Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 3 maggio 2001, n. 47
Legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416". Capo III, articoli 12 e 14 in materia di ulteriori interventi a sostegno del settore editoriale. Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, art. 3, comma 1, lettere a) e b).

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del
lavoro
Agli assessorati regionali per il
lavoro e politiche per
l'occupazione
Alla segreteria dell'on. Ministro
Al Gabinetto dell'on. Ministro
Al Sottosegretario di Stato sen.
Ornella Piloni
Al Sottosegretario di Stato on.
Paolo Guerrini
Alle Divisioni I delle direzioni
generali
Al presidente del Comitato
istruttoria tecnica intervento
straordinario integrazione
salariale
Al S.E.C.I.N.
All'Ufficio della consigliera
nazionale di parita'
Al Comando carabinieri
dell'Ispettorato del lavoro
Alle organizzazioni sindacali dei
lavoratori
Alle associazioni datoriali
Agli enti previdenziali

Nelle Gazzette Ufficiali del 21 marzo 2001, n. 67, e del 5 aprile 2001, n. 80, sono state pubblicate le due normative citate in oggetto, entrate in vigore entrambe il 5 aprile u.s.
Gli articoli 12 e 14 del Capo III della legge n. 62/2001 modificano o integralmente sostituiscono gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativamente ai benefici di cassa integrazione guadagni straordinaria e di prepensionamento che possono essere accordati ai lavoratori del suddetto settore.
Introducendosi, pertanto, tramite i citati articoli, alcune novita' nella disciplina specifica del comparto, si ritiene necessario fornire indicazioni in ordine al contenuto di tali norme, nonche' impartire disposizioni applicative delle stesse.
Non appare, in primo luogo, superfluo ribadire che la nuova disciplina della legge n. 62/2001 mantiene ferma la natura di normativa speciale, in quanto non espressamente modificata dalla legge n. 223/1991, attribuita agli articoli 35, 36 e 37 della legge n. 416/1981, dall'art. 7, comma 3, della legge n. 236/1993.
Cio' premesso, e per venire allo specifico delle disposizioni di cui trattasi, si evidenzia che l'art. 12 "Trattamento straordinario di integrazione salariale", apporta modifiche all'art. 35 della sopra richiamata legge n. 416, cosi' che:
il trattamento CIGS puo' essere fruito dai giornalisti professionisti, dai pubblicisti e dai praticanti, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, nonche' da agenzie di stampa a diffusione nazionale (comma 1, lettera a)).
E' stato, dunque, reintrodotto il beneficio in favore dei giornalisti dei giornali periodici, cessato nel 1997:
nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione, i provvedimenti concessivi della prestazione sono adottati, con valenza semestrale e nel limite massimo di ventiquattro mesi, dal Ministro del lavoro; i periodi di fruizione dell'integrazione salariale sono riconosciuti utili di ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti, sono coperti da contribuzione figurativa e danno diritto all'assistenza sanitaria, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 164/1975 (comma 1, lettera b)).
Rispetto alla precedente formulazione della norma e' stato, ovviamente, eliminato il riferimento agli accertamenti del CIPI, soppresso nel 1994, e si e' fatto espresso richiamo alle procedure attualmente vigenti per la concessione del trattamento CIGS, anche ai fini del prepensionamento.
L'art. 14 della legge n. 62 ha sostituito l'art. 37 della legge n. 416/1981 in materia di esodo e prepensionamento.
In base alla nuova norma, i lavoratori del settore, con esclusione dei giornalisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici (art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 99/2201), hanno facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento CIGS, ovvero, nel corso del godimento del beneficio, entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti contributivi esplicitamente individuati:
per il trattamento di pensione, limitatamente al numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro, i lavoratori poligrafici (lettera a));
per l'anticipata liquidazione della pensione, limitatamente al numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro, solo nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, i giornalisti professionisti, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e da agenzie di stampa (lettera b)).
Rispetto alla pregressa normativa, va segnalato che:
viene mantenuta l'esclusione dal beneficio di cui all'art. 37 della legge n. 416 per i giornalisti delle imprese editrici di periodici;
il contingente di lavoratori poligrafici, che potranno accedere al suddetto beneficio, viene definito dal Ministero del lavoro con il decreto di concessione del trattamento in questione;
per quanto riguarda il personale giornalistico viene sostanzialmente riproposto, relativamente alle condizioni in cui il beneficio puo' essere accordato (contingentamento dei possibili beneficiari e causale di intervento che da' luogo al trattamento) quanto previsto dall'art. 59, comma 27, della legge n. 449/1997.
I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 37, come sostituito dall'art. 14 della legge n. 62, dettano disposizioni in materia di integrazione ed anzianita' contributiva; di rapporti tra la cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai per l'industria e la gestione pensionistica e di compatibilita' tra il trattamento di pensione e prestazioni di disoccupazione.
Il comma 2 dell'art. 14, infine, costituisce disciplina transitoria tra previgente ed attuale normativa, disponendo che l'art. 37, comma 1, lettera a), e comma 2, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 14, legge n. 62, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici delle imprese indicate dal medesimo art. 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro, antecedentemente all'entrata in vigore della citata legge n. 62/2001 (5 aprile 2001) accordi sindacali in ordine al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'art. 35 della stessa legge n. 416/1981.
Cio' premesso, nel merito delle nuove norme, si ritiene necessario fornire le seguenti disposizioni applicative.

Art. 12.
Trattamento straordinario di integrazione salariale
Come indicato nella circolare n. 64 del 20 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2000 (pag. 24 - paragrafo Editoria), le istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria anche ai fini del prepensionamento, e di solidarieta', inviate o presentate ai sensi della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, soggiacciono, sotto il profilo procedimentale, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento CIGS e di solidarieta'.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge n. 62/2001, non possono, tuttavia, essere applicate le norme regolamentari di seguito indicate:
art. 3, comma 1, in quanto la disciplina novellata stabilisce che il Ministro del lavoro adotta i provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per periodi semestrali consecutivi: ne consegue che ciascuna domanda di concessione del predetto trattamento e' riferita ad un periodo massimo di sei mesi (anziche' dodici mesi);
art. 4, ritenendosi necessario, nei casi di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale, che vengano eseguiti dal competente servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro, a seguito di ogni richiesta semestrale, gli accertamenti di propria competenza, entro i venti giorni dalla presentazione di ciascuna domanda, come previsto dal comma 2 dello stesso art. 4;
art. 9, comma 1, stante la gia' citata formulazione dell'art. 12, comma 1, lettera b), secondo cui i decreti sono adottati per periodi semestrali consecutivi.
Da quanto sopra esposto consegue che i termini di conclusione del procedimento, fissati dall'art. 8 del regolamento in questione, devono ritenersi applicabili con le seguenti modalita':

Crisi aziendale e fattispecie
art. 35, comma 3, legge n. 416/1981

Trenta giorni (art. 8, comma 1, lettera a)), dalla data di ricezione di ciascuna domanda semestrale da parte della divisione XI
della direzione generale della previdenza e assistenza sociale;

Riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale

Sessanta giorni (art. 8, comma 1, lettera c)), dalla data di ricezione di ciascuna domanda semestrale da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale: tale termine, in quanto occorre tenere conto della tempistica prevista dal sopra richiamato art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218, affinche' il competente servizio ispezione svolga le prescritte verifiche (venti giorni dalla presentazione della
domanda).
Relativamente all'accertamento delle causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale da sottoporre all'istruttoria tecnica selettiva del comitato tecnico, devono ritenersi applicabili i seguenti termini di conclusione del
procedimento.
Novanta giorni (art. 8, comma 2, lettera c)) dalla data di ricezione della prima domanda semestrale da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale: tale ufficio, infatti, ricevuta la domanda relativa al primo semestre dell'intervento CIGS, deve attendere la verifica ispettiva (venti giorni dalla presentazione della domanda al servizio ispezione), nonche' svolgere l'iter istruttorio ai fini della redazione di una relazione tecnica, illustrativa del piano predisposto dall'impresa, da trasmettere al comitato tecnico ai fini della formulazione del
parere sul piano stesso.
L'esito dell'istruttoria tecnica selettiva, effettuata dall'organo collegiale, recepito dal parere da formularsi entro venti giorni, deve poi essere ufficialmente comunicato alla sopra citata divisione XI, che predisporra' il decreto di concessione ovvero di reiezione
del trattamento richiesto.
Sessanta giorni (art. 8, comma 1, lettera c)) dalla data di ricezione da parte della divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale delle domande semestrali di proroga successive al primo semestre, dovendosi tenere conto dei venti giorni occorrenti al servizio ispezione per gli accertamenti della regolare attuazione del piano: tale termine, sempreche' il comitato tecnico non ritenga necessaria un'ulteriore valutazione del piano, ad esempio, dopo i primi dodici mesi, nel qual caso il termine tornerebbe ad essere quello di novanta giorni (art. 8, comma 2,
lettera c)).
Si fa presente che il procedimento precedentemente sopra riportato deve intendersi applicabile anche alle istanze presentate ai soli fini della concessione del trattamento del pensionamento anticipato,
di cui all'art. 14 della legge n. 62/2001.
Per quanto, infine, riguarda la specialita' della disciplina sull'editoria, che come preliminarmente evidenziato, rimane ferma, anche alla luce delle novita' introdotte dalla legge n. 62/2001, si richiama quanto a suo tempo disposto nella circolare n. 108 del 23 novembre 1994, nonche' nella circolare n. 71 del 5 giugno 1995,
emanate da questa amministrazione.

Art. 14.
Esodo e prepensionamento

Ai fini dell'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato dei dipendenti in possesso dei requisiti soggettivi e contributivi di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 37 della legge n. 416/1981, come sostituito dall'art. 14 della legge n. 62/2001, le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale e le imprese editrici di periodici possono richiedere l'accertamento delle causali di crisi, riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale, ovvero di quella di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981, qualora l'accesso al beneficio riguardi i lavoratori poligrafici; nel caso in cui il prepensionamento riguardi anche o solo il personale giornalistico con esclusione delle imprese editrici di periodici, ferme restando le cause di intervento per crisi o di cui al sopra richiamato art. 35, comma 3, il riconoscimento della causale di ristrutturazione o di riorganizzazione deve conseguire alla presenza di oggettivi elementi, che denotino una critica situazione dell'impresa.
Come precedentemente ribadito sono esclusi dall'istituto del pensionamento anticipato i giornalisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici (art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 99/2001), e' opportuno, comunque, precisare che detta esclusione non opera per i pubblicisti, che in base all'art. 76 della legge n. 388/2000, optano o opteranno per il mantenimento dell'iscrizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Si e' gia' avuto modo di evidenziare che, nel sostituire l'art. 37 della legge n. 416/1981, l'art. 14 ha disposto, anche per i lavoratori poligrafici, il contingentamento delle unita' che possono accedere al pensionamento anticipato, gia' previsto, invece, per i giornalisti professionisti.
Si rammenta che con direttiva del 24 novembre 1998, la Direzione generale della previdenza di questo Ministero ha individuato nella consultazione sindacale ex art. 5 della legge n. 164/1975, la sede in cui le imprese del settore dell'editoria e le organizzazioni sindacali interessate indicano il numero di unita' prepensionabili (oltre, naturalmente a quelle interessate alla sospensione in CIGS), distinte tra settore poligrafico e settore giornalistico, specificato, altresi', per ogni unita' aziendale riguardata dall'intervento straordinario di integrazione salariale.
Alla luce di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, art. 2, quindi, sara' in occasione dell'esame congiunto, svolto nelle sedi territoriali o in quella ministeriale, come individuate dalle lettere a) e b) dello stesso art. 2, che le parti indicheranno il numero di lavoratori poligrafici e/o di giornalisti in possesso dei requisiti legislativamente previsti per accedere al beneficio del prepensionamento, contingente che costituisce il limite che il Ministero del lavoro riconoscera' per l'ammissione al trattamento.
In caso di positivo esito dell'accertamento della causale invocata dall'impresa, restano ferme le modalita' operative di adozione dei provvedimenti di ammissione al beneficio esplicitate nella gia' citata direttiva del 24 novembre 1998.

Art. 14, comma 2.
Disciplina transitoria

Come rappresentato, tale disposizione prevede che, esclusivamente per i lavoratori poligrafici, continua a trovare applicazione la previgente normativa di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), e comma 2 della legge n. 416/1981, anche per cio' che riguardano i requisiti e i benefici contributivi, a condizione che gli accordi sindacali, ex richiamato art. 2 del regolamento di semplificazione decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, siano stati stipulati e gia' trasmessi alla divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale di questo Ministero prima dell'entrata in vigore della legge n. 62, che, si ribadisce ancora una volta, e' quella del 5 aprile 2001.
Gli uffici, le organizzazioni e gli enti in indirizzo, oltre ad adoperarsi per la massima diffusione delle disposizioni di cui alla presente circolare, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si atterranno alle stesse per quel che concerne le istanze intese ad ottenere la concessione dei trattamenti previsti dalla disciplina normativa sopra illustrata.
Roma, 3 maggio 2001
Il Sottosegretario di Stato: Morese
 
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