IL DIRETTORE PROVINCIALE del lavoro di Belluno
Visto il primo comma dell'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio nei confronti delle societa' cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata alla competenza agli uffici provinciali del lavoro, trasformati in direzioni provinciali del lavoro con decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, la procedura di adozione del provvedimento di scioglimento delle societa' cooperative, senza nomina del commissario liquidatore; Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle societa' cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 25 marzo 1999; Decreta: Le societa' cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400: 1) Societa' cooperativa "Cooperativa Artigiana di Garanzia - Unioncrediti a r.l. - con sede in Feltre (Belluno), costituita per rogito notaio Maurizio Malvagna in data 10 febbraio 1988, repertorio n. 1776, registro societa' n. 6137, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 621/232.877; 2) Societa' cooperativa sociale "Sol.Bel. Solidarieta' Bellunese Consorzio di cooperative sociali a r.l." con sede in Belluno, costituita per rogito notaio Pasquale Osnato in data 3 settembre 1994, repertorio n. 50.687, registro societa' n. 8704, tribunale di Belluno, B.U.S.C. n. 675/279.201. Belluno, 17 maggio 2001 p. Il direttore provinciale: De Santis |