Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2001, n. 200 |
Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dall'errata-corrige: (( Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto. )) |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, con il quale e' stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma; Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione della Cassa per la formazione della proprieta' contadina; Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 2362, recante disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina; Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice; Vista la legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze dello sviluppo della proprieta' coltivatrice; Visto l'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante disposizioni di attuazione di direttive del Consiglio per la riforma dell'agricoltura; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole; Vista la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialita' giovanile in agricoltura; Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, da ora in avanti denominato: "Istituto", assume la denominazione di: "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA". L'Istituto e' ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonche' con gli organi dell'Unione europea ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. L'Istituto e' inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 3. L'attivita' dell'Istituto e' disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi forza di legge ed i regolamenti; - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278, e' il seguente: "Fusione dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e per la valorizzazione della produzione agricola e dell'Istituto di tecnica e di propaganda agraria nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo"; - Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 "Provvedimento a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole": "9. E' istituita una Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia. La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa. Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello del tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa". - La legge 11 dicembre 1952, n. 2362, reca: "Disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina". - La legge 26 maggio 1965, n. 590, reca: "Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice". - La legge 14 agosto 1971, n. 817, reca: "Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice". - Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura): "Art. 39. - Esercitano le funzioni di organismi fondiari ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 15 e 37, gli Enti di sviluppo agricolo regionali o interregionali, nonche' la Cassa per la formazione della proprieta' contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121". - Il decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, reca: "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400". - Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca: "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - La legge 15 dicembre 1998, n. 441, reca: "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialita' giovanile in agricoltura". - Si trascrive il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59": "5. La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e' accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. L'ISMEA puo' costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilita' del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riordinato anche sulla base dei principi di cui all'art. 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma l dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la formazione della proprieta' contadina sono applicabili le forme di mobilita' nel pubblico impiego". - Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 13 (Revisione statutaria). - 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica;il presente decreto promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia: a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico: 1) al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo e' adeguato alla dimensione organizativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attivita' svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali; 2) in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero di membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi; b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto deI Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali; c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorita' di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonche', per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attivita'; d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla conferenza; e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attivita' dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore; f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione; con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione; g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non piu' di due mandati; h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria; i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonche' ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio; l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi; o) facolta' dell'ente di adottare regolamenti di contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorita' di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; p) previsione della facolta' di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale; q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorita' di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilita' di nominare uno o piu' sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente. 2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi. 3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001. si applicano, con effetto dal 1o gennaio 2002, le seguenti disposizioni: a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformita' ai criteri di cui al comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non e emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilita' dell'autorita' di vigilanza di nominare un commissario straordinario; b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera h), sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio. 4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione." - S trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari". Note all'art. 1: - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278 e' riportato in nota alle premesse. - Il titolo del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322 e' riportato in nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1988, n. 173 il cui titolo e' riportato nelle premesse: "Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e' interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4. 2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1 della legge 28 marzo 1997 n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997 n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. 3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare. 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei. nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti coinvolti. 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio. 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi.
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| Art. 2. 1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione: a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elabarazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale; b) provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversita' e della ecocompatibilita', a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari; c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441; d) costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilita' del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.
Note all'art. 2: - Il titolo del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e' riportato in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e' riportato in nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il cui titolo e' riportato nelle premesse: "3. La Cassa puo' realizzare, altresi', programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole al sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attivita' agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento". "4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalita' per lo svolgimento di attivita' di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari". "5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/1992, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo". - Il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e' riportato in nota alle premesse.
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| Art. 3. 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attivita': a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di propria competenza relativi alle analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea; nonche' elaborazione e divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attivita' di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una sistematica divulgazione delle fonti informative; b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato ed a favorire l'organizzazione della produzione agricola per adattarla alla domanda, nonche' servizi per la riduzione dei costi di produzione, per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari e l'integrazione della filiera produttiva; le attivita' di supporto per la stipula di accordi interprofessionali e in materia di riconoscimento e vigilanza degli organismi nazionali associativi e di certificazione; c) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonche' le attivita' intese a realizzare il miglioramento delle aziende ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590, in particolare la prestazione di garanzia fidejussoria nelle operazioni di credito agrario agevolato e la concessione di finanziamenti agevolati per l'attuazione di interventi di miglioramento agrario. Per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attivita', continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato; d) assistenza tecnica e finanziaria per iniziative, in particolare, di innovazione tecnologica; orientamento e riconversione colturale con produzioni alternative e di valorizzazione dell'ambiente; e) gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 2. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, puo' svolgere, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto puo' promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come definiti dalla delibera CIPE 11 novembre 1998, n. 127/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo, l'Istituto puo' stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto puo' partecipare, anche su richiesta delle Amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il cui titolo e' riportato in nota alle premesse: "Art. 4 (Ristrutturazione fondiaria). - 1. La cassa per la formazione della proprieta' contadina, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata "cassa", destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilita' con priorita' al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di: a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attivita' agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi; c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarita' di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, 203. 2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1: a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unita' minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale; b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a cio' abilitato dalla legge; c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione." - Si trascrive il testo dell'art. 30 della legge 26 maggio 1965. n. 590, il cui titolo e' riportato nelle premesse: "30. La cassa per la formazione della proprieta' contadina e' autorizzata ad agevolare attivita' intese a realizzare il miglioramento delle aziende formatesi con il proprio intervento o assistite da garanzie fidejussorie. La disposizione di cui al sesto comma dell'art. 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica, con effetto dal 1o gennaio successivo all'entrata in vigore della citata legge, anche per i terreni venduti dalla "Cassa" in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa legge n. 454, ed esplica efficacia anche successivamente al 30 giugno 1965. La Cassa e' autorizzata ad assumere personale entro il limite massimo di cinquanta unita', comprese quelle in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche ed alle condizioni che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro del tesoro.". - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2000): "Art. 4. - Dopo il comma 99 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' inserito il seguente: "99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle universita' agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalita' aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di eta'. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.". - La deliberazione CIPE 11 novembre 1998, n. 127/1998 (in Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1999, n. 4), reca: "Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca - Attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173".
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| Art. 4. 1. Sono organi dell'Istituto: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio sindacale. 2. Il Presidente dell'Istituto e' nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione. 4. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico. Il Consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attivita' dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio e' convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio dei revisori. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 5. Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attivita' dell'Istituto a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e sulla base del regolamento di amministrazione e contabilita'. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui un membro effettivo e un supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 6. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. L'indennita' di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 7. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali puo' essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il cui titolo e' riportato in nota alle premesse: "Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.". - Si trascrive il testo dell'art. 2397 del codice civile: "Art. 2397 (Composizione del collegio). - Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci (c.c. 2328, n. 10, 2335, n. 4, 2343, 2380, 2451, 2516). Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci (c.c. 2400, 2535) devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia". - Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). "Art. 1 - (Registro dei revisori contabili). - 1. E' istituito presso il Ministero della giustizia il registro dei revisori contabili. 2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di revisore contabile".
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| Art. 5. 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. 2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, succede nei rapporti di lavoro dei dipendenti della Cassa per la formazione della proprieta' contadina. Tale personale mantiene l'anzianita' maturata e il trattamento economico acquisito. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al personale della Cassa per la formazione della proprieta' contadina si applicano, per la mobilita' del pubblico impiego, gli articoli 33, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Salvo quanto disposto dal comma 3, il personale di ruolo della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' inquadrato nell'ISMEA. 5. Per gli adempimenti di cui al comma 4, l'Amministrazione si avvale di una commissione tecnica di inquadramento, nominata con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e composta da: a) un rappresentante ISMEA, con funzioni di presidente; b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento della funzione pubblica; c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali; d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. Nel termine di novanta giorni dalla nomina, la Commissione si pronuncia sulla corrispondenza tra i livelli dell'ISMEA e le aree Cassa, sull'identificazione concreta dei singoli profili professionali e su ogni altra questione attinente le operazioni di inquadramento. L'inquadramento e' disposto dal Consiglio di amministrazione previa consultazione delle organizzazioni sindacali. 7. La Commissione ha altresi' il compito di elaborare un programma di attivita' di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 4. 8. Ai dipendenti della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, provenienti dai ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente al trattamento di fine servizio e pensionistico continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. 9. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento, che dovra' prevedere, oltre la direzione generale, gli uffici dirigenziali nel numero massimo di dodici, ivi compresi l'ufficio per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' l'istituzione di un sistema di controlli interni coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 2112 del codice civile e' il seguente: "Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). - In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. L'acquirente e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e nonnativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda (c.c. 978, 1615, 2561, 2562)". - Si trascrive il testo degli articoli 33, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell' organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: "Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. Abrogato. 3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1". "Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5. 2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unita' agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8. 3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie, del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime. 4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato al sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto. 5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33. 7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988. n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.". "Art. 35-bis (Gestione del personale in disponibilita). - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997. n 469, alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano al principi di cui al comma 2. 4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui al comma 8 dell'art. 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 35 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997. n. 449, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legisativo 25 febbraio 1995 n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104, reca: "Regolamento di attuazione della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilita'"; - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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| Art. 6. 1. Costituiscono entrate dell'Istituto: a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato; b) i finanziamenti dell'Unione europea; c) le rendite del proprio patrimonio; d) i corrispettivi per la cessione di servizi; e) gli eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati; f) l'eventuale emissione di obbligazioni sui mercati italiani ed esteri sulla base delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n 130; g) i proventi conseguenti ad atti di liberalita'. 2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, nonche' concedere finanziamenti a favore di imprese agricole. 3. I contributi ordinari e straordinari previsti, alla data di entrata in vigore del presente statuto, nel bilancio preventivo dello Stato a favore dei due enti accorpati sono assegnati all'Istituto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Note all'art. 6: - Il titolo della legge 30 aprile 1999, n. 130, e' il seguente: "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti". - L'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' riportato in nota alle premesse. - Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il cui titolo e' riportato in nota alle premesse: "Art. 11 (Norme di carattere generale). - 1. Entro tre mesi dalla data di assunzione della personalita' giuridica di diritto privato, il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti privatizzati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilita' di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro della categoria. si applicano al personale degli enti stessi le norme relative al trattamento giuridico ed economico per esso vigenti. 2. Le universita' e i consorzi di cui all'art. 4 succedono agli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), anche per quanto attiene ai rapporti con il personale. Il personale stesso conserva la qualifica e l'anzianita' maturata, secondo eventuali tabelle di comparazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al personale si applicano, sino al primo contratto collettivo, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico per esso vigenti. 3. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato, approvato alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino a favore degli enti trasformati, riordinati o soppressi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, sono riassegnati alle istituzioni destinatarie delle funzioni, fatte salve le economie di spesa connesse alla soppressione di organi. 4. Le trasformazioni di cui all'art. 4 non hanno effetto per le universita' in ordine a quanto previsto dall'art. 31, comma 1 e comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 5. Con decreto dei Ministri vigilanti possono essere nominati commissari straordinari al fine di assicurare la gestione degli enti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nelle more dei processi di privatizzazione, trasformazione, razionalizzazione o soppressione e fino alla costituzione degli organi ordinari. Fino alla nomina dei nuovi collegi dei revisori dei conti, restano applicabili le norme vigenti sulla composizione e sulla durata degli organi di revisione. 6. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, la perdita della personalita' di diritto pubblico ha effetti di notificazione agli enti privati degli eventuali vincoli di destinazione artistica sui beni compresi nel relativo patrimonio.".
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| Art. 7. 1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono ed e' trasmesso per l'approvazione, entro i successivi giorni venti, al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. L'Istituto e' assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 3. L'Istituto e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di amministrazione e di contabilita'.
Note all'art. 7: - Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria": "Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione." - Si riporta la tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici):
"Tabella A
Accademia nazionale dei Lincei. Aereo club d'Italia. Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA). Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Agenzia per i servizi sanitari regionali, decreto legislativo n. 266/1993. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Agenzia spaziale italiana. Automobile club d'Italia. Autorita' portuali. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. Aziende di promozione turistica. Aziende e consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale. Aziende sanitarie e aziende ospedaliere di cui decreto legislativo n. 502/1992. Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP). Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed aziende speciali ad esse collegate. Centro europeo dell'educazione (CEDE). Club alpino italiano. Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA). Comitato per l'intervento nella SIR. Commissione nazionale per la societa' e la borsa (CONSOB). Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali. Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti. Consiglio nazionale delle ricerche Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. Consorzi interuniversitari Consorzi istituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonche' altri enti pubblici. Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali. Consorzio canale Milano-Cremona-Po. Consorzio del Ticino. Consorzio dell'Adda. Consorzio dell'Oglio. Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste. Consorzio per la zona agricola industriale di Verona. Croce rossa italiana. Ente acquedotti siciliani. Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano. Ente autonomo del Flumendosa. Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma. Ente irriguo Umbro-Toscano. Ente mostra d'oltremare di Napoli. Ente nazionale assistenza al volo (ENAV). Ente nazionale corse al trotto. Ente nazionale italiano turismo. Ente nazionale per il cavallo italiano. Ente nazionale per la cellulosa e la carta. Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). Ente nazionale sementi elette Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano. Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS). Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania. Ente risorse idriche molise (ERIM). Ente teatrale italiano. Ente zona industriale di Trieste. Enti parchi nazionali. Enti parchi regionali. Enti provinciali per il turismo. Enti regionali di sviluppo agricolo. Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como. Gestioni governative ferroviarie. Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993. n. 269. Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento Educativo (IRRSAE). Istituti sperimentali agrari. istituti zooprofilattici sperimentali. Istituto agronomico per l'Oltremare. Istituto centrale di statistica (ISTAT). Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima. Istituto di biologia della selvaggina. Istituto di studi e analisi economica (ISAE). Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino. Istituto italiano di medicina sociale. Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente. Istituto nazionale della nutrizione. Istituto nazionale di alta matematica. Istituto nazionale di fisica nucleare. Istituto nazionale di geofisica. Istituto nazionale di ottica. Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale). Istituto nazionale economia agraria. Istituto nazionale per il commercio estero. Istituto nazionale per la fisica della materia. Istituto nazionale per le conserve alimentari. Istituto papirologico "Girolamo Vitelli". Istituto per gli studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori. Istituzioni di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 142/1990. Jockey club d'Italia. Lega italiana per la lotta contro i tumori. Lega navale italiana. Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati. Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici. Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. Policlinici universitari decreto legislativo n. 502/1992. Province. Regioni. Riserva fondo lire UNRRA. Societa' degli Steeple-chases d'Italia. Soprintendenza archeologica di Pompei. Stazione zoologica "Antonio Dohm" di Napoli. Stazioni sperimentali per l'industria. Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti. Universita' statali, istituti istruzione universitaria e enti ed organismi per il Diritto allo Studio a carattere regionale.".
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| Art. 8. 1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali i seguenti atti deliberativi: a) il regolamento di amministrazione e di contabilita'; b) il bilancio annuale dell'Istituto; c) le proposte di modifica del presente statuto. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle politiche agricole e forestali non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita', o per ragioni attinenti al merito economico-finanziario, ovvero il rinvio all'Istituto per il riesame. Il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' sospendere il suddetto termine per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dall'Istituto sono soggette unicamente a controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
| Art. 9. 1. A far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1987, n. 278; b) il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1982, n. 1168. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 137
Note all'art. 9: - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1987, n. 278, e' riportato in nota alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1982, n. 1168, recava: "Approvazione del nuovo statuto della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, in Roma".
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