Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 26 marzo 2001, n. 205
Modificazioni all'articolo 2, comma 3, lettera a), sub 2, del regolamento recante norme sulle modalita' di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 2000, n. 426, avente ad oggetto il regolamento recante norme sulle modalita' di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie nazionali ad esaurimento previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), sub 2;
Considerato che occorre provvedere alla rettifica del predetto articolo limitatamente alle parole "nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi dell'adunanza del 26 febbraio
2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le parole "nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge" contenute nell'articolo 2, comma 3, lettera a), sub 2, del decreto ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426, sono sostituite dalle seguenti "nel triennio antecedente alla predetta data di scadenza per la presentazione delle domande".
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 marzo 2001
Il Ministro: De Mauro

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Pubblica istruzione, foglio n. 330



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio
1999, n. 124, e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 6 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico):
"Art. 3 (Personale docente, assistenti, accompagnatori
al pianoforte e pianisti accompagnatori delle Accademie e
dei conservatori). - 1. All'art. 270 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (sostituisce il comma 1 dell'art. 270, decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
b) (sostituisce i primi due periodi del comma 4
dell'art. 270, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
c) (aggiunge il comma 10-bis all'art. 270, decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
d) (sostituisce il comma 13 dell'art. 270, decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297).
2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali
permanenti, di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico,
come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, hanno titolo all'inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle
graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella
valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali,
ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il
conferimento delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di
istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti
dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di
un precedente concorso per titoli ed esami in relazione
alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o
superino gli esami di una sessione riservata, consistenti
in una prova orale volta all'accertamento della
preparazione culturale e del possesso delle capacita'
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;
all'onere derivante dallo svolgimento della predetta
sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di
cui all'art. 2, comma 4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto.
3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono
ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di
effettivo insegnamento nelle accademie statali, pareggiate
o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o
negli istituti musicali pareggiati per almeno
trecentosessanta giorni nel periodo compreso tra l'anno
scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, di cui almeno centottanta giorni a
decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve
essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti ai
posti di ruolo.
4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali
permanenti si provvede secondo le modalita' definite dal
regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo
unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
presente legge".
"Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il
personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana
un regolamento per la disciplina del conferimento delle
supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6
dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine,
alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno
presentato le relative domande. Per gli istituti di
istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e'
attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui
graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi, per esami e titoli,
per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare
siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresi' al personale docente ed ATA delle
Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio
di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di
conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.

6. Personale amministrativo, tecnico e ausiliario - ATA.
1. (Sostituisce l'art. 551, decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297);
2. All'articolo 552 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) (premette i commi 01, 02 e 03 all'art. 552,
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
b) (sostituisce il comma 1 dell'art. 552, decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297);
c) (aggiunge il comma 5-bis all'art. 552, decreto
lgislativo 16 aprile 1994, n. 297).
3. Sostituisce l'art. 553, decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le
conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica
del personale ATA delle Accademie e dei conservatori
avvengono con le modalita' di cui al comma 5-bis dell'art.
552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2
del presente articolo.
5. Il personale ATA del Conservatorio di musica di
Trento e' a carico della provincia di Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 553 del testo unico, come
sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo
all'inclusione oltre al personale che chiede il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai
soppressi concorsi per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo
precedente concorso, per titoli ed esami, e siano inseriti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, in una
graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si
prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che
abbia superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed
esami, bandito anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del
testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
presente legge, stabilisce anche le modalita' della prima
integrazione delle graduatorie permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore
della presente legge e' inserito nelle graduatorie del
concorso, per soli titoli, in due province, ferma restando
tale collocazione, indica una delle due province ai fini
dell'assunzione come supplente.
9. (Sostituisce l'art. 557, decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge e quelle che
saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi
concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate
nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo
unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio
previsti dalla tabella 1 allegata al contratto collettivo
nazionale di lavoro del compatto "Scuola", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla
terza e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato
cinque anni di servizio anche non continuativo nelle
Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono
inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianita' di
servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini
dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili.
L'inserimento nella graduatoria per la terza qualifica e'
comunque subordinato al superamento di una prova di
idoneita' all'espletamento delle funzioni dello specifico
profilo, i cui contenuti e modalita' sono definiti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. All'onere
derivante dallo svolgimento della predetta prova di
idoneita' si provvede entro il limite di spesa di cui
all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei
requisiti di servizio di cui al presente comma sono
assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto
di durata annuale per un numero di ore compreso tra le
dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di
modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei
artistici e' soddisfatto mediante il ricorso a contratti di
prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati
inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad
esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA
hanno titolo altresi', a domanda, alla precedenza
nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie
di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti
profili professionali.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'art. 275 del testo unico e' abrogato. In sede nazionale
verra' attivato un confronto fra amministrazione scolastica
e organizzazioni sindacali sulle modalita' di attuazione
del presente comma.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
ministeriale 7 dicembre 2000, n. 426 (Regolamento recante
norme sulle modalita' di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli articoli 3, 4 e 6
della legge 3 maggio 1999, n. 124) come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Integrazione delle graduatorie nazionali ad
esaurimento). - 1. Le graduatorie dei soppressi concorsi,
per soli titoli, costituiscono le graduatorie base. Nella
prima integrazione, tutto il personale ivi incluso viene
graduato secondo il punteggio gia' posseduto aggiornato in
conformita' a quanto previsto dal comma 2.
2. I punteggi di coloro che sono gia' iscritti nelle
graduatorie base sono aggiornati a domanda, con la
valutazione di eventuali nuovi titoli, in conformita' alle
tabelle di valutazione approvate con decreto ministeriale
26 ottobre 1994, per le accademie di belle arti statali
(allegato A), per le accademie nazionali di danza (allegato
B) e di arte drammatica (allegato C) e con decreto
ministeriale 8 febbraio 1995, per i conservatori di musica
(allegato D).
3. L'integrazione delle graduatorie base avviene con
l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie, del
personale sottoindicato:
a) coloro che alla data di scadenza per la
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria
nazionale ad esaurimento sono in possesso dei requisiti
richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli
titoli:
1) superamento delle prove di un precedente
concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo
insegnamento o al medesimo posto di ruolo;
2) trecentosessanta giorni di servizio prestato con
rapporto di lavoro a tempo determinato nelle accademie di
belle arti statali, nelle accademie nazionali di danza e di
arte drammatica, e nei conservaori di musica statali nel
triennio antecedente alla predetta data di scadenza per la
presentazione delle domande.
b) coloro che alla data di scadenza per la
presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie
nazionali ad esaurimento hanno conseguito nella valutazione
dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini
della inclusione nelle graduatorie nazionali per il
conferimento delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di
istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti
dalla previgente normativa e hanno superato le prove di un
precedente concorso, per titoli ed esami, in relazione al
medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo; nonche'
coloro che superano le prove della sessione riservata di
esami indetta ai sensi dell'art. 3, lettera b), ultimo
comma, della legge, a condizione che gli stessi siano in
possesso dei predetti 24 punti;
c) coloro che alla data di scadenza per la
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria
permanente hanno superato le prove di un precedente
concorso, per titoli ed esami, in relazione al medesimo
insegnamento o al medesimo posto.
4. Gli aspiranti di cui al comma 3, sono tutti graduati
tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli
posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui agli
allegati A), B), C) e D). Agli aspiranti che sono inseriti
negli elenchi alfabetici, in seguito al superamento degli
esami della sessione riservata di cui all'ordinanza
ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247, e' attribuito lo
stesso punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei
titoli relativa al personale docente nelle accademie di
belle arti, decreto ministeriale 26 ottobre 1994, (allegato
A) per l'inclusione in graduatoria di merito del concorso
di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986.



 
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