Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 7 maggio 2001 |
Fissazione dei livelli di scorte obbligatorie petrolifere da mantenere nel Paese ai sensi del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. |
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303; Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia; Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale e' data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata; Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1 e l'art. 2, comma 3 del decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti; Ravvisata la necessita' di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtu' della normativa in premessa; Decreta: Art. 1. 1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2002, ammontano a complessive tonnellate 13.966.854. 2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2000, pari a ventitre giorni di tali esportazioni e/o lavorazioni, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare totale della scorta e' pari a complessive tonnellate 1.082.741, cosi' suddivise: cat. I: t 264.382; cat. II: t 474.546; cat. III: t 343.813. 3. Il quantitativo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2000 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 12.884.113 cosi' suddivise: cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione del tipo benzina): tonnellate 3.408.530; cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 5.507.868; cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.967.715. |
| Art. 2. 1. La ripartizione dei quantitativi indicati all'art. 1, comma 4, tra i soggetti tenuti all'obbligo sara' effettuata sulla base dei seguenti coefficienti definiti dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie, come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2000: cat. I: 20,906483 %; cat. II: 21,108249 %; cat. III: 21,910617 %. 2. Con specifica lettera ministeriale, verra' comunicato ai soggetti tenuti al mantenimento delle scorte il quantitativo di esse da detenere sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2002. |
| Art. 3. 1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalle ore 0,00 del giorno 1o luglio 2001. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte. 2. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte potra' essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalita' operative contenute nella circolare n. 238F del 22 maggio 1996. 3. Gli obblighi di scorta sanciti con il presente decreto restano validi sino alla data di entrata in vigore del decreto successivo. |
| Art. 4. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2001 Il Ministro: Letta |
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