Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2001, n. 203 |
Attuazione della direttiva 1999/60/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A; Vista la direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e degli affari esteri;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. L'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile e' cosi' modificato: a) al n. 1) le parole: "4.700 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "3.125.000 euro"; b) al n. 2) le parole: "9.500 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "6.250.000 euro".
avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2000". - L'art. 1, comma 1 e l'allegato A della succitata legge cosi' recitano: "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.".
Allegato A
96/48/CE: direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'. 98/24/CE: direttiva del Consiglio del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 1999/36/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili. 1999/60/CE: direttiva del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu. 1999/82/CE: direttiva della Commissione dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialita' medicinali. 1999/83/CE: direttiva della Commissione dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme e i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialita' medicinali. 1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche. 1999/105/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. - La direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto riguarda gli importi espressi in ecu e' pubblicata nella GUCE n. L 162 del 26 giugno 1999. - La quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978, basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' e' pubblicata nella GUCE n. L 222 del 14 agosto 1978. - Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca: "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2435-bis del codice civile, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata). - Le societa' possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. Le societa' che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.".
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| Art. 2. 1. L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' cosi' modificato: a) alla lettera a) le parole: "19.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "12.500.000 euro"; b) alla lettera b) le parole: "38.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000 euro".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante: "Attuazione delle direttive n. 78/669/CEE e 83/349/CEE in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 marzo 1990, n. 69, come modificato dal presente decreto legislativo. "Art. 27 (Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato). - 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 12.550.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 25.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa. 3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. 4. L'esonero previsto dal comma precedente e' subordinato alle seguenti condizioni: a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunita' europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunita' europee; b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa. 5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi' indicare la denominazione e la sede della societa' controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata.
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| Art. 3. 1. Per la durata del periodo transitorio, i valori espressi in euro di cui all'articolo 2435-bis, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile ed all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificati dal presente decreto legislativo, si intendono espressi anche in lire applicando il tasso fisso di conversione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 3: - Per quanto riguarda l'art. 2435-bis, primo comma, numeri 1) e 2) del codice civile e l'art. 27, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 1991, vedi note all'art. 2.
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