Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
CIRCOLARE 10 aprile 2001, n. 39 |
Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. Accettazione delle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli. |
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Alle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate Agli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate Agli Uffici IVA e, per conoscenza Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale dei servizi generali e del personale - Div. ex VIII - Enti pubblici Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale affari generali - Servizio Polizia amministrativa e sociale Al Comando generale della Guardia di finanza - III Reparto operazioni - Ufficio fiscalita' Al Ministero delle finanze - Segretariato generale Alle Direzioni centrali dell'Agenzia delle entrate All'UNIRE Allo SNAI - Sindacato nazionale agenzie ippiche Alla SNAI servizi S.r.l. Alla SPATI S.r.l. Alla TOTO 2000 S.r.l. Alla Ariston servizi S.r.l. Alla Federippodromi Alla SOGEI S.p.a. Al Sindacato nazionale allibratori Al SAGI Sport Al SICS
1. Premessa. Com'e' noto, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, rimette al Ministero delle finanze, d'intesa con quello delle politiche agricole e forestali, l'attribuzione delle concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa. Le convenzioni tipo che accedono alle predette concessioni prevedono le condizioni per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta della duplice tipologia di scommesse. Con nota n. 5275/2001 del 22 gennaio 2001 e' stato comunicato che a partire dal 3 gennaio corrente anno e' disponibile, in ambiente di esercizio, la procedura di accettazione delle scommesse ippiche a quota fissa. Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti, a seguito di quesiti degli operatori del settore, sulle modalita' di gestione delle scommesse a quota fissa.
2. Ritiri di cavalli nelle scommesse a quota fissa. Le norme che disciplinano l'accettazione delle scommesse a quota fissa contenute nel "Regolamento per le scommesse sulle corse dei cavalli" emanato dall'UNIRE nel 1962 e successive integrazioni, prevedono, in caso di ritiri di uno o piu' cavalli, procedure particolari allo scopo di evitare l'eccessivo numero dei rimborsi e tutelare nel contempo gli scommettitori. Tali procedure, che prendono a base le quote del totalizzatore per determinare la quota di vincita delle scommesse a quota fissa in caso di ritiri, sembrano non compatibili, quanto meno ad un esame letterale del testo normativo, con le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 che all'art. 4, comma 4, prescrive "E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore". Tale divieto deve ritenersi il logico corollario della norma, sancita nello stesso art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che stabilisce, in via generale, che le scommesse possono essere effettuate solo al totalizzatore o a quota fissa, escludendo quindi quella modalita' che era in uso prima dell'avvento della totalizzazione nazionale e cioe' il sistema del riferimento alle quote del totalizzatore. Deve osservarsi, tuttavia, che l'applicazione delle norme contenute nel citato regolamento UNIRE relative alle scommesse a quota fissa, ad una lettura logica e sistematica del contesto legislativo, sembra non contrastare con la disposizione contenuta nel citato art. 4 per i seguenti motivi: il ricorso alla determinazione della quota di vincita, prendendo a base la quota del totalizzatore, si verificherebbe solo in casi eccezionali e cioe' nel caso di ritiro di uno o piu' cavalli nella corsa indicata nella scommessa; solo una parte delle scommesse, quelle accettate prima della notificazione della variazione al campo dei partenti, verrebbero liquidate, in caso di vincita, prendendo a base la quota del totalizzatore mentre le scommesse accettate successivamente alla variazione seguirebbero il normale corso della scommessa a quota fissa; tutte le ricevute di scommessa vengono emesse dopo la loro registrazione presso il totalizzatore nazionale del Ministero delle finanze e pertanto in regime di assoluta trasparenza. L'unica soluzione adottabile per tutelare lo scommettitore ed il concessionario, nel caso eccezionale in questione, tralasciando quella del rimborso, appare essere quella di prendere a base, per il calcolo della vincita, una quota determinata secondo le preferenze accordate dagli stessi scommettitori, da considerare sicuramente congrua, stanti i volumi di scommesse accettate dal totalizzatore nazionale. Tanto premesso, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni, nelle more di uno specifico intervento normativo, in ordine alle modalita' di accettazione e gestione delle scommesse a quota fissa con particolare riguardo all'ipotesi dei ritiri dei cavalli. Per quanto riguarda le norme che debbono sempre essere applicate nelle agenzie ippiche, si precisa che: le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti saranno rimborsate, mentre le scommesse risultanti vincenti, emesse prima della convalida del ritiro, saranno liquidate prendendo a base la quota del totalizzatore con una quota minima di undici e, comunque, senza che l'importo liquidato possa superare del 20% la somma pattuita come vincita. In mancanza della quota del totalizzatore saranno liquidate secondo la somma pattuita come vincita. Le scommesse emesse dopo la convalida del ritiro - e quindi dopo l'eventuale aggiornamento delle relative quote fisse - saranno liquidate, in caso di vincita, secondo la somma pattuita; nelle corse in cui si verifica il ritiro di uno o piu' cavalli, la scommessa singola sul piazzato a quota fissa ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo primo o secondo, nelle corse in cui risultano partenti, dopo l'apertura dell'accettazione delle scommesse, non meno di quattro e non piu' di sette cavalli; primo o secondo o terzo, nelle corse in cui risultano partenti non meno di otto cavalli, anche dopo la convalida della variazione al campo dei partenti. La medesima norma vige nel caso delle scommesse al totalizzatore sul piazzato; per le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le agenzie ippiche, prima della convalida del ritiro o dei ritiri, comprendenti un cavallo della corsa in questione da considerare regolarmente partito, restano valide anche per tale termine e in caso di vincita verranno liquidate come scommesse multiple prendendo a base, per il solo termine in cui si e' verificata la variazione nel campo dei partenti, la quota del totalizzatore, con una quota minima di 11 e con il limite del 20% in piu' rispetto alla quota fissa indicata, e per i rimanenti termini la relativa quota fissa indicata per ogni singolo termine; le scommesse multiple a quota fissa effettuate presso le agenzie ippiche, dopo la convalida del ritiro o dei ritiri, e quindi dopo la eventuale, conseguente, variazione della relativa quota fissa, saranno liquidate, in caso di vincita, secondo la somma pattuita; le scommesse multiple comprendenti un cavallo da considerare non regolarmente partito, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini ed in caso di vincita verranno liquidate, per i termini validi, secondo le relative quote fisse indicate per ciascun termine.
3. Risultato economico del concessionario nelle scommesse a quota fissa. Contenuto delle quote.
Va da se' che il risultato economico del concessionario derivante dall'esercizio delle scommesse in riferimento va determinato detraendo dall'introito lordo delle scommesse l'imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, la quota di prelievo destinata all'UNIRE, nonche' l'importo delle vincite. Si precisa, infine, che le quote da esporre al pubblico sono comprensive dell'importo giocato e della quota pattuita come vincita. Sulle problematiche sopra esposte e' stato acquisito il concerto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare. Roma, 10 aprile 2001 Il direttore dell'Agenzia: Romano |
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