Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |
CIRCOLARE 18 maggio 2001, n. 1225 |
Modifica della circolare n. 208 del 24 gennaio 2001 concernente il recapito di invii postali a data od ora certe. |
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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di Autorita' per la regolamentazione del settore postale
Vista la circolare 24 gennaio 2001, DGR9S/208 riguardante il recapito di invii postali a data od ora certe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2001; Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale Lazio, sezione seconda n. 3212/2001 dell'11 maggio 2001; Considerato che con la predetta ordinanza e' stato disposto che il Ministero e' tenuto a riesaminare la menzionata circolare n. 208 con riferimento: a) all'adeguatezza di tale strumento normativo per introdurre l'obbligo della licenza individuale; b) all'insussistenza dell'obbligo della licenza individuale e dei relativi oneri, tenuto conto che trattasi di servizi liberalizzati al di fuori del servizio universale; c) alla mancata estensione della liberalizzazione del servizio di recapito postale a data od ora certe ai tradizionali invii di corrispondenza; Ritenuto di non poter estendere l'ambito della decisione della Commissione del 21 dicembre 2000 alla corrispondenza ordinaria in quanto: a) la corrispondenza ordinaria non costituisce oggetto della decisione della Commissione; b) avverso la decisione sono pendenti ricorsi dinanzi al tribunale di primo grado delle Comunita' europee; c) la Commissione stessa ha legato la sua decisione alle particolari caratteristiche del servizio di posta elettronica ibrida con specifico riguardo alla sensibilita' al fattore tempo gia' nella fase di produzione e di avvio; pertanto, il servizio in questione nel suo complesso deve garantire anche un processo di produzione tale da favorire una maggiore velocita' ed affidabilita' nella fase di recapito a data od ora certe; Ritenuto, alla luce dei predetti motivi, di dover in parte modificare la ripetuta circolare n. 208 in riferimento alla necessita' di precisare gli obblighi a carico degli operatori individuati dalla stessa Commissione nella decisione del 21 dicembre 2000; Adotta la seguente circolare: 1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare. 2. Il servizio di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certe e' soggetto ad autorizzazione generale. 3. L'autorita' di regolamentazione del settore postale e gli organi di polizia all'uopo preposti provvedono ad espletare i necessari controlli a tutela dell'area di riserva conformemente alle disposizioni dettate dal regolamento 4 febbraio 2000, n. 75: in particolare, per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 6 l'operatore si fornisce di un bollettario da conservare per sei mesi idoneo a provare il momento del prelievo presso il mittente nonche' la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio a mezzo firma del destinatario; assicura inoltre al mittente la possibilita' di un tracciamento dell'invio nel corso della fase del recapito. 4. Resta confermato che il servizio di recapito a data od ora certe e' liberalizzato esclusivamente nei riguardi della posta elettronica ibrida secondo le indicazioni riportate puntualmente negli articoli 1 e 2 del dispositivo della decisione della Commissione in data 21 dicembre 2000. La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificata alla Commissione europea. Roma, 18 maggio 2001 Il Ministro: Cardinale |
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