| Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| SECONDA UNIVERSITA' DI NAPOLI |  
| DECRETO RETTORALE 26 aprile 2001 |  
| Modificazioni allo statuto. |  
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                             IL RETTORE
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382;  Visto  l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale e' stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;  Visto  l'art.  4 del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo  all'allocazione  delle  strutture della Seconda Universita' degli studi di Napoli;  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;  Visto  il  decreto  rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del 18 giugno  1996 con cui e' stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge  9 maggio  1989  n.  168,  lo  statuto  di  autonomia di questa Universita' e, in particolare, l'art. 11, quarto comma, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;  Considerato  che  il  predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Universita' rilascia titoli   con   valore   giacche'  gli  stessi  saranno  inseriti  nel regolamento didattico di Ateneo;  Considerato  che,  nelle  more  dell'approvazione ed emanazione del sopracitato  regolamento  didattico di Ateneo, e' necessario comunque procedere   alle   modificazioni  di  cui  all'ordinamento  didattico universitario;  Visto  l'art.  17, commi 95, 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;  Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 688 del 29 aprile 1998;  Visto   l'art.  2,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  27 gennaio  1998, n. 25, relativo al "Regolamento recante la  disciplina  dei  procedimenti  relativi  allo  sviluppo  ed  alla programmazione   del   sistema  universitario,  nonche'  ai  comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";  Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1998 recante: "Determinazione degli obiettivi del sistema universitario per il triennio 1998-2000";  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242;  Visti  gli  articoli 9 e 22 del decreto ministeriale 21 giugno 1999 "Programmazione  del sistema universitario per il triennio 1998/2000" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999;  Visto  il  decreto  rettorale n. 2171 del 21 giugno 1999, di questo Ateneo,  con  cui  e' stato emanato il regolamento per la stipula dei contratti di insegnamento;  Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370 "Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare il comma 2 dell'art. 5;  Viste  le  delibere  del  consiglio  di facolta' di giurisprudenza, adunanze  del 17 novembre 1998, dell'11 gennaio e del 16 marzo 1999 e del 23 febbraio 2000;  Viste  le  delibere  del  senato accademico, adunanze del 29 maggio 1998 e del 12 maggio 2000;  Viste  le  delibere  del consiglio di amministrazione, adunanze del 29 maggio 1998 e del 12 maggio 2000;  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal  comitato regionale di coordinamento   universitario   per  la  Campania  nell'adunanza  del 9 luglio 1998;  Vista la nota ministeriale prot. n. 1823 del 16 dicembre 1999;  Visto   il  regolamento  interministeriale  recante  le  norme  per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le  professioni legali - decreto 21 dicembre 1999, n. 537, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2000;  Vista  la  nota  ministeriale  prot.  n.  514 dell'8 marzo 2000 con l'allegata  scheda  risorse  per  la scuola di specializzazione sopra indicata;  Considerato  che  la  facolta'  di  giurisprudenza  ha compilato la suddetta  scheda  risorse, indicando altresi' l'importo delle tasse e contributi  universitari  per  l'iscrizione  all'anzidetta  scuola di specializzazione;  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 3289 del 29 settembre 2000;  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario nazionale  nell'adunanza  dell'8  febbraio  2001,  trasmesso con nota Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 858 del 28 febbraio 2001;                              Decreta:  E' istituita presso la Seconda Universita' degli studi di Napoli la seguente scuola di specializzazione:
                       Scuola di specializzazione                      per le professioni legali                               Art. 1.  Presso  la  Seconda Universita' degli studi di Napoli - facolta' di giurisprudenza,  e'  istituita  la  scuola di specializzazione per le professioni  legali  per le finalita' di cui all'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.  La    scuola   e'   struttura   didattica   dell'Universita',   cui contribuiscono,  la  facolta'  di  giurisprudenza  e  i  dipartimenti interessati  e  provvede  alla  formazione  comune  dei  laureati  in giurisprudenza  attraverso  l'approfondimento  teorico,  integrato da esperienze   pratiche,  finalizzate  all'assunzione  dell'impiego  di magistrato  ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.  |  
|   |                                 Art. 2.  Alla  organizzazione  ed  al  funzionamento  della  scuola  possono concorrere,  sulla  base  di  appositi  accordi  e convenzioni, altre universita' e facolta' con insegnamenti giuridici, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.  |  
|   |                                 Art. 3.  Il  numero  complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alla  scuola  e'  determinato  annualmente  con  decreto del Ministro dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di concerto  con  il  Ministro  di giustizia in osservanza dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.  |  
|   |                                 Art. 4.  Alla  scuola  si  accede  mediante concorso per titoli ed esami. Ad esso   possono  partecipare  coloro  i  quali  si  sono  laureati  in giurisprudenza  in data anteriore alla prova di esame. La commissione giudicatrice  del  concorso  di  ammissione e' costituita con decreto rettorale  ed e' composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto  e'  nominato  un apposito comitato di vigilanza. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il componente universitario avente  maggiore  anzianita' di ruolo, ovvero a parita' di anzianita' di  ruolo,  il piu' anziano di eta'. La commissione ha a disposizione 60  punti dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il  curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione   del   curriculum  e  del  voto  di  laurea  avviene  in conformita'  ai  criteri  stabiliti  dalla  commissione  nominata dal Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per la predisposizione dei quesiti.  Le  modalita'  di  ammissione  e  le  relative  prove di esame sono specificate nel bando di ammissione.  |  
|   |                                 Art. 5.  La   scuola   ha  la  durata  di  due  anni,  non  suscettibili  di abbreviazioni  ed  e' articolata in un anno comune e negli indirizzi, di durata annuale, di:    a) giudiziario - forense;    b) notarile.  |  
|   |                                 Art. 6.  Le  tasse e i contributi sono determinati annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Universita'.  L'Universita'  e  il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti  capaci,  meritevoli  e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle  tasse  di iscrizione e dai contributi universitari, nonche' la concessione di borse di studio, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'art. 6 del decreto legislativo.  |  
|   |                                 Art. 7.  E'  organo  della  scuola  il  consiglio  direttivo  presieduto dal direttore.  Il  consiglio  direttivo  e'  composto da dodici membri, di cui sei professori   universitari  di  discipline  giuridiche  ed  economiche designati   dal  consiglio  della  facolta'  di  giurisprudenza;  due magistrati  ordinari,  due  avvocati e due notai scelti dal Consiglio della  facolta' di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi  formulate  rispettivamente  dal Consiglio superiore della magistratura,   dal  Consiglio  nazionale  forense  e  dal  Consiglio nazionale del notariato.  Il  consiglio  direttivo  e'  nominato  con decreto rettorale ed e' validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in  carica  quattro anni. Il direttore e' eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.  La   mancata  designazione  dei  componenti  non  universitari  non impedisce il funzionamento del consiglio direttivo.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  secondo  comma,  al  fine di assicurare  la  rappresentanza  di  tutte  le  facolta' eventualmente convenzionate,  i  componenti  il consiglio direttivo, che abbiano la qualifica  di  professori  di  ruolo  di  materie giuridiche, possono essere  designati  anche da altre universita' o da altre facolta' con insegnamenti  giuridici,  che  abbiano  stipulato  appositi accordi o convenzioni.  |  
|   |                                 Art. 8.  Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.  Il   direttore   della  scuola  puo'  avvalersi  dell'opera  di  un coordinatore, da lui nominato fra i docenti dell'Universita'.  |  
|   |                                 Art. 9.  Il consiglio direttivo:    cura  l'organizzazione  della  scuola,  la  programmazione  della attivita' didattica e lo svolgimento della prova di ammissione;    stabilisce  le modalita' delle verifiche periodiche e della prova finale per il conseguimento del diploma;    propone  al consiglio della facolta' di giurisprudenza i nomi dei docenti;    nomina   i   componenti  le  commissioni  d'esame  e  le  persone incaricate di svolgere il servizio di tutorato;    promuove tutte le attivita', anche di carattere pratico, utili al conseguimento  delle finalita' istituzionali della scuola ed esercita le attribuzioni previste dallo statuto di autonomia e dal regolamento generale di Ateneo.  |  
|   |                                Art. 10.  Il  consiglio  direttivo  presenta  annualmente  al consiglio della facolta'  di  giurisprudenza  una  relazione  sulle  attivita'  della scuola.  La relazione e' approvata ed e' trasmessa dal consiglio di facolta' alle altre facolta' eventualmente consorziate.  |  
|   |                                Art. 11.  La   frequenza   dei   corsi   e   delle  attivita'  didattiche  e' obbligatoria.  Le  assenze  ingiustificate  superiori  a  60  ore  di attivita' didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza  per  servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per  altre  cause  obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del  consiglio  direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza  non  superi le 130 ore, dispone le modalita' e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni previsti, ovvero, altrimenti, stabilisce la ripetizione di un anno.  I  corsi  si  svolgono, in conformita' con l'ordinamento didattico, secondo  un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio   direttivo,   dal   1o ottobre   al   30 aprile  dell'anno successivo,  per  un  totale  annuale  di almeno 500 ore di attivita' didattiche,  di  cui  almeno  il 50 per cento dedicato alle attivita' pratiche, con un limite massimo di 100 ore per stages e tirocini.  Ulteriori  attivita'  pratiche  per un minimo di 50 ore sono svolte anche in altri periodi dell'anno.  L'attivita' didattica e' svolta in forma interattiva: essa consiste nell'approfondimento   degli   aspetti   fondamentali  delle  diverse discipline   e  consta  di  seminari,  esercitazioni,  discussione  e simulazione  di  casi,  redazione  di  temi,  di  atti  giudiziari  e notarili,   di  provvedimenti  giudiziari,  nonche'  di  pareri,  con discussione pubblica degli elaborati.  Le attivita' pratiche possono svolgersi presso la sede della scuola ovvero  presso  uffici giudiziari o studi professionali in attuazione di specifici accordi o convenzioni.  |  
|   |                                Art. 12.  Gli insegnamenti che non siano coperti, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  da  professori di ruolo, ordinari o associati, in organico alla scuola,  secondo  quanto  stabilito  dal  Ministro dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  dal  consiglio  della facolta'  di  giurisprudenza,  sono conferiti dal consiglio direttivo della scuola:    per  affidamento, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;    per  supplenza, ai sensi dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o    per  contratto,  ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.  Gli  insegnamenti assegnati in base a contratto, ai sensi dell'art. 25  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,   e   successive   modificazioni,  possono  essere  conferiti  a professori  universitari  fuori  ruolo anche di altre universita', ad avvocati, a magistrati ordinari, amministrativi e contabili e a notai di  provate  capacita' ed esperienza, anche se cessati dall'ufficio o servizio da non piu' di cinque anni.  Gli  affidamenti,  le  supplenze  ed  i  contratti  sono  conferiti annualmente ed hanno durata pari al corso al quale si riferiscono.  Il   conferimento   di   incarichi  di  insegnamento  ad  avvocati, magistrati  o notai non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro  con  l'Universita',  ai  sensi  della  disciplina  vigente in materia.  Qualora  il  numero  degli  iscritti  superi  le  cento  unita', il consiglio   della   scuola   nomina  piu'  docenti  per  il  medesimo insegnamento,  ripartisce  gli  iscritti  per  classi  e nomina tra i docenti della materia un coordinatore della disciplina.  |  
|   |                                Art. 13.  Il   servizio   di  tutorato  implica  lo  svolgimento  di  compiti integrativi  delle attivita' didattiche, di coordinamento fra i corsi di  assistenza  e  di orientamento degli iscritti, al fine di rendere questi ultimi partecipi del processo formativo.  Il  servizio di tutorato e' affidato, in base a contratti, regolati dall'art.  25  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  ad  avvocati,  a  magistrati,  a notai, a dottori di ricerca  in  materie  giuridiche,  nonche' a cultori delle materie di insegnamento.  Il  conferimento dell'incarico relativo al servizio di tutorato non comporta   l'instaurazione   di   alcun   rapporto   di   lavoro  con l'Universita'.  |  
|   |                                Art. 14.  Il  diploma  di specializzazione e' conferito con il superamento di una   prova  finale  consistente  in  una  dissertazione  scritta  su argomenti interdisciplinari: il giudizio e' espresso in settantesimi.  La  commissione per l'esame di diploma, costituita con delibera del consiglio  direttivo,  e'  formata da sette componenti di cui quattro professori  ordinari,  un  avvocato,  un  magistrato  ordinario ed un notaio.  Durante  il  corso  sono  stabilite  verifiche  periodiche  secondo modalita' determinate dal consiglio direttivo.  Il  passaggio  dal  primo  al  secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati alla valutazione favorevole del consiglio direttivo sulle basi di verifiche periodiche.  |  
|   |                                Art. 15. Ordinamento  didattico  -  Obiettivo  formativo  e  contenuti  minimi                      qualificanti della scuola
    La  scuola  ha  l'obiettivo  formativo di sviluppare negli studenti l'insieme   di   attitudini   e   di  competenze  caratterizzanti  la professionalita' dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche  con  riferimento  alla  crescente  integrazione internazionale della  legislazione  e  dei  sistemi  giuridici  e  alle piu' moderne tecniche di ricerca delle fonti.  Sono  contenuti  minimi  qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo  formativo,  attivita'  didattiche  e relativi crediti formativi   afferenti   alle   seguenti   aree   e  connessi  settori scientifico-disciplinari:    Area A: primo anno.  Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche in materia  di  diritto  civile,  diritto  processuale  civile,  diritto processuale  penale,  diritto  penale,  diritto  commerciale, diritto amministrativo,  fondamenti  del diritto europeo, diritto dell'Unione europea,  diritto  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, nonche' elementi  di  informatica  giuridica di contabilita' di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilita' industriale.    Area B: secondo anno - Indirizzo giudiziario - Forense.  Approfondimenti  disciplinari  e  attivita'  pratiche nelle materie oggetto  delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di  accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del  percorso  formativo e del livello di preparazione degli studenti nelle  altre  materie  di  cui all'area A, nel diritto ecclesiastico, nonche'   nel   campo   della   deontologia  giudiziaria  e  forense, dell'ordinamento   giudiziario   e   forense,   della  tecnica  della comunicazione e della argomentazione.    Area C: secondo anno - Indirizzo notarile.  Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche in materia  di  diritto  delle  persone,  del  diritto  di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprieta' e dei diritti reali,  del  diritto della pubblicita' immobiliare, del diritto delle obbligazioni  e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto   delle   imprese   e   delle   societa',   della  volontaria giurisdizione,  del  diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica,  del  diritto  tributario, della legislazione e deontologia notarile.    Caserta, 26 aprile 2001                                                   Il rettore: Grella  |  
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