Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO |
DECRETO 10 maggio 2001 |
Riclassificazione della specialita' medicinale "Zyprexa (olanzepina)". |
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LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante "Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dellart. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421" con particolare riferimento all'art. 7; Visto il decreto UAC/C del 31 luglio 1998 con il quale la specialita' medicinale "Zyprexa (olanzepina)", titolare Eli Lilly Nederland BV, nella confezione: compresse da 2,5 mg, n. 033638026/E (in base 10) 102KNB (in base 32) e' stata classificata in classe C; Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visti i verbali della Commissione unica del farmaco delle sedute del 2-3-4 ottobre 2000 e del 3-4 aprile 2001; Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio 333, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001 - serie generale;
Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale ZYPREXA (OLANZEPINA) nella confezione indicata e' riclassificata come segue: 28 compresse da 2,5 mg n. 033638026/E (in base 10) 102KNB (in base 32), classe A con possibilita' di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 46.655 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 77.000 (IVA inclusa); Titolare A.I.C.: Eli Lilly Nederland BV. |
| Art. 2. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
| Art. 3. Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 10 maggio 2001
Il Ministro Presidente della Commissione Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 32 |
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