Gazzetta n. 123 del 29 maggio 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2001, n. 201
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
Visto l'articolo 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare i commi 9, lettera a), e 11;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni dell'11 e del 24 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
"Art. 22-bis (Inquadramenti del personale del ruolo dei commissari). - 1. Il personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, anche in soprannumero riassorbibile, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
a) nella qualifica di vice questore aggiunto, i commissari e i commissari capo con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei commissari non inferiore a sette anni e sei mesi, nonche' i vice questori aggiunti;
b) nella qualifica di commissario capo, i vice commissari e i commissari con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei commissari inferiore a sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo.
3. Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il personale di cui al comma 1, promosso per merito straordinario ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' comunque inquadrato nella stessa qualifica attribuita al funzionario del ruolo dei commissari che lo seguiva in ruolo prima della data di inquadramento, andandosi a collocare in ruolo immediatamente prima di quest'ultimo.
5. In relazione alle eventuali posizioni soprannumerarie sulla dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui all'articolo 1, comma 3, e alla tabella 1, e' reso indisponibile un eguale numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale.
Art. 22-ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). - 1. Il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo consegue la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di vice questore aggiunto ed i commissari capo promossi vice questori aggiunti ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di commissario capo puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 7, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente fino al 31 dicembre 2002 e' ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di vice questore aggiunto, ovvero quelle di commissario capo e di commissario, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione
della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.".
- L'art 87 della Costituzione della Repubblica italiana
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale dell'art. 7 della legge 31 marzo 2000, n. 78
(Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia).
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
polizia, sulla proposta dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il Ministro per la funzione
pubblica e, per quanto concerne l'organizzazione
territoriale, con il Ministro dell'interno, se non
proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interno,
della difesa e delle finanze se non proponenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 ed i
regolamenti di cui all'art. 6 non dovranno comportare
modifiche della normativa relativa al trattamento economico
del personale. Essi saranno adottati entro i limiti massimi
di spesa di cui all'art. 8.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e
5 e con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, potranno essere emanate con uno o piu' decreti
legislativi, fino al 31 dicembre 2001.".
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, reca:
"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della
legge 31 marzo 2000, n. 78".
- Per il testo dell'art. 50, comma 9, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
legge finanziaria 2001), si veda in note all'art. 9.
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 11, della
citata legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle
carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al
28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per
l'espressione del, parere sugli schemi di decreto
legislativo da parte delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta.".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse):
"Art. 22 (Disposizioni transitorie per l'accesso al
ruolo dei commissari). - 1. Fino all'emanazione dei
regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi
straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei
commissari, di cui all'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n.
85, cosi' come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai
relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
(Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia):
"Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli
appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti). - La
promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita
anche per merito straordinario ai vice commissari, ai
commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti
ed ai primi dirigenti che nell'esercizo delle loro
funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza
pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita
ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di
eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali
capacita' professionali dimostrando di poter adempiere alle
funzioni della qualifica superiore.".



 
Art. 2.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 28 e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis (Collocamento in disponibilita' a domanda). - 1. I destinatari delle disposizioni dell'articolo 27, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilita' a norma dell'articolo 64, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purche':
a) abbiano raggiunto un'eta' anagrafica di non meno di un anno e di non piu' di tre anni inferiore a quella stabilita dallo stesso articolo per il collocamento a riposo;
b) abbiano compiuto sessantatre' anni di eta' se rivestono la qualifica di dirigente superiore ovvero di sessanta negli altri casi.
2. Al termine del periodo massimo della disponibilita', che non puo' comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di eta', i funzionari di cui al comma 1 sono collocati a riposo d'ufficio con il trattamento pensionistico determinato a norma dell'articolo 27, commi 3 e 4.
3. I collocamenti in disponibilita' previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse):
"Art. 28 (Disciplina del collocamento a riposo per i
ruoli ad esaurimento). - 1. Il personale in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto appartenente
ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti
conserva i limiti di eta' per il collocamento a riposo
d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente art. si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "47. Per la
copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale,
approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono
essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 .
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente art., la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. l7, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge
15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale
trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.".



 
Art. 3.

1. Al Capo II del Titolo II, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
"Art. 37-bis (Inquadramenti del personale dei ruoli dei direttori tecnici). - 1. Il personale dei ruoli dei direttori tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
a) nella qualifica di direttore tecnico capo, i direttori tecnici e i direttori tecnici principali con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonche' i direttori tecnici capo;
b) nella qualifica di direttore tecnico principale, i direttori tecnici con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici inferiore a sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b) conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4.
3. Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 37-ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). - 1. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.
2. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico capo e i direttori tecnici principali promossi direttori tecnici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica.
3. Il personale inquadrato nella qualifica di direttore tecnico principale puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici.".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 38, inserito nel capo
II (Disposizioni transitorie) del titolo II (Riordino dei
ruoli dei direttori e dei dirigenti del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
(per l'argomento vedasi nelle note alle premesse):
"Art. 38 (Disposizioni transitorie in materia di
progressione in carriera del personale dei ruoli dei
direttori tecnici). - 1. Ai fini della partecipazione agli
scrutini per l'ammissione al corso di formazione
dirigenziale per la nomina a primo dirigente tecnico, nei
confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, continua ad applicarsi l'art. 1-bis del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con
legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti
ivi previsti.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale
indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione
dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.".



 
Art. 4.

1. Al Capo II del Titolo III, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell'articolo 54 sono inseriti i seguenti:
"Art. 53-bis (Inquadramenti del personale del ruolo dei direttivi medici) - 1. Il personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato, con decorrenza 15 marzo 2001, nelle sottoelencate qualifiche del medesimo ruolo:
a) nella qualifica di medico capo, i medici e i medici principali con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici non inferiore a sette anni e sei mesi, nonche' i medici capo;
b) nella qualifica di medico principale, i medici con un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici inferiore a sette anni e sei mesi.
2. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo. Il personale di cui al comma 1, lettera a), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Il personale di cui al comma 1, lettera b), conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' maturata nel ruolo. Si applica la disposizione di cui all'articolo 22-bis, comma 4.
3. Dall'anzianita' richiesta per gli inquadramenti di cui al comma 1 sono detratti i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 53-ter (Disposizioni conseguenti agli inquadramenti). - 1. Il personale inquadrato nella qualifica di medico principale consegue la promozione alla qualifica di medico capo, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al compimento di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il personale inquadrato nella qualifica di medico capo e i medici principali promossi medici capo ai sensi del comma 1, partecipano allo scrutinio per merito comparativo di ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico al compimento di due anni di anzianita' nella qualifica; il personale inquadrato nella qualifica di medico principale puo' partecipare al concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 54, agli scrutini e ai concorsi di cui all'articolo 49, comma 1, per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente medico fino al 31 dicembre 2002, e' ammesso esclusivamente il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di medico capo, ovvero quelle di medico principale e di medico, sempre che, alla stessa data, sia in possesso di un'anzianita' complessiva nel ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 53, inserito nel capo I
(Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici)
del titolo III (Riordino dei ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato), del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note
alle premesse):
"Art. 53 (Norma di rinvio). - 1. Al personale
appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato si applicano gli articoli 13 e 27.".



 
Art. 5.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 54 e' inserito il seguente:
"Art. 54-bis (Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 46 e 47, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttivi medici ed al relativo corso di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di medico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di medico principale.".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse):
"Art. 54 (Disposizioni transitorie in materia di
progressione in carriera del personale appartenente ai
ruoli professionali dei sanitari). - 1. Ai fini della
partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di
formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente
medico, nei confronti del personale del ruolo dei direttivi
medici in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto continua ad applicarsi l'art. 1-bis del
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con
legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti
ivi previsti.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale
indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione
dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.".



 
Art. 6.

1. Al Titolo IV del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, prima dell'articolo 56, e' inserito il seguente:
"Art. 55-bis. - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 56, inserito nel titolo
IV (Disposizioni comuni), del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse):
"Art. 56 (Riconoscimento dei crediti formativi). - 1.
Per il perseguimento dei fini istituzionali
dell'amministrazione, il capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza, puo' attivare corsi di
formazione di livello universitario e corsi di formazione.
A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i
crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del
conseguimento dei titoli di cui all'art. 3, comma 1,
lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo
comma 8, del decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui
all'art. 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".



 
Art. 7.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo l'articolo 65 e' inserito il seguente:
"Art. 65-bis (Riconoscimento dell'anzianita' pregressa). - 1. Nei confronti dei funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati provenienti da ruoli diversi, nominati vice commissari e qualifica corrispondente a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente VII livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.
2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999 ovvero, se successiva, dalla data della nomina e non ha effetto sulle disposizioni di cui alla legge 1o aprile 1981, n. 121, in materia di attribuzione del trattamento economico spettante al primo dirigente e al dirigente superiore e qualifiche corrispondenti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresi', ai funzionari delle corrispondenti qualifiche delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.".



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse):
"Art. 65 (Rideterminazione delle funzioni e delle
dotazioni organiche). - 1. Per le esigenze conseguenti alla
determinazione della struttura organizzativa delle
articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione
della pubblica sicurezza, prevista dall'art. 6, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale
dei ruoli direttivi e dirigenziali di cui al presente
decreto possono essere modificate con il regolamento
previsto dal medesimo art. 6.
2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e
funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma
restando la dotazione organica complessiva di ciascun
ruolo, con regolamento dcl Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):
"Art. 3 (Riconoscimento della anzianita' pregressa). -
1. Agli ufficiali provenienti da carriere militari diverse
la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata
dal lo gennaio 1999, ai soli fini economici, dell'importo
annuo lordo pari alla differenza tra il valore delle classi
e scatti stipendiali calcolati sul livello di inquadramento
ed il corrispondente valore computato nel VII livello
retributivo. Analogamente si provvede nei confronti dei
funzionari delle Forze di polizia provenienti da carriere
militari e dai ruoli sottostanti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
secondo periodo, valutato in lire 290 milioni a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
(Regolamento per il recepimento delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989
concernente il personale della Polizia di Stato):
"1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, per tutto il
personale che abbia prestato servizio nel periodo 1o
gennaio 1987-31 gennaio 1988 la retribuzione individuale di
anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui
lordi:

Livello IV ............. | L. 264.000
" V ............. | " 288.000
" VI ............. | " 330.000
" VI-bis ............. | " 357.000
" VII ............. | " 384.000
" VIII ............. | " 462.000
" VIII-bis ............. | " 508.200".

- La legge 1o aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza".



 
Art. 8.

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) all'articolo 2:
1) prima del comma 1, e' anteposto il seguente:
"01. Il personale di cui al presente Capo esercita, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui al presente articolo e quelli che le disposizioni vigenti attribuiscono al medesimo personale.";
2) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Nulla e' innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza, preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento.";
b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria.";
c) all'articolo 4, comma 6, sono soppresse le parole: "e i programmi";
d) all'articolo 7:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a), del medesimo comma.";
2) al comma 4 sono soppresse le parole: "e i programmi";
e) all'articolo 17, comma 4, sono soppresse le parole: "e i programmi";
f) all'articolo 22, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di commissario. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo.";
g) all'articolo 23 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.";
h) all'articolo 24:
1) al comma 1 e' soppressa la parola: "annualmente" e le parole: "dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di ogni anno";
2) al comma 3 le parole: "per i rispettivi concorsi dell'anno successivo.", sono sostituite dalle seguenti: "per i rispettivi concorsi successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i posti.";
i) all'articolo 25:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ai concorsi puo' partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1o gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.";
2) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, sono ridotti della meta'.";
j) all'articolo 31:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.";
2) al comma 4 le parole: "e gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici.", sono sostituite dalle seguenti: "gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici e gli appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.";
k) all'articolo 32 i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale, nonche' di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'.";
l) all'articolo 34:
1) al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: "posti disponibili", sono inserite le seguenti: "in ciascun ruolo";
2) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del", e' inserita la seguente: "corrispondente";
3) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale" sono inserite le seguenti: "del corrispondente ruolo";
4) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma.";
m) all'articolo 35, comma 6, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore;";
n) all'articolo 37:
1) al comma 1 le parole: "si applicano gli articoli 13 e 27." sono sostituite dalle seguenti: "si applicano gli articoli 13, 27 e 28-bis.";
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L'articolo 27 si applica anche al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, gia' in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.".
o) all'articolo 38 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.";
p) all'articolo 39, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma 1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di direttore tecnico. Superato l'esame finale del corso gli stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con la qualifica di direttore tecnico principale.
1-ter. Nell'ambito del contingente complessivo di personale della Polizia di Stato da assumere in relazione alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella tabella 4 allegata al presente decreto, fino al raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle vacanze complessive alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.";
q) all'articolo 41, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'articolo 5, comma 2, che sono ridotti della meta'.";
r) all'articolo 42:
1) al comma 1, dopo le parole: "nel limite dei posti disponibili" sono inserite le seguenti: "al 31 dicembre di ogni anno":
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59.";
s) all'articolo 46, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritteed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.";
t) all'articolo 47, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della meta'.";
u) all'articolo 49, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla lettera a) dello stesso comma.";
v) all'articolo 53, comma 1, le parole: "gli articoli 13 e 27." sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 13, 27, 28 e 28-bis.";
w) all'articolo 54 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Per le promozioni da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.";
x) all'articolo 68, comma 3, al terzo capoverso, le parole: "all'allegata tabella 6 di equiparazione e," sono sostituite dalle seguenti: "alla tabella 6 di equiparazione allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e,";
y) all'articolo 69 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresi', abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
c) gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.";
z) alla tabella 5, nella individuazione delle funzioni del dirigente superiore medico, e' soppressa, in fine, la parola: "periferico".



Note all'art. 8:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 2, 3, 4, 7, 17, 22, 23, 24, 25,
31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 49, 53, 54, 68,
69 e della tabella 5, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 (per l'argomento vedasi nelle note alle
premesse), come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 2 (Funzioni del personale dei ruoli dei
commissari e dei dirigenti). - 01. Il personale di cui al
presente Capo esercita, secondo i livelli di
responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla
qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui al
presente articolo e quelli che le disposizioni vigenti
attribuiscono al medesimo personale.
1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono
le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di
ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni
implicanti autonoma responsabilita' decisionale, rilevante
professionalita' in relazione ai compiti istituzionali
della Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli
uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di
autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti,
oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite
quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita'
organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono
addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti
non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con
piena responsabilita' per le direttive impartite e per i
risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori
dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono
nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o
impedimento.
3. Il personale del ruolo dei commissari provvede,
altresi' all'addestramento del personale dipendente e
svolge, in relazione alla professionalita' posseduta,
compiti di istruzione e formazione del personale della
Polizia di Stato.
4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme
restando le funzioni previste dalla legge 1o aprile 1981,
n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono
ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita' di
pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi
dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita
la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a
svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che
sostituisce la tabella A) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono
preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle
divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza,
nonche' ai commissariati di particolare rilevanza e agli
altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro
dell'interno.
6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre
a svolgere le funzioni indicate nella tabella A) di cui al
comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il
dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' agli uffici
di particolare rilevanza determinati con decreto del
Ministro dell'interno.
7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono
le funzioni indicate nella tabella A) di cui al comma 5.
Nell'ambito della relativa dotazione organica,
l'individuazione delle questure di sedi di particolare
rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno.
8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B) svolgono le funzioni indicate nella tabella di
cui al comma 5.
9. 1 dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche
funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o
reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la
responsabilita' dell'istruzione, della formazione e
dell'addestramento del personale dipendente.
10. Nulla e' innovato per quanto attiene
all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle
direzioni centrali del dipartimento della pubblica
sicurezza, tra i funzionari di cui al presente capo e il
personale delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, di corrispondente grado, qualifica o
livello dirigenziale, o, quando non vi sia corrispondenza,
preposto a uffici di pari livello, anche ai fini della
sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o
impedimento.".
"Art. 3 (Accesso al ruolo dei commissari). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari
avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale
possono partecipare i cittadini italiani che godono dei
diritti politici e che sono in possesso dei requisiti
previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di
eta' per la partecipazione al concorso sono quelli
stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita'
morali e di condotta sono quelle previste dalle
disposizioni di cui all'art. 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presento decreto, sono indicati la
classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo
giuridico ed economico per il conseguimento delle lauree
specialistiche, i percorsi formativi specifici, nonche' gli
insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo economico il
cui superamento costituisce condizione per la
partecipazione al concorso.
Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza
e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e delle sue disposizioni attuative.
3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di
preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di
esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a
due, le modalita' di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione esaminatrice e di formazione
della graduatoria.
4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in
possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite
d'eta' stabilito con il regolamento adottato ai sensi
dall'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al
ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianita'
alla data del bando che indice il concorso, gli
appartenenti al ruolo degli ispettori e gli appartenenti al
ruolo direttivo speciale di cui all'art. 14. I posti
riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria
del concorso.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.".
"Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei commissari). - 1. I vincitori del concorso di
cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale
della durata di due anni presso l'Istituto superiore di
polizia, finalizzato anche al conseguimento del master
universitario di secondo livello, sulla base di programmi e
modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi' stabiliti dall'art. 60 della legge
1o aprile 1981, n. 121.
2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due
cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso
strutture della Polizia di Stato finalizzato
all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2.
Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le
qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria.
3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
5, sostengono l'esame finale.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che
hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione
agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati
idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono
confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di
commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia
e' espresso dal direttore dell'Istituto superiore di
polizia, sentito il comitato direttivo.
5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e
della progressione in carriera, il personale proveniente
dal ruolo direttivo speciale, di cui all'art. 14, conserva
l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e,
qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto
del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica
di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di
effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei
commissari previsti dall'art. 7 per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente.
6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e
delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei
giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento
dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione
della graduatoria di fine corso sono determinati con
regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. I commissari capo sono assegnati ai servizi
d'istituto presso gli uffici dell'amministrazione della
pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del
dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a
due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene
effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art.
10, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate dall'amministrazione.
9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.".
Art. 7 (Nomina a primo dirigente). - 1. L'accesso alla
qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo e superamento del corso di
formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio
per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo
dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella
qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei
commissari, in possesso di una delle lauree indicate
all'art. 3. comma 2, che rivesta la qualifica di vice
questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni
di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati
nello stesso anno per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui
alla precedente lettera a) del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per
il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo
l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso
precedono i funzionari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma
1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di
polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed
e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere
tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio
delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento corso di formazione
dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della
graduatoria di fine corso, sono determinati con il
regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6.".
"Art. 17 (Corso di formazione per l'immissione nel
ruolo direttivo speciale). - 1. I vincitori del concorso di
cui all'art. 16 frequentano un corso di formazione della
durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di
polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi
comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture
della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e
modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da
docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa
secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1o
aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice
commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le
qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria.
2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia,
sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo
esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di
idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del
quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.
18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di
studio.
3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che
hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel
ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario,
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione,
i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'
previsto dal comma 2, nonche' le modalita' dell'esame
finale e di formazione della graduatoria finale sono
determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei
commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le
disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in
relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle
sedi indicate nel bando di concorso.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.
8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli
sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non
concorre a determinare l'attribuzione del trattamento
economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo
dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.".
"Art. 22 (Disposizioni transitorie per l'accesso al
ruolo dei commissari). - 1. Fino all'emanazione dei
regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi
straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei
commissari, di cui all'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n.
85, cosi' come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai
relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma
1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di
commissario. Superato l'esame finale del corso gli stessi
sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica
di commissario capo.".
"Art. 23 (Disposizioni transitorie in materia di
progressione in carriera del personale appartenente al
ruolo dei commissari e dei dirigenti). - 1. Per le
promozioni da conferire con riferimento alle vacanze
disponibili fino al 31 dicembre 2000 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, comprese quelle relative alle
dotazioni organiche del ruolo dei commissari e dei
dirigenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Le medesime
disposizioni si applicano anche alle atre promozioni da
conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale
indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione
dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della
qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di
livello "B", anche qualora non coperti, sono utili ai fini
delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori
con decorrenza 1o gennaio 2001, ai sensi dell'art. 206 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3.
5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera
di cui all'art. 10 si applicano con le seguenti modalita':
a) quelle di cui al comma 1, al personale
appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a
partire dal 1o gennaio 2001;
b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti
nominati a tale qualifica a partire dal 1o gennaio 2006.
6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo
dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio
per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la
qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio
precedente abbiano prestato servizio senza demerito.".
"Art. 24 (Disposizioni di prima applicazione per la
costituzione del ruolo direttivo speciale). - 1. Fermo
restando il disposto dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997,
n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della
nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla
copertura della dotazione organica del ruolo direttivo
speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari
e al ruolo direttivo speciale sono indetti per un numero di
posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per
cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre di
ogni anno nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 2.
2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo
speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento
unita' della relativa dotazione organica, in aggiunta a
quelle determinate ai sensi del comma 1.
3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per
l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo
speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi
successivi a quello in cui non sono stati coperti tutti i
posti.".
"Art. 25 (Disposizioni transitorie per l'accesso al
ruolo direttivo speciale). - I. In sede di prima attuazione
del presente decreto, alla qualifica di vice commissario
del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso,
per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in
un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori
della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi
sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al
2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi
dell'art. 24.
2. Ai concorsi puo' partecipare il suddetto personale
in possesso del titolo di studio di scuola media superiore
o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al
31 agosto 1995, che al 1o gennaio di ciascuno degli anni
indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di
effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella
qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non
si trovi nelle condizioni ostative previste dall'art. 16,
comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni
di cui all'art. 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53.
3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti
sono nominati vice commissari de! ruolo direttivo speciale
e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso
l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un
tirocinio operativo della durata di tre mesi presso
strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano
le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano
le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di
assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo
articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti
della meta'.
4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il
corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo
speciale con la qualifica di commissario del ruolo
direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui
all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.
5. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento
del corso di formazione, del tirocinio operativo, di
valutazione finale del profitto ed i criteri per la
formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti,
rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16,
comma 3, e con quello di cui all'art. 17, comma 4.".
"Art. 31 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori
tecnici avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei
requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3.
Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle
disposizioni di cui all'art. 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 2, sono
indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al
concorso, individuate secondo le norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni
professionali ove previste dalla legge.
Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e delle relative disposizioni attuative.
3. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono
previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie
attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le
prime in numero non inferiore a due, le modalita' di
svolgimento del concorso), di composizione della
commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.".
4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in
possesso dei prescritti requisiti, gli appartenenti al
ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e al
ruolo dei revisori tecnici, con almeno tre anni di
anzianita' alla data del bando che indice il concorso, gli
appartenenti al ruolo dei periti tecnici e appartenenti al
ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici. I
posti riservati non coperti sono conferiti secondo la
graduatoria del concorso.
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.".
"Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nei ruoli dei direttori tecnici). - 1. 1 vincitori del
concorso di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un
corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata
di dodici mesi presso un istituto di istruzione della
Polizia di Stato. L'insegnamento e' impartito da docenti
universitari, magistrati, appartenenti all'amministrazione
dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi
stabiliti dall'art. 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Durante la frequenza del corso i direttori tecnici
rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza
e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente
all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di
appartenenza.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di
idoneita', di svolgimento dell'esame finale, nonche' di
formazione della graduatoria finale sono determinate con il
regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) e
al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno
ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale
prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la
qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine
della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati
ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste
dall'art. 4, comma 8.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale,
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.".
"Art. 34 (Nomina alla qualifica di primo dirigente
tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente
tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno,
mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di
un successivo corso di formazione dirigenziale, della
durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per
merito comparativo e' ammesso il personale del
corrispondente ruolo dei direttori tecnici in possesso
della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due
anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei
posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni
anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al
personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica
di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente
disponibili sono due, uno di questi e' comunque riservato
al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui
alla precedente lettera a), del medesimo comma.
2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti
gli effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello
nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita
secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso
per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo
l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il
personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della
determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso
precedono i funzionari che hanno superato il corso di
formazione dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7, commi 3 e 4.".
"Art. 35 (Concorso per la nomina a primo dirigente
tecnico). - 1. Il concorso, per titoli ed esami, di cui
all'art. 34, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente
con decreto del capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino
ufficiale del personale.
2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere
professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di
preparazione professionale del candidato, con particolare
riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
svolgere.
3. L'esame non si intende superato se il candidato non
abbia riportato la votazione di almeno trentacinque
cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.
4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto
dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna
categoria di titoli sono determinati con il regolamento
ministeriale di cui all'art. 8, comma 6.
5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle
previste dai commi 4 e 5 dell'art. 8.
6. La commissione esaminatrice del concorso, per titoli
ed esami, nominata con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta
dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e'
composta da:
a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di
dirigente superiore;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su
cui vertono le prove d'esame.
7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un
funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti
componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione
dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici
con qualifica di dirigente superiore.".
"Art. 37 (Norma di rinvio). - 1. Al personale
appartenente ai ruoli di dirigenti e direttori tecnici, si
applicano gli articoli 13 e 27 e 28-bis.
1-bis. L'art. 27 si applica anche al personale
appartenente ai ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici
della Polizia di Stato, gia' in servizio presso altre
amministrazioni dello Stato alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e successivamente immessi nei predetti ruoli.".
"Art. 38 (Disposizioni transitorie in materia di
progressione in carriera del personale dei ruoli dei
direttori tecnici). - 1. Per le promozioni da conferire con
riferimento alle vacanze disponibili fino al 31 dicembre
2000 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto, comprese
quelle relative alle dotazioni organiche dei ruoli dei
direttori tecnici e dei dirigenti tecnici. Le medesime
disposizioni si applicano anche alle altre promozoni da
conferire con decorrenza anteriore al 15 marzo 2001.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale
indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione
dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.".
"Art. 39 (Disposizioni transitorie per l'accesso al
ruolo dei direttori tecnici). - 1. Fino all'emanazione dei
regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32, ai concorsi
per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici, compresi
quelli straordinari, per titoli ed esami, di cui all'art. 7
della legge 28 marzo 1997, n. 85, cosi' come modificato
dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. Durante la frequenza del corso di cui al comma
1, i vincitori del concorso rivestono la qualifica di
direttore tecnico. Superato l'esame finale del corso gli
stessi sono confermati nel ruolo dei direttori tecnici con
la qualifica di direttore tecnico principale.
1-ter. Nell'ambito del contingente complessivo di
personale della Polizia di Stato da assumere in relazione
alle autorizzazioni per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 39,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni, la graduatoria di merito degli idonei del
primo concorso straordinario per l'accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli dei direttori tecnici, indetto ai sensi
dell'art. 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane
efficace per la copertura dei posti disponibili in ciascun
ruolo, riferiti alle dotazioni organiche indicate nella
tabella 4 allegata al presente decreto, fino al
raggiungimento del limite del cinquanta per cento delle
vacanze complessive alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto.".
"Art. 41 (Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei
direttori tecnici). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo
speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono,
mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una
prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo
dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in possesso del titolo di
studio di scuola media superiore o equivalente, che
rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.
2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei
contingenti fissati per ciascun profilo professionale con
il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4
dell'art. 40.
3. Non e' ammesso al concorso il personale che alla
data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti. un giudizio complessivo
inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare
della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare
della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma
1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della
legge 1o febbraio 1989, n. 53.
5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono
nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove
mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di
tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno
degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge
1o aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi
sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18,
salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma
1, lettera e) del medesimo art. e quelli di cui all'art. 5,
comma 2, che sono ridotti della meta'.
7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad
esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di
formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento,
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai
predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17,
commi 6, 7 e 8.
8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la
composizione delle commissioni esaminatrici, le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna
categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento
del corso di formazione, del tirocinio operativo, di
valutazione finale del profitto ed i criteri per la
formazione della graduatoria finale, sono stabiliti,
rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16,
comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.".
"Art. 42 (Progressione in carriera del personale
appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori
tecnici). - 1. La promozione a direttore tecnico principale
del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il
personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo
speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di
effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo
speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e'
ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico
principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno
cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di
cui all'art. 57, comma 1, lettera a).
2-bis. Per le promozioni di cui ai commi 1 e 2, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59.
3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della
promozione per merito straordinario, previsti dall'art. 74
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore
tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono
essere attribuiti i benefici economici di cui all'art. 75,
ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982.".
"Art. 46 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani
che godono dei diritti politici, in possesso della laurea
in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa
denominazione in sede di attuazione del regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei
adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
509, dell'abilitazione all'esercizio professionale e
dell'iscrizione al relativo albo, nonche' dei requisiti
previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualita'
morali e di condotta sono quelle previste dalle
disposizioni di cui all'art. 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Con il regolamento di cui all'art. 3, comma 3, sono
previste le eventuali forme di preselezione per la
partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed
orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita'
di svolgimento del concorso, di composizione della
commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.".
"Art. 47 (Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei direttivi medici). - 1. I vincitori del
concorso di cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un
corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno,
presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento e'
impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti
all'amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa,
secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge
1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i
medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di
ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia
giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni
previste per il ruolo di appartenenza.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione
iniziale, le modalita' di attribuzione del giudizio di
idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione
della graduatoria finale sono determinate con il
regolamento di cui all'art. 4, comma 6.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i
periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) e
al comma 2, sono ridotti della meta'.
4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il
giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano
giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei
direttivi medici, con la qualifica di medico principale,
secondo la graduatoria di fine corso.
Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo
le modalita' previste dall'art. 4, comma 8.
5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale,
provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo
comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121.".
"Art. 49 (Nomina a primo dirigente medico). - 1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
per merito comparativo e superamento di un successivo corso
di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con
esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e'
ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in
possesso della qualifica di medico capo, con almeno due
anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso per titoli ed esami riservato al personale che
riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato
almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
medico principale. Se i posti complessivamente disponibili
sono due, uno di questi e' riservato al concorso.
1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma
1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati,
nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione
per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui
alla precedente lettera a) dello stesso comma.
2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli
effetti dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per
il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della
graduatoria di merito del concorso per il personale di cui
al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del
posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i
sanitari che hanno superato il corso di formazione
dirigenziale.
3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7, commi 3 e 4.".
"Art. 53 (Norma di rinvio) - 1. Al personale
appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della
Polizia di Stato si applicano gli articoli 13 e 27, 28 e
28-bis.".
"Art. 54 (Disposizioni transitorie in materia di
progressione in carriera del personale appartenente ai
ruoli professionali dei sanitari). - 1. Per le promozioni
da conferire con riferimento alle vacanze disponibili fino
al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, comprese quelle relative alle dotazioni
organiche del ruolo dei direttivi medici e dei dirigenti
medici. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
altre promozioni da conferire con decorrenza anteriore al
15 marzo 2001.
2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei
posti disponibili al 31 dicembre 2001.
3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale
indicato nell'art. 7, comma 4, il corso di formazione
dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6,
7, 18, 19, 20, 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.".
"Art. 68 (Modifiche alla normativa vigente). - 1. Il
quinto comma dell'art. 5 della legge 1o aprile 1981, n.
121, e' sostituito dal seguente: "Il vice direttore
generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e'
prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della
Polizia di Stato .
2. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica
sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo direttivo speciale;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il
personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento
dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile
1981, n. 121, svolge anche le attivita' accessorie
necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. .
3. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia e' determinata come segue: dirigenti, commissari e
appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori,
sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito
dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla
qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita' .
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al
ruolo direttivo speciale la gerarchia e' determinata dalla
qualifica in relazione alla tabella 6 di equiparazione al
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e, nella stessa
qualifica, dall'anzianita'. Negli uffici che comportano
l'esercizio delle attribuzioni di autorita' di pubblica
sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto
all'ufficio e' sempre sovraordinato al personale del ruolo
direttivo speciale di pari qualifica.
4. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto
di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da
quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica
precedente e, a parita' delle predette condizioni,
dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle
classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli
scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di
merito.".
4. All'art. 64 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono
aggiunti i seguenti:
"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio
presso uffici a composizione interforze diretti da
ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate
nell'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n 121, competenti
alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato,
individuati con il regolamento di semplificazione previsto
dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa
acquisizione degli elementi di valutazione da parte del
competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita'
ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo
della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della
Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei
rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli
sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma
precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di
semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono
individuate con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza. .
5. Al quarto comma dell'art. 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le
parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68
e 69 sono inserite le seguenti:
"e della commissione per la progressione in carriera ".
6. Al primo comma dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le
parole "di telecomunicazioni, di informatica sono
sostituite dalle seguenti: "di telematica , e, dopo la
parola "arruolamento vengono aggiunte quelle di: "E
psicologia .
7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo
art. e' aggiunto il seguente: "I profili professionali
degli appartenenti ai ruoli degli operatori e
collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori
tecnici sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno .
8. All'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le
parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337 .
9. All'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente:
b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo
dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso
in cui il personale stesso non dipenda da un primo
dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal
dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta
servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione
professionale forniti dal competente dirigente medico,
individuato con il regolamento di semplificazione previsto
dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino
all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di
attuazione di cui alla presente lettera sono individuate
con decreto del capo della polizia direttore generale della
pubblica sicurezza.".
10. Dopo l'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. (Cause di sospensione dagli scrutini). -
1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla
partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei
direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si
applicano anche al personale non direttivo.".
11. All'art. 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n.
85, le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei
ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad
uno dei ruoli del personale che espleta funzioni
tecnico-scientifiche o tecniche" sono sostituite dalle
seguenti:
"appartenente ad uno dei ruoli del personale che
espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del
personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o
tecniche.".
"Art.69 (Abrogazioni). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1o aprile
1981, n. 121;
b) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335;
c) l'art. 45, commi primo e terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;
d) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337;
e) gli articoli 1, 3, 4, 11, 14, 15, 16 e 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338;
f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17,
17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 341;
g) l'art. 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n. 858, convertito con modificazioni dalla legge
17 febbraio 1985, n. 19;
h) l'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
1-bis. Con decorrenza 15 marzo 2001 sono, altresi',
abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
b) gli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
c) gli articoli 9, 10, 12 e 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile1982, n. 338.".

Tabella 5
(richiamata dall'art. 43)

RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione | iniziale | --------------------------------------------------------------------- Medico principale |355 (a) --------------------------------------------------------------------- Medico capo |

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

=====================================================================
Livello di | | Posti di |
funzione | Qualifica | qualifica | Funzioni =====================================================================
| | |Direttore
|Dirigente | |centrale di
C |generale medico | 1 |sanità ---------------------------------------------------------------------
| | |Ispettore
| | |generale,
| | |consigliere
| | |ministeriale
| | |aggiunto,
| | |direttore di
| | |servizio della
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanità e di
|Dirigente | |ufficio di
D |superiore medico| 8 (b) |vigilanza. ---------------------------------------------------------------------
| | |Direttore di
| | |divisione della
| | |direzione
| | |centrale di
| | |sanità, vice
| | |consigliere
| | |ministeriale,
| | |dirigente di
| | |ufficio sanitario
| | |periferico e di
| | |ufficio di
| | |vigilanza
| | |periferico,
| | |presidente delle
| | |commissioni
| | |mediche dei
| | |concorsi per
| | |l'ingresso nei
|Primo dirigente | |ruoli della
E |medico | 30(c) |Polizia di Stato.

- Per il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 6.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, reca:
"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica".
- Per il testo dell'art. 39, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, vedasi nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo
1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di
reclutamento e di adeguamento del trattamento economico
degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate
delle Forze di polizia):
"Art. 7. - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a
bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per l'accesso alle qualifiche iniziali dei
ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia
di Stato, per non oltre il 50 per cento dei posti
disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non piu' di due
concorsi straordinari nel quinquennio successivo, nel
limite del 50 per cento delle vacanze verificatesi in
ciascun ruolo successivamente alla data del bando del
precedente concorso straordinario.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a
partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso
del prescritto diploma di laurea e dei requisiti
attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei
tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della
deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia
riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo
non inferiore a "buono", appartenente rispettivamente ad
uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia
o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni
tecnico-scientifiche o tecniche.
3. L'esame consiste in due prove scritte e un colloquio
nelle materie previste per i corrispondenti concorsi
pubblici. La composizione
(a) Aumento di 86 unita' rispetto all'originaria
dotazione organica di 269 unita', di cui 22 unita' relative
alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori
tecnici medico legali.
(b) Aumento di una unita' relativa alla dotazione
organica della soppressa qualifica di dirigente superiore
tecnico medico legale.
(c) Aumento di due unita' relative alla dotazione
organica della soppressa qualifica di primo dirigente
tecnico medico legale.
della commissione giudicatrice, i titoli da porre in
valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono
stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che
indice il concorso.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono
nominati rispettivamente vice commissari o direttori
tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a frequentare
i rispettivi corsi di formazione di durata non inferiore a
nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28 della legge
10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli stessi non si
applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta legge
n. 668 del 1986.
5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1,
per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del
Centro psico-tecnico della Polizia di Stato e' bandito per
tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996. Al
medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in
possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o
abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito selettore
nelle strutture della Polizia di Stato, successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 1990,
n. 232.".
- Si riporta il testo della tabella 6 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (per l'argomento vedasi
nelle note alle premesse):

Tabella 6
(richiamata dall'art. 68)

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI
COMMISSARI E QUELLE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE.

===================================================================== Qualifiche del personale del ruolo|Qualifiche del personale del ruolo dei commissari |direttivo speciale =====================================================================
|Vice commissario del ruolo
|direttivo speciale (1) ---------------------------------------------------------------------
|Commissario del ruolo direttivo Commissario (1) |speciale ---------------------------------------------------------------------
|Commissario capo del ruolo Commissario capo |direttivo speciale ---------------------------------------------------------------------
|Vice questore aggiunto del ruolo Vice questore aggiunto |direttivo speciale



 
Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5.985 milioni di lire per l'anno 2001, 7.909 milioni di lire per l'anno 2002, 7.874 milioni di lire per l'anno 2003 e in 7.964 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Mattarella, Ministro della difesa
Del Turco, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"9. - E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.
(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso
di formazione.



 
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