Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 aprile 2001, n. 99 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: "Disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri". |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Art. 1. Differimento della disciplina del prezzo dei libri
1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1o settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno. 2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1, non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto-legge: "Art. 11 (Disciplina del prezzo dei libri) - 1. II prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. 2. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 15 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1. 3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica; b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall'editore; f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione; g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisito effettuato della libreria o da altro venditore al dettaglio; h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi; i) libri venduti nell'ambito di attivita' di commercio elettronico; i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi, e nei musei pubblici. 4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che puo' oscillare tra l'80 ed il 100 per cento: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciute, istituzioni o centri con finalita' scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine o grado, educative ed universita', i quali siano consumatori finali; c) quando sono venduti per corrispondenza. 5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1, in via preventiva puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. 6. Soppresso. 7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. 9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore individuazione: a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4; b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalita' di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.". - Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: "Art. 15 (Vendite straordinarie). - 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. 2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti. 3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. 4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. 5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. 6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione. 7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati. 8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facolta' prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3. 9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.".
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| Art. 2. Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62
1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "non superiore al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quindici per cento"; b) al comma 3, lettera h), le parole: "speciali" ed "esclusivamente" sono soppresse; c) al comma 3, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: "i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici."; d) nell'alinea del comma 4, le parole: "Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114," sono soppresse; e) al comma 4, lettera b), le parole: "biblioteche, archivi e musei pubblici" sono soppresse; i) il comma 6 e' soppresso; g) nell'alinea del comma 9, le parole: "a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse; h) al comma 9, lettera a), le parole: "2, 4 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "2 e 4".
Riferimenti normativi: - Per il testo vigente dell'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, si veda la nota all'articolo 1. - Per il testo vigente dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si veda la nota all'articolo 1.
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| Art. 3. Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416
1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea del comma 1 tra le parole: "esclusione dei" e: "dipendenti" e' inserita la seguente: "giornalisti"; b) al comma 1, lettera a), la parola: "360" e' sostituita dalla seguente: "384".
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, come modificato dalla presente legge: "Art. 37 (Esodo e prepensionamento). - 1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l'esclusione dei giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita' contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali e' ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l'anzianita' contribuiva non puo' comunque risultare superiore a 35 anni; b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita' contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995.".
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| Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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