| Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario) |  
|   |  
| DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 2001, n. 203 |  
| Attuazione  della  direttiva  1999/60/CE,  che  modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu. |  
  |  
 |  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  Vista  la  legge  29 dicembre  2000,  n.  422,  ed  in  particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A;  Vista la direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica  la  direttiva  78/660/CEE  per  quanto concerne gli importi espressi in ecu;  Visto  il  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio   e  della  programmazione  economica,  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  e  del commercio con l'estero e degli affari esteri;
                               E m a n a
                    il seguente decreto legislativo:                               Art. 1.  1.  L'articolo  2435-bis,  primo  comma, del codice civile e' cosi' modificato:    a) al  n.  1) le parole: "4.700 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "3.125.000 euro";    b) al  n.  2) le parole: "9.500 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "6.250.000 euro". 
                                         avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUCE).
            Note alle premesse:              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per          oggetti definiti.              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i          regolamenti.              - La    legge   29 dicembre   2000,   n.   422,   reca:          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -          legge comunitaria 2000".              - L'art.  1,  comma  1  e  l'allegato A della succitata          legge cosi' recitano:              "1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine          di  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente          legge,  i  decreti  legislativi recanti le norme occorrenti          per  dare  attuazione alle direttive comprese negli elenchi          di cui agli allegati A e B.".
                                                             Allegato A
                96/48/CE:  direttiva  del Consiglio del 23 luglio 1996,          relativa   all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario          transeuropeo ad alta velocita'.              98/24/CE:  direttiva  del  Consiglio del 7 aprile 1998,          sulla   protezione  della  salute  e  della  sicurezza  dei          lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da agenti chimici          durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai          sensi   dell'art.   16,   paragrafo   1,   della  direttiva          89/391/CEE).              1999/36/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1999,          in materia di attrezzature a pressione trasportabili.              1999/60/CE: direttiva del Consiglio del 17 giugno 1999,          che  modifica  la  direttiva 78/660/CEE per quanto concerne          gli importi espressi in ecu.              1999/82/CE:       direttiva      della      Commissione          dell'8 settembre   1999,   che  modifica  l'allegato  della          direttiva    75/318/CEE    del    Consiglio   relativa   al          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri          riguardanti    le   norme   e   i   protocolli   analitici,          tossico-farmacologici    e    clinici    in    materia   di          sperimentazione delle specialita' medicinali.              1999/83/CE:       direttiva      della      Commissione          dell'8 settembre   1999,   che  modifica  l'allegato  della          direttiva    75/318/CEE    del    Consiglio   relativa   al          ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri          riguardanti    le   norme   e   i   protocolli   analitici,          tossico-farmacologici    e    clinici    in    materia   di          sperimentazione delle specialita' medicinali.              1999/93/CE:  direttiva  del  Parlamento  europeo  e del          Consiglio  del  13 dicembre  1999,  relativa  ad  un quadro          comunitario per le firme elettroniche.              1999/105/CE:  direttiva  del  Consiglio del 22 dicembre          1999,   relativa  alla  commercializzazione  dei  materiali          forestali di moltiplicazione.              - La  direttiva  1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno          1999,  che  modifica  la  direttiva  78/660/CEE  per quanto          riguarda  gli  importi  espressi in ecu e' pubblicata nella          GUCE n. L 162 del 26 giugno 1999.              - La  quarta  direttiva  78/660/CEE  del  Consiglio del          25 luglio  1978,  basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera          g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi          di societa' e' pubblicata nella GUCE n. L 222 del 14 agosto          1978.              - Il  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca:          "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento          nazionale,  a  norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17          dicembre 1997, n. 433".          Nota all'art. 1:              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2435-bis del codice          civile,   come   modificato  dal  decreto  legislativo  qui          pubblicato:              "Art.  2435-bis.  (Bilancio  in forma abbreviata). - Le          societa'  possono  redigere il bilancio in forma abbreviata          quando,  nel  primo  esercizio  o, successivamente, per due          esercizi  consecutivi non abbiano superato due dei seguenti          limiti:                1) totale   dell'attivo   dello  stato  patrimoniale:          3.125.000 euro;                2)   ricavi   delle   vendite  e  delle  prestazioni:          6.250.000 euro;                3)  dipendenti occupati in media durante l'esercizio:          50 unita'.              Nel  bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale          comprende  solo  le  voci contrassegnate nell'art. 2424 con          lettere  maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII          dell'attivo  devono  essere detratti in forma esplicita gli          ammortamenti  e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo          e  D  del  passivo  devono  essere separatamente indicati i          crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.              Nella  nota  integrativa  sono  omesse  le  indicazioni          richieste  dal  n.  10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),          7),  9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427;          le  indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono          riferite   all'importo   globale  dei  debiti  iscritti  in          bilancio.              Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano          nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri          3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione          della relazione sulla gestione.              Le  societa' che a norma del presente articolo redigono          il  bilancio  in forma abbreviata devono redigerlo in forma          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.".
                           |  
|   |                                 Art. 2.  1.  L'articolo  27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' cosi' modificato:    a) alla  lettera  a)  le  parole:  "19.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "12.500.000 euro";    b) alla  lettera  b)  le  parole:  "38.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000 euro". 
                                         Note all'art. 2:              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  27  del  decreto          legislativo  9 aprile  1991,  n.  127, recante: "Attuazione          delle  direttive  n.  78/669/CEE  e  83/349/CEE  in materia          societaria  relative  ai  conti  annuali  e consolidati, ai          sensi  dell'art.  1  della legge 26 marzo 1990, n. 69, come          modificato dal presente decreto legislativo.              "Art. 27 (Casi di esonero dell'obbligo di redazione del          bilancio  consolidato).  - 1. Non sono soggette all'obbligo          indicato  nell'articolo  25  le  imprese  controllanti che,          unitamente  alle imprese controllate, non abbiano superato,          per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:                a)  12.550.000  euro  nel  totale  degli attivi degli          stati patrimoniali;                b)  25.000.000  euro  nel  totale  dei  ricavi  delle          vendite e delle prestazioni;                c) 250   dipendenti   occupati   in   media   durante          l'esercizio.              2.  L'esonero  previsto  dal  comma  precedente  non si          applica  se  l'impresa  controllante  o  una  delle imprese          controllate abbia emesso titoli quotati in borsa.              3.  Non  sono  inoltre  soggette  all'obbligo  indicato          nell'art.  25 le imprese a loro volta controllate quando la          controllante  sia  titolare  di  oltre il novantacinque per          cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero,          in  difetto  di  tale  condizione,  quando la redazione del          bilancio  consolidato  non  sia  richiesta  almeno sei mesi          prima   della   fine   dell'esercizio  da  tanti  soci  che          rappresentino almeno il 5% del capitale.              4.   L'esonero   previsto   dal   comma  precedente  e'          subordinato alle seguenti condizioni:                a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di          uno   Stato   membro  delle  Comunita'  europee,  rediga  e          sottoponga  a  controllo il bilancio consolidato secondo il          presente  decreto  ovvero secondo il diritto di altro Stato          membro delle Comunita' europee;                b) che  l'impresa controllata non abbia emesso titoli          quotati in borsa.              5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella          nota   integrativa  al  bilancio  di  esercizio.  Nel  caso          previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi'          indicare   la   denominazione  e  la  sede  della  societa'          controllante  che  redige  il  bilancio  consolidato; copia          dello  stesso,  della  relazione sulla gestione e di quella          dell'organo  di  controllo,  redatti  in  lingua  italiana,          devono  essere  depositati  presso  l'ufficio  del registro          delle  imprese  del  luogo  ove  e'  la  sede  dell'impresa          controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel          bollettino   ufficiale   delle  societa'  per  azioni  e  a          responsabilita' limitata.
                           |  
|   |                                 Art. 3.  1. Per la durata del periodo transitorio, i valori espressi in euro di cui all'articolo 2435-bis, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile  ed  all'articolo 27,  comma  1,  lettere a) e b), del decreto legislativo  9 aprile  1991,  n.  127,  come  modificati dal presente decreto  legislativo,  si intendono espressi anche in lire applicando il tasso fisso di conversione.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 27 aprile 2001
                                 CIAMPI
                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche                              comunitarie                              Fassino, Ministro della giustizia                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del                              commercio   e  dell'artigianato  e  del                              commercio con l'estero                              Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino 
                                         Note all'art. 3:              - Per  quanto  riguarda  l'art.  2435-bis, primo comma,          numeri  1)  e  2)  del  codice civile e l'art. 27, comma 1,          lettere  a)  e  b),  del decreto legislativo 9 aprile 1991,          vedi note all'art. 2.
                           |  
|   |  
 
 | 
 |