IL DIRETTORE REGIONALE del Veneto
Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998, con cui i direttori regionali delle Entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti; Vista la nota protocollo n. 1057/2001, in data 24 aprile 2001, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa direzione che nella giornata di martedi' 24 aprile 2001 l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona ha modificato il normale orario di apertura al pubblico limitandolo dalle ore 10 alle ore 13, a seguito di un'assemblea tenutasi dalle ore 8 alle ore 10;
Decreta l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nella giornata di martedi' 24 aprile 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Venezia, 15 maggio 2001 p. Il direttore: d'Arienzo |