Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 7 maggio 2001 |
Contributo straordinario a favore degli enti ex lege n. 40/87. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visti gli articoli 2 e 35 della Costituzione; Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori delle attivita' formative non coperte da contributo regionale; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, attuativo della legge 14 febbraio 1987, n. 40, relativo a criteri e modalita' per la determinazione dei contributi previsti dalla predetta legge n. 40/1987; Visto l'art. 9 del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, sugli interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, secondo il quale l'onere derivante dalla legge n. 40/1987 grava sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che prevede che la concessione di sovvenzioni di qualunque genere anche a enti privati sia subordinata alla predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni procedenti devono attenersi; Visto l'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", che prevede, quale tipico atto d'indirizzo politico amministrativo di competenza esclusiva degli organi di governo, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi; Visto l'art. 118, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la determinazione, a mezzo di decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei criteri e delle modalita' di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Considerato che con precedenti decreti, decreto ministeriale n. 476/VI/98 del 30 novembre 1998, D.D. n. 191/VI/99 del 31 maggio 1999 e D.D. n. 387/VI/2000 del 27 novembre 2000, sono gia' stati definiti i criteri procedurali che disciplinano l'erogazione di contributi straordinari a favore degli enti ex lege n. 40/1987 per gli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000; Ritenuta la necessita' di definire, anche con efficacia retroattiva e conseguente abrogazione per incompatibilita' dei precedenti decreti, univoci criteri procedurali destinati a disciplinare la concessione dei contributi straordinari ex lege n. 40/1987 comunque previsti nei vari esercizi finanziari; Ravvisata l'opportunita' di svincolare i costi ammissibili di cui all'art. 3 dai limiti precedenti, modellati su quelli vigenti per il contributo ordinario ex lege n. 40/1987, fermo restando il limite generale di riscontrate ed oggettive esigenze di coordinamento operativo; Decreta: Art. 1. Enti beneficiari 1. Possono fruire del contributo annuale straordinario di cui ai capitoli di entrata 2009 e uscita 7018 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E. gli enti beneficiari dell'ultimo contributo ordinario emanato ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40. |
| Art. 2. Modalita' di accesso e ripartizione del contributo 1. Gli enti che intendano richiedere la concessione del contributo di cui all'art. 1 devono presentare, secondo quanto previsto al successivo art. 3, apposita istanza corredata da un piano finanziario dei costi ammissibili articolato in due sezioni: a) ripianamento finanziario; b) investimento. 2. La misura massima del contributo erogabile a ciascun ente sara' determinato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125, articoli 2, 3 e 4. Comunque, l'entita' del contributo straordinario non potra' superare quanto richiesto dagli enti beneficiari. 3. Eventuali economie che dovessero crearsi in base alle modalita' di ripartizione di cui ai punti 2 e 3 saranno erogate in misura proporzionale tra i soggetti aventi diritto. 4. L'ufficio procedente ha facolta' di richiedere, a fini istruttori e/o di rendicontazione, l'esibizione di ulteriore documentazione, amministrativo-contabile, rispetto a quella prescritta dal precedente comma 1. Il rifiuto dell'ente di produrre tale documentazione determina le conseguenze previste dal successivo art. 5, comma 3. |
| Art. 3. Costi ammissibili 1. Ai fini della relativa riconoscibilita', i costi, in generale, devono essere: a) non imputati ad altri finanziamenti, ancorche' siano stati decurtati nel corso di apposite verifiche amministrativo-contabili; b) riferiti alla sola sede centrale ed alle strutture amministrativamente dipendenti dalla stessa ed includono le eventuali spese sostenute per il commissariamento delle strutture coordinate, qualora rimangano a carico dell'ente nazionale; c) riferiti ad annualita' per le quali l'ente sia stato ammesso a contributo ordinario ai sensi della legge n. 40/1987; 2. La richiesta di contributo puo' riguardare le seguenti spese, ritenute ammissibili: sezione ripianamento finanziario: a) costi verso la pubblica amministrazione; b) costi generali di amministrazione; c) costi verso i fornitori; d) spese amministrative ed interessi relativi a mutui immobiliari e leasing; e) eccedenze dei rendiconti della legge n. 40/1987 ordinaria, previa autorizzazione dell'ufficio procedente; f) a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001, polizze fidejussorie a garanzia dei cofinanziamenti comunitario e nazionale stipulate in relazione al periodo 1993/2000; g) a valere sulle risorse di cui alla legge finanziaria 2001, costi per il pagamento di oneri e passivita' pregressi relativi a: competenze dirette e riflesse del personale; indebitamento per anticipazioni finanziarie e/o operazioni ipotecarie. Il limite temporale dei costi ammissibili decorre dal 1993, per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, e dal 1987 per gli esercizi finanziari successivi. Tale limite include gli impegni di spesa assunti entro la data di presentazione delle domande di contributo di cui al successivo art. 4; sezione investimento: a) acquisizione di beni e risorse umane ed adeguamento di quelli preesistenti; b) investimenti volti al potenziamento della struttura; c) costi per aggiornamento e riqualificazione del personale dipendente; d) spese per convegni e seminari; e) spese per pubblicazioni; f) spese per pubblicita'. Con effetto dall'esercizio finanziario 2001, la sezione investimento, per gli enti che hanno richiesto contributi a titolo di ripianamento finanziario, potra' essere impegnata esclusivamente nel caso in cui tali enti dichiarino di non aver ulteriori costi da ripianare. Resta fermo, per quanto concerne i precedenti esercizi finanziari, il limite del 30% per le voci di costo relative a tale sezione. Gli impegni di spesa dovranno essere assunti entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo; 3. Non sono comunque riconoscibili i seguenti costi: a) anticipazioni di qualunque genere; b) multe e sanzioni, tanto civili quanto amministrative; c) T.F.R. come accantonamento figurativo di bilancio; d) spese relative a procedure legali con amministrazioni pubbliche nonche' controversie individuali di lavoro tanto subordinato quanto autonomo. 4. Il presente articolo, in deroga ai piu' restrittivi criteri generali previgenti, si applica anche a quegli enti per i quali non si sia ancora conclusa la fase di verifica amministrativo-contabile, in relazione agli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000. Agli altri enti, ove si sia gia' conclusa tale fase, e' consentito, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di proporre all'UCOFPL il riconoscimento delle spese decurtate in applicazione di precedenti, piu' restrittivi, criteri, modellati su quelli vigenti in punto di contributo ordinario ex lege n. 40/1987. L'ufficio procedente decide al riguardo, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. |
| Art. 4. Termine di presentazione delle richieste 1. Le richieste di cui all'art. 2, comma 1, dovranno essere presentate dagli enti interessati al Ministero del lavoro - Ufficio centrale O.F.P.L. divisione VI - vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, entro e non oltre il termine previsto nell'apposita successiva comunicazione. |
| Art. 5. Vigilanza e rendicontazione 1. Gli enti di cui all'art. 1 sono tenuti, a pena di decadenza dalla concessione del contributo, a presentare appositi rendiconti dei costi ammissibili al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro e non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento. 2. Il controllo in ordine all'utilizzo dei contributi erogati e' effettuato sulla base dei rendiconti di cui al precedente comma nonche' delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dispone presso le sedi centrali dei predetti enti. 3. Gli enti interessati dovranno procedere all'autoannullamento di tutti i documenti indicati nel relativo rendiconto, a mezzo di apposito timbro fornito dall'ufficio procedente, apponendo, oltre all'importo imputato, apposita dicitura in corrispondenza della gestione e dell'anno. 4. Il rifiuto dell'ente di assoggettarsi a verifica amministrativo-contabile comporta, di diritto, la decadenza dalla concessione del contributo, con conseguente restituzione all'amministrazione dell'acconto eventualmente percepito maggiorato dagli interessi legali calcolati dall'epoca della relativa erogazione, conformemente all'art. 2033 del codice civile. 5. Non potranno essere riconosciute spese non documentate da ricevute o fatture in originale o che non siano registrate presso le scritture contabili utilizzate dagli enti interessati. 6. I titoli di spesa dovranno essere corredati da idonea documentazione che evidenzi l'avvenuto pagamento, anche mediante ricevuta del bonifico oppure copia di assegno corredata dall'estratto conto da cui risulti il relativo movimento bancario. Non e' ammissibile come modalita' di pagamento la compensazione di debiti. 7. Le spese inserite a rendiconto dovranno risultare pagate alla data del 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, nei limiti dell'acconto percepito. 8. Relativamente alla quota riferita al saldo, i pagamenti dovranno essere effettuati entro sessanta giorni dalla comunicazione delle risultanze del controllo di cui al comma 2. In difetto, non sono riconoscibili le relative spese. |
| Art. 6. Disposizioni finali Con successivi decreti emessi di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvedera', nell'ambito delle disponibilita' di cui ai capitoli di bilancio indicati nell'art. 1, in relazione ai vari esercizi finanziari, sulla base delle richieste presentate dagli enti interessati, ad erogare i predetti contributi secondo i criteri individuati dall'art. 3. |
| Art. 7. Efficacia e pubblicazione Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le relative disposizioni, che sostituiscono, abrogandole con effetto retroattivo, quelle corrispondenti contenute nei precedenti decreti - decreto ministeriale n. 476/VI/1998 del 30 novembre 1998, D.D. 191/VI/1999 del 31 maggio 1999 e D.D. 387/VI/2000 del 27 novembre 2000 - avranno efficacia sinche' non saranno sostituite con successivo decreto, soggetto alla medesima forma di pubblicazione. Roma, 7 maggio 2001 p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Morese |
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