IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per i servizi e gli affari generali del ministero delle politiche agricole e forestali
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dichiara: Decaduta la "Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c." dalla concessione n. 1162 per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa nel comune di Lamezia Terme, via Colelli nn. 36/38/40. Motivazioni del provvedimento Con decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1999, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa e con la deliberazione della giunta esecutiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 933 del 30 luglio 1999, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa. La concessione n. 1162 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune di Lamezia Terme e' stata attribuita alla "Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.", con sede in Benevento, viale Atlantici n. 6, ed ha iniziato l'attivita' in data 1o febbraio 2000. La concessione n. 3304 per la raccolta delle scommesse sportive nel comune di Vibo Valentia e' stata attribuita alla medesima "Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c." ed ha iniziato l'attivita' in data 30 gennaio 2000. Da verbali redatti in data 30 marzo e 14 giugno 2000 dalla Guardia di Finanza - Comando nucleo polizia tributaria di Vibo Valentia - a carico della "Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.", e' risultato che presso l'Agenzia per la raccolta delle scommesse sportive sita in Vibo Valentia, via Dante Alighieri, venivano accettate anche scommesse su corse di cavalli, trascrivendo su foglietti di carta "il numero della corsa ippica, la localita', il numero del cavallo prescelto, l'importo e il nominativo di chi effettua la puntata", e che poi tali giocate venivano comunicate telefonicamente all'Agenzia ippica gestita dalla stessa societa' in Lamezia Terme. Tali operazioni, la cui irregolarita' e' stata riconosciuta dal tribunale di Vibo Valentia in data 26 aprile 2000, risultano essere numerose e reiterate, come constatato dalla Guardia di finanza. Con ministeriale prot. n. III/2/153593/2000 del 15 settembre 2000 e' stato fatto presente alla "Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c." che il suddetto sistema di raccolta delle scommesse ippiche costituisce grave violazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1998, n. 169, nonche' delle disposizioni contenute nella convenzione che accede alla concessione di cui trattasi. Pertanto, con la medesima nota e' stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato alla declaratoria di decadenza dalla concessione. Le conseguenti controdeduzioni, assunte al n. 207447/2000 del protocollo in data 5 ottobre 2000, sono apparse inaccoglibili. Le disposizioni violate, in particolare, sono: l'art. 3, comma 2, lettera b) della convenzione, che prevede il divieto di svolgere attivita' di raccolta delle scommesse in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia; l'art. 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, che vieta ogni forma di intermediazione; a tal fine, si sottolinea che piu' punti di raccolta delle scommesse, anche se riferibili alla medesima societa', costituiscono autonomi centri di interesse, pertanto, ogni qualvolta v'e' interposizione fra un centro di raccolta e lo scommettitore si verifica l'intermediazione, che e' vietata in ogni stadio di commercializzazione del servizio, in quanto l'oggetto della concessione e' un'attivita' riservata e quindi, ammettendo l'intermediazione si determinerebbe una violazione della riserva; l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998, che stabilisce il divieto di qualsiasi forma di scommessa non prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica, salvo specifica autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e che subordina l'accettazione delle scommesse telefoniche all'emanazione di un apposito decreto ministeriale, emesso peraltro in data 15 giugno 2000. Il presente provvedimento sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si riportano i riferimenti normativi dell'atto Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3 lettera a)). statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). Normativa concernente le scommesse ippiche: legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 77); decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, articoli 3, 6, 8; decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999; direttiva del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999. Roma, 27 aprile 2001
Il direttore dell'Agenzia delle entrate Romano
Il direttore generale per i servizi e gli affari generali del Ministero delle politiche agricole e forestali Delle Monache |