Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE |
DECRETO 30 aprile 2001 |
Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio piu' alto, contenente la individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Integrazioni. |
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IL SEGRETARIO GENERALE
In prosecuzione attuativa del D.S.G. n. 49 del 9 dicembre 1999 che ordina la pubblicazione, avvenuta, nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000, del "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio piu' alto contenente l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato" redatto dall'Autorita' di bacino interregionale del fiume Sele, il quale, in particolare al punto 11 prevede: "le misure di salvaguardia e le perimetrazioni possono essere modificate ed integrate, cosi' come stabilito dal comma 1-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 180/1998, convertito con legge n. 267/1998 e dall'art. 9 della legge n. 226/1999, in funzione di ancora piu' obiettive considerazioni comparate sul territorio e proposte dall'ente locale competente"; In esecuzione degli atti del Comitato istituzionale, del 30 aprile 2001, che deliberano: con la delibera n. 12 la "Integrazione alle misure di salvaguardia del Piano straordinario ai sensi dell'art. 9 della legge 13 luglio 1999, n. 226"; con la delibera n. 13 la "Approvazione riperimetrazione comuni di: Atena Lucana, Polla, S. Arsenio, S. Pietro al Tanagro"; predisposta ai sensi e per gli effetti della documentazione tecnica completa, corredata dagli studi di maggiore dettaglio, delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, presentate ed approvate dai rispettivi organi tecnici degli enti proponenti; Applicate le risultanze, come e' verbale, dei tavoli di concertazione tenuti in sinergia lavorativa con gli enti territoriali appartenenti al territorio di competenza, nonche' gli atti della conferenza di servizi 30 novembre 2000, tenutasi presso l'amministrazione provinciale di Salerno; Tenuto conto che la segreteria tecnico-operativa ha in redazione le norme di attuazione del piano stralcio per il dissesto idrogeologico, e che gli enti territoriali continueranno ad operare in sinergia lavorativa, con quest'Autorita' di bacino cosi' come gia' disposto dal comma 11 del decreto S.G. n. 49/1999; per tale attivita' si richiede agli enti locali di avvalersi di: indagini e studi a scala di maggiore dettaglio; richieste di amministrazioni pubbliche corredate delle risultanze di studi specifici, anche a recepimento di istanza di privati; nuove emergenze ambientali; nuovi eventi; nuove conoscenze scientifiche, tecniche, storiche ed equivalenti derivanti da indagini e studi specifici e dallo svolgimento di azioni finalizzate alla elaborazione del "piano stralcio per la difesa delle aree a rischio idraulico" o di sue varianti; variazione delle condizioni di rischio derivanti da: a) azioni di interventi non strutturali, quali il presidio territoriale, studi monitoraggio etc.; b) relazione e/o completamento degli interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate; c) effetti prodotti in genere dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio; Decreta considerato tutto quanto in motivazione quale parte integrante del dispositivo, la pubblicazione delle integrazioni alle misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico e le riperimetrazioni dei comuni di Atena Lucana, Polla, S. Arsenio, S. Pietro al Tanagro cosi' come ordinato dal Comitato istituzionale con gli atti deliberativi del 30 aprile 2001. Pertanto: Al paragrafo 2.7.2. "Interventi nelle aree soggette a rischio di frana ... Nelle aree Fp aree interessate da frane potenziali con pericolosita' da elevata a media"; alla pag. 40 dopo l'espressione: "l'ampliamento e la ristrutturazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti purche' compatibili con lo stato di dissesto esistente", aggiungere: "Sono altresi' consentiti, purche' non comportino opere e situazioni insediative tali da aggravare le condizioni di rischio potenziali accertate, i seguenti interventi: opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, realizzate ai sensi della normativa vigente; installazione di impianti tecnologici a servizi di edifici o di attrezzature esistenti, nonche' realizzazione di volumi tecnici, purche' in regola con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; interventi di riparazione ai sensi della legge n. 219/1981, nonche' quelli comunque sempre di riparazione previsti nei patti territoriali e nei contratti d'area, nei P.O.R. e sovvenzioni globali, approvati e coperti dalla finanza pubblica; gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ai sensi della legge n. 219/1981 solo a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal penultimo e ultimo capoverso del paragrafo 2.6 pag. 36 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sopra richiamata; il rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 sempre che non vi siano maggiori carichi volumetrici; varianti non sostanziali a concessioni edilizie gia' rilasciate e relative a lavori gia' iniziati alla data del 30 novembre 1999, che non comportino maggiori carichi volumetrici; interventi di sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde, etc.) e loro manutenzione; realizzazione di sottoservizi a rete che interessino tracciati stradali esistenti ed allacciamenti alle reti principali, con adeguate opere di prevenzione dal rischio di infiltrazioni conseguenti a rotture;". Al paragrafo 2.7.3. "Interventi nelle aree soggette a rischio di inondazioni ed alluvioni ... Nelle aree Ap aree a moderata probabilita' di inondazione"; alla pag. 40, dopo l'espressione: "la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nonche' l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti purche' compatibili con lo stato di dissesto esistente", aggiungere: "Sono altresi' consentiti, purche' non comportino opere e situazioni insediative tali da aggravare le condizioni di rischio potenziali accertate, i seguenti interventi: opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, realizzate ai sensi della normativa vigente; installazione di impianti tecnologici a servizi di edifici o di attrezzature esistenti, nonche' realizzazione di volumi tecnici, purche' in regola con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti; interventi di riparazione ai sensi della legge n. 219/1981, nonche' quelli comunque di riparazione sempre previsti nei patti territoriali e nei contratti d'area, P.O.R. e sovvenzioni globali approvati e coperti dalla finanza pubblica; gli interventi di ricostruzione pubblica e privata, ai sensi della stessa legge n. 219/1981, solo a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal penultimo e ultimo capoverso del paragrafo 2.6, pag. 36; il rilascio delle condizioni e autorizzazioni in sanatoria di cui alle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 sempre che non vi siano maggiori carichi volumetrici; varianti non sostanziali a concessioni edilizie gia' rilasciate e relative a lavori gia' iniziati alla data del 30 novembre 1999 che non comportino maggiori carichi volumetrici; interventi di sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza di edifici preesistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde, etc.) e loro manutenzione; realizzazione di serre agricole ai sensi della vigente normativa statale e regionale a condizione che si proceda ad uno studio dettagliato; realizzazione di sottoservizi a rete che interessano tracciati stradali esistenti ed allacciamenti alle reti principali sulla capacita' di recepimento del recapito finale; manutenzione e/o ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;". Napoli, 30 aprile 2001 Il segretario generale: Polito |
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