Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 6 aprile 2001, n. 204
Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 87, comma quinto, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 27 marzo 2001, prot. n. 793/U - 9/4-2;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Nei casi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", di seguito chiamato "decreto legislativo", se i processi che possono essere riuniti pendono davanti a diversi giudici, il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace provvede, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla designazione del giudice per la eventuale riunione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
leggi e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:
"Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministro della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468):
"Art. 51 (Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei
registri). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le
disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali
davanti al giudice di pace, che concernono:
a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli
degli uffici giudiziari;
b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di
pace dei certificati del casellario giudiziale di cui
all'art. 689 del codice di procedura penale;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del
presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento
previsto nel comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata
dei registri e delle altre forme di registrazione in
materia penale e' adottata con decreto del Ministro della
giustizia.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 9 (Riunione e separazione dei processi). - 1. Nei
casi previsti dall'art. 7, prima di procedere all'udienza
di comparizione, il giudice di pace puo' ordinare la
riunione dei processi, quando questa non pregiudica la
rapida definizione degli stessi.
2. Anche fuori dei casi previsti dall'art. 7, il
giudice di pace puo' ordinare la riunione dei processi
quando i reati sono commessi da piu' persone in danno
reciproco le une delle altre o quando piu' persone con
condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando
una persona e' imputata di piu' reati commessi con piu'
azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, ovvero ogni volta in cui cio' giovi alla
celerita' e alla completezza dell'accertamento.
3. Prima di procedere all'udienza di comparizione e,
comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del
dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei
processi, qualora ritenga che la riunione possa
pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la
rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre
1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace.
Delega al Governo in materia di competenza penale del
giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di
procedura penale):
"Art. 14 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il
Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro
otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo concernente la competenza in
materia penale del giudice di pace, nonche' il relativo
procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso
devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie, secondo i principi e i criteri
direttivi previsti dagli articoli 15, 16 e 17.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
"Art. 2 (Riunione di processi). - 1. Se piu' processi
che possono essere riuniti a norma dell'art. 17 del codice
pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello
stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o
della sezione designa per la eventuale riunione il giudice
o la sezione cui e' stato assegnato per primo uno dei
processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di
servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la
rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime
ipotesi provvede con decreto motivato.
1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del
comma 1, nel caso indicato dall'art. 17, comma 1-bis del
codice, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa
per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che
procede in composizione collegiale cui e' stato assegnato
per primo uno dei processi. Se la riunione non viene
disposta, gli atti sono restituiti.".



 
Art. 2.
1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo, per determinare l'ufficio del giudice di pace piu' vicino si tiene conto della distanza chilometrica stradale e, se del caso, marittima. Nella determinazione della distanza stradale si tiene conto, nell'ordine, dei collegamenti mediante le autostrade, le strade statali, le strade regionali, le strade provinciali, le strade comunali. Con decreto ministeriale viene determinato, per ogni ufficio del giudice di pace, l'ufficio piu' vicino, con l'indicazione della relativa distanza.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 10 (Astensione e ricusazione del giudice di
pace). - 1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice
di pace decide il presidente del tribunale.
2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la
Corte di appello.
3. Il giudice di pace astenuto o ricusato e' sostituito
con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le
leggi di ordinamento giudiziario.
4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista
dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il
procedimento al giudice di pace dell'ufficio piu' vicino.".



 
Art. 3.
1. Gli uffici giudiziari possono tenere, oltre ai registri obbligatori di cui all'articolo 51, comma 3 del decreto legislativo, i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.
2. Tutte le attivita' del pubblico ministero nel procedimento davanti al giudice di pace sono riportate in un apposito registro.
3. Si osservano altresi' le disposizioni dei capi I e II del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 51 (Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei
registri). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centocinquanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le
disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali
davanti al giudice di pace, che concernono:
a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli
degli uffici giudiziari;
b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di
pace dei certificati del casellario giudiziale di cui
all'art. 689 del codice di procedura penale;
c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del
presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento
previsto nel comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata
dei registri e delle altre forme di registrazione in
materia penale e' adottata con decreto del Ministro della
giustizia.".
- I capi I e II del decreto del Ministro della
giustizia 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme
per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari)
recano, rispettivamente "Principi generali e "Dei registri
informatizzati .



 
Art. 4.
1. Nella formazione dei fascicoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334.
2. Nel caso in cui sia presentato ricorso immediato al giudice ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo, la cancelleria provvede a formare apposito fascicolo, che deve contenere:
a) l'originale del ricorso e gli allegati, con la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero;
b) l'atto di costituzione di parte civile;
c) le richieste presentate dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo;
d) il decreto di convocazione delle parti, con le relative notificazioni al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore nonche' alle persone offese non ricorrenti;
e) la querela di cui il giudice abbia disposto l'acquisizione;
f) le liste di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo.
3. Nei casi in cui il giudice provvede a norma dell'articolo 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo, la cancelleria trasmette il fascicolo di cui al comma 2 al pubblico ministero.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per
l'esecuzione del codice di procedura penale):
"Art. 3. - 1. Nella formazione dei fascicoli si
osservano le disposizioni seguenti:
a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel
fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o
segreteria, che provvede alla numerazione delle singole
pagine;
b) la copertina del fascicolo deve contenere le
generalita' della persona a cui e' attribuito il reato
nonche' la data e il numero della iscrizione della notizia
di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice.
2. Il fascicolo deve contenere:
a) l'indice degli atti e delle produzioni;
b) l'elenco delle cose sequestrate;
c) la distinta delle spese anticipate dall'erario,
diverse da quelle per le quali e' stabilito il recupero in
misura fissa;
d) la copia della sentenza o del decreto penale di
condanna.".
- Si riporta il testo degli articoli 21, 25, 26 e 29,
comma 2, del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274:
"Art. 21 (Ricorso immediato al giudice). - 1. Per i
reati procedibili a querela e' ammessa la citazione a
giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla
quale il reato e' attribuito su ricorso della persona
offesa.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) le generalita' del ricorrente e, se si tratta di
persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la
denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale
rappresentante;
c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la
relativa nomina;
d) l'indicazione delle altre persone offese dal
medesimo reato delle quali il ricorrente conosca
l'identita';
e) le generalita' della persona citata a giudizio;
f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del
fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con
l'indicazione degli articoli di legge che si assumono
violati;
g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno
della richiesta, nonche' delle circostanze su cui deve
vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
i) la richiesta di fissazione dell'udienza per
procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona
offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La
sottoscrizione della persona offesa e' autenticata dal
difensore.
4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e
terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso e'
sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore
o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano
le disposizioni di cui all'art. 338 del codice di procedura
penale.
5. La presentazione del ricorso produce gli stessi
effetti della presentazione della querela.".
"Art. 25 (Richieste del pubblico ministero). - 1. Entro
dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico
ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del
giudice di pace.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente
infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace
incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime
parere contrario alla citazione altrimenti formula
l'imputazione confermando o modificando l'addebito
contenuto nel ricorso.".
"Art. 26 (Provvedimenti del giudice di pace). - 1.
Decorso il termine indicato nell'art. 25, il giudice di
pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato
richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente
infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al
pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che
appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di
pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico
ministero.
4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio,
il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce
gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha
facolta' di reiterare il ricorso davanti al giudice
competente. L'inosservanza del termine e' causa di
inammissibilita' del ricorso.".
"2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le
parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti
o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate
nell'art. 210 del codice di procedura penale, devono, a
pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima della
data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in
cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su
cui deve vertere l'esame.".



 
Art. 5.
1. Prima della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo il pubblico ministero puo' richiedere alla polizia giudiziaria la trasmissione degli atti compiuti.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 11 (Attivita' di indagine). - 1. Acquisita la
notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria
iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la
ricostruzione del fatto e per l'individuazione del
colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con
relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.
2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia
giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma
chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge
che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a
disporre la comparizione della persona sottoposta ad
indagini davanti al giudice di pace.
3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il
giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.".



 
Art. 6.
1. La polizia giudiziaria, con la relazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, trasmette al pubblico ministero la documentazione relativa agli atti compiuti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato che non debbano essere custodite altrove.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi in nota all'art.
5.



 
Art. 7.
1. Il pubblico ministero, nei casi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo, quando trasmette alla polizia giudiziaria la notizia di reato, annota la trasmissione nel registro delle attivita' del pubblico ministero.
2. Se non si provvede alla trasmissione ai sensi del comma 1, le altre attivita' indicate nell'articolo 12 del decreto legislativo possono essere effettuate solo dopo l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui al comma 1.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislastivo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 12 (Notizie di reato ricevute dal pubblico
ministero). 1. Salvo che ritenga di richiedere
l'archiviazione, il pubblico ministero se prende
direttamente notizia di un reato di competenza del giudice
di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali
o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla
polizia giudiziaria, perche' proceda ai sensi dell'art. 11,
impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico
ministero, se non ritiene necessari atti di indagine,
formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria
alla citazione a giudizio dell'imputato.".



 
Art. 8.
1. La polizia giudiziaria, compiuti gli atti indicati nell'articolo 13 del decreto legislativo, trasmette, se necessario, per gli adempimenti di cui all'articolo 366 del codice di procedura penale, gli originali dei relativi verbali alla segreteria del pubblico ministero, trattenendone copia.
2. Quando il pubblico ministero non assume la direzione delle indagini, copia degli atti svolti personalmente dallo stesso a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo e' trasmessa alla polizia giudiziaria. La trasmissione e' annotata nel registro delle attivita' del pubblico ministero.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 13 (Autorizzazione del pubblico ministero al
compimento di atti). - 1. La polizia giudiziaria puo'
richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al
compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di
interrogatori o di confronti cui partecipi la persona
sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non
ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli
atti, puo' autorizzare la polizia giudiziaria al compimento
degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene
richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e
sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non puo'
procedervi di propria iniziativa.".
- Si riporta il testo dell'art. 366 del codice di
procedura penale:
"Art. 366 (Deposito degli atti cui hanno diritto di
assistere i difensori). - 1. Salvo quanto previsto da
specifiche disposizioni, i verbali degli atti compiuti dal
pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il
difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella
segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno
successivo al compimento dell'atto, con facolta' per il
difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni
successivi. Quando non e' stato dato avviso del compimento
dell'atto al difensore e' immediatamente notificato
l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento
della notificazione. Il difensore ha facolta' di esaminare
le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se
si tratta di documenti, di estrarne copia.
2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, puo'
disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti
indicati nel comma 1 e l'esercizio della facolta' indicata
nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza
pregiudizio di ogni altra attivita' del difensore, per non
oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico
ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore
possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai
sensi dell'art. 127.".



 
Art. 9.
1. Il pubblico ministero, quando riceve comunicazione del ricorso immediato ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo, ne da' immediato avviso al giudice al quale abbia gia' presentato richiesta di archiviazione per gli stessi fatti.
2. Il giudice, se non ha gia' disposto l'archiviazione, trasmette gli atti al pubblico ministero.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 22 (Presentazione del ricorso). - 1. Il ricorso,
previamente comunicato al pubblico ministero mediante
deposito di copia presso la sua segreteria, e' presentato,
a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta
comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace
competente per territorio nel termine di tre mesi dalla
notizia del fatto che costituisce reato.
2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha gia'
presentato querela, deve farne menzione nel ricorso,
allegandone copia e depositando altra copia presso la
segreteria del pubblico ministero.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace
dispone l'acquisizione della querela in originale.
4. Quando si procede in seguito a ricorso sono
inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la
procedura ordinaria.".



 
Art. 10.
1. Copia dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto legislativo, e' notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente. Dalla data della notificazione decorre il termine per la reiterazione del ricorso.
2. Il ricorrente puo' chiedere la restituzione degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 4 del presente regolamento.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, vedasi nelle note all'art. 4.



 
Art. 11.
1. Il giudice, quando emette il decreto di convocazione delle parti a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo, provvede alle informazioni sull'azione penale di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 27 (Decreto di convocazione delle parti). - 1. Se
non deve provvedere ai sensi dell'art. 26, il giudice di
pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca
le parti in udienza con decreto.
2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza
non devono intercorrere piu' di novanta giorni.
3. Il decreto contiene:
a) l'indicazione del giudice che procede, nonche' del
luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
b) le generalita' della persona nei cui confronti e'
stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e
l'avvertimento che non comparendo sara' giudicato in
contumacia;
c) l'avviso che ha facolta' di nominare un difensore
di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal
difensore d'ufficio nominato nel decreto;
d) la trascrizione dell'imputazione;
e) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste.
4. Il decreto, unitamente al ricorso, e' notificato, a
cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona
citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni
prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente
notifica il decreto alle altre persone offese di cui
conosca l'identita'.
5. La convocazione e' nulla se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 3, lettere a), b), c) e d).".
- Si riporta il testo dell'art. 129 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale):
"Art. 129 (Informazioni sull'azione penale). - 1.
Quando esercita l'azione penale nei confronti di un
impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico
ministero informa l'autorita' da cui l'impiegato dipende,
dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di
personale dipendente dai servizi per le informazioni e la
sicurezza militare o democratica, ne da' comunicazione
anche al comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.
2. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti
di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico,
l'informazione e' inviata all'ordinario della diocesi a cui
appartiene l'imputato.
3. Quando esercita l'azione penate per un reato che ha
cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero
informa il procuratore generale presso la Corte dei conti,
dando notizia dell'imputazione.".



 
Art. 12.
1. Gli atti delle indagini svolte prima dell'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo sono depositati nella segreteria del pubblico ministero, con facolta' dei difensori di prenderne visione ed estrarne copia.
2. Del deposito degli atti di cui al comma 1 la segreteria del pubblico ministero da' avviso, senza ritardo, ai difensori.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nelle note
all'art. 11.



 
Art. 13.
1. La cancelleria del giudice rilascia, su richiesta del ricorrente, copie del decreto di convocazione emesso ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo, nel numero necessario per le notificazioni.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, si osservano anche per la notifica dell'atto di citazione disposta dalla polizia giudiziaria e del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice a norma dell'articolo 27 del decreto legislativo.



Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nella note
all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per
l'esecuzione del codice di procedura penale):
"Art. 4. - 1. Le comunicazioni previste dall'art. 157,
commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e
contengono:
a) il nome del destinatario della notificazione;
b) la indicazione della natura dell'atto notificato e
del luogo della notificazione;
c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.
2. Ricorrendo le ipotesi, le comunicazioni contengono
altresi' la indicazione del giudice o del pubblico
ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonche'
del luogo e della data di comparizione.".



 
Art. 14.
1. La richiesta di cui all'articolo 49 del decreto legislativo e' proposta al coordinatore dell'ufficio del giudice di pace.
2. Il coordinatore indica un'udienza tenuta da giudice diverso da quello che ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo per manifesta infondatezza del ricorso.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 49 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 49 (Citazione a giudizio disposta dalla polizia
giudiziaria). - 1. Ai fini dell'emissione della citazione a
giudizio di cui all'art. 20, il pubblico ministero richiede
al giudice di pace di indicare il giorno e l'ora della
comparizione.
2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione
del giudice di pace sono comunicate anche con mezzi
telematici.".
- Per il testo dell'art. 26 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedi in note all'art.
4.



 
Art. 15.
1. Nella formazione del ruolo per le udienze davanti al giudice di pace si tiene conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, nonche' dell'interesse della persona offesa e delle possibilita' di conciliazione tra le parti.
2. Il ruolo e' affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula d'udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.
3. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati nella citazione a giudizio o nel decreto di convocazione delle parti, salvo che per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo il giudice ordini la trattazione in un ordine diverso.
 
Art. 16.
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1956, n. 1666, relativo all'applicazione dell'articolo VII della Convenzione tra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, il giudice di pace da' tempestivo avviso del giorno fissato per l'udienza di comparizione alle autorita' indicate nella medesima disposizione.
2. La richiesta di cui al quinto comma dell'articolo 1 del regolamento indicato nel comma 1 puo' essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1956, n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo
all'applicazione dell'art. VII della Convenzione tra gli
Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo
"status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il
19 giugno 1951):
"Art. 5. - Nei casi previsti nello stesso art. VII,
paragrafo 9, lettera g), dell'anzidetta Convenzione, il
presidente o il pretore deve dare tempestivo avviso del
giorno fissato per il dibattimento al comandante del
reparto a cui l'imputato appartiene e se cio' non sia
possibile o in caso di urgenza al piu' vicino comando o
ufficio dello Stato di origine, affinche' un rappresentante
del Governo di questo Stato possa essere presente al
dibattimento.
Il suddetto rappresentante ha il diritto di intervenire
anche quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse,
salvo che la pubblicita' del dibattimento sia esclusa per
tutelare il segreto politico o militare.".



 
Art. 17.
1. L'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo, nonche' il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza di cui all'articolo 31, comma 1 del medesimo decreto sono notificati, a cura della cancelleria, al ricorrente.
2. Nei casi di cui all'articolo 31, comma 3 del decreto legislativo la cancelleria del giudice da' avviso al ricorrente dell'avvenuta fissazione di nuova udienza.



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del citato
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 30 (Udienza di comparizione a seguito di ricorso
al giudice da parte della persona offesa). - 1. La mancata
comparizione all'udienza del ricorrente o del suo
procuratore speciale non dovuta ad impossibilita' a
comparire per caso fortuito o forza maggiore determina
l'improcedibilita' del ricorso, salvo che l'imputato o la
persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela
chieda che si proceda al giudizio.
2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilita'
del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese
processuali, nonche' al risarcimento dei danni in favore
della persona citata in giudizio che ne abbia fatto
domanda.
3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra
tra quelli per cui e' ammessa la citazione a giudizio su
istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette
gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda
che si proceda ugualmente al giudizio.".
"Art. 31 (Fissazione di nuova udienza a seguito di
impossibilita' a comparire). - 1. In caso di dichiarazione
di improcedibilita' ai sensi dell'art. 30, comma 1, il
ricorrente puo' presentare istanza di fissazione di nuova
udienza se prova che la mancata comparizione e' stata
dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
2. L'istanza e' presentata al giudice di pace entro
dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso
fortuito o forza maggiore. Il termine e' stabilito a pena
di decadenza.
3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le
parti per una nuova udienza ai sensi dell'art. 27,
invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma
del comma 4 dello stesso articolo.
4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta
di fissazione di nuova udienza puo' essere proposto ricorso
al tribunale in composizione monocratica, che decide con
ordinanza inoppugnabile.".



 
Art. 18

1. Nel caso previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo, il giudice di pace competente per l'esecuzione, ricevuti gli atti dal pubblico ministero, se accerta che il condannato e' solvibile dispone che la cancelleria provveda al rinnovo degli atti esecutivi, dandone comunicazione al pubblico ministero, altrimenti provvede alla conversione ai sensi dell'articolo 55 del medesimo decreto.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 42 e 55 del citato
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 42 (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Le
condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'art.
660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della
effettiva insolvibilita' del condannato e' svolto dal
giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta
altresi' i provvedimenti in ordine alla rateizzazione,
ovvero alla conversione della pena pecuniaria.".
"Art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie). - 1. Per
i reati di competenza del giudice di pace, la pena
pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato
si converte, a richiesta del condannato, in lavoro
sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un
mese e non superiore a sei mesi con le modalita' indicate
nell'art. 54.
2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro
sostitutivo equivale a lire venticinquemila di pena
pecuniaria.
3. Il condannato puo' sempre far cessare la pena del
lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la
somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.
4. Quando e' violato l'obbligo del lavoro sostitutivo
conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la
parte di lavoro non ancora eseguito si converte
nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di
ragguaglio indicati nel comma 6.
5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro
sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per
insolvibilita' si convertono nell'obbligo di permanenza
domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'art. 53,
comma 1, in questo caso non e' applicabile al condannato il
divieto di cui all'art. 53, comma 3.
6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza
domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena
pecuniaria e la durata della permanenza non puo' essere
superiore a quarantacinque giorni.".



 
Art. 19

1. La cancelleria del giudice di pace che ha emesso la decisione da iscrivere ai sensi dell'articolo 686 del codice di procedura penale trasmette al casellario giudiziale, in osservanza delle norme in vigore, i dati per i quali e' previsto l'inserimento nelle schede per l'iscrizione dei provvedimenti nel casellario giudiziale. Le attivita' dirette alla trasmissione dei dati al casellario giudiziale sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia.



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 686 del codice di
procedura penale:
"Art. 686 (Iscrizioni nel casellario giudiziale). - 1.
Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte
da particolari disposizioni di legge (att. 194), si
iscrivono per estratto:
a) nella materia penale, regolata dal codice penale o
da leggi speciali:
1) le sentenze di condanna e i decreti penali
appena divenuti irrevocabili salvo quelli concernenti
contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in
via amministrativa o l'oblazione ai sensi dell'art. 162 del
codice penale, sempre che per le stesse non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
2) i provvedimenti emessi dagli organi
giurisdizionali dell'esecuzione non piu' soggetti a
impugnazione che riguardano la pena, le misure di
sicurezza, gli effetti penali della condanna,
l'applicazione dell'amnistia e la dichiarazione di
abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a
delinquere;
3) i provvedimenti che riguardano l'applicazione di
pene accessorie;
4) le sentenze non piu' soggette a impuguazione che
hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a
procedere per difetto di imputabilita' o disposto una
misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per
applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
dell'imputato;
b) nella materia civile:
1) le sentenze passate in giudicato che hanno
pronunciato l'interdizione o l'inabilitazione e i
provvedimenti che le revocano;
2) le sentenze con le quali l'imprenditore e' stato
dichiarato fallito;
3) le sentenze di omologazione del concordato
fallimentare e quelle che hanno dichiarato la
riabilitazione del fallito;
4) i decreti di chiusura del fallimento;
c) i provvedimenti amministrativi relativi alla
perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione
dello straniero;
d) i provvedimenti definitivi che riguardano
l'applicazione delle misure di prevenzione della
sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di
soggiorno.
2. Quando sono state riconosciute dall'autorita'
giudiziaria sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma
1, lettera a), le sentenze pronunciate da autorita'
giudiziarie straniere.
3. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di
condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui
la pena fu scontata e dell'eventuale applicazione di misure
alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu
in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto,
grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono
inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o
revocano la riabilitazione.".



 
Art. 20

1. I certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 689 del codice di procedura penale possono essere richiesti e ritirati presso la cancelleria del giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia vengono disciplinate le attivita' dirette al rilascio dei certificati.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 689 del codice di
procedura penale:
"Art. 689 (Certificati richiesti dall'interessato). -
1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si
riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati
senza motivare la domanda.
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate
tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:
1) delle condanne delle quali e' stato ordinato che
non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art.
175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato
revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con
la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma
dell'art. 167, comma 1 del codice penale;
3) delle condanne per reati per i quali si e'
verificata la causa speciale di estinzione prevista
dall'art. 556 del codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali e' stata
definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le
quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle
sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per
applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta
dell'imputato nonche' dei decreti penali;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato
di considerare come reati, quando la relativa iscrizione
non e' stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di
sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di
non luogo a procedere, quando le misure sono state
revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686, comma
1, lettera b), n. 1), quando l'interdizione o la
inabilitazione e' stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento,
quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza
definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte
le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate
nella lettera a), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di
quelle indicate nell'art. 686, comma 1, lettere b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le
iscrizioni indicate nell'art. 686, comma 1, lettere b) e
c), ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9)
della lettera a) del presente comma nonche' i provvedimenti
concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla
capacita' del condannato.
3. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato
e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure
alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della
pena per una delle cause indicate nell'art. 686, comma 3.".



 
Art. 21

1. Le iscrizioni relative ai reati indicati nell'articolo 4 del decreto legislativo non sono riportate nei certificati di cui all'articolo 110, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, richiesti dall'interessato.



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274:
"Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di
pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di parte, 590,
limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di
parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
professionale e dei fatti commessi con violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato
una malattia professionale quando, nei casi anzidetti,
derivi una malattia di durata superiore a venti giorni,
593, primo e secondo comma, 594, 595, primo e secondo
comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 632, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 633, primo comma, salvo
che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 635, primo
comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.
639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice
penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli
689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i
delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni
previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di
sicurezza";
b) articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione";
c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo
organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo
unico delle leggi per l'elezione della Camera dei
deputati";
e) art. 92 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico
delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali";
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre
1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di
nuove macchine utensili";
g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo";
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma
e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n.
528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per
il personale del lotto";
m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n.
107, recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati";
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle
direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di
recipienti semplici a pressione, a norma dell'art. 56 della
legge 29 dicembre 1990, n. 428";
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della
direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza
dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge
29 dicembre 1990, n. 428";
p) art. 7, comma 9, del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva
n. 84/450/CEE in materia di pubblicita' ingannevole";
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e
189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante "Nuovo codice della strada";
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della
direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
medici impiantabili attivi";
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della
direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e'
tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle
circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge
26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i
minorenni.".
- Si riporta il testo dell'art. 110 del citato decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
"Art. 110 (Richiesta dei certificati). - 1. Non appena
il nome della persona alla quale il reato e' attribuito e'
stato iscritto nel registro indicato nell'art. 335 del
codice, la segreteria richiede:
a) i certificati anagrafici;
b) il certificato previsto dall'art. 688 del codice;
c) il certificato delle iscrizioni relative ai
procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualita'
di imputato.
2. Fino alla entrata in funzione di un servizio
centralizzato informatico i certificati delle iscrizioni
indicate nel comma 1, lettera c), sono acquisiti secondo le
disposizioni del pubblico ministero.".



 
Art. 22.
1. Nei procedimenti di competenza del giudice di pace si osservano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 82 e 83 del citato
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
"Art. 82 (Attivita' per il deposito e la custodia delle
cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate sono annotate
in apposito registro nel quale la cancelleria o la
segreteria indica il numero del procedimento a cui si
riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui
appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui
nome e' stato iscritto nel registro delle notizie di reato,
le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le
restituzioni.
2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal
luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti
dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si
procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura
della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione
e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli
e' redatto verbale.
3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono
dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la
custodia delle cose sequestrate.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma
dell'art. 259 del codice andrebbero depositate nella
segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella
cancelleria della pretura o del tribunale e annotate nei
relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresi'
agli adempimenti previsti dall'art. 83.".
"Art. 83 (Vendita o distruzione delle cose deperibili).
- 1. La vendita delle cose indicate nell'art. 260, comma 3,
del codice e' eseguita a cura della cancelleria o della
segreteria anche a trattativa privata.
2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle
cose. Tuttavia a questa puo' procedersi anche avvalendosi
di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha
eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute e' redatto
verbale da allegare agli atti.
3. L'autorita' giudiziaria, prima che si proceda alle
operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo
dei campioni, quando cio' e' possibile, dando avviso al
difensore.".



 
Art. 23.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334. Nelle disposizioni del predetto decreto ministeriale, che risultano applicabili al procedimento innanzi al giudice di pace, il riferimento al giudice per le indagini preliminari si intende al giudice di pace indicato dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.



Note all'art. 23:
- Per il titolo del decreto ministeriale 30 settembre
1989, n. 334, vedasi nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 28 agosto agosto 2000, n. 274:
"Art. 5 (Competenza per territorio). - 1. Per i reati
indicati nell'art. 4, competente per il giudizio e' il
giudice di pace del luogo in cui il reato e' stato
consumato.
2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle
indagini preliminari e' il giudice di pace del luogo ove ha
sede il tribunale del circondario in cui e' compreso il
giudice territorialmente competente.".



 
Art. 24.
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 aprile 2001
Il Ministro: Fassino

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 5, Giustizia, foglio n. 381
 
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