| Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 20 marzo 2001 |  
| Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.n.c.  Italcreazioni  2 di A. Amorosi e Piccioni, unita' di Martinsicuro. (Decreto n. 29693). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;  Vista  la  sentenza  n.  2550  del  24 ottobre 2000 pronunciata dal tribunale  di  Teramo  che  ha  chiesto  il  fallimento  della S.n.c. Italcreazioni 2 di A. Amorosi e Piccioni;  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 31 ottobre 2000;  Acquisito il prescritto parere;  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;                              Decreta:  In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Italcreazioni 2 di A.  Amorosi  e  Piccioni,  sede  in  Martinsicuro (Teramo), unita' in Martinsicuro per un massimo di 20 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione salariale dal 31 ottobre 2000 al 30 ottobre 2001.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.  L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  nel rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 20 marzo 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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