IL DIRETTORE dell'Agenzia delle entrate                           di concerto con                        IL DIRETTORE GENERALE per  i  servizi  e  gli affari generali del ministero delle politiche                        agricole e forestali
    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;                              Dichiara:  Decaduta la "Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c." dalla concessione  n.  1162  per  l'esercizio  delle  scommesse  ippiche al totalizzatore  nazionale e a quota fissa nel comune di Lamezia Terme, via Colelli nn. 36/38/40.                    Motivazioni del provvedimento  Con   decreto  ministeriale  16 settembre  1999,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, - serie generale - n. 228  del  28 settembre 1999, sono state attribuite le concessioni per l'esercizio  delle  scommesse  ippiche al totalizzatore nazionale e a quota  fissa  e  con  la  deliberazione  della  giunta  esecutiva del Comitato  Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) n. 933 del 30 luglio 1999,  sono  state  attribuite  le  concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa.  La  concessione n. 1162 per la raccolta delle scommesse ippiche nel comune  di  Lamezia Terme e' stata attribuita alla "Sport e Scommesse di  Luigi  Marchese  &  C.  S.n.c.",  con  sede  in  Benevento, viale Atlantici n. 6, ed ha iniziato l'attivita' in data 1o febbraio 2000.  La concessione n. 3304 per la raccolta delle scommesse sportive nel comune  di  Vibo  Valentia e' stata attribuita alla medesima "Sport e Scommesse  di  Luigi Marchese & C. S.n.c." ed ha iniziato l'attivita' in data 30 gennaio 2000.  Da  verbali redatti in data 30 marzo e 14 giugno 2000 dalla Guardia di  Finanza  - Comando nucleo polizia tributaria di Vibo Valentia - a carico  della  "Sport  e Scommesse di Luigi Marchese & C. S.n.c.", e' risultato  che  presso  l'Agenzia  per  la  raccolta  delle scommesse sportive  sita  in  Vibo  Valentia,  via  Dante  Alighieri,  venivano accettate  anche  scommesse  su  corse  di  cavalli,  trascrivendo su foglietti  di  carta  "il numero della corsa ippica, la localita', il numero  del  cavallo  prescelto,  l'importo  e  il  nominativo di chi effettua  la  puntata",  e  che  poi tali giocate venivano comunicate telefonicamente  all'Agenzia  ippica gestita dalla stessa societa' in Lamezia  Terme.  Tali  operazioni,  la  cui  irregolarita'  e'  stata riconosciuta  dal  tribunale di Vibo Valentia in data 26 aprile 2000, risultano  essere numerose e reiterate, come constatato dalla Guardia di finanza.  Con  ministeriale  prot. n. III/2/153593/2000 del 15 settembre 2000 e'  stato  fatto presente alla "Sport e Scommesse di Luigi Marchese & C.  S.n.c."  che  il  suddetto  sistema  di  raccolta delle scommesse ippiche costituisce grave violazione del decreto del Presidente della Repubblica   26 aprile  1998,  n.  169,  nonche'  delle  disposizioni contenute  nella  convenzione  che  accede  alla  concessione  di cui trattasi.  Pertanto,  con  la  medesima  nota e' stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del  procedimento  finalizzato  alla  declaratoria di decadenza dalla concessione.   Le   conseguenti   controdeduzioni,   assunte   al  n. 207447/2000  del  protocollo  in  data  5 ottobre  2000, sono apparse inaccoglibili.  Le  disposizioni  violate, in particolare, sono: l'art. 3, comma 2, lettera  b)  della  convenzione,  che  prevede il divieto di svolgere attivita'  di  raccolta  delle scommesse in locali diversi dall'unica sede  autorizzata  dell'Agenzia;  l'art.  6,  comma 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  169/1998,  che vieta ogni forma di intermediazione; a tal fine, si sottolinea che piu' punti di raccolta delle   scommesse,   anche  se  riferibili  alla  medesima  societa', costituiscono  autonomi centri di interesse, pertanto, ogni qualvolta v'e'  interposizione  fra un centro di raccolta e lo scommettitore si verifica   l'intermediazione,  che  e'  vietata  in  ogni  stadio  di commercializzazione   del   servizio,   in   quanto  l'oggetto  della concessione   e'   un'attivita'   riservata   e   quindi,  ammettendo l'intermediazione  si  determinerebbe  una  violazione della riserva; l'art.  4,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 169/1998,  che  stabilisce il divieto di qualsiasi forma di scommessa non  prevista  dal  citato  decreto  del Presidente della Repubblica, salvo specifica autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto con   il   Ministro   per  le  politiche  agricole  e  che  subordina l'accettazione  delle  scommesse  telefoniche  all'emanazione  di  un apposito  decreto  ministeriale,  emesso  peraltro  in data 15 giugno 2000.  Il presente provvedimento sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si  riportano  i  riferimenti  normativi dell'atto   Attribuzioni del direttore   dell'Agenzia   delle   entrate:      decreto  legislativo 30 luglio  1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art.  71, comma 3 lettera a)).     statuto dell'Agenzia delle entrate (art.   5,   comma   1;   art.   6,   comma 1);       regolamento  di amministrazione   dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  2,  comma  1).  Normativa  concernente  le scommesse ippiche:     legge 23 dicembre 1996,  n.  662  (art.  3, comma 77);     decreto del Presidente della Repubblica  8 aprile  1998, n. 169, articoli 3, 6, 8;     decreto del Ministero  delle  finanze  20 aprile 1999;     direttiva del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 9 dicembre 1999.       Roma, 27 aprile 2001
                                             Il direttore                                   dell'Agenzia delle entrate                                              Romano
                 Il direttore generale       per i servizi e gli affari generali del Ministero delle politiche agricole e forestali                   Delle Monache  |