Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2001 (vai al sommario)
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO
DECRETO 17 maggio 2001
Attivazione della sezione staccata di Latina dal 1o luglio 2001.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999;
Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale sono state istituite le sezioni staccate della Commissione tributaria regionale di cui alla citata norma e, per quanto inerisce questa Commissione tributaria regionale, la sezione staccata di Latina;
Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;
Vista la relazione del direttore della segreteria, che evidenzia l'attuale situazione organizzativa e strutturale della sezione staccata di Latina e le prevedibili scadenze degli ulteriori interventi;
Ritenuto che, sulla base della anzidetta relazione, puo' fissarsi per il giorno 1o luglio 2001 la data di attivazione della segreteria della sezione staccata di questa Commissione;
Detta segreteria, espletera' i servizi di ricezione delle costituzioni e di atti e documenti in genere, relativamente ai procedimenti destinati ad essere trattati dalle rispettive sezioni, nonche' ogni altro servizio amministrativo inerente a tali procedimenti o al personale - magistrati ed impiegati di segreteria - ad essa assegnati, fermo restando le analoghe attribuzioni della segreteria della sede principale di Roma;
Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alle singole sezioni staccate deve avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Ritenuto che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di Latina come da proprio decreto n. 96/P del 7 maggio 2001 puo' essere fissata per il giorno 1o luglio 2001 presso i locali siti in Latina, piazza del Popolo n. 4;
Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Roma alle modifiche strutturali necessarie in seguito alla attivazione della sezione staccata;

Decreta:
E' attivata dal giorno 1o luglio 2001 la segreteria della sezione staccata di questa Commissione tributaria regionale ubicata in Latina, piazza del Popolo n. 4. Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno feriale e nei giorni di martedi' e giovedi' di ciascuna settimana in orario pomeridiano dalle ore 15 alle ore 16,30.
Da tale data la predetta segreteria espletera' i servizi di ricezione delle costituzioni delle parti, nonche' di atti e documenti in genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti medesimi o al personale - magistrati e impiegati amministrativi - della sezione.
La costituzione delle parti e il deposito di atti e documenti potranno comunque avvenire presso la segreteria della sede principale di Roma.
L'insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverra', presso i locali gia' predisposti per ciascuna sezione, il giorno 1o luglio 2001.
La sezione staccata trattera' in via esclusiva i procedimenti relativi ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ricompresse nella sua circoscrizione, a revocazione di proprie sentenze, nonche' ancora quale giudice di rinvio - dalla Corte suprema di cassazione, dalla Commissione tributaria centrale o dalla Commissione tributaria regionale - di procedimenti che in primo grado sono stati ivi radicati.
Alla sede principale di Roma restano assegnati solo i giudizi di appello, di revocazione e di rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali di Roma, Rieti e Viterbo.
I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e le sezioni staccate tenendo conto della circoscrizione territoriale della Commissione che ha deciso il giudizio di primo grado.
I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.
L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche per la sezione staccata, nella competenza del Presidente della Commissione, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 546/1996. A tal fine il Presidente si rechera' periodicamente con frequenza almeno mensile, presso la sede della sezione staccata.
I presidenti delle due sezioni appartenenti alla sezione staccata sottoporranno al Presidente della Commissione qualsiasi anomalia o irregolarita' nel funzionamento delle rispettive sezioni corredata dalle loro osservazioni e proposte in merito.
Il calendario delle udienze delle singole sezioni sara', anche nell'ambito della sezione staccata, predisposto dai singoli presidenti di sezione e trasmesso al Presidente della Commissione.
Dispone che il presente decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato a:
1) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
2) Ministero delle finanze, Direzione generale degli affari generali e del personale
3) Agenzia delle entrate sede di Roma e Direzione regionale delle entrate di Roma
4) Uffici finanziari delle province di Latina e Frosinone
5) Presidenti Ordini professionali di Roma, Latina e Frosinone
6) Al Dirigente della segreteria della Commissione tributaria regionale di Roma.
Roma, 17 maggio 2001
Il presidente: Morsillo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone