano le condizioni sociali, requisiti e reddito di seguito descritte:
a) famiglie con portatori di handicap:
famiglie che includono portatori di handicap con attestato di invalidita' non inferiore al 100% con reddito familiare complessivo, imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno 2000, non superiore a L. 12.000.000 pro-capite;
portatore di handicap unico componente del nucleo familiare con attestato di invalidita' non inferiore al 75%;
b) famiglie di pensionati:
pensionati ultrasessantacinquenni alla data del 1o gennaio 2001 titolari di sola pensione sociale (nucleo composto da piu' persone);
pensionati con reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensioni e abitazione non superiore ai seguenti valori:
nucleo composto da una persona L. 12.000.000 (reddito imponibile I.R.P.E.F. anno 2000);
nucleo composto da piu' persone L. 18.000.000 (reddito imponibile I.R.P.E.F. anno 2000);
c) famiglie in particolari condizioni socio-economiche:
disoccupati al 1o gennaio 2001 iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;
inoccupati che abbiano perso la indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso del 2000.
Condizione essenziale, in entrambi i casi di cui alla lettera c), e' che i componenti del nucleo familiare non svolgano attivita' lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 12.000.000 (reddito imponibile I.R.P.E.F. anno 2000).
CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO
ALLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI AI PUNTI 3) E 4) I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione); sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A1 (tipo signorile), A8 (ville). Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile IRPEF 2000. Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 2000 per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001. Che l'immobile non sia sublocato o ceduto ad altri in uso o comodato. L'ulteriore detrazione compete fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
(Omissis). 1X665275
Il comune di ALFONSINE (provincia di Ravenna) ha adottato, il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) e c) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata e inoltre ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti d) e e) per i quali e' stabilita un'aliquota ridotta;
b) aliquota maggiorata nella misura del 6,5 per mille per:
immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale dati in locazione od occupati stabilmente e relative pertinenze;
aree fabbricabili;
c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per:
unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata stabilmente, ovvero tenuta a disposizione e relative pertinenze;
d) aliquota ridotta nella misura del 5,8 per mille:
unita' imimobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti compreso le relative pertinenze;
e) aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per:
alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2, comma 3 e 4, della legge n. 431/1998, nonche' in base a quanto previsto dal capo V, art. 13 della legge n. 431/1998, relativamente alla nullita' delle pattuizioni contrarie alla legge; l'aliquota ridotta va applicata in relazione al periodo di locazione dell'alloggio nell'anno 2001 ed a condizione che venga esibita, al servizio tributi del comune di Alfonsine, entro il termine del pagamento del saldo l.C.I., copia del contratto concordato regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti gia' in essere; la mancata presentazione della documentazione ricbiesta, comportera' la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota ridotta.
2. di determinare in L. 220.000 dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
3. di determinare in L. 500.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati.
FAMIGLIE DI PENSIONATI Nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative, che includano almeno un pensionato di oltre sessantacinque anni alla data 1o gennaio 2001, aventi i seguenti requisiti:
reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'anno 2000, non superiore a lire 16 milioni per il primo componente aumentato di lire 15 milioni per gli altri ulteriori componenti.
FAMIGLIE ASSISTITE Nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1o gennaio 2001.
FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP Nuclei familiari che includono portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75% aventi i seguenti requisiti:
reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'anno 2000, non superiore a lire 16 milioni pro-capite.
FAMIGLIE DI GIOVANI COPPIE Nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli aventi i seguenti requisiti:
essere coniugati o conviventi da non oltre 4 anni alla data del 1o gennaio 2001;
reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'anno 2000, non superiore a lire 16 milioni pro-capite.
FAMIGLIE A BASSO REDDITO Nuclei familiari non beneficiari della ulteriore detrazione, secondo quanto gia' previsto per i precedenti casi sociali, aventi i seguenti requisiti:
reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F., riferito all'anno 2000, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.
i componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
i requisiti richiesti, al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione di L. 500.000, devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2001;
il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile I.R.P.E.F. 2000.
il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile I.R.P.E.F. 2000, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1o gennaio 2001;
il contribuente deve presentare la richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.000;
la richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata al servizio tributi del comune di Alfonsine, oppure consegnata a mano al medesimo servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2001;
i contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta;
l'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sara' pubblicato presso il servizio tributi del comune di Alfonsine;
l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992. 4. di dare atto che, applicando le aliquote I.C.I. come determinate al punto 1) nonche' le detrazioni dall'imposta di cui ai punti 2) e 3), vengono rispettati le previsioni di bilancio e l'equilibrio dello stesso.
(Omissis). 1X665276
Il comune di ALLEGHE (provincia di Belluno) ha adottato, il 16 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille sull'abitazione principale, comprese le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione, nonche' per le unita' immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, a condizione che le stesse non siano locate; di fissare per l'anno 2001 al 7 per mille la misura dell'aliquota ordinaria che va applicata anche alle unita' immobiliari, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1o grado, adibite a loro abitazione principale; di confermare in Lire 250.000 la misura della detrazione concessa ai seguenti casi:
1. prima casa comprese le pertinenze limitatamente a quelle strettamente funzionali all'abitazione stessa;
2. unita' immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e/o disabili che acquisiscano la residenza permanente in istituti di ricovero, purche' non locate;
3. unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1o grado ed adibite a loro abitazione principale.
(Omissis). 1X665277
Il comune di ALTARE (provincia di Savona) ha adottato, il 2 e 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di riconfermare, (omissis), l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille e nella misura del 5,8 per mille per le sole abitazioni principali e le relative pertinenze all'abitazione principale; di riconfermare la detrazione per abitazione principale nella misura prevista dalla legge quantificata in lire 200.000;
(Omissis). di riconfermare la maggiore detrazione prevista per abitazione principale di lire 300.000 per pensionati a basso reddito di eta' pari o supenore a 65 anni, per disoccupati e cassaintegrati e per famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con invalidita' accertata del 100%). Tale detrazione e' soggetta a richiesta individuale annuale che assume la forma deIl'autocenificazione. Per le sole famiglie con soggetti portatori di handicap e' necessario allegare certificato della competente A.S.L.; di dare atto che l'articolo 6 del vigente regolamento prevede la possibilita' che un contitolare effettui il versamento anche per conto degli altri, previa comunicazione all'Ufficio tributi entro il 30 giugno 2001; di dare atto che l'articolo 19 equipara le unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai parenti in linea retta (genitori e figli) ad abitazione principale, previa comumeazione all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2001; di dare atto che le variazioni di dati ed elementi cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta devono essere comunicate entro il mese di giugno dell'anno successivo alla variazione, su appositi moduli predisposti dal Comune; sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego dei moduli predisposti, sempre che contengano tutti i dati necessari (articolo 21 vigente regolamento);
(Omissis); di modificare la propria precedente deliberazione n. 30 del 2 marzo 2001 relativamente alla determinazione della maggiore detrazione I.C.I. per alcune categorie di contribuenti; di aumentare la maggiore detrazione prevista per abitazione principale a lire 400.000 per pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore a 65 anni, per disoccupati e cassaintegrati e per famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti (o con invalidita' accertata del 100%). Tale detrazione e' soggetta a richiesta individuale annuale che assume la forma dell'autocertificazione, Per le sole famiglie con soggetti portatori di handicap e' necessario allegare certificato della competente A.S.L.
(Omissis). 1X665278
Il comune di ALTAVILLA MILICIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. l'aliquota I.C.l. viene fissata nella misura unica del 6 per mille per fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati; A. Detrazioni I.C.I.:
1) Lire 400.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei residenti;
2) Lire 400.000 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per le unita' immobiliare classificate in categoria da A/ 2 a A/6, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei residenti in possesso dei seguenti requisiti:
1) proprietari di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
2) proprietari di unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con responsabilita' di cura per non autosufficienti o disabili, nonche' al portatore di handicap capofamiglia (l'handicap deve essere certificato dalla commissione competente ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992); procedure:
1. Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I., in assenza di tale dichiarazione ogni ulteriore detrazione oltre quella base (L. 400.000) non risulta autorizzata.
2. Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.
3. La dichiarazione deve pervenire all'ufficio protocollo del Comune, via Loreto n. 60, entro il 30 giugno 2001. versamenti:
il versamento dell'imposta deve essere effettuato a norma dell'art. 10, comma 2, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nel testo sostituito daIl'art. 18, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(Omissis). 1X665279
Il comune di AMATRICE (provincia di Rieti) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. aliquota ridotta, da applicare alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residente nel Comune, per l'unita' immobiliare direttamente ad abitazione principale: 4,5 per mille; 2. aliquota da applicare ai soggetti passivi per altri fabbricati, diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille; 3. aliquota da applicare per i soggetti passivi per gli immobili che rientrano nelle categorie terreni fabbricabili: 5 per mille, ribadendo quanto stabilito dalla giunta comunale con propria delibera n. 83 del 26 giugno 1993. II) Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali a prescindere dalle quote di proprieta' (C.M. 26 maggio 1997, n. 144/E); la detrazione non puo' superare, in ogni caso, l'I.C.I. dovuta. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari vi dimorano abitualmente:
le disposizione di cui al presente capo si applicano anche alle unita' appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 1X665280
Il comune di ANNONE VENETO (provincia di Venezia) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di definire le aliquote e le detrazioni I.C.I. in vigore per l'anno 2001 nella misura sottoindicata:
aliquota prima casa: 5 per mille;
pertinenze abitazione principale: 5 per mille;
aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
aliquota fabbricati categoria A (escluso A/10), sfitti per piu' di sei mesi l'anno: 7 per mille;
assimilazioni ad abitazione principale: 5 per mille;
per immobili inagibili o inabitabili o inagibili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico, localizzati nel centro storico: 0,5 per mille;
detrazione per abitazione principale: L. 200.000.
(Omissis). 1X665281
Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 2001, nella misura del 5,8 per mille; 2. di mantenere, per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge e cioe' in L. 200.000.
(Omissis). 1X665282
Il comune di ARAGONA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. modificare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione per l'abitazione principale gia' determinate per il 1999 con deliberazione n. 70 del 16 marzo 1999, confermate con deliberazione n. 43 del 9 febbraio 2000, nel senso di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) diversificandola a seconda della destinazione degli immobili, come segue:
a) l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001 per gli immobili adibiti ad abitazione principale viene fissata nella misura del 4 per mille da applicare sulla base imponibile;
b) l'aliquota I.C.I., per l'anno 2001, per tutti gli altri immobili in aggiunta all'abitazione principale, viene fissata nella misura del 5,5 per mille da applicare sulla base imponibile;
c) fissare per l'anno 2001 la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di L. 500.000.
(Omissis). 1X665283
Il comune di ARNASCO (provincia di Savona) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille per la generalita' dei contribuenti. 2. non apportare all'articolazione dell'imposta modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni, sia per quanto attiene la diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi locati.
(Omissis). 1X665284
Il comune di ATRIPALDA (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). a. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. b. riconoscere la detrazione annua di L. 200.000:
1) all'abitazione principale;
2) alle pertinenze classificate in catasto C/2-C/6-C7 (cantina, garage, box, o posto auto) destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale; c. elevare a L. 500.000 la detrazione di cui al punto b):
1) ai contribuenti portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
2) ai contribuenti nel cui nucleo familiare sia compreso un portatore di handicap di cui al punto precedente e del quale il nucleo familiare ha responsabilita' di cura.
(Omissis). 1X665285
Il comune di AURONZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per quanto di competenza, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno 2001 in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
a) nella misura ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale come da regolamento;
b) nella misura del 7 per mille per gli immobili delle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
c) nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di confermare, per l'esercizio 2001, in esecuzione ai criteri stabiliti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in relazione al livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio l'aumento della detrazione a L. 300.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I., indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo "A" nella quale l'immobile e' iscritto.
(Omissis). 1X665286
Il comune di AZZANO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 1X665287
Il comune di BADOLATO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. per abitazioni principali al 4 per mille e per gli altri immobili l'aliquota del 7 per mille, cosi' come stabilito per l'anno 2000.
(Omissis). 1X665288
Il comune di BALDISSERO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. confermare, per l'anno 2001, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione degli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali viene parimenti confermata un'aliquota diversificata del 6 per mille, da applicarsi anche alle relative pertinenze. 2. confermare, altresi', per l'anno 2001, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/96, per tutte le abitazioni principali, pari a L. 200.000; 3. dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni; 4. dare atto che:
ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale sull'imposta e' da considerarsi abitazione principale:
a) l'unita' immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
c) l'unita' immobiliare di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnata;
d) l'unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune, a titolo di proprieta' o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
f) l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori, figli e al coniuge che nella stessa dimorano abitualmente. Tutte le pertinenze, intese quali il garage o box, il posto auto, la soffitta, la cantina, o altri similari, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, si considerano parti integranti dell'abitazione principale anche se distintamente iscritti ai fini catastali, purche' siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione; 5. dare atto che ai sensi dell'apposito regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 53 del 10 novembre 1997, i contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento per importi fino al limite di L. 20.000.
(Omissis). 1X665289
Il comune di BALESTRATE (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 1X665290
Il comune di BALME (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare, al 6 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. l'anno 2001, fermo restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa; di applicare l'aliquota ridotta del 3 per mille, per la durata di 3 anni dalla data di inizio lavori per interventi di recupero di immobili inagibili od inabitabili o d'interesse storico od architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti; di stabilire che alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione. L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computata per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte a catasto). Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.
(Omissis). 1X665291
Il comune di BARANELLO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.
(Omissis). 1X665292
Il comune di BARDI (provincia di Parma) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare e confermare per l'anno 2001 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 2. di determinare e confermare per l'anno 2001 nella misure di L. 230.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale come previsto dell'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
(Omissis). 1X665293
Il comune di BARGAGLI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire le norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune per l'anno 2001 nei modi seguenti:
aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unita' immobiliari ad uso abitazione principale: 4,8 per mille;
aliquota ridotta per le unita' immobiliari concesse con comodato gratuito, con contratto registrato, a parenti fino al secondo grado ed affini di primo grado (sono equiparati alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza). A queste abitazioni e' applicata, oltre l'aliquota del 4,8 per mille, la detrazione prevista per le stesse;
aliquota ridotta del 5,8 per mille per le unita' immobiliari locate, con regolare contratto di locazione registrato;
aliquota ridotta del 4 per mille per i titolari di unico reddito derivante da pensione sociale;
aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti: 2 per mille, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille; 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabili o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. all'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale da destinazione medesima si verifica; (Omissis). 7. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1957, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta dei terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancelleria dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo.
(Omissis). 1X665294
Il comune di BARI SARDO (provincia di Nuoro) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote a fini dell'imposta comunale sugli immobili come segue:
a) nella misura minima del 4 per mille da applicare sulla base imponibile per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
b) nella misura del 5,5 per mille per tutte le altre categorie di immobili, diverse dall'abitazione principale, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
c) nella misura del 5,5 per le aree fabbricabili.
(Omissis). 1X665295
Il comune di BARZAGO (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, con fissazione della stessa al 2,5 per mille per quei fabbricati inagibili o inabitabili, allocati in zona A, che verranno recuperati nell'anno 2001
In materia di detrazioni imposta comunale sugli immobili:
di consentire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi art. 4 del regolamento I.C.I., del soggetto passivo si detraggano, fino alla concorrenza del relativo ammontare, le seguenti somme:
L. 240.000 nel caso che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unita' immobiliare accatastata o da accatastare nella categoria A2;
L. 280.000 nel caso che il soggetto passivo sia proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unita' immobiliare accatastata o da accatastare nelle altre categorie;
L. 500.000. nel caso che il soggetto passivo proprietario o titolare di diritto di superficie, uso, usufrutto o abitazione su di unita' immobiliare accatastata o da accatastare in una qualunque categoria sia titolare di assistenza sociale erogata in base al regolamento comunale vigente.
(Omissis). 1X665296
Il comune di BELSITO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille sulle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, di confermare per gli altri immobili l'aliquota nella misura del 6 per mille; di confermare, la detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale.
(Omissis). 1X665297
Il comune di BELVEGLIO (provincia di Asti) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 1X665298
Il comune di BIANZE' (provincia di Vercelli) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'esercizio 2001, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come precedentemente stabilito con delibera C.C. n. 5 del 23 febbraio 2000; 2. di confermare, per l'esercizio 2001, la detrazione di L. 300.000/annue per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; 3. di confermare, per il 2001, la applicazione del disposto di cui al comma 56 dell'art. 3 legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis). 1X665299
Il comune di BISCEGLIE (provincia di Bari) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di applicare, per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 2001, le aliquote nelle seguenti misure:
Ordinaria: 5,15 per mille.
Ridotta: 4,5 per mille, per l'abitazione principale, cosi' come e' stata definita nel regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
Detrazione: L. 200.000 per l'abitazione principale.
Particolare: 7 per mille, per gli immobili sfitti ed inutilizzati;
Pertinenze: si applica analogo regime agevolativo previsto per le abitazioni principali nel limite massimo di 1 (uno) immobile per contribuente con le specificazioni previste dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
(Omissis). 1X665300
Il comune di BOGOGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 5 febbraio 2001 e il 28 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
4,5 per mille l'aliquota per le abitazioni adibite ad abitazione principale;
6 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili;
3 per mille per tutti gli interventi indicati nell'art. 1 comma 5 legge 449/1997;
(Omissis). 2. di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 1X665301
Il comune di BORGHETTO DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 21 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. l'aliquota I.C.I. e' stabilita, in misura unica, per l'anno 2001 nella percentuale del 5 per mille; 2. di dare atto, in conformita' all'art. 8, comma terzo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per quanto di competenza:
che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non viene assoggettata ad alcuna riduzione;
che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene determinata, fino alla concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
che la detrazione di cui sopra e' riconosciuta anche per immobili adibiti ad abitazione principale concessi in uso gratuito ai parenti del proprietario in linea retta o collaterale, entro il primo grado;
che, se, l'unita' immobiliare in parola e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione di cui sopra spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
che, per abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente;
(Omissis). 1X665302
Il comune di BORGO S. MARTINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili resta fissata uniformemente per ogni categoria di immobile nel 4,75 per mille in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 2. la detrazione spettante ai proprietari che occupano immobili adibiti a prima casa e' fissata in L. 200.000;
(Omissis). 1X665303
Il comune di BORGO PACE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire e confermare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille sugli immobili destinati ad abitazione principale e l'aliquota deI 7 per mille sugli immobili diversi dalla prima abitazione;
(Omissis). 1X665304
Il comune di BORGO VELINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. - imposta comunale sugli immobili - che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,9 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione confermando quindi la disciplina vigente nel 2000; di dare atto che ai sensi dell'art. 30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 a decorrere dal 2000 la pertinenze disciplinate dall'art. 3 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. hanno lo stesso trattamento fiscale di cui all'abitazione principale anche se non ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665305
Il comune di BOSA (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'esercizio 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) 4 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali cantine, garage e simili;
b) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti o posseduti in aggiunta all'abitazione principale; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 1X665306
Il comune di BOZZOLE (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili resta fissata uniformemente per ogni categoria di immobile nel 5 per mille in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 2. la detrazione spettante ai proprietari che occupano immobili adibiti a prima casa e' fissata in L. 200.000;
(Omissis). 1X665307
Il comune di BRACIGLIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di applicare, per l'anno 2001, l'I.C.I. al 6 per mille, ma abbassando l'aliquota per la prima casa al 4,7 per mille, confermando in L. 200.000 la detrazione per la prima casa;
(Omissis). 1X665308
Il comune di CADORAGO (provincia di Como) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. (omissis), di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,7 per mille, cosi' come stabilita negli ultimi esercizi; 2. di mantenere invariata, per i motivi specificati in premessa. la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale da parte di ultrasessantacinquenni titolari di pensione minima, in L. 350.000, con esclusione delle categorie di immobili A1, A8, A9; 3. di mantenere invariata, (omissis), l'aliquota agevolata al 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico come individuati dalla legge 1089/1939 localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o al recupero dei sottotetti, ex art. 1, comma 5, legge 449/1997;
(Omissis). 1X665309
Il comune di CALASCA CASTIGLIONE (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:
nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, detrazione che viene aumentata a L. 350.000 per le persone con un reddito annuo al di sotto del minimo vitale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 64 in data 30 novembre 1999.
(Omissis). 1X665310
Il comune di CALITRI (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di approvare l'aliquota dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001 nella misura del 6 per mille; di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
(Omissis). 1X665311
Il comune di CALOPEZZATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale, nella misura del 5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001, per le restanti categorie, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; 3. di confermare per l'anno la detrazione per l'abitazione principale nel modo seguente:
L. 350.000 per tutte le categorie sociali con reddito inferiore a L. 19.000.000, a nucleo familiare;
L. 200.000 per restanti contribuenti con redditi superiori a L. 19.000.000;
(Omissis). 1X665312
Il comune di CALVI DELL'UMBRIA (provincia di Terni) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). a) aree fabbricabili: 6 per mille; b) abitazioni principali: 5 per mille; c) altri fabbricati aliquota: 6,5 per mille.
(Omissis). 1X665314
Il comune di CAMPLI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. conferma l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001 nella misura unica del cinque per mille; 2. confermare l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 220.000, art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 art. 3 della legge 662/1996.
(Omissis). 1X665315
Il comune di CAMPODOLCINO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 31 gennaio 2001 e 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per le ragioni tutte riportate in premessa, con effetto dal 1o gennaio 2001, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge finanziaria 1997 (n. 662 del 23 dicembre 1996) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, come segue:
a) aliquota ordinaria 7 per mille;
b) aliquota abitazione principale 6 per mille;
(Omissis).
2. di aumentare, con effetto dal 1o gennaio 2001, da L. 300.000 a L. 400.000 detrazione ai fini del calcolo I.C.I. per l'abitazione principale;
3. di confermare per l'anno 2001 il valore delle aree fabbricabili:

=====================================================================
| Località |
Zona PRG |Campodolcino-Fraciscio-Motta|Restante territorio ===================================================================== B2 con volumetria di| | 2 mc./mq. |Lire 100.000 al mq. |Lire 50.000/mq. --------------------------------------------------------------------- B3 con volumetria di| | 2 mc./mq. |Lire 80.000 al mq. |Lire 40.000/mq. --------------------------------------------------------------------- C1 con volumetria di| | 1,5 mc./mq |Lire 70.000 al mq. |Lire 30.000/mq. --------------------------------------------------------------------- C2 volumetria 1,5 | | mc./mq. con piano | | attuativo |Lire 40.000 al mq. |Lire 20.000/mq. --------------------------------------------------------------------- C3 volumetria di 1 | | mc./mq. |Lire 50.000 al mq. |Lire 30.000/mq. --------------------------------------------------------------------- D1 con volumetria di| | 3 mc./mq. |Lire 40.000 al mq. |Lire 20.000/mq. --------------------------------------------------------------------- T1 | | turistico-ricettiva | | 2,5 mc./mq. |Lire 50.000 al mq. |Lire 50.000/mq.

(Omissis). 1X665316
Il comune di CANZO (provincia di Como) ha adottato, il 22 e 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 le agevolazioni deliberate per l'anno 2000 come risulta dalla deliberazione consiliare n. 16 del 28 febbraio 2000 e di aggiungerne delle altre:
1. di stabilire che le agevolazioni I.C.I. per l'anno 2001 sono le seguenti:
a) 5,5 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale, 5,5 per mille per le pertinenze delle case locate con regolare contratto d'affitto annuale registrato a persona residenti nel comune di Canzo alla data del 1o giugno dell'anno in cui si paga l'imposta e da almeno 3 mesi;
5,5 per mille per le pertinenze delle case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado residenti nel comune di Canzo alla data del 1o giugno dell'anno in cui si paga l'imposta e da almeno 3 mesi;
b) nei casi di ristrutturazione di cui al d. P.R. n. 457/1978 art. 31 c.1 lettera c) d) e), d'immobili ubicati nel centro storico, cosi' com'e' individuato secondo la disciplina urbanistica vigente, si applica un'aliquota agevolata a partire della data d'ultimazione lavori al 31 dicembre del quinto anno solare successivo. Tale aliquota agevolata e' determinata per l'anno 2001:
4 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze;
5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione secondaria. Si demanda alle deliberazioni successive, che disciplineranno le aliquote I.C.I. fino l'anno 2004, la definizione dell'aliquota agevolata da applicarsi anno per anno. 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
(Omissis). 4. di fissare in L. 240.000 la detrazione d'imposta da applicare alle unita' immobiliari adibite alla prima casa. La detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' aumentata a L. 480.000 limitatamente ai soggetti che si trovano in situazione di disagio economico-sociale, determinato dalla presenza nel nucleo familiare di un soggetto portatore d'invalidita' superiore al 70%. 1. di stabilire che le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, confermando quelle in vigore per l'anno 2000, sono le seguenti:
a) 5,5 per mille abitazione principale: case locate con regolare contratto di affitto annuale registrato a persone residenti nel comune di Canzo alla data del 1o giugno dell'anno in cui si paga l'imposta e da almeno 3 mesi;
case concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado residenti nel comune di Canzo alla data del 1o giugno dell'anno in cui si paga l'imposta e da almeno 3 mesi;
b) 7 per mille case locate a persone non residenti nel comune di Canzo alla data del 1o giugno e da almeno 3 mesi;
tutti gli altri immobili non indicati nella precedente ipotesi.
(Omissis). 1X665317
Il comune di CARMIGNANO (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, da applicare sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; 2. di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. imposta comunale sugli immobili da applicare, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, da parte delle persone fisiche soggetti passivi d'imposta residenti nel comune e dei soci assegnati di cooperative edilizie a proprieta' indivisa anch'essi residenti nel comune; 3. di dare atto che, come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia:
a) ai fini delle agevolazioni si considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locata, quando questi abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
b) il trattamento fiscale riservato ai fini I.C.I. all'abitazione principale e' esteso ad una pertinenza dell'abitazione principale, individuata (a norma dell'art. 6 del regolamento) nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
si considera pertinenza dell'abitazione principale una sola unita' immobiliare individuata tra quelle classificate o classificabili catastalmente nelle categorie C/2, C/6 o C/7;
il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della abitazione nella quale dimora abitualmente;
la pertinenza non sia locata e sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
in caso di titolarita' di piu' immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, il trattamento fiscale per l'abitazione principale e' esteso esclusivamente ad una sola unita' immobiliare (C/2, C/6 o C/7 a scelta del contribuente. Gli altri fabbricati non usufruiscono del trattamento agevolato;
la detrazione di imposta spetta esclusivamente per l'abitazione principale. Se l'ammontare dell'unica detrazione spettante non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza, come sopra individuata, dell'abitazione principale medesima. 4. di dare atto che viene applicata per l'anno 2001 la detrazione di L. 200.000 complessive per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 8 comma 2, salvo quanto stabilito al punto successivo. 5. di stabilire per l'anno 2001 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di L. 300.000 (anziche' di L. 200.000) a favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:
a) il nucleo familiare del contribuente, come risultante all'anagrafe, sia composto esclusivamente da pensionati che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta' al 1o gennaio 2001, e da eventuali familiari a loro carico;
b) il reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2000 del nucleo familiare non sia superiore ai seguenti limiti:
L. 14.200.000 per i nuclei composti da una sola persona;
L. 21.300.000 per i nuclei composti da due o piu' persone, sempre a condizione che i componenti del nucleo siano esclusivamente pensionati o familiari a loro carico;
c) il reddito complessivo lordo ai fini I.R.P.E.F. per l'anno 2000 del nucleo familiare derivi esclusivamente da pensioni e dall'abitazione per la quale si richiede la detrazione e da sue pertinenze anche se accatastate autonomamente;
d) il contribuente e gli altri componenti del suo nucleo familiare non possiedano in tutto il territorio nazionale altri immobili oltre all'abitazione per la quale si richiede la detrazione ed alle sue eventuali pertinenze;
e) l'abitazione per la quale si richiede la detrazione di L. 300.000 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A/8, A/9;
i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 1o gennaio 2001; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2001 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile. 6. di stabilire che per usufruire della detrazione di L. 300.000 il contribuente debba presentare all'ufficio tributi una domanda redatta su apposito modulo, da cui risultino le condizioni sopra indicate. La domanda dovra' essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 2000 o, se il contribuente acquisisce l'immobile adibito ad abitazione principale dopo detto termine, entro il 20 dicembre 2001. Quando non risultino presenti tutte le condizioni richieste, il competente ufficio comunale respinge la domanda con provvedimento motivato e richiede al contribuente il pagamento della maggiore imposta dovuta. In tal caso non vengono applicate sanzioni quando il comportamento del contribuente sia dovuto a obiettive condizioni di incertezza, o comunque si verifichi una delle cause di non punibilita' previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.
(Omissis). 1X665318
Il comune di CAROSINO (provincia di Taranto) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di approvare l'aliquota I.C.l. per l'anno 2001 di seguito riportata:
a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche, per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivise, nonche' per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro nella misura del 5 per mille;
b) immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni e fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nella misura del 6,5 per mille;
c) di stabilire in fine ai sensi della citata norma che la detrazione applicabile per le unita' immobiliari di cui al punto a) del dispositivo della presente deliberazione, e' fissato nell'ammontare di L. 200.000 annue;
d) di dare atto che l'aliquota di cui al punto a) e la detrazione di cui al punto c), si applicano anche alle unita' immobiliari equiparate all'abitazione principale, ai sensi del regolamento dell'I.C.I. approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 6 aprile 1999, esecutiva;
e) di confermare quanto stabilito con deliberazione della G.M. n. 40 del 21 marzo 2000 in materia di valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini I.C.I.
(Omissis). 1X665319
Il comune di CARTOSIO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 2001 e 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Cartosio nella misura unica del 5 per mille;
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica di L. 200.000 rapportate ad anno, per la generalita' dei contribuenti; 3. di riconoscere la detrazione di cui al punto 1 - anche per le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che detti parenti abbiano la residenza anagrafica ed il domicilio nell'abitazione in questione; 4. di dare atto che l'applicazione della detrazione nelle ipotesi di cui al precedente punto 3 - subordinata alla presentazione al comune di apposita richiesta in tal senso da parte del proprietario interessato, entro il 31 dicembre 2001.
(Omissis). 1X665320
Il comune di CASALVOLONE (provincia di Novara) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille; 2. di confermare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
(Omissis). 1X665321
Il comune di CASEI GEROLA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001; di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, e' applicabile per l'anno 2001 nei confronti dei soggetti sottoindicati, e con le modalita' di cui al seguente prospetto:
1. Categoria dei sogetti beneficiari:
a) pensionati;
b) coniugi a carico dei pensionati;
c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile.
2. Prospetto per la detrazione:

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE =====================================================================
COMPONENTI | | | |
NUCLEO | 500.000 1.a | 400.000 2.a | 300.000 3.a | 250.000 4.a
FAMILIARE | fascia | fascia | fascia | fascia ===================================================================== 1 persona | 9.000.000 |10.698.000 |12.481.000 |14.264.000 --------------------------------------------------------------------- 2 persone |14.710.000 |17.653.000 |20.595.000 |23.537.000 --------------------------------------------------------------------- 3 persone |18.900.000 |22.680.000 |26.460.000 |30.250.000 --------------------------------------------------------------------- 4 persone |22.700.000 |27.100.000 |31.560.000 |36.100.000 --------------------------------------------------------------------- 5 persone |26.300.000 |31.500.000 |36.820.000 |42.000.000 --------------------------------------------------------------------- 6 persone |29.800.000 |40.000.000 |46.500.000 |53.200.000

(Omissis). 1X665322
Il comune di CASLINO D'ERBA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune per l'anno 2001 nel modo seguente:
aliquota ordinaria del 5,9 per mille su tutte le unita' immobiliari. 2. di confermare in lire 300.000 (euro 154,94) l'importo della detrazione per tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
pensionati il cui nucleo familiare sia formato da una sola persona con un reddito non superiore a lire tredici milioni lordi per l'anno 2000;
pensionati il cui nucleo familiare sia composto da due persone con un reddito complessivo non superiore a lire ventitremilioni lordi per l'anno 2000. 3. di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 1X665323
Il comune di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 14 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, comprese le unita' immobiliari possedute, a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 4 per mille;
b) unita' immobiliari adibite ad abitazione, tenute a disposizione e non locate aliquota 7 per mille;
c) tutti gli altri immobili, comprese anche le unita' immobiliari locate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale aliquota 6,3 per mille. 2. di determinare ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'anno 2001, le detrazioni d'imposta come da prospetto seguente:
a) abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, dimorante abitualmente nell'immobile, riferito all'anno 2000 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai seguenti valori:

===================================================================== Numero componenti nucleo familiare | Importo Lire ===================================================================== 1 | 9.100.000 2 |15.107.000 3 |19.423.000 4 |23.200.000 5 |26.976.000 6 |30.573.000 7 e oltre |34.170.000 detrazione L. 500.000
b) per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa detrazione L. 200.000;
c) di non prevedere particolari riduzioni d'imposta avendo gia' deliberato l'applicazione di un'aliquota ridotta per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665324
Il comune di CASTEL DI LAMA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire nelle seguenti misure l'aliquota di applicazione, per l'anno 2001, della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, residente nel comune: 5 per mille;
b) altri immobili, soggetti all'imposta: 7 per mille. di confermare a L. 300.000 la detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale per i seguenti soggetti passivi residenti nel comune:
a) anziani che abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' al 1o gennaio 2001 e con un reddito lordo non superiore a L. 10.000.000 se soli ovvero con un reddito lordo non superiore a L. 20.000.000 se il nucleo familiare e composto da due o piu' persone;
b) nuove coppie che si costituiranno nel corso del 2001 con un reddito familiare lordo non superiore a L. 40.000.000. di dare atto che ai fini dell'applicazione dell'imposta si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal regolamento comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 80 del 30 novembre 1999 in materia di definizione di abitazione principale, di estensione delle agevolazioni alle pertinenze dell'abitazione principale e di definizione di area fabbricabile.
(Omissis). 1X665325
Il comune di CASTELLAFIUME (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di fissare per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 20 dicembre 1992, aliquota gia' applicata per l'anno 2000.
(Omissis). 1X665326
Il comune di CASTELLETTO DI BRANDUZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 3 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislaivo 30 dicembre 1992, n. 504 raliquota I.C.I al 5 per mille per le seguenti unita' immobiliari:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa. In caso di contitolarita' nella proprieta' dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 5 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992;
unita' abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza del 15 giugno 2001 ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune;
abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegata copia del contratto registrato;
aree fabbricabili;
terreni agricoli. 2. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, per altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai punti 3, 4 e 5; 3. di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. agevolata a 4 per mille per i fabbricati ex rurali accatastati in cat. D/10; 4. di determinare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2000. Il soggetto passivo d'imposta dovra' allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e riscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino; 5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ovvero da cittadini temporaneamente residenti all'estero; 6. di confermare per l'anno 2001, in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, fatti salvi i casi di cui al successivo punto 7); 7. di elevare, per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta relativa all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti:
A) essere residenti nel comune di Castelletto di Branduzzo;
B) essere proprietari, ovvero titolari dei diritto di usufrutto, uso od abitazione di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale;
C) non possedere alcuna altra proprieta' immobiliare nell'ambito del territorio italiano;
D) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A1 - A/8 - A/9;
E) ssere pensionato o non in condizione lavorativa;
F) aver compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1o gennaio 2001;
G) avere percepito, nell'anno 2000, un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F., riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a L. 26.500.000, escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze.
Le condizioni di cui alle lettere B), C) e D) devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1o gennaio 2001.
Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 15 giugno, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 2000 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza puo' essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i redditi percepiti.
(Omissis). 1X665327
Il comune di CASTELNUOVO MAGRA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001 il seguente sistema di aliquote I.C.I. - imposta comunale sugli immobili:
a) aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze (categorie catastali C2 e C6), ivi comprese:
abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
alloggio regolarmente assegnato dall'istituto autonomo case popolari;
unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;
l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fimo al secondo grado in linea retta o ad affini fino al primo grado, a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza;
due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime;
l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti non locata;
b) aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse dalla principale;
c) aliquota ordinaria del 6,5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti detrazioni d'imposta:
detrazione d'imposta di L. 240.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale con esclusione delle pertinenze e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ed affini.
Maggiore detrazione pari a L. 320.000 per le unita' immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale riferite a:
soggetti passivi possessori di prima ed unica casa su tutto il territorio nazionale, che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;
b) soggetti aventi un reddito familiare complessivo non superiore al minimo di pensione INPS per l'anno 2001 comprese le rendite esenti da tassazione o tassate alla fonte, al netto degli assegni familiari;
c) richiedenti che si trovino in documentate situazioni di carattere sociale valide ad ottenere interventi di assistenza sociale, come disciplinati dal regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 24 gennaio 1991.
L'applicazione delle agevolazioni nel caso sub. b) e c) e' comunque subordinata alla condizione che nessun altro componente del nucleo familiare possegga immobili;
Modalita' di riconoscimento della maggiore detrazione.
Coloro che ritengano di aver diritto alla maggiore detrazione per l'anno 2001 dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 31 maggio 2001. La domanda dovra' essere redatta su appositi moduli messi a disposizione dal comune con autocertificazione della situazione reddituale.
La Maggiore detrazione non e' inoltre applicabile, agli immobili di cui al comma 4, art. 8, decreto legislativo 504/1992 come novellato dall'art. 3 comma 55 legge 662/1996.
(Omissis). 1X665328
Il comune di CASTELVERDE (provincia di Cremona) ha adottato, il 22 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001 nella misura didifferenziata del 5,5 per mille; 2. di applicare in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si fa esplicito riferimento all'art. 9 del vigente regolamento applicativo dell'imposta comunale sugli immobili; 3. di stabilire in L. 300.000, ad integrazione delle vigenti norme regolamentari, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale per i cittadini anziani residenti, proprietari dell'immobile occupato, di eta' non inferiore a sessantacinque anni con un reddito non superiore al minimo vitale e per i cittadini della medesima fascia di eta' in qualita' di proprietari dell'immobile occupato e solo dell'immobile stesso la cui rendita catastale del fabbricato medesimo non sia superiore a L. 800.000;
(Omissis). 1X665329
Il comune di CASTRIGNANO DEL CAPO (provincia di Lecce) ha adottato, il 30 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, di determinare l'aliquota nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale oltre alle pertinenze, e del 6 per mille per tutti gli altri. Che la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000.
(Omissis). 1X665330
Il comune di CAVA DE' TIRRENI (provincia di Salerno) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). determinare, conseguentemente, le aliquote I.C.I., per l'anno 2001, nelle seguenti misure:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota ridotta 5,2 per mille per l'abitazione principale ed assimilate, come da regolamento, con la detrazione di L. 200.000, per la sola abitazione principale del soggetto passivo e per le abitazioni con contratti convenzionati ai sensi della legge n. 431/1998 ed aree edificabili in zona industriale. 1X665331
Il comune di CERRETO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote I.C.I.:
abitazione principale: 5 per mille;
seconda abitazione e altri fabbricati: 6 per mille;
aree edificabili: 4,5 per mille. 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665332
Il comune di CESSAPALOMBO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille fissando la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; di determinare per l'anno 2001 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 1X665333
Il comune di CHIOPRIS VISCONE (provincia di Udine) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 7 per mille per le case sfitte e per le aree edificabili residenziali, industriali, artigianali e commerciali; 2. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 5,7 per mille per gli altri tipi di immobili; 3. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665334
Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che verra' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.
(Omissis). 1X665335
Il comune di CITTA' SANT'ANGELO (provincia di Pescara) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). A) Applicare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dal 1o gennaio 2001, con l'osservanza della definizione dell'immobile soggetto d'imposta, della base imponibile delle riduzioni e detrazioni disciplinate nel regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 124 del 30 dicembre 1998, modificato con consiliare n. 53 del 17 dicembre 1999:
1) aliquota ordinaria 7 per mille;
2) per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: aliquota 4,5 per mille;
3) per i soggetti passivi, per un periodo comunque non superiore a un anno, relativamente ai fabbricati realizzati e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota 4 per mille; Riduzioni e detrazioni:
a) per i fabricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come definiti ed individuati dagli articoli 19 e 28 del regolamento comunale, l'imposta e' ridotta del 50 per cento;
b) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggeto passivo e quelle ad esse equiparata ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
c) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attivita' di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire fino a 200 milioni di lire;
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
(Omissis). 1X665336
Il comune di CIVITELLA DEL TRONTO (provincia di Teramo) ha adottato, il 31 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per il corrente anno 2001 le aliquote ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili nelle misure di cui al seguente prospetto:
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 per mille;
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale con presenza di minori a carico portatori di handicap gravi: 4 per mille;
altre unita' immobiliari e aree edificabili: 6,5 per mille.
(Omissis). 1X665337
Il comune di CIVITELLA PAGANICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 17 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale e relativa pertinenza di L. 200.000. (I terreni agricoli situati nell'ambito comunale sono esenti dall'I.C.I.).
(Omissis). 1X665338
Il comune di CODRONGIANUS (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare, (omissis), nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 2001:
aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprese le pertinenze come indicate nel vigente regolamento comunale I.C.I.;
aliquota ordinaria del 6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili del tributo; di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665339
Il comune di COGOLLO DEL CENGIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 12 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti misure diversificate: =====================================================================
Immobili adibiti ad abitazione principale, attività |
produttive, direzionali, artigianali e commerciali, |
loro pertinenze ed accessori.... | 5 per mille ===================================================================== Aree fabbricabili.... |7 per mille --------------------------------------------------------------------- Alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale| (seconde case) e loro pertinenze ed accessori.... |5,5 per mille

2. di stabilire, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetti passivi si detraggono L. 250.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665340
Il comune di COMUNE DI COLLE BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di prendere atto della deliberazione di giunta comunale n. 8 del 9 febbraio 2001, resa immediatamente eseguibile, con la quale e' stata confermata l'aliquota I.C.I. per l'anno 2001, nella misura del 6,5 per mille e l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di confermare, per l'anno 2001, in L. 200.000 l'importo da detrarre dall'imposta comunale per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo indipendentemente dall'accatastamento della stessa; 3. di confermare, per l'anno 2001, in L. 500.000 l'importo da detrarre allorche' il soggetto passivo proprietario titolare di diritto di superficie, uso o abitazione sull'unita' immobiliare accatastata o da accatastare nelle categorie A2, A3, A4, A6, possegga uno dei requisiti seguenti ed a condizione che non sia titolare di alcun diritto reale su altro immobile:
a) soggetto passivo il cui reddito familiare complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivi dal solo importo della pensione da lavoro dipendente, oltre che dal reddito di fabbricato della sola abitazione e relativa pertinenza (box); b) soggetto passivo portatore di handicap con attestato di invalidita' civile;
c) soggetto passivo disoccupato nel 2000 per almeno sei mesi, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento; 4. di precisare che in relazione alle situazioni di carattere sociale sopra indicate sub a), b) e c) il reddito imponibile I.R.P.E.F. dell'intero nucleo familiare, composto da tutti coloro che risultano dallo stato di famiglia e che effettivamente coabitano col soggetto passivo, per l'anno 2000 non deve essere superiore a L. 21.000.000, tetto questo elevabile di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatrice di handicap.
(Omissis). 1X665341
Il comune di CORTIGLIONE (provincia di Asti) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata da questo comune nella misura unica del cinque per mille.
(Omissis). 1X665342
Il comune di CREMA (provincia di Cremona) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) di dare atto che l'aliquota da applicare sul valore delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per quelle costituenti pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo, ancorche' iscritte separatamente in catasto (box, cantine, autorimesse, solai) in misura ridotta del 5,2 per mille, come determinato dalla giunta municipale con proprio atto n. 35 del 12 febbraio 2001;
b) di dare atto che per le unita' abitative, possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate e tenute a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze, secondo le indicazioni e definizioni che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub "B", l'aliquota maggiorata in misura del 7 per mille, come determinato dalla giunta municipale con proprio atto n. 35 del 12 febbraio 2001;
c) di dare atto che per tutti gli altri immobili diversi da quelli richiamati al punto a) e b), dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, l'aliquota ordinaria in misura del 5,5 per mille, come determinato dalla giunta municipale con proprio atto n. 35 del 12 febbraio 2001;
d) di elevare a L. 220.000 l'importo della detrazione da applicare all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e) di riconoscere come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tal fine sono definite, in allegato sub "A", apposite norme di recepimento;
f) di elevare a L. 400.000 la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale secondo i criteri che si allegano alla presente deliberazione in allegato sub "C";
Allegato sub "A" CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE
PRINCIPALE IN FAVORE DI SOGGETTI CHE ACQUISISCANO LA RESIDENZA IN
ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE
(Art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Si considera adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
La predetta unita' immobiliare deve tuttavia risultare non locata per il corrispondente periodo di ricovero;
Il contribuente che versi nelle predette condizioni puo' applicare la sola detrazione riconosciuta dal comune per l'abitazione principale senza dover presentare alcuna richiesta (per l'anno 2001, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale).
Il comune si riserva di effettuare controlli per accertare il sussistere delle condizioni di cui sopra, sia con riferimento ai dati dell'anagrafe della popolazione residente, sia con riferimento ai dati sui consumi delle utenze domestiche;
Il comune si riserva, inoltre, un'azione di accertamento sullo stato di mancata locazione dell'immobile oggetto della misura agevolativa per il periodo di ricovero del soggetto titolare dell'obbligo di imposta.
Allegato sub "B"
Identificazione e definizione delle ipotesi per le quali si applica l'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2001.
Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 2001 le unita' immobiliari, adibite ad abitazione e relative pertinenze, cosi' come definite, per il tipo di utilizzo identificato con "codice 2" di "colonna 2" del "quadro B" concernente le variazioni dei redditi dei fabbricati, nelle istruzioni ministeriali per la dichiarazione dei redditi.
Rientrano pertanto nel novero delle fattispecie suddette le seguenti:
unita' immobiliare destinata ad abitazione non locata in quanto a disposizione del proprietario, che la possiede in aggiunta all'abitazione principale, anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponda un canone di locazione;
unita' immobiliare a disposizione posseduta in comproprieta' o acquistata in multiproprieta' limitatamente a coloro che non la abitano;
unita' immobiliare destinata alla locazione e rimasta sfitta.
Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'I.C.I. al 7 per mille, invece, le seguenti altre fattispecie:
unita' immobiliari possedute in aggiunta all'abitazione principale, regolarmente beate, come attestabile sulla base di idoneo contratto (codici 3 e 4 di colonna 2 del quadro B dei modelli per la dichiarazione dei redditi);
unita' immobiliari date in uso gratuito a un proprio familiare (parente od affine in linea retta e collaterale fino al secondo grado) a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e cio' risulti dall'iscrizione anagrafica;
unita' tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
l'unita' immobiliare gia' utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in
 
altro comune;
unita' in comproprieta' utilizzate integralmente come residenza principale di uno o piu' comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
unita' immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e dall'art. 7 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate.
Non rientrano in tale ultima fattispecie i casi di immobili per i quali siano attive delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefono), sebbene con consumo pari o prossimo a zero, oppure delle utenze in attesa di reintestazione. Per tali immobili, ove riconducibili alla situazione rappresentata dal codice 2 sopra indicato, si applica l'aliquota del 7 per mille;
i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe.
L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio e' rimasto non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza;
Il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero.
Allegato sub "C"
CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AUMENTO
DELLA DETRAZIONE "I.C.I." - ANNO 2001
Beneficiari
Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire:
a) 400.000 - i proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, con a carico familiare portatore di handicap, nonche' al portatore di handicap capofamiglia (l'handicap, 100 per cento, deve essere certificato dalla commissione competente ai sensi della legge n. 104/1992);
b) 400.000 - le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi come definito dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni e dall'art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, 06, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famigliaº anagraficamente definita a non superiore a L. 25.000.000 (venticinque milioni), elevato di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento).
Procedure 1. Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal comune) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I.; 2. Documenti da presentare (in carta semplice):
certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "Dichiarazione I.C.I.", o copia del mod. 740/1993 (solo descrizione fabbricati ai fini I.C.I.) se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;
copia mod. 730/2001 o mod. UNICO 2001 (ex 740) o CUD (ex mod. 101 o 201) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 2000);
altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia;
copia certificazione di portatore di handicap, in situazione di gravita' accertata dalla competente commissione se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. 3. L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione. 4. Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti. 5. La dichiarazione deve pervenire all'Ufficio protocollo del comune, p.zza Duomo n. 25, entro il 30 giugno 2001. Solo per coloro che diventano proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dopo il 30 giugno e che abbiano i requisiti di cui al punto a) e b), la domanda va presentafae`ntro il 15 dicembre.
Disposizioni generali
Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unita' immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresi' i possessori di unita' immobiliari, ancorche' adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale Al/1 A/7, A/8, A/9.
La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente al l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento.
E' fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro le scadenze in premessa citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge, non risulta autorizzata.
Per la detrazione di cui al punto A): portatore di handicap, "... e' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconosciuta e documentata di gravita' (100%) dalla competente commissione" ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "legge quadro per assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i requisiti specifici, e comunque se la persona portatore di handicap, oltre che ad essere familiare a carico, risulta dimorante nell'alloggio oggetto di tassazione.
Per la detrazione di cui al punto B): per nucleo familiare si intende la "Famiglia anagrafica" cosi' come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989;
la presenza a qualsiasi titolo, di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;
qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e' identita' tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi' come accatastata e definita dall' U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima.
Allegato sub "C1"
CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AUMENTO
DELLA DETRAZIONE "I.C.I." - ANNO 2001
Beneficiari
Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire:
400.000 - le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001, come da atti presenti all'ufficio anagrafe, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento usufrutto, uso od abitazione), di unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, cosi come definito dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, e dall'art. 4 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ed aventi le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, C6, C2, C7 e con reddito lordo riferito alla famiglia "anagraficamente definita" non superiore a L. 25.000.000 (venticinque milioni), elevato di un ulteriore milione per ogni figlio a carico (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento).
Procedure 1. Il contribuente dovra' presentare apposita dichiarazione (in carta semplice) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I.. 2. Documenti da presentare (in carta semplice):
certificato catastale relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della "Dichiarazione I.C.I.", se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;
copia mod. 730/2001 o mod. UNICO 2001 (ex 740) o CUD (ex mod. 101) dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 2000);
altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socioeconomiche della famiglia. 3. L'ufficio potra' richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini' deI riconoscimento dell'agevolazione. 4. Nel caso di infedele dichiarazione si procedera' al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti. 5. E' fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l'aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di imposizione affinche' venga acquisita, in forma preventiva, l'autorizzazione da parte dell'ufficio competente: entro iI 15 giugno per gli anni 1998/99/2000 e primo semestre 2001; mentre per coloro che si uniscono in matrimonio dopo il 30 giugno, la domanda va presentata entro il 15 dicembre (uff. Protocollo, di p.zza Duomo n. 25).
Disposizioni generali
Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono - oltre all'abitazione principale e sue pertinenze - altre unita' immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresi' i possessori di unita' immobiliari, ancorche' adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.
La detrazione o l'aumento della stessa si applica all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Si intende per mese compiuto il possesso dell'immobile protratto per oltre 14 giorni.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone iI possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento:
per nucleo familiare s'intende la "Famiglia anagrafica" cosi' come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989;
la presenza a qualsiasi titolo di familiari o altre persone, indipendentemente da vincoli di parentela o affinita', nell'immobile oggetto di tassazione, cosi' come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;
qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi e' identita' tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unita' immobiliare (cosi' come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima.
E' fatto obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le scadenze sopra citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge, non risulta autorizzata.
Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo:
per le famiglie formatesi nell'anno 1998, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata (previa domanda) per il solo periodo mancante al compimento del triennio di matrimonio (riferimento alla data di matrimonio - in dodicesimi. Es.: matrimonio in data 16 aprile 1998; nell'anno 2001 l'ulteriore detrazione sull'abitazione principale potra' essere utilizzata per mesi 4);
per le famiglie formatesi negli anni 1999/2000, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata (previa domanda) per l'intero anno, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
per le famiglie formatesi nell'anno 2001, l'ulteriore detrazione potra' essere utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio se gia' in possesso dell'abitazione, o, se acquistata in seguito, dalla data di stipula dinanzi al notaio dell'atto di compravendita dell'immobile da adibire a propria abitazione, (es.: matrimonio in data 18 aprile 2001 di copia che gia' possiede l'immobile, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 8 mesi; viceversa, data di matrimonio 18 aprile 2001, e acquisto dell'immobile il 10 luglio 2001, l'ulteriore detrazione potra' essere applicata per 6 mesi).
(Omissis). 1X665343
Il comune di CUSINO (provincia di Como) ha adottato, il 17 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. di fissare per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per le case destinate ad abitazione principale, con l'applicazione di una detrazione di L. 250.000. 3. di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nei casi diversi da quello di cui al precedente punto 2, nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 1X665344
Il comune di DUALCHI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire al 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001.
(Omissis). 1X665345
Il comune di FIORANO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2001, l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. Di applicare la maggiore detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura minima prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, di L. 200.000.
(Omissis). 1X665346
Il comune di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le attuali misure dell'imposta comunale sugli immobili e delle detrazioni di cui alla delibera C.C. n. 7 del 25 febbraio 2000 (5 per mille per tutte le categorie di immobili) e confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 spettante per legge.
(Omissis). 1X665347
Il comune di FORMELLO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 e 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di articolare le fattispecie imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel modo seguente:
A. abitazione principale;
B. categorie catastali da C1 a D8;
C. altri fabbricat;i
D. aree fabbricabili.
Sulla base della diversificazione delle fattispecie imponibili di cui sopra e prendendo a riferimento la misura unica del 5 per mille vigente per l'anno 2000 si stabiliscono gli indirizzi che la giunta comunale dovra' seguire al fine di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001:
1) diminuzione dell'aliquota per l'abitazione principale;
2) verificare la possibilita' di lasciare inalterata l'aliquota per le categorie catastali da C1 a D8;
3) aumentare l'aliquota per le restanti due fattispecie imponibili, vale a dire altri fabbricati e aree fabbricabili. 2. di elevare, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie:
a) portatori di handicap:
i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con un reddito complessivo, per l'anno 2000, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 26.730.600; inoltre i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidita' pari al 100% risultante dalla medesima certificazione di cui sopra, e con il medesimo reddito complessivo per l'anno 2000, potranno effettuare domanda di detrazione per un importo pari a L.. 500.000.
Certificazione di cui sopra, e con il medesimo reddito complessivo per l'anno 2000, potranno effettuare domanda di detrazione per un importo pari a L.. 500.000;
b) pensionati:
i pensionati che al 1o gennaio 2001 hanno compiuto 65 anni d'eta', il cui reddito familiare per l'anno 2000 non superi L. 17.820.400;
c) famiglie numerose:
nucleo familiare al 1o gennaio 2001 composto da sei o piu' persone, con un reddito totale, riferito all'anno 2000, non superiore a L. 78.000.000.
Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o box quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1o gennaio 2001. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
d) cassa integrati:
i non occupati che hanno perso le indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno precedente che hanno un reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 2000, L 17.820.400;
e) giovani sposi:
nucleo familiare al 1o gennaio 2001 composto da giovani sposi, con o senza prole che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente al periodo d'imposta vigente e che siano divenuti proprietari di prima casa e che abbiano un reddito riferito al nucleo familiare complessivamente non superiore a L 50.000.000. La stessa detrazione spetta alle coppie che nello stesso periodo abbiano riconosciuto figli naturali e che si trovino nelle stesse condizioni reddituali.
La domanda di detrazione, deve essere compilata su apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati i certificati che attestano le condizioni per aver diritto alla detrazione o, in alternativa, certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice 3. di ridurre del 60 per cento, fino ad un massimo annuo di L 1.000.000, l'imposta comunale sugli immobili per le seguenti categorie di intervento edilizio cosi' come definite dalla legge n. 457/1978:
1) Manutenzione straordinaria, limitatamente a:
a) rifacimento o sostituzione, anche con alterazione delle caratteristiche originali, degli infissi esterni, con obbligo di adeguamento alle vigenti normative;
b) rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori, estese all'intero edificio e con obbligo di adeguamento alle vigenti normative;
c) interventi su edifici esistenti inerenti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni relative alle energie mnnovabili e alla conservazione e il risparmio dell'energia (legge n. 308/1982 e seguenti modificazioni). 3.1. Ristrutturazione edilizia senza aumento di cubature, limitatamente a: a) modifica delle coperture esistenti, con obbligo di adeguamento alle vigenti normative;
b) realizzazione di parcheggi, sia di pertinenza che non, con obbligo di adeguamento alle vigenti normative. 3.2. Restauro e risanamento conservativo. La suddetta agevolazione vale all'interno del centro abitato cosi' come perimetrato con deliberazione di G.C. n. 156 del 10 marzo 1994, ed e' incrementata fino al 100% nella zona A "Centro storico" di P.R.G, e nelle zone del centro abitato sottoposte a pianificazione attuativa. La suddetta agevolazione spetta per ogni fabbricato cosi' come definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I..
La riduzione spetta per un periodo d'imposta decorrente dalla prescritta autorizzazione e per una sola volta ogni dieci anni.
Il comune, al termine del periodo d'imposta, procede al recupero coattivo dell'imposta non pagata qualora i lavori non fossero terminati per cause imputabili al contribuente.
(Omissis). Di determinare per l'anno 2001 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:
abitazione principale: 4,6 per mille;
categorie catastali da C1 a D8: 5 per mille;
altri fabbricati: 6 per mille;
aree fabbricabili: 7 per mille.
(Omissis). 1X665348
Il comune di FRANCAVILLA SUL SINNI (provincia di Potenza) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 2. confermare al 5 per mille l'aliquota ordinaria ed unica dell'I.C.I. per l'anno 2001 con effetto dal 1o gennaio 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996; 3. applicare una deterazione per la prima casa di L. 200.000, come disposto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
(Omissis). 1X665349
Il comune di FRASSINO (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunael sugli immobili I.C.I. per l'anno 2001 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.
(Omissis). 1X665350
Il comune di FRATTAMINORE (provincia di Napoli) ha adottato, il 13 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). determinare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nel modo seguente:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo:
aliquota: 5 per mille;
detrazione: L. 200.000;
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del parente, del soggetto passivo, in linea retta di primo grado (concessa in uso gratuito con scrittura privata registrata o dichiarazione sostitutiva di atto notorio): aliquota: 5 per mille;
tutte le altre unita' immobiliari: aliquota: 6 per mille.
(Omissis). 1X665351
Il comune di GALATI MAMERTINO (provincia di Messina) ha adottato, il 21 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno 2000, cosi' come segue:
aliquota I.C.I.: 6 per mille;
aliquota I.C.I. prima abitazione: 5 per mille;
detrazione prima abitazione: L. 320.000.
(Omissis). 1X665352
Il comune di GALLICCHIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 2 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, come in effetti determina, per l'anno 2001, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. 2. di confermare, come in effetti si conferma, per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 cosi' come prescritto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 1X665353
Il comune di GAMBARANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) 5,5 per mille per la prima casa e per i terreni;
b) 7 per mille per le seconde case e case sfitte;
c) riduzioni e detrazioni nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative pari a L. 200.000 per la prima casa.
(Omissis). 1X665354
Il comune di GAMBOLO' (provincia di Pavia) ha adottato, il 6 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire per l'esercizio 2001 l'applicazione delle seguenti aliquote:
aliquota pari al 4,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi pertinenze dell'abitazione principale box, cantine, magazzini e simili che servano l'abitazione stessa ancorche' non confinanti con la stessa);
aliquota pari al 6,5 per mille per ogni altra tipologia d'immobile; di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665355
Il comune di GIUSVALLA (provincia di Savona) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille; di prevedere, con decorrenza dall'anno 2001, che le aree edificabili siano soggette all'aliquota I.C.I. del 4 per mille; di prevedere, con decorrenza dall'anno 2001, che la detrazione per la prima casa passi da L. 200.000 a L. 250.000.
(Omissis). 1X665358
Il comune di GONNESA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:
a) abitazione principale: aliquota 4,25 per mille;
b) altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;
c) fabbricati concessi in comodato da genitori ai figli e viceversa per abitazione principale: aliquota 4,25 per mille;
d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e vendita di immobili: aliquota 4,25 per mille; 2. di confermare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di concedere un'ulteriore detrazione per l'abitazione principale ai contribuenti in condizione di disagio economico-sociale (pensionati sociali, disoccupati) nella misura di L. 100.000, previa dichiarazione di responsabilita'.
(Omissis). 1X665359
Il comune di GUARDIA LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato, il 12 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2001 sono confermate:
f) le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e per gli alloggi locati con contratto registrato, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; 2. di confermare, inoltre, la detrazione I.C.I. di L. 200.000 prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
(Omissis). 1X665360
Il comune di LA MADDALENA (provincia di Sassari) ha adottato, il 23 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
di determinazione per l'anno 2001, l'aliquota (I.C.I.) che sara' applicata nel comune di La Maddalena nella seguente misura:
6 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' direttamente destinata ad abitazione principale;
7 per mille per tutti gli altri soggetti passivi ed altre categorie di immobili;
detrazione per l'unita' direttamente destinata ad abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 1X665361
Il comune di LARIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1o gennaio 2001:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti i soggetti passivi;
b) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 265.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente nonche' le altre tipologie eventualmente previste dal regolamento (I.C.I.) vigente alla data del 1o gennaio 2001;
c) la detrazione prima casa e' elevata nella misura eventualmente recepita dal regolamento (I.C.I.) per quelle famiglie con presenza di disabili e con reddito, compresi i redditi con ritenuta alla fonte, dei componenti il nucleo familiare convivente non superiore a lire 41.549.625 per l'anno 1999: 2. l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili secondo quanto previsto daIl'art. 4 del regolamento (I.C.I.) approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 26 marzo 1999;
(Omissis) 6. di prendere atto della facolta' espressa in sede regolamentare in ordine alla riscossione del tributo determinandosi a che per l'anno 2001 la detta riscossione avvenga per tramite il concessionario dei tributi Monti dei Paschi di Siena
(Omissis). 1X665362
Il comune di LAVELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).

1. di determinare come determina per l'anno 2001 aliquote I.C.I. nelle misure di:
4 per mille per le abitazioni destinate ad uso principale;
6,5 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. di determinare, come determina la detrazione d'imposta per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000
(Omissis). 1X665363
Il comune di LETINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 20 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. I.C.I.:
a) di confermare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura del 5 per mille;
b) di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 1X665364
Il comune di LOCRI (provincia di Reggio Calbaria) ha adottato, il 9 aprile 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di approvare per l'anno 2001 l'aliquota ordinaria del 6 per mille e l'aliquota ridotta del 5 per mille ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonche' la conferma dell detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue; 2. l'aliquota ridotta del 5 per mille per l'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 5 del regolamento comunale I.C.l.; 3. la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tal condizioni. Che per i criteri di inagibilita' o inabitabilita', nonche' per le modalita' di accertamento deve farsi riferimento alle disposizioni contenute dall'art. 6 dell'apposito regolamento I.C.I. 4. l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo prevalente l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobile. L'aliquota ridotta e' applicata per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato. 5. l'aliquota agevolata nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari o titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, e superficie sugli immobili di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992, che eseguono iinterventi volti:
a) al recupero di unita' immobibari inagibili o inabitabili;
b) al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
(Omissis). 1X665365
Il comune di MAIORI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; nonche' quelle locate con contratto registrato a soggetti che la utilizzano come abitazione principale; nonche' unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; nonche' le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; nonche' agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti case popolari:
aliquota: cinque per mille;
detrazione: L. 200.000; Immobili diversi dalle abitazioni, sia posseduti senza abitazione principale, sia posseduti in aggiunta all'abitazione principale, aliquota 5,5 per mille; Alloggi non locati o se locati con durata inferiore all'anno, aliquota: sette per mille.º
(Omissis). 1X665366
Il comune di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di lasciare invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nel seguente modo: 1) al 5,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
2) al 7 per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, a tutti i terreni qualsiasi destinazione urbanistica.
(Omissis). 1X665367
Il comune di MARANO PRINCIPATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti tariffe per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune per l'anno 2001:
1) aliquota: 6 per mille
2) detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta: L. 200.000; Di dare atto che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
(Omissis). 1X665368
Il comune di MARCELLINARA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Confermare per l'anno 2001 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune per tutte le zone comprese all'interno del centro storico e nelle zone edificabili previste nel vigente piano regolatore generale ad eccezione delle sole zone D1 e D2 industriali ed artigiani del vigente P.R.G. localizzate a sud del paese e piu' esattamente nella zona industriale la cui aliquota viene determianta nella misura del 7 per mille.
(Omissis). 1X665369
Il comune di MASSA ha adottato, il 25 gennaio e 15 febbraio 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 la detrazione prevista per l'abitazione principale a L. 210.000; 2. di fissare per l'anno 2001 l'ºaliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 3. di prevedere, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437, un'aliquota ridotta nella misura del 4,6 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, e/o date in uso gratuito ai familiari (parenti ed affini entro il primo grado) e costituenti per questi stessi abitazione principale; 4. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 4,6 per mille per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 446/1997); 5. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 9 dicembre 1998, n. 431; 6. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille per gli immobili ad uso abitativo locati sulla base di contratti in deroga agli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998, ai negozi, uffici, opifici, utilizzati, nonche' alle aree fabbricabili; 7. di prevedere l'applicazione dell'a!iquota del 6,2 per mille agli immobili ad uso abitativo detenuti a fini turistici o a disposizione per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale risulta iscritto nei ruoli comunali della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani; 8. di prevedere l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille per gli opifici, i negozi, gli uffici sfitti e/o inutilizzati, gli immobili ad uso abitativo non locati da almeno due anni ai sensi dell'art. 2 comma 4 della legge n. 431/1998; 9. di prevedere, l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili ad uso abitativo detenuti a fini turistici, o a disposizione per i quali il proprietario o il titolare di altro dirittto reale risulta iscritto alla data dei versamenti (acconto e saldo) nei ruoli comunali della Tassa RSU per il periodo di imposta oggetto di tassazione. Il contribuente soggetto a recupero della tassa RSU per gli anni arretrati a seguito di autodenuncia o accertamento d'ufficio, non avra' diritto al rimborso (I.C.I.) della differenza di aliquota tra il 9 per mille di cui al presente punto e l'eventuale aliquota agevolata, per le tre annualita' pregresse. 10. di fissare per l'anno 2001 a L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti ultrasessantacinquenni in possesso delle condizioni e dei requisiti espressi nelle premesse; 11. di subordinare l'applicabilita' della maggior detrazione di L. 250.000 alla presentazione della relativa documentazione da parte degli aventi diritto.
(Omissis). 1. di rettificare, omissis, il punto 9) del dispositivo della delibera della giunta comunale n. 18 del 25 gennaio 2001 come sotto riportato:
"l'applicazione dell'aliquota del 9 per mille agli immobili ad uso abitativo detenuti ai fini turistici, o a disposizione per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale non risulta iscritto alla data dei versamenti (acconto e saldo) nei ruoli comunali della tassa R.S.U. per il periodo di imposta oggetto di tassazione. Il contribuente soggetto a recupero della tassa R.S.U. per gli anni arretrati a seguito di autodenuncia o accertamento d'ufficio, non avra' diritto al rimborso I.C.I. della differenza di aliquota tra il 9 per mille di cui al presente punto e l'evenruale aliquota agevolata, per le tre annualita' pregresseº".
(Omissis). 1X665370
Il comune di MASSAROSA (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) Aliquota del 5,9 per mille per le abitazioni principali e pertinenze con detrazione di L. 200.000;
B) Aliquota del 7 per mille per gli altri immobili. Agevolazioni per determinate categorie sociali:
1) detrazione I.C.I. fino a concorrenza dell'imposta dovuta: per i nuclei familiari (formati da una o piu' persone) che percepiscono solo una pensione al minimo INPS o livelli di reddito inferiori non tenendo conto della maggiorazione del coniuge a carico o di redditi derivanti da pensioni d'invalidita'.
2) detrazione di L. 450.000 per i nuclei familiari con i seguenti tre requisiti:
proprietari di non piu' di una unita' immobiliare sul territorio nazionale, comprese le pertinenze ed i garage, utilizzata quale abitazione principale;
non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile);
nuclei familiari con reddito complessivo quali pensionati non superiore a L. 24.000.000 lordi annui con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT.
(Omissis). 1X665371
Il comune di MAZZANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001, nella misura unica del 5 per mille.
(Omissis). 1X665372
Il comune di MEDESANO (provincia di Parma) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 3. di confermare anche per l'anno in corso l'applicazione dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille, con detrazione di L. 250.000 per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665373
Il comune di MELITO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 2 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di riconfermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, cosi' come stabilita nel decorso anno 2000; Di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 per i pensionati aventi reddito complessivo familiare con riferimento all'anno 2000 non superiore a L. 15.000.000 in presenza di un solo reddito di pensione e non superiore a L. 22.000.000 in presenza di due pensionati;
(Omissis). 1X665374
Il comune di MESOLA (provincia di Ferrara) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di aumentare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. nella misura unica dal 5,9 per mille al 6,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e' fissata in L. 200.000.
(Omissis). 1X665375
Il comune di MEZZENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Approvare, per l'anno 2001, un'aliquota I.C.I. unica corrispondente al 5 per mille; 2. Detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (duecentomila) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende:
quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;
le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari;
l'abitazione posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata; (Legge n. 75/1993)
l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996). 3) Stabilire che:
alla pertinenza equiparata all'abitazione principale non si applica ulteriore detrazione; L'unico ammontare di detrazione spettante, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere computato per la parte residua in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza (Sono considerate quali parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze: cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte e tettoie, ancorche' distintamente iscritte in catasto - art. 3 regolamento com.le I.C.I.)
Tale agevolazione viene attribuita ad una sola pertinenza.
(Omissis). 1X665376
Il comune di MILAZZO (provincia di Messina) ha adottato, il 9 e il 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I., per l'anno d'imposizione 2001; 2) di confermare, altresi', al 6 per mille l'aliquota I.C.I. limitatamente alle sole abitazioni possedute in aggiunta a quella principale.
(Omissis). 1. di confermare, in applicazione del combinato disposto dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e deIl'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122, l'aumento della detrazione dell'I.C.I. per le abitazioni principali da L. 200.000 a L. 500.000 limitatamente alle categorie di soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni socio-economiche:
a) I disoccupati che al 1o gennaio 2001 siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; i non occupati che, gia' fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennita' di mobilita' ai sensi di legge, al 1o gennaio 2001, abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente; i lavoratori dipendenti che alla medesima data usufruiscono di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di riiobilita' da oltre sei mesi. Le condizioni di cui al presente punto devono essere documentate dai competenti organismi;
b) i titolari di pensioni o assegni minimi che, alla data del 1o gennaio 2001, abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che non superino un reddito familiare imponibile complessivo di L. 22.000.000;
c) i soggetti passivi il cui nucleo familiare convivente nell'abitazione oggetto di detrazione, comprenda uno o piu' disabili non inferiore aI 75%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
d) i soggetti di cui trattasi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
che posseggano il solo appartamento condotto direttamente, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale (a condizione cioe' che la rendita di questi ultimi beni immobili sia stata compresa nella rendita dell'abitazione principale);
che nessun componente il nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quote di essi oltre quello adibito ad abitazione principale nel territorio nazionale;
che non venga effettuata alcun tipo di locazione o comodato;
che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore a L. 22.000.000, mentre per i soggetti di cui al punto 1, lettera c) il reddito puo' essere maggiorato rispetto all'importo di L. 22.000.000 di ulteriori L. 15.000.000 per ogni disabile convivente nel nucleo familiare;
e) al fine di usufruire delle agevolazioni de quo i contribuenti dovranno produrre apposita richiesta-autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, nella quale dovranno dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.000;
f) la richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata, tramite lettera-raccomandata, entro il mese di giugno 2001 all'ufficio tributi del comune di Milazzo, oppure consegnata a mano al medesimo ufficio. I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2001, gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato. Nei casi di dichiarazione infedele verranno applicati le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e dalle altre normative vigenti;
g) a norma dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996, sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione d'imposta di L. 500.000, le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
h) per l'ottenimento di tale detrazione i soggetti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968 e secondo le modalita' di cui alla lettera e) della presente proposta;
i) sono escluse dalla maggiorpzione della detrazione tutte le unita' immobiliari classificate in catasto nella categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); 1X665377
Il comune di MIRABELLO SANNITICO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Confermare per l'anno 2001 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili stabiliti nella misura del 5,5 per mille.
(Omissis). 1X665378
Il comune di MOIANO (provincia di Benevento) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001, le misure vigenti dell'aliquota ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
6 per mille aliquota ordinaria;
5 per mille per le abitazioni principali intese ai sensi deIl'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune oppure utilizzata da soci assegnatari di cooperativa edilizia a proprieta' indivisa (art. 4, comma 1 decreto-legge 8 agosto 1995, n. 427 convertito, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);
5 per mille per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che Ii utilizzano come abitazione principale (art. 4 decreto-legge n. 437/1996);
4 per mille - a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inabilitabili o inagibili finalizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimesse e di posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti, ai sensi dell'art. 1, quinto comma della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aliquota agevolata e' appplicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. 2. di confermare in L. 300.000 la detrazione per la prima casa adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di applicare le riduzioni e le detrazioni previste per le abitazioni principali anche alle unita' immobiliari non locate possedute da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o servizi di ricovero permanente;
(Omissis). 1X665379
Il comune di MONTE SAN BIAGIO (provincia di Latina) ha adottato, il 21 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). A) di confermare, per l'anno 2001 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: aliquota 6 per mille. 1) abitazione principale (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro titolo reale, ed suoi familiari vi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente); 2) abitazione concessa come abitazione principale ad uso gratuito a parenti con nucleo familiare autonomo in linea retta di primo grado al coniuge ancorche' separato o divorziato ed agli affini entro il primo grado, (il soggetto passivo deve far pervenire al comune entro il 31 dicembre c.a. apposita comunicazione); 3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani, disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata, viene considerata abitazione principale; 4) unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale, purche' sussista per i soci stessi la condizione della identita' di dimora abituale e residenza anagrafica; 5) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari; 6) unita' immobiliari censite nel catasto urbano classificate in gruppo A/10 - gruppo B (tutte) - gruppo C (tutte) - gruppo D (tutte) - gruppo E (tutte); 7) pertinenze; 8) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultano locate; Aliquota 7 per mille - altri immobili non compresi nelle precedenti categorie.
(Omissis). 1X665380
Il comune di MONTELEONE D'ORVIETO (provincia di Terni) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.CI. applicata in questo comune e precisamente nella misura del 6 per mille; di applicare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.
(Omissis). 1X665381
Il comune di MONTEMONACO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 nelle seguenti misure:
a) aliquota ordinaria 6 per mille;
b) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;
c) aliquota 5 per mille gli interventi previsti dal quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura di L. 200.000.
(Omissis). 1X665382
Il comune di MONTEVIALE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1o gennaio 2001:
per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per una pertinenza della stessa: l'aliquota del 5 per mille;
per le persone fisiche soggetti passivi e per gli immobili, comprese le aree fabbricabili, che non rientrano fra quelli di cui al precedente punto: l'aliquota del 6 per mille;
per le persone fisiche soggetti passivi e i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per gli immobili sfitti: l'aliquota del 7 per mille. 2. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. 3. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68, autenticata, in cui deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. 4. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 1X665383
Il comune di MONTIGNOSO (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare, per l'anno 2001, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, come di seguito specificato:
aliquota ordinaria deI 6,5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi dalle abitazioni principali;
aliquota ridotta del 4,8 per mille da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale.
(Omissis). 1X665384
Il comune di MONTORSO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 15 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire che per l'anno 2001 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con D.Lgs. n. 504/1992, viene fissata nella misura del 5,5 per mille. 2. di stabilire che per l'anno 2001 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata nell'importo di L. 200.000.
(Omissis). 1X665385
Il comune di NEMOLI (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Riconfermare, per l'anno 2001, l'aliquota I.C.I., imposta comunale immobiliare nella misura del 5 per mille. 2. stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
(Omissis). 1X665386
Il comune di OLEGGIO CASTELLO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:
aliquota ordinaria 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale, proposte in L. 250.000 non estensibili alle pertinenze;
aliquota al 7 per mille per i fabbricati abitativi e relative pertinenze posseduti da persone non residenti o da enti o societa'. 2. di proporre per l'anno 2001 l'applicazione della detrazione per unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000 con l'esclusione delle pertinenze.
(Omissis). 1X665387
Il comune di OLLOLAI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella seguente misura: 4 per mille e di confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 spettante per legge.
(Omissis). 1X665388
Il comune di ORBASSANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire, per l'anno 2001, nelle seguenti misure l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita col decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
a) 6,5 per mille aliquota ordinaria;
b) 4,5 per mille per gli immobili posseduti da persone fisiche e dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, direttamente adibiti ad abitazione principale o concessi ad uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado e per tutti gli immobili posseduti dall'agenzia territoriale per la casa e dal consorzio intercomunale Torinese;
c) 8 per mille per tutti gli immobili adibiti ad uso abitativo, diversi dai precedenti, da qualunque soggetto posseduti e non locati da almeno due anni;
d) 3 per mille per gli alloggi locati ai sensi degli art. 2 e 5 della legge n. 431/1998; che la detrazione per abitazione principale per l'anno 2001 e' pari a L. 250.000 ed e' applicabile anche agli alloggi assegnati dall'agenzia territoriale per la casa e dal consorzio intercomunale Torinese.
(Omissis). 1X665389
Il comune di OSTIGLIA (provincia di Mantova) ha adottato, il 30 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di confermare per il 2001 le aliquote in vigore e, quindi, di determinare, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 come segue:
abitazione principale: aliquota del 5,75 per mille;
altri immobili, terreni ed aree fabbricabili: aliquota del 6,5 per mille;
unita' immobiliari destinate a grande industria con oltre cento dipendenti, supermercati oltre 500 mq e istituti di credito e assicurativi: aliquota del 7 per mille. 2. Di confermare l'abbattimento dell'imposta nella misura di L. 200.000 sulla prima casa di abitazione.
(Omissis). 1X665390
Il comune di PADERNO DEL GRAPPA (provincia di Treviso) ha adottato il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per il periodo di imposta 2001, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a) aliquota del 5,25 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
b) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili. 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 3. dare atto che per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si intende l'abitazione stessa e le sue pertinenze, non essendo diversamente disposto dal regolamento I.C.I. in vigore.
(Omissis). 1X665391
Il comune di PALAIA (provincia di Pisa) ha adottato, il 19 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
6 per mille per l'abitazione principale posseduta da soggeti residenti nel comune stesso ovvero assegnata ai soci sempre residenti di cooperative a proprieta' indivisa per gli alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
6,5 per mille per gli immobili di qualunque destinazione catastale posseduti in aggiunta all'abitazione principale. Di aumentare l'importo della detrazione principale di L. 230.000.
(Omissis). 1X665392
Il comune di PALAZZO ADRIANO (provincia di Palermo) ha adottato, il 13 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di mantenere per l'anno 2001, nel comune di Palazzo Adriano, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
(Omissis). 1X665393
Il comune di PALAZZUOLO SUL SENIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3 comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 2. di stabilire in L 300.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti categorie:
a) famiglie di anziani ultrasessantacinquenni, con reddito familiare non superiore al minimo vitale e non proprietari di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. e non titolari di diritti reali su altri immobili soggetti ad I.C.I. oltre a quello abitato. Il reddito derivante dal fabbricato abitato non concorre alla formazione del reddito familiare;
b) famiglie monoreddito non proprietarie di altri beni immobili soggetti a l.C.l. e non titolari di diritti reali su altri immobili soggetti ad I.C.I., oltre a quello abitato, nelle quali siano presenti soggetti riconosciuti come portatori di handicap grave, purche' non ricoverati in strutture pubbliche o private; 3. Di determinare, cosi' come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001:
aliquota ordinaria 7 per mille;
aliquota per la prima casa e le pertinenze previste nel regolamento 4,5 per mille;
aliquota per le aree edificabili 6 per mille;
aliquota per fabbricati artigianali classificati in catesoria C3, 5 per mille.
(Omissis). 1X665394
Il comune di PAOLA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 9 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
stabilire per l'anno 2001, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) diversificandola nelle misure seguenti:
a.1. - l'aliquota del 5 per mille si applica per:
a.1.1. abitazione principale;
a.1.2. unita' immobiliare concessa in comodato gratuito con contratto registrato a parenti di primo grado (genitori e figli) in linea retta e di secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) e sempre che il parente abbia stabilito, in tale immobile, la propria residenza e non sia proprietario di altri immobili;
a.1.3. unita' imobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non sia da altri abitata;
a.1.4. pertinenze (soffitta, cantina, garage) purche' ricadano nella perimetria dell'unita' immobiliare principale;
b.1. l'aliquota del 5,7 per mille si applica per l'unita' immobiliare locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale nel comune (copia dell'atto deve essere depositata presso l'ufficio tributi del comune, pena l'inammissibilita' della surrichiamata aliquota ridotta;
c.1. l'aliquota del 4 per mille si applica per le abitazioni inagibili che siano ristrutturate e rese abitabili secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; la riduzione ha la durata di anni quattro a decorrere dalla data di inizio lavori certificata dall'UTC del comune;
d.1. l'aliquota del 4 per mille si applica agli immobili, ubicati nel centro cittadino, soggetti al ripristino degli esterni; la riduzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di inizio lavori certificata dall'UTC del comune;
e.1. l'aliquota del 7 per mille si applica per tutte le altre unita' immobiliari e relative pertinenze;
f.1. l'aliquota del 7 per mille si applica per le aree fabbricabili;
g.1. l'aliquota del 5 per mille si applica a due o piu' unita' immobiliari contigue occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, ubicate nel centro storico, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle stesse unita'. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione (con unico contratto di luce, acqua, gas, ecc.).
L'applicazione delle aliquote di cui ai precitati punti b.1 - c.1 - d.1 - e.1 - f.1 e g.1 avverra' su formale richiesta dell'interessato, debitamente documentata;
Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, ai sensi dell'art. 7, lettera h), e della circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 18 giugno 1993, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 - serie generale.
Si da' atto che la misura delle detrazioni per l'abitazione principale e sue pertinenze, e' fissata in L. 200.000 e che la maggiore detrazione per l'abitazione principale di L. 30.000 e' a favore dei proprietari o titolari del diritto di usufrutto dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale purche' titolari di pensione sociale o pensione di invalidita', di valore in ogni caso, non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo. Inoltre tali soggetti non devono possedere alcun altro reddito o alcun altro immobile. E' concessa una detrazione di L 30.000 a favore di proprietari o titolari del dirittodi usufrutto nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatori di handicap (legge 104/92);
Le precitate agevolazioni per le detrazioni non si applicano nel caso di unita' immobiliari censite nelle categorie A1, A7, A8 e A9.
(Omissis). 1X665395
Il comune di PATU' (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
Aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per tutte le abitazioni e L. 200.000 quale detrazione per la prima casa.
(Omissis). 1X665396
Il comune di PELAGO (provincia di Firenze) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:
6 per mille per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' posta l'abitazione principale;
6 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6 per mille per l'unita' immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado, che la occupano quale abitazione principale;
7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari. 2. di stabilire per l'anno 2001, un aumento della detrazione di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 per i soggetti per i quali ricorrono tutte le condizioni economiche e sociali sottospecificate:
a) nucleo familiare composto da una o due persone;
b) soggetti che hanno oltre sessanta anni di eta' (nel caso di nucleo composto da due persone e' necessario che detto limite sia superato da entrambi al 31 dicembre 2000);
c) limite di reddito familiare (imponibile IRPEF anno 2000):
una persona: L. 12.000.000;
due persone: L. 19.500.000. 3. Di condizionare la facolta' dei soggetti interessati, ad usufruire dell'aumento della detrazione alla preventiva presentazione di apposita autocertificazione.
(Omissis). 1X665397
Il comune di PESCAGLIA (provincia di Lucca) ha adottato, il 3 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
A) di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue:
1. aliquota per abitazione principale del 5,9 per mille, intendendo per abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta' usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
2. aliquota del 6,5 per mille da applicare per tutti gli altri soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano nella precedente classificazione ed utilizzazione.
(Omissis). 1X665398
Il comune di PIAN DI SCO' (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo; 2. di stabilire, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquota ordinaria 7 per mille;
abitazione principale: aliquota 5,25 per mille. 3. di dare atto che il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili dispone fra l'altro, la estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali.
(Omissis). 1X665399
Il comune di PIANA CRIXIA (provincia di Savona) ha adottato, il 18 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
La riconferma contestualmente al bilancio di previsione per l'anno 2001 dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 6 per mille.
(Omissis). 1X665400
Il comune di PIASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di fissare nella misura del 5,95 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001. Di fissare, contestualmente, in ossequio alle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996 n. 662 art. 3 commi dal 48 al 59 e nel d.lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446 art. 58, le sottoelencate agevolazioni:
1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
2. L'aliquota viene fissata nella misura deI 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili;
3. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. Viene considerata adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nella fattispecie, prevista al punto 3) terzo capoverso, l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare viene ridotta al 50%.
(Omissis). 1X665401
Il comune di PIETRANICO (provincia di Pescara) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, anche per l'anno 2001, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote:
abitazione principale 5,5 per mille;
immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille. 2. di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di cui all'art. 8 comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituto dalIart. 55 comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(Omissis). 1X665402
Il comune di PIMENTEL (provincia di Cagliari) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire per l'anno 2001 in misura unica del 5 per mille, l'aliquota I.C.I.; di stabilire per l'anno 2001, una detrazione pari a L. 200.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 504/1992.
(Omissis). 1X665403
Il comune di POGGIARDO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 le seguenti aliquote:
a) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare, per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, nonche' per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b) aliquota ordinaria del 6,9 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto a). 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 3. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
(Omissis). 1X665404
Il comune di PONDERANO (provincia di Biella) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille.
(Omissis). 1X665405
Il comune di PONTE (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, con effetto dal 1o gennaio 2001, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille. 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
(Omissis). 1X665406
Il comune di PONTESTURA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di stabilire ai fini della applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001: una aliquota unica nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). 2. di stabilire altresi' che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665407
Il comune di PRAROSTINO (provincia di Torino) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Ritenuto di confermare le aliquote e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 gia' previste per l'anno 2000 e cosi' determinate: 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze; 7 per mille per gli altri fabbricati; detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.
(Omissis). 1X665408
Il comune di PREMANA (provincia di Lecco) ha adottato, il 30 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) di determinare, anche per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille. 2. di mantenere la detrazione dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in lire duecentomila, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665409
Il comune di PREVALLE (provincia di Brescia) ha adottato, il 17 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed equiparate, terreni agricoli ed edificabili: 5,5 per mille;
altre unita' immobiliari: 7 per mille. 3. sono fatte salve le esenzioni, agevolazioni detrazioni e riduzioni di imposta contemplate dalla normativa in vigore, dal Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con deliberazione C.C. n. 73/1998 come modificato con deliberazione C.C. n. 65/1999, dall'art. 30 commi 12 e 13 della legge "Finanziaria 2000" 23 dicembre 1999 n. 488 nel testo come modificato dall'art. 18, secondo comma, legge 23 dicembre 2000, n. 388, e segnatamente dall'art. 7 (esenzioni), dall'art. 8 (riduzioni e detrazioni) e dall'art. 9 d.l.gs. n. 504/1992 per quel che concerne i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale alle condizioni di cui all'art. 2 del sullodato regolamento, in applicazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 446/1997. 4. le detrazioni per l'abitazione principale ed equiparate di cui all'art. 8 commi 2 e 3, del d.l.gs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni: (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 ed art. 58, comma 3, del d.l.gs. n. 446/1997) sono stabilite come segue:
A - Criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unita' immobiliari ad uso abitazione principale.
Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.
Sono escluse dal beneficio unita' immobiliari appartenenti alle seguenti categorie catastali:
A1 - abitazioni di tipo signorile;
A8 - abitazioni in ville;
A9 - castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico.
Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unita' immobiliari: abitazione principale con rendita catastale rivalutata X 100:
non superiore a L. 50.000.000 - detrazione L. 250.000;
non superiore a L. 55.000.000 - detrazione L. 240.000;
non superiore a L. 60.000.000 - detrazione L. 230.000;
non superiore a L. 65.000.000 - detrazione L. 220.000;
non superiore a L. 70.000.000 - detrazione L. 210.000
superiore a L. 70.000.000 - detrazione L. 200.000.
B - Criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico.
Sono esclusi dal beneficio i possessori di abitazioni principali che risultino proprietari anche di altre unita' immobiliari, ad esclusione degli accessori di stretta pertinenza della prima abitazione, poste in qualsiasi comune: tale esclusione si applica anche nel caso in cui siano proprietari di altre unita' immobiliari, sempre escludendo gli accessori di cui sopra, persone facenti parte dello stesso nucleo familiare.
Graduazione della detrazione in base all'appartenenza alle fasce di reddito previste dal vigente piano socio assistenziale:
Fascia 1 - detrazione L. 300.000;
Fascia 2 - detrazione L. 280.000;
Fascia 3 - detrazione L. 250.000;
Fascia 4 - detrazione L. 220.000;
Fascia 5 - detrazione L. 210.000;
Fascia 6 - detrazione L. 200.000.
(Omissis); che nel caso si rendano applicabili a favore del medesimo soggetto entrambe le fattispecie agevolative di cui alle lettere A e B, si applica la detrazione piu' favorevole al contribuente; 5. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o abitata (vedi art. 4 vigente Regolamento I.CI.); 6. di dare atto che gli immobili utilizzati da enti non commerciali sono esenti dalle applicazioni dell'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i) del d.l.gs. 30 dicembre 1992, n. 504 alle condizioni richiamate nell'art. 7 del vigente Regolamento, ovvero che i fabbricati, oltre che utilizzati siano anche posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualita' di locatore finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore e che vengano destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonche' alle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
(Omissis). 1X665410
Il comune di QUADRELLE (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) I.C.I.: l'aliquota e' confermata al 5,5 per mille; la detrazione per l'abitazione principale e' pari a L. 200.000.
(Omissis). 1X665411
Il comune di REDAVALLE (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'(I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

===================================================================== N.D.| Tipologia degli immobili |Aliquote % =====================================================================
|Tutti gli immobili ad esclusione di quelli indicati | 1 |al numero d'ordine 2 |5,9 --------------------------------------------------------------------- 2 |Immobili sfitti (a qualsiasi uso adibiti) ed incolti |7 2. di determinare, per l'anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

=====================================================================
| Tipologia degli | |
| immobili nonché | |
|categorie di soggetti| |
| in situazioni di | |Detrazione di imposta
| particolare disagio | | (lire in ragione N.D.| economico e sociale |Riduzione di imposta| annuale) =====================================================================
|Per unità immobiliare| |
|abitativa ad uso | |
|abitazione principale| |
|del soggetto passivo | |
|(rapportata al | |
|periodo dell'anno | |
|durante il quale si | |
|protrae tale | | 1 |destinazione) |- |200.000 ---------------------------------------------------------------------
|Fabbricati dichiarati| |
|inagibili o | |
|inabitabili e di | |
|fatto non utilizzati | |
|(limitatamente al | |
|periodo dell'anno | |
|durante il quale | |
|sussistono dette | |
|condizioni da | |
|accertare a cura | |
|dell'Ufficio tecnico | | 2 |comunale) |50% |

(Omissis). 1X665412
Il comune di REGGELLO (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare le aliquote approvate per il 2000 anche per l'anno 2001 come di seguito indicato:
aliquota abitazione principale: 5 per mille;
immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;
immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;
detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo di possesso nell'anno 2001 pari a L. 200.000;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale a quelle possedute da anziani o disabili che risultino residenti in istituti e la cui unita' immobiliare non risulti locata;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche a quelle abitazioni dove risiedono parenti in linea retta di primo grado del contribuente;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale anche a quelle concesse in locazione con contratto di tipo concordato ex art. 3, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431, a soggetti che la utilizzano come abitazione principale;
estensione delle agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale alla pertinenza limitatamente e soltanto se ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' posta l'abitazione principale come stabilito nel regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 121 del 23 dicembre 1998 e modificato con delibera comunale n. 32 del 29 febbraio 2000.
(Omissis). 1X665413
Il comune di ROCCA DI CAMBIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 400.000.
(Omissis). 1X665414
Il comune di ROCCA SAN GIOVANNI (provincia di Chieti) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). deliberare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I.:
aliquote del 7 per mille per abitazione non locate;
aliquota del 5 per mille per aree fabbricabili;
aliquota del 5 per mille per prima casa e immobili non ricompresi precedentemente.
(Omissis). 1X665415
Il comune di ROCCA SINIBALDA (provincia di Rieti) ha adottato, il 24 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 2001, nella misura unica del 6 per mille.
(Omissis). 1X665416
Il comune di ROCCHETTA BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 14 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura:
aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati abitativi dei residenti (prima casa);
aliquota del 6,5 per mille per i fabbricati abitativi dei non residenti (seconda casa);
aliquota del 5,5 per mille per fabbricati industriali, artigianali ed altri; 2. di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). 1X665417
Il comune di ROSCIANO (provincia di Pescara) ha adottato, il 19 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. aliquota base 2001: 5,5 per mille ad eccezione delle seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale: aliquota 5 per mille (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente);
b) enti senza fine di lucro; (no profit): aliquota 5 per mille;
c) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili: aliquota 5 per mille, per anni tre (per un periodo, comunque, non superiore a tre anni);
d) terreni agricoli: aliquota 5 per mille; 2. ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o l'inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione da parte del proprietario:
a) di perizia, con allegata idonea documentazione;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1998, n. 15, in alternativa a quanto previsto sub-a); 3. fabbricati: detrazione d'imposta. Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 2001 dalla imposta dovuta per l'abitazione principale vengono detratte L. 250.000.
(Omissis). 1X665418
Il comune di SALISANO (provincia di Rieti) ha adottato, il 10 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,3 per mille, gia' in vigore per gli anni precedenti.
(Omissis). 1X665419
Il comune di SALUDECIO (provincia di Rimini) ha adottato, il 29 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. per l'anno 2001, ai fini dell'I.C.I., si applicano le seguenti aliquote:
a) alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che conviva con il coniuge se coniugato e non legalmente separato; si applicano le aliquote sottoindicate:
abitazioni classificate A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6 e relative pertinenze: aliquota del 5,5 per mille;
abitazioni classificate A/1, A/7, A/9 ed A/11 e relative pertinenze: aliquota del 6 per mille;
abitazioni classificate A/8 e relative pertinenze: aliquota del 7 per mille;
b) aliquota ordinaria del 7 per mille si applica in tutti i casi non compresi nella tabella A. 2. la ulteriore detrazione per l'unita' immobiliare, classificate - a pena di esclusione dalla categoria A/2 alla categoria A/6, adibita ad abitazione principale, di cui al comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, e' stabilita in L. 150.000 in ragione annua nel caso in cui il contribuente e tutti gli eventuali conviventi: a) abbiano al primo gennaio dell'anno di imposta almeno sessanta anni. Non si tiene conto del limite di eta' per le persone cui sia stata riconosciuta una invalidita' non inferiore al 67%;
b) abbiano percepito nell'anno precedente a quello di imposta un reddito imponibile lordo - come calcolato ai sensi del vigente regolamento, non superiore a L. 15.000.000 per le famiglie con un unico componente e non superiore a L. 26.000.000 per le altre;
c) non siano proprietari di altre abitazioni o fabbricati oltre l'abitazione principale e le sue pertinenze;
d) convivono con il coniuge, se coniugati e non legalmente separati;
(Omissis).
Coniugi con diversa abitazione principale: 1) ai contribuenti coniugati e non legalmente separati che abbiano una abitazione principale diversa da quella del coniuge, per l'immobile destinato ad abitazione principale si applica l'aliquota ordinaria;
2) la norma di cui al primo comma non si applica nel caso in cui il coniuge occupi la sua abitazione principale in forza di regolare contratto di locazione.
(Omissis). 1X665420
Il comune di SAMBUCI (provincia di Roma) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001 l'aliquota per l'I.C.I. nella misura unica per tutti gli immobili del 5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2001 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.
(Omissis). 1X665421
Il comune di SAN FILI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come per l'anno 2000 di cui alla deliberazione consiliare n. 10 del 27 marzo 2000 e come di seguito riportato:
6 per mille per unita' abitativa;
detrazione di L. 200.000 (duecentomila) per abitazione principale.
(Omissis). 1X665422
Il comune di SAN FLORO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 23 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di confermare anche per l'anno 2001 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille; Di stabilire la riduzione per l'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge n. 662/1996 di L. 200.000; Di stabilire. altresi. per l'anno 2001 la riduzione dell'aliquota dal 6 per mille al 4 per mille per immobili oggetto di ristrutturazione, ivi compreso il ripristino delle facciate, secondo quanto previsto dal vigente P.R.G. ed annesso regolamento edilizio. su domanda degli interessati, purche' sia presentata entro il 31 maggio corrente anno ed i relativi lavori vengono iniziati entro la suddetta data; Di dare atto che per le domande presentate successivamente al 31 maggio corrente anno si potra' fruire di tale beneficio per l'anno (l'imposta successivo, a condizione che il Consiglio comunale confermi la riduzione di che trattasi.
(Omissis). 1X665423
Il comune di SAN GIOVANNI TEATINO (provincia di Chieti) ha adottato, il 29 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Confermare per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 2000 con delibera di consiglio comunale n. 13 del 29 febbraio 2000 nel seguente modo:
Abitazione principale 4;
Altri immobili 5,9;
Aree edificabili 5,9;
Terreni agricoli 5,9. Confermare, inoltre, la detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo senza alcuna distinzione di carattere soggettivo;
(Omissis). 1X665424
Il comune di SAN MANGO SUL CALORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di confermare per l'anno 2001, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota del 5 per mille; di confermare, altresi', l'importo di L. 200.000 quale detrazione spettante per la prima casa adibita a residenza.
(Omissis). 1X665425
Il comune di SAN ROBERTO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001:
1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5 per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, riportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
(Omissis). 1X665426
Il comune di SASSOCORVARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 1o marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. (omissis), confermare per l'anno 2001 le aliquote e le detrazioni previste in materia di imposta comunale sugli immobili determinate per l'anno 2000 con atto del consiglio comunale n. 12/2000. 2. di stabilire (omissis) l'aliquota I.C.I. come segue:
abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
tutti gli altri immobili aliquota al 6,5 per mille; 3. di confermare come unica detrazione, sull'imposta, la quota di L. 200.000 prevista per la prima casa di abitazione (abitazione principale), cosi' come disposto dall'art. 3 comma 55 punto 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
(Omissis). 1X665427
Il comune di SENNARIOLO (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001, nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.
(Omissis). 1X665428
Il comune di SETTEFRATI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 20 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 vengono fissate le seguenti aliquote e detrazioni; 2. per l'abitazione principale e per tutti gli immobili destinati ad usi diversi dall'abitazione: 5 per mille; 3. detrazione per l'immobile principale: L. 200.000; 4. terreni edificabili: 5 per mille.
(Omissis). 1X665429
Il comune di SFRUZ (provincia di Trento) ha adottato, l'8 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille. 2. Di non avvalersi, per l'anno 2000, delle facolta' previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta ovvero di aumentare, in alternativa, la detrazione dovuta per le stesse unita' immobiliari adibite ad abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta per le medesime unita', detrazione che, pertanto, risulta confermata nella misura minima di L. 200.000.
(Omissis). 1X665430
Il comune di STAZZEMA (provincia di Lucca) ha adottato, il 7 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I per l'anno 2001, con esclusione:
A) degli immobili a disposizione e non locati, posseduti a scopo abitativo in aggiunta all'abitazione proncipale, per i quali l'aliquota viene determinata nella misura del 7 per mille;
B) degli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto eclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 4 per mille per un periodo non inferiore a tre anni;
C) delle unita' immobiliari divenute inagibili o inabitabili, sulle quali i legittimi proprietari eseguano interventi volti al loro recupero, ovvero eseguano interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico od alla realizzazione di autorimesse o posti auto, per i quali l'aliquota viene fissata nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 2. di confermare la detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 salvo le eccezioni previste al successivo punto 3; 3. di elevare per l'anno 2001, in base alla normativa citata in premessa, la detrazione spettante per l'abitazione principale a L. 400.000 in relazione a richieste documentate, da parte di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale. Le suddette richieste dovranno pervenire all'ufficio protocollo del comune entro il 30 giugno 2001.
La detrazione cosi' aumentata spetta in particolare ai seguenti casi passivi:
pensionati residenti, proprietari di non piu' di una unita' immobiliare utilizzata quale abitazione principale con un reddito complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge o altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore al minimo INPS e sue maggiorazioni previste per legge;
disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da pensione, compresa quella di invalidita' e guerra, e/o eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l'indennita' di accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprieta', usufrutto, uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purche' non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo stabilito per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(Omissis). 1X665431
Il comune di STIGLIANO (provincia di Matera) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
4,5 per mille per l'abitazione principale e per una pertinenza ubicata nel centro abitato;
6 per mille per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
(Omissis). 1X665432
Il comune di TALMASSONS (provincia di Udine) ha adottato, il 1o febbraio e 5 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote dell'I.C.l.:
per i terreni agricoli - cinque per mille;
aree edificabili - sei per mille;
fabbricati - cinque per mille;
fabbricati non locati (fabbricati ad uso abitativo) - sei per mille;
(Omissis); 1. di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000 (Euro 103,29); 2. di stabilire in L. 300.000 (Euro 154,94) la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per le seguenti fattispecie in relazione a richieste documentate e con particolari situazioni di carattere sociale:
abitazione con un solo residente, pensionato che abbia un reddito complessivo fino a L. 15.000.000 annui;
abitazione con nucleo familiare con reddito imponibile IRPEF pro-capite fino a L. 9.000.000 (Euro 4648,11);
le richieste per la detrazione di L 300.000 (Euro 154,941) devono a pena di decadenza essere presentate entro il 30 giugno 2001.
(Omissis). 1X665433
Il comune di TERZIGNO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 neI modo seguente:
abitazione principale e pertinenze: 5,5 per mille;
altri fabbricati: 7 per mille;
detrazione abitazione principale: L. 290.000.
(Omissis). 1X665434
Il comune di TORRE DI MOSTO (provincia di Venezia) ha adottato, il 14 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
a) aliquota unica per tutti gli immobili (ivi comprese le aree edificabili) deI 5 per mille;
b) detrazione per la prima abitazione ivi comprese le pertinenze come definite dagli artt. 817 e 818 del codice civile: L. 200.000;
c) detrazione del 50% a favore del titolare di fabbricato inagibile, inabitabile o di fatto inutilizzato ai sensi dell'art 8, comma 6, lettere a), b), e c) del Regolamento comunale:
d) non applicazione della aliquota agevolata del 4 per mille per tre anni per gli immobili costruiti per la vendita e non venduti da parte di imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attivita' la costruzione ed alienazione di immobili;
e) aliquota ridotta del 4 per mille per le iniziative imprenditoriali che si insedieranno nel PIP "Ponte Tezze" per una durata di tre anni dalla data di inizio della loro attivita' produttiva;
f) erogazione, su istanza, di un contributo fino al 100% della imposta pagata a favore del titolare di abitazione principale il reddito del cui nucleo familiare sia inferiore o uguale a quello della pensione minima INPS, relativa all'anno 2000 in rapporto diretto all'ammontare della imposta stessa ed al numero dei titolari richiedenti il beneficio con lo stanziamento a tale scopo destinato dal bilancio di previsione 2001 e che resta fissato come per gli esercizi precedenti in L. 10.000.000:
g) esenzione dal pagamento della imposta al proprietario dell'immobile sito in localita' Boccafossa di Torre di Mosto per la parte adibita a titolo gratuito a sede temporanea deI Museo della Civilita' Contadina (art. 4, comma 2, lett. c), del Regolamento comunale);
(Omissis). 1X665435
Il comune di TRAMONTI DI SOTTO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 2001 nella misura del 4,5 per mille sull'abitazione principale per i residenti, e del 6 per mille sulle abitazioni secondarie e per i non residenti, con la detrazione per l'abitazione principale di lire 300.000; 2. di confermare l'aliquota ridotta prevista a favore della abitazione principale anche a favore dei proprietari che abbiano dato in affitto con contratto registrato l'immobile a patto che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale.
(Omissis). 1X665436
Il comune di TREVENZUOLO (provincia di Verona) ha adottato, il 15 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). di determinare per l'anno 2001 l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura differenziata come segue:
nella misura del 5,6 per mille per l'abitazione principale;
nella misura del 6,2 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi i terreni e le aree fabbricabili;
nella misura del 5,6 per mille per l'abitazione principale concessa in uso grauito a parenti fino al primo grado in linea retta e l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
detrazione per abitazione principale di L. 200.000;
(Omissis). 1X665437
Il comune di TRIBIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 1o febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure:
nella misura del 5 per mille per gli immobili posseduti quale abitazione principale e sue pertinenze;
nella misura del 6 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e tutti gli altri casi non meglio specificati;
misura fissa della detrazione L. 200.000 unica;
(Omissis). 1X665438
Il comune di TRICERRO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 21 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di stabilire per l'anno 2001:
a) nel 6 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili;
b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
(Omissis). 1X665439
Il comune di TURI (provincia di Bari) ha adottato, il 9 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare, per l'anno 2001, nelle misure di seguito indicate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
per tutti gli immobili aliquota 4 per mille;
per immobili soggetti ad interventi del patrimonio edilizio a norma dell'art. 1, commi 1 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aliquota 2 per mille; 2. di determinare, per l'anno 2001, le detrazioni d'imposta cosi' come segue:
per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale L 200.000, in ragione annua;
per i pensionati vedovi o vedove, celibi o nubili che vivono da soli, titolari di reddito pensionistico non superiore a L. 15.000.000 lorde annue e che non abbiano altri redditi ad esclusione dell'abitazione utilizzata direttamente, L. 300.000 in ragione annua;
per i pensionati sociali o con assegno sociale che non abbiano altri redditi ad esclusione dell'abitazione principale usata direttamente, L. 500.000 in ragione annua.
(Omissis). 1X665440
Il comune di UGGIATE TREVANO (provincia di Como) ha adottato, il 22 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di confermare per l'anno 2001 le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili vigenti che risultano cosi' determinate cosi' come determinate:
aliquota ordinaria 6 per mille;
aliquota abitazione principale e sue pertinenze 5 per mille;
aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino a primo grado e parenti in linea collaterale fino al secondo grado (autocertificazione da presentare su apposito modulo entro il 30 giugno 2001) 5 per mille;
detrazione per abitazione principale L. 200.000;
riduzione d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili 50%;
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori o imprenditori agricoli a titolo principale:
fino al valore di L. 50.000.000 esenti;
fra 50 e 125 milioni riduzione del 70% dell'imposta;
fra 125 e 200 milioni riduzione del 50% dell'imposta;
fra 200 e 250 milioni riduzione del 25% dell'imposta.
(Omissis). 1X665441
Il comune di VAIANO (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 3. di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura:
del 3 per mille per le abitazioni date in locazione ai sensi dell'art. 2, commi 3, 4, 5, ed artt. 4 e 5, legge n. 431/98 ed accordo stipulato tra i sindacati delle proprieta' immobiliari e quelli degli inquilini. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune;
del 4,5 per mille per:
h) le abitazioni nelle quali il soggetto passivo ed i suoi familiari hanno la propria residenza cosi' come intesa ai fini anagrafici;
i) le abitazioni di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
j) l'unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all'estero purche' non locata;
k) le abitazioni regolarmente assegnate dall'istituto autonomo case popolari;
l) le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune;
m) le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo in linea retta fino al secondo grado ed in linea collaterale fino al primo grado, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilita la propria residenza anagrafica. Per usufruire dell'aliquota ridotta presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando il modello predisposto dall'ufficio tributi del comune;
n) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
del 7 per mille per le abitazioni non occupate (per abitazione non occupata si intende quella nella quale non risulta alcuna persona residente);
del 6 per mille come aliquota ordinaria. 4. Di determinate la detrazione per la prima casa in L. 300.000 in favore delle sotto indicate categorie:
f) pensionato che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' entro il 31 dicembre 2000, non in condizioni lavorative, con le seguenti condizioni reddituali:
monoreddito: reddito anno 2000 derivante da pensione non superiore a L. 13.800.000;
plurireddito: reddito anno 2000 imponibile I.R.P.E.F., escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a L. 20.700.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico;
g) invalidi civili non in condizione lavorativa con invalidita' non inferiore al 74% con le seguenti condizioni reddituali:
monoreddito: reddito imponibile I.R.P.E.F. anno 2000, escluso reddito da abitazione, non superiore a L. 13.800.000;
plurireddito: reddito anno 2000 imponibile I.R.P.E.F., escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a L. 20.700.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico;
h) soggetti passivi nel cui nucleo familiare e' presente un invalido civile con invalidita' non inferiore al 75% con un reddito imponibile I.R.P.E.F. anno 2000, escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a L. 20.700.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico;
i) soggetti passivi nei cui nuclei familiari sia presente un portatore di handicap in situazione di gravita' (in base alla legge n. 104/92), con un reddito imponibile I.R.P.E.F. anno 2000, escluso reddito da abitazione, fino a L. 35.000.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico;
j) disoccupato che sia in tale condizione da almeno sei mesi alla data del 31 dicembre 2000, regolarmente iscritto nelle liste di collocamento con le seguenti situazioni reddituali:
monoreddito: reddito anno 2000 imponibile I.R.P.E.F., escluso reddito da abitazione, non superiore a L. 13.800.000;
plurireddito: reddito anno 2000 imponibile I.R.P.E.F., escluso reddito da abitazione, di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non superiore a L. 20.700.000 piu' L. 1.800.000 per ogni persona a carico. Le ulteriori condizioni per usufruire della detrazione di L. 300.000, comuni a tutti i sopra indicati soggetti, sono:
essere titolare nell'intero territorio nazionale di diritto di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale (compreso le eventuali pertinenze), appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6;
che gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico non devono essere possessori nel territorio nazionale di altre unita' immobiliari. I soggetti che intendono usufruire dell'elevazione a L. 300.000 della detrazione abitazione principale devono dichiarare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio il cui testo verra' appositamente predisposto dall'ufficio tributi del comune.
(Omissis). 1X665442
Il comune di VARAZZE (provincia di Savona) ha adottato, il 20 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella seguente misura:
a) 5,8 per mille aliquota ordinaria;
b) 4 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
c) 4 per mille aliquota ridotta in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni contrattuali stabilite dai contratti-tipo definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori (art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431);
d) 5,8 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
e) 7,3 per mille aliquota per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
f) 7 per mille aliquota per alloggi non locati o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per i quali non sussiste la condizione di cui al punto e), cioe' per i quali sia stato registrato un contratto di locazione negli ultimi due anni.
(Omissis). 1X665443
Il comune di VESTRENO (provincia di Lecco) ha adottato, il 15 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di determinare, (Omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille a valere per l'anno 2001.
(Omissis). 1X665444
Il comune di VEZZANO SUL CROSTOLO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di fissare per l'anno 2001 nella misura del 5,8 per mille l'aliquota per le unita' immobiliari (solo categoria catastale A) adibite ad abitazione principale per le quali i proprietari possono avvalersi della detrazione di legge di L. 200.000; 2. di stabilire per l'anno 2001 nella misura del 5,8 per mille l'aliquota per l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata; 3. di confermare per l'anno 2001 le altre aliquote gia' previste per l'anno 2000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:
6,5 per mille per le unita' immobiliari (categoria catastale A) occupate alla data del 1o gennaio 2000 da famiglie, non proprietarie, iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso;
6,5 per mille per i fabbricati di qualsiasi categoria catastale (A/10-B-C-D);
7 per mille per le aree fabbricabili;
7 per mille per le unita' immobiliari (cat. catastale A) non occupate alla data del 1o gennaio 2000 da famiglie iscritte all'anagrafe come residenti all'interno dell'immobile stesso e tutte le unita' immobiliari (cat. catastale A) non comprese nei casi sopra indicati; 4. di confermare altresi', la detrazione annua per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; 5. di applicare agli immobili definiti "pertinenze" lo stesso trattamento fiscale riservato all'abitazione cui gli stessi sono asserviti.
(Omissis). 1X665445
Il comune di VICOLI (provincia di Pescara) ha adottato, il 10 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Aliquota I.C.I.:
5 per mille, unica senza diversificazione e con detrazione per la sola abitazione principale di L. 200.000;
5,5 per mille per immobili diversi dalla abitazione principale o posseduti in aggiunta alla abitazione principale.
(Omissis). 1X665446
Il comune di VIGNOLA FALESINA (provincia di Trento) ha adottato, il 28 novembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. di determinare ai fini I.C.I. per l'anno 2001 l'aliquota unica del 5 per mille per tutti gli immobili; 2. di fissare per il 2001 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 500.000 e fino alla concorrenza dell'imposta.
(Omissis). 1X665447
Il comune di VILLA BASILICA (provincia di Lucca) ha adottato, il 3 e 28 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. Di confermare, per l'anno 2001, le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ferme restando le riduzioni e detrazioni previste direttamente dalla legge:
a) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l'aliquota dell'imposta e' fissata al 5 per mille;
b) per tutti gli altri immobili soggetti ad imposta, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), l'aliquota e' fissata al 7 per mille.
(Omissis). 1. Di apportare al regolamento generale (I.C.I.) approvato con propria deliberazione n. 51/1998 le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al punto 1) del dispositivo di deliberazione, vengono aggiunti i seguenti commi:
5. la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 200.000.
6. Per le persone anziane, che vivono da sole con eta' superiore agli anni 65, con unica proprieta' immobiliare adibita ad abitazione principale, e con limite di reddito stabilito in misura non superiore a L. 18.000.000 e' prevista una detrazione di L. 500.000.
7. Le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano anche nei confronti dei nuclei familiari composti da piu' persone con eta' media superiore agli anni 65 ed individuale non inferiore ai 60 e proprietari di quell'unica abitazione; il limite di reddito viene aumentato di L. 6.000.000 per ogni componente il nucleo familiare oltre al primo.
b) Il secondo comma del punto 2) della deliberazione suddetta, viene cosi' sostituito:
"a queste abitazioni e' applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali, ma non la detrazione prevista per le stesse".
(Omissis). 1X665448
Il comune di VILLA COLLEMANDINA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di determinare per l'anno 2001 la conferma nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.
(Omissis). 1X665449
Il comune di VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 28 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1) Di approvare le aliquote dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 2001, come segue:
1) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
2) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.
(Omissis). 1X665450
Il comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 6 marzo 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). Di confermare per l'anno 2001 le seguenti aliquote:
5,5 per mille per le case di prima abitazione;
6 per mille per le case diverse dalle prime abitazioni e aree edificabili, attivita' commerciali ed opifici;
L. 200.000 detrazione per la prima casa.
(Omissis). 1X665451
Il comune di VOLVERA (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis). 1. L'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2001 e' fissata nella misura del 6 per mille come determinato con deliberazione di giunta comunale n. 5 del 22 gennaio 2001; 2. L'aliquota a favore delle persone fisiche, soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per un massimo di due unita' di categoria C/2 e C/6, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, e' fissata nella misura del 4,8 per mille come determinato con delibera di giunta comunale n. 5 del 22 gennaio 2001; 3. Di determinare, per l'anno 2001, la detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/92 dell'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 280.000 (Euro 144,61) per tutte le fattispecie ricorrenti.
(Omissis).
 
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