| Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |  
| DECRETO 27 aprile 2001 |  
| Conferma  dell'abilitazione  all'istituto "Associazione romana per la psicoterapia  dell'adolescenza" ad istituire e ad attivare nella sede di  Roma,  corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  
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                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO    per la programmazione il coordinamento e gli affari economici
    Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del predetto regolamento;  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;  Vista  l'istanza  presentata dall'istituto "Associazione romana per la psicoterapia dell'adolescenza", con sede in Roma;  Visto  il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;  Visto  il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche'  alle  strutture  ed attrezzature ed ha altresi' formulato la valutazione  tecnica  di  congruita' in merito all'istanza presentata dal predetto istituto;  Visto  il  decreto  in data 16 novembre 2000, con il quale e' stata disposta  l'abilitazione  al  suddetto  istituto  ad  istituire  e ad attivare  nella  sede di Roma, successivamente alla data del predetto provvedimento,  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi delle  disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione che  gli spazi disponibili siano distribuiti in modo da assicurare il rispetto  degli standard minimi relativi alle destinazioni specifiche e comuni individuate con il predetto parere;  Considerato   che   a   seguito  della  documentazione  integrativa trasmessa  dal  suddetto  istituto risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento;
                                Decreta:                               Art. 1.  Si  conferma  l'abilitazione dell'istituto "Associazione romana per la  psicoterapia  dell'adolescenza" ad istituire e ad attivare, nella sede  di  Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di  cui  all'art. 4 del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 di-cembre 1998, n. 509, disposta con decreto 16 novembre 2000.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 27 aprile 2001                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona  |  
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