Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 27 marzo 2001 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T. Costruzioni Meccaniche Tortona, unita' di Tortona. (Decreto n. 29752). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Visto il decreto n. 1 del 19 gennaio 2001 emesso dal tribunale di Tortona (Alessandria) con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. C.M.T. Costruzioni Meccaniche Tortona; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 5 febbraio 2001; Acquisito il prescritto parere; Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento; Decreta: E' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 2001 al 4 febbraio 2002 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.T. Costruzioni Meccaniche Tortona, sede in Tortona (Alessandria), unita' in Tortona per un massimo di ottantasei unita' lavorative. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 marzo 2001 Il direttore generale: Daddi |
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